Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196
Testo del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 13 febbraio 2026, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di
votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative
all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, ((spettano gli)) onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, ((lettere a) e c))), della legge 13 marzo 1980, n.70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi ((dei componenti)) degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali e' rinviato alle ore 9 del martedi'.
((4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento e' determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, ferma restando l'entita' delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n.70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.
5. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 399 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -Legge di stabilita' 2014», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013:
«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie
si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo
comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma,
lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, la parola: «martedi'» e' sostituita dalla seguente:
«lunedi'»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del
citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedi'
successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite
dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore
14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del
martedi'» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del
lunedi'» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le
ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e
le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle
seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23
aprile 1976, n. 136, recante: «Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976:
«Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui
circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti
viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'
stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e
la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
marzo 1980, n. 70 recante: «Determinazione degli onorari
dei componenti gli uffici elettorali e delle
caratteristiche delle schede e delle urne per la
votazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
20 marzo 1980:
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell'art. 138 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.».
 
((Art. 1 bis
Disposizioni per la validita' delle elezioni amministrative che si
svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti in caso di ammissione di una sola lista

1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000:
«Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - 1. Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione
dei consiglieri comunali si effettua con sistema
maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e'
collegata ad una lista di candidati alla carica di
consigliere comunale, comprendente un numero di candidati
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti.
3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la
rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste,
nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000
abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato
in misura superiore ai due terzi dei candidati, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella
lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del
contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un
candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo
contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza
per un candidato alla carica di consigliere comunale
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di
sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni
con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,
ciascun elettore puo' esprimere, nelle apposite righe
stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due
candidati compresi nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso
diverso della stessa lista, pena l'annullamento della
seconda preferenza.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In
caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di
eta'.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di
consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono
i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad
essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di
sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine
si divide la cifra elettorale di ciascuna lista
successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i
quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima,
per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono
proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra
di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di
cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica
di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione e' nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di
sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si
procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e
candidature a sindaco e a consigliere comunale.».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.