Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2026, n. 17
Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 7);
Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno stile di vita sano;
f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacita' decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca
obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti
dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti
stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del
codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di
pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui
all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le
sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'allegato
A, numero 7), della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante:
«Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A (articolo 1, comma 1)
Omissis.
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della
Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le
professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista e farmacista;
Omissis.».
- La direttiva delegata 2024/782/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la
direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti
minimi di formazione per le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista e
farmacista, e' pubblicata nella GUUE del 31 maggio 2024,
Serie L.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») e'
pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2012, serie L 316.
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE 30
settembre 2005, serie L.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 settembre 2007.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza generale). - 1. L'ammissione alla
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale e' subordinata:
a) al completamento di una formazione scolastica
generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o
altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti
di uno Stato membro, o da un certificato attestante il
superamento di un esame di livello equivalente che dia
accesso all'universita' o a istituti di insegnamento
superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o
b) al completamento di una formazione scolastica
generale di almeno dieci anni sancita da un diploma,
attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi
competenti di uno Stato membro, o da un certificato
attestante il superamento di un esame di livello
equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai
programmi di formazione professionale per infermieri.
2. La formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un
programma che corrisponde almeno a quello di cui
all'allegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi
complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche
in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600
ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento
teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno
la meta' della durata minima della formazione. Possono
essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno
acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre
formazioni di livello almeno equivalente.
4. L'istruzione teorica e' la parte della formazione
di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri
apprendono le conoscenze, le abilita' e le competenze
professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione e'
impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro
personale competente, in scuole per infermieri e in altri
luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.
5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione
di infermiere con cui il candidato infermiere apprende,
nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui
o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e
valutare le necessarie cure infermieristiche globali in
base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non
solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere
un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali,
e anche l'educazione alla salute per singoli individui e
piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla
collettivita'. L'istituzione incaricata della formazione
d'infermiere e' responsabile del coordinamento tra
l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il
programma di studi. L'attivita' d'insegnamento ha luogo in
ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella
collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri
insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri
infermieri qualificati. All'attivita' dell'insegnamento
potra' partecipare anche altro personale qualificato. I
candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi
in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla
loro formazione, consentendo loro di apprendere ad
assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche
implicano.
6. La formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte
del professionista in questione delle conoscenze e abilita'
seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla
base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una
sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni
fisiologiche e del comportamento delle persone sane e
malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di
salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della
professione e dei principi generali riguardanti la salute e
l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza,
che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve
essere acquisita sotto il controllo di personale
infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero
del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati
all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione
pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro
con tale personale e con altri professionisti del settore
sanitario;
e) la capacita' di fornire cure infermieristiche
personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti
e le altre persone interessate in relazione
all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno stile
di vita sano;
f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace
alla leadership e capacita' decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative
ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.
6-bis. Il titolo di infermiere responsabile
dell'assistenza generale sancisce la capacita' del
professionista in questione di applicare almeno le seguenti
competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si
sia svolta in universita', in istituti di insegnamento
superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in
scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di
formazione professionale infermieristica:
a) la competenza di individuare autonomamente le
cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze
teoriche e cliniche attuali nonche' di pianificare,
organizzare e prestare le cure infermieristiche nel
trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e
delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a),
b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica
professionale;
b) la competenza di lavorare efficacemente con
altri operatori del settore sanitario, anche per quanto
concerne la partecipazione alla formazione pratica del
personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle
abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);
c) la competenza di orientare individui, famiglie e
gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base
delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del
comma 6, lettere a) e b);
d) la competenza di avviare autonomamente misure
immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in
situazioni di crisi e catastrofi;
e) la competenza di fornire autonomamente consigli,
indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e
alle loro figure di appoggio;
f) la competenza di garantire autonomamente la
qualita' delle cure infermieristiche e di valutarle;
g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e
professionale e di cooperare con gli esponenti di altre
professioni del settore sanitario;
h) la competenza di analizzare la qualita'
dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria
pratica professionale come infermiere responsabile
dell'assistenza generale.».
 
Allegato A

Modiche all'allegato V del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la sezione V.2 e' modificata come segue:
il punto 5.2.1 e' sostituito dal seguente:
«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale
Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti: A. Insegnamento teorico
a) Assistenza infermieristica:
Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona
Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca
b) Scienze di base della salute:
Anatomia e fisiologia
Patologia
Batteriologia, virologia e parassitologia
Biofisica, biochimica e radiologia
Dietetica
Igiene:
profilassi
educazione sanitaria
Farmacologia
c) Scienze sociali:
Sociologia
Psicologia
Principi di amministrazione e di gestione
Principi di insegnamento
Legislazioni sociale e sanitaria
Aspetti giuridici della professione
d) Scienza e tecnologia:
Sanita' elettronica B. Insegnamento clinico
Assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
assistenza infermieristica nelle comunita'
approccio incentrato sulla persona
Scienza e tecnologia:
Sanita' elettronica
L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;
b) la sezione V.3. e' modificata nel modo che segue:
il punto 5.3.1 e' sostituito dal seguente:
«5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri
Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse. A. Materie di base
Chimica
Fisica
Biologia, genetica e medicina rigenerativa B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali
Anatomia
Embriologia
Istologia, compresa la citologia
Fisiologia
Biochimica (o chimica fisiologica)
Anatomia patologica
Patologia generale
Farmacologia
Microbiologia
Igiene
Profilassi e sanita' pubblica odontoiatrica
Radiologia
Fisioterapia
Chirurgia generale
Medicina interna, compresa la pediatria
Otorinolaringoiatria
Dermatologia e venereologia
Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia
Anestesia
Immunologia C. Materie specificamente odontostomatologiche
Protesi dentaria
Materiali dentari
Odontoiatria conservatrice
Odontoiatria preventiva
Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
Chirurgia speciale
Patologia speciale
Clinica odontostomatologica
Pedodonzia
Ortodonzia
Parodontologia
Radiologia odontologica
Occlusione dentale e funzione masticatrice
Gestione di uno studio dentistico, professionalita', etica e legislazione
Aspetti sociali della prassi odontologica
Gerodontologia
Impiantologia orale
Assistenza collaborativa interprofessionale
Tecnologia digitale in odontoiatria»;
c) La sezione V.6. e' modificata nel modo che segue:
il punto 5.6.1 e' sostituito dal seguente:
«5.6.1. Programma di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Analisi chimiche
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale e applicata (medica)
Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tecnologia biofarmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia
Genetica e farmacogenomica
Immunologia
Farmacia clinica
Assistenza farmaceutica
Farmacia sociale
Sanita' pubblica, compresa l'epidemiologia
Pratica farmaceutica
Farmacoeconomia
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».
 
Art. 2
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Formazione dell'odontoiatra). - 1.
L'ammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione dell'odontoiatra comprende un
percorso di studi teorici e pratici della durata minima di
cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere
espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e
consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma
di studi, che permette il conseguimento del diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti
studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il
controllo di un'universita'.
3. La formazione dell'odontoiatra garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
abilita' seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici e in particolare dei principi relativi
alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di
fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della
fisiologia e del comportamento di persone sane e malate,
nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale
influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in
cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della
funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti,
sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato
generale di salute ed il benessere fisico e sociale del
paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei
metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle
anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria
sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria
digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua
applicazione sicura nella pratica.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le
competenze necessarie per esercitare tutte le attivita'
inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle
anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti.
5. Le attivita' professionali dell'odontoiatra sono
stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.
409.».
 
Art. 3
Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Formazione di farmacista). - 1.
L'ammissione alla formazione di farmacista e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
formazione della durata di almeno cinque anni che puo'
essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS
equivalenti, di cui almeno:
a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a
tempo pieno in una universita', un istituto superiore di
livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di
una universita';
b) durante o al termine della formazione teorica e
pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al
pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del
servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di
formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato
V, punto 5.6.1;
3. La formazione di farmacista garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e
abilita' seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle
sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia
farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli
effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze
tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi»
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare
i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da
potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle
condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita'
farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e
dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze
relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla
sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione
della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di
collaborazione interdisciplinare, pratica
interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie
dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze
relative all'applicazione pratica.
».
 
Art. 4
Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'allegato V, sezioni V.2, V.3
e V.6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, come modificato dal decreto:
«Allegato V Riconoscimento in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazioni
Omissis.
V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza
generale.
5.2.1 Programma di studi per gli infermieri
responsabili dell'assistenza generale.
Il programma di studi per il conseguimento del
titolo di formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:
A. Insegnamento teorico
a) Assistenza infermieristica:
Orientamento, etica e principi generali
dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le
teorie dell'assistenza incentrate sulla persona
Principi dell'assistenza infermieristica in materia
di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
Pratica infermieristica basata su dati concreti e
ricerca
b) Scienze di base della salute:
Anatomia e fisiologia
Patologia
Batteriologia, virologia e parassitologia
Biofisica, biochimica e radiologia
Dietetica
Igiene:
profilassi
educazione sanitaria
Farmacologia
c) Scienze sociali:
Sociologia
Psicologia
Principi di amministrazione e di gestione
Principi di insegnamento
Legislazioni sociale e sanitaria
Aspetti giuridici della professione
d) Scienza e tecnologia:
Sanita' elettronica
B. Insegnamento clinico
Assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
assistenza infermieristica nelle comunita'
approccio incentrato sulla persona
Scienza e tecnologia:
Sanita' elettronica
L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo'
essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in
connessione con esse.
L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono
essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine
di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e
competenze di cui al presente allegato.
V.3 Odontoiatra
5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri
Il programma di studi che permette il conseguimento
dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le
materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o
piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito
delle altre discipline o in connessione con esse.
A. Materie di base
Chimica
Fisica
Biologia, genetica e medicina rigenerativa
B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali
Anatomia
Embriologia
Istologia, compresa la citologia
Fisiologia
Biochimica (o chimica fisiologica)
Anatomia patologica
Patologia generale
Farmacologia
Microbiologia
Igiene
Profilassi e sanita' pubblica odontoiatrica
Radiologia
Fisioterapia
Chirurgia generale
Medicina interna, compresa la pediatria
Otorinolaringoiatria
Dermatologia e venereologia
Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia
Anestesia
Immunologia
C. Materie specificamente odontostomatologiche
Protesi dentaria
Materiali dentari
Odontoiatria conservatrice
Odontoiatria preventiva
Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
Chirurgia speciale
Patologia speciale
Clinica odontostomatologica
Pedodonzia
Ortodonzia
Parodontologia
Radiologia odontologica
Occlusione dentale e funzione masticatrice
Gestione di uno studio dentistico, professionalita',
etica e legislazione
Aspetti sociali della prassi odontologica
Gerodontologia
Impiantologia orale
Assistenza collaborativa interprofessionale
Tecnologia digitale in odontoiatria»;
Omissis.
V.6. Farmacista
5.6.1. Programma di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Analisi chimiche
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei
medicinali
Biochimica generale e applicata (medica)
Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia;
Terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tecnologia biofarmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia
Genetica e farmacogenomica
Immunologia
Farmacia clinica
Assistenza farmaceutica
Farmacia sociale
Sanita' pubblica, compresa l'epidemiologia
Pratica farmaceutica
Farmacoeconomia
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve
lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare
all'insegnamento il suo carattere universitario.
Omissis.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Schillaci, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio