| Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 4 febbraio 2026 |
| Annullamento del decreto 29 marzo 2023 di scioglimento della «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata», in Campomarino, senza nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE servizi di vigilanza
Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione; Visto le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, art. 223-septiesdecies; Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024 al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con cui e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024; Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025; Richiamato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2000, con il quale, l'ufficio competente pro tempore ha disposto lo scioglimento della societa' cooperativa «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata» (codice fiscale 91000210707), con sede legale in Campomarino (CB), ai sensi ex art. 2544 del codice civile (ora art. 2545-septiesdecies del codice civile), con contestuale nomina del dott. Mario Selvaggio nella carica di commissario liquidatore; Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2023 del MIMIT, con il quale sono state poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, le societa' cooperative richiamate nel relativo elenco tra cui la gia' menzionata societa' «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata»; Dato atto che, in esecuzione del menzionato provvedimento, e' stata eseguita, in data 22 giugno 2023, dal competente ufficio camerale la cancellazione dal registro imprese, della «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata»; Preso atto che tale suddetta cancellazione costituisce causa ostativa per il commissario liquidatore della relativa procedura liquidatoria, gia' avviata dell'allora competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello svolgimento del regolare espletamento della procedura stessa da parte del medesimo cosi' come da questi segnalato; Ritenuto necessario provvedere all'annullamento d'ufficio, in ragione di pubblico interesse e in funzione di autotutela amministrativa, del decreto direttoriale 29 marzo 2023, per la parte inerente la societa' «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata»; Ritenuto di dover rivalutare la decisione assunta in sede di adozione del provvedimento di scioglimento alla luce degli elementi istruttori che, non noti in sede decisoria, si ritiene abbiano rilevanza essendo suscettibili di modificare l'orientamento decisionale originariamente assunto; Ravvisata la necessita', alla luce delle motivazioni sopra esposte, di far venir meno, ex tunc, gli effetti del gia' menzionato decreto direttoriale 29 marzo 2023, per la parte inerente alla «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata» provvedendo, per ragioni di pubblico interesse e ai fini di autotutela amministrativa, al parziale annullamento d'ufficio dello stesso;
Decreta:
Art. 1
Il decreto direttoriale 29 marzo 2023, di scioglimento per atto d'autorita', senza nomina di commissario liquidatore, e' annullato con effetti ex tunc, per ragioni di pubblico interesse e ai fini di autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, limitatamente a quanto ivi disposto per la parte relativa alla «Arce Prima societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata» (codice fiscale 91000210707), con sede legale in Campomarino (CB). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' notificato all'interessato e alle altre amministrazioni competenti. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 4 febbraio 2026
Il direttore generale: Donato |
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