| Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 22 dicembre 2025 |
| Ulteriore finanziamento dell'intervento di cui al decreto 19 febbraio 2025, di sostegno alle imprese di allevamento suinicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 107 e 108, sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e in particolare l'art. 220 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana e' categorizzata come una malattia di categoria A e che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione, del 17 dicembre 2019 «che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 «che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014» e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e la successiva comunicazione della Commissione che rettifica gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (C/2024/1902); Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26 comma 10 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute n. 4/2022, pubblicata il 28 giugno 2022 che fornisce «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»; Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di importo pari a 35 milioni di euro; Visto l'art. 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», come novellato in sede di conversione dalla legge 7 aprile 2022, n. 9, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 35 milioni di euro, previste dal summenzionato «Fondo di parte corrente», a 25 milioni di euro, a seguito della corresponsione dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a supporto delle attivita' del commissario straordinario per la peste suina africana; Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2024, n. 236, e in particolare l'art. 16-bis, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, ha previsto nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 un contributo a titolo di sostegno in base all'entita' del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione; Visto altresi' il comma 3 del medesimo art. 16-bis, in base al quale agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' dell'AGEA; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con la quale il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», istituito ai dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, viene rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2025; Visto il decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025, recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024», con cui sono state ripartite le risorse pari a 10 milioni di euro previste dal citato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113; Visto il decreto ministeriale n. 0370684 del 7 agosto 2025, recante «Modifica del dm 0077412, del 19 febbraio 2025 relativo a «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024»», che ha disposto l'ulteriore finanziamento di euro 10 milioni per l'intervento di cui al citato decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2015, a valere sullo stanziamento effettuato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207; Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2025, n. 184; Visto in particolare l'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2025, ove si prevede che, «Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati», dispone che «la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025», specificando che «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Considerato che la filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che, pertanto, e' necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto; Ritenuto il presente sostegno un parziale acconto rispetto a eventuali futuri sostegni addizionali; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Risorse finanziarie
1. L'intervento di cui al decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025, finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024, e' finanziato per ulteriori 5.000.000 di Euro (cinquemilioni/00) per l'anno 2025, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Tali risorse sono disponibili sul cap. 2331, Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 3 - Competitivita' delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano. |
| | Art. 2
Disposizioni finali
1. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rinvia alle previsioni del decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025. 2. Tutte le disposizioni applicative emanate da AGEA - Coordinamento e dagli organismi pagatori territorialmente competenti in attuazione del decreto ministeriale n. 0077412 del 19 febbraio 2025 sono aggiornate in concordanza al presente provvedimento. 3. Le risorse indicate nell'art. 1 sono trasferite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA con successivo provvedimento. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 100 |
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