| Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 23 dicembre 2025 |
| Modifica del decreto 23 febbraio 2015, relativamente all'innalzamento dell'eta' prevista per la permanenza nel Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'UNIRE provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi ed organizza le corse dei cavalli, definendo la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione e predisponendo il calendario delle manifestazioni ippiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE; Visto l'art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce la soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 29 marzo 2013, n. 75, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni gia' riconosciute all'ex ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico dalla vigente normativa, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173, e, in particolare, l'art. 3, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Patrizio Giacomo La Pietra e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del 24 novembre 2022, n. 603863, con il quale il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra, tra l'altro, le funzioni inerenti al settore ippico e alle attivita' connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, di adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288; Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste recante gli indirizzi sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, del 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025, al n. 193; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2015, n. 11930, «Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 449 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 24 marzo 2015, n. 69; Atteso che, con l'adozione del Registro di cui al decreto ministeriale n. 11930 del 2015 soprarichiamato, e' stato portato a conclusione il processo di omogeneizzazione delle diverse discipline regolamentari al fine di introdurre disposizioni generali e univoche in materia di controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella; Considerato che il controllo tecnico disciplinare delle corse e delle manifestazioni in questione e' un'attivita' altamente tecnica e specialistica, per il cui espletamento e' richiesto un particolare percorso formativo e che, conseguentemente, le professionalita' a cio' destinabili non possono essere reperite agevolmente e direttamente sul mercato; Considerato altresi' che, nel corso degli ultimi anni, numerosi iscritti al registro hanno raggiunto il prescritto limite di eta' di sessantasette anni; Rilevata, dunque, la necessita', al fine di scongiurare ricadute negative sull'operativita' e sulla funzionalita' del controllo e della disciplina delle corse e delle manifestazioni in questione, di procedere alla qualificazione di nuove figure professionali da inserire nei quattro elenchi del registro; Considerato che, peraltro, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 11930 del 2015, l'iscrizione nel «Registro» richiede il superamento di una specifica prova selettiva e che e', inoltre, prevista la successiva partecipazione a un corso di formazione teorico pratico; Tenuto conto, dunque, della tempistica necessaria all'avvio e alla conclusione delle procedure di selezione di nuove figure professionali idonee; Valutata, pertanto, al contempo, l'opportunita' di continuare a utilizzare professionalita' dotate di competenze specialistiche ed esperienziali, che, in considerazione della particolarita' del settore e della rilevata carenza di personale qualificato, non risultano prontamente sostituibili; Ritenuto che tali professionalita', oltre ad assicurare la continuita' operativa e funzionale del settore, allo stato non diversamente assolvibile, sono determinanti per garantire le attivita' di tutoraggio e di affiancamento alle nuove figure professionali da selezionare; Rilevato altresi' che gli iscritti al registro sono funzionari onorari e non soggiacciono allo statuto tipico del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, ivi inclusa la relativa disciplina previdenziale; Ritenuto, pertanto, necessario innalzare il limite d'eta' per la cancellazione dal registro fino al settantesimo anno di eta' in luogo dell'attuale sessantasettesimo, all'uopo emendando l'art. 11, comma 1, lettera a), decreto ministeriale n. 11930 del 2015; Ritenuto di dovere, altresi', stabilire la permanenza nel registro, fino al settantesimo anno di eta', anche di tutti gli iscritti che abbiano raggiunto il sessantasettesimo anno di eta', per i quali non sia stata disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, decreto ministeriale n. 11930 del 2015;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 11 comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 febbraio 2015, n. 11930, la parola «sessantasettesimo» e' sostituita dalla parola «settantesimo». 2. Fino al raggiungimento del settantesimo anno di eta', restano iscritti al registro istituito con il decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano raggiunto il sessantasettesimo anno di eta', per i quali non sia stata disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, del medesimo decreto. 3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2026
Il Sottosegretario di Stato: La Pietra
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 108 |
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