Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 gennaio 2026, adottato in attuazione dell'art. 18, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono state disciplinate le condizioni per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore dei soggetti che finanziano progetti di investimento per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding. In particolare, il decreto stabilisce le modalita' di accesso al Fondo, la misura massima della garanzia concedibile, le modalita' di retrocessione all'investitore delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonche' le modalita' di accreditamento al Fondo dei gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding. Le disposizioni recate dal decreto interministeriale 7 gennaio 2026 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato con cui sara' data notizia dell'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, adottate dal consiglio di gestione per l'adeguamento della disciplina operativa alla nuova modalita' di concessione della garanzia. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 3 febbraio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it |