Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 29 dicembre 2025
Ridefinizione dei criteri e modalita' di riparto delle risorse del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi.


LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16 concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, al n. 880, concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui e' stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella e' stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'art. 22 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura;
Visto il decreto del 16 dicembre 2020 dell'autorita' politica pro-tempore, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», istituito ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel quale, come previsto all'art. 3, comma 2, del citato decreto «si provvede, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con un avviso pubblico che individua i criteri e le modalita' di assegnazione delle risorse agli enti di cui all'art. 2»;
Visto il decreto del 15 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento per le pari opportunita' protempore, con il quale, in attuazione del predetto decreto del 16 dicembre 2020, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, un avviso pubblico finalizzato alla selezione di enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi formativi rivolti a coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la dimensione della parita' di genere e, nella missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;
Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza unificata che prevende nell'ambito del dominio «Competenze», l'azione di «Organizzazione da parte degli enti pubblici di corsi pubblici e gratuiti di alfabetizzazione digitale e informatica post-scolastica. Erogazione da parte di enti locali (ad es., comuni, regioni, centri per l'impiego) di corsi e attivita' di alfabetizzazione digitale, informatica e finanziaria (ad es., uso dei principali software, uso dei social media, nozioni di finanza personale di base) svolti all'interno di strutture pubbliche esistenti (ad es., laboratori di informatica delle scuole pubbliche), con valutazione di possibili meccanismi premianti per promuovere la frequenza di selezionate categorie (donne senza lavoro, donne in congedo di maternita', donne che vorrebbero migliorare la propria posizione lavorativa, ...).», ed inoltre, nel quadro complessivo della Strategia, si sostiene che il fenomeno della violenza «e' strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena consapevolezza di come l'empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»;
Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' che continua ad investire sull'Asse «Prevenzione» inteso anche quale elemento di cerniera, in una logica di integrazione, con le politiche per la parita' di genere e l'empowerment femminile, leva fondamentale per far si' che le donne possano vivere libere dalla violenza;
Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati dell'avviso summenzionato, rafforzare l'efficacia applicativa dell'art. 22 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, anche mediante la diffusione a livello territoriale degli interventi e delle iniziative formativi rivolti a coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura;
Tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni in materia di formazione professionale e che, pertanto, le stesse provvedono alla pianificazione e all'organizzazione dei servizi di orientamento e formazione al lavoro, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio;
Valutato, pertanto, di procedere a ridefinire i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo del predetto fondo, ripartendo tra le tra le regioni le risorse assegnate dal suddetto art. 22 per le annualita' 2023-2025 e ancora disponibili, pari a 5.748.602,36 euro, in analogia alla procedura prevista dal citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che, in particolare, al secondo periodo prevede che le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale siano ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del decreto n. 93/2013;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 - n. 500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26 maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto delle risorse, di cui al presente decreto, destinate alle azioni a titolarita' regionale;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione;
Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013, nonche' a quelle del presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Decreta:

Art. 1

Ambito di intervento

1. Con il presente decreto si provvede a ridefinire i criteri e le modalita' di riparto delle risorse del «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi» di cui all'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riferite alle annualita' 2023-2025.
 
TABELLA
Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi
(2023-2025)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, pari a 5.748.602,36 euro, sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale del 2 aprile 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 3

Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce le risorse indicate nella tabella allegata al presente decreto a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata formazione2021@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nella tabella parte integrante del presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 4

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui dell'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Entro il 27 marzo 2027, le regioni trasmettono una prima relazione sulla realizzazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto.
3. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse.
4. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, agli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.
5. Entro il 30 novembre 2028, le regioni trasmettono la relazione finale sulla realizzazione degli interventi e sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto.
6. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nella relazione di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo.
7. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2027, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilita' delle amministrazioni interessate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
8. L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo eventuale provvedimento di riparto a valere sul medesimo fondo.
 
Art. 5

Efficacia

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

La Ministra: Roccella

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 340