Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 dicembre 2025
Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui deve essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione, ai sensi del paragrafo 8, all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare gli articoli 2 e 3 secondo cui, rispettivamente, il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2019, recante la proroga al 31 marzo 2020 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro», del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso», nonche' del termine indicato dall'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 16 settembre 2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, 28 dicembre 2021, recante «Proroga della etichettatura di origine obbligatoria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, con cui e' stata disposta la proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», nonche' dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, 21 dicembre 2022 recante «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2023, con cui e' stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti sull'indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, del pomodoro, delle carni suine e della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, 19 dicembre 2023, recante «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2024, con cui e' stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti sull'indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, del pomodoro, delle carni suine e della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della salute, 23 dicembre 2024, recante «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025, con cui e' stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti sull'indicazione dell'origine in etichetta del riso, del grano duro per paste di semola di grano duro, del pomodoro, delle carni suine e della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari;
Ritenuto necessario prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al riso, come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, (di cui al codice doganale 1006);
b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto;
c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro, (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o piu' dei derivati di cui alla lettera c) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai derivati di cui alla lettera c);
e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;
f) alle carni di ungulati domestici della specie suine macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della normativa europea vigente.
 
Art. 2

Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. E' fissato al 31 dicembre 2026 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal:
a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»
b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;
c) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;
d) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;
e) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate».
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 dicembre 2025

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro della salute
Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 115