Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 22 gennaio 2026, n. 16
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresi' individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attivita' di cui al comma 2.
2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari e' vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, e' vietato:
a) l'esercizio della pesca professionale, nonche' l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attivita';
b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;
d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.
2-ter. Le attivita' di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicita' delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonche' per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia gia' esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonche' dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia»;
c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.
6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali»;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, e' aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 2026

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, recante: «Deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Contrasto del bracconaggio ittico nelle
acque interne). - 1. Al fine di contrastare la pesca
illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata
esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni
azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e
di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e
attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata
esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni
azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi
autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e
dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti
territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono
considerati acque interne i fiumi, i laghi e le acque
dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al
mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli
sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1
sono altresi' individuati i grandi laghi e i laghi minori
nei quali sono vietate le attivita' di cui al comma 2.
2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse
o salmastre o lagunari e' vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare,
trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata
la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione
della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica
con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente
elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta,
anche parziale, dei corpi idrici;
d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare
reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come
sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle
leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale
nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza
essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca
professionale difformi, per lunghezza o dimensione della
maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti;
2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle
indicate al comma 2, e' vietato:
a) l'esercizio della pesca professionale, nonche'
l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attivita';
b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o
materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva
ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e
commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in
qualunque stadio di crescita e durante il periodo di
divieto per la riproduzione della specie, in violazione
della normativa vigente;
d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica
con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente
elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o
anestetiche nelle acque;
e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta,
anche parziale, dei corpi idrici.
2-ter. Le attivita' di cui al comma 2-bis, lettera
b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e
trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati
al fine di tutelare l'igienicita' delle acque destinate al
fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o
per motivi di studio o per ridurre le presenze che
determinano situazioni di squilibrio biologico, nonche' per
la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che
si trovi in situazioni di carenza idrica anche per
l'esecuzione di lavori in alveo.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non
inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei
quali sia gia' esercitata la pesca professionale in forma
cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al
divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente
per la pesca delle specie eurialine nonche' dei gamberi di
fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le
modalita' previsti dalle disposizioni dell'Unione europea
vigenti in materia;
3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione,
il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi
in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b)
e c), e ai commi 2-bis e 3 e' punito con l'arresto da due
mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove
colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in
possesso, si applicano altresi' la sospensione della
licenza di pesca per tre anni e la sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la
violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a
trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma
2-bis.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi
viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si
applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro
e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione
della licenza di pesca per tre mesi.
6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli
agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e
confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi
utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei
natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del
pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati
unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato
ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi
d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle
reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito
verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d),
e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca
professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque
salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca
dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del
pescato si applicano solo in caso di recidiva.
7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi
2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le
commetta durante il periodo di sospensione della licenza di
pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni
amministrative e il periodo di sospensione delle licenze
sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nel caso di pagamento della sanzione
amministrativa in misura ridotta.
7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti
di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette
alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le
guardie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti,
dalle regioni e dagli enti locali.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente
territoriale competente per la gestione delle acque una
somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione
del presente articolo per il ristoro delle spese relative
all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle
acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato
risulti privo di vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio regionale competente.
10. Le disposizioni del presente articolo sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11-bis. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico,
con una dotazione iniziale di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a
potenziare i controlli nelle acque interne da parte del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del
Fondo nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci
allo scopo finalizzate, secondo le modalita' definite dal
decreto di cui al primo periodo.».

- La legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei
settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in
materia di pesca illegale» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.
 
Allegato

(articolo 1, comma 2)

«Allegato 1

(articolo 40, comma 1) GRANDI LAGHI:
1. Lago Maggiore;
2. Lago di Varese;
3. Lago di Como e Lecco;
4. Lago d'Iseo;
5. Lago di Garda;
6. Lago Trasimeno;
7. Lago di Bolsena;
8. Lago di Bracciano;
9. Lago di Lugano o Ceresio. LAGHI MINORI:
1. Lago di Orta;
2. Lago di Mergozzo;
3. Lago di Candia;
4. Lago Grande di Avigliana;
5. Lago di Viverone;
6. Lago d'Idro;
7. Lago di Annone;
8. Lago di Comabbio;
9. Lago di Garlate;
10. Lago di Mezzola;
11. Lago di Monate;
12. Lago di Olginate;
13. Lago di Pusiano;
14. Lago di Corbara;
15. Lago di Vico;
16. Lago di Nemi;
17. Lago di Fondi;
18. Lago del Turano;
19. Lago del Salto;
20. Bacino di Campotosto;
21. Lago Coghinas;
22. Lago del Cixerri».