| Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'INTERNO |
| DECRETO 24 dicembre 2025 |
| Norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con L'AUTORITA' POLITICA DELEGATA IN MATERIA DI SPORT
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», e in particolare l'art. 9-ter, recante «Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA Euro 2032" e in materia di impianti sportivi»; Visto in particolare, il comma 4 del predetto art. 9-ter, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di sport, di stabilire, «in deroga alle procedure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 9-ter, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente»; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e, in particolare, l'art. 8, che prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, «Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dai decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005 e 13 agosto 2024; Visti i decreti del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», e 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», come modificati dal decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2022; Visti i due decreti del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, recanti, rispettivamente, «Modalita' per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio», e «Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»; Visti i decreti del Ministro dell'interno 16 febbraio e 9 marzo 2007, recanti, rispettivamente, «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione», e «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, di modifica del decreto 8 agosto 2007 e recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi»; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8»; Considerato al fine di assicurare la conformita' delle sedi italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», anche quanto contenuto nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla «UEFA» per la valutazione di conformita' delle sedi ospitanti la predetta competizione europea, tra cui «UEFA Tournament Requirements of the 2032 UEFA European Championship», «UEFA Stadium Infrastructure Regulations», «UEFA Safety and Security Regulations», «UEFA Accessibility Guidelines» e «UEFA Sustainable Infrastructure Guidelines», nonche' quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi (c.d. «Convenzione di Saint-Denis»), presentata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e ratificata dall'Italia il 18 novembre 2020, integrata dalla raccomandazione Rec (2021)1; Rilevata la necessita' di dare tempestiva attuazione al disposto di cui al predetto comma 4 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, stabilendo specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accesso e l'esercizio degli impianti sportivi ritenuti funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032»;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119. 2. Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione. 3. Le presenti disposizioni sono applicabili, altresi', agli impianti sportivi di cui al comma 1 gia' esistenti e adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nonche' ai progetti relativi agli impianti sportivi di cui al predetto comma che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati gia' approvati dal comune o da altro ente pubblico competente, anche se i lavori di ammodernamento o nuova costruzione non siano ancora iniziati. 4. I suddetti complessi o impianti sportivi, che nel seguito sono denominati «impianti sportivi» e che nell'ambito delle specifiche norme tecniche contenute nell'allegato di cui all'art. 2 sono indicati anche come «stadi», devono essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. e della Federazione italiana giuoco calcio - F.I.G.C. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, al fine di rendere gli impianti di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032», le specifiche norme tecniche stabilite dal presente decreto sono implementate, compatibilmente con i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi di cui all'art. 2, in modo da corrispondere ai presupposti per la valutazione di conformita' delle sedi italiane ospitanti la competizione europea anzidetta, come previsti anche nei regolamenti e nelle linee guida emanati dalla «Union of European Football Associations (UEFA)» e rilevanti ai fini della predetta valutazione di conformita'. |
| | Allegato Specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Allegato
1. Nell'allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono definite le specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi di cui all'art. 1, con condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica. |
| | Art. 3 Norme di coordinamento e integrazione
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, accessibilita' ed esercizio degli impianti sportivi. 2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, ai fini del presente decreto si osservano, ferme restando le norme di procedura di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, le disposizioni vigenti in materia di criteri inerenti alle modalita' di costruzione o modificazione degli impianti sportivi, riferiti alle conoscenze e alle capacita' tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione. 3. Per gli impianti sportivi di cui all'art. 1, i rinvii al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, per le specifiche norme tecniche stabilite e le condizioni e le prescrizioni espressamente dettate, al presente decreto, salvo sia diversamente indicato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate e' da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente. |
| | Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 5 Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 24 dicembre 2025
Il Ministro dell'interno Piantedosi L'Autorita' politica delegata in materia di sport Abodi
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 415 |
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