Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2026 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 26 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
Modifica all'articolo 5
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 - Con l'osservanza dei limiti generali
indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle
singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle
seguenti materie:
1)
2) disciplina del referendum previsto negli
articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista
nell'articolo 51;
4) (abrogato);
5);
6) istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse
regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle
Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o
regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche
nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere
locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo
economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali
della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva
alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed
ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e
mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle
cooperative;
18) edilizia residenziale pubblica;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamita'
naturali.».
 
Art. 2
Modifica all'articolo 7
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto il seguente:
«3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7. - La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione
dei prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma
di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro
circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni
interessate;
3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta
e alla modificazione della loro circoscrizione e
denominazione, intese le popolazioni interessate.».
 
Art. 3
Modifica dell'articolo 8
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
 
Art. 4
Modifica all'articolo 11
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta'
metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. Gli enti di
area vasta sono titolari di funzioni amministrative
proprie, individuate con legge regionale, e di quelle
conferite con legge regionale.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza,
sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale
disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio
associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per
l'esercizio delle funzioni conferite.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 12
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;
b) il quinto comma e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12. - Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la
forma di governo della Regione e, specificatamente, le
modalita' di elezione del Consiglio regionale, del
Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra
gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione
della mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di
incompatibilita' con le predette cariche, nonche'
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi
regionali e la disciplina del referendum regionale
abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle
consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio regionale
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia
in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e'
comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo
comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della
Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma puo'
essere sottoposta a referendum regionale secondo la
disciplina prevista da apposita legge regionale.».
 
Art. 6
Modifica all'articolo 13
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove consiglieri».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a
suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove
consiglieri».
 
Art. 7
Modifica all'articolo 54
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 54. - Allo scopo di adeguare le finanze dei
Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, e degli
enti di area vasta al raggiungimento delle finalita' ed
all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il
Consiglio regionale puo' assegnare ad essi annualmente una
quota delle entrate della Regione.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 59
della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalita' differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalita' di elezione degli organi degli enti di area vasta».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 59 della citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della
Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta'
metropolitane, e su enti di area vasta a elezione diretta,
quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri
e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e
dal presente Statuto.
1-bis. La legge regionale disciplina la prima
istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalita'
differenziate, le funzioni, la forma di governo e le
modalita' di elezione degli organi degli enti di area
vasta.».
 
Art. 9
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
a) il numero 4) dell'articolo 5;
b) gli articoli 29, 30 e 60.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 5 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 59 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si veda nelle note
all'articolo 8.