| Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |
| DECRETO 29 dicembre 2025 |
| Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere. |
|
|
LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui e' stata nominato Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella e' stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunita'; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza Unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «e' strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena consapevolezza di come l'empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la dimensione della parita' di genere e, nella Missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne; Visto l'art. 5-bis, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 93 del 2013 che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui al succitato art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre 2017, del 9 novembre 2018, del 4 dicembre 2019 come modificato dal decreto 2 aprile 2020, del 13 novembre del 2020, del 16 novembre 2021, del 22 settembre 2022 con i quali cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, per le annualita' dal 2013 al 2022; Visto il decreto 16 novembre 2023 del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', recante «Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'" - Annualita' 2023», di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto 28 novembre 2024 del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', recante «Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» - Annualita' 2024»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del «Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; Visti, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ed in particolare l'art. 1 - comma 190 che prevede che "Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."»; Visto l'art. 1, comma 189, della summenzionata legge n. 213/2023 che prevede che «Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»; Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che prevede che «All'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"»; Visto l'art. 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere» con una dotazione di 2.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha rifinanziato la succitata misura di cui al citato comma 1134, confermando il medesimo importo a decorrere dall'anno 2024, che e' stato successivamente ridotto a 1,9 milioni di euro, per effetto delle riduzioni degli stanziamenti previste dalla legge di bilancio 2024; Considerato che, ai sensi dei successivi commi 1135 e 1136 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020 sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del terzo settore, come definite dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: a) rechino nello statuto finalita' e obiettivi rivolti alla promozione della liberta' femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere; b) svolgano la propria attivita' da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attivita' documentate in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) e che il Fondo di cui al citato comma 1134 e' destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle predette associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti; Visto il comma 1138 dell'art. 1 della menzionata legge n. 178 del 2020 che individua nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura generale competente a disciplinare le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore», che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore; Visto il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del citato Codice del terzo settore; Considerato che le finalita' previste, in particolare, ai commi 1134 e 1136, sono volte a «garantire le attivita' di promozione della liberta' femminile e di genere e le attivita' di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identita' di genere e sulla disabilita' ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione , nonche' della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77» nonche' «al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonche' al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.»; Valutato che, in relazione alle finalita' sopra indicate e richiamate nei commi 1134-1139, il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni si configura lo strumento maggiormente idoneo e appropriato, al fine di garantire un'efficace e tempestiva attuazione delle predette disposizioni normative; Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che individuano la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' quale autorita' delegata alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime delle pratiche di mutilazioni genitale femminile (di seguito, MGF); Considerato che ai sensi dell'art. 38 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza le MGF rientrano nel piu' ampio contesto delle politiche per la parita' di genere e per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne; Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), ed in particolare la Priorita' 1.4 Attivare azioni di emersione e contrasto della violenza nei confronti delle donne vittime di discriminazione multipla, donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, disabili ed anziane, nei luoghi maggiormente a rischio, che indica l'opportunita' di realizzare interventi di sensibilizzazione sul tema delle MGF; Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni; Vista l'intesa del 25 gennaio 2024, n. 15/CU24/06/CU11/C8 relativa alla Posizione sulla modifica dell'intesa rep. atti n. 146/cu del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali con la quale «La Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa, con la richiesta di istituire in tempi brevi un Tavolo tecnico di lavoro con le regioni, al fine di addivenire entro la scadenza dei diciotto mesi alla condivisione di due documenti volti a rivedere i contenuti delle intese siglate il 14 settembre 2022 relative ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza e delle case rifugio e dei centri antiviolenza, alla luce delle criticita' riscontrate in questi primi 18 mesi di attuazione delle predette intese.»; Vista l'intesa del 10 settembre 2025, rep. atti n. 129/CU tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica dell'intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, che proroga di ulteriori dodici mesi la scadenza del periodo transitorio, risultante, pertanto, quest'ultimo della «della durata di quarantotto mesi»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione; Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' di cui ai citati articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013 nonche' del presente decreto, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione; Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025, n. 500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26 maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali; Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto delle risorse del presente decreto; Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni, con le quali sono stati trasmessi al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle stesse regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 44.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 24.500.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, di cui: a) 6.500.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)»; b) 18.000.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarita' regionale tese a promuovere l'empowerment delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026 e al PNRR; Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 3, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 5.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496 volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del citato l'art. 1, comma 189, della legge n. 213 del 2023; Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 4, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496 volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio ai sensi del citato l'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023; Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 5, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 6.000.000,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e); Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione di ulteriori risorse per euro 500.000,00, secondo la Tabella 6, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 534, dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Ritenuto, infine, di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione di ulteriori risorse per euro 5.705.000,00, secondo la Tabella 7, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 497, per le finalita' previste, in particolare, al citato art. 1, commi 1134 e 1136, della legge n. 178 del 2020; Acquisita in data 29 dicembre 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora in poi «Fondo») stanziate per l'anno 2025, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, ai sensi e per le finalita' di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni. 3. Con il presente decreto si provvede, altresi', a ripartire le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 194, della citata legge n. 213/2023 volte alla realizzazione di centri antiviolenza e alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio, nonche' ai sensi del comma 190 della medesima legge a ripartire le risorse finalizzate a realizzare le iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) del citato decreto-legge n. 93/2013. 4. Per le finalita' della legge 9 gennaio 2006, n. 7, con il presente decreto si provvede, inoltre, alla ripartizione di ulteriori risorse, disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 5. Con il presente decreto si provvede, infine, alla ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, volte al conseguimento delle finalita' previste dall'art. 1, commi 1134-1138, della citata legge n. 178 del 2020. |
| | Allegato
TABELLA 1 (Risorse per centri antiviolenza e case rifugio)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2 (Risorse per iniziative a titolarita' regionale)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3 (Risorse per la realizzazione di centri antiviolenza - comma 189 legge n. 213/2023)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4 (Risorse per la realizzazione di case rifugio - comma 194 legge n. 213/2023)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5 (Iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 6 (Risorse per le mutilazioni genitali femminili)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 7 (Risorse del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, ex art. 1, commi 1134-1139, l. n. 178/2020)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni l'importo di euro 44.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, in base ai seguenti criteri: a) euro 22.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; b) euro 22.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali. 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2025 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonche' sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII Commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni, secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto. 4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 9, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione. |
| | Art. 3 Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 e ulteriori interventi a titolarita' regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza
1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 6.500.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potra' essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto. In particolare, per il 2025, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, detto importo sara' destinato per i seguenti interventi, a) iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza; c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza; d) azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza; e) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita; f) azioni di informazione, comunicazione e formazione. 2. In coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026, del PNRR, nonche' con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per un importo pari a euro 18.000.000,00, sono ripartite tra le regioni per essere destinate ai seguenti interventi: a) iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di fuoruscita dalla violenza e delle donne a rischio; b) azioni di informazione, comunicazione nonche' di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, anche mediante interventi mentoring e di coaching da realizzare nelle scuole, Universita' e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunita', nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza; c) interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica; d) interventi per il sostegno abitativo. 3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, secondo la Tabella 2 allegata al presente decreto. |
| | Art. 4 Criteri di riparto per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024
1. In attuazione dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, per la realizzazione di centri antiviolenza, sulla base del rapporto tra struttura e domanda potenziale dell'utenza, nonche' dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 3 allegata al presente decreto. |
| | Art. 5 Criteri di riparto per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 - Legge di bilancio 2024
1. In attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per un importo pari a 20.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio, sulla base del rapporto tra struttura e domanda potenziale e dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 4, allegata al presente decreto. |
| | Art. 6 Iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
1. In attuazione dell'art. 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 6.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, al fine di realizzare iniziative formative di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonche' per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 93/2013, sulla dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 5, allegata al presente decreto. |
| | Art. 7 Azioni volte alla prevenzione, assistenza ed eliminazioni delle pratiche di mutilazione genitale femminile
1. Per le finalita' della legge 9 gennaio 2006, n. 7, sono ripartite tra le regioni risorse pari a 500.000,00 euro al fine di adottare iniziative ed interventi volti alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Il riparto si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 6 allegata al presente decreto. |
| | Art. 8 Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
1. In attuazione delle disposizioni e per le finalita' previste dall'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) le risorse finanziarie di cui al fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», istituito dal citato comma 1134, per un importo pari a 5.705.000,00 di euro, vengono ripartite tra regioni, secondo i criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 7, allegata al presente decreto. 2. Per l'anno 2025, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale e del modello di governance della rete territoriale antiviolenza, l'importo di cui al comma 1 e' utilizzato dalle regioni per essere destinato alle associazioni che gestiscono i relativi servizi, con priorita' per le attivita' di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere e sulla disabilita', in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate. |
| | Art. 9
Modalita' di trasferimento delle risorse
1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allegate al presente decreto che ne fanno parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto: a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi; c. il cronoprogramma delle attivita'; d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, in particolare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d), di cui al citato decreto-legge n. 93 del 2013; e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo. |
| | Art. 10
Adempimenti delle regioni e del Governo
1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita', in particolare, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nonche' delle altre finalita' previste dal presente decreto. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali Tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'. 2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'. 3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto. 4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresi', entro il 31 marzo 2026, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto 16 novembre 2023 e al decreto 28 novembre 2024. Con riferimento al decreto 28 novembre 2024, le regioni presentano, inoltre, entro il 30 settembre 2026, un aggiornamento della citata relazione. 5. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 189 dell'art. 1 della citata legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi dei Centri antiviolenza in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi delle strutture esistenti, accessibilita' per le persone con disabilita' e potenziamento dei servizi resi. 6. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 194 dell'art. 1 della legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi delle Case rifugio in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi e posti letto delle strutture esistenti, accessibilita' per le persone con disabilita' e potenziamento dei servizi resi. 7. Entro il 30 novembre 2026, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le regioni presentano altresi', entro il 31 marzo 2027, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto e una relazione riepilogativa in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto 28 novembre 2024. 9. Entro il 30 settembre 2027, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', un aggiornamento della relazione relativa al presente decreto di cui al comma 6 che precede. 10. Entro il 31 marzo 2028, le regioni trasmettono, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', una relazione riepilogativa in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto. 11. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto. 12. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata intesa del 14 settembre 2022 e successive modifiche, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 13. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo. 14. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti. 15. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2027, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilita' delle amministrazioni interessate, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto. 16. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 10 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo. |
| | Art. 11
Azioni a titolarita' nazionale
1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunita' provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarita' nazionale previsti dal «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)». 2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica. |
| | Art. 12
Efficacia
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2025
La Ministra: Roccella
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 334 |
| |
|
|