Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 febbraio 2026
Recupero ICI - Approvazione del modello di dichiarazione, delle istruzioni e delle specifiche tecniche.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalita' di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonche' la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto e' individuata la struttura che svolge le attivita' di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 con il quale e' stato fissato il termine per la presentazione della dichiarazione al 31 marzo 2026 e il termine per il versamento delle somme dovute da effettuarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ed e' stata prevista la disciplina e la misura degli interessi applicabili;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, (ANCI);

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Approvazione del modello di dichiarazione
e delle relative istruzioni e specifiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 sono approvati il modello di dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di seguito: «Dichiarazione Recupero ICI», per il periodo dal 2006 al 2011, nonche' le relative istruzioni e le specifiche tecniche, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Presentazione della Dichiarazione Recupero ICI

1. La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, a norma dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 131 del 2024 dai soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, per le medesime imposte e annualita', un importo superiore a 50.000 euro annui.
2. La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalita' di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.
3. La dichiarazione e' unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011.
4. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non e' individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
5. Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto e' divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell'interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 e' messa a disposizione un'apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai servizi della Commissione europea.
6. Nel modello dichiarativo e nelle istruzioni sono definite le modalita' di applicazione del regime de minimis vigente nei vari anni oggetto di recupero, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025.
 
Art. 3
Termine per la presentazione della dichiarazione Recupero ICI e per
il versamento delle somme dovute
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 la dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026.
2. Il versamento delle somme oggetto del recupero e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalita' stabilite con risoluzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 4

Specifiche tecniche

3. La dichiarazione telematica e' effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante.
4. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it
 
Art. 5

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione Recupero ICI. I comuni sono titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate e', pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali [art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679], il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento [art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679], la trasmissione del modello di dichiarazione Recupero ICI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalita' descritte nel presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2026

Il direttore generale: Spalletta