Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2026 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2025
Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forli-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 28 ottobre 2025

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, commi 644, 645 e 646 che istituisce e finanzia il fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e regola l'assegnazione delle risorse disponibili;
Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 26 in tema di ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1087 del 5 luglio 2024, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attivita' e le funzioni di Commissario delegato e soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024 con la quale il citato stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e' stato esteso al territorio della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 che ha previsto la proroga fino al 3 novembre 2025 dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forli-Cesena;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 settembre 2025, prot. 42974, con la quale e' stata trasmessa la relazione di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40;
Considerato che la situazione in atto non consente di procedere ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Considerato necessario provvedere alla complessiva revisione dell'assetto urbanistico e edilizio delle aree colpite, in conseguenza del diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessita' di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai Capi II e III della citata legge 18 marzo 2025, n. 40;
Ritenuto necessario deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei citati comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1

1. E' dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forli-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023.
2. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha la durata di cinque anni a decorrere dal 4 novembre 2025.
3. La piena operativita' dello stato di ricostruzione e' subordinata all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, e, in particolare, dall'art. 3, comma 1, per la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione; dall'art. 6, comma 1, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria.
 
Art. 2

1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attivita' e funzioni non concluse dal Commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie sono regolati con decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, mentre le attivita' in corso da non trasferire alla gestione del Commissario straordinario alla ricostruzione sono disciplinate dall'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
2. Il finanziamento degli interventi di ricostruzione potra' essere assicurato anche con il ricorso alle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 645, della citata legge.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
Musumeci

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 205