Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 4 febbraio 2026
Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana - criteri di ripartizione somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. (Ordinanza n. 2/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla peste suina africana

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eeradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n. 152;
Vista l'ordinanza CSPSA n. 7/2025 recante misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 31 ottobre 2025;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road Map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;
Considerato, altresi', che nell'attuale scenario epidemiologico le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte rappresentano l'area prioritaria di intervento in quanto caratterizzate dalla maggior incidenza della malattia e dalla maggiore velocita' media di propagazione della stessa, rendendo necessario porre in essere interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali al fine di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico e limitare la diffusione della Peste suina africana verso territori attualmente indenni;
Preso atto che l'analisi dei cluster spazio-temporali e la stima della dinamica di avanzamento del fronte epidemico (velocita' e direzione) hanno evidenziato che l'area appenninica tosco-emiliana e' quella maggiormente critica, con una velocita' media del fronte che ha raggiunto gli 0,075 km/giorno, in cui e' prioritario intervenire per contrastare il fronte di propagazione della Peste suina africana;
Visto l'art.2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, ai sensi del quale «Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi' autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di centocinquanta euro per unita', in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario»;
Visto l'art.1, comma n. 419, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 «legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026» che, introducendo il comma 2-septies all'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, stabilisce che «il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalita' del medesimo comma»;
Ritenuto di procedere al riparto delle somme di cui al comma 2-sexies, dell'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte al fine di procedere ad una riduzione della popolazione di cinghiali che permetta di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico e contrastare la diffusione della malattia verso territori indenni;

Dispone:

Art. 1

1. Per le finalita' di cui alle premesse, le somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono ripartite tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte assegnandone il 30% in ragione del numero di casi positivi registrati nel bimestre novembre - dicembre 2025 e attribuendo la restante disponibilita' in base alla dinamica di avanzamento del fronte epidemico computando il 60%, in parti uguali, alle regioni dove la malattia ha raggiunto la velocita' media di 0,075 km/giorno e il 40%, in parti uguali, alle regioni dove la malattia presenta una velocita' media di propagazione inferiore agli 0,075 km/giorno, come da piano allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2026

Il Commissario straordinario: Filippini
 
Allegato
Piano di riparto tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria delle somme di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
articolo 2, comma 2-sexies
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| |N. casi | | | | |
| |positivi| | Velocita' | | |
| | nov - | Quota | media di | Quota | Totale |
|Regione |dic 2025|assegnata |propagazione|assegnata | assegnato |
+========+========+==========+============+==========+============+
| | |euro  | |euro  |euro  |
|Toscana | 80  |210.526,31| 0,075 |210.000,00|420.526,32 |
+--------+--------+----------+------------+----------+------------+
| Emilia | |euro  | |euro  | euro |
|Romagna | 20 |52.631,58 | 0,075 |210.000,00|262.631,58 |
+--------+--------+----------+------------+----------+------------+
| | |euro  | minore di |euro  |euro  |
|Piemonte| 10 |26.315,79 | 0,075 |140.000,00|166.315,79 |
+--------+--------+----------+------------+----------+------------+
| | |euro  | minore di |euro  |euro  |
|Liguria | 4 |10.526,32 | 0,075 |140.000,00|150.526,31 |
+--------+--------+----------+------------+----------+------------+
| | |euro   | |euro  |euro  |
| Totale | 114 |300.000,00| |700.000,00|1.000.000,00|
+--------+--------+----------+------------+----------+------------+