Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 4 febbraio 2026
Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA. (Ordinanza n. 1/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla peste suina africana

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112 che ha convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» ed in particolare l'art. 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;
Visto in particolare l'art. 2, comma 10, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, che stabilisce che il Commissario straordinario definisce sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento e lo comunica alle regioni;
Visto il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modifiche e integrazioni, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Vista la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza 31 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025);
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n. 152;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Considerato che alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia e dell'applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» per gli anni 2023-2025, si ritiene necessario aggiornare il suddetto piano anche in conformita' con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea nell'ambito della strategia di contrasto alla diffusione della malattia;
Ritenuto pertanto necessario e urgente modificare per gli anni 2026-2028 il suddetto Piano rinominandolo: «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA»;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente ordinanza e' adottato il «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA» (da ora Piano) di cui all'allegato 1 parte integrante della presente ordinanza che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modifiche e integrazioni, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023).
2. Il Piano in allegato alla presente ordinanza deve essere applicato su tutto il territorio delle regioni e delle province autonome indenne da PSA.
 
Allegato 1
Piano d'azione nazionale per la cattura e l'abbattimento e il destino
delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA
2026-2028

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni per l'attuazione del piano di azione nazionale per la
cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino gia' conformi, devono adeguare tempestivamente i propri Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) (PRIU) e la programmazione dell'attivita' venatoria e di controllo della popolazione di cinghiali al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo di cui al Piano allegato alla presente ordinanza.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i diversi ambiti di gestione (aree protette ai sensi dell'art. 10, della legge n. 157/92, ATC, CAC e istituti faunistici privati), e gli enti gestori delle aree protette si coordinano per la ripartizione delle attivita' di prelievo di cui al Piano allegato alla presente ordinanza, assicurandone l'esecuzione, definendo le tecniche di intervento e realizzando il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti (compresa la verifica del prelievo prioritario di femmine e piccoli e l'incremento di utilizzo del prelievo selettivo), con particolare attenzione alle zone non vocate alla presenza del cinghiale e ad elevata vocazione suinicola.
3. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC), i comprensori alpini (CA) e gli istituti di gestione faunistica privati (AFV, ATV) devono realizzare una rilevante intensificazione della caccia di selezione al cinghiale su tutto il territorio venabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano una rilevante intensificazione dell'attivita' di controllo delle popolazioni di cinghiali sull'intero territorio di competenza, compreso il territorio venabile nonche' quello utilizzato per la caccia collettiva e di selezione al cinghiale, con l'impiego del personale e degli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica» (decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste) al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale attribuito con il presente piano.
5. I soggetti gestori delle aree protette (ai sensi dell'art. 10, legge n. 157/1992 e della legge n. 394/1991) e gli enti gestori dei Parchi nazionali e regionali (ai sensi della legge n. 394/1991), ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, sono tenuti a realizzare il prelievo del numero di capi spettanti con l'impiego del personale e degli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica» (decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste) e all'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991 per quanto concerne i parchi regionali, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale previsto.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri soggetti ed enti competenti assicurano la verifica del divieto di foraggiamento, fatto salvo il foraggiamento attrattivo ai fini del prelievo e della cattura dei cinghiali.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono stabilire procedure autorizzate dall'ACL per la movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di interventi di controllo ai fini della successiva macellazione immediata degli stessi animali, inclusa la tracciabilita'.
8. Le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati, sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente e' la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del «Piano straordinario di controllo della fauna» - decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno.
 
Art. 3

Formazione e informazione

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), i comprensori alpini (CA) e gli istituti di gestione privati devono realizzare incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia al cinghiale, con particolare riferimento alle modalita' selettive, e di comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini (CA) e le associazioni venatorie devono realizzare specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori specializzati nel prelievo collettivo e selettivo del cinghiale.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), i comprensori alpini (CA) devono realizzare specifici corsi di formazione e abilitazione per i conduttori e i cani coinvolti in attivita' di prelievo del cinghiale mediante girata; le abilitazioni dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalita' indicate nel decreto 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. D) e E)].
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono realizzare corsi di formazione e specializzazione per agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attivita' di controllo.
 
Art. 4

Flusso dati

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette, anche sfruttando eventuali strumenti gia' esistenti (es. applicativi per smartphone, tesserino elettronico), devono dotarsi di un «Sistema unico di monitoraggio dei prelievi a livello regionale» digitale, incentivando anche il tesserino elettronico, che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attivita' di controllo, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attivita' come previsto alla lettera e), dell'art. 2, del decreto-legge n. 9/2022.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono favorire il reclutamento di personale per il coordinamento e la verifica delle attivita' nonche' a garanzia della sicurezza degli interventi, e prevedere il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attivita' di controllo, anche mediante catture.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei cinghiali anche negli Istituti privati di gestione faunistica e nelle aree protette e, in caso di mancato raggiungimento del target annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario straordinario alla PSA le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 9/2022.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Commissario straordinario alla PSA i dati riguardanti le attivita' di depopolamento dei cinghiali selvatici attraverso l'apposita funzionalita' del Portale del Sistema informativo veterinario nazionale https://www.vetinfo.it L'utente regionale attraverso il link «Piano delle catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di affinare la stima nazionale di cui al Piano allegato alla presente ordinanza, mettono a disposizione i dati derivanti dall'applicazione di metodi di stima delle popolazioni di cinghiali quali Capture-Mark-Recapture, Distance Sampling e Random Encounter Model. Le stime disponibili devono essere trasmesse al Commissario straordinario alla PSA entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 5

Destino delle carcasse

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con il paragrafo 3.1.13 del decreto di «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», e con l'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, devono attivare filiere regionali per la commercializzazione delle carni di selvaggina prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al regolamento 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione del ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano nazionale allegato alla presente ordinanza, nonche' contrastare la vendita illegale.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella programmazione dei controlli annuali anche in collaborazione con altre autorita' competenti, prevedono specifici controlli relativi alla tracciabilita' della carne di selvaggina, con particolare riferimento alla carne di cinghiale, da attuarsi presso le attivita' di commercio, incluse quelle al dettaglio come definite dall'art. 3 del regolamento (UE) 2002/178.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette possono lasciare i capi abbattuti nella disponibilita' degli operatori per finalita' di autoconsumo o devolvere a fini caritatevoli e benefici capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del Piano.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.
 
Art. 7

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. L'allegato e' parte integrante della presente ordinanza.
La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al 31 dicembre 2028 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2026

Il Commissario straordinario: Filippini