Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 dicembre 2025
Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per la sovranita' alimentare. Annualita' 2025 e 2026.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 202/01);
Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo»;
Visto il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attivita' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n 14, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranita' alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualita' alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 4, ove e' previsto che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente la dotazione del Fondo di sovranita' alimentare di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 677620 del 30 dicembre 2024, recante «Criteri e modalita' per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranita' alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari», con il quale sono stati ripartiti, per le predette finalita', 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
Visto l'art. 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale, tra l'altro, ha stabilito che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati.
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il Sistema di qualita' nazionale zootecnia e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti al sistema affinche' vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;
Visto il decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2023 al n. 1324 del registro dei visti, che individua i sostegni per le imprese agricole e definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse assegnate di euro. 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00), nonche', delle procedure per l'erogazione dell'aiuto ed individua AGEA quale soggetto gestore;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 677620 del 30 dicembre 2024, recante «Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per la sovranita' alimentare», registrato dalla Corte dei conti al n. 126 in data 6 febbraio 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Contratto di filiera»: contratto privatistico tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e carni bovine SQNZ o IGP come di seguito definite, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, nonche' i soggetti attivi nel settore del commercio, il miglioramento della qualita' del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;
b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che partecipa ad un contratto di filiera, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo e/o alleva bovini nati in Italia, secondo la linea «vacca - vitello» o secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ) o IGP.
e) «Consorzio di tutela»: i consorzi di tutela delle IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, cosi' come modificata dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
d) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) «Frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate;
f) «Legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino;
g) «Carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»: carni di bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute da animali nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»;
h) «Carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ)»
i) «Carni bovine IGP»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari riconosciuti dall'indicazione geografica protetta (IGP);
j) «De minimis»: aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore;
k) «Domanda unica»: documento previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modifiche e integrazioni e riferita all'anno 2023. Le informazioni contenute nella domanda unica possono essere utilizzate ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalita':
a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;
b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;
2. Il presente decreto definisce in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entita';
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
3. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 3

Risorse disponibili e loro riparto

1. Per gli anni 2025 e 2026 le somme destinate all'istituto, ai sensi all'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono pari a euro 23.750.000 per ciascuna annualita', nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per la sovranita' alimentare».
2. Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno e' cosi' determinato:
a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;
b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75 milioni di euro;
c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;
d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;
e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.
3. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 2 possono essere utilizzate dal soggetto gestore per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4.
4. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 3 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 4

Criteri ed entita' dell'aiuto

1. Ai soggetti beneficiari, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi, contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
3. Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale e' cosi' determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
4. L'aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
5. La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
6. Alle imprese di allevamento di bovini aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, di durata almeno triennale, ad allevare in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo.
7. Alle imprese di allevamento di bovini, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso, il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad allevare bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in Italia, anche in relazione a codici allevamento diversi, purche' riferiti ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento con un eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data del termine di presentazione delle domande.
8. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
11. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono cumulabili.
12. L'aiuto e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo».
13. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 4 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 5

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
2. Alla domanda e' allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa agricola socia, contenente l'indicazione dell'impresa di trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. Quanto sopra non viene allegato laddove l'atto sia stato predisposto in modalita' informatizzata tramite il SIAN, firmata digitalmente.
3. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 6

Compiti del soggetto gestore

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale per il 2025 e il 2026 nell'ambito del regime «de minimis».
3. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di riferimento.
6. Per l'anno 2025 il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme di cui all'art. 3, comma 1 entro il 30 novembre 2025, parimenti per l'anno 2026 il trasferimento delle predette somme avverra' entro il 30 novembre del medesimo anno.
7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. I fondi da trasferire al soggetto gestore per ciascuna annualita' sono quantificati sulla base dei dati relativi alle unita' di superficie (HA) e di capi che sono stati oggetto delle domande dichiarate ricevibili nell'annualita' precedente. Per il trasferimento dei fondi il soggetto gestore fornisce al Ministero i dati di cui al precedente periodo entro il 30 giugno di ogni anno come stima in base alla rilevazione dell'anno precedente. Entro il 30 dicembre di ogni anno, il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare la situazione dello stato avanzamento della rendicontazione dell'aiuto:
a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo e' chiuso e quelle per i quali il procedimento e' ancora in corso, utilizzando la «tabella di rendicontazione» allegata al presente provvedimento;
b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni che impediscono la chiusura del procedimento ed all'anno di generazione dello stesso.
Con cadenza annuale il soggetto gestore comunica al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare i dati relativi ai procedimenti conclusi, aggiornando la tabella di rendicontazione e la relazione di cui al periodo precedente.
9. Il soggetto gestore eroga, in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili, il sostegno ai beneficiari finali. Le somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti per i quali siano ancora pendenti contenziosi giudiziari, sono riversate entro il 15 ottobre 2026 per le risorse relative all'anno 2025 e entro il 15 ottobre 2027 per le risorse relative all'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi acquisite. Il soggetto gestore ne da' contestuale comunicazione al Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare.
Le modalita' di riversamento sono indicate con apposita comunicazione da rendersi contestualmente al trasferimento delle somme previsto dal comma 6.
10. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 7

Cumulo e massimale

1. Per gli anni 2025 e 2026 gli aiuti «de minimis» di cui al presente decreto sono concessi dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «de minimis».
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore e dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
4. In ogni caso e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita', da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.
5. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 8

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi per gli anni 2025 e 2026 in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.»
2. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 8 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.
 
Art. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per la sovranita' alimentare», esercizio 2025 e 2026 pari ad euro 23.750.000 per ciascuna annualita'.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2025

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 92