«SINISTRA FUTURA - COSTITUENTE PER LA NUOVA SINISTRA» STATUTO
Art. 1.
Costituzione, sede, durata
1. E' costituita, ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione, con rispetto delle norme contenute dagli articoli dagli artt. 36 e seguenti, del Codice Civile e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea, in ambito nazionale l'ASSOCIAZIONE POLITICA denominata «SINISTRA FUTURA - COSTITUENTE PER LA NUOVA SINISTRA», di seguito «Associazione». 2. L'Associazione ha sede in Ragusa in Via Ecce Homo n. 178 presso la Casa delle Associazioni. 3. La sede potra' essere modificata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 28/12/2013, n. 149 convertito con legge 21/02/2014, n. 13 e s.m. 4. Possono essere costituite sedi secondarie e territoriali nel territorio nazionale o anche all'estero. 5. L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento anticipato.
Art. 2.
Scopo e finalita'
1. L'Associazione non ha scopo di lucro. Pertanto non e' consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante l'attivita' dell'Associazione. 2. L'Associazione in coerenza con l'Atto Costitutivo e al contenuto del proprio «Manifesto dei valori», si caratterizza per la sua natura laica, democratica e antifascista, fondata sui principi di liberta', giustizia sociale, pari opportunita', parita' di genere, pluralismo e si propone, assumendo come principi guida ispiratori la Costituzione Repubblicana e la Carta Universale dei Diritti Umani, di contribuire alla discussione e al confronto per «Rifondare la Politica» e avviare la fase costituente per la costruzione di una forza politica popolare organizzata, unitaria e plurale della Sinistra in Italia, della pace, del lavoro, ecologista e femminista, idonea a rappresentare nel Paese e nelle istituzioni democratiche, le contraddizioni e le differenze di classe, geografiche e di genere che sono presenti nel nostro Paese in Europa e nel Mondo. 3. A tal fine: a) Promuove il valore della Pace contro la guerra e il riarmo nucleare e convenzionale e contrasta la violenza in tutte le sue forme, sostiene la prospettiva del multipolarismo e dell'integrazione politica e sociale dell'Unione Europea attraverso una riforma dei Trattati fondativi che le consenta di esprimere una propria autonoma e indipendente politica estera; b) Combatte ogni iniziativa e attivita' che si richiami al fascismo e ai regimi repressivi delle liberta' individuali; c) Difende la Costituzione repubblicana e si mobilita contro ogni tentativo di stravolgimento; d) Promuove la cultura della legalita', si oppone e contrasta la criminalita' di stampo mafioso o similare; e) Combatte la violenza di genere, sostiene e promuove ogni iniziativa tesa a contrastarla; f) Si impegna per restituire centralita' e priorita' al Lavoro, alla condizione del lavoro e dei lavoratori, per una riformulazione complessiva delle tutele, dei diritti, della democrazia, della rappresentanza, della sicurezza, della distribuzione del reddito e dei salari, contro il lavoro precario e sottopagato, per contribuire a dare al Paese una rappresentanza politica al lavoro; g) Assume come priorita' una riforma strutturale del sistema fiscale, fondata su equita', generalita' e progressivita'; h) Si batte per la tutela e la promozione dei Beni Comuni Universali, primi fra tutti il diritto alla salute e alla conoscenza, per la difesa della scuola e della sanita' pubblica, per riaffermare la connotazione universalistica del Welfare State; i) Assume la crisi climatica come priorita' ecologica della propria azione ed iniziativa, al fine di tutelare l'ambiente, combattere il cambiamento climatico e assicurare un futuro al pianeta e alle persone. Sostiene la promozione di un nuovo accordo globale internazionale, efficace, giusto e vincolante, che tuteli l'ambiente e gli ecosistemi; j) Si impegna per affermare un nuovo modello di sviluppo che sappia governare la transizione ecologica, energetica, tecnologica ed economica e che assuma la sostenibilita' ambientale e sociale come fondamento di una nuova economia che si faccia carico delle generazioni future; k) Riconosce e promuove ad ogni livello territoriale, il pluralismo delle posizioni, come base del principio democratico che si realizza nel confronto tra diverse opzioni. Favorisce il pluralismo associativo e il rapporto di collaborazione con Fondazioni, Associazioni ed altri soggetti a carattere politico culturale, garantendo e rispettando la reciproca autonomia; l) Riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali: genere, eta', convinzioni religiose, disabilita', identita' e orientamento di genere, orientamento sessuale, nazionalita' e appartenenza a diversi popoli; m) Promuove pratiche e politiche positive di accoglienza, di integrazione e di governo umanitario del fenomeno immigratorio; n) Promuove la prospettiva dell'uguaglianza in ogni ambito della societa', collaborando con le forze sindacali, attori sociali del volontariato e del terzo settore, movimenti giovanili e Universita' per convergere su concreti obiettivi di trasformazione e conquista di piu' ampi diritti sociali e civili; o) Assume come opzione valida e irrinunciabile l'integrazione politica dell'Unione Europea, la trasformazione dell'attuale «Europa», ancora troppo intergovernativa in una nuova soggettivita' federale sovrana e democratica e la riforma e la riorganizzazione, su nuove basi, della Governance internazionale attraverso la riaffermazione del primato del Diritto Internazionale, il rilancio dell'ONU e la riforma dell'architettura finanziaria mondiale; p) Si batte per il superamento del divario economico e sociale tra il Nord e il Sud, assumendo la «questione meridionale» come tema centrale dell'azione politica di una nuova forza politica della sinistra.
Art. 3.
Simbolo
1. Il simbolo dell'Associazione, allegato al presente statuto alla Appendice n. 1 e' cosi' descritto: «Cerchio con sfondo di colore celeste, bordato di rosso, con all'interno un albero stilizzato con tronco a forma di avambraccio e mano aperta di colore rosso e chioma con foglie di grandezza differente e con leggera sfumatura di colore da un verde piu' chiaro ad un verde piu' scuro. Nella parte alta e' presente una scritta rossa a semicerchio, con le lettere maiuscole, con la dicitura SINISTRA FUTURA. Tra le foglie in alto sulla destra e' rappresentata una piccola stella di colore rosso. Nella parte bassa e' presente una semiluna convessa verso l'alto, di colore verde, a simboleggiare il terreno da cui nasce l'albero stilizzato, con all'interno una scritta bianca su due righe orizzontali, in lettere minuscole e capolettera maiuscola con la dicitura Costituente per la nuova Sinistra. 2. Il Simbolo sopra descritto appartiene all'Associazione e ne costituisce parte integrante del patrimonio. 3. Il Simbolo potra' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi e finalita' del seguente Statuto. Lo stesso potra' essere modificato, ovvero sostituito, anche integralmente, o associato con altro simbolo con le procedure indicate dallo Statuto.
Art. 4.
Attivita'
1. L'Associazione realizza i propri scopi e le proprie finalita' anche attraverso: a) L'organizzazione, il patrocinio, la gestione di attivita' politiche, culturali e di formazione, convegni, corsi, conferenze, lezioni, incontri, seminari, mostre, feste, iniziative di aggregazione e socializzazioni; b) L'attivita' editoriale e la cura di pubblicazioni, su diversi supporti; c) Lo sviluppo dell'utilizzo e l'uso di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, social network, newsgroup, mailing list, social forum; d) La produzione di opuscoli, brochure, volantini, manifesti, gadget, materiali vari audiovisivi e mediatici; e) La promozione di iniziative per raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei fini statutari; f) La partecipazione a campagne di sensibilizzazione, raccolta firme a sostegno di Referendum popolari o di leggi di iniziativa popolare, sostegno a forme di lotta non violenta in difesa del diritto allo studio, alla casa, al lavoro, alla salute e contro ogni forma di discriminazione e razzismo; g) La promozione di intese, con Enti, istituzioni pubbliche e territoriali, Centri di ricerca sia a livello territoriale che nazionale ed europeo; h) Per il perseguimento dei propri scopi e delle finalita' statutarie l'Associazione potra' collaborare con altre realta' associative e organismi che condividono finalita' e metodi.
Art. 5.
Modalita' associativa
1. Il numero degli iscritti all'Associazione e' illimitato. 2. L'adesione e' individuale. Possono iscriversi e aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni che condividono scopi, obiettivi, finalita' e regole contenuti nello statuto e nella Carta dei valori dell'Associazione e che intendono impegnarsi per la loro realizzazione. 3. La domanda di iscrizione deve essere presentata, per il tramite della struttura o persona territorialmente incaricata e si considera tacitamente ratificata a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto al richiedente specificandone i motivi. La richiesta di iscrizione puo' essere effettuata anche per via telematica. L'iscrizione comporta l'accettazione di essere registrati nell'Anagrafe degli iscritti. 4. L'iscrizione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. L'Associazione esclude la temporaneita' di iscrizione, pur garantendo il diritto di recesso dalla qualifica di iscritto. 5. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritto faceva parte. 6. La qualifica di iscritto e il suo mantenimento e' subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita annualmente dalla Direzione Nazionale dell'Associazione. 7. La qualita' di iscritto si perde: per decesso, per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, per dimissioni scritte o recesso volontario, per esclusione a seguito di gravi e ripetuti comportamenti contrari allo Statuto e in contrasto con gli scopi e le finalita' indicate nell'art. 2 o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere comunica- to e motivato, l'iscritto escluso puo' presentare ricorso alla competente Commissione di Garanzia. Il ricorso deve essere esaminato secondo le procedure indicate al successivo articolo 15 e l'esito deve essere comunicato all'interessato il quale puo' presentare ricorso contro la decisione alla competente Commissione di Garanzia che decide in via definitiva. 8. Le quote di iscrizione e i contributi versati a favore dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 6.
Diritti e doveri degli iscritti
1. Tutti gli iscritti hanno uguali diritti, in parita' di condizioni e senza alcuna discriminazione. 2. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico dell'Associazione, di essere informati su tutte le attivita' ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e agli organismi di cui fanno parte, di avanzare la propria candidatura a ricoprire cariche istituzionali in rappresentanza dell'Associazione, di eleggere e di essere eletti alle cariche e negli organismi dell'Associazione. Di frequentare liberamente i locali dell'Associazione. 3. Gli iscritti hanno il diritto di ricorrere agli organi di garanzia qualora si ritiene violato il presente statuto e di ricevere tempestiva risposta. 4. Essi hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione dandone comunicazione scritta. 5. Gli iscritti hanno il dovere di rispettare e di far rispettare le norme previste dallo statuto e degli eventuali regolamenti, di osservare le deliberazioni e le decisioni assunte dagli organismi dell'Associazione, di contribuire alla discussione e all'elaborazione delle proposte e partecipare alle iniziative e alla vita associativa, favorire l'adesione di nuovi iscritti, di contribuire al finanziamento dell'Associazione.
Art. 7.
Norme finanziarie e patrimoniali
1. Il patrimonio dell'Associazione e' indivisibile ed e' costituito: dai beni mobili ed immobili di proprieta', donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilita' finanziarie. 2. L'Associazione trae le risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivita' da: quote di iscrizione, contributi ordinari e straordinari degli iscritti erogazioni liberali degli iscritti e di terzi, eredita' e donazioni, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, dall'assegnazione di contributi e rimborsi previste dalle disposizioni di legge, da eventuali fondi di riserva e avanzo di gestione. 3. All'Associazione e' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge. 4. Il residuo attivo del rendiconto economico dovra' essere reinvestito nell'Associazione stessa per il raggiungimento dell'attivita' statutaria e/o per l'acquisto e/o rinnovo di impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa o utilizzato per le finalita' consentite dalla legge in vigore in materia. 5. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato, per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. 6. Ulteriori norme potranno essere stabilite dal regolamento finanziario. 7. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto, hanno propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti da altre articolazioni.
Art. 8.
Assetti organizzativi
1. L'Associazione ha una struttura organizzata su base nazionale, promuove e sostiene le articolazioni territoriali regionali, delle aree metropolitane, delle province e comunali. 2. Nelle Regioni e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali si costituiranno, con i criteri, le procedure e le modalita' indicate nel successivo art. 16 i Coordinamenti Territoriali Regionali, possono essere definite forme ampie e specifiche di autonomia con la sottoscrizione di un patto federativo stabilito e concordato tra la Direzione Nazionale e il livello territoriale regionale interessato. La procedura per la sottoscrizione del predetto patto federativo e' attivata dal livello territoriale regionale interessato ed e' conclusa entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dall'avvio della procedura. 3. I coordinamenti Territoriali Regionali a loro volta, con i criteri, le procedure e le modalita' indicate nei Regolamenti Regionali, possono costituire Coordinamenti nelle aree metropolitane nelle province e nei Comuni territorialmente competenti.
Art. 9.
Parita' di genere
1. L'Associazione nel rispetto dell'art. 51 della costituzione, riconoscendo la parita' di genere come elemento costitutivo della stessa, si impegna a rimuovere gli ostacoli che vi si oppongono e assume l'obiettivo di garantire nella composizione degli organi non monocratici e per ogni carica a cui si acceda per elezione da parte degli iscritti, ai diversi livelli, che ciascun genere sia rappresentato in misura non inferiore al quaranta per cento.
Art. 10.
Organismi dirigenti nazionali
1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea Nazionale; b) La Direzione Nazionale; c) Il Coordinatore Nazionale; d) Il Tesoriere; e) La Commissione Nazionale di Garanzia.
Art. 11.
Assemblea nazionale
1. L'Assemblea Nazionale e' composta da cento membri. La sua durata in carica e' di Tre anni. 2. L'Assemblea Nazionale e' eletta nel corso del percorso congressuale nazionale dai delegati degli iscritti eletti dalle Assemblee congressuali regionali. L'Assemblea Congressuale Nazionale e' convocata dall'Assemblea Nazionale ogni tre anni. La convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale comporta la convocazione delle Assemblee congressuali a tutti i livelli territoriali. L'Assemblea Nazionale elegge la Commissione di Garanzia congressuale a cui e' affidata la gestione della fase congressuale e la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere durante la fase congressuale stessa. 3. Le modalita' di svolgimento della fase congressuale sono definite da apposito regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale. 4. Nella composizione dell'Assemblea deve comunque essere garantito il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, attraverso sistemi proporzionali di rappresentanza e il rispetto della rappresentanza di genere. 5. L'Assemblea Nazionale elegge, con le modalita' definite dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale, il Presidente dell'Assemblea, il Coordinatore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Tesoriere Nazionale, la Commissione Nazionale di Garanzia. 6. L'Assemblea Nazionale e' presieduta ed e' convocata, di norma almeno due volte l'anno, dal Presidente dell'Assemblea di concerto con il Coordinatore Nazionale o su richiesta avanzata da un terzo dei componenti della Direzione Nazionale, dal 25% (venticinque per cento) dei suoi componenti o dal 10% (dieci per cento) degli iscritti. 7. Le riunioni dell'Assemblea Nazionale devono essere convocate, mediante lettera o SMS o per email ed eventuali altre idonee modalita' contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede del giorno e dell'ora, e comunicate agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni precedenti la convocazione o in caso di motivata necessita' e urgenza almeno 7 (sette) giorni prima. Le riunioni si svolgono di norma in presenza, in caso di necessita' ed urgenza su proposta motivata della Direzione Nazionale, possono svolgersi riunioni in remoto ed essere assunte deliberazioni effettuate con voto telematico. Le deliberazioni adottate devono essere riportate in apposito verbale a cura del Presidente e del Segretario verbalizzante. 8. L'Assemblea Nazionale esprime le linee di indirizzo generale dell'associazione, a tal fine puo' approvare documenti, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni. 9. L'Assemblea Nazionale approva il rendiconto economico. 10. L'Assemblea Nazionale, puo', con mozione motivata, approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Coordinatore dell'Assemblea Nazionale e/o il Presidente dell'Assemblea Nazionale e/o il Tesoriere Nazionale, in tale circostanza si procede, entro 30 (trenta) giorni, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, per eleggere il nuovo Coordinatore Nazionale e/o il nuovo Presidente Nazionale e/o il Tesoriere Nazionale, che resteranno in carica per la parte restante del mandato. Analogamente si procede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in caso di dimissioni o cessazione delle funzioni per qualsiasi altra causa. Nel caso di sfiducia, dimissioni o cessazione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, la stessa sara' convocata, a cura del Coordinatore Nazionale, per procedere alla nuova elezione del nuovo Presidente Nazionale. 11. L'Assemblea Nazionale, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' apportare modifiche allo statuto, modificare o sostituire, anche integralmente, il simbolo e\o apportare modifiche al nome dell'Associazione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 149/2013 convertito con Legge del 21 febbraio 2014 n. 13 e s.m. 12. L'Assemblea Nazionale puo' strutturarsi anche in Forum tematici a carattere temporaneo. I forum possono prevedere la partecipazione anche di non iscritti sulla base di specifiche competenze. 13. L'Assemblea Nazionale approva le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti e senza necessita' di quorum costitutivi per la validita' delle riunioni, salvo non siano previste dallo Statuto maggioranze qualificate. Le votazioni di norma vengono effettuate a scrutinio palese, tranne che la votazione a scrutinio segreto venga richiesto dal 30% (trenta per cento) dei presenti. 14. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive, determina la decadenza dall'Assemblea Nazionale.
Art. 12.
Direzione Nazionale
1. La Direzione Nazionale e' composta da cinquanta membri, e' eletta dall'Assemblea Nazionale, e dura in carica Tre anni. 2. Le modalita' organizzative sono definite da apposito regolamento nazionale, garantendo comunque, nella composizione, il pluralismo delle opzioni culturali e delle diverse posizioni politiche al suo interno, attraverso sistemi proporzionali di rappresentanza e il rispetto della rappresentanza di genere. 3. Sono, inoltre, membri di diritto della Direzione Nazionale il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere Nazionale, I coordinatori regionali e delle aree metropolitane, il responsabile del Coordinamento Giovanile Nazionale, la responsabile del Coordinamento Donne Nazionale se ed in quanto costituiti. 4. La Direzione Nazionale e' presieduta e convocata, di norma almeno ogni 2 (due) mesi, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale di concerto con il Coordinatore Nazionale, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Direzione Nazionale devono essere convocate, mediante lettera, SMS, email ed eventuali altre idonee modalita', contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora e comunicate agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni precedenti la convocazione o in caso di motivata necessita' almeno 2 (due) giorni prima. Le riunioni possono svolgersi in presenza o con decisione motivata, anche in remoto e possono essere assunte deliberazioni effettuate con voto telematico. Le deliberazioni adottate devono essere riportate in apposito verbale a cura del Presidente e del Segretario verbalizzante. 5. La Direzione Nazionale approva le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti e senza necessita' di quorum costitutivi per la validita' delle riunioni, tranne che lo Statuto prevedano maggioranze qualificate. 6. Le votazioni di norma si svolgono a scrutinio palese, tranne che la votazione a scrutinio segreto venga richiesta dal 20% (venti per cento) dei presenti. 7. La Direzione Nazionale e' organo di indirizzo di tutte le attivita' dell'Associazione. A tal fine puo' approvare documenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni. 8. Approva i regolamenti riguardanti la composizione e le modalita' di elezione degli organismi nazionali, il regolamento finanziario e il regolamento delle Commissioni di Garanzia. 9. Approva la proposta, da sottoporre all'Assemblea Nazionale, della eventuale modifica della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie o territoriali nel territorio nazionale o all'estero. 10. Approva di intesa con il Tesoriere Nazionale, l'uso delle risorse finanziarie e patrimoniali ivi comprese le risorse da destinare alle articolazioni territoriali. 11. Stabilisce l'importo della quota annua di iscrizione. 12. Approva la costituzione dei Coordinamenti Regionali dell'Associazione e i Patti Federativi con i livelli Territoriali Regionali interessati, di cui al precedente art. 8. 13. Definisce ogni decisione impegnativa per l'Associazione circa il ruolo, l'indirizzo politico e i comportamenti da assumere nelle competizioni elettorali Europee e Nazionali ivi comprese le modalita' di selezione dei propri candidati, garantendo ampia consultazione democratica che garantisca il pluralismo politico, la rappresentanza di genere, la rappresentativita' territoriale, la pubblicita' delle procedure di selezione. 14. La Direzione Nazionale puo' strutturarsi in commissioni, gruppi di lavoro o forum tematici. 15. La Direzione Nazionale, con apposito regolamento, puo' disciplinare, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal 25% dei componenti l'Assemblea Nazionale, lo svolgimento di Referendum interni o altre forme di consultazione degli iscritti all'Associazione. 16. Alle riunioni della Direzione Nazionale partecipa senza diritto di voto il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia. 17. La Direzione Nazionale, nei casi di violazioni delle norme contenute nello Statuto o nei regolamenti o di impossibilita' di funzionamento dei gruppi dirigenti, puo', su proposta del Coordinatore Nazionale, sentita la Commissione Nazionale di Garanzia, adottare misure di sospensione o revoca temporanea delle funzioni prevedendo anche la nomina di un organo commissariale. Entro il termine massimo di un anno deve essere ripristinata la gestione ordinaria con la elezione degli organi statutari. La stessa competenza e la stessa procedura e' riconosciuta alle Direzioni Regionali nei confronti degli ambiti territoriali provinciali e delle aree metropolitane e agli organi provinciali nei confronti delle organizzazioni comunali. 18. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a quattro riunioni consecutive, determina la decadenza dalla Direzione Nazionale.
Art. 13.
Coordinatore Nazionale
1. Il Coordinatore Nazionale e' eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto per un massimo di tre mandati. 2. La modalita' di elezione e' definita da apposito regolamento nazionale, approvato dalla Direzione Nazionale. 3. Il Coordinatore nazionale dirige e coordina tutta l'attivita' dell'Associazione, esercita la sua funzione sulla base del documento presentato al momento della sua elezione ed esprime al massimo livello l'indirizzo dell'Associazione sulla base delle indicazioni e delle deliberazioni approvate dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale. 4. Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi. 5. Il Coordinatore Nazionale, gestisce e autorizza l'uso e il deposito del nome e del simbolo dell'Associazione ogni qualvolta si rende necessario per lo svolgimento di appuntamenti elettorali e di ogni significativa attivita' che impegna l'Associazione, autorizzando le eventuali, necessarie parziali modifiche o l'uso insieme ad alti simboli. 6. Il coordinatore Nazionale propone la nomina dell'Esecutivo Nazionale, organismo collegiale con funzioni esecutive. L'Esecutivo Nazionale e' convocato e presieduto dal Coordinatore Nazionale. 7. Il Coordinatore Nazionale propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione la nomina del Tesoriere Nazionale. 8. Nel caso di cessazione della carica anticipatamente, per qualsiasi causa, del Coordinatore Nazionale, le funzioni fino alla elezione del nuovo Coordinatore Nazionale sono svolte dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.
Art. 14.
Tesoriere Nazionale
1. Il Tesoriere Nazionale e' eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Coordinatore Nazionale, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. 2. Il Tesoriere Nazionale ha il potere di firma per tutti gli atti inerenti alla sua funzione. 3. Al Tesoriere Nazionale compete la gestione economica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Cura la redazione del rendiconto economico. 4. Al Tesoriere Nazionale e' conferita la facolta' di operare con gli istituti finanziari, aprire ed estinguere conti correnti, firmare e girare assegni, effettuare prelievi e pagamenti, riscuotere finanziamenti, anche pubblici, la stipula di contratti o negozi di qualsiasi natura, di prestare fideiussioni o garanzie su indicazione della Direzione Nazionale e nell'interesse esclusivo dell'Associazione. 5. Il Tesoriere Nazionale elabora il regolamento finanziario da sottoporre alla Direzione Nazionale per la relativa l'approvazione. 6. Il regolamento finanziario disciplina e definisce le attivita' economiche e patrimoniali dell'Associazione, la quota di iscrizione e il contributo economico degli eletti alle attivita' politiche dell'Associazione. Il Tesoriere Nazionale garantisce alle organizzazioni territoriali dell'Associazione livelli di autonomia sul piano economico, disponendo con apposita delibera annuale approvata dalla Direzione Nazionale la ripartizione delle risorse economiche di cui beneficera' l'Associazione da destinare, alle articolazioni territoriali regionali. Sono destinate alle organizzazioni territoriali i proventi delle feste e di ogni altra risorsa derivante da attivita' di autofinanziamento a livello locale, i contributi degli eletti nelle Amministrazioni Locali e/o nominati negli organi di governo territoriali. Sono altresi' destinate alle articolazioni territoriali Regionali una quota non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) delle quote di iscrizione all'Associazione. Entro il mese di Maggio di ogni anno il Tesoriere Nazionale propone alla Direzione Nazionale i criteri di ripartizione alle articolazioni territoriali Regionali delle risorse eventualmente assegnate il 2 X 1000 di legge. 7. Le risorse economiche destinate alle articolazioni territoriali Regionali saranno a loro volta ripartite, con le determinazioni dei competenti organi deliberativi Regionali alle articolazioni Provinciali. 8. Per l'espletamento di tali attivita' il Tesoriere puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. 9. Nel caso di cessazione dalla carica del Tesoriere Nazionale, per qualsiasi causa, il Coordinatore Nazionale nomina un nuovo Tesoriere Nazionale, che rimarra' in carica per la restante durata del mandato. La nomina che e' immediatamente esecutiva e verra' sottoposta, per l'approvazione all'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile successiva.
Art. 15.
Commissioni di Garanzia
1. Le Commissioni di Garanzia ai vari livelli territoriali sono composte da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, e sono eletti dalle rispettive dall'Assemblee nazionale e territoriali, tra gli iscritti di riconosciuta competenza ed indipendenza e durano in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato successivo al primo. 2. Le Commissioni di Garanzia eleggono al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. 3. I componenti della Commissione Nazionale di Garanzia non possono far parte dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Stessa incompatibilita' si applica ai componenti delle Commissioni di Garanzia territoriali con riferimento ai vari livelli organizzativi territoriali. 4. Le Commissioni di Garanzia assicurano la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e sono competenti per tutte le questioni attinente all'elezione e il corretto funzionamento degli organismi dell'Associazione, con riferimento alle rispettive competenze territoriali e per materia. 5. Ciascuno iscritta/o ha facolta' di presentare ricorso, alla Commissione di Garanzia territorialmente competente, in ordine al mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti. 6. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'avvio di un procedimento disciplinare ha il diritto a essere informato entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta e delle circostanze e dei fatti che gli vengono contestati e ha il diritto di essere ascoltato per chiarire e motivare la propria posizione, di farsi assistere da soggetto qualificato dallo stesso designato e nel caso sia adottata a suo carico una sanzione disciplinare ha altresi' il diritto di presentare ricorso alla Commissione di Garanzia di livello superiore, sino alla Commissione Nazionale di Garanzia, la quale si pronuncia in via definitiva. 7. Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazionene dello Statuto e dei Regolamenti in misura proporzionale alla violazione e al danno arrecato all'Associazione, disponendo a seconda dei casi il richiamo, la censura, la sospensione fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, l'espulsione dall'Associazione. 8. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano, dopo la fase istruttoria da concludersi entro 30 (trenta) giorni, sentendo le parti in causa, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del procedimento. Qualora le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti non si pronunciano entro i termini di cui sopra, gli atti e il procedimento sono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro trenta giorni successivi al ricevimento degli atti. 9. La Commissione Nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni riguardanti la elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali e delle competenze agli stessi attribuiti e in seconda istanza per gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di garanzia. Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia costituite a livello provinciale e' ammesso ricorso alle Commissioni di Garanzia Regionale che si pronuncia in via definitiva, salvo i casi in cui e' previsto il ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia. Nel caso in cui la questione all'esame di una Commissione di Garanzia territoriale Regionale o Provinciale abbia rilievo nazionale ovvero che investa l'interpretazione di disposizioni per le quali e' necessario garantire una applicazione uniforme a livello nazionale, le stesse organizzazioni di garanzia o le parti interessate possono sottoporre la questione alla Commissione di Garanzia Nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di Garanzia ai diversi livelli territoriali. 10. Nel caso di impossibilita' di funzionamento di una Commissione di Garanzia Territoriale per qualsiasi causa le relative competenze sono demandate alle Commissioni di Garanzia di livello superiore, garantendo in ogni caso il diritto alla difesa e la ricorribilita' della eventuale sanzione disciplinare. 11. I ricorsi devono essere redatti in forma scritta, indicando in modo circostanziato le disposizioni che si ritengono violate, allegando, sottoscritta dal ricorrente, eventuale documentazione ritenuta utile e devono pervenire, corredata dalla copia del documento di riconoscimento, per lettera o e-mail all'indirizzo ufficiale della competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui hanno avuto origine le violazioni, gli atti o i fatti oggetto del ricorso. Nel caso in cui il ricorso riguardi atti, violazioni comportamenti riferibili a precise persone fisiche, la documentazione trasmessa alla Commissione di Garanzia deve essere trasmessa anche alle controparti interessati. 12. Nessun iscritta/o all'Associazione puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto e dai regolamenti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonche' del rispetto dell'osservanza dei diritti degli altri iscritti.
Art. 16.
Organizzazione territoriale
1. Nelle Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, quando vi siano almeno 30 (trenta) iscritti, e' autorizzata dalla Direzione Nazionale la costituzione dei Coordinamenti Regionali. 2. La Direzione Nazionale con decisione motivata puo' autorizzare la costituzione di Coordinamenti Regionali in deroga al numero degli iscritti sopra indicato. 3. Sono organi dei Coordinamenti Regionali: a) L'Assemblea Regionale; b) La Direzione Regionale; c) Il Coordinatore Regionale; d) La Commissione Regionale di Garanzia. 4. Dopo la prima costituzione, l'elezione degli organi sopra indicati avviene all'interno del percorso elettivo nazionale. 5. I Coordinamenti Regionali possono dotarsi di un proprio Statuto, approvato dalla rispettiva Assemblea Regionale e di propri regolamenti approvati dalle rispettive direzioni Regionali con i quali disciplinare le forme di elezione, di composizione, di organizzazione e di funzionamento degli organi regionali e dell'organizzazione territoriale regionale territoriale purche' coerenti con lo Statuto e i Regolamenti Nazionali. 6. La composizione degli organismi territoriali deve garantire il pluralismo delle posizioni culturali e delle diverse posizioni politiche al suo interno, attraverso sistemi proporzionali di elezione e rispettare la parita' di genere. 7. E' competenza della Commissione Nazionale di Garanzia verificare la conformita' con i principi fondamentali dello Statuto nazionale e ratificare, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione, gli Statuti regionali e i Regolamenti Regionali e a dirimere, in via definitiva, ogni eventuale controversia. 8. Ai coordinamenti Regionali e' riconosciuta, in tutte le materie che lo statuto non riserva agli organi nazionali, autonomia per tutte le decisioni che impegnano l'Associazione nell'ambito regionale di competenza, anche con riferimento ad accordi vincolanti con altre Associazioni e i comportamenti da assumere in occasione di appuntamenti elettorali regionali o locali, ivi comprese le modalita' di selezione dei propri candidati, purche' coerenti con gli scopi, le finalita', gli obiettivi dell'Associazione e i criteri e le procedure indicate dal precedente comma 14 dell'articolo 12. Agli stessi e' riconosciuta, altresi', autonomia programmatica, organizzativa, e finanziaria.
Art. 17.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione all'Associazione e' incompatibile con l'iscrizione ad altre Associazioni aventi scopi, obiettivi e finalita' non coerenti ed in contrasto con gli scopi, gli obiettivi e le finalita' indicate nell'art. 2 del presente Statuto.
Art. 18.
Scioglimento o confluenza
1. Lo scioglimento dell'Associazione o la sua confluenza in altra Associazione sono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale. 2. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o piu' liquidatori e deve indicare le modalita' per la devoluzione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, del patrimonio residuo dell'Associazione. 3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale.
Art. 19.
Tutela della privacy
1. L'Associazione tutela la privacy dei propri iscritti e la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/93 e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 679/2016.
Art. 20.
Norma transitoria
1. Nella fase costituente dell'Associazione e fino alla elezione ordinaria degli organismi statutari, le funzioni e le competenze, attribuite dal presente Statuto all'Assemblea Nazionale e alla Direzione Nazionale, al Coordinatore Nazionale, al Presidente Nazionale al Tesoriere Nazionale sono svolte rispettivamente dal Coordinamento Nazionale provvisorio, dal Coordinatore Nazionale Provvisorio, dal Presidente Nazionale Provvisorio e dal Tesoriere Nazionale Provvisorio, eletti con le procedure indicati nell'Atto Costitutivo.
Art. 21.
Norma finale di rinvio
1. Le norme del presente Statuto e i principi in esso indicati prevalgono, in caso di contrasto o di difformita', su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali. 2. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.
F.to Zappulla Giuseppe
F.to Dr. Marcello Zichichi Notaio |