Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite non puo' comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
8-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilita' entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la cifra: «3.000» e' sostituita dalla seguente: «10.000»;
b) al comma 2, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla seguente: «3.000».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno
dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario
o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma
6.
1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e
accettato dal concessionario, dal gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal
PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente
all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo
trasporto al centro di raccolta autorizzato.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15,
comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di
raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui ai
commi 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in
spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del
veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla
cancellazione del veicolo dal Pubblico registro
automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli
relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di
raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della
casa costruttrice o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare
sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente
fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per
cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di
raccolta opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal
quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri
raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a
quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi
per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato
alla demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per
l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1,
avviene a cura del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da
altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile
o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del
presente articolo del veicolo fuori uso per la
rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti
da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o
acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del
presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul
veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi
dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998,
n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul
veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite
non puo' comunque essere concessa alcuna forma di
agevolazione, contributo o incentivo pubblici per
l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al
presente comma non si applica al caso di radiazione per
esportazione, anche di veicolo fuori uso.
8-ter. I comuni, le province e le citta'
metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un
veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o
non reclamato dal proprietario o sia acquisito per
occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano
l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo
e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta
elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al
proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si
opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro
mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilita' entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente
procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e
alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che
possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del
fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di
motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione stradale, di tutela
ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e'
disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del
veicolo stesso.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
2, lettera a), il titolare del centro di raccolta procede
al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione
dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma
8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro
unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
centro elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni
emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di
cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori
uso dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri
Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. Le imprese esercenti attivita' di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
consegnano, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelli per cui sono previsti dalla
legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di
gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al
comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori
ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
un centro di raccolta di cui al comma 3.».
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti
dei relativi componenti e materiali in violazione
dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000
euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui
all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel
caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si
applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5,
commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o
componenti di veicoli in violazione del divieto di cui
all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista
dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto
o inesatto e' punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di
mancata presentazione della predetta comunicazione si
applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un
periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in
modo incompleto o inesatto puo' essere rettificata o
completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni
dalla data di presentazione prevista per la stessa
comunicazione.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e per la
destinazione dei relativi proventi si applica quanto
stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
 
Art. 2

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilita' per il suo tramite non puo' comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
5-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilita' entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 231 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - 1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con
esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo
24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai
sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti
di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo'
altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici per la consegna successiva ai
centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il
predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi
degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono
conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi
e con le procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione
di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre
1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali delle case costruttrici rilasciano al
proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la
demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
le generalita' del proprietario e gli estremi di
identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o
del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri
di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna
del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il
gestore del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale restituisce la carta di
circolazione e le targhe ad uno sportello telematico
dell'automobilista che provvede secondo le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358.
5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da
altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile
o dal registro unico telematico istituito presso il centro
elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del
veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di
veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per
occupazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non
puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del
fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di
iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da
rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la
disponibilita' per il suo tramite non puo' comunque essere
concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o
incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica al
caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori
uso.
5-ter. I comuni, le province e le citta'
metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un
veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o
non reclamato dal proprietario o sia acquisito per
occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano
l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo
e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta
elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al
proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si
opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro
mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilita' entro
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente
procedente puo' provvedere alla rimozione del veicolo e
alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che
possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del
fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di
motivi di incolumita' pubblica, di sicurezza pubblica o di
sicurezza della circolazione stradale, di tutela
ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e'
disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del
veicolo stesso.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4
libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita'
civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta'
dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari
e i titolari delle succursali delle case costruttrici di
cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo
smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza
aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
10. E' consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore
o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
L'origine delle parti di ricambio immesse alla
vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute
rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di
autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la
funzionalita'.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al
cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche
relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e
all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la
sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale
decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di
raccolta e le modalita' di trattamento dei veicoli di cui
all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209».
 
Art. 3

Attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso
ai fini della rottamazione

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, e' compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso e' rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile e' allegata l'attestazione di inutilizzabilita' del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983
recante «Individuazione delle categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55 recante «Provvedimenti urgenti per
il settore della finanza locale per l'anno 1983»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131:
«Art. 6 - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e
le comunita' montane sono tenuti a definire, non oltre la
data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili
nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti
sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie
e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali -
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificamente destinate.
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe
e le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province
d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti
montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre
1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei
servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio
viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983,
includendo tutte le spese per il personale comunque adibito
anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e
per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni
ordinarie.
5. I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai
singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la
deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a
domanda individuale deve essere coperto in misura non
inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel
1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o
gravemente danneggiati le predette percentuali possono
essere ridotte fino alla meta'. L'individuazione dei costi
di ciascun anno e' fatta con riferimento alle previsioni di
bilancio dell'anno relativo.
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei
provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei
posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del
presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con
l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante «Riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica.»:
«Art. 26 (Tariffe). - 1. Fatte salve le competenze
delle autorita' di regolazione e le disposizioni contenute
nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le
tariffe dei servizi in misura tale da assicurare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e
della gestione, nonche' il perseguimento di recuperi di
efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico
della collettivita', in armonia con gli obiettivi di
carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso
efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione
nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i
seguenti criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi
finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e
finanziario della gestione, previa definizione e
quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli
oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti
e capitale investito;
c) valutazione dell'entita' dei costi efficienti di
gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualita' del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, coerente con le prevalenti condizioni di
mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline
di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe
agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione
di disagio economico o sociale o diversamente abili,
provvedendo alla relativa compensazione in favore dei
gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento
della qualita' e dell'efficienza dei servizi, gli enti
affidanti, nel rispetto delle discipline di settore,
fissano le modalita' di aggiornamento delle tariffe con
metodo del "price cap", da intendersi come limite massimo
per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare,
dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualita' del servizio prefissati,
definiti secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che
l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi
diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui,
in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta
risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento della qualita' e dell'efficienza del
servizio.».
- Per il testo dell'articolo 5, comma 8-ter del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 231, comma 5-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle
note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito.»:
«Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50,
comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle
entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni
mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione
con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei
pubblici registri di una comunicazione preventiva
contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle
somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara'
eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore
comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo
dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i
coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente
della riscossione che il bene mobile e' strumentale
all'attivita' di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o
aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione
prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici,
sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503, concernente il «Regolamento recante norme in
materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed
autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio
1999.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio