Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026, n. 12
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca;»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.»;
c) al comma 4, le parole: «Le attivita' dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attivita' dell'Agenzia» e le parole: «tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte,» sono sostituite dalle seguenti: «con enti pubblici e privati di ricerca,»;
d) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.».

N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 117 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta))
, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dei commi 138, 139 e 140,
dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 230
del 3 ottobre 2006:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del
4 gennaio 2000.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2011.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19
recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle universita'
e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
recante: «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1 (Disposizioni preliminari). - 1. Il presente
regolamento disciplina la struttura, il modello
organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si
intendono:
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il
Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero
dell'universita' e della ricerca;
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al
comma 1;
c) per universita', tutte le istituzioni
universitarie italiane statali e non statali, comunque
denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad
ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le
istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di
esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di
ricerca destinatari di finanziamenti pubblici,
relativamente alle somme erogate dal Ministero.
d-bis) per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi
inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
(ISIA), vigilate dal Ministero.

3. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e
opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla
vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da
parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 51-ter
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le
attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente
regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con enti pubblici e privati di
ricerca, anche nei confronti degli enti di ricerca non
sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono
fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle
degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.
4-bis. L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a
livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base
del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali
operanti nel campo della valutazione dei sistemi della
formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei
relativi registri.».
 
Allegato A

(previsto dall'articolo 12, comma 3)

+---------------------------+-----------+
|Personale dirigenziale: |  |
+---------------------------+-----------+
|Dirigenti di seconda fascia|3 |
+---------------------------+-----------+
|Totale dirigenti |3 |
+---------------------------+-----------+
|Personale non dirigenziale:|  |
+---------------------------+-----------+
|Area Funzionari |51**  |
+---------------------------+-----------+
|Area Assistenti |5 |
+---------------------------+-----------+
|Area Operatori |0 |
+---------------------------+-----------+
|Totale Aree |56 |
+---------------------------+-----------+
|TOTALE COMPLESSIVO |59 |
+---------------------------+-----------+

** di cui 1 unita' in part time al 65%
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «principi di autonomia,» e' inserita la seguente: «indipendenza,» e, dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le seguenti: «, efficienza, efficacia, semplificazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.»;
c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione dell'attivita' scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.»;
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Scopi e finalita'). - 1. L'Agenzia opera in
coerenza con le migliori prassi di valutazione dei
risultati a livello internazionale e in base ai principi di
autonomia, imparzialita', indipendenza, professionalita',
trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e
pubblicita' degli atti.
2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico
nazionale di valutazione della qualita' delle universita',
delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla
base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza
con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente
lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione
esterna della qualita' delle attivita' delle universita',
delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di
ricerca.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale
sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste
dagli accordi europei in materia nell'ambito della
realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore
e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche
mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli
organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con
le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli
organismi scientifici internazionali, anche di settore,
operanti nel campo della valutazione dei sistemi
dell'istruzione superiore e della ricerca. L'attivita' di
valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei
confronti di istituzioni pubbliche o private di altri
Paesi, con oneri a carico degli stessi.»;
4. Ai fini della valutazione dell'attivita'
scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed
enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti,
sentito il Ministro.
5. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel
contesto internazionale delle attivita' di valutazione
dell'universita' e della ricerca sono valutati
periodicamente da comitati di esperti internazionali
nominati dal Ministro. Ai componenti dei comitati spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina
vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato
di livello dirigenziale.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) valuta la qualita' complessiva delle attivita' didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;»;
2) alla lettera b), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualita' interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalita' nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «funzioni di indirizzo» sono inserite le seguenti: «e coordinamento» e le parole: «nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca»;
4) alla lettera d), le parole: «interna» e «soprattutto» sono soppresse;
5) alla lettera e), alle parole: «elabora e propone» sono anteposte le seguenti: «anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,» e le parole «dell'istituzione fusione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituzione, fusione»;
6) le lettere f) e g) sono abrogate;
7) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;»;
8) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente:
«i-bis) svolge la valutazione della qualita' della ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o piu' decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;»;
9) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non puo' essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale.»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la qualita' dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.»;
3) le lettere d), e) ed f) sono abrogate;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Attivita', criteri e metodi). - 1.L 'Agenzia
svolge le seguenti attivita':
a) valuta la qualita' complessiva delle attivita'
didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero,
di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza
missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli
enti di ricerca;
b) definisce criteri e metodologie per la
valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,
delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di
ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i
dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per
le scuole di specializzazione di area sanitaria, le
competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione
sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in
raccordo con i sistemi di assicurazione della qualita'
interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa
delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta
formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile
e proporzionalita' nelle procedure di verifica esterna.
L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato alla sola
verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento
delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di
valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli
enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle
rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la
propria attivita' con quella di valutazione interna svolta
dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla
definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni
di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di
valutazione procedure uniformi per la rilevazione della
valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i
requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le
procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e
dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne
cura l'analisi e la pubblicazione con modalita'
informatiche;
e) anche su richiesta del Ministro, attenendosi a
principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,
elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e
qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali
e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di
insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini
dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione
di universita' o di sedi distaccate di universita'
esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o
l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi
compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le
scuole di specializzazione;
f) (abrogata)
g) (abrogata)
h) valuta, anche su richiesta del Ministro,
l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di
finanziamento e di incentivazione delle attivita'
didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo
n. 218 del 2016;
i) svolge, su richiesta del Ministro e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di definizione
di standard, di parametri e di normativa tecnica;
i-bis) svolge la valutazione della qualita' della
ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM e degli
enti di ricerca, sulla base di uno o piu' decreti del
Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti
lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse
economiche a tal fine necessarie;

i-ter) definisce, in accordo con il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per
la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche
istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli
esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e
gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di
valutazione, fermo restando che ogni esperto non puo'
essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale.
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della
valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita'
didattica sulla base di standard qualitativi di livello
internazionale, anche con riferimento agli esiti
dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro
adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) la qualita' dei prodotti della ricerca,
utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per
l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove
possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;
c) le competenze trasversali e disciplinari
acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi
occupazionali dei laureati.
d) (abrogata)
e) (abrogata)
f) Abrogata.
3. Nello svolgimento delle proprie attivita',
l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori
piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche
in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle
esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e
internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza
e semplificazione.
4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2
sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti
dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per
la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture
universitarie e di ricerca.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.»;
b) al comma 3, le parole: «un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «un Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Risultati dell'attivita' di valutazione). -
1. I risultati dell'attivita' di valutazione dell'Agenzia
costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di
ricerca. Il Ministero valuta l'allocazione di ulteriori
specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito
risultati particolarmente significativi.
2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie
analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono
chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di
procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo
12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di
valutazione approvati dall'Agenzia.
3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sul
sistema della formazione superiore e della ricerca, che
viene presentato al Ministro, che lo trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica ed al
Parlamento.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «universita'» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni AFAM»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Attivita' di raccolta e analisi di dati). -
1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento
dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle
altre fonti informative del Ministero e si avvale dello
stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari
per le proprie attivita' istituzionali.
2. Le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di
ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o
indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a
disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa
richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte,
consentendo l'accesso alle proprie banche dati.
3. L'Agenzia assicura la trasparenza delle
valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati
attraverso la predisposizione di piattaforme e banche dati
aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali.
3-bis. L'Agenzia collabora con le strutture operative e
con gli organi di consulenza del Ministero allo sviluppo e
all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la
valutazione delle attivita' delle universita', delle
istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «il Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «, il Direttore generale, il Comitato consultivo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non e' rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.»;
c) al comma 3, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;
d) il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il
Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale,
il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei
conti.
2. Il Presidente resta in carica quattro anni e non
e' rinnovabile. I componenti del Consiglio direttivo
diversi dal Presidente restano in carica quattro anni e
possono essere rinnovati una sola volta. I componenti del
Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro
anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. All'attivita' operativa e gestionale dell'Agenzia
sovraintende il Direttore generale, secondo quanto indicato
all'articolo 10.
4. (abrogato).».
 
Art. 7

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Il Presidente). - 1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
3. Il trattamento economico del Presidente e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
5. L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da sette componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti»;
b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale» e le parole: «, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4» sono soppresse;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo e' composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalita' italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attivita' di valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dipendenti di universita' italiane,» sono inserite le seguenti: «di istituzioni AFAM,»;
2) al secondo periodo, le parole: «, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5,» sono soppresse;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Il Consiglio direttivo). - 1. Il Consiglio
direttivo e' costituito dal Presidente di cui all'articolo
7 e da quattro componenti, scelti con le modalita' di cui
al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e
riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo
dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della
valutazione di tali attivita', provenienti da una
pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e
gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i
criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma
delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore
generale, su proposta del Presidente.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi
predisposte da un comitato di selezione appositamente
costituito con decreto del Ministro, favorendo una
equilibrata rappresentanza di genere e in modo da
assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle
aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario
nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08,
09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle
scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un
componente per l'insieme delle aree CUN
economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un
componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di
selezione di cui al primo periodo e' composto da cinque
membri, di cui due designati, rispettivamente, dai
Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European
Research Council, scelti tra personalita' italiane o
straniere di alta qualificazione scientifica, con
esperienza pluriennale nell'ambito delle attivita' di
valutazione dell'Agenzia. Il comitato di selezione valuta
anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula,
fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia
e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da
accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da
istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle
parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione
spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per
la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina
vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato
di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del
Ministero.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio
direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza
del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista
dall'articolo 6, comma 2.

5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e'
a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con
qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a
titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I
componenti del Consiglio direttivo possono svolgere
attivita' di ricerca e pubblicare i risultati di tali
attivita', a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali
diritti d'autore. I risultati delle predette attivita' di
ricerca non possono, comunque, formare oggetto di
valutazione da parte dell'Agenzia.
6. I dipendenti di universita' italiane, di
istituzioni AFAM, di enti di ricerca o, comunque, di
amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del
Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del
mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi
dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero
13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle
cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli
enti di ricerca e, non possono essere assegnatari di
finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di
commissioni di valutazione per il reclutamento e le
conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori
universitari e del personale degli enti di ricerca.
7. Il trattamento economico dei componenti del
Consiglio direttivo e' determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo le parole: «, tutti iscritti al registro dei revisori contabili» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti del Collegio e' designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.»;
3) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «I componenti del Collegio, ad eccezione del magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente designato dal Ministro dell'economia delle finanze iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, devono essere iscritti al registro dei revisori legali.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il
Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo
dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E'
nominato con decreto del Ministro ed e' costituito da tre
componenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali.
Uno dei componenti del Collegio e' designato dal Ministro,
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla
Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di
Presidente. I componenti del collegio, ad eccezione del
magistrato nominato dalla Corte dei conti e del componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, devono essere iscritti
al registro dei revisori legali.
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio
dei revisori dei conti e' determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1,
comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la parola: «Direttore», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'incarico di Direttore generale e' conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle modalita', ai requisiti e alle qualita' professionali richiamati nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore generale e' determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.».
d) alla rubrica, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Il Direttore generale). - 1. Il Direttore
generale e' responsabile dell'organizzazione interna e
della gestione delle attivita' amministrativo-contabili
dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle
deliberazioni, delle indicazioni operative e degli
indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio
direttivo.
2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del
Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di
segretario verbalizzante.
3. Il Direttore generale e' nominato con le modalita'
previste dall'articolo 8, comma 2, ed e' scelto tra persone
di comprovata esperienza nel campo della direzione e
gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze
nel campo della valutazione delle attivita' del sistema
delle universita' e della ricerca. Le candidature sono
presentate dagli interessati, unitamente al relativo
curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal
Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento,
di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio
medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione
dei rapporti operativi tra Direttore generale da un lato,
Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro
e' definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma
4, lettera a).
4. L'incarico di Direttore generale e' conferito
mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo
determinato di durata quadriennale, con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alle modalita',
ai requisiti e alle qualita' professionali richiamati
nell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Il trattamento economico del Direttore
generale e' determinato nel rispetto dell'articolo 1, comma
596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e'
incompatibile, a pena di risoluzione immediata del
contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera
professionale o di consulenza. Il Direttore generale non
puo', altresi', ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti
nelle universita' e negli enti di ricerca. I dirigenti
delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in
aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato consultivo e' formato da nove membri:
a) tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale, in rappresentanza delle tre macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
c) un componente designato dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dal Comitato nazionale della valutazione della ricerca;
f) un componente designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
g) un rappresentante delle parti sociali, designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.»
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.»
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Comitato consultivo). - 1. Il Comitato
consultivo, nominato dal Presidente su proposta del
Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al
Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di
attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri
e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo e' formato da nove membri:
a) tre componenti designati dal Consiglio
universitario nazionale, in rappresentanza delle tre
macro-aree CUN di cui all'articolo 8, comma 3;
b) un componente designato dalla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane;
c) un componente designato dal Consiglio nazionale
degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Consulta dei
presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dal Comitato nazionale
della valutazione della ricerca;
f) un componente designato dal Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale;
g) un rappresentante delle parti sociali, designato
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. (abrogato)
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro
anni ed e' rinnovabile una sola volta. Elegge tra i propri
componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte
l'anno. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di
parita', prevale il voto del Presidente. Ai componenti del
Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti
della disciplina vigente per i dipendenti
dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4-bis. Il Presidente del Comitato consultivo partecipa
senza diritto di voto alle sedute del Consiglio
direttivo.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e' organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.»;
b) al comma 2, la parola: «Direttore» e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;
c) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta dotazione organica puo' essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione.»;
d) al comma 4:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera c) la parola «pianta» e' sostituita da «dotazione»;
4) alla lettera d), la parola «Direttore» e' sostituita dalle seguenti: «Direttore generale»;
e) il comma 6 e' abrogato;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 7-bis.»;
g) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attivita' eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, puo' riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Organizzazione e risorse). - 1. Per lo
svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e'
organizzata in una direzione generale, articolata in tre
aree. L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con
regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta
del Direttore generale.
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla
struttura direzionale generale e' preposto il Direttore
generale di cui all'articolo 10; all'area
amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono
preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia
e' stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento. La predetta dotazione
organica puo' essere modificata secondo la procedura di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione.
4. Con riferimento all'organizzazione e al
funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1
disciplinano:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al
comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il
Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la
struttura direzionale e le relative aree;
b) (soppressa)
c) il trattamento giuridico ed economico del
personale di cui all'Allegato A, in conformita' con quanto
previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le
modalita' e procedure di copertura dei posti della
dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante
le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento
economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione,
che sono conferiti, previa delibera del Consiglio
direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e
stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio
dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) l'amministrazione e la contabilita', anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere
seguite nelle attivita' di valutazione dal personale
dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro il termine di
sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. (abrogato)
7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai
sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 7-bis.
7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia
derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie
derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle
attivita' eventualmente svolte nei confronti di soggetti
che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o
private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, puo' riservare annualmente
ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze
dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.».
 
Art. 13

Modifica all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Norme transitorie e finali). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.
2. A decorrere dalla data di insediamento del
Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono
soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici
posti in essere dal Ministero per le attivita' dei
soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti
dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo
e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio
nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due
Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a
permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da
esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo
periodo del presente comma e con contestuale riduzione
della dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse
strumentali e materiali dei predetti due Comitati.
3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase
transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario e Comitato
d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a
titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo
durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e
6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti
della disciplina vigente per i dipendenti
dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
4. (abrogato)
5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma
7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' della valutazione delle
attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione
artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti
organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali
attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali
e di personale previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
Art. 14

Modifica all'Allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e' sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.
 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 156