Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 19 gennaio 2026, n. 11
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della
cittadinanza per i residenti all'estero nonche' di dotazione
organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Cittadinanza italiana). - Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:
a) accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;
b) puo' riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;
c) rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorita' o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.
3. Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformita' alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, puo' affidare a uno o piu' operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attivita' propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalita' telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza e' comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari allegata al presente decreto.
6. Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore. Il numero massimo di cui al secondo periodo non e' in ogni caso inferiore a cento.
7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 e' fissato in trentasei mesi».
2. A decorrere dall'anno 2026, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata di due unita' di personale di livello dirigenziale generale, di trenta unita' di personale dell'area dei funzionari e di cinquantacinque unita' di personale dell'area degli assistenti. Il medesimo Ministero e' autorizzato, per l'anno 2026, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a trenta unita' di personale dell'area dei funzionari e fino a cinquantacinque unita' di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
3. Il numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementato, rispettivamente, di una, di una e di cinque unita' e sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede al conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «in proporzione ai contributi riscossi,» sono soppresse;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il 25 per cento, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla presente lettera non puo' eccedere il limite pro capite del 15 per cento della retribuzione tabellare»;
c) alla lettera b), il numero: «50» e' sostituito dal seguente: «25».
5. Per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:
a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;
b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;
d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).
6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre
2005, n. 246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 13 maggio 2011.
 
Art. 2

Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti
formati da autorita' estere e da valere nello Stato

1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorita' locali».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita'
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da
autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera
delle competenti autorita' locali. Le firme apposte su atti
e documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro
delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani
residenti all'estero

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe», le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuta» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE e' costituita»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;
4) al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;
5) i commi 4 e 6 sono abrogati;
6) al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;
7) al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
8) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
e) il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
9) i commi 10 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono soppresse;
2) alla lettera d), numero 2), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 6, primo periodo, le parole: «dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;
3) il comma 8 e' abrogato;
f) all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;
g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.
3. L'ISTAT definisce le modalita' tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483»;
h) gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati.
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e
19 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: «Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1988, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. L'anagrafe dei cittadini italiani residenti
all'estero (AIRE) e' tenuta presso i comuni.
2. L'AIRE e' costituita da schedari che raccolgono le
schede individuali e le schede di famiglia eliminate
dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del
trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse
si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di
trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),
istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla
presente legge sono effettuati nell'ANPR.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare
all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione AIRE il
contenuto degli atti dello stato civile e delle relative
annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti
all'estero.
4. (Abrogato)
5. L'AIRE contiene i dati anagrafici dei cittadini
nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli
ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha
mai risieduto.
6. (Abrogato)
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino
incluso nell'anagrafe di cui al comma 5, se lo stesso e'
iscritto nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al
presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero
per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui
al presente articolo:
a) i cittadini che si recano all'estero per
l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) il personale inviato da amministrazioni
pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con
esso conviventi, notificati alle autorita' locali
conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate
rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963,
ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto
1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che
regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione
europea o le organizzazioni internazionali;
c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale
amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati
all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del
territorio nazionale;
d) i dipendenti delle regioni e delle province
autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di
collegamento delle medesime istituiti ai sensi
dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
e) il personale civile e militare che fruisce
dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista
dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f) il personale civile e militare in servizio
presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del
Trattato del Nord Atlantico (NATO);
g) le persone conviventi con i cittadini di cui
alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al
seguito dei medesimi.
9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente
articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o
stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano
all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni
internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di
cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
10. (Abrogato)
11. (Abrogato)
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente
articolo sono atti pubblici.».
«Art. 2
1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune
italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune
quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del
proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe
della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di
nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli
articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e
dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011,
n. 71;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da
parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero
giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede
individuali l'indirizzo all'estero comunicato
dall'interessato o comunque accertato.».
«Art. 4.
1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani
residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune
della Repubblica;
c) per morte, compresa la morte presunta
giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova
contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo tre rilevazioni censuarie consecutive
concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune
di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato
recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi
dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in
occasione delle due ultime consultazioni che si siano
tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa
l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai
cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche'
le consultazioni referendarie locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune»
«Art. 5

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le
iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli
articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto
ore agli uffici consolari competenti.»

«Art. 6
1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro
residenza da un comune italiano all'estero devono farne
dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di
immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla
data dell'entrata in vigore della presente legge devono
dichiarare la loro residenza al competente ufficio
consolare entro un anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani residenti all'estero che
cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la
nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono
specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e
sono accompagnate da documentazione comprovante la
residenza nella circoscrizione consolare.
5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna
azione intesa a promuovere la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi,
per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche
autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei
nominativi dei cittadini italiani residenti nelle
rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono
registrate dagli uffici consolari interessati negli
schedari istituiti a norma dell'articolo 8 del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Scaduti i termini per
la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere
d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che
non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli
uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in
loro possesso.
7. La dichiarazione o, in mancanza di questa,
l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla
presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni
dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in
caso di trasferimento da altra circoscrizione estera,
all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.
8. (Abrogato)
9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano
gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente
articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici
consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
6.
9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa
all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno
decorrenza dalla data di presentazione della stessa,
qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di
trasferimento di residenza all'estero presso il comune di
ultima residenza, a norma della vigente legislazione
anagrafica.
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle
funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la
residenza di fatto all'estero da parte del cittadino
italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica
e all'ufficio consolare competente per territorio
rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi
quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e
cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per
i controlli fiscali di competenza.»
«Art. 7
1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei
cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza
delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, spetta agli
ufficiali di anagrafe dei comuni, il rilascio dei seguenti
certificati:
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il
richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei
residenti nel comune da certa data, risulta attualmente
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con
decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero
dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti
all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato
civile.».
«Art. 19
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui
per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per
il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. (Abrogato)
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate
o non erogate nell'anno di competenza, possono essere
utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi
finanziari immediatamente successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 settembre 1989 n. 323,
recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il
censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1989, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6
1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio
nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero
a cura dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2,
3 e 4 della legge, nonche' le dichiarazioni degli
interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici
consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da
effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono
contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti
dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e l'ISTAT.
2. (Abrogato).».
 
Art. 4

Adeguamento della disciplina in materia di passaporti

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» e' soppressa;
2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
b) all'articolo 6, primo comma, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
c) il primo comma dell'articolo 9 e' abrogato;
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.
2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.
3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;
e) all'articolo 14 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;
f) all'articolo 15:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;
g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;
h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato. Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
i) all'articolo 19, primo comma, la lettera a) e' abrogata;
l) l'articolo 20 e' abrogato;
m) dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;
n) all'articolo 24:
1) al primo comma, le parole: «e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;
2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;
3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;
o) l'articolo 25 e' abrogato.
2. All'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 14, 15, 16,
18, 19, 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
recante: «Norme sui passaporti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5
Il passaporto e' rilasciato, ritirato o restituito
dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori;
b) all'estero dagli uffici consolari come definiti
dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.
71.»
«Art. 6
Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha
residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio
locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in
mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al
comune;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a
consolari. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.».
«Art. 9
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze
eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere
temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o
disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o
limitarne la validita' territoriale:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale
dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello
Stato, sentito il Ministro per l'interno;
c) quando la vita, la liberta', gli interessi
economici o la salute dei cittadini possano correre grave
pericolo in determinati paesi.
L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari
puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente
sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il
reclutamento delle forze armate.».
«Art. 14
1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso
spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative
contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni
quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o
di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul
passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo'
dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3,
lettera a), il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono
affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve
essere vistata da una autorita' competente al rilascio del
passaporto.
3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o
piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e'
utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5
possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore,
un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della
dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2.»
«Art. 15
Il passaporto ordinario:
a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza del titolare;
b) descrive le caratteristiche somatiche del
titolare e ne contiene la fotografia del volto.
b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di
cui alla lettera a), a eccezione della residenza del
titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli
ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla
normativa nazionale o dell'Unione europea.»
«Art. 16
All'atto della presentazione della domanda,
l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua
identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo
stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se
sia o meno sottoposto a procedimento penale.
Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli
assensi previsti dalla presente legge, nonche' una
fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la
domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con
la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.».
«Art. 18
1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto
un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo
del libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in
occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non
oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato.
Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui
all'articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
4. All'estero la riscossione avviene in valuta
locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con
facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire
il necessario arrotondamento.».
«Art. 19
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo
del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
a) (Abrogata)
b) dagli italiani all'estero che fruiscano di
rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio
militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano
missionari;
d) dagli indigenti.
Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti
alle predette categorie e' gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il
rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone
di cui al presente articolo sono redatti in carta libera,
con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.».
«Art. 24
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza
essersi munito di passaporto o di altro documento
equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero
con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi
della presente legge, e' soggetto alla sanzione pecuniaria
amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto
costituisca reato.
La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o
dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o
altro documento equipollente, era stata negato o ritirato.
La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e
dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al
momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni
previste dall'articolo 3, lettere d), ed e), ovvero se egli
non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-viciesquater (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima
attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa
puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo,
del codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di carta d'identita' valida per l'espatrio

1. All'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio"».
2. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3
Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi
nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta
d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.
La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la
validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i
minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la
validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni,
devono essere munite anche delle impronte digitali della
persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni.
La carta d'identita' puo' altresi' contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo
trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1°
aprile 1999, n. 91.
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali, salvo che sussista una
condizione che legittima il diniego o il ritiro del
passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo
valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: «Documento
non valido ai fini dell'espatrio».».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante: «Ordinamento e
funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011, come
modificato dalla presente legge a decorrere dal 1° giugno
2026:
«Art. 22 (Carte d'identita'). - 1. Il capo
dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai
cittadini residenti nella circoscrizione consolare e
iscritti all'AIRE. Resta ferma per i cittadini di cui al
primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio
della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi
comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche
stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.».
 
Art. 6

Disposizioni organizzative

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero»;
b) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
c) all'articolo 107, primo comma:
1) alla lettera b), le parole: «di funzioni della specializzazione per quelli specializzati» sono sostituite dalle seguenti: «delle seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i funzionari non specializzati»;
2) alla lettera e), le parole: «sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'articolo 101 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto, diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma. Il requisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte, congiuntamente maturati»;
d) all'articolo 144, il terzo comma e' abrogato;
e) dopo l'articolo 157 e' inserito il seguente:
«Art. 157.1 (Valutazione della performance individuale). - 1. La performance individuale dell'impiegato a contratto e' valutata annualmente dal capo dell'ufficio in cui presta servizio secondo le modalita' previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. In relazione alla valutazione della performance individuale di cui al comma 1 e tenuto conto della performance organizzativa della sede di servizio, e' attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalita' di computo sono definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. L'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della performance individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non puo' in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
f) alla tabella 19 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente all'area delle elevate professionalita' puo' essere destinato a posti di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale».
2. Ai segretari di legazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianita' di servizio nella carriera diplomatica non inferiore a cinque anni si applica l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per la maturazione del requisito di cui all'articolo 107, primo comma, lettera b), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono considerati anche i periodi di servizio anteriori alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'attuazione del comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 1,16, 107, 144 e
della tabella 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Funzioni dell'Amministrazione degli affari
esteri). - L'Amministrazione degli affari esteri attende ai
rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e
le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi
alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela
dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo
internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali
all'estero, alla promozione della crescita economica
nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli
scambi con l'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli
affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica
internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme
le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre
Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili
di avere riflessi internazionali.».
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del
presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un
Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario
generale, capo del cerimoniale diplomatico della
Repubblica, direttore generale, ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero. Il presente comma non
si applica al direttore generale competente per gli affari
amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio
dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.
Le funzioni di capo del servizio competente per gli
affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo
possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente
dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari
esteri.
Le funzioni di vice-direttore generale, di capo del
servizio competente per gli affari giuridici, di vicecapo
del cerimoniale, di viceispettore generale e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vicecapo di gabinetto, di vicecapo
servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado
non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di svolgere
temporaneamente le funzioni di vicecapo servizio anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a
funzionari diplomatici con il grado di consigliere di
legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei
Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto,
quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina
del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».
«Art. 107 (Promozione al grado di consigliere di
legazione ). - Le promozioni al grado di consigliere di
legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che
abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e
mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel
corso del quale:
a).
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i
funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro
anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni
diplomatiche speciali o, previa autorizzazione
dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o
presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio delle
seguenti funzioni:
1) della specializzazione per i funzionari
specializzati;
2) commerciali, consolari, di capo di cancelleria
consolare o di vicario di rappresentanza diplomatica per i
funzionari non specializzati.
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per
aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati
nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e
mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi
costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in
una sede tra quelle individuate nel decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
cui all'articolo 101, quinto comma, del presente decreto,
diversa da quella in cui e' maturato il requisito di cui
alla lettera b, numeri 1) e 2), del presente comma. Il re
quisito di cui alla presente lettera e quello di cui alla
lettera b), numeri 1) e 2), del presente comma sono
congiuntamente maturati nelle residenze particolarmente
disagiate caratterizzate da straordinaria criticita' di cui
all'articolo 144, primo comma, del presente decreto. Il
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di cui all'articolo 101, quinto
comma, del presente decreto puo' individuare ulteriori sedi
in cui i medesimi requisiti sono, in tutto o in parte,
congiuntamente maturati.
La valutazione dei segretari di legazione
scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo
e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo
105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto,
tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede
di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente
decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri,
sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacita' professionali,
anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le
circostanze politico-ambientali, nonche' le altre
condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio
ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di
particolare responsabilita' presso l'amministrazione
centrale, la titolarita' di uffici consolari, lo
svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero,
la permanenza in sedi disagiate e particolarmente
disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del
corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b)
dell'articolo 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione,
qualificazione, cultura professionale e conoscenze
linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini
della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma
dell'articolo 105 del presente decreto, conseguono la
promozione al grado superiore i candidati a cui la
Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a
quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo
comma del presente articolo.».
«Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per
le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della
notevole distanza dall'Italia, e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose
condizioni di vita o di clima. Con le modalita' di cui al
primo periodo possono essere individuate residenze
particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di
straordinaria criticita'.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato, a domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del
trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente
di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede
disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Il dipendente
in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono
rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente
ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui
quote di pensione sono calcolate con il sistema
contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le
maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di
trattamenti pensionistici.
Il personale in servizio nelle residenze
particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo
due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza.
Salvo che con il consenso dell'interessato o per
particolari esigenze di servizio, il predetto personale non
puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente
in altra sede particolarmente disagiata.».


Parte di provvedimento in formato grafico

Nell'ambito dei posti di funzione individuati dai
quadri C e D, il personale non dirigenziale appartenente
all'area delle elevate professionalita' puo' essere
destinato a posti di commissario amministrativo, consolare
e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale
o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni
ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale,
a posti di direttore di istituto italiano di cultura di
livello non dirigenziale.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, commi 1, lettera e), e 3, pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio