| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2025, n. 222 |
| Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 99-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente il regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, e in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, concernente il regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e in particolare l'articolo 8; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e in particolare l'articolo 2; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare l'articolo 3, comma 3-bis; Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 4 novembre 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 208068 del 17 novembre 2025, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro con nota n. 17510 del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 2 le parole: «del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il bando di concorso contiene: a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica; b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande; c) le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta o incompleta compilazione delle domande; d) l'avviso che il diario e la sede delle prove sono comunicati mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale conformemente all'articolo 14-bis; e) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle prove; f) il punteggio o la votazione minimi per il superamento delle prove; g) i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo, precedenza o preferenza in caso di parita' di punteggio; h) i termini e le modalita' della dichiarazione dei titoli; i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'articolo 4; l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in servizio, il personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai sensi dell'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.». b) all'articolo 3: 1) comma 1: 1.1) alla lettera b), le parole: «presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario» sono sostituite dalle seguenti: «come funzionari internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227»; 1.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si applica l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»; 1.3) la lettera e) e' sostituita dalle seguenti: «e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; e-bis) possedere i requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;»; e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi disciplinari; e-quater) non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione presso un'amministrazione pubblica mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile; e-quinquies) non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.»; 2) al comma 3, la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «inquadrati nella terza area» sono sostituite dalle seguenti: «e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari»; d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Domanda di ammissione al concorso). - 1. Le domande di ammissione al concorso sono redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sono inviate secondo le modalita' ed entro il termine indicati nel bando di concorso. Il bando puo' prevedere che la domanda sia presentata esclusivamente con modalita' telematiche. Il termine non e' inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, quanto segue: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale; b) se e' nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; c) se ha compiuto i trentacinque anni, il titolo per l'elevazione del limite massimo di eta' di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b); d) il possesso della cittadinanza italiana; e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana; f) l'indirizzo di residenza; g) il recapito di posta elettronica certificata al quale sono trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali; h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) il titolo di studio posseduto, l'universita' o l'istituto equiparato presso cui e' stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata; l) i servizi prestati come dipendente di amministrazioni pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso; m) di essere di condotta incensurabile; n) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non essere stato sottoposto all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con provvedimento divenuto definitivo e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini preliminari. In caso contrario, il candidato dichiara le condanne, i procedimenti a carico e ogni precedente penale a proprio carico, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate le indagini preliminari; o) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 4; p) di non ricadere nella condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso prevista dall'articolo 3, comma 3; q) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e); r) in quale materia intende sostenere la prova orale di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter); s) se intende sostenere una o piu' prove integrative di cui all'articolo 11; t) se intende sostenere una o piu' prove linguistiche facoltative di cui all'articolo 12; u) se possiede titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai sensi dell'articolo 9; v) se possiede titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. 3. Non sono considerati i titoli non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o non espressamente dichiarati nella medesima domanda. L'amministrazione puo' accertare la sussistenza dei titoli dichiarati. 4. Il candidato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati sono trattati in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 5. Il candidato comunica senza indugio variazioni dell'indirizzo di residenza o del recapito di posta elettronica certificata. 6. Il candidato diversamente abile o con disturbi specifici dell'apprendimento indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica presso l'amministrazione centrale e in sedi estere, incluse quelle con caratteristiche di disagio. 7. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non e' responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da disguidi postali, tecnici o imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole: «del direttore generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; 2) al comma 3, le parole: «facoltative. I predetti» sono sostituite dalle seguenti: «facoltative, nonche' per le prove di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove di cui all'articolo 10, comma 4, c-bis), i membri aggregati sono individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti»; 3) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende alla formazione del personale, nonche' i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e nei quattro anni precedenti.»; f) all'articolo 7: 1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) prove d'esame scritte e orali, nonche' prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) valutazione dei titoli.»; 2) al comma 2 le parole: «nel successivo articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 8»; g) all'articolo 8, i commi 3 e 4, sono sostituiti dai seguenti: «3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 e' determinato dal bando di concorso. Per ogni risposta corretta e' attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti. 4. Sono ammessi alle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale.»; h) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di cui all'articolo 10, comma 4, ai candidati che hanno superato la prova medesima.»; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «conseguimento di» sono inserite le seguenti: «abilitazioni professionali,»; 3) al comma 3, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le abilitazioni italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento e' richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un esame di abilitazione.»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per i titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi con la professionalita' specifica della carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi: a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali; b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca; c) 1 centesimo per i master universitari di secondo livello; d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione; e) 0,5 centesimi per i master di primo livello.»; i) all'articolo 10: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacita' di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui all'articolo 8 sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che possono essere svolte mediante strumenti informatici e procedure digitali. Non e' ammesso l'uso del dizionario. Il bando puo' prevedere che una medesima prova accerti la conoscenza di piu' materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) economia politica, politica economica, economia internazionale e finanziaria, commercio internazionale; d) lingua inglese; e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo o tedesco.»; 2) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 1) elementi di informatica, con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; 2) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad oggi e di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana; 3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo; 4) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e gestione di grandi eventi; 5) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di psicologia della comunicazione e di social media management;»; l) all'articolo 12, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: «4. Per le prove facoltative di lingua il candidato puo' conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue: a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo; b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo; c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo; d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo; e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in quattro o piu' lingue di cui al comma 5, primo periodo. 5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.»; m) all'articolo 13, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e' approvata e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; n) all'articolo 14: 1) al comma 2, la parola: «provincia» e' sostituita dalle seguenti: «citta' metropolitana»; 2) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di cui all'articolo 8 sono resi noti con avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale. 4. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 8 i candidati dispongono di un'ora. 5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento direttoriale pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 3) al comma 6 la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; o) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Pubblicazioni e comunicazioni). - 1. Le comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui al presente regolamento effettuate mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'art. 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967: «Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' dei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.». Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 maggio 1957. - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a) - c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; Omissis.». Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 recante: «Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2008. - Si riporta l'art. 4 della legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante: «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010: «Art. 4 - 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7.». - Si riporta l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103 recante: «Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014: «Art. 8 (Partecipazione ai concorsi). - 1. L'iscrizione nell'elenco dei funzionari internazionali costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti che prevedono la valutazione di titoli. I relativi bandi di concorso fissano il punteggio aggiuntivo, attribuibile nel limite della meta' di quello massimo riconosciuto per titoli professionali, in relazione all'attinenza del concorso a professionalita' con competenze relative a profili internazionali e al periodo di effettivo servizio svolto presso le organizzazioni internazionali, debitamente verificato.». - Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: «Art. 2 (Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese). - 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalita' di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed e' rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unita' di personale non dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al primo periodo e' redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', del personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove piu' favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea», sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»; b) all'art. 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata; c) all'art. 28: 1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;». 5. Sono abrogati: a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 6. All'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico», e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»; b) al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione», a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»; d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis». 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico. 8. All'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 9. All'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»; a-bis al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali» b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e». 10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-ter. All'art. 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-quater. All'art. 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-quinquies. All'art. 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-sexies. All'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) 11. All'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico», e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico». 11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» 12. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e». 13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 13-bis. All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» 14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) all'art. 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato», sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»; c) all'art. 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»; d) all'art. 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) all'art. 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto dal direttore dell'unita' di cui all'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) all'art. 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta l'art. 3, comma 3-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: «Art. 3 (Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni). - Omissis. 3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 99-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»; b) all'art. 155, primo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53». 3-ter. All'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 3-quater. All'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: «quindici giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto giorni», e, al comma 4, le parole: «entro quarantacinque giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni» Omissis.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Accesso alla carriera diplomatica). - 1. Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il bando di concorso contiene: a) i requisiti per l'ammissione alla carriera diplomatica; b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande; c) le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta o incompleta compilazione delle domande; d) l'avviso che il diario e la sede delle prove sono comunicati mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale conformemente all'art. 14-bis; e) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle prove; f) il punteggio o la votazione minimi per il superamento delle prove; g) i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo, precedenza o preferenza in caso di parita' di punteggio; h) i termini e le modalita' della dichiarazione dei titoli; i) la percentuale di posti riservati ai sensi dell'art. 4; l) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; m) l'avviso che, all'atto dell'assunzione in servizio, il personale appartenente alla carriera diplomatica presta giuramento ai sensi dell'art. 54, comma secondo, della Costituzione. Art. 3 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 2 sono necessari i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; b) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta' puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato: di un anno per i candidati coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale; di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti come funzionari internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227; c) laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si applica l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso; e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; e-bis) possedere i requisiti previsti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi disciplinari; e-quater) non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione presso un'amministrazione pubblica mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile; e-quinquies) non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso un'amministrazione pubblica. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per quattro volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'art. 10, comma 2. 4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo. Art. 4 (Riserve di posti). - 1. Il quindici per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area. 2. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.». «Art. 6 (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. 2. La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di universita' pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e facoltative, nonche' per le prove di cui all'art. 10, comma 4, lettere c-bis) e c-ter). Per le prove di cui all'art. 10, comma 4, c-bis), i membri aggregati sono individuati tra gli appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti. 6. Non possono fare parte della commissione il capo e il personale in servizio nella struttura di secondo livello del Ministero che attende alla formazione del personale, nonche' i docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e nei quattro anni precedenti. Sono altresi' esclusi, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Non si puo' far parte della commissione piu' di una volta nel corso dello stesso triennio. Art. 7 (Procedura di concorso). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in: a) prova attitudinale; b) prove d'esame scritte e orali, nonche' prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) valutazione dei titoli. 2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 8, per la prova attitudinale. Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora. 3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 e' determinato dal bando di concorso. Per ogni risposta corretta e' attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti. 4. Sono ammessi alle prove scritte di cui all'art. 10, comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale. 5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione puo' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. Art. 9 (Titoli). - 1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di cui all'art. 10, comma 4, ai candidati che hanno superato la prova medesima. 2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: a) conseguimento di abilitazioni professionali, titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi; b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b): fino a 3 centesimi. 3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonche' equivalenti titoli stranieri. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le abilitazioni italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento e' richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un esame di abilitazione. 4. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per i titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi con la professionalita' specifica della carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi: a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali; b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca; c) 1 centesimo per i master universitari di secondo livello; d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione; e) 0,5 centesimi per i master di primo livello. «Art. 10 (Prove d'esame). - 1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare le capacita' di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui all'art. 8 sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che possono essere svolte mediante strumenti informatici e procedure digitali. Non e' ammesso l'uso del dizionario. Il bando puo' prevedere che una medesima prova accerti la conoscenza di piu' materie. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea; c) economia politica, politica economica, economia internazionale e finanziaria, commercio internazionale; d) lingua inglese; e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo o tedesco. 3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi nelle restanti prove. 4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonche' sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo); b) contabilita' di Stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato; c-bis) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c-ter) una materia a scelta del candidato tra: 1) elementi di informatica, con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; 2) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad oggi e di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana; 3) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo; 4) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e gestione di grandi eventi; 5) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di psicologia della comunicazione e di social media management; d) geografia politica ed economica. Nell'ambito della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualita' internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto di una valutazione unica. 5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.». «Art. 12 (Prove facoltative di lingua straniera). - 1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera e), nonche' in una o piu' lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente art. 11. 2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente art. 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'art. 11, comma 3. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 4. Per le prove facoltative di lingua il candidato puo' conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue: a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo; b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo; c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo; d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo; e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la sufficienza in quattro o piu' lingue di cui al comma 5, primo periodo. 5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo, turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 5. Art. 13 (Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito). - 1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente art. 10, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'art. 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua. 2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento. 3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, con provvedimento direttoriale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e' approvata e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 14 (Modalita' e calendario delle prove). - 1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso. 2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della citta' metropolitana di Roma. 3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di cui all'art. 8 sono resi noti con avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale. 4. Per la prova attitudinale di cui all'art. 8 i candidati dispongono di un'ora. 5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento direttoriale pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente art. 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse e' dato almeno quindici giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo art. 10, comma 2. 8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'art. 10, comma 4. 9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'art. 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.». |
| | Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nei concorsi banditi entro il 31 dicembre del 2026, la prova sulla materia di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c-ter), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, e' facoltativa. I candidati dichiarano l'intenzione di sostenere la prova di cui al primo periodo nella domanda di ammissione al concorso. Per la prova facoltativa di cui al presente comma il candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi. 3. Il presente regolamento e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 25 novembre 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 308
Note all'art. 2: Per i riferimenti all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72 si vedano le note all'art. 1. |
| |
|
|