| Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2026 (vai al sommario) |
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| DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2026 |
| Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 della Regione Toscana, con contestuale nomina del relativo Commissario ad acta. |
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 12 gennaio 2026
Visti gli articoli 117, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, che impongono il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e attribuiscono al Governo il potere di sostituirsi agli organi delle regioni in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con decisioni del Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l'art. 8, recante l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 12 recante disposizioni in merito ai poteri sostitutivi del Governo nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni e degli altri enti territoriali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione dei progetti o degli interventi; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante «Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 137, che riserva all'amministrazione statale i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, l'art. 138, che delega alle regioni le funzioni amministrative riguardanti la programmazione della rete scolastica, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e sulla base dei piani provinciali, e l'art. 139 che attribuisce alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l'altro «l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche»; Visto l'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha riformato la disciplina relativa alla definizione e alla distribuzione dell'organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA); Visto l'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successivamente modificato dall'art. 9-bis, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che stabilisce: «Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato»; Considerato che la suddetta disciplina costituisce attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» del PNRR, finalizzata ad adeguare la rete scolastica all'andamento demografico della popolazione studentesca su base regionale; Considerato che la milestone M4C1-5 del PNRR prevede la definizione entro il 31 dicembre 2022 della normativa primaria della riforma e che tale milestone e' stata conseguita con l'introduzione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 e rendicontata ai fini del pagamento della seconda rata del PNRR; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che ha inserito, tra gli altri, il comma 83-ter all'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che «(...) le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali. (...)»; Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che ha inserito il comma 83-sexies all'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 consentendo alle regioni, che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, di provvedervi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, attivando per il solo anno scolastico 2025/2026 «(...) un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali ovvero delle reggenze»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 22 novembre 2023, che ha confermato la piena legittimita' costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della legge n. 197 del 2022 e che, in particolare, ha chiarito che «la piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica, ..., che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, piu' volte specificato da questa Corte, di una responsabilita' diffusa in vista della "doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettivita'" (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del 2019), evitando l'arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi»; Vista, altresi', la successiva ordinanza della Corte costituzionale n. 199 del 13 dicembre 2024, che ha ribadito la piena legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della legge n. 197 del 2022; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 23 dicembre 2025 che ha confermato la piena legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, per quanto riguarda l'anticipazione del termine per l'adozione dei piani di dimensionamento scolastico e il potere del Ministro dell'istruzione e del merito di prorogarlo. In tale contesto la Corte ha affermato che: « le norme concernenti il "dimensionamento scolastico" attengono al profilo procedimentale dell'attivita' amministrativa di predisposizione del piano di dimensionamento, sicche' non puo' ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato...detto potere ministeriale di proroga... [e' giustificato]... in considerazione del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico nel quale esse sono inserite e del preciso impegno assunto dall'Italia con il PNRR ...[e che]...le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato "norme generali sull'istruzione", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, (...) al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nonche' adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche, tenuto altresi' conto del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico...»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, adottato in attuazione del citato art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, e recante la determinazione dei criteri per la definizione per ciascuna regione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027; Considerato che il decreto interministeriale n. 127 del 2023 ha costituito il presupposto per il conseguimento della milestone europea M4C1-10, con scadenza al 31 dicembre 2023, rendicontata ai fini del pagamento della quarta rata del PNRR; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2025, n. 124, con il quale e' stata aggiornata la consistenza delle dotazioni organiche dei DS e dei DSGA per l'anno scolastico 2026/2027 ed in particolare l'art. 1 che prevede che «le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025, nel limite del contingente indicato nella tabella di cui al comma 2 del seguente art. 2, sentite le Province e le Citta' metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a cio' finalizzati»; Visti il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 31 ottobre 2025 n. 208 con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato differito dal 31 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la definizione da parte della Regione Toscana del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027; Considerato che, decorso inutilmente il termine del 30 novembre 2025, la Regione Toscana non ha provveduto all'adozione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 in conformita' ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalle vigenti norme attuative; Vista la delibera della giunta regionale della Toscana n. 1638 del 1° dicembre 2025 con cui sono state individuate le n. 16 istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento per il raggiungimento dell'obiettivo indicato dal decreto interministeriale n. 124 del 2025, tuttavia contestualmente deliberando «di sospendere l'esecuzione degli accorpamenti e le fusioni previsti agli allegati A, B e C del presente provvedimento amministrativo per un termine massimo di dodici mesi, mantenendo invariato per l'anno scolastico 2026/2027 il numero di quattrocentosessantasei istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana, fino al corretto aggiornamento annuale del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi ovvero fino alla risoluzione del contenzioso descritto in premessa»; Vista la nota 0005227 del 3 dicembre 2025 con la quale, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, giusta delega di funzioni ad esso attribuita dagli articoli 1 e 3, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2024 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Tommaso Foti, e il Ministro dell'istruzione e del merito hanno assegnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, alla Regione Toscana il termine di quindici giorni per l'adozione dell'atto di dimensionamento della rete scolastica regionale secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 e nei limiti del contingente organico di DS e di DSGA assegnato dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025; Considerato che la Regione Toscana non ha provveduto all'adozione del sopra menzionato atto di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 18 dicembre 2025, data di scadenza del termine assegnato con la citata nota del 3 dicembre 2025; Considerato che il contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di n. 450 posti assegnato alla Regione Toscana per l'anno scolastico 2026/2027 dal richiamato decreto n. 127 del 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025, non e' derogabile ai sensi di legge; Considerato che la mancata adozione del piano di dimensionamento della rete scolastica da parte della regione entro i termini di legge ovvero l'adozione dello stesso secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legislazione vigente costituisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, inadempimento degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR in quanto e' suscettibile di compromettere il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali della riforma M4C1R1.3 del PNRR; Considerato che il sopra citato inadempimento compromette altresi' la procedura organizzativa, ed i relativi tempi tecnici richiesti dagli atti di gestione, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; Tenuto conto che il Presidente della Regione Toscana, formalmente invitato, ha delegato l'Assessore alla educazione ed istruzione, diritto alla casa, accoglienza e immigrazione, cultura della memoria, progetti per la costa, che ha partecipato all'odierna riunione del Consiglio dei ministri, al fine di acquisire, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le ragioni alla base della mancata adozione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 entro i termini e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni; Accertata la perdurante inerzia e la difforme adozione da parte della Regione Toscana della delibera di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 secondo i termini e i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nei limiti del contingente organico di DS e di DSGA assegnato dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025; Ritenuto necessario procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 nei confronti della Regione Toscana per assicurare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del PNRR e la salvaguardia degli interessi finanziari nazionali ed europei; Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito;
Delibera:
a) di disporre, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della Regione Toscana, al fine di assicurare il conseguimento della riforma M4C1R1.3 del PNRR; b) di nominare Commissario ad acta il dott. Luciano Tagliaferri, direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Regione Toscana, per l'adozione, in via sostitutiva, del piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Toscana per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 27 gennaio 2026, nel rispetto del contingente assegnato dal decreto interministeriale n. 127 del 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025; c) di attribuire al Commissario ad acta tutti i poteri necessari all'adozione degli atti occorrenti per le finalita' di cui alla lettera b), in sostituzione degli organi regionali competenti e con potere di avvalersi degli uffici tecnici della regione ed eventualmente delle province, delle citta' metropolitane, e dei comuni, nonche' dell'Ufficio scolastico regionale per la Regione Toscana del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 235 |
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