Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 gennaio 2026
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 1180).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
Considerato che i summenzionati eventi, caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, hanno provocato inondazioni ed esondazioni marittime, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attivita' produttive ed alla rete dei servizi essenziali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna e che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita, l'intesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento all'art. 7;
Acquisita l'intesa delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, con note del 30 gennaio 2026, con le quali sono stati individuati i territori comunali interessati dagli eventi emergenziali in rassegna;

Dispone:

Art. 1

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi enti strumentali nonche' delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dalle regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Commissari delegati possono avvalersi di ANAS, in qualita' di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilita' regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati possono individuare il direttore regionale di protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle attivita'.
3. I Commissari delegati predispongono, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 15, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza e fatto salvo il nesso di causalita' con gli eventi, volti:
a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumita', anche attraverso la realizzazione di interventi urgenti e prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle fasce litoranee.
4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', nonche' l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato ai soggetti attuatori ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.
5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nonche' attraverso altre fonti di finanziamento sia statali sia regionali. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 15, comma 4, del presente provvedimento.
6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresi' la non sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura originaria.
7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
11. In allegato e' riportato l'elenco dei territori comunali oggetto di applicazione della presente ordinanza, predisposto sulla base delle comunicazioni pervenute dalle regioni, previa verifica da parte delle medesime dell'effettivo interessamento di detti territori a causa degli eventi in rassegna.
 
Allegato

ALLEGATO ALL'ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026
(articolo 1, comma 11)
Regione Calabria
Africo, Agnana Calabra, Albi, Albidona, Amendolara¸ Antonimina, Ardore, Bagaladi, Belvedere Marittimo, Bianco, Bivongi, Borgia, Botricello, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Brognaturo, Bruzzano Zeffiro, Calanna, Caraffa Del Bianco, Cardeto, Cardinale, Careri, Cariati, Carpanzano, Casignana, Cassano, Allo Ionio, Catanzaro, Caulonia, Cerenzia, Cetraro, Cicala, Ciro' Marina, Condofuri, Corigliano Rossano, Cropani, Crosia, Crotone, Crucoli, Cutro, Davoli, Dinami, Fabrizia, Ferruzzano, Filadelfia, Filogaso, Francavilla, Gerace, Grotteria, Guardavalle, Isola Capo Rizzuto, Laganadi, Locri, Mandatoriccio, Marina Di Gioiosa, Ionica, Melissa, Melito Di Porto Salvo, Mendicino, Mileto, Molochio, Monasterace, Mongiana, Montalto Uffugo, Montauro, Montebello Ionico, Montepaone, Monterosso Calabro, Motta San Giovanni, Nardodipace, Olivadi, Palermiti, Palizzi, Palmi, Placanica, Polia, Rende, Riace, Rocca Di NETO, Roccaforte Del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, Samo, San Cosmo Albanese, San Giovanni Di Gerace, San Giovanni In Fiore, San Lorenzo, San Lorenzo Bellizzi, San Lucido, San Mauro Marchesato, San Nicola Da Crissa, San Procopio, San Sostene, San Sosti, San Vito Sullo Ionio, Sangineto, Santa Caterina Dello Ionio, Santa Cristina D'Aspromonte, Sant'Agata Del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Ilario Dello Ionio, Santo Stefano In Aspromonte, Satriano, Scandale, Sellia Marina, Siderno, Simeri Crichi, Sorianello, Soverato, Soveria Mannelli, Spadola, Squillace, Stignano, STILO, Taurianova, Terravecchia, Varapodio, Verbicaro, Verzino.
Regione Sardegna
Ala' Dei Sardi, Aritzo, Armungia, Arzachena, Arzana, Ballao, Barisardo, Barrali, Baunei, BELVI', Bitti, Bolotana, Bono, Budduso', Budoni, Burcei, Cagliari, Calangianus, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Cardedu, Castiadas, Decimoputzu, Desulo, Dolianova, Domus De Maria, Domusnovas, Donori, Dorgali, Elini, Elmas, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli', Genoni, Gergei, Giba, Girasole, Gonnesa, Guasila, Iglesias, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Loculi, Lode', Loiri Porto San Paolo, Lotzorai, Lula, Luogosanto, Mamoiada, Mandas, Maracalagonis, Monastir, MURAVERA, MUSEI, NARCAO, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Olbia, Oliena, Olzai, Onani', Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orroli, Orune, Osini, Padru, Perdasdefogu, Perdaxius, Piscinas, Posada, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Teodoro, San Vito, Sanluri, SANTADI, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Selargius, Serdiana, Serramanna, Serri, Seui, Seulo, Siliqua, Siniscola, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Talana, Telti, Tempio Pausania, Tertenia, Teti, Teulada, Tonara, Torpe', Tortoli, Tratalias, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.
Regione Sicilia
Agrigento, Camastra, Favara, Licata, Lampedusa E Linosa, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma Di Montechiaro, S. Biagio Platani, S. Stefano Quisquina, Ribera, Villa Franca Sicula, Ravanusa, Sambuca Di Sicilia, Porto Empedocle, Sciacca, Burgio, Santangelo Muxaro, Racalmuto, Caltanissetta, Gela, Marianopoli, Niscemi, Mazzarino, Serradifalco, Mussomeli, Butera, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'antonio, Acireale, Biancavilla, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel Di Iudica, Catania, Castiglione Di Sicilia, Fiumefreddo Di Sicilia, Grammichele, Gravina Di Catania Licodia Eubea, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello In Val Di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Nicolosi, Palagonia, Paterno', Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, Santa Maria Di Licodia, San Giovanni La Punta, Sant'agata Li Battiati, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea, Adrano, Belpasso, Bronte, Caltagirone, Maletto, Motta S. Anastasia, Raddusa, San Gregorio Di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Venerina, Sant'alfio, Agira, Aidone, Assoro, Catenanuova, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Troina, Centuripe, Nissoria, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Ali', Ali' Terme, Antillo, Barcellona Pozzo Di Gotto, Brolo, Capizzi, Capo D'orlando, Caprileone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castell'umberto, Castelmola, Castroreale, Condro', Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'agro', Francavilla Di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Malvagna, Mandanici, Meri', Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Naso, Nizza Di Sicilia, Novara Di Sicilia, Oliveri, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuja, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodi Milici, San Fratello, San Piero Patti, San Salvatore Di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia Del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa Di Riva, Sant'alessio Siculo, Sant'angelo Di Brolo, Santo Stefano Di Camastra, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Taormina, Tripi, Gualtieri Sicamino', Roccafiorita, Saponara, Spadafora, Tortorici, Valdina, Venetico, Pace Del Mela, Altavilla Milicia, Altofonte, Bolognetta, Borgetto, Caltavuturo, Campofelice Di Fitalia, Campofelice Di Roccella, Capaci, Casteldaccia, Castronovo Di Sicilia, Cefalu', Chiusa Sclafani, Ciminna, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Isola Delle Femmine, Lercara Friddi, Mezzojuso, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana Degli Albanesi, Pollina, Santa Flavia, Sciara, Torretta, Ustica, Alia, Cinisi, Contessa Entellina , Giardinello, Roccamena, San Mauro Castelverde, Terrasini, Termini Imerese, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo Di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini Siracusa, Solarino, Sortino, Campobello Di Mazara, Castelvetrano, Custonaci, Favignana, Marsala, Mazara Del Vallo, Pantelleria, Petrosino, San Vito Lo Capo, Salaparuta, Valderice.
 
Art. 2

Contributi di autonoma sistemazione

1. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei familiari composti da una persona, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in euro 700,00 per quelli composti da tre persone, in euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, i Commissari delegati provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 15.
4. Il contributo di cui al presente articolo non puo' essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.
 
Art. 3

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 limitatamente agli interventi in alveo di rimozione del materiale prodotto dagli eventi, ferme restando le procedure di approvazione dei progetti di cui all'art. 8;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, limitatamente ai termini ivi previsti;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 7-bis, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater , 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undecies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza limitatamente agli interventi necessari al ripristino di servizi pubblici essenziali, a garantire l'accesso ad abitazioni principali, abituali e continuative ed a garantire l'accesso alle attivita' economiche e produttive:
a) decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;
b) legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;
c) legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalita' e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 32 («Codice della navigazione»), art. 55 i cui termini di novanta giorni sono ridotti a trenta giorni;
leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Commissari delegati e i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 76, all'art. 140 e 140-bis del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalita' di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art. 23, regolamento ANAC sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140, dall'art. 140-bis, nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i Commissari delegati e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7;
120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse gia' espletate dai Commissari delegati o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. E' facolta' dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
 
Art. 4

Prime misure economiche e ricognizione
dei fabbisogni ulteriori

1. I Commissari delegati identificano, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettera d), del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, i Commissari delegati identificano, per ciascuna misura, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo d), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i Commissari delegati definiscono, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziate per l'emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attivita' economica e produttiva.
4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, lettere a) e b) a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i Commissari delegati provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalita' di cui al comma 3 puo' essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, e' inviata al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 5

Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico

1. I Commissari delegati eseguono, altresi', la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, ove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, di cui alla lettera e), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui in premessa. Detta ricognizione dei danni, effettuata attraverso la modulistica allegata, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, ed e' inviata al Dipartimento della protezione civile entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
 
Art. 6

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'autorita' competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'autorita' competente , inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura ai soggetti attuatori ed ai Commissari delegati la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 gia' oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andra' ad ospitare il materiale litoide.
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, ivi compresi quelli provenienti dagli immobili alluvionati, anche vegetali, derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 15.
4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si puo' provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n», del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguira' il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile ed accumulatori, dei rifiuti ingombranti.
5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo, i Commissari delegati o i soggetti attuatori, con le modalita' e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali e' escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.
 
Art. 7

Piano della compensazione dei sedimenti

1. Nelle more dell'attuazione del Piano gestione dei sedimenti, di cui all'art 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorita' di bacino competenti, in raccordo con le regioni interessate, redigono entro trenta giorni piani stralcio speditivi per le aree a rischio idrogeologico, finalizzati alla definizione di uno strumento gestionale, di programmazione e di attuazione dei necessari interventi urgenti di compensazione dei sedimenti volti a favorire, nell'ambito dei bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi alluvionali e di erosioni costiere, l'evoluzione del corso d'acqua verso configurazioni morfologiche di equilibrio dinamico e valore ecologico, compatibilmente con le esigenze urgenti di riduzione del rischio idraulico, nonche' di ripascimento delle coste interessate, anche al fine di ridurre e mitigare il rischio di erosione costiera lungo l'unita' fisiografica costiera afferente. Per le finalita' di cui al presente articolo, i piani stralcio sono approvati dai Commissari delegati e devono prevedere la caratterizzazione granulometrica, fisica e chimica dei sedimenti, onde valutarne la compatibilita' ambientale e le necessarie valutazioni di carattere idraulico ed idrodinamico con l'obiettivo di garantire l'efficacia degli interventi.
 
Art. 8

Procedure di approvazione dei progetti

1. I Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e' rimessa, quando l'amministrazione dissenziente e' un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.
 
Art. 9

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, nelle attivita' previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 15. I Commissari delegati provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.
 
Art. 10

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
 
Art. 11

Relazioni del Commissario delegato

1. I Commissari delegati trasmettono, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticita' - nonche' l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6. La relazione contiene altresi' l'informativa sullo stato di avanzamento dei piani di cui all'art. 7.
2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, i Commissari delegati inviano al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonche' del termine previsto dei lavori.
3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonche' le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessita' di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza i Commissari delegati inviano al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attivita' emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.
 
Art. 12

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. I Commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. I medesimi Commissari provvedono al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennita' omnicomprensiva e' possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 2, in base alla valutazione della pubblica amministrazione da cui dipende il personale sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 2.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennita' omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nei piani degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
4. Con propri provvedimenti i Commissari delegati possono autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi centottanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con propri provvedimenti nei quali sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti, e comunque nei limiti delle risorse assegnate nella delibera del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna.
 
Art. 13

Disposizioni per garantire l'operativita' del personale
del Dipartimento della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, direttamente impegnato nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna e' corrisposto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite e nel limite massimo complessivo di spesa di euro 40.000,00 mensili.
2. Per le medesime finalita' dui cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 210.000,00 mensili.
3. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad estendere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, al personale non dirigenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia in servizio presso il predetto Dipartimento in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la dichiarata cumulabilita' con l'indennita' FESI (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) di cui ai richiamati ordinamenti, il compenso di cui all'art. 7 del CCNI della PCM del 28 dicembre 2023 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere, nel limite massimo di euro 35.000 mensili.
4. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'assolvimento delle attivita' tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure di contrasto all'emergenza in rassegna, nonche' delle altre attivita' istituzionali di competenza il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, di un massimo di venti unita' di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attivita' emergenziali, da reperire mediante il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001 nel limite massimo complessivo di euro 50.000,00 mensili. Gli incarichi di collaborazione attribuiti ai sensi del presente comma possono essere conferiti. per le predette finalita', a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalita' tecnico-amministrative, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trattenendo in via preliminare quanto necessario alla relativa copertura a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere, in parti uguali rispetto agli stanziamenti stabiliti per ciascuna regione.
 
Art. 14

Collaudi

1. Per il collaudo degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, previsti dal piano approvato in virtu' dell'art. 1, ove ne ricorrano le condizioni di legge, si provvede con commissioni di collaudo nominate dai soggetti attuatori che richiedono al Commissario delegato ed al Dipartimento della protezione civile la designazione di un proprio rappresentante, anche con funzione di presidente, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 15.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, con riferimento ai componenti dipendenti pubblici della stazione appaltante nell'ambito di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e per i dipendenti pubblici componenti delle altre amministrazioni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 15

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 citata in premessa.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati o al soggetto responsabile del coordinamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le regioni sono autorizzate a trasferire sulle contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
4. Con successive ordinanze, si provvede a identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare nonche' le modalita' di trasferimento di eventuali ulteriori risorse statali rese disponibili con dedicate disposizioni normative.
5. I Commissari delegati ovvero i soggetti attuatori eventualmente individuati sono tenuti a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
 
Art. 16

Fondo di solidarieta' dell'Unione europea

1. Con il contributo delle regioni ove ricorrano le condizioni, potra' essere predisposta una istanza di mobilitazione del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, istituito con regolamento n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Allorche', in relazione agli eventi di cui al presente provvedimento, l'Italia beneficiasse della mobilitazione del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, gli interventi finanziati con le risorse stanziate con il presente provvedimento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, saranno oggetto di apposita rendicontazione del soggetto ricevente conforme alle regole e alle tempistiche determinate dal citato regolamento e dalla connessa documentazione attuativa. E' fatto salvo il recupero dei contributi non rendicontati.
2. Detto contributo puo' essere trasferito sulle contabilita' autorizzate ai Commissari delegati e per la realizzazione degli interventi finanziati a valere su dette risorse, fermo restando il vincolo del nesso di causalita' con gli eventi di cui in premessa, possono essere utilizzate le deroghe e le procedure semplificate e acceleratorie di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 17

Ulteriori misure per fronteggiare la frana di Niscemi

1. Il Commissario delegato - Presidente della Regione Sicilia provvede, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1/2018, di atenei o di istituti di ricerca, coordinati dal medesimo Commissario delegato, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi interessato dai dissesti di cui alla presente ordinanza.
2. Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e in raccordo con le attivita' previste dal comma 1, provvede, altresi', a realizzare un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico ed a predisporre un sistema di sorveglianza secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli interventi di cui al presente articolo vengono proposti dal Commissario delegato all'interno del piano degli interventi di cui all'art. 1, secondo le modalita' e le tempistiche ivi previste.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 15.
 
Art. 18

Supporto tecnico e amministrativo agli enti locali

1. Al fine della realizzazione delle attivita' tecniche necessarie per gli interventi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali possono operare in forma anche associata.
2. Agli oneri straordinari derivanti dalle attivita' di cui al precedente comma si provvede ai sensi dell'art. 12.
3. Ai medesimi fini, i Commissari delegati possono stipulare convenzioni con istituzioni ed enti pubblici dotati di adeguate professionalita' tecniche, inclusi i soggetti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti di euro 100.000 per ciascuna regione, fino alla scadenza dello stato di emergenza, a valere sulle risorse dell'art. 15.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

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Avvertenza:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), dipartimento, amministrazione trasparente, «normativa di protezione civile» al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t rasparente/provvedimenti-normativi