| Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
| DECRETO 31 dicembre 2025 |
| Proroga del termine di conclusione dei lavori degli interventi autorizzati con decreto 7 novembre 2023 di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172; Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis; Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare; Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210, recante «Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 10 dicembre 2024, n. 210, con il quale e' stato fissato al 31 marzo 2025 il nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2025, ed in particolare la tabella D; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare l'art. 5 e la relativa tabella 5; Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 «Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori»; Considerato che, dall'ordinaria attivita' di monitoraggio espletata dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, e' emerso che alcuni enti locali, pur avendo ultimato i lavori entro il termine previsto, necessitavano di una proroga del termine di rendicontazione finale; Dato atto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 230, e' stata quindi disposta la proroga al 31 luglio 2026 del termine di rendicontazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210; Dato atto che, sebbene tale esigenza non fosse emersa nell'ambito dell'ordinaria attivita' di monitoraggio effettuata tramite la piattaforma dedicata alla linea di finanziamento, ne' fosse stata precedentemente rappresentata dagli enti beneficiari, a seguito dell'emanazione del citato decreto n. 230/2025 alcuni enti locali hanno manifestato la necessita' di disporre una proroga del termine di conclusione dei lavori; Considerato quanto rappresentato nelle istanze di proroga presentate dagli enti, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha avviato un'apposita attivita' di ricognizione e verifica tecnica finalizzata ad accertare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori; Considerato che, all'esito dell'attivita' di ricognizione, e' emerso che per taluni interventi i lavori, pur non risultando tale circostanza sulla piattaforma dedicata alla linea di finanziamento, non saranno conclusi entro il termine di dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva; Considerato che le difficolta' riscontrate dagli enti nel rispetto del termine di conclusione dei lavori risultano connesse, oltre che ai ritardi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, anche alla sovrapposizione di diverse progettualita' afferenti a linee di finanziamento ordinarie e straordinarie, nonche' alle interferenze con le ordinarie attivita' scolastiche; Considerato che alla data odierna e' in fase di rendicontazione circa il 40% degli interventi finanziati; Considerato che i citati finanziamenti sono destinati al ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici; Considerato che la quasi totalita' degli interventi con riferimento ai quali e' stata rappresentata la necessita' di una proroga del termine di conclusione dei lavori si trova in una avanzata fase di realizzazione; Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici al fine di assicurare il diritto allo studio e la regolare continuita' delle attivita' didattiche; Considerato che la necessita' di prorogare il termine di conclusione dei lavori e' emersa soltanto successivamente all'emanazione del decreto n. 230/2025, con cui e' stata disposta la proroga al 31 luglio 2026 del termine di rendicontazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210; Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita' rappresentate, l'individuazione di un nuovo termine per la conclusione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici scolastici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di conclusione dei lavori
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, e' prorogato al 31 maggio 2026. 2. In conseguenza della proroga prevista dal comma 1, il termine di rendicontazione del 31 luglio 2026 previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 230 si applica a tutti gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 e non soltanto a quelli i cui lavori risultino conclusi entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva. 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi. 4. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui ai commi 1 e 2, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni. 5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2023, n. 210. |
| | Art. 2
Attivita' di monitoraggio
1. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche provvede all'espletamento di tutte le attivita' necessarie alla chiusura degli interventi finanziati, ivi comprese le attivita' istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di decadenza dal finanziamento nei confronti degli enti che, all'esito delle attivita' di monitoraggio, risultino non aver avviato gli interventi, ne' aver caricato alcuna documentazione sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, o per i quali ricorra taluna delle ipotesi di revoca previste dai decreti autorizzativi. 2. La medesima Direzione generale provvede, altresi', all'attivazione delle procedure di recupero delle risorse gia' erogate nei confronti degli enti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente, e al conseguente accertamento delle relative economie o di eventuali risorse non utilizzate. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2025
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 141 |
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