Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 26 gennaio 2026
Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., in Milano.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito Codice);
Visto l'articolo 231, comma 1, lett. a) del Codice, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa e, in particolare, il comma 5 secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi;
Visto l'articolo 237, comma 1 del Codice ai sensi del quale sono disposti gli adempimenti in materia di pubblicita' del decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria;
Visto l'articolo 275, comma 2, lett. a), del Codice, ai sensi del quale l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, puo' essere disposta quando una delle societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo e, in particolare, il comma 3, secondo cui l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno;
Visto l'articolo 282 del Codice, ai sensi del quale le disposizioni degli articoli di cui al Capo VIII si applicano anche nei confronti delle societa' per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'art. 210-ter;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024, con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b) e 282 del Codice, e' stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del suddetto decreto, con scadenza delle procedure in data 5 novembre 2025;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 28 ottobre 2025, con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 275, commi 1 e 3 e 282 del Codice, e' stata disposta la proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, fino al 31 marzo 2026;
Visto il provvedimento prot. n. 259928 del 23 dicembre 2025, con il quale l'IVASS ha autorizzato, ai sensi degli articoli 231, comma 5, 275, comma 1 e 282 del Codice, la chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa (di seguito ARA) e FINASS VMG 1857 S.p.a. (di seguito FINASS) per la ricostituzione dei rispettivi organi sociali che prenderanno in consegna le societa' e di ARA e FINASS;
Vista la nota prot. IVASS n. 259929 del 23 dicembre 2025, con la quale l'IVASS, ai sensi degli articoli 237, 275 e 282 del Codice, e a seguito di quanto deliberato dal direttorio integrato di IVASS nella seduta del 23 dicembre 2025, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS;
Ritenuto di condividere le valutazioni contenute nella predetta proposta ed in particolare le circostanze di seguito esposte:
1) in data 5 giugno 2025 il Commissario straordinario ha trasmesso all'Istituto un piano di rimedio recante le azioni correttive ed in base al quale le priorita' della gestione commissariale sono state svolte con l'obiettivo di mettere in sicurezza la compagnia assicurativa e di garantirne la continuita' aziendale, sia con interventi sugli assetti organizzativi e di controllo sia con attivita' volte a gestire correttamente la campagna assuntiva per i rischi agricoli del 2025;
2) relativamente ad ARA, secondo l'IVASS, gli interventi hanno riguardato: il governo societario, nel quale sono state riviste ed integrate le politiche aziendali per allinearle alle previsioni normative e alle esigenze operative della compagnia, ivi inclusa l'emanazione del regolamento assembleare e del regolamento del consiglio di amministrazione; i controlli interni mediante il rafforzamento dei presidi di primo livello e la predisposizione di un nuovo assetto delle funzioni fondamentali; la gestione dei rischi con cui sono state riviste le procedure di risk management ed e' stato rafforzato il processo di valutazione interna dei rischi e della solvibilita'; l'organizzazione e le risorse, con le quali, infine, e' stato attuato un rafforzamento dell'organico realizzato anche in vista della possibile cessione della compagnia;
3) in relazione a quest'ultimo punto, il Commissario straordinario ha parallelamente gestito il processo di cessione della partecipazione di ARA detenuta da FINASS, pari al 90% del capitale sociale, ed in data 31 luglio 2025, previa autorizzazione dell'Istituto di vigilanza con Provvedimento n. 132460 dell'1° luglio 2025, ai sensi degli articoli 234, comma 7, 275, comma 1 e 282 del Codice, si e' tenuta l'assemblea di FINASS che ha deliberato di cedere l'intera partecipazione del 90% detenuta in ARA a Groupama Assicurazioni S.p.a., individuata quale offerente piu' idoneo e gia' azionista di minoranza della compagnia con una quota pari al 10% del capitale sociale;
4) il 6 settembre 2025 e' stato sottoscritto tra FINASS e Groupama Assicurazioni S.p.a. il contratto di compravendita della quota detenuta da FINASS in ARA pari al 90% del capitale sociale, la cui esecuzione e' condizionata all'avveramento di condizioni sospensive concernenti il rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'articolo 68 del Codice, le valutazioni sull'operazione da parte dell'AGCM ai sensi della legge n. 287/1990 e da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 11 maggio 2012, n. 56;
5) verificatesi, pertanto, le predette condizioni sospensive con delibera del 3 ottobre 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale e' stato comunicato che l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della disciplina in materia di golden power e, successivamente, con la seduta del 25 novembre 2025, nella quale l'AGCM ha deliberato di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;
6) in data 11 novembre 2025, l'IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, Groupama Assurances Mutuelles ad acquisire il controllo, per il tramite di Groupama Assicurazioni S.p.a., di ARA, in amministrazione straordinaria, per effetto dell'acquisizione dell'ulteriore 90% del capitale sociale della compagnia, operazione in seguito alla quale il contratto di compravendita ha avuto efficacia in data 2 dicembre 2025;
7) il trasferimento a Groupama Assicurazioni S.p.a. della partecipazione di controllo in ARA detenuta da FINASS, divenuto efficace il 2 dicembre 2025, unitamente alle altre misure di risanamento adottate nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, consente il completamento delle condizioni necessarie per il risanamento di ARA e la cessione della partecipazione di controllo in ARA determina, inoltre, in capo a FINASS, il venir meno dei requisiti per la qualificazione come capogruppo assicurativa;
8) sulla base di quanto riferito dall'IVASS: sono venute meno le gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo alla mancata implementazione delle azioni di rimedio volte a rimuovere le carenze emerse nel sistema di governance e di gestione dei rischi dell'impresa; e' stata realizzata la discontinuita' gestionale di ARA con l'ingresso di un nuovo azionista di controllo in grado di garantirne la continuita' aziendale e supportare patrimonialmente la compagnia; sono venuti meno i requisiti per la qualificazione di FINASS come capogruppo assicurativa che, per tale motivo, perde i requisiti di soggetto vigilato ai sensi del Codice; sussistono le condizioni per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione;
9) in data 5 dicembre 2025 il Commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza hanno presentato, ai sensi degli articoli 236, comma 1, 275, comma 1 e 282 del Codice, separati rapporti sull'attivita' svolta e lo stesso Commissario straordinario nel proprio rapporto, in presenza dei relativi presupposti, ha chiesto la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARA e di FINASS con il parere favorevole dei rispettivi comitati di sorveglianza.
Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto accertato e valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231, comma 5, 237, comma 1, 275, comma 3 e 282 del Codice per l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 237, comma 1, 275, comma 3 e 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e' disposta la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano.
Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: Urso