| Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 23 dicembre 2025 |
| Modifiche al decreto 6 settembre 2023, concernente «Definizione delle modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429». |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, con il quale sono state definite le modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sanita' animale e sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformita' alle prescrizioni in materia di formazione di cui all'art. 11 del regolamento (UE) 2016/429; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, concernente «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede espressamente che «per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.»; Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, che in attuazione della direttiva 2007/43/CE stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne e, in particolare, l'art. 4 concernente formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli che, al comma 1, prevede che i detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione»; Visto il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 «Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181» e, in particolare, l'art. 3 concernente criteri e modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione nonche' per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, che in attuazione della direttiva 2008/120/CE stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e, in particolare, l'art. 5 che stabilisce che qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'art. 3 e all'allegato I, e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127» che, all'art. 29, comma 4, prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Ministero della salute ai fini del contrasto alla resistenza agli antimicrobici promuovendo corsi di formazione e attivita' divulgative per operatori e medici veterinari, dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute; Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ed, in particolare, l'art. 17, paragrafo 2, che prevede il rilascio del certificato di idoneita' per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'art. 6, paragrafo 5; Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025 «Contenuti e modalita' di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche», adottato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici e che le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative la cui partecipazione e' posta a carico degli operatori stessi; Ritenuto opportuno chiarire che i conducenti e i guardiani soggetti all'obbligo formativo di cui al regolamento n. 1 del 2005 e gli operatori e i proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche soggetti all'obbligo formativo di cui al decreto 3 aprile 2025 sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto; Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della salute animale prot. 17996 dell'11 luglio 2023, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alla formazione in materia di benessere animale che, in analogia al percorso formativo stabilito per gli operatori delle specie dei polli da carne e dei suini disciplinato, rispettivamente, dai predetti decreto legislativo n. 181 del 2010 e decreto legislativo n. 122 del 2011, ha previsto un medesimo percorso formativo anche per gli operatori di tutte le altre specie di animali zootecnici che ai sensi del citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo 146 del 2001 sono tenuti alla formazione in materia di benessere animale; Considerato che i contenuti dei programmi formativi in materia di benessere animale presentano delle strette correlazioni e in parte coincidono con quelli di cui agli allegati al decreto 6 settembre 2023 e che, pertanto, esistono delle sovrapposizioni e delle duplicazioni tra i due programmi formativi e che i criteri, le caratteristiche e le modalita' operative di erogazione dei percorsi formativi in materia di benessere animale sono per lo piu' equivalenti a quelli previsti dal decreto 6 settembre 2023; Tenuto conto che la predetta nota della Direzione generale della salute animale dell'11 luglio 2023, in conformita' a quanto previsto dal citato art. 3 del decreto 4 febbraio 2013, prevede che i docenti dei corsi di formazione in materia di benessere animale sono individuati tra quelli inseriti nell'elenco pubblicato sul portale del Ministero o, in alternativa, che sono in possesso di competenza specifica nelle materie attinenti; Ritenuto di modificare il decreto 6 settembre 2023 al fine di integrare i contenuti dei programmi formativi ivi previsti con gli argomenti oggetto di formazione in materia di benessere animale, per consentire all'operatore di assolvere a tutti gli obblighi formativi con la partecipazione ed il superamento di un unico programma formativo pur mantenendo i requisiti specifici dei docenti dei corsi di formazione sul benessere animale previsti dal decreto 4 febbraio 2013; Ritenuto inoltre opportuno prevedere che l'adempimento dell'obbligo di formazione di cui ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136, sia valido anche ai fini dell'attuazione dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 218/2023; Considerato necessario, per la specificita' del settore, esonerare espressamente dall'applicazione del decreto 6 settembre 2023, gli operatori ed i trasportatori che detengono o trasportano esclusivamente animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche tenuti alla formazione di cui al decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025; Valutato che nelle fasi di prima applicazione del decreto 6 settembre 2023, la Piattaforma informativa nazionale attivata ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto 6 settembre 2023, ha assicurato un'adeguata trasmissione, raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di formazione, e che gli enti deputati all'organizzazione dei programmi formativi hanno assicurato una sufficiente disponibilita' di programmi formativi consentendo l'adempimento dell'obbligo formativo per gli operatori ed i professionisti degli animali; Considerato che il sistema di validazione dei programmi formativi attraverso la Piattaforma informativa nazionale permette alle regioni e alle province autonome una tempestiva valutazione degli stessi ai fini della loro validazione; Ritenuto necessario superare il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto all'art. 4, comma 4, del decreto 6 settembre 2023, per la trasmissione attraverso la piattaforma informativa nazionale dei programmi formativi alle regioni e province autonome per la successiva validazione; Ritenuto altresi' di superare, quale condizione per la registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 e al Manuale operativo adottato con il decreto 7 marzo 2023, la verifica del superamento del programma in quanto la mancata formazione e' gia' oggetto di sanzione amministrativa; Ritenuto altresi' necessario, prorogare il termine del 31 dicembre 2025 previsto dalla predetta normativa per l'adeguamento da parte degli operatori del settore, prevedendo quale nuovo termine il 31 dicembre 2026, per consentire la piena applicazione del sistema di formazione di cui al decreto 6 settembre 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'On. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59; Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della consultazione avviata dalla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (Rep. atti 252/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 6 settembre 2023
1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: «2-bis) La partecipazione ai programmi formativi di cui al presente decreto ed il superamento della relativa verifica e' valida ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi in materia di benessere animale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 146/2001, all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2010 e all'art. 5 del decreto legislativo n. 122/2011, ed in materia di contrasto alla resistenza agli antimicrobici di cui all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 218/2023. 2-ter) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona giuridica, l'obbligo formativo e' in capo al rappresentante legale il quale puo' delegare formalmente una o piu' persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati. 2-quater) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona fisica, puo' delegare all'adempimento dell'obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.» al comma 3 dopo le parole: « degli operatori e degli animali» sono inserite le seguenti: «e la seguente: «professionisti degli animali»: persone fisiche, diverse dagli operatori e dai veterinari, che, in ragione di una specifica qualifica professionale (ordine o albo professionale) o in quanto in possesso di specifiche competenze tecniche o professionali, svolgono a titolo abituale o prevalente servizi specifici e attivita' qualificate relative alla gestione degli animali negli stabilimenti registrati o riconosciuti, inclusi i soggetti che prestano tali attivita' in forma autonoma o mediante partita IVA. Non sono considerati professionisti degli animali i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli animali»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: «3-bis) L'operatore o suo delegato e' tenuto a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare adeguate alle specifiche mansioni svolte, ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali; 3-ter) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) gli operatori e i trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche diverse dalle specie di cui agli Allegati al presente decreto, soggetti all'obbligo formativo di cui al decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025 adottato in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135; b) i conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, soggetti alla formazione specifica prevista dall'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.»; 2. All'art. 2 del decreto 6 settembre 2023, dopo il comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera: «g) benessere animale;»; al comma 2, dopo le parole: «degli animali detenuti» sono eliminate le seguenti parole: «in via prevalente»; dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Qualora il programma formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto sia differenziato per gruppo specie e non per singola specie, il Modulo 4-Benessere animale- deve trattare anche i contenuti specie specifici;»; 2-ter) L'operatore o il trasportatore che detiene o trasporta animali appartenenti a gruppi specie diversi e' tenuto a frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le aziende agrituristiche che allevano piu' specie animali, anche appartenenti a gruppi specie diversi, per le quali la formazione sara' svolta per la specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente. 3. All'art. 3 del decreto 6 settembre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis) I contenuti del Modulo 4 del programma formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto relativi a «Cure d'emergenza, uccisione e abbattimento d'emergenza» sono da erogarsi preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalita' sincrona»; dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo i docenti incaricati di effettuare la formazione sui contenuti di cui al Modulo 4- «Benessere animale» del programma formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto, sono individuati tra quelli inseriti nell'elenco dei formatori pubblicato sul Portale Formazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna o, in alternativa, tra quelli che hanno una competenza specifica sugli argomenti trattati nel medesimo Modulo 4 verificata dagli enti di formazione; »; al comma 4, dopo le parole: «tenuti a partecipare periodicamente» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026», dopo le parole: «ad un programma formativo» sono inserite le seguenti: «di aggiornamento di durata pari a sei ore», la parola: tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque», la parola «cinque», e' sostituita dalla parola: «otto»; 4. All'art. 4 del decreto 6 settembre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera e) dopo le parole: «incluse le aziende sanitarie locali» sono inserite le seguenti: «e gli altri enti di formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»; al comma 4 sono eliminate le seguenti parole: «, entro il 31 ottobre di ogni anno,»; al comma 6 dopo le parole: «la verifica finale del corso, » sono inserite le seguenti parole: «entro trenta giorni, dandone notifica ai discenti»; 5. All'art. 5 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) l'operatore che e' identificato e registrato nel Sistema I&R anche come trasportatore e che adempie all'obbligo formativo di cui al programma formativo ex Allegato 1 al presente decreto, non e' tenuto ad adempiere all'obbligo formativo come trasportatore di cui al programma formativo dell'Allegato 2 al presente decreto;»; 6. All'art. 6 del decreto 6 settembre 2023 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni transitorie» sono inserite le seguenti: «e abrogazioni»; al comma 2 le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis) Il superamento della verifica finale entro il 31 dicembre 2026 di programmi di formazione validati ed erogati ai sensi dell'art. 4, comma 6, nel biennio 2024- 2025 e' valido ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo di cui al presente decreto.»; al comma 3 la parola: «avviano» e' sostituita dalle seguenti: «hanno avviato», le parole: «tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti parole: « successivamente al 31 dicembre 2024» e la parola: «12» e' sostituita dalla seguente: «24»; il comma 4 e' eliminato; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis) L'art. 3 del decreto 4 febbraio 2013 (GU n. 86 del 12-4-2013) e' abrogato. 7. L'allegato 1 al decreto 6 settembre 2023 e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1
Contenuti del programma formativo per operatori differenziato per specie o gruppo specie di animali detenuti. Durata minima del corso: diciotto ore complessive articolate in quattro moduli. * Gruppi /specie: ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili in cattivita'; lagomorfi; animali terrestri invertebrati, inclusi gli animali di elicicoltura; animali di apicoltura e gli altri insetti impollinatori diversi dalle api; gli animali di acquacoltura. 1° Modulo - Salute degli animali Quadro normativo generale in materia di sanita' animale (principale normativa eurounionale e nazionale di riferimento). Cenni alle principali malattie animali. Aspetti inerenti alle interazioni tra salute animale, salute umana, alimentazione animale, benessere animale e ambiente. Attivita' di sorveglianza effettuata dagli operatori e dai professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle principali malattie animali; visite di sanita' animale; Obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia. Collaborazione con le autorita' competenti nelle attivita' di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie. 2° Modulo - Sistema I&R Identificazione e registrazione. Descrizione e alimentazione della BDN da parte degli operatori e loro delegati. Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti- aggiornamento delle informazioni delle attivita' registrate e riconosciute. Tracciabilita' degli animali. Documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le limitazioni previste in casi di sospetto/conferma di focolaio di malattie. Registrazione delle morti in stabilimento, incluse le morie di api, e delle macellazioni al macello. 3° Modulo - Biosicurezza, altri aspetti gestionali, impiego del farmaco e flussi informativi Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali. Elementi chiave per definire un sistema di biosicurezza adeguato. Raccolta ed inserimento delle informazioni in ClassyFarm e negli altri sistemi informativi. Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza. 4° Modulo - Benessere animale Inquadramento della Normativa Europea in fatto di benessere degli animali da reddito Anatomia, fisiologia e comportamento, fabbisogni e stress Indicatori di benessere Guide alle buone pratiche di gestione e aspetti pratici della manipolazione (accasamento, cattura, contenimento, carico e trasporto); Cure d'emergenza, uccisione e abbattimento d'emergenza ** * La durata oraria del corso e' ridotta del 30% per ogni modulo per gli operatori di stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacita' strutturale, esclusi gli allevamenti familiari:
================================================= | Capacita' strutturale | +=========================+=====================+ |Specie |in BDN - fino a | +-------------------------+---------------------+ |bovini |49 capi | +-------------------------+---------------------+ |equini |9 capi | +-------------------------+---------------------+ |suini |39 capi | +-------------------------+---------------------+ |ovini e caprini |49 capi | +-------------------------+---------------------+ |pollame e lagomorfi DPA |499 capi | +-------------------------+---------------------+ |ratiti |9 capi | +-------------------------+---------------------+ |apicoltura |19 alveari | +-------------------------+---------------------+ |acquacoltura |50 tonnellate | +-------------------------+---------------------+ Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata registrata in BDN la capacita' strutturale la riduzione oraria non e' applicabile. Per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento come individuati nel manuale operativo I&R, capitolo 2.1.3, non e' prevista alcuna riduzione oraria. ** I contenuti relativi a «cure d'emergenza degli animali» sono da erogarsi preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalita' sincrona. » 8. All'allegato 2 al decreto 6 settembre 2023 sono apportate le seguenti modificazioni: al punto «Gruppo specie» sono eliminate le seguenti parole: «camelidi, cervidi e renne». alla tabella, seconda riga, sono eliminate le parole: «camelidi e cervidi»; |
| | Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, o comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2025
Il Sottosegretario di Stato: Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 48 |
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