Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 22 dicembre 2025
Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», cosi' come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito «codice»), recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (21G00230)»;
Visto l'art. 42, comma 6 del citato decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che dispone «I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Considerato che e' necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;
Visto l'art. 16, comma 1, del «codice», che disciplina i criteri di imposizione dei diritti amministrativi dovuti dalle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti d'uso;
Visto il comma 1 dell'art. 2-bis dell'allegato 12 al «codice», che disciplina i criteri di determinazione dei contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terreste per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio;
Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorita') del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»;
Vista la delibera 277/13/Cons dell'Autorita', dell'11 aprile 2013, recante «Procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terreste e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012»;
Considerato che quanto versato per il singolo lotto relativo ai diritti d'uso delle suddette frequenze disponibili e' da intendersi a titolo di contributo per i diritti d'uso dello spettro radio per l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata delibera 277/13/CONS;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di seguito legge di stabilita' 2016)»;
Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilita' 2016 che cosi' recita: «L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»;
Visto il successivo comma 174 che dispone: «Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»;
Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita';
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2017) con il quale e' stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per l'anno 2017, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita';
Considerato che, non essendoci state variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da giustificare l'adozione di un nuovo provvedimento per la determinazione dei contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un nuovo decreto, restando validi, riguardo ai valori di riferimento, quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2022) con il quale e' stato determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2020 e 2021, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita';
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2023, recante «Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2022 e 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sospeso subito dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2023;
Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sopra indicata;
Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita', recante «Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5- 27.5 GHz per i sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, e successive modifiche, con il quale e' stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
Tenuto conto che a seguito delle procedure per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello previste dalla delibera 39/19/CONS (PNAF) dell'Autorita' modificata con delibera 162/20/CONS, i diritti d'uso locali oggetto di assegnazione sono attualmente sessantasei, in capo a trenta operatori di rete;
Vista la delibera n. 564/20/CONS, con la quale l'Autorita' ha disciplinato la procedura onerosa senza rilanci competitivi per l'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell'art. 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. gara dei «mezzi MUX»);
Considerato che quanto versato dagli operatori di rete per i singoli lotti relativi ai diritti d'uso delle frequenze generiche e' da intendersi a titolo di contributo per i diritti d'uso dello spettro radio per l'intera durata dei diritti ai sensi di quanto previsto dalla delibera 564/20/CONS;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, S.O;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 8 del suddetto decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 che recita: «Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze acquisita in data 17 agosto 2023 al prot. MIMIT n. 163932, che conferma che la disposizione del comma 174 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 e' da considerarsi vincolo di bilancio;
Tenuto conto della riorganizzazione dello spettro radioelettrico a seguito delle procedure di liberazione della banda 700 che si sono concluse il 30 giugno 2022;
Considerato dunque che per l'anno 2022, occorre procedere ad una diversa determinazione degli importi dovuti che tenga conto della graduale riduzione del numero delle reti avvenuta progressivamente nel corso del primo semestre;
Tenuto conto che gli operatori che hanno progressivamente dismesso le reti nel corso del primo semestre dell'anno 2022 dovranno pagare per ciascuna frequenza in base ai mesi di effettivo utilizzo secondo il valore indicato per le reti dismesse;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che stabilisce: «Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;
Considerato dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al «Ministro dello sviluppo economico» e al «Ministero dello sviluppo economico» sono da intendersi rispettivamente al «Ministro delle imprese e del made in Italy» e al «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 22/25/CONS recante: «Avvio del procedimento per l'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)»;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 145/25/CONS recante: «Aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione al servizio DAB delle frequenze attualmente pianificate in banda VHF per la rete nazionale televisiva n. 12»;
Considerato che il numero delle reti nazionali in tecnologia DVB-T2 previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e' pari a undici;
Tenuto conto che con il presente decreto viene determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorita';
Tenuto conto che con riferimento all'anno 2022 le somme dovute per l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento risultano pari a circa euro 2.651.922 e che tale importo va posto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016;
Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi relativi all'anno 2022 un introito complessivo annuale di almeno 30.148.078 euro;
Tenuto conto che con riferimento agli anni 2023, 2024 e 2025 le somme dovute per l'erario per il pagamento dei diritti amministrativi e dei ponti di collegamento risultano rispettivamente pari ad euro 1.543.610,09 per l'anno 2023, pari ad euro 1.552.833,1 per l'anno 2024 e pari ad euro 1.562.969,6 per l'anno 2025 e che, pertanto, considerando gli scostamenti poco significativi nel triennio ai fini del presente decreto, puo' essere considerata la media di euro 1.553.138,00 quale importo per ciascun anno da porre in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016;
Considerato pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica e' necessario ottenere dai contributi relativi agli anni 2023, 2024 e 2025 un introito complessivo annuale di almeno 31.246.862,00 euro;
Ravvisata la necessita' di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi per l'anno 2022 per reti dismesse nel primo semestre dell'anno 2022, sulla base dei dati forniti dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da attivita' televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il triennio 2019-2021;
Ravvisata la necessita' di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi per le nuove reti per gli anni 2022 2023, 2024 e 2025, sulla base dei dati forniti dall'Autorita' relativamente ai ricavi medi da attivita' televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per il biennio 2022-2023;
Considerato il ricavo medio dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2019-2021, puo' essere desunto in un importo pari a euro 24.008.492,00;
Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per l'anno 2022 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al ricavo medio relativo al triennio 2019-2021 nella misura del 13,98% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;
Considerato il ricavo medio dell'attivita' di vendita della capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacita' totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al biennio 2022-2023, puo' essere desunto in un importo pari a euro 46.430.383,00;
Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio del biennio 2022-2023 nella misura del 17,8% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;
Tenuto conto che l'aliquota applicata per gli anni 2023, 2024 e 2025 e' superiore rispetto a quella individuata per l'anno 2022 anche in considerazione del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova assegnazione in esercizio a regime dal 1° luglio 2022;
Considerato infatti che lo spettro radioelettrico e' una risorsa naturale limitata e puo' essere ritenuta una risorsa «scarsa» e quindi sempre piu' preziosa, essendosi ridotto, a seguito della riorganizzazione dello spettro radio, il numero delle frequenze destinate agli operatori di rete televisivi;
Considerato dunque che l'aumento delle aliquote appare coerente sia con l'obiettivo di finanza pubblica sia con il nuovo assetto radiotelevisivo che ha determinato una riduzione del numero delle reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore da attribuire alle frequenze attualmente destinate al servizio televisivo digitale terrestre;
Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini concorrenziali» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo, applicabile agli operatori in base alla quantita' di capacita' trasmissiva ceduta;
Ravvisata l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno al quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;
Ritenuto di confermare l'individuazione di «meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative» e che per tale finalita' e' ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di eventuale diffusione di programmi in modalita' DVB-T2, nonche' l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che assicurino la gestione e la diffusione di programmi in modalita' DVB-T2;
Considerato che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale;
Considerato che tale valore per l'anno 2022 si puo' desumere negli importi dei ricavi medi dell'attivita' di vendita a terzi della capacita' trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall'Autorita';
Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale relativo all'anno 2022 dovuto dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze con copertura locale pre-refarming, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:



TABELLA 1

===============================================
| | Valore di riferimento |
| | 2022 (Frequenze pre- |
| Regione | refarming) |
+=====================+=======================+
|Abruzzo | € 37.362,00|
+---------------------+-----------------------+
|Basilicata | € 10.349,67|
+---------------------+-----------------------+
|Calabria | € 34.503,33|
+---------------------+-----------------------+
|Campania | € 64.499,33|
+---------------------+-----------------------+
|Emilia- Romagna | € 94.775,67|
+---------------------+-----------------------+
|Friuli- Venezia | |
|Giulia | € 64.519,67|
+---------------------+-----------------------+
|Lazio | € 128.237,00|
+---------------------+-----------------------+
|Liguria | € 22.007,67|
+---------------------+-----------------------+
|Lombardia | € 131.154,00|
+---------------------+-----------------------+
|Marche | € 62.288,33|
+---------------------+-----------------------+
|Molise | € 6.550,67|
+---------------------+-----------------------+
|Piemonte | € 84.304,00|
+---------------------+-----------------------+
|Puglia | € 56.118,33|
+---------------------+-----------------------+
|Sardegna | € 45.259,00|
+---------------------+-----------------------+
|Sicilia | € 45.675,00|
+---------------------+-----------------------+
|Toscana | € 25.703,33|
+---------------------+-----------------------+
|Trentino- Alto Adige/| |
|Südtirol | € 73.806,67|
+---------------------+-----------------------+
|Umbria | € 9.705,00|
+---------------------+-----------------------+
|Valle d'Aosta/ Vallee| |
|d'Aoste | € 6.330,00|
+---------------------+-----------------------+
|Veneto | € 93.506,67|
+---------------------+-----------------------+

Ritenuto necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento cosi' determinati per il calcolo del contributo annuale relativo agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 dovuti dagli operatori di rete per l'utilizzo delle frequenze di nuova assegnazione con copertura locale, distintamente per ogni area tecnica, distinguendo fra reti di primo e di secondo livello, secondo la seguente tabella:

TABELLA 2
===================================================================== | Area tecnica Nuove | | | | reti anni 2022, | Valore di riferimento |Valore di riferimento | | 2023, 2024 e 2025 | Reti primo livello | Reti secondo livello | +====================+=======================+======================+ |AT01 - Piemonte  |  € 1.090.460,00|  € 402.689,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT02 - Valle | | | |d'Aosta  |  € 31.687,00|  -| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT03 - Lombardia e | | | |Piemonte orientale  |  € 2.426.236,00|  € 387.043,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT4A - Prov. aut. | | | |Trento |  € 131.146,00|  -| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT4B - Prov. aut. | | | |Bolzano  |  € 148.111,00|  -| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT05 - Veneto |  € 1.029.949,00|  € 180.125,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT06 - | | | |Friuli-Venezia | | | |Giulia  |  € 238.435,00|  € 20.000,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT07 - Liguria |  € 392.487,00|  € 148.303,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT08 - | | | |Emilia-Romagna | € 1.013.898,00| € 119.694,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT09 - Toscana | € 917.614,00| € 67.486,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT10 - Umbria | € 294.294,00| € 47.713,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT11 - Marche | € 385.147,00| € 97.229,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT12 - Lazio | € 1.375.068,00| € 202.396,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT13 - Abruzzo e | | | |Molise | € 405.050,00| € 73.875,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT14 - Campania | € 1.441.017,00| € 397.961,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT15 - Puglia e | | | |Basilicata | € 905.753,00| € 325.464,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT16 - Calabria | € 489.530,00| € 66.133,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT17 - Sicilia | € 978.576,00| € 215.699,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT18 - Sardegna | € 409.646,00| -| +--------------------+-----------------------+----------------------+

Ritenuto necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo, sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, determinare un'aliquota contributiva per le frequenze cessate nell'anno 2022 e per le quelle di nuova assegnazione negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, da applicare ai suddetti valori di riferimento che puo' essere stabilita nella misura del 50% per quelle cessate nell'anno 2022 e del 10% per quelle di nuova assegnazione allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti attesa dagli operatori di rete locali per il bilancio dello Stato;
Tenuto conto che in virtu' della configurazione organizzativa dei nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti d'uso locali e' possibile prevedere che la cessione della capacita' trasmissiva sara' sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun MUX, consentendo dunque l'applicazione di uno sconto pari al 60% dell'importo lordo;
Considerato dunque che le gia' menzionata aliquota del 50% e del 10% sono da intendersi solo teoriche, essendo attesa una richiesta di applicazione della scontistica da tutti gli operatori di rete locali pari al 60% dell'importo lordo e, conseguentemente, una aliquota effettiva rispettivamente pari al 20% per le frequenze cessate e del 4% per le frequenze di nuova assegnazione;
Considerato che in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge n. 208 del 2015, l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto e' necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1° gennaio 2022) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete;
Considerato che, con riferimento alle frequenze dismesse nel primo semestre dell'anno 2022, nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, e' ragionevole continuare a prendere in considerazione, in mancanza di informazioni di maggiore dettaglio, il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;
Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali 4 agosto 2016, 13 aprile 2017 e 24 marzo 2022, relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi;
Ravvisata l'esigenza di confermare, con riferimento al primo semestre dell'anno 2022, la previsione di un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del previgente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in vigore fino al 23 dicembre 2021, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale «emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21»;
Vista la sentenza n. 568 del 27 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia n. 3940/2020 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva annullato i decreti ministeriali del 4 agosto 2016 e del 13 aprile 2017 applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dello sviluppo economico;
Tenuto conto, dunque, della legittimita' dei criteri fissati nei decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017, riproposti anche dal decreto ministeriale del 24 marzo 2022;
Considerate le richieste di chiarimento sulle previsioni del decreto ministeriale del 17 aprile 2023 pervenute dagli operatori del settore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e accertata l'opportunita' di introdurre ulteriori disposizioni al fine di rendere piu' chiaro il quadro regolamentare per gli anni 2022 e 2023, allo scopo anche di differenziare il regime applicabile all'annualita' 2022, tenuto conto del diverso valore delle frequenze di nuova assegnazione a regime dal 1° luglio 2022;
Tenuto conto di dover procedere all'abrogazione del decreto ministeriale del 17 aprile 2023;
Ritenuto dunque di dover procedere all'adozione di un nuovo decreto che disciplini oltre le annualita' 2022 e 2023, che erano state regolamentate dal decreto ministeriale del 17 aprile 2023, anche le successive annualita' 2024 e 2025, tenendo conto dei dati aggiornati ricevuti dall'AGCOM;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2022 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 13,98% e' fissato in euro 3.356.387,00 per ciascuna rete.
2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 17,8% e' fissato in euro 4.132.304,00 per ciascuna rete.
3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno a cui si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, e' scontato per la corrispondente annualita' secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%.
4. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di diffusione di programmi in modalita' DVB-T2.
5. Ciascun operatore di rete in ambito nazionale e' tenuto a corrispondere il contributo dovuto per ciascuna rete (multiplex) assegnata in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo secondo quanto previsto dai commi precedenti.
6. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata come mese intero.
7. Ai fini di quanto previsto al comma 3 e' equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva un soggetto che:
a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
b) sia sottoposto a controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
c) sia sottoposto a controllo, anche in via indiretta, e anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.
8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.
 
Allegato
TABELLA A - IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE PRE - REFARMING DOVUTI DA OPERATORI DI RETE LOCALI PER l'ANNO 2022 (art. 2 tabella 1)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B - IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DOVUTI DA OPERATORI DI RETE LOCALI PER GLI ANNI 2022-2023- 2024-2025 (art. 2 tabella 2) - RETI DI PRIMO LIVELLO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C - IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER L'USO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DOVUTI DA OPERATORI DI RETE LOCALI PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025 (art. 2 tabella 2) - RETI DI SECONDO LIVELLO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo e per ogni regione negli importi ponderati in base alla popolazione come da tabella 1 per l'anno 2022 per le reti pre-refarming (Tabella 1), e per ogni area tecnica negli importi ponderati in base alla popolazione distintamente per nuove reti di I e II livello per le nuove reti negli anni 2022-2025 (Tabella 2).

TABELLA 1

===============================================================
| |  Valore di riferimento 2022 |
|  Regione | (Frequenze pre-refarming) |
+=============================+===============================+
|Abruzzo |  € 37.362,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Basilicata |  € 10.349,67|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Calabria |  € 34.503,33|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Campania |  € 64.499,33|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Emilia-Romagna |  € 94.775,67|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Friuli-Venezia Giulia |  € 64.519,67|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Lazio |  € 128.237,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Liguria |  € 22.007,67|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Lombardia | € 131.154,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Marche | € 62.288,33|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Molise | € 6.550,67|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Piemonte | € 84.304,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Puglia | € 56.118,33|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Sardegna | € 45.259,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Sicilia | € 45.675,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Toscana | € 25.703,33|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Trentino-Alto Adige/ Südtirol| € 73.806,67|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Umbria | € 9.705,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste | € 6.330,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Veneto | € 93.506,67|
+-----------------------------+-------------------------------+

*Si rimanda all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, per il dettaglio degli importi dovuti.

TABELLA 2
===================================================================== | Area tecnica Nuove | | | | reti anni 2022, | Valore di riferimento | Valore di riferimento| | 2023,2024 e 2025 | Reti primo livello |Reti secondo livello  | +====================+=======================+======================+ |AT01 - Piemonte |  € 1.090.460,00|  € 402.689,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT02 - Valle | | | |d'Aosta  |  € 31.687,00|  -| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT03 - Lombardia e | | | |Piemonte orientale |  € 2.426.236,00|  € 387.043,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT4A - Prov. aut. | | | |Trento |  € 131.146,00|  -| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT4B - Prov. aut. | | | |Bolzano | € 148.111,00|  -| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT05 - Veneto |  € 1.029.949,00|  € 180.125,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ | AT06 - | | | |Friuli-Venezia | | | |Giulia |  € 238.435,00|  € 20.000,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT07 - Liguria  |  € 392.487,00|  € 148.303,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT08 - | | | |Emilia-Romagna | € 1.013.898,00| € 119.694,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT09 - Toscana | € 917.614,00| € 67.486,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT10 - Umbria | € 294.294,00| € 47.713,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT11 - Marche | € 385.147,00| € 97.229,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT12 - Lazio | € 1.375.068,00| € 202.396,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT13 - Abruzzo e | | | |Molise | € 405.050,00| € 73.875,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT14 - Campania | € 1.441.017,00| € 397.961,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT15 - Puglia e | | | |Basilicata | € 905.753,00| € 325.464,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT16 - Calabria | € 489.530,00| € 66.133,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT17 - Sicilia | € 978.576,00| € 215.699,00| +--------------------+-----------------------+----------------------+ |AT18 - Sardegna | € 409.646,00| -| +--------------------+-----------------------+----------------------+

*Si rimanda per il dettaglio degli importi dovuti alle tabelle B e C allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in base ai dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2022.
3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 50% per le reti dismesse nel 2022 e del 10% per ciascuno degli anni di riferimento 2023-2025.
4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze televisive digitali per gli operatori di rete locali in applicazione di quanto previsto dai commi precedenti per l'intera copertura di province e regioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
5. Per l'annualita' 2022, nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, verra' preso in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate.
6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale che abbiano ceduto, nell'anno cui si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale e' scontato per la corrispondente annualita' secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%.
7. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete in caso di gestione e di diffusione di programmi in modalita' DVB-T2.
8. Ciascun operatore di rete in ambito locale e' tenuto a corrispondere in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo il contributo annuale per ciascuna rete (multiplex) assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti.
9. Il pagamento e' dovuto solo per l'utilizzo di una frequenza superiore a quindici giorni. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata come mese intero.
10. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, sono esonerate dal pagamento dei contributi determinati dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il contributo dovuto per l'anno 2022 dovra' essere corrisposto dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, in un'unica soluzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti, gli operatori di rete interessati presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgtel.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.
 
Art. 4

1. Il contributo per l'anno 2023 dovra' essere corrisposto in un'unica soluzione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgtel.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.
 
Art. 5

1. Il contributo per l'anno 2024 potra' essere corrisposto in una unica soluzione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgtel.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.
 
Art. 6

1. Il contributo per l'anno 2025 potra' essere corrisposto in una unica soluzione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento degli sconti gli operatori di rete interessati entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, presentano alla D.G.T.E.L., alla casella pec dgtel.div10@pec.mimit.gov.it apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.
 
Art. 7

1. In conformita' alle previsioni della delibera n. 277/13/CONS, l'aggiudicatario del diritto d'uso potra' avvalersi del credito residuo derivante dal prezzo pagato per il diritto d'uso oggetto della procedura di cui all'art. 5 dell'allegato A della medesima procedura.
2. Al fine di determinare la misura del contributo dovuto oggetto della compensazione l'operatore dovra' presentare le dichiarazioni previste dal comma 2 dell'art. 3 e dal comma 2 dell'art. 4; in assenza di tali dichiarazioni gli importi dovuti per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 saranno determinati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto.
3. In conformita' alle previsioni della delibera 564/20/CONS, quanto versato dagli operatori di rete per i singoli lotti relativi ai diritti d'uso generici delle frequenze potra' essere compensato con gli importi dovuti per l'utilizzo delle frequenze.
 
Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del 17 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023.
Il presente decreto verra' inviato agli organi competenti di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 77