Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione delle attivita'
della dimensione subacquea

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attivita' destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranita' o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attivita' militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attivita' svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attivita' di cui all'articolo 32, alle attivita' in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attivita' turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni modificate alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della
Costituzione:
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) «attivita' della dimensione subacquea»: ogni attivita', svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondita' pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attivita' della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
b) «zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonche', in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
c) «attivita' subacquee e iperbariche»: le attivita' svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
d) «operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attivita' connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondita' con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
e) «imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
f) «operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondita' e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
g) «tecnico iperbarico (TI)»: colui che e' addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attivita' subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;
h) «Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
i) «Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»: l'Agenzia di cui all'articolo 4;
l) «Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
m) «passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
n) «infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o piu' requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
1) essere di proprieta' di soggetti di nazionalita' italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;
2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;
3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;
o) «area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
p) «mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
q) «Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: il Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale;
r) «medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso un centro o un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attivita', l'ufficiale medico militare ovvero il medico specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee o il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni;
s) «libretto personale informatico»: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonche' la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
t) «registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
u) «attivita' di ricerca subacquea»: le attivita' volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:
1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;
2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;
3) della biologia, della biodiversita' marina e della tutela degli ecosistemi;
4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilita' multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21
luglio 1967, n. 613, recante: «Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11
gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967:
«Art. 1. - Agli effetti della presente legge si
intende per piattaforma continentale il fondo ed il
sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e
delle isole italiane e situati al di fuori del mare
territoriale, fino al limite corrispondente alla
profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al
punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti
permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali
zone. La determinazione del limite esterno della
piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante
accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quello
dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa
piattaforma continentale.
Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al
comma precedente, non sono rilasciati permessi di
prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella
piattaforma continentale italiana se non al di qua della
linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati
che la fronteggiano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, convertito, con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689:
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme
restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici
delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e
approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale,
contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con
particolare riferimento all'archeologia subacquea, al
turismo, alle iniziative a favore della pesca e
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del
sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte
al miglioramento della continuita' territoriale da e per le
isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla
condizione insulare e alla valorizzazione delle economie
delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con
particolare riferimento alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le
politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle
Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche
di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo
e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni
del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste
all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a
partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con
funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile
alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e
delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti
alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per le politiche del
mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del
Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e
funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione
delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza
triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli
strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti
e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta
le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e
ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
maggio 20 di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del
Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 111 (Competenze particolari della Marina
militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina
militare, secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali
e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni
di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra
negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e
1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle
relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi
marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla
pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di
contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole
minori.
d-bis) la regolamentazione tecnica della
navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle
direttive in materia di politiche della dimensione
subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al
controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio,
autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea
nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della
normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti
dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme
restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza
ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la
Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la
disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il
dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo
intento alla distruzione, al danneggiamento o alla
manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano
nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai
sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne
nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella
piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa
militare dello Stato e, per le medesime finalita', la
prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari
di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive
del Ministro della difesa, per la vigilanza delle
infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per
la valorizzazione delle potenzialita' e della
competitivita' del settore della subacquea nazionale, per
la promozione delle connesse attivita' di ricerca e
tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle
innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A
tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy,
dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare, e' istituito e
disciplinato il Polo nazionale della subacquea.».
 
Art. 3

Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilita' generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresi', l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonche', ferma restando la titolarita' dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo tecnologico e scientifico in materia di attivita' subacquee.
3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.
 
Art. 4

Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee

1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attivita' subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unita' di personale, gia' collocata fuori ruolo, presso l'amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dalla stessa.
5. L'Agenzia puo' chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia puo', altresi', avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza. L'Agenzia puo' acquisire inoltre pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 2.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del Regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933:
«Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano
all'Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato
esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le
giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di
mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie
richiedono il mandato speciale, bastando che consti della
loro qualita'.».
 
Art. 5

Organizzazione dell'Agenzia

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.
2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresi':
a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;
b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;
c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalita' per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti, altresi', i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 6

Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia, in particolare:
a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;
b) coordina e controlla le attivita' subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attivita' subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;
d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attivita' subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;
e) definisce, in conformita' agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attivita' antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolosi per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonche', ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle modalita' di accertamento dell'idoneita' alla mansione ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;
h) promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;
i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'universita' e della ricerca e del sistema dell'universita' e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacita' tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;
l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonche' con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attivita' di rilievo opportunamente validate;
m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attivita' subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attivita' divulgativa nelle scuole e nelle universita';
n) promuove accordi internazionali, nonche' stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
o) valorizza i risultati dell'attivita' di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le universita';
p) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio e di dottorato e di contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
r) puo' predisporre attivita' di formazione specifica, in collaborazione con le universita' e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile universale regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile universale;
s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attivita' subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;
t) puo' prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale e di sicurezza, la rilevazione di eventuali minacce nonche' la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento del Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;
u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;
v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante:
«Codice della protezione civile», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018.
 
Art. 7

Norme di contabilita'

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - Omissis.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
Omissis.».
 
Art. 8

Personale

1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attivita' subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
d) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata;
e) le ipotesi di incompatibilita';
f) le modalita' applicative delle disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.
3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trentanove unita', di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unita' di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.
4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
6. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata puo' comunque procedere all'adozione dello stesso.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 9

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette alle Camere una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attivita' subacquee.
 
Art. 10

Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea

1. Fatti salvi le liberta' del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attivita' della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attivita' della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attivita' da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attivita', nonche' gli eventuali titoli amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attivita' saranno svolte.
2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorita' militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attivita' di cui al comma 1:
a) interferiscano con attivita' subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;
b) interferiscano con altre attivita' civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorita' marittima competente ai sensi della disciplina vigente;
c) interferiscano con attivita' subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorita' competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'alinea;
d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attivita' comunicata. A tali fini, l'Agenzia puo', altresi', ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui puo' essere svolta l'attivita' comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma e' immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorita' di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da a) a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, puo' autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessari a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attivita' in immersione per finalita' di sicurezza.
5. Le attivita' autorizzate ai sensi del comma 4 nonche' quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorita' marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti ai sensi dell'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attivita' della dimensione subacquea.
6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a piu' istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, e' accordata priorita' alle attivita' maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresi', della presenza di titoli abilitativi gia' rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonche' della possibilita' di svolgere l'attivita' in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.
7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dei titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attivita' subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attivita', salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non puo' comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.
8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attivita' subacquea o una serie di attivita' subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita un'attivita' subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attivita' subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 e' punito con la reclusione fino a due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalita' della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo, sentite le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza di cui al comma 1 nonche' le modalita' di comunicazione semplificata riguardante le attivita' subacquee o iperbariche non programmabili.
11. Resta salva la facolta' per le autorita' competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attivita' subacquee o di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia puo' adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile
1952:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma
degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di
circondario per i porti e per le altre zone demaniali
marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione,
in cui sia ritenuto necessario, regola con propria
ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo
stazionamento delle navi dei galleggianti e degli
idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli
altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei
passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei
galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla
costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla
demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei
galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e
degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei
galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci
di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei
galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e
la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si
esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella
circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente
stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre
zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto
necessario, le tariffe dei servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 124 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 124. - 1. Hanno giurisdizione sul litorale
dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi
marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal
Capo di stato maggiore della Marina.
2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano
gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se
necessario, all'impiego di personale militare all'uopo
addestrato, in situazioni di necessita', se la interruzione
o la sospensione del servizio di segnalamento di cui
all'articolo 114, puo' compromettere la sicurezza della
navigazione, e deve, comunque, essere garantita la
continuita' dell'attivita' operativa.
3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e
le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina
militare».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante:
«Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010:
«Art. 222 (Compiti e funzioni dell'Istituto
idrografico della Marina militare). - 1. L'Istituto
idrografico della Marina militare svolge i seguenti
compiti:
a) assicurare alle Forze armate il supporto
idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle
attivita' d'istituto;
b) concorrere alla sicurezza della navigazione e
alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la
produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica
ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale,
secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza
della navigazione (SOLAS 1969);
c) redigere le normative tecniche e fornire
consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi
idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica
amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della
navigazione;
d) creare un sistema informativo geografico che
raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai
rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo
stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso
delle altre amministrazioni dello Stato e delle
associazioni private operanti nel settore, la banca dati di
tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui
fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione
nazionale;
f) curare la formazione del personale da adibire a
funzioni idrografiche e oceanografiche mediante
l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione
di studenti universitari e di cittadini stranieri;
g) conferire la caratteristica di idrografo al
personale militare e civile che superi il previsto iter
formativo;
h) concorrere all'attivita' didattica d'istituti di
formazione nel campo delle scienze idrografiche e
oceanografiche;
i) partecipare all'attivita' dell'Organizzazione
idrografica internazionale;
l) disciplina gli standard per quanto attiene i
rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni
dall'amministrazione difesa.
2. L'Istituto idrografico della Marina militare
espleta le seguenti funzioni:
a) e' responsabile della produzione della
documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse
nazionale;
b) effettua, direttamente o in collaborazione con
organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i
lavori necessari al compimento della propria missione;
c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la
compilazione della documentazione ufficiale anche se
eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi
oceanografici necessari alla produzione cartografico e
all'attivita' d'istituto delle Forze armate e concorre alla
ricerca oceanografica nazionale;
e) riceve tutti i dati relativi alla topografia
della linea di costa e di dati idrografici, anche
avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche,
al fine della produzione della documentazione ufficiale;
f) esegue, nell'ambito delle funzioni di
responsabile nazionale della definizione del livello medio
mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze
idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite
nelle acque di giurisdizione nazionale;
g) riceve dall'autorita' marittima le informazioni
necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle
varianti alla documentazione nautica;
h) fornisce consulenza tecnica all'autorita'
marittima nel merito delle problematiche inerenti la
documentazione nautica;
i) cura la redazione e la pubblicazione di testi
tecnico scientifici inerenti le materie di propria
competenza;
l) provvede alla distribuzione della documentazione
nautica e di particolare strumentazione nautica alle unita'
della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di
porto;
m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche
attraverso rivenditori ufficiali.».
 
Art. 11

Comunicazione dei titoli abilitativi
relativi alla dimensione subacquea

1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attivita' subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attivita' di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.
 
Art. 12

Cooperazione informativa

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge e' assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attivita' militari e tra attivita' militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attivita' militari fornite dalle autorita' militari competenti nonche' restituisce alle predette autorita' il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.
3. L'Agenzia rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007:

«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE, inoltre, le attivita' in
materia di controproliferazione concernenti i materiali
strategici, nonche' le attivita' di informazione per la
sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
 
Art. 13

Sicurezza delle infrastrutture subacquee

1. Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e in raccordo con le autorita' competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, definisce le misure di cui al comma 2 del presente articolo, necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalita' italiana, anche nell'alto mare.
2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, puo':
a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attivita' subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimita' o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;
b) concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio e la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;
c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalita' di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento della normativa europea e procedure per interventi di necessita' e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori al fine di sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;
e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attivita' subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.

Note all'art. 13:
- La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,
recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della
direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE)
2016/1148 (direttiva NIS 2), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 27 dicembre 2022, n. L 333.
- La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla
resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva
2008/114/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 27 dicembre 2022, n. L 333.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 8, del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).».
 
Art. 14

Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacita' per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacita' nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.
 
Art. 15

Caratteristiche dei mezzi subacquei

1. L'Agenzia, con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento altresi' ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonche' all'installazione di un transponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalita' di cui al precedente periodo sono definite anche le relative procedure di verifica e di certificazione. L'Agenzia, in relazione alle attivita' di certificazione di cui al precedente periodo, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' collaborare con enti di normazione tecnica nonche' con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformita' ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza di cui al presente comma. Gli oneri derivanti dalle attivita' di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti.
2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili con quelli definiti ai sensi del comma 1. L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneita' all'utilizzo di cui al precedente periodo.
 
Art. 16

Comando e conduzione dei mezzi subacquei

1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:
a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;
b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 2.
4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981:

«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
 
Art. 17

Sviluppo di tecnologie subacquee

1. L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, puo' collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti nel territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. L'Agenzia puo' acquisire, sullo schema di linee guida di cui al precedente periodo, pareri di imprese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante. Ai fini dell'adozione delle linee guida puo' essere acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale.
2. Ferma restando la necessita' di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le universita' e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia puo', altresi', individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:
a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;
b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;
c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;
d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'universita' e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;
e) la sorveglianza, la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;
f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attivita' mineraria abissale tenendo conto delle attivita' svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;
g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;
h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;
i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto - Guardia costiera e il Corpo della Guardia di finanza.
 
Art. 18

Lavori subacquei e iperbarici e attivita' escluse

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivita' di cui al comma 1 svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attivita' subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo codice e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma 1, e 42
del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante:
«Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile, sono
strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo
nazionale con finalita' di protezione civile, anche
organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile
iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di
protezione civile, l'Associazione della Croce rossa
italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale.
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo appositamente organizzate per la gestione delle
attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da
calamita' naturali.
Omissis.».
«Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di
protezione civile). - 1. La partecipazione del volontariato
organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e'
realizzata anche attraverso la sua consultazione
nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di
protezione civile, costituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la
sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due
commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un
volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti
iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma
3, lettera b), designato dal rispettivo legale
rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un
volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun
elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3,
lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia
autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione
rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei
rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli
specifici regolamenti di funzionamento e individuano,
ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo
direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri,
comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di
stimolare e promuovere l'attivita' della singola
Commissione.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma
1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione
definita con il decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 21 ottobre 2014.».
 
Art. 19

Qualifiche professionali e ambiti operativi

1. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonche', limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalita' italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare e' obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondita' di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondita' con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI).
2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attivita' comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, e' consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attivita' e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validita' rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneita' sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attivita' e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.
 
Art. 20

Registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.
 
Art. 21

Requisiti per l'iscrizione nel registro
degli operatori subacquei e iperbarici professionali

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneita' alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonche' da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalita' di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.

Note all'art. 21:
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.
 
Art. 22

Esercizio della professione
sulla base di titoli conseguiti all'estero

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all'articolo 19, in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).
3. L'Agenzia e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante: «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 9 novembre 2007:
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
il settore sportivo e per quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione di
quelle di cui alla lettera l-septies), nonche' per le
professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n.6;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo,
per le attivita' che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca
per il personale ricercatore e per le professioni di
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo
19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per le attivita' afferenti al
settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42, e successive modificazioni;
i-bis) il Ministero del turismo per le attivita'
che riguardano il settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che
possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1,
lettere a), b) e c) nonche' per la professione di
consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla
conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per
la professione di consulente in proprieta' industriale e
per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di classificatore
di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2
del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ufficio per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato
IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita'
afferenti al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II
e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere
c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di
cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
 
Art. 23

Sorveglianza sanitaria

1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale e' sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneita' alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attivita' professionale.
2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validita' del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attivita' fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Note all'art. 23:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
 
Art. 24

Libretto personale informatico degli operatori subacquei
e iperbarici professionali

1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, e' dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:
a) il titolo di studio;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneita' alla mansione con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;
d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;
e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;
f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondita' raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;
h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;
i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni subiti.
2. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, e' vidimato digitalmente, per gli operatori subacquei e iperbarici professionali, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.
3. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali, quando richiesti, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorita' di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneita' psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attivita' lavorativa, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto personale informatico dell'interruzione dell'attivita' lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale informatico e' effettuata da un medico subacqueo.
6. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto personale informatico e' sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico professionale, della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneita' alla mansione, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneita' ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo.
7. Le modalita' di tenuta, rinnovo, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124,
recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965:
«Art. 53. - Il datore di lavoro e' tenuto a
denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui
siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni,
indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza
degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui
all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei
riferimenti al certificato medico gia' trasmesso
all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la
morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico
trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio, nel rispetto delle relative
disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalita'
dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e
di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali
alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalita' di cui all'art. 13 dal
datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei
riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per via
telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro
cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve
contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato
e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata
dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico
certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso
reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le
ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano
o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore o all'autorita' portuale o consolare
competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la
navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve
essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico
di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di
primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un
lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia
professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a
trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto
assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di
malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente
per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui
ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive
modificazioni.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono
puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000.».
 
Art. 25

Regolamentazione tecnica

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attivita' di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attivita' subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attivita' subacquee professionali;
c) le procedure di emergenza per le attivita' subacquee e per le connesse attivita' iperbariche;
d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;
f) la medicina subacquea e iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attivita'.

Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 18.
 
Art. 26

Operatori subacquei e iperbarici professionali

1. Agli operatori subacquei e iperbarici professionali che omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, e' fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
2. Gli operatori subacquei e iperbarici professionali che svolgono lavori subacquei o iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.
3. Il datore di lavoro o il committente che impiega operatori subacquei o iperbarici professionali non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16, comma 4, e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689
si vedano le note all'articolo 16.
 
Art. 27

Imprese subacquee e iperbariche

1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attivita' subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.
2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' marittima e' competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a piu' grave sanzione amministrativa.

Note all'art. 27:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689
si vedano le note all'articolo 16.
 
Art. 28
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della
Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza

1. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente.

Note all'art. 28:
- Per il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 29

Modifiche al codice della navigazione

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo»;
b) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «fissando il termine per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
c) all'articolo 501 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
d) all'articolo 506, dopo le parole: «assume il ricupero» sono aggiunte le seguenti: «dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
e) all'articolo 578, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»;
f) all'articolo 579, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualita' di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 69, 73, 501, 506,
578 e 579 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante:
«Codice della navigazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).
- L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in
pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve
immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia
a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente
intervenire. L'avviso di cui al precedente periodo deve, in
ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia
per la sicurezza delle attivita' subacquee, quando il
pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo
subacqueo.
Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente
intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi
dall'autorita' comunale.».
«Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei
porti, rade, canali, ovvero in localita' del mare
territoriale nelle quali a giudizio dell'autorita'
marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la
navigazione, il capo del compartimento ordina al
proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di
provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto,
fissando il termine per l'esecuzione e dandone tempestivo
avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita'
subacquee.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine
fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e
alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi
di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il
ricavato dalla vendita non e' sufficiente a coprire le
spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato
la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le
spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i
creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro
provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle
trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento
delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore
dei relitti ricuperati.».
«Art. 501 (Assunzione del ricupero). - Salvo in ogni
tempo il diritto dei proprietari di provvedervi
direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi
di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una
nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della
navigazione, e' preferito chi, avendo identificato il
relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorita'
preposta alla navigazione marittima o interna, purche'
entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le
operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle
per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto
dal precedente periodo la denuncia di identificazione del
relitto e' tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per
la sicurezza delle attivita' subacquee.».
«Art. 506 (Intervento dell'autorita' marittima). - Il
capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene
effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso
dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali
impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove
lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo
avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita'
subacquee.».
«Art. 578 (Inchiesta sommaria). - Quando giunga
notizia di un sinistro, l'autorita' marittima o consolare
deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle
circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli
elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente e' l'autorita' del luogo di primo approdo
della nave o dei naufraghi, o, se la nave e' andata perduta
e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorita' del
luogo nel quale si e' avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorita' marittime,
l'autorita' doganale compie le prime indagini e prende i
provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso
all'autorita' marittima piu' vicina.
Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con
equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti
dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la
sicurezza delle attivita' subacquee. Dei rilievi fatti, dei
provvedimenti presi per conservare le tracce
dell'avvenimento, nonche' delle indagini eseguite e'
compilato processo verbale, del quale l'autorita'
inquirente, se non e' competente a disporre l'inchiesta
formale, trasmette copia all'autorita', che di tale
competenza e' investita.».
«Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale
sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e'
disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
competenti, ad istanza degli interessati o delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere
disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre
d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il
sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con
equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta
formale partecipa, in qualita' di membro della commissione
inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza
delle attivita' subacquee.».
 
Art. 30

Principio di specialita'

1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
 
Art. 31

Modifica della composizione di organi collegiali
in materia di politiche del mare

1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, dopo le parole: «della Marina Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, le parole: «e Dipartimento per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare».
5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e' integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 145, recante:
«Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e
che modifica la direttiva 2004/35/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). -
E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni
a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di
autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal
presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che
ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal
Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione
generale Protezione natura e mare del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal
Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore
della Marina Militare e dal capo del Dipartimento per le
politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante:
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 2010, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato e'
composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente,
di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero
degli affari esteri, Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le
attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
d) un rappresentante per ciascuna Regione e
Provincia autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante:
«Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre
2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento).
- 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione
degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo
e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento
sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito
denominato Tavolo interministeriale di coordinamento,
presso il Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte
un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del
territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali
e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della
ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Il tavolo e' presieduto da un rappresentante del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo
interministeriale non spettano gettoni di presenza,
compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis, comma 2,
del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, recante:
«Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, n. 96, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica). - Omissis.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di
materia concernente la politica industriale, il Ministro
delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto
dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e dall'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni
del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o
loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
Omissis.».
 
Art. 32

Clausola di salvaguardia

1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:
a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;
d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamita' e infortuni, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle vigenti disposizioni internazionali;
i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Note all'art. 32:
- Per il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note
all'articolo 2.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile
1959.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
«Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - Omissis.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi
anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma,
lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n.979, dagli
articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e
dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali
conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di
porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via
esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi
per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016:
«Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di
polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri
e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via
preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1
della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti
rispettivi comparti di specialita', ferme restando le
funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente
a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui
alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e
sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e
agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione
sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico,
storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di
polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre
funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione
vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera.
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro
e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente
articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11
della legge 31 marzo 2000, n. 78.».
«Art. 4 (Razionalizzazione dei servizi navali). - 1.
Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di
finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2,
sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e
i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il
mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei
litorali e delle unita' navali impiegate nella laguna di
Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per
esigenze di ordine e sicurezza pubblica e' gia' dislocata
una unita' navale, nonche' i siti navali del Corpo di
polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a
Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza
i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1,
da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia.
3. Ferme restando le funzioni e le responsabilita' di
ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di
finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla
Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della
polizia penitenziaria per le attivita' connesse con
l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali,
nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri
mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni,
secondo modalita' da stabilire con appositi protocolli
d'intesa, adottati previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia di finanza provvede
all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle
esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza
nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e'
autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di
euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante: «Adesione
alla Convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio
1980.
- La legge 3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione
alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il
27 aprile 1979, e sua esecuzione» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662,
recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile
1989, n. 147, concernente adesione alla Convenzione
internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre
1994:
«Art. 2. - 1. L'autorita' nazionale responsabile
dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei
trasporti e della navigazione».
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante:
«Disposizioni per la difesa del mare», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1983.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge 21 luglio 1967, n. 613:
«Art. 4. - Salvo quanto disposto dalle norme della
presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni
altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la
tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma
continentale resta affidata, secondo le norme del Codice
della navigazione, in quanto applicabili, all'autorita'
marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza
da parte dei permissionari e dei concessionari degli
obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero
della marina mercantile.».
- La legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a
Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009.
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 26 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2006:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il
Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e l'integrita' dei beni, assicura, in
relazione alla diversa intensita' degli eventi, la
direzione e il coordinamento degli interventi tecnici
caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della
prestazione, per i quali siano richieste professionalita'
tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee
risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed
esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche
promuovendo e partecipando ad attivita' congiunte e
coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma
1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di
incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso
o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari,
stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle
funzioni di coordinamento in materia di protezione civile,
di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni
altra pubblica calamita' in caso di eventi di protezione
civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente
fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile
ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera
tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con
l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi
derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di
sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche
con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della
radioattivita' del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresi', il concorso
alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del
Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai
compiti di carattere strettamente urgente e cessano al
venir meno della effettiva necessita'.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale
e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per
interventi di soccorso pubblico ed attivita' esercitative
in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013
n. 119.
7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione
dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su
istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n.
246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso
delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego
delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e
strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie
competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione
internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi
non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi
compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi
nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi
per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani
nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla
protezione della popolazione civile, ivi compresa
l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli
organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle
province autonome e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.
353, le strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui
al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria
competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle
persone e dell'integrita' dei beni e svolgono i compiti che
la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli
incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di
programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione
delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi
di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di
programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni
che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun
territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo
nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri
finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in
contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo
per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi
di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province
autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli
accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le
province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati
negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al
comma 10, si applicano le disposizioni di cui all' articolo
744, primo comma, e 748 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della
navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate
le modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli
aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo
nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse
strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico
per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea,
nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai
Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una
rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni
altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea
all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono,
nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci,
alla installazione ed alla manutenzione degli idranti
antincendio stradali.».
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli
aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili
e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo
nazionale esercita la funzione di Autorita' competente per
gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio
di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A,
che costituisce parte integrante del presente decreto
legislativo, ferme restando le previsioni dell' articolo 1,
comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2
dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il
servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle
disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali
nonche' degli appositi accordi con il gestore aeroportuale
previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti
aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile,
il servizio e' fornito dal gestore o da altro soggetto
autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti
individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio
sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il
Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di
salvataggio e antincendio, con riferimento alla
certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e
alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche' alla
disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita'
del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice
della navigazione e nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi
e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di
contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a
terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e
galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore
vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e
le responsabilita' degli altri servizi portuali di
sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al
comandante del porto. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previo parere della
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del
servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5,
continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso
portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n.
690.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti
locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile, politiche di protezione civile e prevenzione
incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso
pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico
all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul
traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle
autorita' consolari.».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71,
recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre
2005, n. 246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 13 maggio 2011.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
14 giugno 2021 n. 82, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981,
n.121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti
in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove
la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n.124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle
crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali
organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei
compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366
della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto- legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all' articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1°agosto 2003, n.259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al
gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.131 del
2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per
l'Italia digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita
sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b),
allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa,
anche attraverso la conclusione di accordi di
collaborazione con i privati, comunque denominati, nonche'
di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare
l'intelligenza artificiale come risorsa per il
rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative
di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i
soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e
coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito
internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non
vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari
concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,
anche mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo,
puo' concludere accordi di collaborazione, comunque
denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare
a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale,
nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi
appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse
nazionale e previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei
con i quali siano stati sottoscritti accordi di
cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi
di intelligenza artificiale;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all' articolo 8 del
decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e
assume la denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione
nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007 n. 124 si vedono le note all'articolo 5.
 
Art. 33

Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unita' di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'amministrazione di provenienza puo' ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita' e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
 
Art. 34

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, e' autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Note all'art. 34:
Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio