| Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 22 gennaio 2026, n. 8 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2025. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 156. |
| | Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2025, N. 180
All'articolo 1: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per sostenere le imprese dell'indotto». All'articolo 3: al comma 1, le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole da: «. Alle imprese di cui» fino a: «mancato riconoscimento dell'agevolazione.» sono soppresse; il comma 2 e' soppresso. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale). - 1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle societa' Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della societa' Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento e' avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in conformita' alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed e' restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura. 3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136». All'articolo 4: al comma 1, la parola: «Acciaierie» e' sostituita dalle seguenti: «della societa' Acciaierie»; al comma 3, le parole: «all'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)». |
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