Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2025, n. 180
Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 2026, n. 8 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa
degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese
dell'indotto))


1. La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione.
((1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 recante: «Misure
urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni
nel settore del lavoro e delle politiche sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2025, n. 113:
«Art. 1 (Disposizioni finanziarie per assicurare la
continuita' produttiva degli stabilimenti ex ILVA). - 1. Al
fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi
di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche'
di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la
funzionalita' e continuita' produttiva degli impianti
siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in
amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di specifica e motivata richiesta dei commissari in
relazione alle finalita' di cui al presente comma, sono
erogati uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della
durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per
l'anno 2025. La societa' ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo
delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo
commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia in
amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di
destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un
tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA
S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo
corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma
1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il
termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti
predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di
vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla
data di concessione del prestito, in ogni caso in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria
della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 11.».
- Si riporta il testo del comma 201, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come
modificato dalla presente legge:
«201. Nello stato di previsione del Ministero delle
imprese e del made in Italy e' istituito il Fondo a
sostegno delle imprese dell'indotto della societa' ILVA in
amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028.».
 
Art. 2
Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma
2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter gia' liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale piu' elevata.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 77, commi da 1 a
2-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante:
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 77 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500
milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di
somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni
centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di
pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto
del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un
indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei
danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata
all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al
comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei
quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione
di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del
gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza
definitiva di risarcimento dei danni, a carico della
societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad
amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito
allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori
costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro
proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di
godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento
subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti
provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025,
la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma
2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso il limite
di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di
cui ai commi 2-bis e 2-ter gia' liquidato, ove il suo
importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento
e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito
la decurtazione percentuale piu' elevata.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e'
riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva
di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con
provvedimento di insinuazione del credito allo stato
passivo della procedura concorsuale e comunque per un
ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita'
abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le condizioni e le modalita' per la
presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui
al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui
ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a
2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a
2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
Omissis.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di difficolta'».
2. (( (soppresso) ))
3.All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 recante: «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il
potere di acquisto e a tutela del risparmio», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 169, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore
delle imprese a forte consumo di energia elettrica). -
Omissis.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente
articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo
periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01,
recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficolta'". L'ammissione al programma di
cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di
difficolta'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante:
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e
(UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e
alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 , come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Misure di sostegno transitorie a favore di
determinate industrie a elevata intensita' energetica
nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio a causa dei costi indiretti). - 1. Il fondo
denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, e' alimentato secondo le previsioni
dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato e della normativa
relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE,
come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.
Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. L'ammissione al
programma di cessione dei complessi aziendali di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della
procedura di amministrazione straordinaria non e' di per
se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo
di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni
dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di
sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei
costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto
serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine
di compensare tali costi, sono basate sui parametri di
riferimento nei due anni precedenti la data di
presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di
CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque
anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato
settore o sottosettore come il prodotto del consumo di
energia elettrica per unita' di produzione corrispondente
alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle
emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia
elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano
piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative
ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una
relazione nella quale si espongono i motivi per cui e'
stata superata la predetta soglia.».
 
((Art. 3-bis
Finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio
aziendale

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle societa' Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della societa' Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento e' avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in conformita' alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/ 02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed e' restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura.
3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n 136.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis, numero
1), del codice civile:
«2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - 1. Hanno
privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il
contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di
previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per
l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di
prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario
o comunque compartecipante, per i corrispettivi della
vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del
colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole
e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti.
5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1.
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa
del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti
di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati,
devono essere accertati con il procedimento di cui
all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso
degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della
procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per
ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136:
«Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per
la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della
riforma fiscale, nonche' in coerenza con gli obiettivi
indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM
2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una
normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti
nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano
investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al
settore dei semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti
delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma
di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014,
in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato
sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con
esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino
al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento
dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e'
comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, della
certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei
costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione
contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge
alla revisione legale dei conti, la certificazione e'
rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche
alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo relative al
settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati
con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione
delle attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo
23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo
e' alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo
1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le
procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la
microelettronica, di seguito denominato "Comitato",
composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel
campo della microelettronica e della catena del valore dei
semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al
Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi
di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone,
ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese
e del made in Italy un Piano nazionale della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le
azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento
disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche alla luce
del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento
delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro
italiano per il design dei circuiti integrati a
semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita' di
segreteria, il Comitato si avvale delle strutture
amministrative del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo
2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022 n. 34.».
 
Art. 4
Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i dipendenti della societa' Acciaierie d'Italia
S.p.A. in amministrazione straordinaria

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi ((della societa' Acciaierie)) d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione ((all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) al trasferimento del relativo importo alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilita' a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.