| Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 dicembre 2025, n. 180 |
| Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 2026, n. 8 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese dell'indotto))
1. La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione. ((1-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2026, 2027 e 2028». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 recante: «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113: «Art. 1 (Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' produttiva degli stabilimenti ex ILVA). - 1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita' e continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di cui al presente comma, sono erogati uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. La societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. 2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.». - Si riporta il testo del comma 201, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, come modificato dalla presente legge: «201. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della societa' ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.». |
| | Art. 2 Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter gia' liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale piu' elevata.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 77, commi da 1 a 2-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 77 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. 2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. 2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter gia' liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale piu' elevata. 2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa. 2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis. 2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Omissis.». |
| | Art. 3 Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di difficolta'». 2. (( (soppresso) )) 3.All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica). - Omissis. 3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'". L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di difficolta'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante: «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 , come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti). - 1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa. 3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui e' stata superata la predetta soglia.». |
| | ((Art. 3-bis Finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria in corso delle societa' Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la cessione del compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere erogato un finanziamento a titolo oneroso in favore della societa' Ilva S.p.A. sino a un massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento e' avanzata dall'organo commissariale sulla base di un piano di gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali. La societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in conformita' alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/ 02), applicando il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed e' restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura. 3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e, quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n 136.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile: «2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane). - 1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.». - Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019: «Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124. 2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: «Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica). - 1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonche' in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo». 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e' comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. 4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato. 7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di seguito denominato "Comitato", composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca. 8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo. 9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita' di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy. 10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.». |
| | Art. 4 Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi ((della societa' Acciaierie)) d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione ((all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) al trasferimento del relativo importo alla societa' Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria. 4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilita' a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Omissis).». |
| | Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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