Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 13 gennaio 2026, n. 7
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
 
Allegato

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA, REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN
SULLA COOPERAZIONE
NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE,
DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA
E DELL'INFORMAZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein, d'ora in avanti denominati «le Parti», desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Cooperazione nel campo della cultura e delle arti

1. Ciascuna Parte favorira' la promozione e la realizzazione di attivita' per una migliore comprensione delle leggi e regolamenti vigenti nell'altro Paese e promuovera' e sviluppera' la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nell'altro Paese.
2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonche' la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti.
Le Parti realizzeranno periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
3. Ciascuna Parte favorira' la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verra' accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi, centri di documentazione e biblioteche in entrambi i Paesi, nonche' lo scambio di materiali, libri, strumenti di ricerca, copie digitali di documenti e missioni di esperti in detti settori.
5. Le Parti opereranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprieta' intellettuale, ai documenti ed altre materie di valore storico.
6. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi per le attivita' svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.
7. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari temi di interesse per entrambi i Paesi, attraverso le visite di personalita' nel settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.

Cooperazione nel settore dell'istruzione generale

1. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di specialisti in tutti i settori dell'istruzione al fine di conoscere i progressi e i risultati raggiunti nei rispettivi paesi in materia di istruzione.
2. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici e dei modelli curriculari in uso in entrambi Paesi.
3. Entrambe le Parti promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni organizzati nell'altro Paese nel settore dell'istruzione generale.
4. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonche' nel settore amministrativo e nell'allestimento e sviluppo delle biblioteche scolastiche.
5. Entrambe le Parti promuoveranno:
a) lo scambio dei piu' recenti supporti didattici prodotti da ciascuna delle Parti, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.
b) Lo scambio di esperienze, coordinate nel campo dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.
6. Entrambe le Parti promuoveranno anche:
a) lo scambio di informazioni relative ai titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche in entrambi i Paesi.
b) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un. accordo distinto per il reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciuti che operano in entrambi i Paesi, a condizione che i curricoli di dette istituzioni scolastiche corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento dei diplomi e titoli.
7. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici di entrambi i Paesi.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 3.
Cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, e della ricerca
scientifica e tecnologica

1. Ciascuna Parte promuovera' lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi, attraverso l'incremento degli accordi inter universitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Le Parti incoraggeranno anche lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni in ogni campo.
2. Ciascuna Parte promuovera' lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di accreditamento accademico applicabili nelle universita' di entrambi Paesi.
3. Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verra' sviluppata attraverso:
a) lo scambio di ricercatori;
b) lo scambio di informazioni, studi e documenti di natura scientifica e tecnica;
c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi congiunti in selezionate aree di comune interesse;
d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
4. Ciascuna Parte verifichera' in base alle risorse disponibili, le opportunita' di cooperazione attraverso la messa a disposizione di borse di studio e posti disponibili per studenti e laureati per il proseguimento di studi universitari / post universitari e attivita' di ricerca.
5. Ciascuna Parte incoraggera' visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi previamente concordati.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Art. 4.

Cooperazione nel settore dell'informazione

1. Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni stabilite dalle Parti e nella lingua specificata dalla Parte ricevente.
2. Le Parti sono incoraggiate a trasmettere i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi.
3. Le Parti faciliteranno lo scambio di visite di giornalisti, funzionari e personale dei media, in accordo con le leggi e regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti opereranno per incoraggiare lo scambio di notizie, analisi della stampa e informazioni, offrendo altresi' i servizi necessari in questi settori, per mezzo delle rispettive agenzie stampa ufficiali.
5. Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni nel campo dell'informazione in entrambi i Paesi, offrendo il necessario supporto per tali manifestazioni.
6. Le Parti promuoveranno i contatti e la cooperazione reciproci nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, anche al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi.

 
Art. 5.

Proprieta' intellettuale

l. L'uso o il trasferimento di diritti di proprieta' intellettuale nell'attuazione del presente Accordo sara' effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti, come anche del diritto internazionale applicabile.

 
Art. 6.

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonche' del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.
2. La copertura finanziaria per le attivita' previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attivita' del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovra' generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato.
3. In caso di comune accorcio, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occupera' eli elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verra' riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali.
5. Qualsivoglia controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verra' risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo.
7. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avra' urta durata di tre anni e sara' automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudichera' la validita' dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.
Fatto a Roma, il 4 febbraio 2020, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico