Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 dicembre 2025
Individuazione degli Standard Value del prodotto «Olivello spinoso» per le campagne 2021, 2022 e 2023 e dei valori indice per la campagna 2024 da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025 e, in particolare, la sottomisura 17.1 relativa alle assicurazioni agricole agevolate;
Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 9402305, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 dell'8 marzo 2021;
Visti i decreti ministeriali 28 maggio 2021, n. 247860 e 18 maggio 2022, n. 224364 di individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione negli anni 2021 e 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 156 del 1° luglio 2021 e n. 214 del 13 settembre 2022;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 7 aprile 2023;
Visti i decreti ministeriali 5 maggio 2023, n. 236537, 20 luglio 2023, n. 383186 e 12 gennaio 2024, n. 15071 di individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 188 del 12 agosto 2023, n. 206 del 4 settembre 2023 e n. 32 dell'8 febbraio 2024;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2024, n. 138401 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 (PGRA 2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 2024;
Visti i decreti ministeriali 4 luglio 2024, n. 299063, 1° ottobre 2024, n. 507554 e 2 dicembre 2024, n. 635222 di approvazione dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole (Fondo Agricat), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 188 del 12 agosto 2024, n. 261 del 7 novembre 2024 e n. 14 del 18 gennaio 2025;
Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2025, n. 676926, di modifica dell'Allegato 10 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 e integrazione dell'elenco delle colture vegetali assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo mutualistico nazionale avversita' catastrofali, in corso di registrazione;
Tenuto conto che, ai sensi del Piano di gestione dei rischi in agricoltura relativo a ciascuna delle campagne 2021-2023, il valore della produzione storica dichiarato dall'agricoltore come ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini della determinazione dell'importo da ammettere a sostegno nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 o dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027 ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV);
Considerato che il valore della produzione storica inferiore o uguale allo SV di riferimento e' ritenuto ammissibile mentre, laddove risulti maggiore dello SV di riferimento o in caso di SV non individuato, deve essere giustificato dall'agricoltore con documenti probatori afferenti alle ultime tre o cinque annualita';
Tenuto conto della quantita' ingente di documentazione che l'agricoltore deve esibire per dimostrare il valore della produzione ottenuto in ciascuno degli ultimi tre o cinque anni che potrebbe rendere difficoltosa l'istruttoria rallentandone, in aggiunta, le tempistiche di attuazione;
Preso atto che talune domande presentate nell'ambito della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022 afferiscono al prodotto L96 «Olivello spinoso» per il quale il relativo Standard Value e' stato individuato a partire dalla campagna 2024;
Atteso che, per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, l'organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi entro la data finale di ammissibilita' delle spese del 31 dicembre 2025 stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;
Vista la comunicazione del 10 dicembre 2025, assunta al prot. n. 665576 di pari data, con la quale ISMEA, su richiesta dell'Amministrazione e a seguito di istruttoria supplementare, ha comunicato lo SV del prodotto L96 «Olivello spinoso» per le campagne 2021, 2022 e 2023, unitamente ai rispettivi coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche e alle tabelle di corrispondenza tra codice prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varieta' e gruppo di riferimento;
Vista la comunicazione del 12 dicembre 2025, assunta al prot. n. 671702 di pari data, con la quale ISMEA comunica i valori indice, distinti per unita' di misura, da applicare alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, ai sensi della metodologia di calcolo di cui all'allegato 10 al PGRA 2024;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dello SV del prodotto L96 «Olivello spinoso» al fine di ridurre gli oneri a carico degli agricoltori beneficiari e snellire l'iter amministrativo di istruttoria delle domande, garantendo al contempo il rispetto della data limite del 31 dicembre 2025 per i pagamenti delle domande afferenti alle campagne 2021 e 2022;
Ritenuto, inoltre, opportuno approvare i valori indice trasmessi da ISMEA e applicabili alle colture vegetali per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili, o che sono scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, per consentire al Fondo Agricat la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili per tutte le colture vegetali oggetto di protezione nell'annualita' 2024;

Decreta:

Art. 1
Individuazione degli Standard Value per il prodotto «Olivello
spinoso» - campagne 2021-2023

1. Gli Standard Value relativi al prodotto L96 «Olivello spinoso», utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Le tabelle di corrispondenza tra codice prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varieta' e gruppo di riferimento sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto.
 
Allegato 1
Standard Value per il prodotto «Olivello spinoso» - campagne
2021-2023

===================================================================== | | | | | |Unita'| | | | Codice |Denominazione| |Standard| di |Coefficiente| |Territorio|prodotto| prodotto |Anno| Value |misura| bio | +==========+========+=============+====+========+======+============+ | | | Olivello | | | | | | Italia | L96 | spinoso |2021|240.000 | €/ha | n.p. | +----------+--------+-------------+----+--------+------+------------+ | | | Olivello | | | | | | Italia | L96 | spinoso |2022|240.000 | €/ha | 1,00 | +----------+--------+-------------+----+--------+------+------------+ | | | Olivello | | | | | | Italia | L96 | spinoso |2023|243.500 | €/ha | 1,00 | +----------+--------+-------------+----+--------+------+------------+

 
Allegato 2
Tabelle di corrispondenza tra codice prodotto e relativo gruppo di
appartenenza e tra ID varieta' e gruppo di riferimento

===================================================================== | Codice | |Unita' di | Gruppo di | | prodotto |Denominazione prodotto| misura | riferimento | +==============+======================+==========+==================+ | L96 | Olivello spinoso | €/ha | Olivello spinoso | +--------------+----------------------+----------+------------------+

===================================================================== | ID Varieta' | Denominazione ID Varieta' | Gruppo di riferimento | +===============+===========================+=======================+ | | Bacche fresche - Olivello | | | 7070 | spinoso | Olivello spinoso | +---------------+---------------------------+-----------------------+

 
Art. 2
Individuazione dei valori indice da applicare alle colture vegetali
per le quali non sono disponibili dati per codici prodotto o
raggruppamenti di prodotto assimilabili o che sono scarsamente
rappresentative a livello nazionale in termini di superficie
agricola - Anno 2024

1. Alle colture vegetali per le quali non e' stato possibile calcolare il valore indice, ai sensi dell'allegato 10 al PGRA 2024 si applica, in funzione della relativa unita' di misura, il seguente valore: 24 euro/mq o 153 euro/ha.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 62