| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 10 novembre 2025, n. 220 |
| Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, relativo all'elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto in particolare l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la revoca delle approvazioni dei punti di controllo precedentemente esistenti e designati ai sensi della direttiva 2000/29/CE e del regolamento (CE) n. 669/2009 e che tali posti di controllo frontalieri possano essere designati nuovamente, in deroga alle previsioni dell'articolo 59 e qualora soddisfino i requisiti minimi previsti dall'articolo 64 del medesimo regolamento; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che i Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625; Visto in particolare l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che i punti di entrata gia' individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell'allegato II del medesimo decreto; Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 del medesimo decreto comprende i centri di ispezione annessi agli stessi che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014; Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e forestale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 del medesimo decreto; Visto in particolare l'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze; Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 32, adottato dal Servizio fitosanitario nazionale in data 6 marzo 2023, relativo alla «Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale»; Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0164286 del 10 aprile 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformita' alle procedure riportate nel Documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.», finalizzata al riconoscimento delle proprie strutture quale Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari nell'ambito del Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota n.9212/RU del 3 aprile 2024; Considerato che il Centro di Ispezione e' denominato «Piattaforma Logistica di Trieste» (CI-PLT); Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 0262216 del 12 giugno 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformita' alle procedure riportate nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, finalizzata al riconoscimento del Porto Commerciale di Augusta quale posto di controllo frontaliero, corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Siracusa, trasmesso con nota n. 111594 del 4 giugno 2024; Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0319822 del 17 luglio 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto al Servizio fitosanitario centrale di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per mancata attivita'; Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota 19865/RU del 26 luglio 2024, ed iscritto al protocollo MASAF al numero n. 0348377 del 1° agosto 2024, relativo alla proposta di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1); Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sull'istanza finalizzata al riconoscimento del Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari «HHLA PLT Italy S.r.l.» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta del 15 e 16 aprile 2024; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla designazione del «Porto Commerciale di Augusta» quale Posto di controllo frontaliero per i controlli fitosanitari, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta straordinaria del 25 e 26 giugno 2024; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla revoca della designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), reso nella seduta straordinaria del 29 luglio 2024; Considerato che il «Porto commerciale di Augusta», gia' riconosciuto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ora abrogato, e revocato in applicazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, e' risultato conforme ai requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento medesimo; Ritenuto di dover riconoscere le strutture della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.» come Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari presso il terminal portuale «Piattaforma Logistica Trieste» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) e di dover revocare la designazione, presso il medesimo Posto di Controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per assenza di attivita'; Ritenuto necessario aggiornare l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, alla luce delle istanze pervenute da parte dei Servizi fitosanitari della regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia e dei relativi controlli effettuati; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 755/2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 25 luglio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 29 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 46, commi 3 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, aggiorna l'elenco dei Posti di controllo frontalieri nazionali ed i relativi centri d'ispezione di cui all'allegato II del decreto legislativo medesimo.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni, modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, pubblicato nella GUUE del 23 novembre 2016, n. L 317. - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. L 95. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, pubblicato nella GUUE del 1° giugno 2019, n. L 165. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021. - Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021: «Art. 45 (Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri). - 1. Al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identita' e fisici, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformita' agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625. 4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorita' competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformita' agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019. 5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonche' controlli di identita' e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019. 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui e' presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformita'. 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto». - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021: «Art. 46 (Posti di controllo frontalieri). - 1. I punti di entrata gia' individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625. 2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attivita', per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali e' stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attivita' possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, puo' essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformita' all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019. 7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attivita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonche' adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie. 8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014. 9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 1° novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: «Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2 le parole: "al ministero" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste"; 3) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali."; b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste". 3. Le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".». - Il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Modifiche dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19
1. L'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e' cosi' di seguito modificato: a) dopo la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «ANCONA PORTO», e' inserita la seguente riga:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «TRIESTE PORTO» e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, e' oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2025
Il Ministro: Lollobrigida Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1449
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'Allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, come modificato dal presente decreto: «Allegato II Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione
Parte di provvedimento in formato grafico .». |
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