Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 10 novembre 2025, n. 220
Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, relativo all'elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto in particolare l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la revoca delle approvazioni dei punti di controllo precedentemente esistenti e designati ai sensi della direttiva 2000/29/CE e del regolamento (CE) n. 669/2009 e che tali posti di controllo frontalieri possano essere designati nuovamente, in deroga alle previsioni dell'articolo 59 e qualora soddisfino i requisiti minimi previsti dall'articolo 64 del medesimo regolamento;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che i Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625;
Visto in particolare l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che i punti di entrata gia' individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625 ed elencati nell'allegato II del medesimo decreto;
Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede che l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 del medesimo decreto comprende i centri di ispezione annessi agli stessi che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;
Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e forestale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 del medesimo decreto;
Visto in particolare l'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 32, adottato dal Servizio fitosanitario nazionale in data 6 marzo 2023, relativo alla «Procedura per il riconoscimento dei Posti di controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione, dei Punti di controllo diversi dai punti di controllo frontaliero e delle strutture di magazzinaggio commerciale»;
Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0164286 del 10 aprile 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformita' alle procedure riportate nel Documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.», finalizzata al riconoscimento delle proprie strutture quale Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari nell'ambito del Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota n.9212/RU del 3 aprile 2024;
Considerato che il Centro di Ispezione e' denominato «Piattaforma Logistica di Trieste» (CI-PLT);
Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 0262216 del 12 giugno 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ed in conformita' alle procedure riportate nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 32, ha trasmesso al Servizio fitosanitario centrale il proprio parere favorevole all'istanza dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, finalizzata al riconoscimento del Porto Commerciale di Augusta quale posto di controllo frontaliero, corredato dal parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Siracusa, trasmesso con nota n. 111594 del 4 giugno 2024;
Vista la nota, iscritta al protocollo MASAF n. 2024-0319822 del 17 luglio 2024, con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto al Servizio fitosanitario centrale di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per mancata attivita';
Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Trieste, trasmesso con nota 19865/RU del 26 luglio 2024, ed iscritto al protocollo MASAF al numero n. 0348377 del 1° agosto 2024, relativo alla proposta di revocare la designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1);
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sull'istanza finalizzata al riconoscimento del Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari «HHLA PLT Italy S.r.l.» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta del 15 e 16 aprile 2024;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla designazione del «Porto Commerciale di Augusta» quale Posto di controllo frontaliero per i controlli fitosanitari, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, reso nella seduta straordinaria del 25 e 26 giugno 2024;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, in merito alla revoca della designazione dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1), reso nella seduta straordinaria del 29 luglio 2024;
Considerato che il «Porto commerciale di Augusta», gia' riconosciuto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 ora abrogato, e revocato in applicazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/625, e' risultato conforme ai requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento medesimo;
Ritenuto di dover riconoscere le strutture della ditta «HHLA PLT Italy S.r.l.» come Centro di Ispezione per i controlli fitosanitari presso il terminal portuale «Piattaforma Logistica Trieste» annesso al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) e di dover revocare la designazione, presso il medesimo Posto di Controllo Frontaliero, dei Centri d'ispezione «Interporto Di Trieste S.P.A.», «Centro controlli doganali SVAD», «Terminal Polo Caffe'» e «Romani & C spa», annessi al Posto di Controllo Frontaliero «BCP Trieste Porto» (ITTRS1) per assenza di attivita';
Ritenuto necessario aggiornare l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, alla luce delle istanze pervenute da parte dei Servizi fitosanitari della regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia e dei relativi controlli effettuati;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 755/2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 25 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 29 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 46, commi 3 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, aggiorna l'elenco dei Posti di controllo frontalieri nazionali ed i relativi centri d'ispezione di cui all'allegato II del decreto legislativo medesimo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni,
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea. (GUUE)

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio, pubblicato nella GUUE del 23 novembre 2016, n. L
317.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. L
95.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della
Commissione del 12 giugno 2019 che stabilisce norme
dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo
frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il
formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per
l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri
e dei punti di controllo, pubblicato nella GUUE del 1°
giugno 2019, n. L 165.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,
recante: «Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la
protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.
117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021:
«Art. 45 (Controlli ufficiali ai posti di controllo
frontalieri). - 1. Al fine di accertare la conformita' alla
normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi
fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali
presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso
nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi,
sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del
regolamento (UE) 2017/625.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
punto di controllo frontaliero esegue i controlli
documentali, di identita' e fisici, in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta
le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il
Sistema per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufficiali (IMSOC - information management system
for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625
e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della
Commissione, del 30 settembre 2019.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del
Comitato fitosanitario nazionale, puo' adottare condizioni
diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione
dei controlli, in conformita' agli atti adottati dalla
Commissione in applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.
4. I Servizi fitosanitari regionali, in
collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e
ferroviari e le autorita' competenti, organizzano controlli
ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformita'
agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della
Commissione, del 10 ottobre 2019.
5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire,
sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti,
controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di
controllo frontaliero nonche' controlli di identita' e
controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi
dai posti di controllo frontalieri in conformita' alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della
Commissione, del 10 ottobre 2019.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
punto di controllo frontaliero effettua i controlli
ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui e'
presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le
comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali
specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del
regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di
cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non
conformita'.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
punto di controllo frontaliero effettua controlli a
campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di
verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I
passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio
nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale
specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti
delle piante, secondo le modalita' previste con decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante: «Norme per la
protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.
117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021:
«Art. 46 (Posti di controllo frontalieri). - 1. I
punti di entrata gia' individuati dall'allegato VIII del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati
nell'allegato II del presente decreto sono designati posti
di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello
stesso regolamento (UE) 2017/625.
2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui
al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di
controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che
soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione,
del 12 giugno 2019.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita
l'Agenzia delle dogane, e' aggiornato l'elenco dei posti di
controllo frontalieri di cui al comma 1.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente
sospende la designazione di un posto di controllo
frontaliero e ordina il fermo delle attivita', per tutte o
per alcune delle categorie di merci per le quali e' stato
designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure
dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in
cui tali attivita' possono comportare rischi sanitari per
le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio
grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la
sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario
regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione
della designazione quando accerta che tali rischi sanitari
hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto
previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del
medesimo regolamento (UE) 2017/625.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio
fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane,
e' revocata la designazione di un posto di controllo, un
centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente
rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno
i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento
(UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/1014.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio
fitosanitario regionale, previo parere del Comitato
fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane,
puo' essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di
cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di
ispezione o un punto di controllo in conformita'
all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012
della Commissione del 12 marzo 2019.
7. Gli enti gestori dei posti di controllo
frontalieri mettono a disposizione del Servizio
fitosanitario competente le strutture idonee
all'espletamento delle loro attivita' di cui al regolamento
di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la
conservazione, il deposito in quarantena del materiale
sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione
o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione
intercettata o di parte di essa, nonche' adeguati spazi
informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.
8. La regione nel cui territorio sono situati i posti
di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i
requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64
del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/1014.
9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul
sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei
posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni
di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 1° novembre
2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204:
«Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste). - 1. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2 le parole: "al ministero" sono
sostituite dalle seguenti: "al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste";
3) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della
sovranita' alimentare, che esso esercita garantendo la
sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti
alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della
pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche
di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di
cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e
degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni
agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.";
b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste".
3. Le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste" e "Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
le denominazioni "Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali".».
- Il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6
dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 19, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche dell'allegato II del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 19

1. L'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e' cosi' di seguito modificato:
a) dopo la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «ANCONA PORTO», e' inserita la seguente riga:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) la riga inerente al Posto di controllo frontaliero «TRIESTE PORTO» e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, e' oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2025

Il Ministro: Lollobrigida Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1449

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'Allegato II del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato II
Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e
relativi centri di ispezione

Parte di provvedimento in formato grafico
.».