| Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE |
| DECRETO 17 novembre 2025 |
| Fondo per il credito ai giovani. |
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IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito anche «Dipartimento»); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022 con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi e' stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 novembre 2022 al n. 2868, concernente «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi», e in particolare l'art. 3 che attribuisce allo stesso le funzioni «nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», e in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo medesimo, di rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo fondo da parte dei soggetti pubblici o privati; Visto il decreto del Ministro della gioventu' 19 novembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito «decreto interministeriale»), che disciplina le modalita' di attuazione e gestione del fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2011, tra il Ministro della gioventu' e l'Associazione bancaria italiana (ABI), in attuazione dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Ministro della gioventu' 19 novembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il disciplinare stipulato, in data 23 giugno 2011, tra il Dipartimento e Consap (di seguito «disciplinare»), in base al quale la gestione del fondo e' stata affidata a Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico; Considerato che le risorse, stanziate sul pertinente capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 893), sono affluite in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e utilizzato dal gestore per le finalita' previste dal fondo; Considerato che, in attuazione del disciplinare, il gestore ha sviluppato un sistema informativo, attualmente in fase di revisione e ulteriore sviluppo, di gestione del fondo e delle richieste di ammissione alla garanzia fideiussoria del fondo stesso da parte dei soggetti finanziatori, nonche' un portale di progetto (sito internet dedicato); Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l'art. 16-ter che ha modificato l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevendendo che «Gli impegni assunti dal fondo, ... sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del fondo le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [...] I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del fondo. La dotazione del fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del fondo non puo' essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione puo' intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e puo' altresi' rilasciare garanzie a favore del fondo anche a valere su risorse europee»; Ritenuto quindi di dover provvedere all'adeguamento della disciplina secondaria recata dal citato decreto interministeriale, anche in ragione dell'ampio lasso di tempo intercorso;
Decreta:
Art. 1
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito «fondo»), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'art. 16-ter del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2024, n. 106, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito «Dipartimento»), e' destinato agli interventi di cui all'art. 2. 2. Le risorse finanziarie del fondo che, alla data di adozione del presente decreto, risultino gia' contabilmente impegnate dal Dipartimento, ivi incluse quelle gia' trasferite e non ancora utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale 19 novembre 2010, nonche' gli eventuali successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8 e all'art. 8-bis del presente provvedimento, affluiscono tutte in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al fondo gestito da Consap S.p.a. (di seguito «gestore») e da questa utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresi', e sono da considerarsi nella disponibilita' del fondo, le ulteriori somme scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal gestore a seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonche' le somme recuperate dal gestore medesimo, nell'esercizio dell'attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, in ordine a futuri ulteriori apporti finanziari, le risorse finanziarie del fondo, in ogni caso, sono comprese nei limiti delle risorse a legislazione vigente stanziate dall'art. 15, comma 6, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, e' il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle prestazioni di Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle seguenti attivita': a) sviluppo e gestione del sistema informativo per l'ammissione alla garanzia del fondo, secondo le modalita' di cui all'art. 5 e conseguente gestione del portale di progetto; b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del fondo, richiesto ai sensi dell'art. 6; c) monitoraggio, sul rispetto da parte dei soggetti finanziatori, degli impegni assunti in sede di adesione al fondo, ivi compresa l'applicazione di condizioni economiche di maggior favore ai beneficiari, in considerazione dei parametri inseriti nel portale di progetto; d) adempimenti connessi all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti insoluti, eventualmente anche mediante ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, che il gestore puo' delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; e) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente. 4. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 e' regolata dall'apposito disciplinare sottoscritto tra il Dipartimento e il gestore che, opportunamente aggiornato, stabilisce le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del gestore stesso, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare, in base al menzionato disciplinare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore; b) il gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita', l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal Dipartimento. In ogni caso il gestore e' tenuto a trasmettere annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso rendiconto e' inviata all'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». 5. Il Ministro per lo sport e i giovani stipula con l'Associazione bancaria italiana (di seguito denominata: «ABI») un apposito protocollo di intesa (di seguito denominato: «protocollo») che aggiorni i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto, in data 18 maggio 2011, tra il Ministro della gioventu' e l'Associazione bancaria italiana (ABI), nonche' quelli dello schema di convenzione allo stesso allegato, da sottoscriversi tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all'art. 3, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire. Il protocollo prevede espressamente che, per tutte le attivita' delegate dal Dipartimento al gestore, quest'ultimo rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra quest'ultimo, l'ABI e i singoli finanziatori. 6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attivita' di cui al comma 3, come regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse del fondo, ad esclusione delle attivita' di cui alla lettera a) dello stesso comma 4. Il disciplinare di cui al comma 4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma, fissandone un limite finanziario massimo annuale, anche parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta l'ammissione alla garanzia del fondo di cui all'art. 4 (di seguito denominata: «garanzia»), al numero di operazioni definitivamente ammesse alla garanzia, all'importo delle garanzie concesse e al numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 8. |
| | Art. 2
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
1. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni (di seguito denominati «finanziamenti»). 2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 50.000 euro. Detto importo massimo e' aumentato fino a 70.000 euro nel caso di percorsi di studio all'estero. I finanziamenti sono erogati in tranche annuali di pari importo non superiori a 15.000 euro. 3. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente risultare: a) iscritti ad un corso afferente a una classe di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM di primo livello o ad un corso AFAM a ciclo unico, anche effettuati all'estero, purche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero in condizione equivalente e con votazione proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero; b) iscritti ad un corso afferente a una classe di laurea magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all'estero purche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea triennale, o del diploma AFAM di primo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero; c) iscritti ad un master universitario o a un master AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all'estero purche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea rispettivamente triennale o magistrale, o del diploma AFAM di secondo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalenti per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero; d) iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale ovvero a un corso di specializzazione AFAM, anche effettuato all'estero purche' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), con voto pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all'estero e in regola con il pagamento delle relative tasse; e) iscritti ad un dottorato di ricerca, presso universita' o istituzioni AFAM, anche effettuato all'estero purche' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR); f) iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «ente certificatore», tale qualificato in un provvedimento, protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e i suddetti enti certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal protocollo di intesa in data 16 gennaio 2002; g) iscritti ai percorsi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, in possesso di un attestato di partecipazione, nonche' del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero proporzionalmente equivalente per la votazione conseguita all'estero. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello stesso, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modifiche e integrazioni. 4. Le tranche del finanziamento per i corsi, di cui al precedente comma 3, dalla lettera a) alla lettera f), successive alla prima, vengono erogate previa presentazione da parte del beneficiario al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle annualita' successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la meta' degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti nonche', per la previsione di finanziamento di cui alla lettera g), di aver frequentato l'80% delle lezioni previste dal piano di studi relativi agli anni precedenti. 5. Il piano di ammortamento del finanziamento e' disciplinato dalle modalita' indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non puo' comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima tranche del finanziamento. Nel caso in cui, entro un anno dal conseguimento della laurea triennale, il beneficiario si iscriva ad un corso di laurea specialistica o magistrale, l'avvio del piano di ammortamento e' prorogato per ulteriori ventiquattro mesi. E' fatta salva la facolta' per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza penalita' alcuna. Tuttavia, il protocollo e l'allegato schema di convenzione di cui all'art. 1, comma 5, possono prevedere la possibilita' che, sin dall'erogazione della prima annualita' del finanziamento, il beneficiario possa pagare, in regime di rate costanti, la sola sorte di interessi maturandi sino all'ultimo giorno utile del periodo di preammortamento finanziario, decorso il quale il beneficiario e' tenuto al pagamento del debito contratto e dei relativi interessi sino alla naturale scadenza del finanziamento. |
| | Art. 3
Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: «finanziatori»): a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni, il cui schema e' stabilito dal protocollo di cui all'art. 1, comma 5, nelle quali, tra l'altro, sono indicate le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari, in ragione dell'intervento del fondo, per l'erogazione dei finanziamenti. 3. Con il protocollo si disciplinano, tra l'altro: a) le modalita' di adesione dei finanziatori; b) i criteri per la definizione delle condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti; c) le modalita' di restituzione dei finanziamenti da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni; d) gli eventi che consentono ai beneficiari una sospensione del pagamento delle rate del finanziamento fino a dodici mesi complessivi; e) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del fondo previste dal presente decreto; f) la facolta' del beneficiario di interrompere il finanziamento, per le tranche non ancora erogate; g) la possibilita' per il beneficiario di sospendere temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa alla rata di finanziamento successiva alla prima, nonche' le modalita' della suddetta sospensione. 4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive. |
| | Art. 4
Natura e misura della garanzia
1. La garanzia del fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento. 2. La garanzia e' concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale il gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora. 3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell'importo della garanzia concessa. |
| | Art. 5
Ammissione alla garanzia
1. L'ammissione alla garanzia del fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita': a) il soggetto richiedente si registra tramite Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o carta di identita' elettronica (CIE) nel sistema informativo gestito da Consap che e' responsabile della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2. La verifica - da eseguirsi a campione ovvero con valutazione di ogni singola posizione allorche' Consap si avvalga, senza oneri aggiuntivi a carico del fondo, di un soggetto specializzato nella verifica e certificazione dei requisiti di accesso richiesti - e' da effettuarsi in fase di primo accesso, ed e' finalizzata ad attestare allo stesso richiedente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del processo telematico di inserimento dei dati richiesti, il possesso dei requisiti necessari per accedere al fondo; b) il soggetto richiedente, dopo aver recepito l'esito della verifica dei requisiti, potra' rivolgersi ad uno dei finanziatori aderenti al protocollo al fine di richiedere il finanziamento; c) il finanziatore accede alla piattaforma del gestore al fine di controllare, in tempo reale, la presenza e la validita' dell'esito delle verifiche dei requisiti, oltre che la disponibilita' del fondo rispetto alla capienza massima erogabile per il soggetto richiedente; d) il finanziatore, a seguito dell'esito positivo della verifica di cui al punto c), in accordo con il soggetto richiedente, comunica al gestore la richiesta di ammissione della garanzia per i finanziamenti concedibili previsti dall'art. 2; e) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita' del fondo e comunica entro cinque giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilita' del fondo, il gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro cinque giorni lavorativi; f) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia, a pena della sospensione della facolta' di operare con il fondo stesso, comunica al gestore entro dieci giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento; g) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del finanziamento; h) il finanziatore deve comunicare telematicamente al gestore l'avvenuta erogazione di ogni tranche successiva alla prima entro dieci giorni lavorativi, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 4, pena la decadenza della garanzia del fondo per le tranche che non risultano comunicate al gestore. 2. Resta inteso che i finanziatori sono liberi di erogare o non erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della veridicita' delle informazioni presentate dai beneficiari in fase di ammissione alla garanzia del fondo. 3. Il finanziatore deve tempestivamente comunicare, tramite il sistema informativo del gestore, l'avvio della restituzione delle rate da parte del richiedente, in base al piano di ammortamento definito con lo stesso, ovvero l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, al fine di consentire al gestore la corretta amministrazione del fondo. 4. Il finanziatore deve, altresi', tempestivamente comunicare, tramite il sistema informativo del gestore, anche eventuali sospensioni dei pagamenti autorizzate ai sensi del presente provvedimento o eventuali proroghe di avvio del piano di ammortamento di cui all'art. 2, comma 5. |
| | Art. 6
Attivazione della garanzia
1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del finanziamento, in conformita' al protocollo di cui all'art. 3, comma 3, in caso di inadempimento del beneficiario, il finanziatore, decorsa la scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 2. L'intimazione al pagamento e' contestualmente trasmessa al gestore, esclusivamente per via telematica, tramite il menzionato sistema informativo. 3. Trascorsi infruttuosamente novanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, delle intimazioni di pagamento, il finanziatore puo' chiedere al gestore l'intervento della garanzia, mediante l'apposito sistema informativo, entro i successivi novanta giorni lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal fondo nel rispetto dei limiti di legge. Tale procedura non ha efficacia, e non puo' essere opposta dal finanziatore al beneficiario, e quindi anche al fondo, qualora il beneficiario abbia fatto richiesta di una sospensione delle rate del finanziamento e la stessa sia stata accolta. Il mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei novanta giorni lavorativi di cui al precedente periodo e' causa di decadenza della garanzia. 4. Alla richiesta di attivazione della garanzia in caso di inadempimento da parte del beneficiario, e' necessario inviare telematicamente al gestore, tramite l'apposito sistema informativo, la seguente documentazione: a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al gestore che attesti: 1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario; 2. la data di erogazione del finanziamento a favore del beneficiario; 3. il totale, diviso tra sorta capitale e sorta interessi di quanto gia' corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul finanziamento; 4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalita' di cui al comma 3; 5. l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3; b) copia del contratto del finanziamento; c) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti presentati per aver ottenuto il finanziamento nella ipotesi di tranche successive all'ammissione al finanziamento. 5. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2. 6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni lavorativi dalla data della richiesta. 7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del fondo il beneficiario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore provvede a riversare al fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 2, entro e non oltre trenta giorni lavorativi. |
| | Art. 7
Operativita' della garanzia dello Stato
1. Gli impegni assunti dal fondo sono assistiti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati dal fondo medesimo. 4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale. Il gestore, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche attraverso procedure coattive mediante ruolo di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate allo Stato. 5. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato, formulata dal finanziatore, e' trasmessa dal gestore al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, in caso di incapienza del fondo. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato. 7. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione. |
| | Art. 8
Surrogazione legale
1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate al fondo. 2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in tutto o in parte anche la quota di credito garantita dal fondo, e' tenuto al rimborso al fondo medesimo delle relative risorse. |
| | Art. 9
Modalita' di apporto di ulteriori risorse al fondo di garanzia
1. La dotazione del fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati. 2. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Dipartimento puo' incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui lo consenta il decreto annuale di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248. |
| | Art. 10
Intervento dell'Istituto nazionale di promozione
1. La dotazione del fondo puo' essere incrementata da parte dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante risorse proprie, secondo modalita' definite con una o piu' convenzioni tra il Dipartimento, il Ministero dell'economia e delle finanze e il predetto istituto. 2. Gli interventi del fondo possono essere assistiti da garanzie rilasciate dall'Istituto nazionale di promozione, anche a valere su risorse europee, da disciplinare con uno o piu' contratti di garanzia. Resta inteso che l'Istituto nazionale di promozione non e' responsabile della verifica della veridicita' delle informazioni presentate dai beneficiari, nonche' della verifica del merito di credito rispetto ai soggetti richiedenti svolta dai soggetti finanziatori, sulle quali il citato istituto fa pieno affidamento. |
| | Art. 11
Divieto di cartolarizzazione
1. I finanziamenti garantiti dal fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. |
| | Art. 12
Abrogazione
1. Il presente decreto abroga il precedente decreto interministeriale adottato il 19 novembre 2010, recante «Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria"». |
| | Art. 13
Disposizione transitoria
1. Vengono comunque fatte salve le garanzie gia' ammesse, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtu' del decreto abrogato ai sensi dell'art. 12. I connessi oneri, fino all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare del 23 giugno 2011. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2025
Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3311 |
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