Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 13 gennaio 2026, n. 6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaounde' il 17 marzo 2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaounde' il 17 marzo 2016.
 
Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNICA
tra
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

Il Governo della Repubblica italiana, da un lato, ed il Governo della Repubblica del Camerun, dall'altro, (qui di seguito denominati «Parti Contraenti»);
Desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'Istruzione, della Cultura, delle Arti, della Scienza, della Tecnologia e della Gioventu' e dello Sport, nonche' dell'Informazione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Collaborazione dei Sistemi di istruzione e formazione

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare le relazioni tra i Sistemi di Istruzione Superiore dei propri Paesi in campo Scientifico, Tecnologico, Letterario, Culturale, Artistico e Sportivo nonche' dell'Informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza delle loro culture e dei rispettivi popoli.
Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione e i contatti diretti tra le rispettive Universita' e Istituzioni Superiori nell'ambito delle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design, attraverso accordi specifici tra tali Istituti, anche attraverso lo scambio di lettori, di docenti e ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 2

Programmi d'insegnamento

Ciascuna Parte Contraente valutera' la possibilita' di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte.

Articolo 3

Titoli universitari e Diplomi

Le Parti Contraenti prevedono di avviare discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

Articolo 4

Borse di studio

Nel campo dell'istruzione e della formazione, ciascuna Parte Contraente mette, nei limiti del possibile, a disposizione dell'altra Parte Contraente delle borse di studio e di perfezionamento nei settori che saranno concordati tra le Parti.

Articolo 5

Accesso a biblioteche, archivi,
musei, laboratori di ricerca

1. Conformemente alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte, l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali.
2. Le Parti Contraenti concordano di favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

Articolo 6
Collaborazione nel settore museale e nella conservazione del
patrimonio culturale ed artistico

1. Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.
2. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalita' culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.

Articolo 7

Radio e Televisione

Le Parti Contraenti incoraggiano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

Articolo 8

Scambio materiale scientifico, filmico,
etno-antropologico e visuale

Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentario riguardante i loro Paesi.

Articolo 9

Collaborazione nel settore dello spettacolo,
arti visive, letteratura e media

Le Parti Contraenti favoriranno la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet).
Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonche' per la creazione e gestione di archivi audiovisivi.
I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformita' alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 10

Collaborazione nel settore dello Sport

Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.
Le modalita' e le forme di tale collaborazione, nonche' i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilita' finanziarie.

Articolo 11

Partecipazione a manifestazioni e scambi giovanili

Ciascuna Parte Contraente si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventu' organizzate dall'altra Parte.

Articolo 12

Collaborazione nel settore dei media e del giornalismo

Le Parti Contraenti si dichiarano altresi' favorevoli allo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.

Articolo 13

Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunira' alternativamente in Italia e in Camerun, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 14

Clausola di salvaguardia

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonche' degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali.

Articolo 15

Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta per via diplomatica.

Articolo 16

Durata e validita'

Il presente accordo, valido per un periodo di cinque (5) anni, entrera' in vigore dal momento del ricevimento dell'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste dal diritto interno di ciascuna delle Parti; e sara' rinnovabile per tacita riconduzione.

Articolo 17

Denunce, revisioni e modifiche

Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avra' effetto dopo un (1) anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non incidera' su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica o universitaria in corso alla data della denuncia.
Ciascuna Parte potra' chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti.
In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo, in due originali.
Fatto a Yaounde', il 17 marzo 2016 in due esemplari originali in lingua italiana, francese e inglese, i tre testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonche' agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per l'anno 2026 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio