Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 novembre 2025
Adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226 istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System-EES).


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 14;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004»;
Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infranzione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante il «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'art. 4 che individua l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio dei dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS);
Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti);
Visto il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'EURODAC per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
Visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite;
Visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011;
Visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) 1077/2011, (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 (UE) 2017/2226;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011;
Visto il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
Visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga, a partire dalla data indicata nell'art. 66, paragrafo 5, il regolamento (CE) n. 1987/2006;
Visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI/ del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726;
Visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816;
Visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019 - relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 - e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti ac) e ad), che, nello stabilire che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera - per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente - faciliti e renda piu' efficace l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e al regolamento 2016/399, prevede che - la predetta Agenzia - presti la necessaria assistenza per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilita' dei sistemi, sostenendo gli Stati membri nel facilitare le persone nell'attraversamento delle frontiere esterne anche mediante, pertanto, lo sviluppo e la fornitura di applicazioni per dispositivi mobili;
Visti i decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13 giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di frontiera;
Visto il decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'interno del 6 ottobre 2011, recante la ripartizione delle competenze sul VIS tra i due Ministeri;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017 che stabilisce le modalita' di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei relativi comparti di specialita';
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza;
Rilevato che il Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'Interno, in attuazione delle direttive impartite dall'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, svolge funzioni e compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
Considerato che il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto del 25 marzo 2020, ha disposto l'allocazione di uno dei due apparati fisici - forniti e gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia unica nazionale (NUI) e dell'infrastruttura di accesso ai servizi unionali, nonche' dell'Unita' nazionale ETIAS;
Considerato che il direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto del 12 febbraio 2025, ha disposto l'allocazione di uno dei due apparati fisici - forniti e gestiti da euLISA - costituenti l'interfaccia unica nazionale (NUI);
Ravvisata la necessita' di determinare le autorita' nazionali di frontiera e quelle competenti in materia di immigrazione, di procedere alla designazione delle autorita' nazionali responsabili per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati, provvedendo a disciplinare le modalita' tecniche di accesso, consultazione inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES, nonche' l'eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali e la comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 41, del regolamento (UE) 2017/2226;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, finalizzato all'adempimento delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES):
a. determina le autorita' nazionali di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione;
b. designa le autorita' nazionali responsabili per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati;
c. disciplina le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES), conformemente all'art. 1 del regolamento (UE) 2017/2226:
a) registra e conserva la data, l'ora e il luogo d'ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri presso cui l'EES e' operativo;
b) calcola la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di tali paesi terzi;
c) genera le segnalazioni destinate alle autorita' nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto, allo scadere del soggiorno autorizzato;
d) registra e conservare la data, l'ora e il luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata, nonche' l'autorita' che ha rifiutato l'ingresso e la relativa motivazione.
3. Fermo restando i casi di esclusione specificamente individuati all'art. 1, paragrafo 1, capoverso 3), (al punto 3.), del regolamento (UE) 2017/2225, le disposizioni del presente decreto si applicano, all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna, agli stranieri:
a. ammessi nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;
b. familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di Paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione (in virtu' di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un Paese terzo dall'altra) e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 o 20 della medesima direttiva, ovvero di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002;
c. respinti dalla polizia di frontiera ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in quanto e' rifiutato l'ingresso nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, non superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) regolamento: il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011;
b) controllo di frontiera: l'attivita' di controllo sulle persone, svolta alle frontiere esterne dal personale degli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
c) reati di terrorismo: i reati di cui all'art. 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale;
d) reati gravi: i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore a tre anni.
e) sistema di ingressi/uscite, o Entry/Exit System o EES: il sistema per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017;
f) soggiorno di breve durata: il soggiorno nel territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;
g) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) autorita' nazionali di frontiera: gli Uffici di polizia di frontiera e gli uffici con attribuzioni di polizia di frontiera, di cui ai decreti del Ministro dell'interno del 16 marzo 1989, del 13 giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di frontiera;
b) autorita' nazionali competenti per l'immigrazione ai fini del regolamento: le Questure della Repubblica;
c) autorita' nazionali competenti per i visti: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'interno, individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno del 6 ottobre 2011, adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, nonche' i questori della Repubblica per le attivita' di proroga del visto di cui all'art. 4-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) autorita' nazionali designate per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati: le Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale della polizia di prevenzione per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Direzione investigativa antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 2007, n. 124, nonche' la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e le Autorita' giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere d) ed e) del presente decreto;
e) Central Access Point o punto di accesso centrale o CAP: unita' organizzativa di cui al considerando 28 e all'art. 29, paragrafo 3, del regolamento, allocata presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che espleta le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto;
f) focal-point locale o amministratore locale: personale in forza presso l'ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera e presso la questura della Repubblica, responsabile per la creazione, cancellazione, reset e modifica dei profili autorizzativi degli utenti che operano sui sistemi nazionali SIF ed EES/ETIAS-Immigration;
g) NUI: la National Uniform Interface, cioe' l'interfaccia unica nazionale prevista dall'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, che si compone di due apparati fisici forniti e gestiti da euLISA ed allocati, rispettivamente, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e presso il centro elaborazione dati della Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale competente per la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;
h) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) Direzione centrale della polizia criminale: la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma, lettera c), della legge 1° aprile 1981, n. 121;
j) Direzione centrale della polizia di prevenzione: la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 5, primo comma, lettera e), della legge 1° aprile 1981, n. 121;
k) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere: la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
l) personale debitamente autorizzato: il soggetto abilitato all'accesso ai dati dell'EES, sulla base di specifici profili di autorizzazione;
m) Sistema EES/ETIAS Immigration o EES/ETIAS Immigration: sistema informativo nazionale di supporto alle attivita' di controllo svolte dalle Autorita' nazionali competenti per l'immigrazione che consente l'interrogazione del sistema EES, in conformita' agli articoli 26, paragrafo 1, e 27, paragrafo 1, del regolamento;
n) Sistema Informativo I-VIS (Interior - Visa information System) o Sistema informativo per la trattazione delle domande di visto N-VIS/L-VIS(National/Local - Visa Information System): sistema informativo in uso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno ai fini del rilascio e del controllo dei visti, del controllo o della proroga dei visti sul territorio nazionale, nonche' per l'annullamento e la revoca degli stessi;
o) Sistema Informativo Frontiere o SIF: sistema informativo nazionale di supporto alle attivita' di controllo svolte dalle autorita' nazionali di frontiera che consente l'interrogazione contestuale delle banche dati nazionali, unionali e internazionali (INTERPOL), in conformita' all'art. 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);
p) Sistema self-service o Kiosk o postazione esterna Kiosk: sistema automatizzato, di cui all'art. 2, punto 23), del regolamento (UE) 2016/399, che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e puo' essere utilizzato per il pre-inserimento, nell'EES, dei dati anche trasmessi dal viaggiatore, alle autorita' nazionali di frontiera di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del presente decreto, tramite applicazioni per dispositivi mobili rese disponibili dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, punti ac) e ad), del regolamento (UE) 2019/1896; tali sistemi automatizzati accedono al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF;
q) uffici consolari: gli Uffici consolari di prima categoria, le ambasciate nell'esercizio delle funzioni consolari e le delegazioni diplomatiche speciali, se incaricate del rilascio di visti;
r) unita' operativa: l'ufficio che in seno alle autorita' designate di cui alla lettera d) del presente comma, e' autorizzato a richiedere l'accesso ai dati dell'EES, attraverso il punto di accesso centrale;
s) varco automatico o eGates o postazione esterna eGates: infrastruttura elettronica, prevista all'art. 2, punto 24), del regolamento (UE) 2016/399, in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati e' effettivamente attraversata; i sistemi eGates accedono al sistema centrale EES, per il tramite del sistema SIF, previa autenticazione dei relativi operatori sul sistema SIF.
 
Art. 3
Accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema EES per le autorita' di frontiera e per
l'immigrazione
1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, accede al sistema EES, per le finalita' previste dal regolamento, mediante il collegamento assicurato dal SIF e con l'utilizzo di postazioni manuali al SIF o delle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, nonche' mediante il collegamento assicurato dall'EES/ETIAS Immigration con l'utilizzo delle relative postazioni manuali al sistema.
2. Per le esigenze delle autorita' nazionali di frontiera, l'accesso al sistema EES e' operato dalle postazioni manuali del SIF, nonche' dalle postazioni esterne dei Kiosk e degli eGates, a cura del singolo utente gia' abilitato all'accesso in SIF.
3. I profili di autorizzazione all'accesso al SIF da parte del singolo utente sono curati dal focal point del SIF, di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), del presente decreto. Il focal point e' formalmente incaricato dal dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera o dell'Ufficio con attribuzioni di polizia di frontiera che ne cura la selezione tra il personale in forza presso la medesima struttura operativa.
4. Per le esigenze delle autorita' nazionali competenti per l'immigrazione, l'accesso al sistema EES ha luogo dalle postazioni manuali dell'EES/ETIAS Immigration ed e' a cura dell'operatore che, in servizio presso l'Ufficio immigrazione delle Questure della Repubblica, e' abilitato quale utente dell'EES/ETIAS Immigration.
5. La gestione delle utenze dell'EES/ETIAS Immigration e' in carico al focal point dell'EES/ETIAS Immigration che cura i profili di autorizzazione del singolo operatore. Il focal point dell'EES/ETIAS Immigration di cui all'art. 2, comma 2, lettera f), del presente decreto, e' individuato nell'ambito del personale in servizio presso la competente Questura e formalmente incaricato.
6. L'accesso ai dati di cui al presente articolo e' riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) del presente decreto.
 
Art. 4
Accesso al sistema EES da parte delle autorita' nazionali competenti
per i visti

1. Il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accede al sistema EES per le finalita' previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato tramite il sistema VIS.
2. Per le esigenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in qualita' di autorita' nazionale competente per i visti, l'accesso al sistema EES e' effettuato tramite N-VIS da parte degli utenti abilitati all'accesso a N-VIS.
3. Per le esigenze degli uffici consolari, l'accesso al sistema EES e' effettuato tramite L-VIS da parte degli utenti abilitati all'accesso a L-VIS.
4. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema N-VIS dei singoli utenti sono creati, modificati e cancellati dall'amministratore di sistema N-VIS in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su richiesta del capo dell'ufficio responsabile per i visti presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'amministratore di sistema N-VIS e' nominato con provvedimento del direttore generale competente per la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche.
5. I profili di autorizzazione per l'accesso al sistema L-VIS dei singoli utenti sono creati, modificati e cancellati dall'amministratore di sistema L-VIS in servizio presso l'ufficio consolare, su richiesta del capo dell'ufficio consolare. L'amministratore di sistema e' formalmente nominato dal Capo dell'Ufficio consolare.
6. L'accesso al sistema EES e' riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato appartenente alle autorita' nazionali competenti per i visti.
7. Il personale del Ministero dell'interno ed i questori della Repubblica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), accedono al sistema EES per le finalita' previste dal regolamento mediante il collegamento assicurato utilizzando l'applicativo I-VIS.
 
Art. 5

Allocazione del CAP e relative competenze

1. Il CAP di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), del presente decreto, e' allocato presso la Direzione centrale della polizia criminale di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), dello stesso decreto, e, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del regolamento, nei termini e con le modalita' stabilite nel medesimo articolo, assolve al controllo di congruita' delle richieste di consultazione affinche' siano soddisfatte le condizioni indicate all'art. 32 del predetto regolamento, fermi i poteri dell'autorita' giudiziaria.
2. I dati dell'EES consultati sono trasmessi all'unita' operativa di cui all'art. 2, comma 2, lettera r), del presente decreto, che ha avanzato la richiesta, in modo da non compromettere la loro sicurezza.
3. In caso di accesso ingiustificato ai dati dell'EES risultante dalla verifica successiva, le autorita' che hanno avuto accesso ai dati cancellano le informazioni acquisite dall'EES dandone notizia al CAP, ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente.
4. L'organizzazione del CAP e' stabilita con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del vice Direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale.
5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 29, paragrafo 3, del regolamento, il CAP agisce nello svolgimento dei propri compiti in modo del tutto indipendente dalle autorita' designate di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, ed il controllo viene effettuato con le garanzie di cui al provvedimento adottato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
6. Il CAP e' distinto dalle stesse autorita' designate e non riceve da esse istruzioni in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.
 
Art. 6

Procedure di accesso ai fini del contrasto

1. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, richiede la consultazione dei dati presenti nel sistema EES tramite il CAP, per le finalita' previste dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento.
2. Le procedure di accesso all'EES a fini di contrasto di cui all'art. 31 del regolamento da parte del CAP e la trasmissione all'unita' operativa richiedente dei dati consultati sono disciplinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, su sua delega, del vice Direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresi' disciplinate le modalita' di cancellazione delle informazioni nei casi di ingiustificato accesso ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3, del regolamento.
4. L'accesso di cui al presente articolo e' riservato in via esclusiva al personale debitamente autorizzato di cui all'art. 2, comma 2, lettera l), del presente decreto.
 
Art. 7

Elenco delle unita' operative autorizzate ad accedere
e consultare i dati nel sistema EES

1) La Direzione centrale della polizia criminale di cui all'art. 2, comma 2, lettera 1), del presente decreto, cura la conservazione dell'elenco delle unita' operative di cui all'art. 2, comma 2, lettera r), del presente decreto, dipendenti dalle autorita' designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati dell'EES, attraverso il CAP.
2) L'elenco di cui al comma 1 e' adottato e costantemente aggiornato con uno o piu' decreti direttoriali, a cura della Direzione centrale della polizia criminale, sulla base delle designazioni fatte pervenire alla medesima Direzione dagli uffici di vertice di ciascuna delle autorita' nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.
 
Art. 8

Conservazione temporanea dei dati negli archivi
o nei sistemi nazionali

1. Il SIF di cui all'art. 2, comma 2, lettera o), del presente decreto, nei casi di indisponibilita' tecnica prevista dall'art. 21 del regolamento, conserva, per il tempo strettamente necessario, i dati di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena tecnicamente possibile.
2. I dati di cui al comma 1 sono conservati temporaneamente in modalita' cifrata e sono cancellati una volta ristabilita l'operativita' del sistema centrale EES e della NUI di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
3. Per le operazioni eseguite dalle postazioni manuali del SIF e dai sistemi esterni kiosk ed eGates sono registrati e sono conservati i relativi dati di tracciamento.
4. L'EES/ETIAS Immigration, di cui all'art. 2, comma 2, lettera m), del presente decreto, nei casi di indisponibilita' tecnica prevista dall'art. 21 del regolamento, conserva per il tempo strettamente necessario, i dati alfanumerici di cui agli articoli dal 16 al 20 del predetto regolamento.
5. I dati di cui al comma 4 sono conservati temporaneamente in modalita' cifrata e sono cancellati una volta ristabilita l'operativita' del sistema centrale EES e della NUI di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
6. Per le operazioni eseguite sono registrati e conservati, per il tempo previsto dall'art. 46, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento, i relativi dati di tracciamento.
 
Art. 9

Disposizioni sul trattamento dei dati nell'EES

1. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorita' nazionali di frontiera e per l'immigrazione sulla base del regolamento si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», ad eccezione dei casi in cui il trattamento sia per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati.
2. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma 1, l'autorita' centrale titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e' individuata nel Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, fatta eccezione per i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 3.
3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorita' nazionali designate per le finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri gravi reati sulla base del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. Per il trattamento dei dati personali dell'EES di cui al comma 3 effettuato dalle autorita' nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del presente decreto, il titolare del trattamento e' individuato per ciascuna ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
5. I titolari del trattamento nominano i soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 19 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nel rispetto delle disposizioni ivi previste.
6. I responsabili della protezione dei dati assicurano i compiti di cui agli articoli 39 del regolamento (UE) 2016/679 e 30 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
 
Art. 10

Autorita' di controllo

1. L'Autorita' di controllo nazionale ai sensi degli articoli 55, paragrafo 1, e 58, paragrafo 2, del regolamento, e' il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del regolamento, con le modalita' previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento generale sulla protezione dei dati, nonche' dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
 
Art. 11

Comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 41,
del regolamento (UE) 2017/2226

1. Le Autorita' di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) non trasferiscono o comunque non mettono a disposizione di paesi terzi, di organizzazioni internazionali o di enti privati i dati conservati nell'EES, se non nelle forme e modi previsti dai paragrafi 2 e 6, dell'art. 41 del regolamento e con le garanzie di cui al secondo comma dello stesso paragrafo.
 
Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), del presente decreto, comunica senza indugio a eu-LISA, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, 3° e 4° periodo, del regolamento, l'elenco delle Autorita' nazionali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Nell'elenco e' precisato lo scopo per il quale ciascuna autorita' deve avere accesso ai dati EES.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza conserva l'elenco delle autorita' designate, aggiornandolo se necessario, e provvede a darne comunicazione a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del regolamento.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede altresi' a comunicare a eu-LISA e alla Commissione, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, del regolamento, il punto di accesso centrale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 13

Entrata in vigore

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 20 novembre 2025

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani

Il Ministro della giustizia
Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 4652