Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 26 novembre 2025, n. 219
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio» e, in particolare, l'articolo 3, comma 4;
Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, che ne dispone l'abrogazione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e, in particolare, l'articolo 47, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, concernente «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»;
Considerato che e' stata esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, giusta comunicazione alla Commissione europea in data 10 dicembre 2024 e pubblicazione sul sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) fino al 11 marzo 2025, nel rispetto del termine di tre mesi di cui al medesimo articolo 6;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 0022981 del 14 ottobre 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile
2017, n. 93

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, alla tabella di cui all'allegato IV, punto 1, seconda colonna «Periodicita' della verificazione», settima riga, le parole: «Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m³/h compresi: 10 anni» e «Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m³/h: 13 anni» sono sostituite dalle seguenti: «Meccanici, Statici e venturimetrici:13 anni».

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.92 del 21 aprile 1998:
«Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato la
definizione degli indirizzi generali delle politiche
economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e
standard di qualita' per prodotti e servizi, di
caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi
quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni
generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni,
ivi comprese le strutture ricettive.
3. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali, fino al compimento
degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la
gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di
effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia'
avviato il relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di
agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite
alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6
dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base
di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi
unitari nel rispetto delle specificita' delle singole
realta' regionali, in conformita' con l'articolo 2 della
legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme
applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero
delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, sentite le associazioni
nazionali di allevatori interessate, il programma annuale
dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e
forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento
delleattivita' di tenuta dei registri e dei libri
genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori
operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla
legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento
delle attivita' relative ai controlli funzionali esercitate
da associazioni di allevatori operanti a livello
territoriale.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n.
77, recante: «Disposizioni in materia di commercio e di
camere di commercio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 29 marzo 1997:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di pesi e misure). -
1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, dopo il secondo comma e'
aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al
primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e
di misure di capacita', quando siano di vetro, terracotta o
simili".
2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e'
abrogato.
3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco
degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione
periodica, in base ai dati forniti dal comune.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
le modifiche e le integrazioni alla disciplina della
verificazione periodica dei pesi e delle misure sono
adottate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti
criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di
misura da assoggettare alla verificazione periodica ai
principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione
periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle
caratteristiche di affidabilita' metrologica degli
strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione
dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei
dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni
avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature
informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della
verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento
di laboratori autorizzati che offrano garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169, recante: «Regolamento recante
disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.
- La direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura e' pubblicata nella GUUE del 29 marzo 2014, n. L
96.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21
aprile 2017, n. 93, recante: «Regolamento recante la
disciplina attuativa della normativa sui controlli degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli
strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e
europea» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
20 giugno 2017.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'Allegato IV, punto 1, del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21
aprile 2017, n. 93, come modificato dal presente decreto:
Allegato IV
(art. 4, comma 3)
Periodicita' delle verificazioni
1. Periodicita' della verificazione degli strumenti di
misura in servizio


Parte di provvedimento in formato grafico

Omissis.».
 
Art. 2

Disposizione transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la periodicita' di verificazione dei contatori dell'acqua gia' installati ovvero comunque immessi sul mercato e' fissata a 13 anni.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 novembre 2025

Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1