| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2025 |
| Attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008; Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del TFUE e la Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01); Vista la decisione finale 2013/284/UE del 19 dicembre 2012, adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)); Vista la sentenza del 6 novembre 2018 (Cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P); Vista la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)]; Visto l'articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»; Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011; Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonche' la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto e' individuata la struttura che svolge le attivita' di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»; Vista la nota n. 56084 del 18 novembre 2025, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso lo schema del provvedimento in questione per la sottoposizione all'esame della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, unitamente alla nota n. 242198 del 17 novembre 2025, con la quale il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha rappresentato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare; Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 27 novembre 2025; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Termini e modalita' della presentazione della dichiarazione e del versamento
1. I soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d'imposta 2012 o 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni per le medesime imposte e annualita', un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano entro il 31 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili relativamente al periodo dal 2006 al 2011. 2. La dichiarazione e' unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011. 3. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 e la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno interessato dal recupero. Per le annualita' in cui l'aliquota effettiva non e' individuabile si applica quella media del 5,5 per mille. Il versamento non e' effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresi', al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4. Il versamento dell'imposta oggetto del recupero, determinata ai sensi del comma 3, e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalita' stabilite con risoluzione del direttore dell'Agenzia delle entrate. 5. Con decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono adottati il modello della dichiarazione di cui al comma 1 e le relative istruzioni, nonche' stabilite le modalita' di trasmissione e di messa a disposizione ai comuni della dichiarazione. Con la dichiarazione il soggetto passivo puo' effettuare la scelta della rateizzazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. |
| | Art. 2
Interessi applicabili
1. Ai sensi degli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di procedura (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero e della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01), alle somme oggetto di recupero di cui al presente decreto si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto e' divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell'interesse composto. 2. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. |
| | Art. 3
Struttura di coordinamento delle operazioni di recupero ICI
1. Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze svolge le attivita' di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero ICI con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Il Dipartimento delle finanze adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge n. 131 del 2024. 3. Le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione del Dipartimento delle finanze. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 160 |
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