| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| COMUNICATO |
| Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca - triennio 2022-2024 |
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Il giorno 23 dicembre 2025 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.R.a.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca, relativo al triennio 2022-2024. Per l'A.R.a.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo (Firmato)
============================================================= | Per le: Organizzazioni | | | sindacali | Confederazioni sindacali | +=============================+=============================+ |CISL FSUR (firmato) |CISL (firmato) | +-----------------------------+-----------------------------+ |FLC CGIL (non firma) |CGIL (non firma) | +-----------------------------+-----------------------------+ |Federazione UIL Scuola RUA | | |(firmato) |UIL (firmato) | +-----------------------------+-----------------------------+ |SNALS Confsal (firmato) |Confsal (firmato) | +-----------------------------+-----------------------------+ |Federazione Gilda UNAMS | | |(firmato) |CGS (firmato) | +-----------------------------+-----------------------------+ |ANIEF (firmato) |CISAL (firmato) | +-----------------------------+-----------------------------+ |
| | Allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca
Triennio 2022-2024
Sommario A. PARTE COMUNE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro Titolo II RELAZIONI SINDACALI Art. 4 Obiettivi e strumenti Art. 5 Informazione Art. 6 Confronto Art. 7 Organismo paritetico per l'innovazione Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa Dichiarazione congiunta n. 1 Art. 9 Clausole di raffreddamento Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 10 Norme transitorie B. Sezione ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Titolo I RELAZIONI SINDACALI Art. 11 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi Art. 14 Incrementi delle indennita' fisse Art. 15 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa Art. 16 Una tantum C. Sezione UNIVERSITA' E AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE Titolo I RELAZIONI SINDACALI Art. 17 Soggetti e materie di relazioni sindacali Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione UNIVERSITA' Art. 18 Incrementi degli stipendi tabellari Art. 19 Effetti dei nuovi stipendi Art. 20 Incrementi dell'indennita' di Ateneo Art. 21 Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: incrementi Art. 22 Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: incremento Art. 23 Lavoro straordinario D. Sezione ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE Titolo I RELAZIONI SINDACALI Art. 24 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione Ricerca Art. 25 Incrementi degli stipendi tabellari Art. 26 Effetti dei nuovi stipendi Art. 27 Incrementi dell'indennita' di ente e dell'indennita' di valorizzazione professionale Art. 28 Incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio Art. 29 Norme finali E. Sezione AFAM Titolo I RELAZIONI SINDACALI Art. 30 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali Titolo II TRATTAMENTO ECONOMICO Sezione AFAM Art. 31 Incrementi degli stipendi tabellari Art. 32 Effetti dei nuovi stipendi Art. 33 Incrementi indennita' fisse F. TABELLE Tabella A1 - SCUOLA Tabella A1 - SCUOLA - segue Tabella A2 - SCUOLA Tabella A2 - SCUOLA - segue Tabella A3 - SCUOLA Tabella A4 - SCUOLA Tabella A5 - SCUOLA Tabella B1 - UNIVERSITA' Tabella B2 - UNIVERSITA' Tabella B3 - UNIVERSITA' Tabella B4 - UNIVERSITA' Tabella C1 - ENTI DI RICERCA(1) Tabella C2 - ENTI DI RICERCA(1) Tabella C3 - ENTI DI RICERCA(1) Tabella C4 - ENTI DI RICERCA(1) Tabella C5 - ENTI DI RICERCA(1) Tabella C6 - ENTI DI RICERCA(1) Tabella D1 - AFAM Tabella D1 - AFAM - segue Tabella D2 - AFAM Tabella D2 - AFAM - segue Tabella D3 - AFAM Tabella D4 - AFAM Tabella D5 - AFAM Tabella D6 - AFAM Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione congiunta n. 3 Dichiarazione congiunta n. 4 Art. 1. Campo di applicazione e struttura del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 22 febbraio 2024. 2. Il presente CCNL si articola in: a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni; b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: istituzioni scolastiche ed educative; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; universita' e aziende ospedaliero-universitarie; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. 3. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonche' ogni altro tipo di scuola statale. 4. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali. 5. Con il termine «universita'» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 22 febbraio 2024. 6. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 22 febbraio 2024. 7. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'universita' e della ricerca. 8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6. 9. Con la locuzione «pubblica amministrazione», in assenza di ulteriori specificazioni, si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati: a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996; b) CCNL 21 febbraio 2002, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999» sottoscritto il 21 febbraio 2002; c) CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002; d) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005; e) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006; f) CCNL 7 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 7 aprile 2006; g) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il biennio economico 2004 - 2005» sottoscritto l'11 aprile 2006; h) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intente il «CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007; i) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008; j) CCNL 4 agosto 2010, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2007-2007» sottoscritto il 4 agosto 2010; k) CCNL 6 dicembre 2022, con cui si intende il «CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021» sottoscritto il 6 dicembre 2022; l) CCNL 18 gennaio 2024, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021» sottoscritto il 18 gennaio 2024. 11. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 433 e n. 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997. 12. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001. 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e del comparto istruzione e ricerca e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative. |
| | Art. 2. Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4 Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o pec almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. |
| | Art. 3. Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. 2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 3. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo. 4. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 4. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettivita'; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa; si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa). 4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in: a) informazione; b) confronto; c) organismi paritetici di partecipazione. 5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalita', nonche' clausole di raffreddamento. 6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalita' dalle stesse previste. 7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 5. Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa e' resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione collettiva integrativa individuati nelle specifiche sezioni - secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione collettiva integrativa previste nei successivi art. 11, art. 17, art. 24 e art. 30 (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali). 3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono altresi' oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonche' le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalita' di attuazione degli stessi (ivi incluse, ove previste, le progressioni giuridiche, quali, ad esempio, le progressioni tra le aree nella Sezione Universita' e le progressioni tra i livelli per i ricercatori e tecnologi della Sezione Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) e' seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), art. 24 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. 7. Nelle istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 e' data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. 8. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 6. Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione collettiva integrativa individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a dieci giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 3. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 7. Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza - per il settore scuola presso il MIM, per il settore AFAM e per il settore Universita' presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale di ente - una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa nazionale o, per il settore Universita', di singola amministrazione. 3. Per il settore Scuola e per il settore AFAM, l'organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 4. L'organismo paritetico per l'innovazione: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale o di singola amministrazione secondo la collocazione stabilita per il predetto organismo, nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL manifestino un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale. In tale ultimo caso l'organismo si riunisce entro venti giorni dal ricevimento delle proposte; c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 18 gennaio 2024; f) redige un report annuale delle proprie attivita'. 5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lettera a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 4, lettera c). 6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 18 gennaio 2024. 7. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. 2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica e' di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. 3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non gia' prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni. 5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione. 6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. 7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. L'amministrazione prosegue comunque le trattative convocando nuovamente la delegazione sindacale al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque. 8. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, l'amministrazione informa tempestivamente la componente sindacale e le parti riprendono le trattative. 10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi. 11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 e 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 12. E' istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165 del 2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 13. Le materie di contrattazione collettiva integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni. 14. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione a quanto previsto all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 12, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di comparto. |
| | Art. 9. Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 (Confronto) le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 4. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 10. Norme transitorie
1. All'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026». 2. All'art. 92 (Norme di prima applicazione), comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026». 3. All'art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 5, del CCNL 18 gennaio 2024, le parole «30 giugno 2026» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2026». |
| | Art. 11. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo e' finalizzata ad incrementare la qualita' dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte. 2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale. 3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 2, ferma restando la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL. 4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: a) a livello nazionale: a1) le procedure e i criteri generali per la mobilita' professionale e territoriale, incluse le modalita' di applicazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge; a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA; a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA; a4) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni; a5) i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) del CCNL 18 gennaio 2024 sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale articolo; a6) l'importo dell'indennita' di disagio di cui all'art. 77 (Indennita' di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo) del CCNL 18 gennaio 2024; a7) l'importo dell'indennita' di cui all'art. 54, comma 4, terzo periodo (Incarichi specifici al personale ATA) del CCNL 18 gennaio 2024; a8) l'incremento dell'indennita' di direzione parte variabile di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA), comma 1, del CCNL 18 gennaio 2024; a9) i criteri e le modalita' di accesso al sistema di assistenza integrativa di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito con legge 69 del 2025; a10) le modalita' ed i criteri di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 330, della legge n. 213 del 2023 come modificato dall'art. 14-bis, comma 7, del decreto-legge n. 71 del 2024 convertito dalla legge n. 106 del 2024. b) a livello regionale: b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'ente regione e da enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio; b3) i criteri, le modalita' e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali) del CCNL 18 gennaio 2024; b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti; c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione dei compensi; c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi di formazione scuola lavoro e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale; c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019; c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni; c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); c9) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attivita' scolastica; c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale; c11) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile o da remoto. 5. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalita' ivi previste. 6. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), a9), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5. 7. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), a8), a10) b2), c2), c3) e c4) del comma 4. 8. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa e' avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 e 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto): a) a livello nazionale e regionale: a1) gli obiettivi e le finalita' della formazione del personale; a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualita' del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; a3) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non puo' superare i cinque giorni; a4) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18 gennaio 2024; a5) i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim; a6) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche del CCNL 18 gennaio 2024; a7) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro. b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; b4) la promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out; b5) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto; b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA. 10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) a livello nazionale e regionale: a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto a2); a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 4, punti a3) e b2); a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari; a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attivita' scolastica. b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici; b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) del CCNL 18 gennaio 2024 precisando per ciascuna delle attivita' retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. 11. Il presente articolo abroga l'art. 30 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 12. Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalla tabella E1.5 e dalla tabella C1, rispettivamente per il personale ATA e per i docenti, sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A1. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all'allegata Tabella A2. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea. |
| | Art. 13. Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. |
| | Art. 14. Incrementi delle indennita' fisse
1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 74, comma 1, del CCNL 18 gennaio 2024 (tabella E1.2), e' incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata TabellaA3, nella quale sono altresi' indicati i valori rideterminati; b) la parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 74, comma 2, del CCNL 18 gennaio 2024 (tabella E1.1), e' incrementata con le decorrenze e degli importi lordi annui indicati nell'allegata Tabella A4, nella quale e' altresi' indicato il valore rideterminato; c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 74, comma 4, del CCNL 18 gennaio 2024 (tabella E1.4), e' incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella A5, nella quale sono altresi' indicati i valori rideterminati. 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettere b) e c) decorrenti dal 1° gennaio 2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025). |
| | Art. 15. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78 del CCNL 18 gennaio 2024 e' ulteriormente incrementato delle risorse di cui all'art. 1, comma 123 della legge n. 207/2024, destinate al personale docente, pari a 93,7 milioni di euro lordo oneri riflessi, a decorrere dall'anno 2025. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse di cui al comma 1 sono stabilmente ridotte di 93,7 milioni di euro lordo oneri riflessi, a copertura degli incrementi riconosciuti ai sensi dell'art. 14 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lettera a) decorrenti dal 1° gennaio 2025. |
| | Art. 16. Una tantum
1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attivita' didattica, in servizio nell'anno scolastico 2023-2024 e' corrisposto un emolumento una tantum - non computato agli effetti di cui all'art. 13 (Effetti dei nuovi stipendi) - di euro 111,70 per i docenti e di euro 270,70 per il personale ATA. 2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l'emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2023 e non sia cessato anticipatamente. 3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time. |
| | Art. 17. Soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa per le Universita' si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 e' nominata dal Consiglio di amministrazione ed e' presieduta dal rettore e dal direttore generale o da soggetti da loro delegati. Nelle Aziende ospedaliere universitarie la delegazione datoriale e' nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato, tra i quali e' individuato il presidente. 3. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: a) i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attivita' in conto terzi o da programmi e progetti nazionali, europei o internazionali; c) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) del CCNL 18 gennaio 2024; d) la quota di risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) del CCNL 18 gennaio 2024; e) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione lavorativa; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri per la determinazione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita' di cui all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita') del CCNL 18 gennaio 2024; h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; j) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti con disabilita'; l) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale dell'Area EP, nonche' la quota di cui all'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008; m) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 107 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 18 gennaio 2024; o) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16 ottobre 2008; p) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'Ateneo; q) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 nonche' individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, tale limite; r) la determinazione del termine di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) comma 2, lettera a) del CCNL 18 gennaio 2024; s) l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali), comma 3 del CCNL 18 gennaio 2024; t) i criteri per l'assegnazione al personale del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo; u) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile o da remoto; v) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 32, commi 11 e 12, del CCNL 16 ottobre 2008 (Congedi per motivi di famiglia, di studio e di formazione); w) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023. 4. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere j), k), m), n), o), p), q), r), u) e v). 5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), s), t) e w). 6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ivi comprese le relative procedure; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area EP; f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area EP; g) le linee generali dei piani per la formazione del personale; h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi, ivi inclusi quelli di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo della legge n. 240/2010; i) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto; j) i criteri generali per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa e professionale, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; k) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale; l) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 92 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18 gennaio 2024. 7. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, la sola informazione su: a) i regolamenti di Ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) i dati sugli andamenti occupazionali; c) i dati relativi all'utilizzo delle risorse dei fondi di cui agli artt. 120 (Fondo risorse decentrate personale delle aree operatori, collaboratori e funzionari: utilizzo) e 122 (Fondo risorse decentrate personale dell'area EP: utilizzo) del CCNL 18 gennaio 2024 precisando per ciascuna delle attivita' retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. 8. L'amministrazione garantisce alle OO.SS., alle RSU e ai RLS l'accesso alla rete telematica per lo svolgimento delle relative attivita'. 9. Il presente articolo abroga l'art. 81 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 18. Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalla tabella E2.2 e, per i collaboratori ed esperti linguistici, dall'art. 2, comma 3, del contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori ed esperti linguistici (art. 178, comma 1, lettera d del CCNL 18 gennaio 2024), sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella B1. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui all'allegata Tabella B2. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea. |
| | Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 18 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 18 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella B1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. |
| | Art. 20. Incrementi dell'indennita' di Ateneo
1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006, come da ultimo rideterminata dall'art. 8 del CCNL 6 dicembre 2022, e' incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella B3. |
| | Art. 21. Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: incrementi
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), le risorse del presente Fondo possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016. |
| | Art. 22. Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: incremento
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione puo' ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), le risorse del presente Fondo possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto Fondo determinato per l'anno 2016. 3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) del CCNL 18 gennaio 2024 e' sostituita dalla seguente: «d) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle Aree) e all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), inclusi i valori di indennita' di Ateneo conservati ad personam di cui al medesimo art. 118, comma 2, dei cessati dal servizio dell'anno precedente nell'Area delle elevate professionalita';». |
| | Art. 23. Lavoro straordinario
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate in applicazione dell'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008. 2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' quella indicata nella Tabella B4. 3. Il presente articolo abroga l'art. 86 del CCNL 16 ottobre 2008, commi da 2 a 4. |
| | Art. 24. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralita' di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli enti di ricerca si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell'ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL (contrattazione collettiva integrativa nazionale); b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale (contrattazione collettiva integrativa di sede locale). 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione collettiva integrativa per gli enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede (contrattazione collettiva integrativa di sede unica), tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU. 4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006; c) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione individuale della prestazione lavorativa; d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui agli artt. 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002; e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio economico 2000-2001; h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art. 144 del CCNL 18 gennaio 2024; j) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili; l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; m) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21 febbraio 2002; n) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'ente; o) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili; p) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita'; q) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile o da remoto; r) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023. 5. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede locale i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere c), j), l) e n). 6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere d), e), j), k), l), m), n), o), e q). 7. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), f), g), h), i), p), e r). 8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera a) ed i soggetti sindacali di cui al comma 3: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione individuale della prestazione lavorativa; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto; f) le linee generali di riferimento per la pianificazione dell'attivita' formativa. 9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera b), i criteri di adeguamento di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 8, lettera a). 10. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, la sola informazione su: a) gli statuti ed i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) dati sulla consistenza di personale, ivi compresi i contratti di lavoro flessibile; c) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7 ottobre 1996 precisando per ciascuna delle attivita' retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. 11. Il presente articolo abroga l'art. 123 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 25. Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalla tabella C3 e B3.2, rispettivamente per il personale dei livelli IV-VIII e per il personale dei livelli I-III, sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle C1 e C2. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui alle allegate Tabelle C3 e C4. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea. |
| | Art. 26. Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 25 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 25 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle C1 e C2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. |
| | Art. 27. Incrementi dell'indennita' di ente e dell'indennita' di valorizzazione professionale
1. L'indennita' di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 11 comma 1, del CCNL 6 dicembre 2022 e' incrementata con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella C5. 2. L'indennita' di valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 11, comma 2, del CCNL 6 dicembre 2022, e' incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata Tabella C6. |
| | Art. 28. Incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale IV-VIII ciascun ente puo' ulteriormente incrementare in misura variabile di anno in anno le risorse dei Fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7 ottobre 1996, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali fondi. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), per l'anno 2026 le risorse dei fondi di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL 7 ottobre 1996 possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato dei livelli IV - VIII in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, per il personale dei livelli I-III ciascun ente puo' ulteriormente incrementare, in misura variabile di anno in anno, le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario di tali risorse. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci. 4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025), per l'anno 2026 le risorse destinate al finanziamento degli istituti del trattamento economico accessorio di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001 possono essere incrementate dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato dei livelli I - III in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai competenti organi di controllo, per un importo non superiore al 10% del valore del predetto fondo determinato per l'anno 2016. |
| | Art. 29. Norme finali
1. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010. |
| | Art. 30. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello di istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale. 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: a) a livello nazionale: a1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno; a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definite dall'amministrazione; a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio a6) l'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di accompagnatore, modello vivente, tecnico di laboratorio; b) a livello di istituzione: b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto; b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi); b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; b4) le modalita' e i criteri di applicazione dei diritti sindacali - assemblea, affissione all'albo e utilizzo dei locali -, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni e le modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ; b5) i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; b8) gli importi dell'indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 161 (indennita' di specifiche responsabilita') del CCNL 18 gennaio 2024; b9) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile o da remoto. 4. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti e con le modalita' ivi previste. 5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a1), a3), a4), a5), a6), b4), b5), b6), b7) e b9). 6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a2), b1), b2), b3) e b8). 7. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7: la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa avente ad oggetto il contratto integrativo triennale e' avviata entro il 15 novembre del primo anno accademico di riferimento e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo; la sessione negoziale di contrattazione collettiva integrativa avente ad oggetto le materie oggetto di contrattazione annuale e' avviata entro il 15 novembre dell'anno accademico di riferimento e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 31 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo. 8. Sono oggetto di confronto: a) a livello nazionale: a1) l'integrazione dei criteri per la mobilita' del personale docente tra le istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi: adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale; valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento; a2) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione) del CCNL 18 gennaio 2024; a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni; a4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni; a5) i criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza. b) a livello di istituzione: b1) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro ed i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni; b2) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto; b3) le linee generali dei piani per la formazione del personale. 9. I soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera a), ricevono, a richiesta, la sola informazione sullo stato di attuazione del processo di riforma delle istituzioni. 10. I soggetti sindacali di cui al comma 1, lettera b), ricevono, a richiesta, la sola informazione su: a) i dati relativi alla distribuzione degli organici e ai contratti atipici. b) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 17 del CCNL 4 agosto 2010 precisando per ciascuna delle attivita' retribuite, l'importo erogato ed il numero dei lavoratori coinvolti, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito. 11. Il presente articolo abroga l'art. 149 del CCNL 18 gennaio 2024. |
| | Art. 31. Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati nel CCNL del 18 gennaio 2024 dalle tabelle E3.1, C4 e E3.3, rispettivamente per il personale tecnico amministrativo, per il personale docente, per i ricercatori sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021; con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle D1. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze di cui alle allegate Tabelle D2. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023 costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea. |
| | Art. 32. Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 31 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 31 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella D1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. |
| | Art. 33. Incrementi indennita' fisse
1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 174 del CCNL 18 gennaio 2024, e' incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D3; b) la retribuzione professionale ricercatori di cui all'art. 175 del CCNL 18 gennaio 2024, e' incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D4; c) la retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 159, comma 6, del CCNL del 18 gennaio 2024, e' incrementata con le decorrenze e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella D5. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la quota della retribuzione di posizione parte fissa non corrisposta a carico del Fondo d'istituto ed il valore massimo della retribuzione di posizione, di cui al citato comma 6 dell'art. 159, sono rispettivamente rideterminati in euro 2.883,17 ed in euro 15.162,03; d) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminato dall'art. 174, comma 1, lettera c) del CCNL 18 gennaio 2024, e' incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D6. 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) decorrenti dal 1° gennaio 2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025). |
| | Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, al fine di assicurare continuita' al processo di valorizzazione del personale del comparto e tenuto conto che le disponibilita' finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni statali, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, sono gia' state allocate nel bilancio dello Stato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso all'Aran l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, concordano, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere sin da subito ogni azione utile a consentire un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027 e di concludere una prima sequenza contrattuale relativa alla parte economica del CCNL 2025-2027, utilizzando le risorse disponibili messe a disposizione dall'atto di indirizzo, per il rinnovo contrattuale di tale triennio per l'anticipazione della sola parte relativa a stipendi tabellare e componenti fisse del trattamento accessorio, allo scopo di garantire l'erogazione degli arretrati dovuti e dei relativi incrementi. Nell'ambito del prosieguo della suddetta sequenza contrattuale la parte normativa dovra' affrontare prioritariamente i temi della formazione e valorizzazione professionale del personale, del welfare, delle relazioni sindacali, del lavoro agile, del personale all'estero e di una eventuale soluzione relativamente alla questione dei buoni pasto (tenuto conto delle risorse disponibili). |
| | Dichiarazione congiunta n. 3
Riguardo alle relazioni sindacali, tenuto conto dei contenziosi in atto, le parti ritengono opportuno intervenire nell'accordo quadro relativo alle prerogative sindacali, al fine di valutare un eventuale adeguamento degli istituti di partecipazione sindacale. |
| | Dichiarazione congiunta n. 4
In relazione alla limitata quota di risorse del triennio 2019-2021 del settore Istituzioni ed enti di ricerca, non distribuita con il CCNL relativo al triennio 2019-2021, in quanto accantonata per far fronte a possibili oneri connessi alla sequenza contrattuale di cui all'art. 178, comma 1, lettera f) del CCNL 18 gennaio 2024, le parti prendendo atto congiuntamente della impossibilita' di addivenire ad un accordo su detta sequenza - concordano che sia possibile definire, nell'ambito di una nuova sequenza contrattuale relativa al triennio 2019-2021, l'utilizzo delle suddette risorse residue, mediante riconoscimento di ulteriori incrementi retributivi, a valere sul medesimo triennio 2019-2021. Concordano, inoltre, che sia possibile, nella medesima sequenza contrattuale, dare applicazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), prevedendosi la possibilita' di un ulteriore incremento delle risorse stanziate dagli enti per finanziare i trattamenti accessori del personale, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018. A tal fine, condividendo l'esigenza di nuovi ed aggiornati indirizzi all'Aran, sono reciprocamente impegnate ad avviare le necessarie interlocuzioni con i soggetti coinvolti nell'emanazione dell'atto di indirizzo propedeutico all'apertura delle trattative relative alla summenzionata sequenza contrattuale. |
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