| Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 9 dicembre 2025 |
| Finanziamento per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002; Visti, con riferimento agli stanziamenti di risorse nel bilancio statale, la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilita' 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilita' 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilita' 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025); Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 15 del 20 gennaio 2020) per il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei relativi tempi di attesa; Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato l'agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 65 del 18 marzo 2017; Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019); Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede: al comma 1 che «Al fine di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del Portale della Trasparenza" previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 - Salute, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e' istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le piattaforme per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS e' autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»; al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali»; Vista, la nota della ex Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, prot. n. 1541 del 3 febbraio 2025 (prot. DGPROGS n. 2314/2025) con cui e' stata rappresentata la stima delle risorse destinate ad implementare la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui all'art. 1, comma 1, decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107; Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui al punto 2, lettera c) della deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 sono state destinate da disposizioni normative, risorse pari a euro 588.892.157,44; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie prot. n. 9949 del 12 giugno 2025 (prot. DGPROGS n. 12014/2025), con la quale inoltra la comunicazione della Commissione salute dell'11 giugno 2025 di trasmissione delle richieste di modifica al presente provvedimento; Ritenuto di poter recepire le modifiche proposte dalla Commissione salute con la citata nota DAR prot. n. 9949/2025; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 novembre 2025 (Rep. atti n. 220/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finanziamento per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa
1. Per la realizzazione dell'infrastruttura di cui al DM «Adozione linee guida per la definizione e il funzionamento della Piattaforma nazionale liste d'attesa» e' autorizzato, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51 a valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, un contributo complessivo di euro 27.407.501,00, ripartito alle regioni, pari al 95% rispetto al complessivo fabbisogno secondo gli importi di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; |
| | Allegato
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Modalita' e tempi di attuazione
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto operativo da parte di AGENAS ai sensi del DM «Adozione linee guida per la definizione e il funzionamento della Piattaforma nazionale liste d'attesa», le regioni presentano al Ministero della salute, il suddetto progetto. 2. Il programma dovra' riportare il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni: a) ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento identificati dal Codice unico di progetto (CUP); b) descrizione tipologia di intervento da realizzare; c) indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema gia' esistente; d) cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione; e) importo totale, quadro economico e quadro finanziario, comprensivo della quota (5%) a carico della regione, con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione; f) descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente. 3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria. 4. A seguito dell'approvazione del programma, le regioni potranno procedere con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 secondo le modalita' previste dall'accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'» a integrazione dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002. |
| | Art. 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2025
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2026 Uffciio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle poliltiche sociali, n. 15 |
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