Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Parte di provvedimento in formato grafico

 


Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati
nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025.
NOTE

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
Note al comma 1
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
Essa contiene, per ciascun anno del triennio di
riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare
gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma
2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo
10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17,
commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia
dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli
effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di
cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del
presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi I programmi
rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea
diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini
di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire
gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le
missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di' attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si' prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6.
7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di' cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
b) ;
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) ;
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo
massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la
formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle
previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto
del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa
delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16.
17. con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.»
Note al comma 2
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 7 giugno 2016, serie C 202.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 recante:
«Approvazione del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria»:
«Art. 4 (Soggetti abilitati ad effettuare operazioni
valutarie e in cambi). - 1. Ufficio italiano dei cambi e la
Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base
delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a
operare in cambi in contropartita con residenti e non
residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni
valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca
centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto
previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4)
2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione
delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea.
3. Le banche e gli altri intermediari finanziari
effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto
delle norme che li disciplinano.
4.
5.
6.».
Note al comma 3
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante: «Testo unico delle imposte sui redditi», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per
cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta. (133)
3. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.».
Note al comma 4
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 recante, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-ter (Riordino delle detrazioni). - 1. Fermi
restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma
agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo
superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il
presente testo unico o altre disposizioni normative
prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati
complessivamente, sono ammessi in detrazione fino
all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base
determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del
reddito complessivo del contribuente per il coefficiente
indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli,
compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i
figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo
familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni
previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo
unico.
2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del
contribuente e' superiore a 75.000 euro e non superiore a
100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del
contribuente e' superiore a 100.000 euro.
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1
e' pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti
figli che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 12, comma 2;
b) 0,70, se nel nucleo familiare e' presente un
figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo
12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due
figli che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di
due figli che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2.
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare
complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini
dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti
oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle start-up innovative,
detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese
innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9,
seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo
degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente
articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo
16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui
detrazione e' ripartita in piu' annualita', rilevano le
rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque
esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi
dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter,
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino
al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis),
sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31
dicembre 2024 nonche' le rate delle spese detraibili ai
sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni
normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito
complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un
importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione
dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto
previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e
dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai
seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella
misura del 19 per cento dal presente testo unico o da
qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per
le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti
politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi
calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
6. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma
3-bis, del presente testo unico.».
Note al comma 5
- Si riporta il testo del comma 450, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«450. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni
di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni
alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in
possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.».
Note al comma 6
- Si riporta il testo del comma 451-bis, dell'articolo
1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai
beneficiari di cui al comma 451, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste puo' avvalersi delle procedure previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni
di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al
massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 450.».
Note al comma 8
- Si riporta il testo del comma 385, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«385. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2025
l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di
produttivita', di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta al 5 per
cento.».
Note al comma 9
- Si riporta il testo del comma 182, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016»:
«182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore
di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa.».
Note al comma 10
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante: «Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro»:
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le
disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare
attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio,
del 23 novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del
ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di
disciplina del rapporto di lavoro connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue
funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non
rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato
oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito
all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e
le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo
notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per
almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di
organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale
dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi
posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il
ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i
lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un
periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il
cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a
turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore
impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo
presso una impresa che effettua servizi di trasporto
passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di
terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a
impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta
prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli
impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente
o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione
o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli
idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a
tali attivita', effettuate sia a partire da una
installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori
dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e'
espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e
continui per evitare che essi, a causa della stanchezza
della fatica o di altri fattori che perturbano la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se' stessi, ad
altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a
breve o a lungo termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti
collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative.».
Note al comma 11
- Si riporta il testo dei commi 183 e seguenti,
dell'articolo 1,della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016)»:
«183. Ai fini della determinazione dei premi di
produttivita', e' computato il periodo obbligatorio di
congedo di maternita'.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191, anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole
ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo,
anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182.
184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne'
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai
commi da 182 a 191:
a) i contributi alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti
indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)
2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di
cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005, nonche' ai fini
dell'applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) 2019/1238.;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del
lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51,
comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se
eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51,
comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni
dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore
di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185
trovano applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di
importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000.
Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai
commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei
contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli
incrementi di produttivita', redditivita', qualita',
efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonche' le
modalita' attuative delle previsioni contenute nei commi da
182 a 191, compresi gli strumenti e le modalita' di
partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui
al comma 187.
189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita'
specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico
del datore di lavoro per il regime relativo
all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800
euro.
Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla
quota di erogazioni di cui al presente comma e'
corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di
computo ai fini pensionistici.
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni
erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da
parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi
di educazione e istruzione anche in eta' prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,
nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la
seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e
3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da
parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti
di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale».
191. All'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di
euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno
2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per
l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4
milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per
l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310
milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2022.».
Note al comma 13
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 15
maggio 2025, n. 76, recante: «Disposizioni per la
partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e
agli utili delle imprese»:
«Art. 6 (Piani di partecipazione finanziaria dei
lavoratori). - 1. Nelle aziende di cui all'articolo 1, in
coerenza e nel rispetto della normativa vigente, possono
essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei
lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare,
oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al
capitale della societa' di cui agli articoli 2349, 2357,
2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando
le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione
di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma
restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da
184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per
l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e
derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi
di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non
superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui
redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate in 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
ai sensi dell'articolo 15, comma 1.».
Note al comma 14
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51. - 1. Omissis
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti
all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con
il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141,
che operino secondo il principio di mutualita' e
solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla
generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste
nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche
in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta.
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
Omissis.».
Note al comma 15
- Si riporta il testo del comma 44, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come
modificato dalla presente legge:
«44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola. Per gli anni 2024,
2025 e 2026 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui
al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle
societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo
1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del
reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per
cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.».
Note al comma 16
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2 quater,
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante:
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso
del suolo agricolo). - Omissis
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si
applicano agli impianti i cui lavori di installazione si
sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione
come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di
Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di
energia elettrica (GAUDI) da' prova dell'avvenuta
installazione, relativamente ai termini di cui al primo
periodo.».

Note al comma 17
- Si riporta il testo del comma 595, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come
modificato dalla presente legge:
«595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta
relativo all'anno 2026, e' riconosciuto solo in caso di
destinazione alla locazione breve di non piu' di due
appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri
casi, ai fini della tutela dei consumatori e della
concorrenza, l'attivita' di locazione di cui al presente
comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma
imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice
civile. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche per i contratti stipulati tramite soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero
tramite soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con
persone che dispongono di appartamenti da condurre in
locazione.».
Note al comma 18
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287 recante: «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante:
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
14 aprile 2003.
Note al comma 20
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 recante: «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - Omissis
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
Omissis.».
Note al comma 21
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
Note al comma 22
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma
3-quinquies, e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - Omissis
3-quinquies. La detrazione di cui al presente
articolo spetta anche per le spese documentate sostenute
negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per
gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le
tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento
delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per
cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione
di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e
2027 e' elevata al 50 per cento delle spese per gli anni
2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027,
nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai
titolari del diritto di proprieta' o di un diritto reale di
godimento per interventi sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
Omissis.».
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026
e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per
cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30
per cento delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unita' immobiliare. Fermo restando il predetto
limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per
gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento delle
spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
delle spese sostenute nell'anno 2027 nel caso in cui le
medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprieta' o di un diritto reale di godimento per
interventi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura
dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche
le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.
1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-septies spettano anche per le spese, documentate
sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa,
per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36
per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al
30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La
detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni
2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento delle spese
sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle
spese sostenute per l'anno 2027 nel caso in cui le medesime
spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprieta' o di un diritto reale di godimento per
interventi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe
A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le
lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i
frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,
spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e
a 5.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. La detrazione
spetta a condizione che gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio
dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto,
ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello
dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di
spesa di cui al secondo periodo e' considerato al netto
delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si
e' fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito
della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus
e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali.».
Note al comma 23
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: «Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»,
convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n.
106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Costruzioni private). - Omissis
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono
riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in
aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli
edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
Omissis.».
Note al comma 24
- Si riporta il testo del comma 154, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dalla
presente legge:
«154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai
successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
dell'annualita' precedente. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8
giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio
finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono
conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun
esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed
efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di redazione del
rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente
la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti
beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme
per violazione degli obblighi di rendicontazione, le
modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna
amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai
quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del
relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione
nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di
violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a
carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di
comunicazione della rendicontazione da parte degli
assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per
la liquidazione della quota del cinque per mille e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per
l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e
di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le
somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno
possono esserlo nell'esercizio successivo.».
Note al comma 25
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante: «Testo unico delle imposte sui redditi», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).
- 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria
residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
possono optare per l'assoggettamento all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei
redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri
di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non
siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove
periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta
sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque
periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono
soggetti al regime ordinario di imposizione di cui
all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al
comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di
cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in
via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi
percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo
d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale
importo e' ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo
d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6.
L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data
prevista per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da
nessun'altra imposta o contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza
di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui
viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma
1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1
indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni
in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle
entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei
strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita'
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita'
dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e
comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni
dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli
effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di
omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta
precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono
l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o
per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione
di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere
estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o
piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice
civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1.
In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui
si estende il regime avevano l'ultima residenza prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione
dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu'
familiari di cui al periodo precedente. La revoca
dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che
esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso
o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro
riferita non comporta decadenza dal regime per le persone
fisiche di cui al comma 1.».
Note al comma 26
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del codice
civile:
«Art. 43 (Domicilio e residenza). - Il domicilio di
una persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale.».
Note al comma 27
- Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«12. Per gli anni 2025 e 2026, il limite di cui
all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' elevato a 35.000 euro.».
Note al comma 28
- Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui
alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo,
realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta
sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' applicata con
l'aliquota del 33 per cento. Le disposizioni di cui al
primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento,
in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi
diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies)
del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da
operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di
moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo
3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica
denominati in euro si intendono i token il cui valore e'
stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono
detenuti integralmente in attivita' denominate in euro
presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non
costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera
conversione tra euro e token di moneta elettronica
denominati in euro, ne' il rimborso in euro del relativo
valore nominale.».

Note al comma 29
- Si riporta il testo dei commi 491 e 495,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013», come modificato dalla presente legge:
«491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e
di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto
comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da
societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di
titoli rappresentativi dei predetti strumenti
indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente,
e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con
l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della
transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente
periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che
avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.
L'imposta non si applica qualora il trasferimento della
proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore
della transazione si intende il valore del saldo netto
delle transazioni regolate giornalmente relative al
medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il
corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta
indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione e dallo Stato di residenza delle parti
contraenti. L'aliquota dell'imposta e' ridotta alla meta'
per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati
e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse
dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento
dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova
emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di
titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento
(CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.
Sono altresi' esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o
sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la
cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di
proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro.».
«495. Le operazioni effettuate sul mercato
finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle
negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti
finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata
da un algoritmo informatico che determina in maniera
automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o
alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri,
laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli
ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono
effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque
essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con
un'aliquota dello 0,04 per cento sul controvalore degli
ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa
superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui
al precedente periodo. Tale soglia non puo' in ogni caso
essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.».
Note al comma 30
- Si riporta il testo degli articoli 42 e 46 del
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante: «Testo
unico dei tributi erariali minori» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 42 (Imposta sul trasferimento della proprieta'
di azioni e altri strumenti partecipativi). - 1. Il
trasferimento della proprieta' di azioni e di altri
strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma
dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa'
residenti nel territorio dello Stato, nonche' di titoli
rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente
dalla residenza del soggetto emittente, e' soggetto a
un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota
dello 0,4 per cento sul valore della transazione. E'
soggetto all'imposta di cui al primo periodo anche il
trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per
effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si
applica qualora il trasferimento della proprieta' avvenga
per successione o donazione. Per valore della transazione
si intende il valore del saldo netto delle transazioni
regolate giornalmente relative al medesimo strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da
un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.
L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di
conclusione della transazione e dallo Stato di residenza
delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta e' ridotta
alla meta' per i trasferimenti che avvengono in mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono
escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di
annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti
finanziari, nonche' le operazioni di conversione in azioni
di nuova emissione e le operazioni di acquisizione
temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10,
del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10
agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta i
trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati
regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione
emesse da societa' la cui capitalizzazione media nel mese
di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il
trasferimento di proprieta' sia inferiore a 500 milioni di
euro.».
«Art. 46 (Negoziazione ad alta frequenza). - 1. Le
operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette a un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza
relative agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42
e 43. Si considera attivita' di negoziazione ad alta
frequenza quella generata da un algoritmo informatico che
determina in maniera automatica le decisioni relative
all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini
e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la
cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della
medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo
inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50. Tale
valore non puo' comunque essere superiore a mezzo secondo.
L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,04 per cento
sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in
una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita
con il decreto di cui al secondo periodo. Tale soglia non
puo' in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli
ordini trasmessi.».
Note al comma 32
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle
famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, comprensiva delle
giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o
consistenti in rimesse in denaro, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli
enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede a determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione.».
Note al comma 33
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 recante: «Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)»:
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale). -
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e'
determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai
commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al
comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del
secondo anno precedente a quello di presentazione della
DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, indipendentemente
dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi'
determinato anche in caso di esenzione dal pagamento
dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun
fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza,
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31
dicembre del secondo anno precedente la presentazione della
DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per
la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie,
il valore rileva in misura pari a due terzi della parte
eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a
quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero di cui al comma 15
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma
2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno
precedente la presentazione della DSU, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 4-bis, dalle componenti
di seguito specificate, anche detenute all'estero,
possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno
precedente a quello di presentazione della DSU, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, fatto salvo quanto diversamente
disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per
i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di
denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in
gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto
il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio
anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i
quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla
lettera b), nonche' contratti di assicurazione a
capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione
per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
versati a tale ultima data, al netto degli eventuali
riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
per tutta la durata del contratto per le quali va assunto
l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di
assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima
data non e' esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
4-bis. Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4
sono esclusi i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli
trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale,
nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi
dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213.
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato
ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e'
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il
nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
si applica ai fini della determinazione dell'indicatore
della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 35

- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 43 (Immobili non produttivi di reddito
fondiario). - 1. Non si considerano produttivi di reddito
fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.».
Note al comma 37
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore
venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo
pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e'
stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta
dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o di
conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale
risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il
reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i
valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del
presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per
le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti
dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte
possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite).
- 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite
i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel
comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa'
non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e'
previsto diversamente, le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a
titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento
di diritti reali di godimento e per i conferimenti in
societa'.».
Note al comma 38.

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917
«Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1.
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le
riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse
non accantonata in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito
in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento
della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92
e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili
determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto
dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del periodo
precedente si applica nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le
remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, in societa' residenti all'estero che
conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di
cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui
gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai
sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione di cui al
comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui
ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167,
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue
controllate residenti percipienti gli utili, un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle
imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza,
sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.».
Note al comma 40.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante:
«Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio 1997.
Note al comma 41.
- Si riporta il testo del comma 121, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui
all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.».
Note al comma 42.

- Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di
cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del
presente articolo, concorrono a formare il reddito per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di
azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato
posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta
del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo
esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa'
sportive professionistiche concorrono a formare il reddito
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a due anni, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte
proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
cui e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma
devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa
non e' presentata, la plusvalenza concorre a formare il
reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e'
stata realizzata.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per
i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi
dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti
dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La
detrazione del credito d'imposta di cui al periodo
precedente spetta per l'ammontare dello stesso non
utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3;
tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
Note al comma 45
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 recante: «Revisione
del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»:
«Art. 14 (Affrancamento straordinario delle riserve).
- 1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi,
in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano
al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024,
possono essere affrancati, in tutto o in parte, con
l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva e'
liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed e'
versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo,
di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, possono essere
dettate le relative disposizioni di attuazione.».
Note al comma 46.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali» come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto
nei successivi commi, la base imponibile e' determinata
dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto
economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per
cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari
al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma
degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
6-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui
all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi
provenienti da societa' o enti residenti o localizzati in
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni, verificandosi la
condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine
di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a
conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del
valore della produzione netta della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del
reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90
per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non
e' comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria
e assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo
al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»
«Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura
del 50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
1-bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui
all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi
provenienti da societa' o enti residenti o localizzati in
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni, verificandosi la
condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base
imponibile della societa' o dell'ente ricevente per il 95
per cento del loro ammontare.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
Note al comma 47.
- Per il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 si vedano le note al
comma 46.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito»:
«Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti). - Il
soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo'
presentare all'intendente di finanza nella cui
circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale e'
stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del
versamento stesso, nel caso di errore materiale,
duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo
di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere
presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi
dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle
imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al
rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su
proposta dell'ufficio .
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi
dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle
societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da
stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro,
di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta
stessa, che deve essere corredata dalla documentazione
prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato
decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di
acquisizione degli elementi informativi eventualmente
richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di
cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
44, primo comma.».
Note al comma 48.
- Per il testo dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si
vedano le note al comma 47.
Note al comma 49.
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 si vedano le note al comma 21.
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito
il seguente:
«Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni
2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire
dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali»
sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
«Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte»
della missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
Omissis
49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che
abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati
agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme
vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai
sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per
i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in
essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta'
di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione
per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2
del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo
periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto
periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili
le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma
l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi
49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle
condizioni di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
Note al comma 51
- Si riporta il testo degli articoli 58, 59, 87 e 89
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 58 (Plusvalenze). - 1. Per le plusvalenze
derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del
comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2
dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di
morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di
plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del
dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall'apertura della successione, della
societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, con i
requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
 


3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa
concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.»
«Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi
ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
concorrono per l'intero ammontare alla formazione del
reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti,
ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente
articolo, che concorrono a formare il reddito
dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica
l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal
primo periodo.
1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli
utili relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore
a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia
del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni
detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo,
intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i
quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo
comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di
controllo;
b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale
non inferiore a 500.000 euro.
2.».
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le
societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e
nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da
titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa
o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente,
la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma
3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della
presente lettera, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica
esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a
una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5
per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento,
si considerano anche le partecipazioni detenute
indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo
per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste
il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile,
tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena partecipativa di controllo.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del
presente articolo, nonche' ai titoli e agli strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44,
comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a
500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che
non soddisfano la condizione di cui all'articolo 44, comma
2, lettera a), secondo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b)
e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.
7.».
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero
ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime
societa' ed enti nei quali e' detenuta una partecipazione
con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del
presente articolo che non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del
reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per
cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica
alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), con i
requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente
articolo.
2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli
utili relativi:
a) a una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore
a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia
del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni
detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo,
intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i
quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo
comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di
controllo;
b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali e' detenuta
una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1,
lettera a), del presente articolo» e dopo le parole:
«articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite le
seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera
b), del presente articolo, e alle remunerazioni derivanti
da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o
localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma
3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), nei
quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui
al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e dopo le
parole: «articolo 109, comma 9, lettera b)» sono inserite
le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 2.1,
lettera b), del presente articolo, residenti o localizzati
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis,
comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali
soggetti, non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente
ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a
condizione che sia dimostrata, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota
imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo
precedente e' computato in aumento del reddito complessivo.
Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo
del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo,
si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede
di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in
tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 167, in societa' residenti
all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora
il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito
per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che
non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma
2, lettera a), ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica
anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti
finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109,
comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a
500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di
esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti
dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma
3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento
della quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del
comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
Note al comma 52
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) come modificato dalla presente
legge»
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo
unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo
unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65
del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato nel
comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento 238 sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma
3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli
undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al
primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero
nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti
di cui all'articolo 89, comma 2.1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e,
sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) ;
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo
che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e'
rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
Note al comma 53.
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante: «Testo unico in
materia di versamenti e di riscossione», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 55 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del
26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque
forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47,
comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del
medesimo testo unico nonche' agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La
ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55
del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato
nell'articolo 47, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la ritenuta
prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare
delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore
non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dall'articolo 109, comma 2,
lettera a), del citato testo unico.
4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4,
lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti,
diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione,
da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle
societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi
della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del
presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle
partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 89,
comma 2.1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e, sempre che di valore fiscale
non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto
testo unico delle imposte sui redditi e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non
residente, qualificati e non qualificati ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del
medesimo testo unico, e' operata una ritenuta del 26 per
cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo
33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La
ritenuta e' operata a titolo d'acconto sull'intero importo
delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti
non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato
testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui
all'articolo 47-bis, comma 3, dello stesso testo unico, che
e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo
47-bis, comma 2, lettera b). La disposizione del primo
periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, del predetto testo unico delle
imposte sui redditi emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e',
altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni
relative a contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato testo
unico.
7. Le ritenute del comma 6 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
8. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
6, sono operate con l'aliquota del 26 per cento e a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
9. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
Note al comma 54.
- Si riporta il testo dell'articolo 44, 73 e 109 comma
9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da
mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue
perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice
civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending)gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e'
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione,
nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti
contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e
delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di
trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non
residenti, nonche' i redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto,
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis,
anche qualora i percipienti residenti non possano essere
considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo
73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e
gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e d), la cui remunerazione e' costituita
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti
allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i
titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le
partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo
precedente emessi da societa' ed enti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle
azioni a condizione che la relativa remunerazione sia
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito
nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a
tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi
certi e precisi;
b);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa'
esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai
sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n.
510;
2) i titoli di massa che contengono
l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una
somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni
indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - Omissis
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
Note al comma 56.
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e
le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio.
3-bis.
4. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei
crediti rilevanti ai fini del presente articolo si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di
locazione finanziaria.
5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante:
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto
nei successivi commi, la base imponibile e' determinata
dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto
economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per
cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari
al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
Omissis.».
Note al comma 57
- Si riporta il testo dei commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e
56-ter, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, recante: «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10:
«55. In funzione anche della prossima entrata in
vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per
imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a
svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal
reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette per
deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera
c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle
relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita'
immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in
piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono
trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio
individuale della societa' venga rilevata una perdita
d'esercizio.».
«56-bis. La quota delle attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di
cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita
di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione
dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in
crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
valore della produzione netta negativo, la quota delle
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si
riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma
che hanno concorso alla formazione del valore della
produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato
il valore della produzione netta negativo di cui al
presente comma.».
«56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis
e 56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione
volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,
nonche' a favore degli investitori in banche in
liquidazione», convertito, con modificazioni, dalla legge
30 giugno 2016, n. 119:
«Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). -
Omissis
2. Il canone e' determinato per ciascun esercizio di
applicazione della disciplina applicando l'aliquota
dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle
attivita' per imposte anticipate e le imposte versate come
risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente.
Omissis.».
Note al comma 59
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis della legge
29 ottobre 1961, n. 1216, recante: «Nuove disposizioni
tributarie in materie di assicurazioni private e di
contratti vitalizi»:
«Art. 1-bis. - Le assicurazioni obbligatorie della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette
all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque
per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni
di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione.
Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in
dipendenza di contratti di assicurazione di cui al
precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa,
anche se risultanti da atto formale o aventi effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre che
dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri
diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le
disposizioni dell'articolo 16.
Tutte le operazioni e gli atti necessari per il
pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di
garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli
inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo
di garanzia delle vittime della strada e le imprese
assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della
registrazione.».
Note al comma 60
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis e
dell'allegato A, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
recante: «Nuove disposizioni tributarie in materie di
assicurazioni private e di contratti vitalizi), come
modificato dalla presente legge»:
«Art. 1-bis. - Le assicurazioni obbligatorie della
responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette
all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque
per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni
di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione, ivi comprese le
assicurazioni relative al rischio di infortunio del
conducente e quelle relative al rischio di assistenza
stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel
contratto assicurativo.
Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in
dipendenza di contratti di assicurazione di cui al
precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice
dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa,
anche se risultanti da atto formale o aventi effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre che
dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri
diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le
disposizioni dell'articolo 16.
Tutte le operazioni e gli atti necessari per il
pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di
garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli
inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo
di garanzia delle vittime della strada e le imprese
assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della
registrazione.».

«Allegato A

Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta
in misura ordinaria

Parte di provvedimento in formato grafico

».
Note al comma 61
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e della Tabella A
del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante:
«Testo unico dei tributi erariali minori», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Imposta sui premi delle assicurazioni
obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le
assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura
del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione, ivi
comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio
del conducente e quelle relative al rischio di assistenza
stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel
contratto assicurativo.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in
dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1,
rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal
danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da
atto formale o aventi effetto transattivo e anche se
comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e
competenze legali e di altri diritti accessori previsti
dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo
15.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il
pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di
garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli
inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo
di garanzia delle vittime della strada e le imprese
assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della
registrazione.
4. L'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce
tributo proprio derivato delle province e delle citta'
metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'articolo
60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
5. Le province e le citta' metropolitane possono
aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a
3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di pubblicazione della delibera di variazione sul
sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle
suddette delibere di variazione.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello di denuncia dell'imposta
sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare
nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le
modalita' di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a
9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
7. L'accertamento delle violazioni alle norme del
comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal
fine, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento,
adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo
l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi,
distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente
versati alle province e alle citta' metropolitane. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi
all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni
previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente
titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le
province e le citta' metropolitane possono stipulare
convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per
l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta,
nonche' per le attivita' concernenti il relativo
contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni,
le suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle
entrate.
8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in
deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte
salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla
Regione Siciliana.».

«Tabella A - Tariffa generale per le assicurazioni soggette
all'imposta in misura ordinaria
Parte di provvedimento in formato grafico

».
Note al comma 62
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216 recante: «Nuove disposizioni
tributarie in materie di assicurazioni private e di
contratti vitalizi»:
«Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli
assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro
il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati in ciascun mese solare, nonche'
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i
premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche'
per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre,
l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre
successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono
scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal
comma 1.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli
assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro
nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza
presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da
5a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed
accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui
e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di
assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a
novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono,
comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in
base agli imponibili in esse indicate.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta
in conformita' al modello stabilito con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con quello
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva
dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve
essere computato nel primo versamento mensile successivo a
quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire
superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento
lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante: «Testo unico
dei tributi erariali minori»:
«Art. 12 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli
assicuratori versano all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta
sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare,
nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e
accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i
premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonche'
per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre,
l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre
successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono
scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 6.
2. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal
comma 1.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli
assicuratori presentano all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate nella cui circoscrizione hanno la sede o la
rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui
agli articoli da 7 a 11, la denuncia dell'ammontare
complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio
annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per
categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del
registro medesimo.
4. A decorrere dalle dichiarazioni presentate dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono considerate
valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla
scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle
sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce
presentate con ritardo superiore a novanta giorni si
considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per
la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili
in esse indicate.
5. La denuncia di cui al comma 3 deve essere redatta
in conformita' al modello stabilito con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Sulla base della denuncia l'ufficio dell'Agenzia
delle entrate procede entro il 15 giugno alla liquidazione
definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente.
L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta,
eventualmente risultante dalla predetta liquidazione
definitiva, deve essere computato nel primo versamento
mensile successivo a quello della comunicazione della
liquidazione da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle
entrate.
7. L'importo da pagare e' arrotondato all'euro
superiore se il numero dopo la virgola e' pari o maggiore
di 50 centesimi di euro e all'euro inferiore nel caso
contrario.
8. La percentuale della somma da versare, nei termini
e con le modalita' previsti dal comma 2, e' elevata all'85
per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020
e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.».
Note al comma 67
- Si riporta il testo dell'articolo 91, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice
delle assicurazioni private»:
«Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
di cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i
principi contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.».
Note al comma 68
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici», convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Imposta straordinaria calcolata
sull'incremento del margine di interesse). - 1. In
dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del
costo del credito e' istituita, per l'anno 2023, una
imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, a carico delle banche di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando
un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine
degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto
economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca
d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per
cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212.
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni
caso, non puo' essere superiore a una quota pari allo 0,26
per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al
rischio su base individuale, determinato ai sensi dei
paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura
dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023.
4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto
mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I
soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i
soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare,
se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno
2023, il versamento e' effettuato nell'anno 2024 e,
comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le
banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di
approvazione del bilancio relativo all'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una
riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo
non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai
sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le
condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la
sua computabilita' tra gli elementi del capitale primario
di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di
esercizio di importo inferiore a quello del suddetto
ammontare, la riserva e' costituita o integrata anche
utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi
precedenti a partire da quelli piu' recenti e
successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili.
Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli
utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37,
comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la
distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente
articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del
termine di versamento di cui al comma 4, di un importo
pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi
presso la Banca centrale europea, e' versata entro trenta
giorni dall'approvazione della relativa delibera.
5-ter. A partire dall'esercizio avente inizio
successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui
al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli
acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente
dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente
distribuita la riserva di cui al comma 5-bis; tale
presunzione non si applica se e nei limiti in cui la
riserva e' costituita con utili destinati alle riserve di
cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della
riscossione dell'imposta straordinaria, nonche' del
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
6-bis. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1
di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo sui costi dei servizi erogati nei
confronti di imprese e clienti finali. L'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche
mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente
alle Camere con apposita relazione.
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente
articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei
relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle
misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, al finanziamento delle
misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e
imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo
periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Note al comma 69
- Per il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, si vedano le note al comma 68.
Note al comma 72
- Per il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, si vedano le note al comma 68.

Note al comma 74
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto
nei successivi commi, la base imponibile e' determinata
dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto
economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per
cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari
al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma
degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
5-bis. Ai fini del presente articolo si applica
l'articolo 5, comma 5-bis.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del
reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90
per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non
e' comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
208. I contributi erogati in base a norma di legge,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9.Per le societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo
al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.».
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta e' determinata applicando al valore della
produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo
quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2
dell'articolo 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all' articolo 5, che esercitano attivita' di
imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e
gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del
3,80 per cento;
b) all' articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20
per cento;
c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30
per cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5
per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo'
essere differenziata per settori di attivita' e per
categorie di soggetti passivi.
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce,
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la
determinazione del tributo mediante l'inserimento degli
stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato
inserimento da parte delle regioni e delle province
autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.».
Note al comma 76
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante: «Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132:
«Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite
su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
3. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1
diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita'
stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e
le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in
bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e
non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche
operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del
loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il
5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due
periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 1 a 4.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese
di valore nette per deterioramento dei crediti,
limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei
confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale
titolo.».
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
8. In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e
le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono
deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare.
L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al
comma 9.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
10. Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per
i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle
modifiche operate dai commi da 6 a 9.
11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il
2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di
euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in
451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per
il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni
di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui
all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole "con decreto" sono sostituite dalle
seguenti "con uno o piu' decreti".».
Note al comma 77
- Si riporta il testo del comma 1079, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)»:
«1079. Le quote di ammortamento relative al valore
dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che
hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte
anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e
56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per
il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il
10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento
del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro
ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote
di ammortamento previste precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, se di minore
ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla
disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza
e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2029.».
Note al comma 78
- Si riporta il testo dei commi 1067 e 1068
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021»:
«1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni
di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti
reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.
1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti
di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il
restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.».
Note al comma 79
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di
un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta
successivi in misura non superiore all'ottanta per cento
del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero
importo che trova capienza in tale ammontare. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito
negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei
proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le
partecipazioni complessivamente rappresentanti la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o
comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e,
inoltre, viene modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono
state realizzate. La modifica dell'attivita' si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto
merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo
di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo
d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La
limitazione di cui al presente comma si applica alle
perdite che risultano al termine del periodo di imposta
precedente al trasferimento o all'acquisizione delle
partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del
periodo di imposta in corso alla data del trasferimento,
qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima meta' del
medesimo periodo d'imposta.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano qualora dal conto economico del soggetto che
riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo
all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite
di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e
proventi dell'attivita' caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico
corrispondenti.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono
riportabili per un importo, complessivamente considerato,
non eccedente il valore economico del patrimonio netto
della societa' che riporta le perdite, alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale
risultante da una relazione giurata di stima redatta da un
soggetto designato dalla societa', scelto tra quelli di cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64
del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari
al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza
della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite
e' consentito nei limiti del valore del patrimonio netto
contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non
si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici.
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi
passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e
dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante: «Attuazione
del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui
redditi»:
«Art. 5 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
e' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e, sino ad esaurimento dei relativi
effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative
all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 1 (Aiuto alla crescita economica). - Omissis
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi da 14 a 17,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027»:
«14. La deduzione della quota dell'11 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base,
rispettivamente dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, e'
differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
15. La deduzione della quota del 4,70 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base,
rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e'
differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
16. La deduzione della quota del 13 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista
dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025 e per quello successivo, e' differita, in quote
costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
17. La deduzione della quota del 10 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in
quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due
successivi.».
Note al comma 80
- Si riporta il testo degli articoli 117 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120,
possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1
in qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1
devono essere verificati in capo al soggetto controllante
non residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti
della controllata designata cessa per qualsiasi motivo
prima del compimento del triennio, il soggetto controllante
non residente puo' designare, tra le controllate
appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata
residente avente le caratteristiche di cui al presente
comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La
nuova controllata designata assume le responsabilita'
previste dall'articolo 127 per le societa' o enti
controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta
di validita' della tassazione di gruppo, in solido con la
societa' designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
1-bis dell'articolo 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.
Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui
all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il
reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione
di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi
anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla
presente sezione possono essere utilizzate solo dalle
societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta
riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono
essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o
alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione
dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla
base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso
in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e
di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'articolo 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.
Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti
all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a
quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al
medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'articolo
117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni
esercizio relativamente al quale la societa' o ente
controllante e la societa' controllata si avvalgono
dell'esercizio dell'opzione.
Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo
quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei
redditi al fine di comunicare alla societa' o ente
controllante la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei
crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al
modello deve essere allegato il prospetto di cui
all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni
richieste relative ai componenti negativi di reddito
dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati
relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123, specificando
la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla
societa' controllante per consentire a quest'ultima
l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validita' dell'opzione.
Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.
Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa
per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
in cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione
di cui all'articolo 122 , i crediti chiesti a rimborso e,
salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a
nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della
societa' o ente controllante. In alternativa a quanto
previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti
dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi
dell'articolo 117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2,
la societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il
decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del
consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.
Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia
nel caso di revoca dell'opzione di cui all'articolo 117,
sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle
societa' di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'
singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo
124, comma 4. La societa' o l'ente controllante e' tenuto a
comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle
perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione della
revoca.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri
connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.
Art. 126 (Limiti all'efficacia ed all'esercizio
dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
all'articolo 117 le societa' che fruiscono di riduzione
dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito
e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in
cui interviene la dichiarazione del fallimento o il
provvedimento che ordina la liquidazione.
Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o l'ente
controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;
b) per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi
propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis
del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'articolo 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari
alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante
per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui
all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza
della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei
redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui
all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza
della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei
redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3.
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 119.
Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a concorrenza
delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche
di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei
nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
altra societa' controllata, anche se non esercente
l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali degli
elementi dell'attivo e del passivo della societa'
partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a
quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo
delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra
la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e
del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.
Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni applicative
della presente sezione.».
- Per il testo dei commi da 14 a 17, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 si vedano le note del
comma 79.
Note al comma 81
- Per il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, si vedano le note del comma 76.
- Per il testo del comma 1079, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 si vedano le note del comma
77.
- Per il testo dei commi 1067 e 1068, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si vedano le note del
comma 78.

Note al comma 82
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis e 36-ter
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i sessanta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.
Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di
specifiche analisi del rischio di evasione e delle
capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in
base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli
uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe
tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o
comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono
dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero
elementi di informazione in possesso dell'amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal
contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate
dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono
considerate inefficaci.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 54-bis e 54-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i sessanta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.
Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti
identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno
successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies,
commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e
14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e
degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica
l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonche' la
rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei
versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo
74-quinquies e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1
non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo
un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non
sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto
passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma
5, all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo
74-sexies.1, commi 8 e 9, l'Amministrazione finanziaria
emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente
regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione
e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602:
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2,
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante: «Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 27 (Accessori dei crediti previdenziali). - 1.
In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26",
e' aggiunto il seguente: "27,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante: «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 17. (Oneri di funzionamento del servizio
nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di
deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della
riscossione ha diritto alla copertura dei costi da
sostenere per il servizio nazionale della riscossione a
valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio
dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo
1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata
"spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte dell'agente della
riscossione, nella misura fissata con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di
riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta
all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di
tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente
medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento,
pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli
enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,
che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota
puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in
diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi
annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono
riversate dall'agente della riscossione ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il
giorno quindici del mese successivo a quello in cui il
medesimo agente della riscossione ha la disponibilita'
delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore.».
Note al comma 84
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. Su semplice
richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro,
comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un
massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la
temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000
euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili,
indipendentemente dalla data di presentazione della
richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi
rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e
2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi
rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e
2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate
mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1°
gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione
della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta', documentata dal contribuente, e' effettuata
avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte
individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del
nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da
rateizzare e di quello residuo eventualmente gia' in
rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera a), all'indice di liquidita' e al rapporto tra il
debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in
rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di applicazione e
documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono
altresi' individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la
temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'
considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalita' di valutazione della
sussistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta' per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b),
ai quali non e' possibile applicare i parametri di cui alla
stessa lettera b).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa
puo' essere prorogata una sola volta, per il numero massimo
di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta
decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo
di rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data
dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero
dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma
3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive.
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa
la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui ai commi 1 e 1.1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del
periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi
1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di
uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita'
di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali e' intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.».
Note al comma 91
- Si riporta il testo degli articoli 28-ter e 48-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore
a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu' cartelle di pagamento, in caso affermativo, trasmette
in via telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le
somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una
proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero
ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni
se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal
caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione
dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per
l'avvio dell'azione esecutiva.
5.
6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per
l'applicazione del presente articolo.».
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575 422, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
 


1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al
medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo»:
«Art. 54 (Documento Unico di Regolarita'
Contributiva). - 1. Il documento Unico di regolarita'
contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125,
del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di
debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e'
rilasciato, a seguito della presentazione da parte del
debitore della dichiarazione di volersi avvalere della
suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di
cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri
requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3 del citato
decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di
quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme
dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti
i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati
dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente
della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento
delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"
l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di
regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano
stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di
consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le
informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma
2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
Note al Comma 94
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si
vedano le note al comma 84.
Note al comma 96
- La sezione prima, capo II, della legge 27 gennaio
2012, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonche' di composizione delle crisi da
sovraindebitamento», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
24 del 30 gennaio 2012, reca: "Procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento".

Note al comma 97
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 24
novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale»:
«Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto
disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove
ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella
misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria
e comunque non superiore al 2 per cento delle somme
riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di
un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti. Per le sanzioni amministrative per violazione
delle disposizioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
maggiorazione non puo' comunque essere superiore ai tre
quinti dell'importo della sanzione.
Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di
riscossione delle imposte dirette.»
- Per il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si
vedano le note al comma 82.
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112 si vedano le note al comma 82.
Note al comma 98
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio
2019.
Note al comma 99
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili», convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
«Art. 6 (Definizione agevolata). - Omissis
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 1 (Estensione della definizione agevolata dei
carichi). - 1. - 4. Omissis
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136:
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). - 1. - 4. Omissis
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul propriosito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 189, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«189. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30
aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica
nel proprio sito internet nel termine massimo di venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17
dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore
attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al
comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il
numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 16-bis (Riapertura dei termini per gli istituti
agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione). - 1. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alla definizione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il
debitore puo' esercitare la facolta' ivi riconosciuta
rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato
articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018,
ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:
a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
dichiarazione resa puo' essere integrata entro la stessa
data del 31 luglio 2019;
b) il pagamento delle somme di cui al comma 1
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
2) nel numero massimo di diciassette rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 31 ottobre 2019;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
determinano alla data del 30 novembre 2019;
e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere
definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro
il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20
per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti,
ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e
2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.
2. Salvo che per i debiti gia' compresi in
dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30
aprile 2019, il debitore puo' rendere la dichiarazione
prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In tal caso, si
applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo:
a) si applicano anche alle dichiarazioni di
adesione alle definizioni ivi indicate presentate
successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto;
b) non si applicano alla definizione di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136.».
- Si riporta il testo del comma 235, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«235. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023,
apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 232.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15:
«Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata
di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di
dichiarazioni fiscali). - 1. Limitatamente ai debiti
compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024
sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a
seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento,
alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per
effetto dell'adesione alla predetta procedura di
definizione agevolata, possono essere riammessi alla
medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la
dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo
1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e'
resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che
l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2),
del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di
definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano,
con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della
legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo'
essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al
medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono
dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a
decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato
alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive,
di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime
due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate,
e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono
comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro
il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243
dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano
alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la
disponibilita' in formato elettronico dei modelli di
dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui
agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale
possono essere presentate le dichiarazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e' rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati
relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della
proposta di concordato preventivo biennale di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi
disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di
4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro
per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate e minori spese
derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, anche
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per
l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e
92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1
e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro
per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027,
13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di
euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno
2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni
di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno
2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni
di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro
per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029,
23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di
euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032,
18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro
per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si
provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028,
30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di
euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno
2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni
di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno
2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62,
comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,
0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro
per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai
commi 1 e 2.».
Note al Comma 100
- Per il testo del comma 235, dell'articolo 1, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 si vedano le note al comma
99.
- Per il testo dell'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, si vedano le note
al comma 99.
Note al Comma 102
- Si riporta il testo degli articoli 23, 53 e 119 della
Costituzione:
«Art. 23. - Nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla
legge.».
«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.
Il sistema tributario e' informato a criteri di
progressivita'.».
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Il testo del Decreto legislativo del 14 novembre
2024, n. 175 recante il Testo unico della giustizia
tributaria (Ordinamento Tributario) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024.
Note al Comma 104
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».
- Si riporta il testo del comma 691, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014»:
«691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI e della
TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
Note al Comma 108
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici»:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. - 14-quater. Omissis
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
Omissis
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1,
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di cui al periodo precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel
portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma
dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della
legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 1. - 1. - 2. Omissis
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria
del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del
2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei
tributi da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge
n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n.
42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione
di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per
lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto
sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma
5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche'
dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in
attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui
all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le modalita' di
attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle
vigenti, nonche' le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 767. Le aliquote e i regolamenti hanno
effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il
comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno
precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del
presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione
obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del
presente articolo, in mancanza di una delibera approvata
secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata
nel termine di cui al presente comma, si applicano le
aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.».
Note al Comma 110.
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'):
«Art. 5-quater (Definizione del diritto annuale di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).
- 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto
annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge
23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma.
2. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinate le modalita' di applicazione
dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle
violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e
2002.».
Note al Comma 111.

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante:
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Cause di non punibilita'). - 1. Se la
violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
e' responsabile quando l'errore non e' determinato da
colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della
continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti
criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo
corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni
punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le
violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche'
relative alle operazioni disciplinate dal decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da
quelle accertate in misura non eccedente il 5 per cento. In
caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui
all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si
intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato
in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante: «Testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo
dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che
avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un
minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo
e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel
territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto
di dichiarazione. Nel caso di presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies
a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui
doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per
cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio
dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un
minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto
periodo e' presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo successivo si
applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare
dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il
periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro
100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione
di cui all'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta
dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo
liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1.
Omissis.»
Note al Comma 112.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni
in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale:
«Art. 2 (Razionalizzazione e riordino delle
disposizioni normative in materia di attivita' di analisi
del rischio). - 1. In riferimento a tutte le disposizioni
di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia
tributaria, valgono le seguenti definizioni:
a) analisi del rischio: il processo, composto da
una o piu' fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia
delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione
fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in
materia tributaria, nonche' di quelle volte a stimolare
l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di
analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto
della normativa in materia di trattamento di dati
personali, utilizza, anche attraverso la loro
interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati
dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente
disponibili, per associare, coerentemente a uno o piu'
criteri selettivi, ovvero a uno o piu' indicatori di
rischio desunti o derivati, la probabilita' di accadimento
a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove
possibile, anche una previsione sulle conseguenze che
possono generarsi dal suo determinarsi;
b) rischio fiscale: il rischio di operare,
colposamente o dolosamente, in violazione di norme di
natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con
le finalita' dell'ordinamento tributario;
c) criterio selettivo: identificazione e
tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o
plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
d) indicatore di rischio desunto o derivato:
risultato di un processo di profilazione finalizzato a
ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti
oggetto di analisi;
e) analisi deterministica: insieme dei modelli e
delle tecniche di analisi basati sul raffronto e
sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o piu'
contribuenti ovvero a uno o piu' periodi di imposta, volti
a verificare, tramite criteri selettivi fondati su
relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio
fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio
dell'analisi;
f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e
delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di
intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale,
consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a
priori, che, una volta individuati, possono essere
utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri
selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata
probabilita' di accadimento a un rischio fiscale noto.
2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che
per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione
fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in
materia tributaria, nonche' di stimolo dell'adempimento
spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo
svolgimento di controlli preventivi.
3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di
cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle
presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di
cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo
11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nonche' quelle memorizzate ai sensi
dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla
disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche
tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e
registri pubblici per le attivita' di analisi del rischio
fiscale, per le attivita' di controllo, per le attivita' di
stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di
erogazione di servizi ai contribuenti.
4. Limitatamente alle attivita' di analisi del
rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con
il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di
necessita' e di proporzionalita', con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita' di
esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e
22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da
assicurare che tale esercizio non possa arrecare un
pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse
pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto
minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del
predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, dopo il primo comma e' aggiunto
il seguente:
«Per le finalita' di cui al primo comma,
l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attivita'
di analisi del rischio.»;
b) all'articolo 32, primo comma, dopo il numero
8-ter) e' aggiunto il seguente: «8-quater) svolgere le
opportune attivita' di analisi del rischio.».
6. All'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il
secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per
il controllo delle dichiarazioni presentate e
l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sono effettuate le opportune attivita' di
analisi del rischio.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle
informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa
dispone, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.
15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
8. All'articolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019,
n. 160:
a) dopo le parole: «comma 682» sono aggiunte le
seguenti: «e per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
b) le parole: «e' titolare» sono sostituite dalle
seguenti: «dispone, con il ricorso altresi' a nuove
tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.».
9. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza,
per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione
fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in
materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti
disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di
riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di
protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte
le informazioni e le risorse informatiche di cui
dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche
tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi
ordinamenti, di unita' integrate di analisi del rischio. Al
personale destinato a dette unita' restano applicabili le
disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si
applicano alle relative amministrazioni.
10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo,
sui redditi d'impresa e su altri redditi). - I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a
soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi
comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche'
non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto
d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore
di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La ritenuta e'
elevata al venti per cento per le indennita' di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso
testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta
deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per
l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno
2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui
corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni
di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti
residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non
abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo
biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di
adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di
cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il
pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' attuative delle
disposizioni del quinto e del sesto periodo.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila
corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c)
dell'art. 2 143 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente
e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori
compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla
parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi',
una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.».
Note al comma 113.
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante: «Testo unico in
materia di versamenti e di riscossione», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo,
sui redditi d'impresa e su altri redditi). - 1. I soggetti
indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a
soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi
comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche'
non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto
d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore
di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla
parte imponibile delle somme di cui all'articolo 53, comma
2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e sull'intero ammontare delle somme
di cui al medesimo articolo 53, comma 2, lettera c). La
ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e d) dello stesso
testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta
deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per
l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029,
a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui
corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni
di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti
residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non
abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo
biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12
febbraio 2024, n. 13, o che non si trovano in regime di
adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di
cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il
pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo
41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate
le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del
sesto periodo.
2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e
le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a
soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a
titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per
le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne
sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo
effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti
dai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera
c), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano
acconto di maggiori compensi.
4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 2,
lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti a non residenti
sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di
imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E'
operata, altresi', una ritenuta del 30 per cento a titolo
di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non
residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel
territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi
corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.».
Note al comma 114
- Per il testo dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si
vedano le note al comma 112.
- Per il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33 si vedano le note al comma 113.
Note al comma 116
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
1. - 49-quater. Omissis
49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che
abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati
agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme
vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai
sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i
quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in
essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta'
di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione
per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2
del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo
periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto
periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili
le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma
l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi
49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle
condizioni di cui al presente comma.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del
citato decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Modalita' di esecuzione dei versamenti
unitari). - 1. - 6. Omissis
7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati
agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme
vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai
sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi
complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i
termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere
provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di
avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta
eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3,
comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo
periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui
all'articolo 6, comma 1, quarto periodo. Qualora non siano
applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta
ferma l'applicazione del citato articolo 6. Si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica
delle condizioni di cui al presente comma.
Omissis.».
Note al comma 117
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-bis, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 recante:
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n.
23», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. - 5.
Omissis
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per
le attivita' di vigilanza e di controllo di cui
all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a
disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi
alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da
debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei
confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a
quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure
esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della
disposizione di cui alla presente lettera sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Omissis.».
Note al comma 118
- Per il testo dell'articolo 1, comma 5-bis, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 si vedano le note
al comma 117.
Note al comma 119
- Si riporta il testo degli articoli 39-octies,
39-decies, 39-terdecies, 62-quater, 62-quater.1 e
dell'allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, come modificato dalla presente legge:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo
dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di
prodotto, determinato, per l'anno 2026, in 32 euro per
1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000
sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per
1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50
euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi
lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di
vendita al pubblico.
4.
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 35 il chilogrammo convenzionale, per i
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo
convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo
convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il
chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore
a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 161,50 il chilogrammo per l'anno 2026, euro
165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il
chilogrammo a decorrere dall'anno 2028 per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c),
n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale
minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva
2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari, a un
importo specifico fisso per unita' di prodotto determinato,
per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per
l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere
dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7
e' pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.
10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun
anno a decorrere dall'anno 2023, e' determinata l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a),
sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con
riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione
all'anno precedente; qualora la predetta incidenza
percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui
all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto e'
conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del
secondo anno successivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione
non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno
solare precedente, relativamente all'applicazione
dell'accisa sulle sigarette.».
«Art. 39-decies (Accertamento, liquidazione e
pagamento dell'accisa). - 1. I tabacchi lavorati sottoposti
ad accisa devono essere accertati per quantita' e qualita'
con l'osservanza delle modalita' operative stabilite con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati
si effettua applicando alla quantita' di prodotto immesse
al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle
di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data
dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento
o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3.
Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla
data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data
non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto
della loro constatazione.
3. Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal
1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui
tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla
legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano
applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche
nei confronti dei depositari autorizzati.».
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi
da inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera
e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli
39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini
dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai
prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies
e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al 40,50 per cento per l'anno 2026,
al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a
decorrere dall'anno 2028 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il
consumo di un campione composto dalle cinque marche di
sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il
consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa,
determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.».
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 18
per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per
cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e
al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle
adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per
il consumo di un campione composto da almeno dieci
tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con
contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi
per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai
sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al
presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al
presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui
singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di
legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua
italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis,
immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento
dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo, per le immissioni in consumo
avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta
dovuta e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto,
per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese
di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere
effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale
caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,n.241.
4. Fermi restando i termini di versamento previsti
dal comma 3-quater, con determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il
contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai
fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le
modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di
vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis,
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione
senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a
quattro anni con possibilita' di rinnovo.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2
decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti
soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la
garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle
disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore
aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 84 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai
prodotti di cui al comma 1-bis del presente articolo, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle
parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di
cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un
grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai
fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che
contengano nicotina sia che non la contengano, trovano
altresi' applicazione le disposizioni di cui all'articolo
85 delle predette disposizioni nazionali complementari al
codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo
emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della
legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al
quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale
a 0,2 millilitri di prodotto.
7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al
pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4,
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale
un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2
millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che
contenga nicotina sia che non la contenga, e le
disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte
hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del
presente articolo, secondo il criterio in base al quale un
grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai
fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli
40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche
non direttamente vaporizzabili, destinati a essere
utilizzati come componenti della miscela liquida idonea
alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza
combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui
al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo
nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi
da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma
1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un
congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei
prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non
conformi alle disposizioni del presente articolo; tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti
dalla data di adozione della predetta determinazione, per
lo smaltimento delle scorte detenute da importatori,
produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei
mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo
smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi
di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di
vendita.»
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti
che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina
e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e
senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte
dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai
fini della determinazione dell'imposta di cui al presente
comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se
presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di
cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i
prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2,
lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di
cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione
europea, e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo
rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza,
in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati
previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il
possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei
prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione
europea che saranno immessi in consumo nel territorio
nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna
confezione destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la
denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno
immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto
a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,
diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata
sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al
comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in
consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e
c-bis), il mittente e' tenuto a fornire garanzia del
pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti
spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta. Le
spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in
forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle
quantita' e della tipologia dei prodotti spediti dai
depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' per la trasmissione delle comunicazioni.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti. Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1
secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.457
13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di
vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma
1 ha durata pari a quattro anni con possibilita' di
rinnovo.
13-bis.1. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In
caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma
1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri
di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si
applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.
13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al
fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i
prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto
costituisca reato, al soggetto distributore o al
rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al
comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
degli stessi prodotti.
15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo
40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui
all'articolo 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte
hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo
il criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti
di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di
eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi
prodotti.
15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli
articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis).».

«Allegato I
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per
cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno
2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50
per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026,
60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per
cento.».
Note al comma 120.
- L'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato
nelle note al comma 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 9, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento
della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE):
«Art. 21 (Sigarette elettroniche). - 1. - 8. Omissis
9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio
esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di
liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti
contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e
un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e
della quantita' rilasciata per dose, il numero del lotto e
una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori
dalla portata dei bambini;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), non includono elementi o caratteristiche di cui
all'articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1,
lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto
di nicotina e sugli aromi;
c) recano la seguente avvertenze relativa alla
salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea
un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
d) le avvertenze relative alla salute sono conformi
ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.
Omissis.».
Note al comma 122

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del testo unico
delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita'
ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n.
2316 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia):
«Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o
sigarette elettroniche o contenitori di liquido di
ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco
di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore
eta' dell'acquirente sia manifesta.
A chiunque vende o somministra ai minori di anni
diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o
contenitori di liquido di ricarica, con presenza di
nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni
della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e'
commesso piu' di una volta si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00
e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
Note al comma 123
- Per il testo dell'articolo 62-quater.1 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' si vedano le note al
comma 119.
Note al comma 125
- Si riporta il testo commi 652 e 676, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.».
«676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.»
Note al comma 128
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce
il codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
Note al comma 129
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle
disposizioni in materia di accise», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di sussidi
ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del superamento del
sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026
e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella
misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento,
nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio
impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica
misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per
mille litri
2.(abrogato).
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati
ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non
trovano applicazione la variazione, in aumento,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento,
della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b),
del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti
maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui
e' applicata, in base al criterio di tassazione per
equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato
come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici
ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in
consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si
applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota
di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la
medesima aliquota trova applicazione per un periodo
quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del
citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui
al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione
della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste
dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44,
paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in
materia di aiuti di Stato provvede il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita
dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita
dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate
tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e
4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».
Note al comma 130
- Si riporta il testo degli articoli 94, 101 e 110 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e),
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee
non si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si
applicano solo per la valutazione dei titoli di cui
all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore
minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati,
in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell'ultimo semestre;
b) per gli altri titoli, applicando al valore
fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto
dall'andamento complessivo del mercato telematico delle
obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.
4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali.
5. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o
in conto capitale alla societa' dai propri soci o della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli
stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e
delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in
proporzione alla quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria; la stessa disposizione vale
relativamente agli apporti effettuati dei detentori di
strumenti finanziari assimilati alle azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per la valutazione delle quote di partecipazione in
societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera c).».
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere
a) e b), e 2.
1-bis.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Ai
fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze
assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti,
se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini
del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla
riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei
crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5,
nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreche'
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio."
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.».
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri
accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi
passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non
si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari similari alle azioni si intende non
comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c),
d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a)(abrogata);
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo
inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1
del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi
utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni
e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
3.
3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti
del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente
articolo, non concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura
del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al
conto economico.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e
i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni
con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle
migliori pratiche internazionali, le linee guida per
l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle
valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha
effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve
procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli
esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che
vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in
ciascun mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro
valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si
considerano Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla
lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini
fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono
la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al
primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso
di accertamento. A tale fine, il contribuente puo'
interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non
si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile l'articolo 167,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter
si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati
ai sensi dello stesso comma 9-bis.
10.
11.
12.
12-bis.».
Note al comma 131
Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 della legge 9
agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma
fiscale):
"Art. 6. Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema di imposizione sui redditi delle
societa' e degli enti
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1
il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione del sistema di
imposizione sui redditi delle societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in
cui sia impiegata in investimenti, con particolare
riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove
assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei
dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o
in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta
successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica
al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto
biennio, sono distribuiti o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'attivita' d'impresa. La distribuzione
degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia
accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non
contabilizzati o di componenti negativi inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni
in materia di reddito d'impresa;
b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo della lettera a), per le imprese che
non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera,
prevedere la possibilita' di fruire di eventuali incentivi
fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche
attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonche' di
misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della
deducibilita' dei costi relativi alle medesime;
c) razionalizzazione e semplificazione dei regimi
di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al
fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento
fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal
fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto
contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi
non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente
riconosciuti;
d) revisione della disciplina della deducibilita'
degli interessi passivi anche attraverso l'introduzione di
apposite franchigie, fermo restando il contrasto
dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi
societari transnazionali;
e) riordino del regime di compensazione delle
perdite fiscali e di circolazione di quelle delle societa'
partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato
fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti
principi:
1) revisione del regime delle perdite nel
consolidato, al fine di evitare le complessita' derivanti
dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla
consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca
della tassazione di gruppo;
2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e
delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
3) modifica della disciplina del riporto delle
perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione
aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire
dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e
revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore
del patrimonio netto e della nozione di modifica
dell'attivita' principale esercitata;
4) definizione delle perdite finali ai fini del
loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione
europea;
f) sistematizzazione e razionalizzazione della
disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di
partecipazioni mediante conferimento, con particolare
riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel
rispetto dei vigenti principi di neutralita' fiscale e di
valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in
base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio
netto formato dalla conferitaria per effetto del
conferimento;
g) previsione di un regime speciale in caso di
passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non
commerciale e viceversa per effetto del mutamento della
qualificazione fiscale di tali attivita' in conformita'
alle disposizioni adottate in attuazione della delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106;
h) razionalizzazione in materia di qualificazione
fiscale interna delle entita' estere, prendendo in
considerazione la loro qualificazione di entita'
fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata
dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di
costituzione o di residenza fiscale."
"Art. 9. Ulteriori principi e criteri direttivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1
il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito
delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese,
che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:
1.1) istituti liquidatori, da cui discende
l'estinzione dell'impresa debitrice, per i quali il reddito
d'impresa si determina sulla base del metodo del residuo
attivo conseguito in un periodo unico;
1.2) istituti di risanamento, che non determinano
l'estinzione dell'impresa, per i quali si applica
l'ordinaria disciplina del reddito d'impresa, con
conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti,
anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle
procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo
d'imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonche' al
concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di
adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la
liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal
codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione
delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26, commi 3-bis, 5,
5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle
responsabilita' previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560
del codice civile;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli
effetti derivanti dall'accesso delle imprese a uno dei
predetti istituti relativamente:
4.1) al rimborso e alla cessione dei crediti
d'imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo
che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano
possibili anche prima della chiusura della procedura,
previo accertamento degli stessi crediti da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
4.2) alla notificazione degli atti impositivi,
prevedendone l'obbligo nei riguardi sia degli organi
giudiziali sia dell'impresa debitrice e attribuendo nelle
procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli
organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella
dell'impresa debitrice;
5) prevedere la possibilita' di estendere anche ai
tributi regionali e locali la disciplina del trattamento
dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14
del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato
dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi;
b) rivedere la disciplina delle societa' non
operative, prevedendo:
1) l'individuazione di nuovi parametri, da
aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le
societa' senza impresa, tenendo anche conto dei principi
elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
2) la determinazione di cause di esclusione che
tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un congruo
numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di
attivita' in settori economici oggetto di specifica
regolamentazione normativa;
c) semplificare e razionalizzare i criteri di
determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di
inerenza, neutralita' fiscale delle operazioni di
riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto,
attraverso la revisione della disciplina dei costi
parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
prevedendo la possibilita' di limitare le variazioni in
aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del
conto economico quali, in particolare, quelle concernenti
gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di
durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale
avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio
bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero
sono in possesso di apposite certificazioni, rilasciate da
professionisti qualificati, che attestano la correttezza
degli imponibili dichiarati;
d) al fine di garantire il rafforzamento del processo
di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,
di cui alla lettera c):
1) semplificare e razionalizzare la disciplina del
codice civile in materia di bilancio, con particolare
riguardo alle imprese di minori dimensioni;
2) rivedere la disciplina recata dal decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo, per i
soggetti che adottano i principi contabili internazionali
IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facolta' di
applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le
eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune
dei predetti principi contabili, coordinare il bilancio di
esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare
eccessivi aggravi amministrativi;
e) introduzione della disciplina fiscale relativa
alla scissione societaria parziale disciplinata
dall'articolo 2506.1 del codice civile, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) semplificare e razionalizzare la disciplina della
liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle
societa' commerciali, stabilendo la definitivita' del
reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva
la facolta' del contribuente, se la liquidazione non si
protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque
esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai
periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in
base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione
dell'imposta;
g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai
principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di
determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresi'
conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14
dicembre 2022;
h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato,
privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al fine di consentire il
riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza
la previa autorizzazione da parte della Commissione
europea;
i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
la riduzione del divario territoriale, valutando la
semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei
riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli
investimenti, con particolare riferimento alle zone
economiche speciali;
l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le
disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con il diritto
dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in
favore dei soggetti che svolgono con modalita' non
commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel
rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta',
nonche' i diversi regimi di deducibilita' dal reddito
complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore
degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica;
m) completare e razionalizzare le misure fiscali
previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con
le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con
l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la
formazione allo sport dei giovani e dei soggetti
svantaggiati;
n) adottare misure volte a favorire la permanenza in
Italia di studenti ivi formati, anche mediante la
razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia
di persone ivi formate occupate all'estero.".
Si riporta il testo dell'articolo 83, del decreto del
presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 83. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno
optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i
quali redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni
del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi
principi contabili. I criteri di imputazione temporale di
cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in
relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di
cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi
di reddito per i quali e' scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione integrativa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei
conti.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi
dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.".
Si riporta il testo degli articoli 2357, 2357-bis,
2359-ter del codice civile:
"Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni).
La societa' non puo' acquistare azioni proprie se non
nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma
del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la
quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi
precedenti debbono essere alienate secondo modalita' da
determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al
loro annullamento e alla corrispondente riduzione del
capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli acquisti fatti per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona.".
"Art. 2357-bis. (Casi speciali di acquisto delle
proprie azioni).
Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si
applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione
dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi
mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di
azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di
fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il
limite della quinta parte del capitale per effetto di
acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il
quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.".
"Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle
azioni o quote della societa' controllante. Le azioni o
quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis
devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi
dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 121 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: "Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52":
"Art. 121. Disciplina delle partecipazioni reciproche
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del
codice civile, in caso di partecipazioni reciproche
eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la
societa' che ha superato il limite successivamente non puo'
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in
cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione
entro il termine previsto la sospensione del diritto di
voto di estende all'intera partecipazione. Se non e'
possibile accertare quale delle due societa' ha superato il
limite successivamente, la sospensione del diritto di voto
e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo
loro diverso accordo.
2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al
cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo
120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a
condizione che il superamento della soglia da parte di
entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in
misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una
societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la
controlla non possono acquisire una partecipazione
superiore a tale limite in una societa' con azioni quotate
controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto
di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato
e' sospeso. Se non e' possibile accertare quale dei due
soggetti ha superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto si applica a entrambi,
salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4,
lettera b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio
del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo
14, comma 6.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma
7.".
Si riporta il testo dell'articolo 95, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
"Art. 95. Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente
deducibili nella determinazione del reddito comprendono
anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di
liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto
dell'articolo 100, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati
di cui al secondo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
 


3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23
per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute nel territorio dello Stato per le
trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui
ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109,
comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti
ai lavoratori dipendenti, e agli associati in
partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla
imputazione al conto economico.
6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi
imputati a conto economico in relazione alle operazioni con
pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti
rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre
societa' del gruppo sono deducibili al momento
dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento
sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle
partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del
gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono
assegnati a seguito di tali operazioni.".
Il testo del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all'applicazione di principi contabili
internazionali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11.09.2002, L 243.
Si riporta il testo degli articoli 103, comma 3-bis, e
166-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 103 Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo. (126)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei
marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
4. Si applica la disposizione del comma 8
dell'articolo 102.".
"Art. 166-bis Valori fiscali in ingresso
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale
trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza
fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero
trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all'estero
trasferisce nel territorio dello Stato un complesso
aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio
dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata
all'estero con riferimento alla quale si applica
l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo
168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte
del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che
esercita un'impresa commerciale e' oggetto di
incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente
residente nel territorio dello Stato, effettua una
scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di
una stabile organizzazione situata al di fuori del
territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente
residente nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il
trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da
una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in
applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando
la stabile organizzazione un'entita' separata e
indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita',
in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati,
tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel
patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile
organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le
passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha
trasferito la propria residenza fiscale nel territorio
dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del
soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della
stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi
trasferiti alla stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli
trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero
alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore
fiscale il loro valore di mercato se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima
del trasferimento di residenza aveva la propria residenza
fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure
in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato
scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la
propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera
a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la
propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera
a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile
organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 e' uno di
quelli previsti dalla lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la
propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera
a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e'
determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che
sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti
in condizioni di libera concorrenza e in circostanze
comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore
riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda,
del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della
determinazione del valore di mercato si tiene conto delle
indicazioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono
rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita' e
le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che
ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio
dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del
soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della
stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi
trasferiti alla stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli
trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero
alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore
fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in
esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle
attivita' e delle passivita' e' assunto, per le prime, in
misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore
di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del
comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore
tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei
valori delle attivita' e delle passivita' di cui ai commi 3
e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.".
Note al Comma 133

Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 96. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai
sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono
deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai
sensi del comma 6.
2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri
finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo
degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' deducibile nel
limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica
riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del
comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il
30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a
partire da quello relativo al periodo d'imposta meno
recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica
agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche'
agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi
assimilati, che sono qualificati come tali dai principi
contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale
qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in
attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 4, commi 7-quater e
7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da
un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa
finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una
componente di finanziamento significativa. Ai fini del
presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai
sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in
cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi
attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri
che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base
alla corretta applicazione dei principi contabili adottati,
sono qualificati come strumenti rappresentativi di
capitale, sono imponibili o deducibili in capo,
rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei
confronti dei soggetti operanti con la pubblica
amministrazione, ai fini del presente articolo, si
considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi
legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Per risultato operativo lordo della gestione
caratteristica si intende la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice
civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui
al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura
risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1
e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo
d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza
positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi
finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e
del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta.
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli
interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di
competenza sia superiore alla somma tra gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e
gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del
comma 5, l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi
d'imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento
del risultato operativo lordo della gestione caratteristica
sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2
e l'importo degli interessi passivi e degli oneri
finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta
precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo'
essere portata ad incremento del risultato operativo lordo
dei successivi cinque periodi d'imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si
applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri
finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti
caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per
finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine, che non sono garantiti ne' da beni appartenenti al
gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da
quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da
soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale
pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine e' residente, ai
fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli
la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento
costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato
dell'Unione europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine e' caratterizzato da un regime di segregazione
patrimoniale rispetto alle altre attivita' e passivita' del
gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale
progetto e' rimborsato esclusivamente con i flussi
finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al
comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di
segregazione patrimoniale o su quelli destinati
esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati
solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al
comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare
complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o
l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in
corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e
l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle
rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato
operativo lordo della gestione caratteristica e'
determinato senza tenere conto del valore e dei costi della
produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico
a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si
applicano le disposizioni della Parte V del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) nel caso di costituzione di una societa' di
progetto strumentale alla segregazione patrimoniale
rispetto ad attivita' e passivita' non afferenti al
progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente
deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari
relativi ai prestiti stipulati dalla societa' di progetto
anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di
cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare
progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III,
IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si
applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di
assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi
assicurativi, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi
comuni d'investimento e dalle societa' di intermediazione
mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui
agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti
al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e'
integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di
soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi
passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando
la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica
dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad
esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta
anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, puo'
essere portata in abbattimento del reddito complessivo di
gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti
al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche
riportata da periodi d'imposta precedenti, purche' non
anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi
finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b),
purche' nel secondo caso si tratti di eccedenza di
interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata
da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel
consolidato nazionale.
15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle
regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo
90, comma 2, e dall'articolo 110, comma 7, del presente
testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti
dei soci delle societa' cooperative.".
Note al Comma 134
Per il testo dell'articolo 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
vedano le note al comma133.
Note al Comma 135
Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 14
giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di
autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni
concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni):
"Art. 6
1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto
ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in
adempimento del precetto di cui al secondo comma
dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti aventi valore di legge ordinaria in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta
erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione nei
pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la
cui aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione,
con riferimento alle formalita' eseguite nel proprio
territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per
cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento,
in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di
trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la
riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno
uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di
trascrizione in quanto compatibili;
b) istituzione di una addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane,
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette
regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas
metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione ento
i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di
detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico
delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo
comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta
sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno
uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di
consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;
c)
2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno
emanate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali, sentite la
Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 1991.".
Note al Comma 137

Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 recante: "Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge:
"Art. 33 Stock options ed emolumenti variabili
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di
G20 e in considerazione degli effetti economici
potenzialmente distorsivi propri delle forme di
remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options,
sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della
parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti
che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore
finanziario nonche' ai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nello stesso
settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per
cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto
d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti
e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni
in materia di imposte sul reddito.
2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla
parte fissa della retribuzione.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis
non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le
remunerazioni versi una somma, corrispondente a un
ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta,
in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o
indirettamente controllano i suddetti erogatori delle
remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo
stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano a condizione che il versamento ivi previsto si
riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta
per il periodo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i
termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.".
Note al Comma 138
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Base imponibile
1. Omissis.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorita`,
dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo
di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della
provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute
dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
di fornitura del servizio pattuito dal mandatario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)
del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto
o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni
simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3 nonche'
per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma
dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo
per l'esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di
cui all'articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse, determinato
dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a
tali cessioni o prestazioni;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime
della temporanea importazione, dal corrispettivo della
cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio
doganale all'atto della temporanea importazione.
Omissis.".
Note al Comma 140
Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, quinto comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 come modificato dalla presente
legge:
"Art. 25-bis Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23,
escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o
accordi contrattuali, sono direttamente trattenute
sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono
tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti
l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo
dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di
documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai
soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di
pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di
credito e dalle societa' finanziarie e di locazione
finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle
attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e
valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dai
mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici
e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinati i criteri, i termini e le
modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata
nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la
trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra'
avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero
fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni
che comportano il venir meno delle predette condizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".
Note al Comma 141
Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1,
escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle societa' dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica
nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione
di reddito.
2. La ritenuta e' commisurata al 50 per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al 20 per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
3. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
4. Se le provvigioni, per disposizioni normative o
accordi contrattuali, sono direttamente trattenute
sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono
tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti
l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo
dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si
applicano alle provvigioni percepite dai rivenditori
autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti
di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di
distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende
e istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di
locazione finanziaria per le prestazioni rese
nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dai mediatori e rappresentanti di produttori
agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca
marittima, dai commissionari che operano nei mercati
ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai
consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e
artigiane non aventi finalita' di lucro.
6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata
a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle
provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di
deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si
applicano le disposizioni indicate nei commi da 1 a 5.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinati i criteri, i termini e le
modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata
nel comma 2. Tali modalita' devono prevedere la
trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra'
avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero
fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni
che comportano il venir meno delle predette condizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano
anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".

Note al Comma 143
Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398:
"Art. 3 Emissione e gestione
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il
Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta'
di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le
societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con
intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro
competente e la legge applicabile nelle controversie
derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei
mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di
prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di
pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato,
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le
stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad
operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla
lettera a);
b-bis) di disporre l'emissione di tranche di
prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo
di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni
di pronti contro termine o altre in uso nei mercati
finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei
medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto
portafoglio concorrono alla formazione del limite
annualmente stabilito con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono
collocati sul mercato mediante le suddette operazioni. Al
portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6
dell'articolo 5;
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del
debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato
dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di
scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di
titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati
finanziari internazionali.
1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi
di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in
strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di
Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro
oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso
movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e
depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione
delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6
dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le
modalita' applicative del presente comma.
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei
decreti del Ministro puo' derogare alle norme di
contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri
determinati nel comma 1.".
"Art. 5 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro
presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni
di alcun tipo al Ministero.
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso
la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale
risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito
il giorno successivo in un apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30
giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente,
da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per
cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di
ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal
Ministro con il relativo decreto di emissione.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede
all'emissione di titoli da collocare presso la Banca
d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di
lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti
corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e'
iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero per essere versato in un conto transitorio presso
la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un
tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante
dall'emissione dei titoli di cui al presente comma.
4. Completato il collocamento, il saldo del conto
transitorio viene trasferito in un conto istituito presso
la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro
per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare
il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto
conto disponibilita' vengono giornalmente registrate le
operazioni di introito e di pagamento connesse con il
servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il
regolare svolgimento del servizio medesimo.
5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono
mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di
politica monetaria della Banca centrale europea, le
condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti
ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi
governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso
di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario.
Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca
d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la
stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi
governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo
massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica
monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con
decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza,
efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di
movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in
uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con
decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo
differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad
assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo
scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi
governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3,
fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto
disponibilita', anche affidando a tal fine determinati
servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari
finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa
depositi e prestiti Spa.
6. Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso
assimilabili, nonche' sul conto di tesoreria denominato:
"Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti,
opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi'
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti
al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari
in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale
collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli
atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli
e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tali atti non comportano pertanto alcun onere di
accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei
conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria
denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto
collocamento.
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero
presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione
della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6.
7.
8. Il conto disponibili non puo' presentare saldi a
debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera
della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare
un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in
un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non
effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria
fino a quando il debito non risulti estinto.
9.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 18
febbraio 1999, n. 28 recante: "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto":
"Art. 14 Interpretazione autentica della disciplina
concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale
1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4,
terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della
ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti
correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si
applica anche nei confronti dei soggetti esclusi
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.".
- Si riporta il testo degli articoli da 2 a 5 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 recante:
"Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati":
"Art. 2 Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti
1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di
cui all'articolo 1, nonche' gli interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo
unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di
investimento collettivo del risparmio;
d);
e);
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter.
1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica
sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti
indicati al comma 1.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis e'
applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione
mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di
cambio e da altri soggetti espressamente indicati in
appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque
intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed
altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei
trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per
trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e
qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che
comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei
titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".
"Art. 3 Istituzione di un conto unico presso gli
intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2,
istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le
seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate
per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e
1-quater del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta
sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi
o altri frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la
somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione
dei titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta
sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a)
riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo
esplicito che implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito
che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta,
all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed
all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei
corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono
effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto
comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di
scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e agli addebiti di cui alle
lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati
con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non
vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate
per conto o a favore degli organismi di investimento e dei
fondi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d). Alla fine di
ciascun mese, la banca depositaria accredita sul "conto
unico" l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai
seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese
dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel
periodo di possesso:
a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia
in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei
titoli.
La banca depositaria preleva, con pari valuta, le
somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio
dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini
dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti
per primi i titoli acquisiti per ultimi.
4. Se in una operazione intervengono piu'
intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta
sostitutiva relativa a tale operazione e' accreditata o
addebitata al "conto unico" dell'intermediario presso il
quale il soggetto, per conto o a favore del quale
l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto
di deposito o di gestione dei titoli.
5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito
presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad
un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere
b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti
nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui
l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati
nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche
i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1,
al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con
l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui
all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di
pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti
si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
quale e' costituito il deposito accredita il "conto unico"
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai
redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla
data dell'immissione.
7. Per le operazioni indicate nel presente articolo,
che non comportino il pagamento di corrispettivi, il
soggetto che dispone l'operazione deve versare
all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da
accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la
facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non
effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a
quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta
sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti
nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve
essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti
dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo
addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono
stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.
9. Per i titoli senza cedola aventi durata non
superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si
applicano coerentemente con la previsione contenuta nel
periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il
valore nominale ed il prezzo di emissione e' considerata
interesse anticipato.".
"Art. 4 Disposizioni in tema di versamento, di
accertamento e di sanzioni
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono
al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante
dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al
concessionario della riscossione ovvero presso la sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione
del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento. Entro il
termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di
imposta, gli stessi soggetti devono comunicare
all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i
versamenti relativi all'anno solare precedente, con le
modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano
percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati,
sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai
sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella
dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi,
premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed
incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo
periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le
modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi dovute in base alla
dichiarazione.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da
lire quattro milioni a lire quaranta milioni.
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli
intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano
applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli
interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa
nonche' degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.".
"Art. 5 Casi particolari di assolvimento dell'imposta
sostitutiva
1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di
cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, conseguiti, anche dai
soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio
di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1,
lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito
d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai
sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis
non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2,
comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in
ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura
dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui
all'art. 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal
soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e'
applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni
dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra
fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le
disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni,
previsti dall'art. 4.".
Note al Comma 144
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni
1. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote
o i diritti negoziati o non negoziati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il
valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia
assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo
quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale
e' pari alla frazione del patrimonio netto della societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel
registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i
diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data
del 1° gennaio e' determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
1-bis.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
21 per cento ed e' versata, con le modalita' previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino
al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire
dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a
ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
e il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la
relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto
della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5
dell'articolo 68 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati
nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si
e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta
sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di
quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima della realizzazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai
dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e
al codice fiscale della societa' periziata.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai fini della determinazione, ai sensi
dell'articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze
realizzate da societa' ed enti commerciali di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo
unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello
Stato.".
Note al Comma 145
- Si riporta il testo della nota 2-bis e 3
dell'articolo 2 della tariffa, parte I, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo) come modificato dalla
presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al Comma 147
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 31
agosto 2022, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di
giustizia e di processo tributari", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2027;
b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2028.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2023.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere
dal 1° gennaio 2023.
Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e'
stabilita la misura del compenso variabile spettante al
presidente e al presidente di sezione delle corti di
giustizia tributaria e al giudice monocratico per le
controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. In sede di prima applicazione della presente
legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non
inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di
euro».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli
interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023,
anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.".
Note al Comma 148
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo
unico di cui all'articolo 2, comma 2, a una delle funzioni
dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo
e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di
pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2,
comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui
all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
del settantesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i
componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e
secondo grado non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima corte per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione
o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal
giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
5. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 6,
l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico
per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado in servizio e'
disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei
punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente
testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di
vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria
di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire,
almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle
procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per
diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione
superiore.
6. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati
relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che
hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e
sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 14. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica.
7. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel
quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda
per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento
tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine
di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e
il totale dei provvedimenti depositati dal singolo
candidato.
8. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2027;
b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2028.".


Note al Comma 149
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante: "Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413" come modificato dalla presente
legge:
"Art. 27 Trattamento dei componenti del consiglio di
presidenza
1. I componenti del consiglio di presidenza sono
esonerati dalle funzioni proprie e conservano la
titolarita' dell'ufficio.
1-bis. Il trattamento economico dei componenti del
consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza,
e' corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in
misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma
3-ter;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura
pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario
dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella
F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta,
se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione
nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque
non inferiore a quella prevista per il dirigente generale
dello Stato, livello C.".
Note al Comma 150
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 34. Trattamento dei componenti del Consiglio di
presidenza
1. I componenti del Consiglio di presidenza sono
esonerati dalle funzioni proprie e conservano la
titolarita' dell'ufficio.
1-bis. Il trattamento economico dei componenti del
Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza,
e' corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in
misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura
pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario
dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella
D, aumentato del 50 per cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta,
se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione
nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque
non inferiore a quella prevista per il dirigente generale
dello Stato.".
Note al Comma 154
- Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: "Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,
n. 95:
"Art. 22 Bonus Giovani
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile
stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre
2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non
dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto
di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo
indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base
mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della
spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani,
donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero
spetta con riferimento ai soggetti che, alla data
dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di eta' e non sono stati mai occupati
a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente
articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e
ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei
casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di
apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale
della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES
unica e di contribuire alla riduzione dei divari
territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1,
ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e'
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono
lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo
pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e
comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresi'
con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione
incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente
articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia'
fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del
comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4
milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro
per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita'
di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma
10.
Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in
via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa,
anche tenendo conto dei vincoli territoriali della
copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento
delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di
cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo
periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3
milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per
l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e
lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per
i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e'
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione
del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a
10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea."
"Art. 23 Bonus Donne
1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel
mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche
nell'ambito della Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica, ai datori di lavoro privati che
dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le
lavoratrici di cui al comma 2 e' riconosciuto, per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base
mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto
delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani,
donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il
Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea, o operanti nelle
professioni e nei settori di cui all'articolo 2, punto 4),
lettera f), del predetto regolamento, annualmente
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle
assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta'
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare
un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero dei lavoratori occupati
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il
calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero
delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al
netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di
cui al presente articolo non si applica ai rapporti di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1
milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7
milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di
cui al comma 7. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge,
anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di
spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori
comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente
articolo.
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1
milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a
copertura degli interventi previsti per i beneficiari del
medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei
vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo
stesso applicabili.
5. L'esonero di cui al comma 1 non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma
1 e' compatibile senza alcuna riduzione con la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di
nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
6. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, le modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 4.".
"Art. 24 Bonus Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica
1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale
della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES
unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali,
ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31
dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650
euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel
rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei
criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale
giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che
occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che
assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una
delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori
nelle medesime regioni.
3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di
cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti
che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque
anni di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro
mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica
ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato.
4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta altresi'
con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione
incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha
beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente
articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di
un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella
medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei
mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la
revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia'
fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del
comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2
milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro
per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze secondo le
modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10. Se
dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via
prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS
non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni
per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni
di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno
2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni
di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura
degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo
Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.
8. L'esonero di cui al presente articolo non e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e'
compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione
del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
9. Per i datori di lavoro che si avvalgono
dell'esonero di cui al presente articolo, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il beneficio di cui al presente
articolo.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche'
con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e modalita'
per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualita' di
soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte
del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 7.
11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a
10 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.".
Note al Comma 156
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 343, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante: "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", come
modificato dalla presente legge:
"343. Al fine di garantire la continuita' produttiva
delle imprese agricole e di creare le condizioni per
facilitare il reperimento di manodopera per le attivita'
stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle
prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in
agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste
dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano fino al 31
dicembre 2025 e a decorrere dall'anno 2026 le disposizioni
dei commi da 344 a 354.
All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel
settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari
all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di
natura subordinata individuata dal contratto collettivo di
lavoro stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»
sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le
parole: «di imprenditore agricolo,» e, alla lettera e), le
parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il
settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione
sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del
presente comma» sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo,
il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le
parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni
incomplete o non veritiere contenute nelle
autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS
dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.".


Note al Comma 157
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea" come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1-bis Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni
1. - 2. Omissis
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e
medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di
cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni,
formati da imprese agricole singole ed associate, la
produzione agricola derivante dall'esercizio in comune
delle attivita', secondo il programma comune di rete, puo'
essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione
a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto
convenuta nel contratto di rete. I contraenti possono
altresi' cedere la propria quota di prodotto ad altre parti
del contratto.
Omissis.".
Note al Comma 158
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, recante: "Misure urgenti per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Beneficio economico
1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione,
su base annua, e' composto da una integrazione del reddito
familiare, come definito nel presente decreto, fino alla
soglia di euro 6.500 annui, ovvero di euro 8.190 annui se
il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta'
pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o
superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in
condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza,
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio
economico e', altresi', composto da una integrazione del
reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione
concessa in locazione con contratto ritualmente registrato,
per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto
nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini
dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero
di euro 1.950 annui se il nucleo familiare e' composto da
persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da
persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri
familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del
calcolo della soglia di reddito familiare, di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e
puo' essere rinnovato, previa presentazione della domanda,
per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei
periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio e'
rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo
della prima mensilita' di rinnovo e' riconosciuto in misura
pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio
economico rinnovato ai sensi del primo periodo.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente
dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai
sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque,
inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro
dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non
concorre alla determinazione del beneficio economico, entro
il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono
comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale
limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il
reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla
determinazione del beneficio economico, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando
il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e'
desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito
derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal
lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della
medesima secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione del sistema informativo
di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile
dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la
comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa,
l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che non si
sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre
mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali il diritto
alla prestazione decade.
6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo, svolta sia in forma individuale che di
partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo
familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di
inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno
antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal
beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione del sistema informativo
di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il
principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio
dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce
senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due
mensilita' successive a quella di variazione della
condizione occupazionale, ferma restando la durata
complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente
aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre
precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente
3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica
attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di
partecipazione comunque denominati, o di accettazione di
offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la
cumulabilita' con il beneficio previsto dal presente
articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di
3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e'
fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di
inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le
condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il
suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro
quindici giorni dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti
nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la
situazione reddituale degli interessati e'
corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione
del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di
variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in
corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta
entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal
beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito
DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla
permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e
all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si
applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.".
Note al Comma 159
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante: "Misure
urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni
nel settore del lavoro e delle politiche sociali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025,
n. 113:
"Art. 10-ter Interventi straordinari in materia di
Assegno di inclusione per l'anno 2025
1. In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di
rafforzare le misure di contrasto alla poverta' e
all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati
dalla sospensione di un mese del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non
superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e'
riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo
dell'Assegno di inclusione secondo i modi e i termini di
cui al comma 2.
2. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda
per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica
della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione
vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari
all'importo della prima mensilita' di rinnovo, comunque non
superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo
straordinario aggiuntivo e' erogato con la prima mensilita'
di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro il
mese di dicembre.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 141
milioni di euro per l'anno 2025, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma
8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, e, quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo
13, con corrispondente incremento per tale anno
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a),
del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti
dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con
conseguente rideterminazione, per il medesimo anno,
dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13,
comma 8.".
Note al Comma 160
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: "Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro":
"Art. 13 Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie
1. - 7. Omissis
8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e
dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro
per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025,
5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno
2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9
milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro
per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell'Assegno di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10,
comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731
milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro
per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027,
5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di
euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno
2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6
milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10,
con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6
milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per
l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9
milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5
milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo
10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1
milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per
l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3
milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per
l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033.
Omissis.".
Note al Comma 161
- Si riporta il testo del comma 321dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
"321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di
sostegno alla poverta' e di inclusione attiva di cui al
comma 313 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva »,
nel quale confluiscono le economie derivanti dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito
nella parte II della presente legge.".
Note al Comma 162
- Si riporta il testo commi da 179 a 186, dell'articolo
1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino
al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a
d) del presente comma, al compimento del requisito
anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di
cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita'
per una durata non superiore al periodo intercorrente tra
la data di accesso al beneficio e il conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito
di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,
anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennita'
di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti
alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti,
per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite
massimo di due anni.
180. La concessione dell'indennita' di cui al comma
179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita'
lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di
un trattamento pensionistico diretto.
181. L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata
mensilmente su dodici mensilita' nell'anno ed e' pari
all'importo della rata mensile della pensione calcolata al
momento dell'accesso alla prestazione.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso
superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e'
soggetto a rivalutazione.
182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo non e' compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione
involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonche' con
l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
183. Il beneficiario decade dal diritto
all'indennita' nel caso di raggiungimento dei requisiti per
il pensionamento anticipato.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei
redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite
di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di
lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il personale degli enti pubblici di
ricerca, che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono
l'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo i
termini di pagamento delle indennita' di fine servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al
compimento dell'eta' di cui all'articolo 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) la determinazione delle caratteristiche
specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179,
lettera d);
b) le procedure per l'accertamento delle condizioni
per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e
la relativa documentazione da presentare a tali fini;
c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai
commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
1) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura
di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
2) alla disciplina del procedimento di
accertamento anche in relazione alla documentazione da
presentare per accedere al beneficio;
3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale
erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito alla presentazione della domanda
di accesso al beneficio;
4) alla predisposizione dei criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria;
5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,
all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in possesso degli enti
previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei
confronti degli infortuni sul lavoro;
6) all'individuazione dei criteri di priorita' di
cui al comma 186;
7) alle forme e modalita' di collaborazione tra
enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
con particolare riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori
interessati.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.".
- Si riporta il testo del comma 165 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di
cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.".
Note al Comma 164
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 18 Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi
economica internazionale e della conseguente necessita'
della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e
le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.".
La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante: "Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.83
del 05 aprile 1958.
Note al comma 165
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 44 Disposizioni finali e transitorie
1. - 11. Omissis
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedono le note
al comma 164.
Note al comma 166
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
26 giugno 2025, n. 92, recante: "Misure urgenti di sostegno
ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del
lavoro e delle politiche sociali", convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113:
"Art. 6 Esonero della contribuzione addizionale per
le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi
industriale complessa
1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per
l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione
salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi
industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento
del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'esonero non spetta o, se e' gia' in godimento,
si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante
il periodo di utilizzo della integrazione salariale
straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai
sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025,
si provvede, al fine di garantire la compensazione in
termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di
euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma 164.
Note al comma 167
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante:
"Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze", convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130:
"Art. 44 Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi
1. In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato
sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia
cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell'attivita' con
conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica , nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di
20 milioni di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy,
un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di
cessazione di attivita' sussistano concrete ed attuali
prospettive di rapida cessione, anche parziale,
dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli
accordi governativi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'INPS per il
monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi
all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il
limite di spesa di cui al presente comma non possono essere
stipulati altri accordi.
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali
caratterizzate dalla cessazione dell'attivita' produttiva,
laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e
1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni
straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1-quater si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
L'impresa ammessa al trattamento straordinario di
integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei
lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini
del loro inserimento nella piattaforma del Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
vengono definite le modalita' operative della previsione di
cui al presente comma.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 si vedono le note al
comma 164.
Note al comma 168
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante:
"Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18:
"Art. 1-bis Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico
dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi
del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel
corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione
guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche,
la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello
stesso Fondo di rotazione per essere destinata al
finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma 164.
Note al comma 169
- Si riporta il testo comma 162, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022) come modificato
dalla presente legge:
"162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2026
nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Note al comma 170
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma 164.
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 44 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 26 Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le
cause previste dalle disposizioni di cui al predetto
Titolo.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i
fondi di solidarieta' bilaterali gia' costituiti alla
predetta data che devono comunque adeguarsi a quanto
disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 10, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le causali ordinarie e
straordinarie, come regolate dalle disposizioni di cui al
titolo I.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla
base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di
cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione
dei fondi di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per i
datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno
2023. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore
confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale
sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti
dai datori di lavoro medesimi.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, che comprendono, per
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori
di lavoro che occupano almeno un dipendente, oltre alla
finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le
seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni
integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in
termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento
mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi
connessi alla staffetta generazionale a favore di
lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre
anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non
superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a
tre anni.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di
cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione
a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.
11-bis. Per i fondi di solidarieta' bilaterali
costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le
modalita' previste dai commi da 1 a 7-bis del presente
articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al
comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte
di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve
essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di
cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di
solidarieta', preventivamente certificata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse
accumulate di cui al primo periodo e' determinato dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29
nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e
del rapporto tra i contributi versati al fondo di
integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione
del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti
all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di
nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi
versati nell'anno precedente al fondo di integrazione
salariale.".
"Art. 44 Disposizioni finali e transitorie
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva delle integrazioni salariali di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto si
computano per la sola parte del periodo autorizzato
successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4,
non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,
si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge
n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,
sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,
comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle
seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3,
comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato
dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015,
in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo
3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni
di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
 


11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i
processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare
difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui
all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale e'
riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150
milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento
straordinario di integrazione salariale per un massimo di
cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater.
11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono piu'
ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale
per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle
relative prestazioni e' riconosciuto, in deroga agli
articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro
per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione
salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili
fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022,
situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori
di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai
codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto
rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29
e 40 che non possono piu' ricorrere all'assegno di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata
nell'utilizzo delle relative prestazioni e' riconosciuto,
in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma
1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per
l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione
salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al
31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione
delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022,
qualora all'esito dell'attivita' di monitoraggio ivi
prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme
stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai
commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' rimodulare le
predette risorse tra le misure di cui ai citati commi
11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo
complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.".
Note al comma 171

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 22 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 4 Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale
non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile.".
"Art. 22 Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarieta'
viene computata nella misura della meta' per la parte non
eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma 164.
Note al comma 172
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante:
"Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze":
"Art. 44 Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi
1. In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere autorizzato
sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero dello sviluppo economico e della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia
cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano
concrete prospettive di cessione dell'attivita' con
conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica , nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni, necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di
20 milioni di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy,
un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di
cessazione di attivita' sussistano concrete ed attuali
prospettive di rapida cessione, anche parziale,
dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli
accordi governativi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'INPS per il
monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi
all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il
limite di spesa di cui al presente comma non possono essere
stipulati altri accordi.
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali
caratterizzate dalla cessazione dell'attivita' produttiva,
laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e
1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni
straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1-quater si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
L'impresa ammessa al trattamento straordinario di
integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei
lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini
del loro inserimento nella piattaforma del Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
vengono definite le modalita' operative della previsione di
cui al presente comma.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma 164.
Note al comma 173
- Si riporta il testo del comma 193, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"193. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo
22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e' ulteriormente prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027,
nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025
e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente
comma, pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni
2025, 2026 e 2027, sono posti a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.".
Note al comma 174
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma164.
Note al comma 175
- Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 14,
del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione
straordinaria delle imprese di carattere strategico", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4-ter Incentivi per i processi di aggregazione
delle imprese e per la tutela occupazionale)
1. - 13. Omissis
14. I benefici previsti dal presente articolo sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 24,1
milioni di euro per l'anno 2027 e 12,2 milioni di euro per
l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al
comma 1, verifica la disponibilita' delle risorse sulla
base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il
monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa
sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato
dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Omissis.".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note
al comma 164.
Note al comma 176
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Incentivo all'autoimprenditorialita'
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione
della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e
che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo
all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale o per la sottoscrizione di una quota di
capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita'
lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata della NASpI non da'
diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per
il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della
liquidazione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena
di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica
entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data
di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della
cooperativa.
3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma
1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per
cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30
per cento, da corrispondere al termine della durata di cui
all'articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi
dalla data di presentazione della domanda di anticipazione
di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica
della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della
titolarita' di pensione diretta, eccetto l'assegno
ordinario di invalidita'.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza del periodo per cui e'
riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e'
tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta,
salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia
instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha
sottoscritto una quota di capitale sociale.".
Note al comma 179
- Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"Art. 38 Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46
euro al mese per tredici mensilita', la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto
anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano
titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori
ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di
cui al presente articolo non si tiene conto del reddito
della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 10 gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente
percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori
di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per
l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa
luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria):
"Art. 5 Interventi in materia pensionistica
1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti
con eta' pari o superiore a sessantaquattro anni e che
siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e'
corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato
nella tabella A allegata al presente decreto in funzione
dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione
di appartenenza a carico della quale e' liquidato il
trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di
pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene
conto della sola anzianita' contributiva relativa ai
trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di
pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della
predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva
e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa
percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la
determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale
somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno
2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre
ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in
sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero
dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta:
nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A
a condizione che il soggetto possieda un reddito
complessivo individuale relativo all'anno stesso non
superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando
quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al
punto 2) della predetta tabella A a condizione che il
soggetto possieda un reddito complessivo individuale
relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e
due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del
presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi
natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni
familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del
reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate
sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le
condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo
complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei
trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e
mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante,
l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che
soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali
l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al
netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due
volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante,
l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino
beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario
centrale dei pensionati istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e
successive modificazioni, individua l'ente incaricato
dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1,
che provvede negli stessi termini e con le medesime
modalita' indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non
costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e
assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle
maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del
comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento
delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui
all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti,
tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39,
commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino
a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per
tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data,
l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo
articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni
successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro
e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno
precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al
presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti
reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9,
della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione
automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella
misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite, ove necessario, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente
articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni
del presente articolo concernenti la corresponsione delle
somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa
con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro
il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica
dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel
limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008,
di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici
della durata legale del corso di laurea e per la
totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi
regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i
quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime
pensionistico di calcolo contributivo, al fine di
migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo
restando il principio di armonizzazione dei sistemi
previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge
8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione
di parametri identici per i diversi enti.".
Note al comma 182
- Si riporta il testo dei commi 95 e 96, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"95. In relazione alla specificita' del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi
dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per
l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2024."
"96. Il fondo di cui al comma 95 e' destinato
all'adozione di provvedimenti normativi volti alla
progressiva perequazione del relativo regime previdenziale,
attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
nell'ambito degli istituti gia' previsti per il medesimo
personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti
dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il
personale che cessa dal servizio;
b) integrative delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei
ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento
normativo.".
Note al comma 183
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
"Art. 19 Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Le associazioni riconosciute rappresentative a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in
rappresentanza del personale militare, alle attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al
comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo
personale.".
Note al comma 184
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
recante disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
"Art. 1-quater. Copertura assicurativa per il
personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte
in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
stato di previsione, rispettivamente, del Ministero
dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero
delle politiche agricole e forestali, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza
per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli
appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo
forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e
premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al
Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono,
per conto del medesimo personale, alla copertura
assicurativa delle responsabilita' connesse allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso
personale 13.
1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato
e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale
dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le
finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le
eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara
conseguenti alla stipula delle polizze di copertura
assicurativa di cui al comma 1.".
Note al comma 185
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 12-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica":
"Art. 12 Interventi in materia previdenziale
1. - 12. Omissis
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
Omissis.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 70 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
"Art. 70 Norme finali
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le
competenze in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia autonoma di
Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione,
la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di' posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV,
capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla
legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 -
sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento economico e normativo e' definito nei contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonche', per i
segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti
dal presente decreto nonche' dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26
dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988,
n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. 5. Le
disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate
nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7,
non si riferiscono al personale di cui al decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni
che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti
di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono
nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni
vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti,
contratti collettivi o provvedimenti amministrativi
riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano
al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale della
scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui
all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti
della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del
medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
presente decreto non si applicano per la nomina dei
direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui
agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si
applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori
ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.
La disposizione di cui al presente comma si' applica al
personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione
presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8
e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di
coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo
decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero
delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di
comando, di' fuori ruolo o in altra analoga posizione,
presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di
autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni applicano la disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le
parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza
con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, recante: "Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica":
"Art. 3 Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al
comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno
titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa
del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi
diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato
domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa
diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in
servizio con effetto immediato qualora presentino apposita
istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora
percepito, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento di fine servizio, comunque
denominato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette
a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e
7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi. Il proseguimento dell'attivita'
lavorativa e' incentivato dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali
previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1°
gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al
requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini
del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai
commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in
forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando
la misura minima ivi stabilita, puo' essere computato, solo
su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare
mensile della prima rata di pensione di base, anche il
valore teorico di una o piu' prestazioni di rendita di
forme pensionistiche di previdenza complementare richieste
dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al
primo periodo e' ottenuto, solo ai fini del presente comma,
trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna
forma di previdenza complementare con applicazione del
valore dei coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo 1 , comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, vigente al momento del pensionamento; per potere
consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato,
contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante
l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza
complementare mettono a disposizione la proiezione
certificata attestante l'effettivo valore della rendita
mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla
singola forma di previdenza complementare.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti. A decorrere dal 1°
gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo
periodo e' elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al
presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli
importi soglia mensili di cui al presente comma, si
avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis, il
requisito contributivo indicato al primo periodo e'
incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025
e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030
e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione
anticipata conseguita ai sensi del presente comma non e'
cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza
della pensione fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con
redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite
di 5.000 euro lordi annui.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai
requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori
dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
299, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le
attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un
numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di
cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247
del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni
e di due unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 300, anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012
e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50
per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno
2013.306
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il
regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono
inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro».".
Note al comma 186
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare":
"Art. 2 Armonizzazione
1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti
all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella sulle quali e' autorizzato l'esercizio di scommesse
sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorita' vigilante.
Omissis.".
Per il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, si vedano le note al comma 185


Note al comma 187
- Si riporta l'allegato B alla legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020):
"Allegato B
(articolo 1, comma 148, lettera a)
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e
della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie
infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori
degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e
assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e
separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della
pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne,
in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad
alte temperature non gia' ricompresi nella normativa del
decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante
dei trasporti marini e in acque interne.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
della legge 4 novembre 2010, n. 183):
"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare,
a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e
il regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della maturazione dei requisiti agevolati, le
seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti
ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle
seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno
come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per
almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi
all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra
il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64
per coloro che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1),
lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre
ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del
predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di
lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le
quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto
nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si
applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro
previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso
continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee
di produzione, alla manutenzione, al rifornimento
materiali, ad attivita' di regolazione o controllo
computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva
non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato
e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1
abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui
alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo
le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di
attivita' lavorativa, ovvero
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa
complessiva.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2
si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle
attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed),
con esclusione di quelli totalmente coperti da
contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori
dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla
Tabella B di cui all'Allegato 1della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di
cui al presente comma non trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per
gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24,
comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i
lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico in presenza dei seguenti
requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e
il 30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno
rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui
all'allegato 1della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e
il 31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni
ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per
lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1
della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di
due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti
indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima
Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui
al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre
2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica
prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette
attivita' lavorativa per un numero di giorni lavorativi
all'anno da 72 a 77.
6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e
di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis, e'
considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per
il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di
tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento
per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla
lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia
svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre
fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma
1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto
comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo
complessivo in cui sono state svolte le attivita' di cui
alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un
periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per
l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai
requisiti previsti nell'assicurazione generale
obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono
cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente
articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano,
fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con
effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata
in vigore del presente decreto purche', in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.".
Note al comma 188.
- Si riporta il testo del comma 199, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificato dalla presente legge:
"199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza
2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento
del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una
delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle
professioni indicate all'allegato E annesso alla presente
legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno
sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli
ultimi sette attivita' lavorative per le quali e' richiesto
un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e
rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero
sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67.".
Note al comma 189.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 recante: "Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
1. - 3. Omissis
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori
dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al
trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla
Tabella B di cui all'Allegato 1della legge 24 dicembre
2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di
cui al presente comma non trovano applicazione gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo
12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per
gli anni 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027 ai sensi
dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Omissis."
Note al comma 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"Art. 1
179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino
al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a
d) del presente comma, al compimento del requisito
anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di
cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita'
per una durata non superiore al periodo intercorrente tra
la data di accesso al beneficio e il conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito
di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,
anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado
convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni."
Note al comma 191.
Per il testo degli articoli 1 e 70, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note al
comma 185.
Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, si vedano le note al comma 185.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette
a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa. (34)
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e
7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (22)
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi. Il proseguimento dell'attivita'
lavorativa e' incentivato dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali
previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1°
gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al
requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere
dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio
2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini
del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai
commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in
forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando
la misura minima ivi stabilita, puo' essere computato, solo
su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare
mensile della prima rata di pensione di base, anche il
valore teorico di una o piu' prestazioni di rendita di
forme pensionistiche di previdenza complementare richieste
dall'assicurato.
Il valore teorico delle rendite di cui al primo
periodo e' ottenuto, solo ai fini del presente comma,
trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna
forma di previdenza complementare con applicazione del
valore dei coefficienti di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
vigente al momento del pensionamento; per potere consentire
una scelta consapevole da parte dell'assicurato,
contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante
l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza
complementare mettono a disposizione la proiezione
certificata attestante l'effettivo valore della rendita
mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla
singola forma di previdenza complementare.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'
articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011 n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6.
Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti. A decorrere dal 1°
gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo
periodo e' elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al
presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli
importi soglia mensili di cui al presente comma, si
avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis, il
requisito contributivo indicato al primo periodo e'
incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025
e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030
e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione
anticipata conseguita ai sensi del presente comma non e'
cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza
della pensione fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con
redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite
di 5.000 euro lordi annui.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai
requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori
dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall' articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo
1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita'
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni
e di due unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza
l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di
parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012
e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
 


e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50
per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31
dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale
dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi
previdenziali integrativi in particolare a favore delle
giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza
operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il
regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono
inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro".".
Note al comma 192
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.".
Note al comma 193
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"Art. 1
1. - 2. Omissis
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo
ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57
anni di eta', fermi restando il requisito minimo di
anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23
agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
"linea catena" che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima: 1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di
sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita
lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di
prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea
catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
la concessione dei benefici, la coerenza con il limite
delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito,
la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011,
350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della
funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c)
e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f),il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Omissis.".
Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67 si vedano le note al comma 189.

Note al comma 194
- Si riporta il testo del comma 286, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
"286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato,
entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti
dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito
contributivo della quota dei contributi a proprio carico
relativi all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative
della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla
prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la
somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico
del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente
al lavoratore e relativamente alla medesima trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2,
lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito
dell'esercizio della facolta' di cui al presente comma,
quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26.".
Per il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, si vedono le note al comma 191.
Note al comma 195

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201recante: "Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici", come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette
a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa. (34)
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e
7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (22)
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai
successivi commi. Il proseguimento dell'attivita'
lavorativa e' incentivato dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali
previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1°
gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al
requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere
dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio
2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
7-bis. (Abrogato)
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'
articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011 n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0
volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a
2,6 volte per le donne con due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli
anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non
puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte
l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il
medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo
mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento
minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita'
di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del
comma 6.
Il trattamento di pensione anticipata di cui al
presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti previsti. A decorrere dal 1°
gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo
periodo e' elevato a 3,2.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' ai
requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre
2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori
dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall' articolo 1, comma 15, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo
1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita'
di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni
e di due unita' per coloro che svolgono le predette
attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64
a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e
di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative
misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza
l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di
parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con
decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012
e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50
per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e
compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31
dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale
dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi
previdenziali integrativi in particolare a favore delle
giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza
operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di
cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il
regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del
medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono
inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro".".
Note al comma 196

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti):
"Art. 13
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di
lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta
prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma,
una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o
quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria,
che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai
contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per
le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione
obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla
attribuzione a favore dell'interessato di contributi base
corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati
ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione
gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al
comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la
facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale di
documenti di data certa, dai quali possano evincersi la
effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro,
nonche' la misura della retribuzione corrisposta al
lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore
di lavoro la costituzione della rendita a norma del
presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore
di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a
condizione che fornisca all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della
retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di
lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi
l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva
matematica calcolata in base alle tariffe che saranno
all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per
l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto
comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal
medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale
della previdenza sociale la costituzione della rendita
vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato
ai sensi del sesto comma.".

Note al comma 198


- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante: "Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al
comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno
titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa
del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi nove mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi
diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato
domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa
diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in
servizio con effetto immediato qualora presentino apposita
istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora
percepito, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento di fine servizio, comunque
denominato.".
Note al comma 199

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante: "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma
5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita',
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi;
c) convenzioni con societa' di gestione del
risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese
svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime
di stabilimento o di prestazione di servizi;
c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla
gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote
di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta
dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del
capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla
COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla
dimensione del fondo per numero di iscritti.
4.
5. Per le forme pensionistiche in regime di
prestazione definita e per le eventuali prestazioni per
invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica
l'articolo 7.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione
possono investire le proprie disponibilita', avendo
presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti,
eventualmente fissando limiti massimi di investimento
qualora siano giustificati da un punto di vista
prudenziale;
a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in
via indiretta tramite organismi di investimento collettivo
del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5,
comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti operanti
prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di
progetti relativi a settori infrastrutturali turistici,
culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari,
portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non
residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle
digitali, e della produzione e trasporto di energia;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie
di valori mobiliari;
b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi
pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento
temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai
sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il
rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure
correttive;
c) le regole da osservare in materia di conflitti
di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/UE,
alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella
nazionale di recepimento.
5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i
criteri della propria politica di investimento, anche in
riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e
provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale,
alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi
degli iscritti.
5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i
fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte
di investimento, predispongono e rendono pubblicamente
disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui
criteri della propria politica di investimento, illustrando
anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del
rischio di investimento utilizzate e la ripartizione
strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla
durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonche' il
modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei
fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il
documento e' riesaminato almeno ogni tre anni, nonche' in
modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della
politica d'investimento ed e' messo a disposizione degli
aderenti e, se a cio' interessati, dei beneficiari del
fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.
5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e
modalita' organizzative adeguate per la valutazione del
merito di credito delle entita' o degli strumenti
finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che
i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle
proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o
meccanico affidamento ai rating del credito emessi da
agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo
1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono
indicati i criteri generali di valutazione del rischio di
credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto
della natura, della portata e della complessita'
dell'attivita' dei fondi pensione, la COVIP verifica il
rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei
riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di
rating del credito sia effettuato in modo da ridurre
l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,
per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma
della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi
societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e
comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita'
gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e
i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita'
dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 11 e le modalita' con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le
linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso
cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente
determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore
o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalita' omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
11.
12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne'
investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa', per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al
venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di
fondo pensione di categoria, in misura complessiva
superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla
lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire
le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi
dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo,
in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al
cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
c-bis) il patrimonio del fondo pensione e'
investito in misura prevalente in strumenti finanziari
negoziati su mercati regolamentati, nonche' su sistemi
multilaterali di negoziazione aventi i requisiti
informativi e organizzativi definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei
mercati recata dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in
attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato
regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli
prudenziali.
14. Le forme pensionistiche complementari possono
tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle
loro decisioni di investimento sui fattori ambientali,
sociali e di governo societario.".

Note al comma 200

- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252 si vedano le note al comma 199.
Note al comma 201
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 14 e 19 del
citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari puo' essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o
del committente e attraverso il conferimento del TFR
maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi
professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico
dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai
titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti
fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate
forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti
dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori
di determinare liberamente l'entita' della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono, in modo automatico o esplicito, ai fondi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui
all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le
modalita' e la misura minima della contribuzione a carico
del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere
fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche
aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il
livello minimo della contribuzione a carico degli stessi.
Il contributo da destinare alle forme pensionistiche
complementari e' stabilito in cifra fissa oppure: per i
lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad
elementi particolari della retribuzione stessa; per i
lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; per i soci lavoratori di societa' cooperative,
secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale
della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero
degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito
di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al
periodo d'imposta precedente. Gli accordi possono anche
stabilire la percentuale minima di TFR maturando da
destinare a previdenza complementare. In assenza di tale
indicazione il conferimento e' totale.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di
cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche
debbono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla
natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore
di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16;
ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105,
comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi
versati che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data
in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non
dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei
redditi. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite
di cui al primo periodo e' innalzato a euro 5.300.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei
confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei
venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a
tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare
complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni
di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque
per un importo non superiore alla meta' del predetto limite
annuo di cui al comma 4.
7 I lavoratori dipendenti del settore privato di
prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici,
aderiscono automaticamente alla previdenza complementare
secondo le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo
quanto previsto dal comma 7-quater.
7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera
verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli
accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o
aziendali. In caso di presenza di piu' forme pensionistiche
di cui al precedente periodo, la forma pensionistica
complementare di destinazione e' quella alla quale abbia
aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo
diverso accordo aziendale. Cio' comporta la devoluzione
dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore
di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli
accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non e'
obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda
corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al
valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. II TFR e'
devoluto nella misura prevista dagli accordi se il
lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il
termine di cui al comma 7-quater.
7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di
cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di
destinazione dell'adesione automatica e' quella residuale
individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85,
alla quale e' conferito l'intero importo del TFR.
7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima
assunzione il lavoratore puo' comunque scegliere di
rinunciare all'adesione automatica e: a) conferire l'intero
importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza
complementare dallo stesso liberamente prescelta; b) ovvero
mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120
del codice civile; tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando a
una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la
dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia
copia.
7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al
comma 7, il datore di lavoro ne da' comunicazione alla
forma pensionistica complementare di destinazione e inizia
a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla
scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali
versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima
assunzione e l'adesione decorre da detta data.
8. Al momento della prima assunzione il datore di
lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi
collettivi applicabili in tema di previdenza complementare,
sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma
pensionistica complementare destinataria dell'adesione
automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla
relativa tempistica.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono che i contributi e
le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non
esplicite siano investiti in percorsi o linee di
investimento caratterizzati da differenti profili di
rischio-rendimento, tenendo conto in particolare
dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'eta'
anagrafica dell'aderente.
9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima
assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di
lavoro e' tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli
accordi collettivi applicabili in tema di previdenza
complementare e a verificare quale sia stata la scelta in
precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla
previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita
dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in
essere un'adesione a una forma pensionistica complementare,
il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore
circa la possibilita' per lo stesso di indicare, entro
sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma
pensionistica complementare conferire il TFR maturando da
tale data, precisando che in difetto si applica il
meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a
7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il
predetto TFR e' conferito per l'intero importo, salvo che
il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo,
decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR
maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi
del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29
aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la
destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura
non inferiore al 50 per cento.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata
tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo'
decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
e il fondo di destinazione.
Il datore puo' a sua volta decidere, pur in assenza
di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla
forma pensionistica alla quale il lavoratore ha gia'
aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato
accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire
alla forma pensionistica complementare e qualora abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad
accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo
affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
stesso, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai
predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari puo' proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un
anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Per i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite
contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti
possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda
emittente la carta di credito o di debito al versamento con
cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a
seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o
altro mezzo di pagamento presso i centri vendita
convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che
conferisce la delega al centro convenzionato con il
titolare della posizione aperta presso la forma
pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo
i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle
quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all'interno della
forma pensionistica medesima, nonche' le modalita'
attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee.".
"Art. 11. Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono
i requisiti e le modalita' di accesso alle prestazioni nel
rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari. Il predetto
termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore il cui
rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti
dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una
pensione complementare e che si sposta tra Stati membri
dell'Unione europea.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 60 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita vitalizia. Nel computo
dell'importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le
quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui
la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno
il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per
cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione puo'
essere interamente erogata in capitale.
3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per
l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a
contribuzione definita le prestazioni pensionistiche
possono essere anche erogate, in luogo della rendita
vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per
un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata
annuale determinata rapportando il montante accumulato alla
data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto
numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi
liberamente determinabili nei limiti di cui al comma
3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del
montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque
anni.
3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita
di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde
al numero di anni interi della speranza di vita in
corrispondenza dell'eta' dell'aderente al momento
dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT
con riferimento alla tavola di mortalita' della popolazione
generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti
di trasformazione del montante in rendita di cui alla
tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono
essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma
delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata
definita di cui al medesimo comma.
3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis
sono erogate direttamente dalla forma pensionistica
complementare e il relativo montante e' mantenuto in
gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle
prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo e'
riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento
dell'esercizio dell'opzione.
4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e
maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni
successivi, e che abbiano maturato alla data di
presentazione della domanda di accesso alla rendita
integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi
obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme
pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in
regime di prestazione definita, possono essere erogate, in
tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di
rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa
temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia
e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale,
per il periodo considerato, pari al montante accumulato
richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale
del montante residuo non rileva la parte di prestazione
richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea
anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e'
riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino
inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro
mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i
dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata
di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni
vigenti nei periodi di maturazione della prestazione
pensionistica complementare, e' assoggettata alla ritenuta
a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta
di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di
iscrizione alla forma di previdenza complementare e'
anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima
del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il
percettore della rendita anticipata ha facolta' di non
avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente
comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione
dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e'
assoggettata a tassazione ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono
imputate, ai fini della determinazione del relativo
imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte
eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al
31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º
gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a
4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che
aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro
destinate.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite vitalizie possono prevedere, in
caso di morte del beneficiario della prestazione
pensionistica, la restituzione ai soggetti dallo stesso
indicati del montante residuo o, in alternativa,
l'erogazione ai medesimi di una renditavitalizia calcolata
in base al montante residuale. In tale caso e' autorizzata
la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i
rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente
ai redditi gia' assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di rendita vitalizia sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente
ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a quelli di cui
alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del
TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla
parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque
erogate e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e'
applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto
il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita vitalizie tale ritenuta e' applicata dai soggetti
eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai
soggetti che erogano le rendite vitalizie i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta se determinabili.
6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata
definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonche' a
quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica
il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle
prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto
attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a
titolo d'imposta.
6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai
sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle
prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del
20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La
ritenuta di cui al secondo periodo e' applicata dalla forma
pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche
complementari possono richiedere un'anticipazione della
posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non
superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla
richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi
3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai
commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7,
lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di
cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore
per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun
vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita'.".
"Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita'
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari stabiliscono le modalita' di
esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime,
alla portabilita' delle posizioni individuali e della
contribuzione, nonche' al riscatto parziale o totale delle
posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente
articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione
alla forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi.
c-bis) il mantenimento della posizione individuale
in gestione presso la forma pensionistica complementare
anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione
trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta
da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore
della posizione individuale maturata, non superiore
all'importo di una mensilita' dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
in questo caso le forme pensionistiche complementari
informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni
impartite dalla COVIP, della facolta' di esercitare il
trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
ovvero di richiedere il riscatto con le modalita' di cui al
comma 5.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai
diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone
fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la
posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari individuali, viene devoluta a finalita'
sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme
pensionistiche complementari collettive, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo
11, comma 6.
5. In caso di cessazione dei requisiti di
partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della
posizione sia nelle forme collettive sia in quelle
individuali e su tali somme si applica una ritenuta a
titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad
una forma pensionistica complementare l'aderente ha
facolta' di trasferire l'intera posizione individuale
maturata ad altra forma pensionistica.
Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facolta' e non possono contenere clausole che risultino,
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'.
In caso di esercizio della predetta facolta' di
trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha
diritto al versamento alla forma pensionistica da lui
prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a
carico del datore di lavoro.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme
pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio
delle facolta' di cui al presente articolo devono essere
effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data
di esercizio stesso.".
"Art. 19. Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo
20, commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al
trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi
configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero
determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle
forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela
del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a
cura della COVIP.
1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP,
secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai
fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma
restando la vigilanza di stabilita' esercitata dalle
rispettive autorita' di controllo sui soggetti abilitati di
cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche
mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari con approccio prospettico e basato sul
rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo
tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura,
alla portata e alla complessita' delle attivita' della
forma pensionistica complementare. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di
garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche
complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere
iscritte all'albo di cui al comma 1;
a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei
regolamenti delle forme pensionistiche complementari;
a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche
attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in
materia di sistema di governo delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti
nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali,
nonche' relativamente al documento sulla politica di
remunerazione e al documento sulla valutazione interna del
rischio;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
delle condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel
disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per
l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio
dell'attivita' e per l'approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonche' delle relative modifiche, la
COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione
preventiva.
Tali procedimenti semplificati devono in particolar
modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche
statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute
disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente
gestione, la COVIP puo' richiedere di apportare modifiche
agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, fissando un termine per l'adozione delle
relative delibere;
c) verifica la coerenza della politica di
investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione
del rischio della forma pensionistica complementare,
illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma
5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e
relative disposizioni di attuazione;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni
per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla
lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione
del valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e
delle relazioni ai predetti documenti, nonche' circa le
modalita' attraverso le quali tali documenti sono resi
pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti;
g) detta disposizioni volte a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, relativamente alle
informazioni generali sulla forma pensionistica
complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti,
alle informazioni periodiche agli aderenti, alle
informazioni agli aderenti durante la fase di
prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante
la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora
schemi per le informative da indirizzare ai potenziali
aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme
pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle
modalita' di pubblicita';
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del
presente decreto e delle disposizioni secondarie di
attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme
pensionistiche complementari, con facolta' di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, ivi comprese le attivita' esternalizzate
e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo
l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga
necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative
all'andamento della previdenza complementare;
m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
temiprevidenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni
nel settore della previdenza complementare anche in
rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
n-bis) definisce la periodicita' e il numero minimo
di rate in cui e' frazionabile il montante accumulato con
riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari
in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11,
comma 3-bis;
n-ter) definisce i criteri minimi che devono
soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui
all'articolo 8, comma 9.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
richiedere in qualsiasi momento che l'organo di
amministrazione e di controllo, il direttore generale, il
responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali
forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva
competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi
questione relativa alla forma pensionistica complementare e
trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le
modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP
puo' disporre l'invio sistematico:
a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonche' di
ogni altro dato e documento, anche per finalita' di
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di
previdenza complementare in attuazione delle lettere l),
l-bis), m) e n) del comma 2;
b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, i direttori
generali, i responsabili delle forme pensionistiche
complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;
b) ordinare la convocazione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di
inottemperanza puo' procedere direttamente alla
convocazione degli organi di amministrazione e di controllo
delle forme pensionistiche complementari;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto
o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,
l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi
sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura,
della portata e della complessita' delle attivita' delle
forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina
periodicamente le strategie, i processi e le procedure di
segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche
complementari per rispettare le disposizioni del presente
decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione
dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in
cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove
opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto
funzioni fondamentali o qualsiasi altra attivita'
esternalizzata. Tale esame comprende:
a) una valutazione dei requisiti qualitativi
relativi al sistema di governo;
b) una valutazione dei rischi cui la forma
pensionistica e' esposta;
c) una valutazione della capacita' della forma di
valutare e gestire tali rischi.
5-ter. La COVIP puo' adottare ogni strumento di
monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di
stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle
condizioni finanziarie di una forma pensionistica
complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.
5-quater. La COVIP puo' richiedere alle forme
pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o
alle deficienze individuate nel quadro della procedura di
cui ai commi 5-bis e 5-ter.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.".
Note al comma 203
Si riporta il testo comma 756, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", come modificato dalla
presente legge:
"756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal
1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo
pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma
756-bis. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non
sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori
di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50
addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e
delle relative anticipazioni al lavoratore viene
effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal
lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal
Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo,
mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di
lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano
le disposizioni in materia di accertamento e riscossione
dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di
qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Con effetto
sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono
tenuti al versamento del contributo di cui al presente
comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o
raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio
dell'attivita', la soglia dimensionale di cui al terzo
periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei
lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno
del periodo di paga considerato, e, limitatamente al
periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno
solare, la predetta media annuale non sia inferiore a
sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui
periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono
altresi' tenuti al versamento del contributo di cui al
presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta
o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di
inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di quaranta
addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare
precedente all'anno del periodo di paga considerato.".
Note al comma 204
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, si vedono le note al comma 201.

Note al comma 206

Si riporta il testo del comma 219, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"219. Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei
rapporti di lavoro domestico, nonche' alle lavoratrici
autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro
autonomo, redditi d'impresa in contabilita' ordinaria,
redditi d'impresa in contabilita' semplificata o redditi da
partecipazione e che non hanno optato per il regime
forfetario, e' riconosciuto, a decorrere dall'anno 2027,
nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un
parziale esonero contributivo della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti a carico del lavoratore.
Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere
madri di due o piu' figli e l'esonero contributivo spetta
fino al mese del compimento del decimo anno di eta' del
figlio piu' piccolo; per le madri di tre o piu' figli,
l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento
del diciottesimo anno di eta' del figlio piu' piccolo. Per
l'anno 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta
alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213. L'esonero contributivo di cui al presente comma
spetta a condizione che la retribuzione o il reddito
imponibile ai fini previdenziali non sia superiore
all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto
disposto dal comma 220. Resta ferma l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' attuative di quanto previsto
dal presente comma e, in particolare, la misura
dell'esonero contributivo, le modalita' per il
riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo.".
Note al comma 207
Per il testo del comma 219 della legge 30 dicembre
2024, n. 207, si vedano le note al comma 206.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
1994.
Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996.
Per il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 si vedano le note al comma 186.
Il riferimento al testo del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante
Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) e' riportato
nelle note al comma 33.
Note al comma 208
Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 si vedano le note al
comma 33.
Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro):
"Art. 1 Assegno di inclusione
1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024,
l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di
contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione
sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di
inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di
politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno
economico e di inclusione sociale e professionale,
condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un
percorso personalizzato di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa.".
"Art. 12 Supporto per la formazione e il lavoro
1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del
lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e
lavorativa, e' istituito, dal 1° settembre 2023, il
Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di
attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a
progetti di formazione, di qualificazione e
riqualificazione professionale, di orientamento, di
accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro
comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la
formazione e il lavoro rientra il servizio civile
universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.
40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono
riservare quote supplementari per l'attuazione di tali
misure. Nelle misure del Supporto rientrano anche i
progetti utili alla collettivita' definiti ai sensi
dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e'
utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta'
compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE
familiare, in corso di validita', non superiore a euro
10.140 annui, che non hanno i requisiti per accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e
il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei
nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che
decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur
non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6,
comma 4, purche' non siano calcolati nella scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per
la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito
di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni
altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al
reddito per la disoccupazione.
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la
formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di cui
all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene
attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5,
attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro
competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto a
dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o
comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di
istruzione, a rilasciare la dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la
trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per
l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150. Le modalita' di trasmissione delle
informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui
al presente comma possono essere definite nell'ambito dei
decreti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera
b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la
soglia di euro 10.140 annui si intende moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza, come
definita ai fini dell'ISEE. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo
l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione
e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, o la relativa esenzione.
5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per
il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la
sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto
di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto
per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea
documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie
per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di
attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato
puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai
percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla
Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. La convocazione del richiedente da parte del
competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata
con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.
6. A seguito della stipulazione del patto di servizio,
attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5,
l'interessato puo' ricevere offerte di lavoro e servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere
inserito in specifici progetti di formazione erogati da
soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione
dai sistemi regionali, da fondi paritetici
interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato puo'
autonomamente individuare progetti di formazione,
rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo,
ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne
immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5.
7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del
patto di servizio attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5, alle attivita' previste al comma 1 per
l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per
l'interessato a un beneficio economico, quale indennita' di
partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari
ad un importo mensile di 500 euro. Tale importo e' erogato
per tutta la durata della misura, entro un limite massimo
di dodici mensilita'. Il beneficio economico e' erogato
mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.
7-bis. Il limite temporale di erogazione
dell'indennita' di partecipazione di cui al comma 7 e'
prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici
mesi, previo aggiornamento del patto di servizio
personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi
di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a
un corso di formazione. Il beneficio economico e' erogato
nei limiti della durata del corso.
8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di
formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto
di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni
novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via
telematica, della partecipazione a tali attivita'. In
mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 e'
sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il
lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1,
comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata
iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo
livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali
all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non
erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio
del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo
di percezione previsto dal comma 7.
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3,
5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7,
all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7,
8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo
8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.
11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7,
per i beneficiari del Supporto per la formazione e il
lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari
dell'Assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59
anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per
il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione
lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le
modalita' di monitoraggio della misura, anche con il
coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A.,
nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con
il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione
2021-2027.
12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi
dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del
Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che
presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura
e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal
Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio,
fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla
normativa vigente.
13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7,
sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di
disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di inclusione,
del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova
prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per
l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle
attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' le relative
modalita' di utilizzo.
13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai
beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro
nell'ambito della propria competenza legislativa e della
relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle
finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.
14. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
"Art. 1 Oggetto
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 e' istituito l'assegno
unico e universale per i figli a carico, che costituisce un
beneficio economico attribuito, su base mensile, per il
periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio
dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della
condizione economica del nucleo, in base all'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito
disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a
carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato
ai fini ISEE, in corso di validita', calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE e'
calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e'
accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente
l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento all'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.".
Si riporta il testo comma 355, dell'articolo 1, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo
periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a
decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con
un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'incremento del
buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro. Il
buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente,
previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture
pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre
periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di
euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022,
552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro
per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585
milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per
l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente
comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite
di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al
presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non
e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n.
203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi'
fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi
356 e 357 del presente articolo.".
Si riporta il testo del comma 206, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"206. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato dal 1° gennaio 2025 e' riconosciuto un importo una
tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al
mese di nascita o adozione. L'importo di cui al primo
periodo, che non concorre alla determinazione del reddito
complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto per i
figli di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico
di lavoro autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso
di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in
una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo
di cui al presente comma non rilevano le erogazioni
relative all'assegno unico e universale di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'importo di cui al
presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che provvede alle
relative attivita', nonche' a quelle del comma 207, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, e
dell'allegato 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013 (Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente):
"Art. 5 Indicatore della situazione patrimoniale
Omissis.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del
secondo anno precedente a quello di presentazione della
DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, indipendentemente
dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi'
determinato anche in caso di esenzione dal pagamento
dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun
fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza,
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31
dicembre del secondo anno precedente la presentazione della
DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per
la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie,
il valore rileva in misura pari a due terzi della parte
eccedente.
Omissis.".
"Allegato 1
Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti
al numero di componenti il nucleo familiare, come definito
ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i
seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35
in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni,
elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta'
inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei
redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente
da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai
soli fini della verifica del requisito di cui al periodo
precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che
abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei
casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla
e);
c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media,
grave o non autosufficiente, in recepimento dell'articolo
2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2016, n. 89.
Ai fini della determinazione del parametro della scala
di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo
familiare vi sia un componente per il quale siano erogate
prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa
la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1.".

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2014.
Per il testo dell'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 si vedano le note al
comma 160.
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 9, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48:
"Art. 13 Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
1. - 8. Omissis
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo
12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024,
711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di
euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno
2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni
di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno
2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni
di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di
spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8
milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con
esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per
l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6
milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per
l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46
milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12,
comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
"Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui
all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal
1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo
compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione
della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La
domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate
dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
 


4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero
dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese
successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione
degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle
domande accolte.".
Note al comma 209
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante:
"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10 ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica
1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU
cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono
utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe
tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche'
le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio
mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante
servizi anche di cooperazione applicativa.
1-bis. A decorrere dall'anno 2026, per le attivita' di
cui al comma 1 l'INPS coopera anche con il Ministero
dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine
sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente e nel pubblico
registro automobilistico.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non
precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o
difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle
informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse
eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2. A decorrere dal 1° luglio 2023,
la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene
prioritariamente in modalita' precompilata, ferma restando
la possibilita' di presentare la DSU nella modalita'
ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalita' operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalita' tecniche per consentire al
cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al
trattamento dei dati e alle misure di sicurezza.
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la
presentazione della DSU per il tramite dei centri di
assistenza fiscale avviene prioritariamente in modalita'
precompilata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con l'Autorita' politica
delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti
l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono aggiornate le modalita'
operative e tecniche per consentire al cittadino, anche
tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della
dichiarazione precompilata resa disponibile in via
telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento
dei dati e alle misure di sicurezza.
3.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita'
dal momento della presentazione fino al successivo 31
dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio
del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui
redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno
precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo
familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente
da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in
cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1°
settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, si applica la disciplina
precedente.
5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE
possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso
di validita', qualora si sia verificata una variazione
della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma
1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo articolo 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei
trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f),
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione
lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato
nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la
sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione
dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE
corrente sono individuati con le medesime modalita'
applicate in caso di variazione della situazione lavorativa
del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del provvedimento di approvazione del
nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla
richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al
presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della
presentazione del modulo sostitutivo ai fini della
successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni,
salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in
quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due
mesi dalla variazione.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui
al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.".
Note al comma 212
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo
modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi):
"Art. 4 Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in
presenza di nuove assunzioni
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa
attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge
14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni
a favore degli operatori economici, per i titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni,
il costo del personale di nuova assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai
fini della determinazione del reddito, di un importo pari
al 20 per cento del costo riferibile all'incremento
occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel
rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente
articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai
soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno
trecentosessantacinque giorni.
L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in
liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione
giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla
crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. 3. Il costo riferibile
all'incremento occupazionale e' pari al minor importo tra
il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento
complessivo del costo del personale risultante dal conto
economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera
B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti
che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non
adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo
2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci
di costo del personale. I costi riferibili al personale
dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole
applicabili ai fini della determinazione del reddito del
contribuente.
4. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di
maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di
cui all'Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui
redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle
disposizioni del presente articolo. Nella determinazione
dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni del presente articolo."
Note al comma 214

Il capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26
aprile 2015, reca: "Lavoro a orario ridotto e flessibile".
Note al comma 217
Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216 si vedano le note al comma 212.
Note al comma 219
Si riporta il testo degli articoli 32, 33, 34 e 36 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 32 Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore
ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo
caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero,
all'INPS
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria e' consentita in misura
pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del periodo
di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma e'
esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo
parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva."
"Art. 33 Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. Per ogni minore con handicap in situazione di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il
compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al
prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura
continuativa o frazionata, per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non
superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del
congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32."
"Art. 34 Trattamento economico e normativo (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del
figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi,
non trasferibili, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per
la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto
anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento
della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore
mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per
cento della retribuzione. I genitori hanno altresi'
diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo
di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i
quali spetta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso
spetta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora
sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del
Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un
solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche
la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto
complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di
cui all'articolo 33 e' dovuta alle lavoratrici e ai
lavoratori un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita
del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria.
Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio e non comportano riduzione di
ferie, riposi, tredicesima mensilita' o gratifica
natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi
all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto
diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
6 e 7."
"Art. 36 Adozioni e affidamenti
1.Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta
anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e
di affidamento.
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori
adottivi e affidatari, qualunque sia l'eta' del minore,
entro quattordici anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della
maggiore eta'.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e'
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto,
entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in
famiglia.".
Note al comma 220
Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 47 Congedo per la malattia del figlio
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni
lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta'
compresa fra i tre e i quattordici anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato , che ha in
cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le
modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma
3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato
e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o
del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per protezione dei dati personali, sono adottate,
in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".

Note al comma 221
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori
assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del
presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere
personale con contratto a tempo determinato o utilizzare
personale con contratto temporaneo, ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e
l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un
mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita
privata e lavoro e garantire la parita' di genere sul
lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il
contratto di lavoro puo' essere prolungato per un ulteriore
periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di
durata, comunque, non superiore al primo anno di eta' del
bambino.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume
personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro
temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa'
di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa
ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione
fino al compimento di un anno di eta' del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di
maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.".
Note al comma 223
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 si vedano le note al comma 33.
Note al comma 224
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 9-ter, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Disposizioni urgenti per il potenziamento del
sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della
rigenerazione urbana, nonche' in favore della protezione
civile regionale e del Giubileo dei Giovani
1. - 9-bis. Omissis
9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a
progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti
volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e
per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici
dismessi, e' autorizzata la spesa massima di 550.000 euro
per l'anno 2026 e 700.000 euro per l'anno 2027. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del
presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato
pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta'
pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi
dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Omissis.".
Note al comma 228
Si riporta il testo degli articoli 5 e 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province):
"Art. 5 Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella
lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e
adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza
almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o
con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del
fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita' sono disciplinati la composizione, il
funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5."
"Art. 5-bis Azioni per i centri antiviolenza e le
case-rifugio
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,
il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno
2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra
le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi
gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti
delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private
gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali
e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore
del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza,
che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una
metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra
donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto,
d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in
maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e
assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita'
fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi
specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento
adottate e dagli specifici profili professionali degli
operatori coinvolti, la formazione delle figure
professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle
diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a
livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione
degli operatori dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della
violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di
riparto presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a
valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,
il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione
sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi
del presente articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante: "Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale":
"Art. 19
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da
adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.".
Note al comma 229
Si riporta il testo dell'articolo 105-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 105-bis Fondo per il reddito di liberta' per le
donne vittime di violenza
1. Al fine di contenere i gravi effetti economici,
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
particolare per quanto concerne le donne in condizione di
maggiore vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso
l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di
emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione
di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite
secondo criteri definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.".
Per il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 si vedano le note al comma 228.
Note al comma 230
Per il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 si vedano le note al comma 228.
Per il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93 si vedano le note al comma 228.
Note al comma 231
Per il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93 si vedano le note al comma 228.
Note al comma 236
Si riporta il testo del comma 417, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)" come modificato dalla
presente legge:
"417. Per lo svolgimento delle azioni e degli
interventi connessi alla realizzazione del programma unico
di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto
dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del
Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13,
comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonche'
per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e
di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita', e'
destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, a 2 milioni di euro per
l'anno 2023 e , a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.".
Note al comma 237
Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si vedano le note al comma 185.
Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 2, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 45 Disposizioni finali e finanziarie
Omissis
2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di
euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal
2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4
per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione
della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato
e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro
dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a
28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico
accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle
indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione
e le modalita' applicative della stessa sono individuate
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con i Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente
comma e' cumulabile con la detrazione prevista
dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente
di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.
A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di
spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle
seguenti misure:
a) 48.050 euro per l'anno 2019;
b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
d) 5.476.172 euro per l'anno 2022;
e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 7
giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 107 (Misure urgenti per la
riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni
sanitarie):
"Art. 7. Imposta sostitutiva sulle prestazioni
aggiuntive del personale sanitario
1. I compensi erogati per lo svolgimento delle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanita'
- triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai
sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal
comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per
cento.
2. I compensi erogati per lo svolgimento delle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del Comparto Sanita' - triennio
2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma
219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a
una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
pari al 15 per cento.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono
valutati in 72,8 milioni di euro per l'anno 2024, 131,5
milioni di euro per l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per
l'anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono
valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8
milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per
l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.
5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono
applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai
compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4
milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per
l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
della salute;
b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo
all'erario;
c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al
fine di garantire la compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente
riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025,
165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023,
n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato e' ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025,
165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.".
Si riporta il testo comma 354, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"354. I compensi per lavoro straordinario di cui
all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto sanita' relativo al triennio 2019-2021,
citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli
infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
con aliquota pari al 5 per cento.
L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo e'
applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a
decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.".
Note al comma 238
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 Misure urgenti per la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici delle
amministrazioni centrali e delle Agenzie
1. Al fine di proseguire il processo di progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei ministri , a decorrere dall'anno 2025, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione
pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento
dei fondi del trattamento economico accessorio destinati
alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di
armonizzare il trattamento accessorio del personale
dipendente, le regioni, le citta' metropolitane, le
province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale
di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono
incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il
Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio
fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48
per cento delle somme destinate alla componente stabile del
predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla
remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa,
sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per
gli stipendi tabellari delle aree professionali. I comuni
possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunita'
montane e alle comunita' isolane o di arcipelago a cui
aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite
alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di
quanto previsto dal presente comma, con la contestuale
riduzione permanente di pari importo di tale componente
certificata dall'organo di revisione. Ai fini del controllo
della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano,
in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la
maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle
risorse destinate al trattamento accessorio del personale e
la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione
di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata
rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti
dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale
adempimento e' indisponibile per la contrattazione
integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse
incrementali.
1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel
comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui
all'allegato II alla presente legge, a decorrere dall'anno
2026 con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle
predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al
comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del
trattamento economico accessorio.
2. Al fine di consentire una piu' efficiente ed
efficace operativita' dell'Agenzia italiana per la
gioventu' la dotazione finanziaria del fondo risorse
decentrate e' incrementata, in deroga ai limiti e ai
termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di
90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri
previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)
procede all'inquadramento giuridico del personale
trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sulla base dell'area o della famiglia
professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, disponendo che, a far data dal predetto
trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la
corrispondente Area A del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al
personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente
Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la
corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza
professionale acquisita presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle
funzioni trasferite, al medesimo personale viene
riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area
professionale di destinazione sulla base degli anni di
servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite
fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione
economica equivale a cinque anni di anzianita' di servizio.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
comma l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data
dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la
soppressione di un numero di posti nella propria dotazione
organica di equivalente valore finanziario, con conseguente
corrispondente riduzione delle relative facolta'
assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.
4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione
dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1,
comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per
il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre
2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo
e' disposta, in relazione al personale avente diritto,
entro il 31 dicembre 2026 con modalita' tali da garantire
il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A
tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato
a corrispondere al proprio personale la somma nel limite
massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000
per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026,
utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro
per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del
personale di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai
parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del
medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
6. Per l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa integrativa delle spese sanitarie del
personale della scuola e' autorizzata la spesa di euro
65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
I criteri e le modalita' di accesso al sistema di
assistenza integrativa per il personale di cui al primo
periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva
integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per
ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al
miglioramento e all'incremento dell'efficienza
dell'attivita' e dei servizi, la dotazione finanziaria
destinata all'erogazione dell'indennita' di cui
all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, e'
incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata
all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 19,
comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e'
incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente
utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "si provvede destinando"
sono inserite le seguenti: "una quota del fondo di cui
all'articolo 32 e" e le parole da: "di componente del
comitato" fino a: "della legge 24 febbraio 1992, n. 225"
sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dei compensi
attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1";
b) al comma 3, dopo la parola: "stabilendo" e' inserita
la seguente: "altresi'".
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, puo' essere attribuito,
nel limite massimo di venti unita', l'incarico di direzione
delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto
dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al
predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di
cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata si intende
determinata, nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente per la copertura della dotazione
organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis,
computando il valore medio pro capite individuato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al
personale in servizio in posizione di comando ai sensi del
citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di
unita' comunque non superiore ai posti di qualifica non
dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non
ancora coperti con le modalita' previste dallo stesso
articolo 113-bis. Per le ulteriori unita' in servizio in
posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al
medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro
capite per i fini di cui al primo periodo e' pari a quello
considerato ai fini della determinazione dello stanziamento
previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo,
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole:
"per l'anno scolastico 2024/2025" sono soppresse.".
Note al comma 239
Per il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 14
marzo 2025, n. 25 si vedano le note al comma 238.
Note al comma 240
Si riporta il testo dall'articolo 703 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 703 Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in
servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque
anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici
mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma
prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori
requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai
rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) .
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili.".
Note al comma 245
Si riporta il testo degli articoli 444 e 445 del codice
di procedura penale:
"Art. 444 Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti.
Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia
condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte
civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non possa essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta."
"Art. 445 Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta
1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2,
quando la pena irrogata non superi i due anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta
la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne'
l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza,
fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal
presente comma e' fatta salva l'applicazione del comma
1-ter.
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2,
anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata
a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari
o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento
della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene
accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi
diverse da quelle penali che equiparano la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di
condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo
periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna.
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di
cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il
giudice puo' applicare le pene accessorie previste
dall'articolo 317-bis del codice penale.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena
detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.".
Note al comma 247
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, (Misure urgenti in
materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di
personale del Ministero della giustizia) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4-bis Commissario straordinario per l'edilizia
penitenziaria
1. Per far fronte alla grave situazione di
sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' nominato un commissario
straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario
straordinario e' individuato tra soggetti esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione di
interventi di natura straordinaria, dotati di specifica
professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da
svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo
periodo, l'incarico di commissario straordinario puo'
essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze
occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, nel limite delle risorse
disponibili compie tutti gli atti necessari per la
realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche'
delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle
strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A
tal fine il commissario straordinario redige, entro
centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina
da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato
degli interventi necessari, specificandone i tempi e le
modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali
localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta
altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso,
gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture
penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di
essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del
relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in
essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla
contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi
riportati nel programma devono essere identificati dal
relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi
cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il commissario straordinario
compie, altresi', d'intesa con la provincia autonoma di
Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura
finanziaria degli interventi del programma e nel limite
delle risorse previste dal programma anche attraverso la
modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari
per la realizzazione della nuova casa circondariale di
Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il commissario straordinario, in raccordo con i
direttori generali delle articolazioni del Ministero della
giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di
edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede
all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:
a) interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, completamento e ampliamento delle
strutture penitenziarie esistenti;
b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di
alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di
fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte
a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili
penitenziari;
d) subentro negli interventi sulle infrastrutture
programmati o in corso alla data del provvedimento di
nomina, se esso non pregiudica la celerita' degli
interventi medesimi.
4. Il commissario straordinario assume ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o
per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi,
adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli
interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli
per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti
qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo
Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa
dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi
dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da
parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di
tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i
procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di
autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta e' fissato nella
misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono
rilasciati. Se le autorita' competenti richiedono
chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al
terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento
di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne
da' preventiva comunicazione al commissario straordinario e
i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi
fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti
e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorsi i quali prosegue comunque il procedimento
autorizzatorio.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario
straordinario ha, sin dalla data di registrazione del
decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con
riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto
necessario per la sua attuazione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario straordinario opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato
decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
6. Il commissario straordinario resta in carica sino al
31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il
commissario straordinario trasmette al Ministro della
giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2
ed entro novanta giorni dalla data di cessazione
dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione
finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate.
Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati
disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1, che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio
provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della
giustizia, il commissario straordinario disciplina il
funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad
un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti,
fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di
limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di
importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000,
nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a
euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura,
il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in
posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti,
amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un
massimo di cinque unita', con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
8. Sono inclusi nel programma di cui al comma 2 i nuovi
interventi di ampliamento di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti delle strutture detentive di
Forli' Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate,
Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma
Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle
infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per un importo complessivo pari a euro
141.800.000, di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro
74.426.000 nell'anno 2027 ed euro 40.324.000 nell'anno
2028. Per gli interventi di cui al primo periodo, il
commissario straordinario subentra nei relativi rapporti
giuridici e le corrispondenti risorse sono trasferite sulla
contabilita' speciale da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai
fini dell'inclusione degli interventi di cui al primo
periodo, il programma di cui al comma 2 e' aggiornato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Resta fermo che, nelle more
dell'aggiornamento del programma, il commissario
straordinario puo' esercitare i poteri di cui al presente
articolo ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.
Per la realizzazione degli interventi di cui al primo
periodo, il commissario straordinario, con i poteri
conferiti dal presente articolo, si avvale, in qualita' di
soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche
competenti per territorio, in coordinamento con il
Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche
abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. Al commissario straordinario, in ragione della
particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un
compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in
misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che
della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10
del presente articolo. Fermo restando il limite massimo
retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui
al presente comma, conserva il trattamento economico fisso
e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della stessa.
10. Per il compenso del commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro
338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e,
quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al commissario
straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' all'edilizia
penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma
8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le
risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i
quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo
possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare
all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni
pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche
internazionali.
12. Per gli interventi finanziati con le risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il
rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle
successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, nonche' le modalita' di monitoraggio degli
interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del
2021.".
Note al comma 248
La legge 9 agosto 2023, n. 111 recante: "Delega al
Governo per la riforma fiscale" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 59 Rapporti con le agenzie fiscali
1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da
parte del Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia
sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizza e i
miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta
societa'.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 157 recante: "Misure per
la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Disposizioni in materia di riorganizzazione
delle agenzie fiscali
1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione
delle proprie strutture in funzione del contenimento delle
spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del
riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo
con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari
anche grazie all'impiego di nuove e piu' avanzate forme di
comunicazione con il contribuente, contribuendo a una
maggiore competitivita' delle imprese italiane e favorendo
l'attrattivita' degli investimenti in Italia per le imprese
estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei
programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello
svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono,
inoltre, la riduzione della invasivita' dei controlli e dei
connessi adempimenti secondo il principio del controllo
amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di
analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli
obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di
facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi
tributari, i programmi di formazione e sviluppo del
personale, nonche' i criteri di determinazione dei compensi
incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle
convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e
agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione
amministrativa e favorire l'emersione delle basi
imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato
articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali
specifici obiettivi di incremento del livello di
adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello
di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto
dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti
tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in
attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma
2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per
ciascuna agenzia fiscale:
a) indicatori della produttivita', qualita' e
tempestivita' dell'attivita' svolta nelle aree di
operativita';
b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza
gestionale.
4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in
base ai seguenti criteri generali:
a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di
documentazione gia' in possesso dell'amministrazione
finanziaria;
b) preponderanza di peso degli indicatori espressione
delle attivita' volte a facilitare gli adempimenti
tributari, a contribuire a una maggiore competitivita'
delle imprese italiane e a favorire l'attrattivita' degli
investimenti in Italia per le imprese estere che intendono
operare nel territorio nazionale, nonche' delle attivita'
di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di
tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di
sgravio;
c) tempestivita' delle direttive adottate a seguito di
mutamenti legislativi e della giurisprudenza di
legittimita' che possano incidere sui rapporti pendenti ai
fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni,
mediazioni e conciliazioni giudiziali.
5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i
criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e
per la definizione degli indicatori di rischio di non
conformita' di ciascuna agenzia fiscale.
6. Le disposizioni del presente decreto relative alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2016.
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito
incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di
monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di
controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in
relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo
2014, n. 23, nonche' in base all'accertamento dei risparmi
di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito
provvedimento in corso di gestione per la quota
incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto del vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema. In forza di tale
vincolo, per l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016
l'ammontare della predetta quota non puo' superare la media
degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna
agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma
165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. In relazione al vincolo di neutralita'
finanziaria relativamente al previgente sistema e
subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di
monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di
avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento
all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79
del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il
potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria
e per la corresponsione di compensi al personale
dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo
12 per la quota di risorse rivenienti dall'attivita' delle
agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i
finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento
ed alla copertura di oneri indifferibili
dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo
della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto dal
medesimo articolo in relazione all'incentivazione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui
continua a provvedersi annualmente con decreto
ministeriale. Con il medesimo decreto ministeriale puo'
essere altresi' stabilita un'ulteriore quota, eccedente i
vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 30
milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei
rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto
legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di
misurazione e valutazione della performance individuale
adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da
esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento
accessorio collegato alla performance del personale
dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di
cui al comma 1. Con i medesimi provvedimenti di cui al
presente comma, a decorrere dall'anno 2026, le somme
attribuibili per l'incentivazione del personale possono
essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di
un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle
risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti
all'anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento
dei risultati di gettito derivante dall'attivita' volta a
promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali,
dall'attivita' di controllo fiscale e dall'ammontare dei
risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano
determinato il disconoscimento in via definitiva di
richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.
7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle
agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo,
incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al
trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e
delle posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma
93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la restante
parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie
individuano il personale destinatario che ha contribuito al
raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento
delle attivita' di cui al medesimo sesto periodo del comma
7, le specifiche attivita' incentivabili e i criteri e la
misura delle incentivazioni erogabili in deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi
sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle
diverse strutture centrali e territoriali alla
realizzazione degli obiettivi di produttivita' delle
agenzie.
8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie
fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto
tra personale dirigenziale di livello non generale e
personale non dirigente previsto dall'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo
da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali
rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di
almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di
livello generale, computata con riferimento alla dotazione
organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali
posizioni.
10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio
del personale dirigente di prima e seconda fascia sono
corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti
dirigenziali effettivamente soppressi.
11. In coerenza con il processo d'integrazione
operativa tra le attivita' dell'Agenzia delle entrate e
quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di
avere effetto le limitazioni per specifiche materie
introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori,
fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.".
Note al comma 249
Si riporta il testo dell''articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione
1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.".
Note al comma 250
Si riporta il testo dell'articolo 814 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare) come modificato dalla presente legge:
"Art. 814 Organici degli ufficiali e dei sottufficiali
1. La dotazione organica complessiva degli ufficiali
del Corpo e' di 1070 unita', di cui 757 del ruolo normale e
313 del ruolo speciale.
1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva
di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i
gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente:
a) ammiragli ispettori: 6;
b) contrammiragli: 17;
c) capitani di vascello: 127.
2. La dotazione organica complessiva dei marescialli
del Corpo e' di 2.032 unita', di cui 610 primi marescialli.
3. La dotazione organica complessiva dei sergenti del
Corpo e' di 2.100 unita' sino all'anno 2023, 2120 unita'
per l'anno 2024, 2140 unita' per l'anno 2025, 2160 unita'
per l'anno 2026, 2180 unita' per l'anno 2027 e 2200 unita'
dall'anno 2028.".
Note al comma 253
Si riporta il testo commi 551, 556 e 559, dell'articolo
1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita'
operativa nel campo della meteorologia e climatologia,
fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e
climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in
Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la
promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo
applicate nel campo delle previsioni globali e ad area
limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e
servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi,
anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia
di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti
privati.
556. Nei limiti delle disponibilita' del proprio
organico, ItaliaMeteo puo' avvalersi di personale
proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del
personale scolastico, da collocare in posizione di comando,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da
551 a 557 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione
di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019
e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il
funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.".
Note al comma 255
Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria":
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1.-14. Omissis
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
Omissis.".
Note al comma 258
Si riporta il testo dell''articolo 40 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB)
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di
revisione dell'assetto istituzionale della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del
proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del
tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal
1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle
attivita' di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti
vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela
del risparmio e dell'integrita' dei mercati, della
capacita' contributiva dei soggetti vigilati nonche' della
complessita' delle operazioni poste in essere dai medesimi
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui
all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo
1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritte in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43.".
Note al comma 259
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 16, del
decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 (Attuazione
dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la
direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole):
"Art. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1.-15. Omissis
16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze
disciplinate dal presente decreto, il numero dei posti
previsti per la pianta organica del personale di ruolo
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e' incrementato di venti unita', di cui due di livello
dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di
dieci unita' il numero dei contratti di cui all'articolo
11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
l'Autorita' potra' avvalersi dell'istituto del comando per
un contingente di dieci unita' di personale. Agli oneri
finanziari derivanti dalla presente disposizione si fara'
fronte con le risorse raccolte ai sensi dell'articolo 10,
comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127, recante misure urgenti per il
reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei
contratti di solidarieta', nonche' disposizioni
finanziarie:
"Art. 5
1. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in
materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre
2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato,
di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per le
medesime finalita' e' autorizzata l'assunzione
straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato
mediante procedura concorsuale pubblica ed e' consentito
l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili
in numero sufficiente presso l'Autorita' nel limite massimo
di sei unita'. La presente disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica
dell'Autorita'.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere
effettuate previo accertamento della sussistenza delle
occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.".
Note al comma 260
Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 7-ter e
7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato):
"Art. 10. Autorita' garante della concorrenza e del
mercato
1.-7-bis. Omissis
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le
attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il
contributo di cui al comma 7-ter e' versato direttamente
all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre
2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014,
il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio
approvato precedentemente all'adozione della delibera,
ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
comma 7-ter.
Omissis.".
Note al comma 261
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
(Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 Trattamento economico
1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico
onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro,
articolato in una voce retributiva di importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti
del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento,
se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
trattamento economico spettante.
2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo,
ai capi delle due sezioni del predetto Ufficio, al vice
capo di Gabinetto, al responsabile della segreteria tecnica
del Ministro, al capo della segreteria del Ministro, al
capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al Presidente del
collegio di cui all'articolo 4, comma 2, spetta un
trattamento economico omnicomprensivo determinato con
decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un
emolumento accessorio, da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per
i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.
3. Al segretario particolare del Ministro, ai due
esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e ai capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa,
ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se
nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni,
spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato
con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i
dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico in
godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro,
iscritto nell'apposito albo, e' corrisposto un trattamento
economico conforme a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di
redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma
1, al Consigliere diplomatico ed all'aiutante di campo
spetta una indennita', stabilita con decreto del Ministro,
di importo non superiore al trattamento economico
fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda fascia
in servizio presso il Ministero.
4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, primo
periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento
economico, e' corrisposto un emolumento accessorio
correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura
determinata con decreto del Ministro in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei
medesimi commi.
5. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma
restando la corresponsione di una retribuzione di posizione
di misura equivalente ai valori economici massimi
attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture
dipartimentali del Ministero, e' riconosciuta un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata
con decreto del Ministro, su proposta del capo di
Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della
retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al
valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta
ai dirigenti di seconda fascia delle strutture
dipartimentali del Ministero.
6. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, e' determinato
dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non puo' essere
superiore a quello corrisposto al personale dipendente
dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale o a quello con
rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli
uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte
delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e'
determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
8. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali
assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto
in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilita',
puo', altresi', assegnare o consentire lo svolgimento di
funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla
loro responsabilita'.".
Note al comma 262
Si riporta il testo dell'articolo 35-bis del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142
(Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali):
"Art. 35-bis Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita
dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le
amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono
procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale,
che abbia prestato servizio continuativo per almeno
quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio
selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le amministrazioni
assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del
suddetto personale di propria spettanza, possono procedere
all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato
attingendo a graduatorie in corso di validita', per i
profili professionali corrispondenti. Le predette
amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al
Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di
personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di
personale a tempo determinato in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026
sono destinate alle attivita' di assistenza tecnica
finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR
di competenza di ciascuna amministrazione. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000
annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 recante
riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69:
"Art. 13 Personale non docente
1. Il contingente del personale non docente assegnato
alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale
e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il personale non docente e le risorse necessarie al
funzionamento della struttura di ciascuna sede sono
assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di
cui all'articolo 15, comma 1.
2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento
delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri
e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e attraverso procedure
concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo
professionale di specialista esperto di formazione,
comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3
e a trenta unita' di personale di categoria B, profilo di
assistente specialista, posizione economica F3, con
corrispondente incremento della dotazione organica del
personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026,
presso la Scuola opera un contingente di personale in
possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento
delle attivita' istituzionali della Scuola stessa, assunto,
previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma
2-ter non puo' superare le venti unita' della categoria B,
posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in
dieci unita' per le attivita' di supporto alla didattica e
dieci unita' per le attivita' di supporto alla gestione
amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle
funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i
quali non sono rinnovabili, non puo' essere superiore a
trentasei mesi.
2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per
l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei
compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative
alle procedure concorsuali e di quelle relative alla
reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello
non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente comma, in sede di prima applicazione possono
essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti
percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a
decorrere dall'anno 2023.
2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione
dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento
indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi
2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal
contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a
legislazione vigente.".
Note al comma 263
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
1. - 5-ter. Omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.".
Note al comma 264
Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note al
comma 263.
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.
Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di
gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle
risorse vengono prioritariamente valutate le richieste
finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici
giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni,
ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinano alle procedure di mobilita' di cui al
presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per
cento delle facolta' assunzionali impegnate in ciascun
esercizio finanziario, nel caso in cui il piano
assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o
superiore a 10 unita' di personale, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con
esclusione del personale comandato presso gli uffici di
diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli
assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi
afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno
dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della
performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento, assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.".
Note al comma 265
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2 Monitoraggio dell'evasione fiscale e
coordinamento con le procedure di bilancio
1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, come modificato dall'articolo 1, e' inserito il
seguente:
«Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e
contributiva).
- 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui
al comma 1 dell'articolo 10-bis, e' presentato un rapporto
sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto
all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra
imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse
tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in
particolare evidenziando i risultati del recupero di somme
dichiarate e non versate e della correzione di errori nella
liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando,
ove possibile, il recupero di gettito fiscale e
contributivo attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo
indica, altresi', le strategie per il contrasto
dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il
confronto dei risultati con gli obiettivi.
 


2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze
riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su
base permanente ai risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche'
di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al
comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al
mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione
del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo,
sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto
ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo
medesimo.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1,
che e' corredato da una esaustiva nota illustrativa delle
metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
enti locali del proprio territorio, si avvale della
«Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. La Commissione redige una Relazione annuale
sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e
contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle
metodologie utilizzate per effettuare le stime e
finalizzata a:
a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia
non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della
normativa che regola la redazione dei conti economici
nazionali;
b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione
fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale
dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio
pubblico, con la massima disaggregazione possibile a
livello settoriale, territoriale e dimensionale,
utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a
tutti i principali tributi, anche locali, basata sul
confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli
acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri
trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente
pubblicizzati;
c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione
fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al
bilancio pubblico;
d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per
contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva,
nonche' quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo
degli obblighi fiscali e contributivi;
e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e
prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo;
f) indicare le linee di intervento e prevenzione
dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte
a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali
e contributivi.
5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza
dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4,
lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4
viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte
e i contributi effettivamente versati e le imposte e i
contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di
perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese
fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si
misurano:
a) i mancati gettiti derivanti da errori dei
contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in
sede di dichiarazione;
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta
dovuto in base alle dichiarazioni;
c) il divario tra le basi imponibili fiscali e
contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli
aggregati di contabilita' nazionale, distinguendo tra la
parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di
cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua
di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di
basi imponibili;
d) le mancate entrate fiscali e contributive
attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario
tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili
in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate
ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo
21, comma 11-bis.
6. I risultati del contrasto all'evasione e del
miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma
4, lettera e), sono misurati sulla base di separata
valutazione delle entrate risultanti dalle complessive
attivita' di verifica e accertamento effettuate dalle
amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5,
lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento
spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti
dichiarativi dei contribuenti, che e' approssimato dalla
variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del
divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche
attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al
comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno
precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive
attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a),
b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento
spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli
effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di
riferimento sugli aggregati di contabilita' nazionale. Si
da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere
a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in
valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili
teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile
per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei
contribuenti, ripartizione territoriale.».
2. La Commissione di cui al comma 3 dell'articolo
10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal
comma 1 e' composta da quindici esperti nelle materie
economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o
giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della
Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle
entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della
Guardia di finanza, due rappresentanti dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
rappresentante dell'INPS, un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un
rappresentante della Conferenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante
della Banca d'Italia e tre professori universitari. La
Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti delle
associazioni di categoria, degli ordini professionali,
delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a
livello nazionale e delle associazioni familiari. La
partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non
da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', ne'
a rimborsi di spese.
3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche'
quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli
obblighi fiscali e contributivi.».".
Note al comma 266
Si riporta il testo dell'articolo 16 del codice della
navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n.
327:
"Art. 16 - Circoscrizioni del litorale dello Stato
Il litorale della Repubblica e' diviso in zone
marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi
in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del circondario in cui ha
sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento
e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.".
Note al comma 267
Si riporta il testo del comma 898, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"898. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno
2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000
euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure
in favore degli enti locali, alla realizzazione di
interventi in materia sociale e socio-sanitaria
assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da
parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel
territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del
patrimonio storico, artistico e architettonico nonche'
all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture
stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita'
e di riqualificazione ambientale e di interventi
riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il
sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi,
la ricerca e il digitale.".
Note al comma 268
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
30 giugno 2025, n. 95 (Disposizioni urgenti per il
finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche'
interventi di carattere sociale e in materia di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della
normativa vigente a seguito della riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni di
interpretazione autentica
1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge
13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore
generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal
direttore generale dell'Economia».
1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli
effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra
le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di
direzione e coordinamento e le societa' da queste ultime
partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e
di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per
societa' si intendono esclusivamente enti, diversi dallo
Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria. I dipendenti del Ministero dell'economia e
delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli
organi di amministrazione e controllo di societa'
partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi
compensi sono corrisposti direttamente al medesimo
Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
1-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo,
sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, modifica le norme regolamentari vigenti per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.".
Note al comma 269
Si riporta il testo dell'articolo 23-quinquies, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) come modificato dalla presente legge:
"Art. 23-quinquies. Riduzione delle dotazioni organiche
e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali
1.-1-ter. Omissis
1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima
fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
aumentata di quattro unita'.
Omissis.".
Note al comma 270
Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si vedano le note al
comma 249.
Note al comma 271
Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 2, della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee:
"Art. 40. (Impiego e rilascio di organismi
geneticamente modificati: criteri di delega)
1. Omissis
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un comitato scientifico per i rischi derivati
dall'impiego di agenti biologici. La composizione del
Comitato deve comprendere le seguenti competenze
professionali: microbiologia, biologia molecolare,
genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro,
agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato
individua i fattori e le condizioni di rischio per la
classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per
la definizione per le norme di sicurezza, verifica la
compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri
competenti definiscono le norme applicative delle direttive
comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei
documenti prodotti dal comitato tecnico scientifico.
Omissis.".
Note al comma 273
Si riporta il testo del comma 65, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, come modificato dalla presente legge:
"65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.".
Note al comma 276
Si riporta il testo dell'articolo 5-bis della legge 12
luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5-bis Disposizioni in materia di personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dell'Ufficio dell'Autorita' garante, al quale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo
stato giuridico ed economico del personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla
vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione
organica e' costituita da due posti di livello dirigenziale
non generale, un posto di livello dirigenziale generale e
venti unita' di personale non dirigenziale, di cui 16 di
categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in
relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di livello
dirigenziale generale e ai posti di livello dirigenziale
non generale sono conferiti secondo le procedure di cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, limitatamente alla posizione di
livello dirigenziale generale e a una posizione di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma
5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Fermo restando il limite della dotazione organica di
cui al secondo periodo, per esigenze organizzative o di
funzionamento l'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, di personale in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il
titolare dell'Autorita' garante puo' avvalersi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di un consigliere, quale supporto per lo
svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con
l'Ufficio dell'Autorita' garante, con incarico di durata
non superiore al mandato del titolare dell'Autorita'
garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore
a 80.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi
a carico dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo
gratuito oppure con un compenso annuo omnicomprensivo non
superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorita'
garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a
100.000 euro.".
Note al comma 277
Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Note al comma 278
Si riporta il testo del comma 619 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"619. Con decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorita'
politica delegata in materia di innovazione tecnologica,
nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del
Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Le disposizioni di cui al secondo periodo non
si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine e'
autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese,
la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli
anni 2026 e 2027.".
Note al comma 279
Si riporta il testo del comma 617 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"617. Per le finalita' di cui al comma 616 e' istituito
il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario
della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato
«Comitato nazionale», a cui e' attribuito un contributo
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026
e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della
cultura e con l'Autorita' politica delegata in materia di
anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i
criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del
contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per
ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse alle
attivita' programmate dal Comitato nazionale.".
Note al comma 282
Si riporta il testo dell'articolo 9-quater, comma 6,
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse
strategico nazionale:
"Art. 9-quater Incorporazione della societa' Sistema
informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura -
SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA
1. - 5. Omissis
6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali
materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti
dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono
trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74.
Omissis.".
Note al comma 283
Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note al
comma 263.
Note al comma 284
Si riporta il testo degli articoli 9 e 9-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 9 Personale della Presidenza
1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono
conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14,
comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma
altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma
3, e 31, comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis,
in materia di reclutamento del personale di ruolo, il
Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura
non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una
riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita'
di qualifica, del personale di altre amministrazioni in
servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti
professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed
esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da
stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti
per il personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e
3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo'
richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti sui decreti di cui all'articolo 8."
"Art. 9-bis Personale dirigenziale della Presidenza
1. In considerazione delle funzioni e dei compiti
attribuiti al Presidente, e' istituito il ruolo dei
consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma
restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti,
rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispondente
ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
con i provvedimenti di organizzazione delle strutture,
emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di
funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di
posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale
generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in
posizione di prestito, non si applica la disposizione di
cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo
le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi
esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo
18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni
organiche possono essere rideterminati con i decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il
personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque
facolta' della Presidenza, in sede di emanazione del bando,
procedere al reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche
di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti
di funzione istituiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive
modificazioni. In prima applicazione e' riservata al
personale dirigenziale di prestito una quota delle
dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al
dieci per cento dei rispettivi posti di funzione,
determinati ai sensi del presente comma, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del
personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti,
anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e
seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio
2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto
dallo stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio
presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di
referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di
seconda fascia successivamente al riassorbimento,
nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni
soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo
di cui al comma 1 i dirigenti gia' inquadrati nelle
soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza
e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione
dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta
alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento
effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel
ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti
della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai
predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di
laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato
di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano
incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali
o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1°
gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' al personale di ruolo della Presidenza, in
possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data
del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando,
fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche
amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, al personale di cui
all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche'
in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data
del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a
concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai
sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre
2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di
alta professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003,
erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono
collocati nel ruolo in posizione successiva, anche
soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli
effetti del comma 7.
10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di
comparto autonomo del personale dirigenziale della
Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1
l'articolazione delle posizioni organizzative, delle
funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti.".
Note al comma 286
Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note al comma 263.
Note al comma 288
Si riporta il testo del comma 613, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena
formazione digitale, ecologica e amministrativa dei
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per
finanziare la gestione corrente, la manutenzione e
l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri necessari a garantire il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento
e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo
elettronico del dipendente, oltre che per le finalita' di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalita'
sociali, culturali, per l'innalzamento della qualita' delle
azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza
scopo di lucro, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022.".
Note al comma 289
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.
100 (Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della giustizia,
nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della
performance):
"Art. 11 Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
(segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
(ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e
stampa), e' stabilito complessivamente in duecentoventuno
unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento
corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta
attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei
Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale,
in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311,
dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque
unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e
2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del
cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
altresi' essere assegnati collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici e analitici curriculum
culturali e professionali, con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero.
4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel
rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti
aventi specifica esperienza professionale o scientifica,
fino a tre consiglieri.
5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito
dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati
al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non
generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico
dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al
comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
6. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e determinato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio
legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti
del Ministero;
b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni
vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale
generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per i capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato nonche' per il capo
della segreteria del Capo di Gabinetto, in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed
in un emolumento accessorio di importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del
Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai
vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie
dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore
alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del
Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di
livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero.
7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
9. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e' stabilito dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non
puo' essere superiore a quello corrisposto al personale
dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni
equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti
della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico
amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
11. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di
personale non superiore al venticinque per cento del
contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".
Note al comma 290
Per il testo dell'articolo 11 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.
100 si vedano le note al comma 289.
Note al comma 291
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario):
"Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
1. Omissis.
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
Omissis.".
Note al comma 293
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: "Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16-bis. Stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal
1° luglio 2026 il Ministero della giustizia e' autorizzato
a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo
periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno
dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa
selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali
e degli uffici centrali, nei limiti delle facolta'
assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente
e dei posti disponibili in organico, con possibilita' di
scorrimento fra i distretti. Le graduatorie distrettuali
formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono
in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via
prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero
procede altresi' alla formazione di una graduatoria
unificata, avente validita' triennale e finalizzata agli
scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio
attribuito all'esito della procedura selettiva e nel
rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai
fini della procedura selettiva. Successivamente allo
scorrimento della graduatoria unificata da parte del
Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei
posti, la medesima graduatoria e' utilizzabile dalle altre
amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti
presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono
oggetto di stabilizzazione da parte della regione
Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facolta'
assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. A tal fine la regione puo', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare
la dotazione organica degli uffici giudiziari.
Successivamente all'integrale copertura dei posti del
distretto di Trento, il Ministero della giustizia puo'
scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti
geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale
copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti.
Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata
la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal
1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia
amministrativa e' autorizzato a procedere, nel limite di
ottanta unita' da inquadrare nell'area dei funzionari del
vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto
funzioni centrali e di dieci unita' da inquadrare nell'area
degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente
incremento della dotazione organica del personale
amministrativo della Giustizia amministrativa, alla
stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione
comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno
lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella
qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del
30 giugno 2026. L'assunzione avviene a far data dal 1°
luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle
graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione
comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i
dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla
data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima
data. Completata la procedura di stabilizzazione, le
graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento
da parte di altre pubbliche amministrazioni. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro
2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere
dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del
bilancio autonomo della Giustizia amministrativa
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026
e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".
Note al comma 294
Si riporta il testo dell'articolo 17-quater, comma 3,
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69
(disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17-quater. Misure urgenti per il potenziamento e
la funzionalita' del Ministero della giustizia.
1.-2. Omissis
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le
facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi
comprese quelle relative alle procedure di reclutamento
straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della
legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, nonche' all'articolo 5, comma 5, della legge 21
febbraio 2024, n. 14 sono esercitabili fino al 31 dicembre
2026.
Omissis.".
Note al comma 295
Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, commi 1 e
2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19-quater Sanzioni amministrative
1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o
comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo
pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della
COVIP e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 500 a euro 500.000, con provvedimento motivato del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni
fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche
complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai
sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive
competenze:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in
parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano
l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 500.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli
articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies,
5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater,
13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15,
15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi
articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente
decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 500.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di
onorabilita' e professionalita' e sulle cause di
ineleggibilita' e di incompatibilita' e sulle situazioni
impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies,
ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai
conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma
5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 500.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di
cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2.600 euro a euro 500.000.
Omissis.".
Note al comma 296
Per il testo dell'articolo 19-quater, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si vedano le
note al comma 295.
Note al comma 297
Si riporta il testo dei commi 549, 550, 551 e 554,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come
modificato dalla presente legge:
"549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione
nazionale nei settori della meteorologia e della
climatologia, potenziando la competitivita' italiana e la
strategia nazionale in materia, e per assicurare la
rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali
di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' costituito il
Comitato per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato
e' formato da tredici componenti, di cui uno designato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo
del Dipartimento della protezione civile della medesima
Presidenza, con funzione di coordinatore, e da dodici
esperti designati uno dal Ministro della difesa, uno dal
Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, uno dal Ministro delle imprese e del made in
Italy, uno dal Ministro della cultura e sei dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al
Consiglio del Centro europeo per le previsioni
meteorologiche a medio termine per il tramite del
coordinatore e dei componenti designati dal Ministro della
difesa e dal Ministro, dell'universita' e della ricerca e
del direttore dell'Agenzia di cui al comma 551."
"550. Il Comitato opera presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente."
"551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita'
operativa nel campo della meteorologia e climatologia,
fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e
climatologia denominata « ItaliaMeteo » con i seguenti
compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la
promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo
applicate nel campo delle previsioni globali e ad area
limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e
servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi,
anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia
di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti
privati;
g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui
all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186,
per le finalita' di cui al presente comma.".
"554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si
provvede:
a) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 559. L'Agenzia si
avvale altresi', nei limiti delle risorse disponibili, di
un numero massimo di 30 unita' di personale scientifico
specializzato nel settore della meteorologia attraverso il
conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001."
Note al comma 298
Per il testo del comma 557 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 si vedano le note al comma 297.
Note al comma 301
Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note al
comma 263.
Note al comma 303
Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 9-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, , come modificato
dalla presente legge:
"Art. 66. Turn over
1.-9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2016.
Omissis.".
Note al comma 304
Si riporta il testo dell'articolo 584, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 584. Riduzione di oneri per le Forze armate
1.-3. Omissis
3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1
e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione
organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli
articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente
ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno
2015, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del
15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025. Gli oneri
previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti
di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
Omissis.".
Note al comma 305
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 24. Ricercatori a tempo determinato
1.-2. Omissis
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
Omissis.".
Note al comma 306
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario)
"Art. 24. Ricercatori a tempo determinato
1.-1-bis. Omissis
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare
e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una
prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte
dell'universita' al termine dei lavori della commissione
giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore
universitario a tempo determinato e' stipulato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione
della procedura di selezione. In caso di mancata
stipulazione del contratto, per i tre anni successivi
l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione
per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in
relazione al dipartimento interessato
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario) nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge 29 giugno 2022, n. 79.
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1.-2. Omissis
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti di durata triennale non prorogabili,
riservati a candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ovvero che
siano in possesso di qualificazione scientifica
equivalente, secondo criteri definiti con decreto del
Ministro;
c) contratti di durata triennale non prorogabili,
riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti
di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo
16, ovvero che siano in possesso di qualificazione
scientifica equivalente, secondo criteri definiti con
decreto del Ministro.".
Note al comma 307
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
"Art. 5. Universita'
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le
attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.".
Note al comma 308
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 24. Ricercatori a tempo determinato
1.-4. Omissis
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione.
Omissis.".
Note al comma 309
Per il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 si vedano le note al comma 307.
Note al comma 310
Il testo dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 si vedano le note ai commi 306 e 305.
Note al comma 311
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 29
luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente
riconosciute):
"Art. 2
1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti
stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli
istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che
abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di
studio universitario aventi valore legale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.".
Note al comma 313
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante: "Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 7 Competenze del MURST
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale; bter) approva i programmi pluriennali
degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico
dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di
previsione, verifica il rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e
regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti
degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro
atto di controllo o di approvazione di determinazioni di
enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare
al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo
stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'
sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione,
ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale"
fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266.".
Note al comma 314
Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204 si vedano le note al comma 313.
Note al comma 315
Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204 si vedano le note al al comma 313.
Note al comma 317
Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato):
"Art. 4 Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezionen internazionale
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, di seguito Commissioni
territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici
territoriali del Governo che forniscono il necessario
supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
un numero di funzionari amministrativi con compiti
istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito
del contingente di personale altamente qualificato per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei
funzionari o delle elevate professionalita'
dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente
formato in materia di protezione internazionale a cura
dell'Amministrazione medesima, che puo' anche avvalersi del
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,
successivamente all'ingresso in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la
distribuzione sull'intero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nonche', in via temporanea, da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo
determinato in possesso di adeguata professionalita' e da
personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,
appositamente formati in materia di protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,
nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il
presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente
comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle
istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro
partecipazione alle sedute della Commissione stessa. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su
richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale come
componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, sia necessario acquisire specifiche
valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario,
le Commissioni possono essere presiedute anche da
funzionari della carriera prefettizia in posizione di
collocamento a riposo. Al presidente ed ai componenti
effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione
alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di
presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura
di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno."
"Art. 5 Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status
di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi
previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle
Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio
della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle
Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca
dati informatica contenente le informazioni utili al
monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e
aggiornamento di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine
dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione
mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli
affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale
relativi all'attivita' svolta. La Commissione costituisce
punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni
con la Commissione europea e con le competenti autorita'
degli altri Stati membri.
1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale
puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei
richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12,
commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di
condotta per i componenti delle Commissioni territoriali,
per gli interpreti e per il personale di supporto delle
medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto
sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle
Commissioni territoriali.
1-quater. La Commissione nazionale e' altresi'
competente per la revoca della protezione speciale
riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, anche nel
caso di cui all'articolo 33, comma 3, qualora sussistano
fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti
salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi
di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti
di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto
del principio di equilibrio di genere, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La
Commissione e' validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei componenti e delibera con il voto
favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni
partecipano senza diritto di voto un rappresentante del
delegato in Italia dell'UNHCR e i funzionari amministrativi
di cui al comma 2-bis. La Commissione nazionale si avvale
del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti
amministrativi di competenza, tra cui l'audizione
dell'interessato, sono svolte dai componenti della
Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei
procedimenti e per la partecipazione dei funzionari
amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3,
undicesimo e dodicesimo periodo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni
della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna
sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono
validamente costituite e deliberano con le medesime
modalita' previste per la Commissione nazionale.".
Si riporta il testo dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di formazione
lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo
70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno
2009.
I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente
utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto
da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi
dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i
limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola
quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti
locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno
2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al
60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere
dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto
limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento
al personale della dirigenza medica e al personale non
dirigenziale appartenente ai profili sanitario e
socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto
della disciplina in materia di spesa per il personale.
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo'
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per ciascun
anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di
cui al settimo periodo non puo' essere superiore al doppio
di quella sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di
cui al presente comma opera a livello regionale;
conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la
spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario
regionale in conformita' a quanto previsto dal presente
comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi
dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.".
Note al comma 323
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 36 (Disposizioni urgenti a
tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici):
"Art. 13 Realizzazione di programmi di investimento di
interesse strategico nazionale
1. Il Consiglio dei ministri puo' con propria
deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del
made in Italy, dichiarare il preminente interesse
strategico nazionale di grandi programmi d'investimento sul
territorio italiano, che richiedono, per la loro
realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e
coordinati di enti locali, regioni, province autonome,
amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di
qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento si intendono
programmi di investimento diretto, anche esteri, a
eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul
territorio italiano dal valore complessivo non inferiore
all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della
regione territorialmente interessata, un commissario
straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed
efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dell'Unita' di missione «attrazione e sblocco degli
investimenti» di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,
nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.".
Note al comma 324
Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
"Articolo 63 Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e'
istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la
pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti
qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione,
anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti
aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di
committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato
II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco
di cui al primo periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi
e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori
fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per
servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori
fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza
limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma
1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione tecnico-amministrativa
delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera
procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza
possono essere qualificate anche solo per la progettazione
e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e
l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni
indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di
lavori o di servizi e forniture.
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono
attivita' di committenza per altre stazioni appaltanti e le
centrali di committenza qualificate programmano la loro
attivita' nel rispetto del principio di leale
collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e
l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono
indicati separatamente nell'allegato II.4.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla
formazione del personale propedeutico alla qualificazione
per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione
definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento
dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita'
formative, procedendo alla verifica, anche a campione,
della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle
conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta.
Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni
dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di
qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in
particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei
requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.".
Note al comma 325
Si riporta il testo dell'articolo 125 del codice del
processo amministrativo, di cui al l'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo):
"Art. 125 Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione, e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative
attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si
applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.".
Note al comma 326
Per il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note al comma 264.
Note al comma 328
Si riporta il testo del comma 199-septies,
dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
"199-septies. Per il supporto specialistico alle
attivita' di analisi e monitoraggio dell'andamento dei
prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis
a 199-sexies, nonche' di quelle svolte in attuazione
dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti
informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza
dei prezzi, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.".
Note al comma 330
Si riporta il testo del comma 852, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
"852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto
finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a
decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al
riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attivita'
produttive):
"Art. 3 Studi e ricerche per la politica industriale
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad avvalersi della
collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi
annue a decorrere dal 1999.".
Note al comma 331
Si riporta il testo dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per
la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy:
"Art. 57. Promozione e comunicazione degli interventi
in materia di made in Italy
1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare
i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale,
rispetto agli interventi in materia di made in Italy
previsti dalla presente legge e di rafforzare la
comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese,
attraverso il sito internet istituzionale del Ministero
delle imprese e del made in Italy, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati le
modalita' di utilizzo delle risorse, attraverso campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche
telematica, e sulle principali emittenti televisive,
nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri
comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare
delle risorse, cui e' demandato l'aggiornamento del sito
internet istituzionale del Ministero delle imprese e del
made in Italy.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.".
Note al comma 332
Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Attuazione della
direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. Assunzioni Ministero dello sviluppo economico
e Agenzia per l'Italia Digitale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza,
composizione delle controversie e gestione dei reclami,
l'Agenzia per l'Italia Digitale, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica
vigente, e' autorizzata a bandire procedure concorsuali e
ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato 15 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area
terza.
2. (abrogato).
3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le
predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a
decorrere dall'anno 2026.".
Note al comma 335
Si riporta il testo dell'articolo 103, comma 24, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
"Art. 103. Emersione di rapporti di lavoro
1.-23. Omissis
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione
del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno
2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione al numero dei lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
Omissis.".
Note al comma 338
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
"Art. 1. Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza
1.-33. Omissis
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie, nonche' alla realizzazione degli
obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
al miglioramento dell'erogazione dei LEA.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antipertosse e
antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra l o
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai
sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.
Omissis.".
Note al comma 339
Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 5-ter, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
Omissis.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023
,2024 e 2025 sono regioni di riferimento tutte le cinque
regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5,
dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie. Per la determinazione dei
fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e
2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate
per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard
regionali per l'anno 2024.
Omissis.".
Note al comma 340
Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 10-sexies,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali:
"Art. 34. Altre disposizioni urgenti in materia di
salute
1.-10 quinquies. Omissis
10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di
screening polmonare su tutto il territorio nazionale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete
italiana screening polmonare per la realizzazione di
programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del
polmone nei limiti della spesa autorizzata.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 408, dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista
una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a
186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il
concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini
ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui
all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n.
157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite
a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati
con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.".

Note al comma 341
Si riporta il testo del comma 275, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"275. Una quota delle risorse incrementali di cui al
comma 273, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a
340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2028, e' destinata
all'incremento delle disponibilita' per il perseguimento
degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di
rilevo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Note al comma 342
Per il testo dei commi 34 e 34-bis, all'articolo 1,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note al
comma 338.
Note al comma 346
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato -regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali ( ( nella materia di rispettiva
competenza ) ); ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note al comma 349
Si riporta il testo del comma 300, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), come
modificato dalla presente legge:
"300. Al fine di garantire al Servizio sanitario
nazionale le risorse necessarie per provvedere alla
progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni di
riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in
post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero
ordinario e diurno in attuazione dell'articolo 1, comma
280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' autorizzata
la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata
ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie, di 1.000
milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente
per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650
milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente
per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000
milioni di euro ai DRG per acuti.".
Note al comma 351
Si riporta il testo del comma 406-bis, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di
cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le
regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per
il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto
ordinario. La sperimentazione di cui al primo periodo e'
effettuata anche negli anni 2024 e 2025. Entro il 30
settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico
di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della
sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e
dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell'ambito delle attivita' di cui al
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.".
Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 recante:
"Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche'
disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 04 novembre 2009.
Il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali
Omissis
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle
farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla
lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e'
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta
consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre
il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del sevizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra
piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all'erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico. Gli accordi regionali
definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la
partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b).
c-bis) d'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo
vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale
standard;

c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati
dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione e provincia autonoma di importo non
superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del
fabbisogno sanitario nazionale standard, gli accordi di
livello regionale e provinciale disciplinano le modalita' e
i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla
lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono,
altresi', le caratteristiche strutturali e organizzative e
le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali
individuare le farmacie con le quali stipulare accordi
contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di
secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo
restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni
e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa
indicati dagli accordi regionali sono a carico del
cittadino che le ha richieste;
Omissis.".
Note al comma 353
Per il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si vedono le note al
comma 351.
Note al comma 355
Per il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si vedono le note al
comma 351.
Note al comma 356
Per il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si vedono le note al
comma 351.
Note al comma 357
Si riporta il testo del comma 350, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), come
modificato dalla presente legge:
"350. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche
peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria
dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione
collettiva nazionale dell'area sanita' i vigenti importi
dell'indennita' di specificita' medico-veterinaria di cui
all'articolo 65 del contratto collettivo nazionale di
lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021,
stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono
incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di
50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 412 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026.".
Note al comma 358
Si riporta il testo del comma 352, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), come
modificato dalla presente legge:
"352. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione
delle competenze degli infermieri dipendenti delle aziende
e degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle
specifiche attivita' da essi svolte, nell'ambito della
contrattazione collettiva nazionale relativa al personale
del comparto sanita' gli importi dell'indennita' di
specificita' infermieristica di cui all'articolo 104 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del predetto comparto, riferito al triennio
2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per
comunicato nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2023, sono incrementati nei
limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 480 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026."
Note al comma 359
Si riporta il testo del comma 351, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), come
modificato dalla presente legge:
"351. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche
peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica
dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione
collettiva nazionale dell'area sanita' il vigente importo
dell'indennita' di specificita' sanitaria di cui
all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di
lavoro della predetta area, riferito al triennio 2019-2021,
stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, e'
incrementato nei limiti degli importi complessivi lordi di
5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026."
Note al comma 360
Si riporta il testo del comma 353, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), come
modificato dalla presente legge:
"353. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze
e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti
alle professioni sanitarie della riabilitazione, della
prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla
professione di assistente sociale nonche' agli operatori
socio-sanitari nelle attivita' direttamente finalizzate
alla tutela del malato e alla promozione della salute,
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale
relativa al personale del comparto sanita' gli importi
dell'indennita' di tutela del malato e per la promozione
della salute di cui all'articolo 105 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
predetto comparto, riferito al triennio 2019-2021,
stipulato il 2 novembre 2022, pubblicato per comunicato nel
supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2023, sono incrementati nei limiti degli
importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno
2025 e di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026.".
Note al comma 361
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
disposizioni urgenti in materia di termini normativi:
"Art. 4. Disposizioni concernenti termini in materia di
salute
1.-10. Omissis
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale
sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario
nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno
2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma
220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono
incrementare, a valere sul livello di finanziamento
indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni
aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario
del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende
nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna
regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al
presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro,
di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000
euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I
compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni
aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15
per cento. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213
del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri
derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro
per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
 


Omissis.".
Si riporta il testo dei commi 218, 219 e 220,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"218. Al fine di far fronte alla carenza di personale
sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
nazionale (SSN) nonche' di ridurre le liste d'attesa e il
ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli
incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area sanita' - triennio
2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,
n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed e' estesa,
dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni
aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive,
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi.
219. Per le medesime finalita' di cui al comma 218, le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno
2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive
svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - triennio 2019-2021, dal
personale sanitario di tale comparto operante presso i
medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attivita'
la tariffa oraria puo' essere aumentata fino a 60 euro
lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi.
220. Per le finalita' di cui ai commi 218 e 219 e'
autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la
spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di
80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto
sanita'. Al predetto finanziamento accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui
all'allegato III alla presente legge costituiscono limite
di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le
finalita' di cui ai commi da 218 a 222.".
Per il testo del comma 275, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 si vedano le note al comma
341.
Note al comma 363
Per il testo del comma 275, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 si vedano le note al comma
341.
Note al comma 364
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 7
giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 107, recante: "Misure urgenti per
la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle
prestazioni sanitarie", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Superamento del tetto di spesa per
l'assunzione di personale sanitario
1. A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di
adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della
spesa per il personale delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per
l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente
a livello regionale, nell'ambito del livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del
fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio
precedente. Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio
economico e finanziario del servizio sanitario regionale e
dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i
valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore
importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente,
dandone comunicazione al tavolo di verifica degli
adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento
e' autorizzato, previa verifica della congruita' delle
misure compensative della maggiore spesa di personale, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A decorrere dall'anno 2025, ai fini della
determinazione della spesa per il personale delle aziende e
degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale, con uno o piu' decreti del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottata una
metodologia per la definizione del fabbisogno di personale
degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma
1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio
sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base
della predetta metodologia sono approvati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini del riscontro di congruita' finanziaria.
3. Fino all'adozione della metodologia per la
definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN
di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi
1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60.".
Note al comma 365
Si riporta il testo del comma 268, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
"268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste
d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale che ha prestato
servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa
consentiti per il personale dalla disciplina vigente in
materia:
a) verificata l'impossibilita' di utilizzare personale
gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono
avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025,
delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente
ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non
oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi conferiti ai
sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio
2022 e fino al 31 dicembre 2026 possono assumere a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
del ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in
servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2026 alle
dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale
almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi,
di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, secondo criteri di
priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto mediante procedure
diverse da quelle sopra indicate si provvede previo
espletamento di prove selettive;
c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi
appaltati ed evitare differenze retributive a parita' di
prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive
per il reclutamento del personale da impiegare per
l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo
la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti
non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del
personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie,
tecniche e amministrative corrispondenti nelle attivita'
dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza
ai pazienti o comunque la funzionalita' dei servizi per
almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di
servizio.".
Note al comma 366
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 7
giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 107, recante misure urgenti per la
riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni
sanitarie:
"Art. 5. Superamento del tetto di spesa per
l'assunzione di personale sanitario
1. A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di
adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della
spesa per il personale delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per
l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente
a livello regionale, nell'ambito del livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del
fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente
e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino
al 5 per cento del predetto incremento, per un importo
complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento
del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio
precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e
compatibilmente con la programmazione regionale in materia
di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima
del 5 per cento e' autorizzato, previa verifica della
congruita' delle misure compensative della maggiore spesa
di personale, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. A decorrere dall'anno 2025, ai fini della
determinazione della spesa per il personale delle aziende e
degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale, con uno o piu' decreti del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottata una
metodologia per la definizione del fabbisogno di personale
degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma
1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio
sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base
della predetta metodologia sono approvati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
fini del riscontro di congruita' finanziaria.
3. Fino all'adozione della metodologia per la
definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN
di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi
1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60.".
Per il testo dell''articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano le note al
comma 249.
Note al comma 367
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 15
marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3,
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari
a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per
l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000
euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a
650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, quanto a 1.000.000
di euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e
a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1
annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla
presente legge, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola,
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui,
una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo e'
incrementato di 10 milioni di euro annui. L'importo di cui
al primo periodo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare in via
prioritaria all'assunzione di personale per il
potenziamento delle reti di cure palliative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Note al comma 368
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
"Art. 1
1.-9. Omissis
10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado
sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte
agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche
di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,
anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con
il contributo delle realta' del territorio. Le iniziative
di formazione di cui al presente comma devono comprendere
anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base,
l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico
esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo
estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di
formazione devono essere adottate speciali misure di
attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere
conto della sensibilita' connessa all'eta'. Le predette
iniziative sono estese al personale docente e al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 4
agosto 2021, n. 116, recante disposizioni in materia di
utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici:
"Art. 5. Introduzione alle tecniche di rianimazione
cardiopolmonare di base e all'uso del DAE
1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le iniziative di formazione di cui al presente comma
devono comprendere anche le tecniche di rianimazione
cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore
semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione
delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione
delle iniziative di formazione devono essere adottate
speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti,
in modo da tenere conto della sensibilita' connessa
all'eta'. Le predette iniziative sono estese al personale
docente e al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario».
2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della
propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione
di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, programmando le attivita', anche in rete, in
accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.
Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il
giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata
mondiale della rianimazione cardiopolmonare», puo' altresi'
dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto
cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
Note al comma 369
Si riporta il testo del comma 283, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"283. Le risorse del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci
innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative
a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso
impatto epidemiologico secondo la procedura di cui al comma
285. Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo
accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente.".
Note al comma 370
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 20 novembre 1972.
Note al comma 371
Si riporta il testo del comma 67-bis, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010) come modificato dalla
presente legge:
"67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale
alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli
articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e
2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui
al presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015 , per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019 , per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022,
per l'anno 2023 , per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per
l'anno 2026?, in via transitoria, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di
criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno
2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma
23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento. Limitatamente all'anno 2024, la percentuale
indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 2012, e' pari allo 0,50 per cento.".
Note al comma 373
Si riporta il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
"Art. 1-quater Disposizioni in materia di potenziamento
dell'assistenza a tutela della salute mentale e
dell'assistenza psicologica e psicoterapica
1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di
salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le
fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita',
anche in considerazione della crisi psico-sociale causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico
individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai
servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una
diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni
di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da
stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro.
Le modalita' di presentazione della domanda per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito
nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 , di 8
milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9
milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse determinate al
comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al
presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.".
Note al comma 374
Per il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228 si vedano le note al comma 373.
Note al comma 375
Per il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228 si vedano le note al comma 373.
Note al comma 385
Per il testo dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note al comma
338.
Per il testo del comma 275, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al
comma 341.
Note al comma 386
Si riporta il testo dei commi 398 e 399, dell'articolo
1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti».
399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 7,96 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica convenzionata».".
Si riporta il testo del comma 223, dall'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"223. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto
della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui
all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' rideterminato, rispetto a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere
dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa
farmaceutica convenzionata e' rideterminato nel valore del
6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024. Resta
fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti
di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.".
Note al comma 387
Si riporta il testo del comma 575, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti
diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento
relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti
diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari
al 6,69 per cento.".
Note al comma 388
Si riporta il testo dei commi da 281 a 292,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"281. L'innovativita' di un farmaco e' valutata sulla
base della tecnologia di produzione del suo principio
attivo, del suo meccanismo d'azione, della modalita' della
sua somministrazione al paziente, della sua efficacia
clinica e sicurezza, dei suoi effetti sulla qualita' della
vita nonche' delle sue implicazioni sull'organizzazione
dell'assistenza sanitaria.
282. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 281
a 292, un farmaco si considera innovativo in funzione dei
risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto
con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del
prontuario farmaceutico nazionale prima della sua
introduzione, in una definita indicazione terapeutica.
283. Le risorse del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci
innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative
a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso
impatto epidemiologico secondo la procedura di cui al comma
285.
284. Le risorse del Fondo di cui al comma 283 non
impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 11
dicembre 2016, n. 232. Ferme restando le risorse stanziate
annualmente, l'eventuale eccedenza della spesa per
l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento
del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti ai
sensi dell'articolo 1, comma 406, della legge n. 232 del
2016. In caso di superamento del tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano
della spesa eccedente per farmaci innovativi si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, comma 584, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
285. All'esito della valutazione condotta dalla
Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), sentiti i portatori di interesse e le
associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia stessa, con
determinazione del presidente, su proposta del direttore
tecnico-scientifico da adottare entro il 31 marzo 2025,
definisce i criteri di valutazione per l'attribuzione
dell'innovativita' terapeutica che consente il
finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del
Servizio sanitario nazionale con le risorse del Fondo di
cui al comma 283.
286. Il requisito dell'innovativita' terapeutica e'
attribuito a una specifica indicazione terapeutica nella
quale il farmaco abbia dimostrato di essere in grado di
determinare la guarigione, con particolare riguardo agli
agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti,
o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o
potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento
della progressione della malattia, oppure quando l'effetto
terapeutico del medicinale determina il miglioramento della
qualita' della vita dei pazienti relativamente alle
dimensioni della capacita' di movimento e di cura della
persona. Nell'ambito di malattie rare e ultra-rare, il
miglioramento della qualita' della vita comprende anche le
dimensioni del dolore e della capacita' nello svolgimento
delle attivita' abituali o lavorative. Il requisito
dell'innovativita' terapeutica ha una durata massima di
trentasei mesi. Il presente comma non si applica agli
antibiotici « reserve» e « listed» di cui al comma 289.
287. Il farmaco, nella rispettiva indicazione
terapeutica innovativa, e' soggetto a monitoraggio tramite
registro dell'AIFA. L'indicazione terapeutica innovativa
coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilita'
applicati tramite il registro di monitoraggio dell'AIFA.
Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di
negoziazione della rimborsabilita' e del prezzo presentata
all'AIFA perviene oltre il decimo anno dalla data di prima
attribuzione del requisito dell'innovativita' alla
specialita' medicinale, non accede al finanziamento di cui
al comma 283. L'AIFA non valuta la sussistenza del
requisito dell'innovativita' di cui al comma 286 in
relazione alle indicazioni terapeutiche autorizzate di
medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di
principi attivi, che hanno perso la copertura brevettuale,
o non hanno mai goduto di tale copertura. Il presente comma
non si applica agli antibiotici « reserve» e « listed» di
cui al comma 289.
288. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con
requisito di innovativita' condizionata vigente accedono al
Fondo di cui al comma 283, per un importo comunque non
superiore a 300 milioni di euro annui, se gia' soggetti a
monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di
monitoraggio dell'AIFA ovvero, in coerenza con quanto
previsto dai commi 286 e 287, qualora la Commissione
scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente
l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali
medicinali, il periodo di innovativita' di trentasei mesi
decorre dalla data di riconoscimento dell'innovativita'
condizionata.
289. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del
Fondo di cui al comma 283, per un importo non superiore a
100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche
in relazione agli agenti antinfettivi per infezioni da
germi multiresistenti gia' iscritti o inseriti
successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico
nazionale e classificati come « reserve» secondo la
nomenclatura « Access, Watch, Reserve (AWaRe)»
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) ovvero
attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato
prioritario dall'elenco « Bacterial Priority Pathogens
List» dell'OMS, cosiddetti « listed». I farmaci di cui al
primo periodo sono soggetti a monitoraggio delle
dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA e
sono rimborsati dal Fondo di cui al comma 283 nel limite
dell'importo previsto dal primo periodo del presente comma,
pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della
copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa
dei dati.
290. Per effetto di quanto disposto dai commi 288 e
289, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i farmaci innovativi
accedono al Fondo di cui al comma 283 per un importo non
superiore a 900 milioni di euro annui.
291. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « a
giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica»
sono sostituite dalle seguenti: « a giudizio della
Commissione scientifica ed economica».
292. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577:
1) le parole: «e ai farmaci oncologici innovativi» sono
soppresse;
2) le parole: «, rispettivamente, ai commi 400 e 401»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;
b) al comma 578:
1) le parole: «e ai farmaci oncologici innovativi» sono
soppresse;
2) le parole: «, rispettivamente, ai commi 400 e 401»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;
c) al comma 584:
1) le parole: «dotazione di uno o di entrambi i fondi
di cui all'articolo 1, commi 400 e 401» sono sostituite
dalle seguenti: «dotazione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 401»;
2) le parole: «titolare di AIC, rispettivamente, di
farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi» sono
sostituite dalle seguenti: «titolare di AIC di farmaci
innovativi»;
3) le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 402,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,» sono soppresse.".
Note al comma 389
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 11 Controllo della spesa sanitaria
1. - 5. Omissis
6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all'articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti
e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi
come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto
gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto
dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima
data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo
dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale. Gli importi
determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono
versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per
il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Omissis.".
Note al comma 390
Per il testo del comma 275, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 si vedano le note al comma
341.
Note al comma 392
Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 33-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 48 Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
Omissis.
33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo
di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di
una concomitante procedura di contrattazione del prezzo
relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente
assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di
contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il
titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di
rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della
contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia puo'
ricevere la proposta da parte del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del
medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte
del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a
quello previgente.
Omissis.",
Note al comma 393
Si riporta il testo del comma 324, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"324. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai
farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali appartenenti alla classe di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, erogate in regime di assistenza
convenzionata? sono fissate per le aziende farmaceutiche e
per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66
per cento e del 3,65 per cento."



Note al comma 394
Si riporta il testo del comma 583, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) come
modificato dalla presente legge:
"583. Fino al 31 dicembre 2028, l'AIFA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del
monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per
acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo
sistema informativo sanitario, di cui al decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA,
inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2028,
rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati
di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario,
riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC.".
Note al comma 395
Si riporta il testo del comma 796, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla
presente legge:
"796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, anche
avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura
l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
"all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso
le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall' anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) (abrogata);
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g)
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), 1'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma"; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque; dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono, anche congiuntamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico del settore sanitario, adottare azioni di
efficientamento della spesa e promozione
dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata
intesa 23 marzo 2005.
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora
le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992.
Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005.
Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.".

Note al comma 396
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell' ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2019,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche
sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di
procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) e i); dal calcolo e' altresi' detratto
il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all' evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
al lordo dell'IVA in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal
presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo.
L'indicazione dello specifico medicinale e' vincolante
per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata
obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola
di non sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
L'indicazione e' vincolante per il farmacista anche quando
il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del
cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita'
tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di
riferimento sussiste solo ove accertato dalla European
Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco,
tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita
la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di
riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle
procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari
non possono essere posti in gara nel medesimo lotto
principi attivi differenti, anche se aventi le stesse
indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la
spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto
scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi
farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi
mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori
economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del
medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali
d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione
del quale si devono considerare lo specifico principio
attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di
somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione
della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle
terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei
primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro,
classificati secondo il criterio del minor prezzo o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e'
comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli
inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto
idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato
di protezione complementare di un farmaco biologico durante
il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente
appaltante, entro sessanta giorni dal momento
dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci
biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre
il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco
originatore di riferimento nel rispetto di quanto
prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal
mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non
possono essere posti a carico del Servizio sanitario
nazionale.
11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilita'
della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a
brevetto scaduto, e per i quali siano introdotti sul
mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo
garantire un miglior livello di controllo della continuita'
delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi
mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori
economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del
medesimo principio attivo. In tal caso le centrali
regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la
costituzione del quale devono essere presi in
considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V
livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di
somministrazione;
b) nell'ipotesi di cui alla lettera a), al fine di
garantire la sostenibilita' della spesa e nel contempo
limitare il rischio di discontinuita' o interruzione delle
forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella
graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il
criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del
fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:
1) 55 per cento al primo operatore classificato nella
graduatoria dell'accordo-quadro;
2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella
graduatoria dell'accordo-quadro;
3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella
graduatoria dell'accordo-quadro;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato
di protezione complementare di un farmaco non biologico
durante il periodo di validita' del contratto di fornitura,
l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento
dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci
equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e
verificata la reale disponibilita' di prodotto nel mercato
italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il
farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle
modalita' di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i
medicinali a base del medesimo principio attivo siano piu'
di tre;
d) in caso di successivo ingresso in commercio di
ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo
principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale e'
riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla
lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle
lettere a) e b);
e) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;(11)
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare.
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa .Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: "Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge";
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.".
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
In sede di prima applicazione sono definite prestazioni
di assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri
individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del
vigente Accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria
regionale per i pazienti extraregionali presi in carico
dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni
di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento
regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in
materia di compensazione della mobilita' sanitaria
nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie
del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna
regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private
accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi
sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le
indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al
decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui
all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le
regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo
periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di
verifica degli adempimenti la programmazione annuale
previsionale, nella quale e' data evidenza dell'impatto
derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e
del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del
servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione e'
effettuata nell'ambito delle modalita' attuative previste
dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della
deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di
verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame
dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario
regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza
dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre
il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole
annualita', siano state applicate tariffe maggiorate
rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi
l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale,
le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono
in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime
regioni e' preclusa la facolta' di avvalersi della deroga
di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a
quello in cui e' stato verificato il mancato raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze.
17-bis.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo" sono sostituite con le
seguenti: "Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,".
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.".
Note al comma 397
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2025, n. 133 (Misure urgenti per
il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesu'.) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2 Misure per il finanziamento dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesu'
1. A decorrere dall'anno 2025, una quota fino a 70
milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale
destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del
piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34
e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 del
presente articolo, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'
(OPBG), di cui all'accordo tra il Governo italiano e la
Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio
1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18
maggio 1995, n. 187, sulla base delle funzioni
assistenziali e delle attivita' dallo stesso erogate e
rendicontate nell'anno precedente, fermi il rispetto delle
linee di attivita' di cui all'articolo 8-sexies, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i
criteri di remunerazione indicati dal comma 1 del medesimo
articolo 8-sexies.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale
pediatrico Bambino Gesu' e conseguentemente l'importo della
quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite
massimo di cui al comma 1. Nel medesimo decreto sono
definite anche le modalita' di rendicontazione da parte
dell'Ospedale delle attivita' assistenziali rese in
relazione alle funzioni assegnate.".
Note al comma 399
Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
"Art. 9-ter Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle
disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti
e di obbligo di fattura elettronica di cui,
rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del
regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5
agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di
ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
Omissis.".
Note al comma 400
Si riporta il testo del comma 233, dall'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione
delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore
della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1
punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali
per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere
dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico e finanziario del servizio sanitario regionale.".
Si riporta il testo dei commi 277 e 279, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"277. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma
233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' ulteriormente
incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di
1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.".
"279. Nelle more della completa realizzazione delle
reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della
Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di
ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di
pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 277 del
presente articolo e' ulteriormente incrementato di 0,5
punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di
acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti
ospedalieri di medicina generale, di recupero e
riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti,
dando priorita' alle strutture immediatamente disponibili e
in grado di assicurare maggiore ricettivita' nel singolo
plesso.".
Note al comma 401
Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 233, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione
delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore
della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1
punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali
per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere
dall'anno 2026, ?fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311."
Note al comma 403

Il testo dell'articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 341.
Note al comma 404

Si riporta il testo dell'articolo 104 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
"Art. 104.
Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del
titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate
con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del
Governo e, per quanto di ispettiva competenza, della
regione o delle due province. Le disposizioni di cui agli
articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente
del Consiglio regionale e di quello del Consiglio
provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e,
rispettivamente, della regione o della provincia di
Bolzano."
Note al comma 406

Il testo all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note al
comma 338.
Il testo dell'articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 341.
Note al comma 409

La legge 21 aprile 1977, n. 164 (Modifiche alla legge
2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario
dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il
cancro) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1977 n.
121.
La legge 22 dicembre 1980, n. 927 (Contributi
all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a
Parigi) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 gennaio 1981, n.
4.
Note al comma 410
Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico):
"Art. 21 Misure in materia di fascicolo sanitario
elettronico e governo della sanita' digitale
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore
efficienza e celerita' d'azione nella realizzazione degli
obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo
sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario e governo della sanita' digitale»;
a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo"
b) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola «prevenzione,» e'
soppressa;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «di cui
al comma 15-ter" sono inserite le seguenti: «e alimenta
l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma
15-quater»;
d) al comma 4, le parole «che prendono in cura
l'assistito» sono soppresse;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli
esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici
delle Regioni e delle Province autonome competenti in
materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della
salute.
4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del
comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.»;
f) al comma 5, le parole «alla lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), a-bis) e
a-ter)»;
g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da
«secondo modalita'» fino alla fine del comma sono
soppresse;
h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «entro 90 giorni dalla di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ,»
sono soppresse;
2) dopo le parole «innovazione tecnologica» sono
inserite le seguenti: «e la transizione digitale»;
3) le parole «il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e» sono soppresse;
4) le parole «ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» sono
soppresse;
5) le parole «i sistemi di codifica dei dati,» sono
soppresse;
6) dopo le parole «di cui ai commi 4 ,» sono inserite
le seguenti: «4-bis, 4-ter,»;
7) le parole da «, i criteri per l'interoperabilita'»
fino alla fine del comma sono soppresse;
i) il comma 9 e' abrogato;
l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
«13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi
di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di
sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che
possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le
operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
m) al comma 15, dopo le parole «dai decreti di cui al
comma 7» sono inserite le seguenti: «e dalle linee guida di
cui al comma 15-bis»;
n) il comma 15-bis e' sostituito dal seguente: «15-bis.
Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione
del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta
periodicamente apposite linee guida. In sede di prima
applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono
adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per
l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese
quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle
necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a
livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e
di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento
ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani
regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della
salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La
regione o provincia autonoma che non abbia presentato il
piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee
guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e'
tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi
del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo
nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto
dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale
di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta
fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di
adeguamento di cui al presente comma in conformita' a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee
guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute
le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale da verificare da parte del Comitato di cui
all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 .»;
o) al comma 15-ter:
1) all'alinea, le parole: "Ferme restando" sono
sostituite dalle seguenti: "Fermi restando" dopo le parole
«le funzioni» sono inserite le seguenti: «e i poteri»; le
parole «l'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite
dalle seguenti: «l'AGENAS»; le parole «in accordo» sono
sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,»;
2) al numero 1), la parola «regionali» e' soppressa;
3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) per le
regioni e province autonome che comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi
del comma 15, nonche' per quelle che si avvalgono della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
per la trasmissione telematica, la codifica e la firma
remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e alle
linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei dati
di cui al comma 15-septies, per la successiva
alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi
dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;»;
4) il numero 4) e' soppresso;
p) dopo il comma 15-ter e' inserito il seguente:
«15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma
15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze.»;
q) il comma 15-quater e' sostituito dal seguente:
«15-quater. Al fine di garantire il coordinamento
informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio
nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture
tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito
EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS e'
alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema
Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare
del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la
cui gestione operativa e' affidata all'AGENAS, che la
effettua in qualita' di responsabile del trattamento per
conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale,
mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i
pareri dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno
accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di
sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al
fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende
disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi
delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei
corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i formati
standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria
e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di
adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al comma
15-bis, verso il FSE della regione territorialmente
competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2";
r) il comma 15-sexies e' abrogato;
s) al comma 15-septies, la parola «regionali» e'
soppressa;
t) il comma 15-octies e' sostituito dal seguente:
«15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e
del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi
di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma
15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di
monitoraggio e informazione a cura della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.»;
u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:
«15-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a
livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle
politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi
sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS,
sulla base delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia
digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia
nazionale per la sanita' digitale (ASD), assicurando il
potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei
processi in sanita'.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti
dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,
previa approvazione del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole,
guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard
necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti
pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee
guida di cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei
dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente
agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS
omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia
dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari
digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per
favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la
valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di
consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di
ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6
dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del
22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di
telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,
da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una
relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il
31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai
commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies
avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di
apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole «12, comma 13,» sono
soppresse;
b) il comma 2-quater e' abrogato.
3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-ter) sono
aggiunte le seguenti:
«f-quater) il Ministero della salute, al fine della
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS), nella qualita' di Agenzia nazionale per
la sanita' digitale, per la gestione dell'EDS di cui
all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012
e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di specifiche soluzioni software,
necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la
corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che
alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).»."
 


Note al comma 412

Il testo dell'articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 341.
Note al comma 413

Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Ministro della salute 29 dicembre 2023(Criteri e modalita'
per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio,
nonche' per la gestione del Fondo per il governo dei
dispositivi medici):
"Art. 3. Agenas, regioni e province autonome
1. Un terzo delle risorse affluite annualmente sul
Fondo, di cui all'art. 1, e' destinato all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il
finanziamento delle attivita' del programma nazionale di
valutazione HTA (Health technology assesment) dei
dispositivi medici, attribuite alla medesima Agenzia ai
sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022
e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le
modalita' di riparto, tra le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, di risorse il cui ammontare
complessivo annuo non puo' superare un terzo delle risorse
affluite annualmente sul Fondo di cui all'art. 1 da
destinare, tra l'altro, alle seguenti attivita' afferenti
al governo dei dispositivi medici:
i) vigilanza e sorveglianza del mercato, con
particolare riferimento all'esecuzione di esami o prove su
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in
vitro, al di fuori dei casi in cui il relativo costo sia a
carico dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo n. 137 del 2022 e 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 138 del 2022;
ii) gestione banche dati;
iii) attivita' connesse al tracciamento dei dispositivi
medici;
iv) indagini cliniche;
v) attivita' connesse all'Osservatorio nazionale dei
prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto del
Ministro della salute del 23 gennaio 2023."
Note al comma 416
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268
del 16 ottobre 1973. 

Note al comma 417
Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 22
aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020):
"Art. 15. Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica
il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi
medici, per quanto riguarda le date di applicazione di
alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE)
2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in
vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione
2010/227/UE della Commissione.
1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020,
e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali
vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745,
come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del
regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalita' e
le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e
controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e
coordinamento nonche' riordino di quelle residue;
b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalita'
di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i
distributori di dispositivi medici sul territorio italiano,
nonche' gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2,
punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e
dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE)
2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della
salute;
c) provvedere al riordino e al coordinamento delle
attivita' tra gli enti pubblici deputati al governo dei
dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei
compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi
generali uniformi per la garanzia di efficienza del
sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di
definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni delle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del
regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema
vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la
riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando
la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di
microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003;
e) individuare le modalita' di tracciabilita' dei
dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione
delle banche dati esistenti o in via di implementazione in
conformita' al Sistema unico di identificazione del
dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE)
2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello
informativo piu' completo;
f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto
piu' efficienti attraverso l'articolazione e il
rafforzamento delle funzioni di Health technology
assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi
individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare
le attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei
dispositivi;
g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati
in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del
regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di
tutela dei dati personali e sensibili;
h) prevedere il sistema di finanziamento del governo
dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte
delle aziende che producono o commercializzano dispositivi
medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei
dispositivi medici e delle grandi apparecchiature."
Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137 recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio, nonche' per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento
(UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto
riguarda le date di applicazione di alcune delle sue
disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22
aprile 2021, n. 53:
"Art. 28 Istituzione del fondo per il governo dei
dispositivi medici
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute
e' istituito un fondo per il governo dei dispositivi medici
alimentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, da una quota annuale
pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita
al SSN dei dispositivi medici e delle grandi
apparecchiature da parte delle aziende che producono o
commercializzano dispositivi medici.
2. La quota annuale di cui al comma 1, e' versata da
parte delle aziende che producono o commercializzano
dispositivi medici ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui al comma 1.
3. Fermo restando il vincolo di destinazione per il
governo dei dispositivi medici, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per
il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio,
nonche' per la gestione del fondo di cui al comma 1.
4. Qualora le attivita' per le quali si impiegano le
risorse del fondo di cui al comma 1, afferiscano alla
competenza di istituzioni regionali, il decreto di cui al
comma 3, e' adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. I servizi resi dal Ministero della salute per le
attivita' di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del
regolamento, possono essere finanziati a valere sul fondo
alimentato dal contributo di cui al comma 1.
6. Un terzo delle risorse del fondo di cui al comma 1,
e' vincolato al finanziamento delle attivita' del programma
nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici
attribuite all'AGENAS ai sensi dell'articolo 22 del
presente decreto."
Note al comma 418
Il testo degli articoli 15, comma 2, della legge 22
aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 137, e' riportato nelle note al comma 417.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 138 recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione,
nonche' per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per
quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati
dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione
differita delle condizioni concernenti i dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della
legge 22 aprile 2021, n. 53:
"Art. 24 Fondo per il governo dei dispositivi medici
1. Il fondo istituito ai sensi del decreto legislativo
di attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53,
dell'articolo 15, comma 2, lettera h), per i dispositivi
medici e' alimentato con le medesime modalita' anche dalle
aziende che producono o commercializzano dispositivi
medico-diagnostici in vitro ed e' ripartito con le medesime
modalita' di cui al citato decreto legislativo.
2. I servizi resi per le attivita' svolte dal Ministero
della salute per la registrazione dei fabbricanti, dei
mandatari e degli importatori in Eudamed possono essere
finanziati a valere sul fondo di cui al comma 1."
Note al comma 419

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 recante Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
della diffusione della PSA
1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e
valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i
rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie, e' nominato un Commissario straordinario con
compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e
delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la
peste suina africana anche mediante misure di contenimento
della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla
relativa attuazione.
1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il
Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il
Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge
diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della
relativa normativa nazionale di attuazione.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio, per le
finalita' dell'eradicamento della peste suina africana e
per il contenimento della specie cinghiale;
b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano
straordinario delle catture a livello nazionale e regionale
comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi
numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e
smaltimento, e lo comunica alle regioni;
c) individua all'interno del piano di cui alla lettera
b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o
abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
d) ordina alle competenti Autorita' regionali di
procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b)
secondo le modalita' previste;
e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini
indicati;
f) verifica la regolarita' delle procedure
dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti
e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le
procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della
ASL competente;
g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali
attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi
con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure
affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle
risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui al
comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona
soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione,
del 7 aprile 2021, in conformita' agli articoli 63,
paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687
della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonche' alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a
restrizione II, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1,
comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal
Commissario straordinario per la prevenzione, il
contenimento e l'eradicazione della peste suina africana,
ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre
strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento
dei cinghiali selvatici; spetta alle societa'
concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle
strade attuare gli interventi necessari per il
rafforzamento delle barriere stradali e autostradali
mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono
al di sotto del solido stradale, quali strade bianche,
tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei
tratti in galleria, previa approvazione da parte del
Commissario straordinario degli interventi e delle
modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri. Per la
messa in opera delle recinzioni e delle strutture
temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera
ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti
alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento
dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione
dell'epidemia. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2022 e di 13 milioni di euro per
l'anno 2025. Per la realizzazione degli interventi di cui
al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario nella quale confluiscono le predette risorse
allo scopo destinate.
2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del relativo
quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee
amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga
alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla
valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di
vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della
competente soprintendenza, che si intende espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene
luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica.
Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee
debbano essere installate su terreni di proprieta' privata,
il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento
motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento
costitutivo della servitu' di uso pubblico,
predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo
comunica all'interessato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito
dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2024-2026.
2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle
carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle
barriere artificiali deputate al confinamento dei
cinghiali, il Commissario straordinario e' altresi'
autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo
di 150 euro per unita', in favore dei soggetti che,
abilitati al contenimento con metodi selettivi,
conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei
macelli autorizzati. A tal fine e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario.
2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle
somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni
interessate al depopolamento dei cinghiali, per la
realizzazione delle finalita' del medesimo comma.

3. Qualora le regioni o le province autonome non
adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo
1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della salute, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali
e le autonomie, assegna il termine di trenta giorni per
adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine
il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri
competenti, ordina al Commissario straordinario di
provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il presidente della regione o della
provincia autonoma interessata. Nell'ipotesi di cui al
secondo periodo il Commissario straordinario adotta il
piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza
nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano
resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il
Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione
del piano.
4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare
le necessarie misure attuative per il contrasto della peste
suina africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale
di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, operativa presso il Ministero della salute, integrata
con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante
del Ministero della transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei
compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli
enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle seguenti
amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della
transizione ecologica, regioni, province, Citta'
metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela
della salute, Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, ISPRA, nonche'
puo' avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei
direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un
rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie
dell'Universita' di Torino, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. La Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute assicura il necessario supporto per lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A
tale fine la Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari e' potenziata con un contingente massimo
pari a dieci unita' di personale non dirigenziale,
dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti
dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto
personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta
a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a
situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato
provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente
comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e alle singole regioni di volta in volta
interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di
dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari
regionali e le autonomie, per una sola volta, per un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione
alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario e'
compatibile con altri incarichi pubblici. Per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, al Commissario straordinario e'
corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un
compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri
a carico dell'amministrazione. Al relativo onere, pari a
30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il
triennio 2025-2027.
9. Sull'attivita' del Commissario straordinario il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da
lui delegato riferisce periodicamente alle Camere.
9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari,
cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:
a) l'attivita' di coordinamento di cui al comma 2,
lettera a);
b) l'attivita' di verifica di cui al comma 2, lettera
f);
c) l'attivita' di confronto e di concertazione con le
associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e
di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione
nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale
abbattuti, previa verifica dell'idoneita' al consumo
alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto
dell'Unita' centrale di crisi di cui al comma 4 nonche'
degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici
competenti in materia di malattie animali delle
amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si
applicano, altresi', le disposizioni dei commi 7 e 8.
9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma
9-bis nonche' per l'espletamento delle ulteriori competenze
assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla Regione Sardegna."
Note al comma 420

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
"Art. 1
338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. Al fondo possono accedere gli enti del
Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, costituiti in forma di associazione o fondazione che
svolgono attivita' di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui
al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. "
Note al comma 421

Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 3. Persona con disabilita' avente diritto ai
sostegni
1. E' persona con disabilita' chi presenta durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali
che, in interazione con barriere di diversa natura, possono
ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi
contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri,
accertate all'esito della valutazione di base.
2. Omissis
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e
determina priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62. (definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato):
"Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:
«1. E' persona con disabilita' chi presenta durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali
che, in interazione con barriere di diversa natura, possono
ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi
contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri,
accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata
ai domini della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione
alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo'
essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno
intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e
determina priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Persona
con disabilita' avente diritto ai sostegni»."
Note al comma 422

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
369. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del
Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento
delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche e'
trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la realizzazione di attivita' di analisi e
monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da
parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento
del fenomeno delle tossicodipendenze, nonche' per lo
sviluppo di programmi di formazione degli operatori
socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a
valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento,
valutazione, raccolta ed elaborazione di dati."
Note al comma 425

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 304, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
304. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, e' individuato un sistema di indicatori di
performance dei servizi sanitari regionali, al fine di
integrare il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio
dell'assistenza sanitaria disciplinato dal decreto del
Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019."
Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario:
"Art. 26. Determinazione del fabbisogno sanitario
nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario
nazionale standard e' determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata
complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata
legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le
quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale
standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122."
"Art. 27. Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura
tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente,
sulla base della procedura definita nel presente articolo,
i costi e i fabbisogni standard regionali.
1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio
dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma
l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di
riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi
riferimento alla proposta di riparto del Ministero della
salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale
individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli
obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento
indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma
68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di
piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto
stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma
1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei
fabbisogni standard non puo' comportare per la singola
regione un livello del finanziamento inferiore al livello
individuato in via provvisoria con il richiamato decreto
interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei
costi e dei fabbisogni standard, e delle relative
erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le
tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle
tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono
automaticamente individuate nelle prime tre.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022 , 2023 (
(,2024 e 2025) ) sono regioni di riferimento tutte le
cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal
comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. A
decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella
ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, qualora non
siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il
rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali e' effettuata individuando le regioni in
equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei
risultati e dei valori ultimi disponibili. In via
transitoria, per gli anni 2021 e 2022, nelle more
dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto
periodo del presente comma, al fine di tenere conto della
proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15
aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla
copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni
2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di cui al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime
risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1°
gennaio 2021 per il riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso
in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1,
il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei
fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e'
adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di
determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera
d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31
dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana il decreto di cui al secondo periodo del presente
comma.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8 e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
1'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse."
Note al comma 428
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
1942.
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, (codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001.
Note al comma 429

Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili:
"Art. 30 Autoconsumatori di energia rinnovabile
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di
energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per
il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso
all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto
di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non
possono essere allacciate utenze diverse da quelle
dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La
linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione
e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le
medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di
produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle
condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e
puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita',
eventualmente per il tramite di un aggregatore) nel caso in
cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numero
2.2), puo' accedere agli strumenti di incentivazione di cui
all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32,
comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalita'
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere
agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7
e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per
divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare
energia elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al
comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere
l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili,
anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale
delle imprese private."
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante
disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese,
la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di
energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di
energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023:
"Art. 12. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
1. Al fine di predisporre una piu' completa mappatura
dei prodotti europei di qualita' in favore di imprese e
utenti finali, L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui
sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del
produttore o del distributore interessato, i prodotti che
rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale
e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri
dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo
almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, ( (gli uni e le
altre) ) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea,
con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5
per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione
europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di
silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con
un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle
imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito
internet istituzionale le modalita' di invio della
richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui
al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini
dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet
istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori
e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel
registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di
procedere a controlli documentali e prestazionali sui
prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui
alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei
richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Note al comma 431

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
446. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1°
gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno
2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa
di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo
non opera in relazione agli investimenti per i quali entro
la data di pubblicazione della presente legge il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione."
Note al comma 436

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi)
1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento.
Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la
congruita' della copertura e' valutata anche in relazione
all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei
Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
complessita' della materia trattata, non sia possibile
procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che
da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo
decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare, per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21.
Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo
stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti
negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai
precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati."
Note al comma 437

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Facilitazioni per imprese e contribuenti
1.-2. Omissis
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di
cui al comma 1 di importo unitario non inferiore a euro
5.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo
modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Omissis."
Note al comma 438

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonche' in materia di immigrazione, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica
1. Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 alle
imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise,
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni
Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, e'
concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e nel limite massimo
di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal
comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili
gli investimenti, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti
49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al
31 dicembre 2028 nel limite massimo, per ciascun progetto
di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di
manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di
investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni
oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e'
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche se non viene esercitato
il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni
del presente comma e' restituito mediante versamento da
eseguire entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024, 2.200 milioni di euro per
l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000
milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per
l'anno 2028. Gli importi di cui al presente articolo sono
versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine
di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo."
Note al comma 439

Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla
presente legge e' riportato nelle note al comma 438.
Note al comma 441

Il testo del comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come
modificato dalla presente legge e' riportato nelle note al
comma 438.
Note al comma 443

Il decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio
2024.
Note al comma 444

Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante
ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione:
"Art. 13. Disposizioni in materia di zone logistiche
semplificate
1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai
sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili
agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' concesso un contributo, sotto forma
di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, in
relazione agli investimenti in beni strumentali di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 15
novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del
predetto decreto-legge n. 124 del 2023.
Omissis"
Note al comma 448
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonche' in materia di immigrazione:
"Art. 16. Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica
1. Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili
gli investimenti, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti
49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende
le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti
di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i
beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche se non viene esercitato
il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato
rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni
del presente comma e' restituito mediante versamento da
eseguire entro il termine stabilito per il versamento a
saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo
d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.200 milioni di euro
per l'anno 2025. Gli importi di cui al presente articolo
sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche'
i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine
di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 486, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
486. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del
credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal
comma 485 del presente articolo, gli operatori economici
comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al
30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza
dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno
presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano
dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle
entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta
realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli
investimenti indicati nella comunicazione presentata ai
sensi del predetto primo periodo. La comunicazione
integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa,
reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito
d'imposta maturato in relazione agli investimenti
effettivamente realizzati e delle relative fatture
elettroniche e degli estremi della certificazione prevista
dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La
comunicazione integrativa indica un ammontare di
investimenti effettivamente realizzati non superiore a
quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del
primo periodo del presente comma."
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR):
"Art. 38. Transizione 5.0
1. Al fine di sostenere il processo di transizione
digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di
quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in
relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della
Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione
5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito
di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione
dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere
riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di
servizi energetici (ESCo) certificate da organismo
accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti
sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della
richiesta di accesso al credito d'imposta, purche'
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta
alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali
e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di
cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale
di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a
condizione che, tramite gli stessi, si consegua
complessivamente una riduzione dei consumi energetici della
struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale,
cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore
al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento non
inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del
presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato
B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente
previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software,
i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscono il
monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi
energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o
introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso
la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti
dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i
software relativi alla gestione di impresa se acquistati
unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di
cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle
misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre
agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di
energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo
anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli
impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con
riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia
da fonte solare, sono considerati ammissibili
esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli
investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui
alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la
base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari,
rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per
cento del loro costo. Nelle more della formazione del
registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con
moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita
attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i
requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
12;
b) le spese per la formazione del personale previste
dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed
energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per
cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al
comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso
sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le
attivita' formative siano erogate da soggetti esterni
individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita' ivi
stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non
sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili
fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di
quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di
gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti,
agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico
biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga
gene-rata un'elevata dose di sostanze inquinanti
classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine
potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi'
esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari
a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con
risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il
costo relativo alle spese per servizi imputabili per
competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota
di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente
aumentata:
a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,
riproporzionata su base annuale, e' calcolata con
riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio
precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto
delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico
conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi
annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato
secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
Per le societa' di locazione operativa il risparmio
energetico conseguito puo' essere verificato rispetto ai
consumi energetici della struttura o del processo
produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del
locatario.
9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi
di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui
all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza
energetica verificabile sulla base di quanto previsto da
norme di settore ovvero di prassi, effettuati in
sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche
tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno
24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di
accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio
energetico complessivo della struttura produttiva ovvero
dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente
in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma
la possibilita' di dimostrare una contribuzione al
risparmio energetico superiore alle misure di cui al
periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera
in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione
realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un
contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale
sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il
raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici
della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa,
una riduzione dei consumi energetici dei processi
interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano,
in via telematica, sulla base di un modello standardizzato
messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici
s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera
a), unitamente ad una comunicazione concernente la
descrizione del progetto di investimento e il costo dello
stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della
documentazione, trasmette mensilmente, con modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in
Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto
di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei
progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di
spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del
credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche
relative all'avanzamento dell'investimento ammesso
all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto
di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche e'
ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli
ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che
per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da
trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del
credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta
fermo che il termine ultimo di conclusione
dell'investimento che da' diritto alla maturazione del
credito e' il 31 dicembre 2025. In base a tali
comunicazioni e' determinato l'importo del credito
d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello
prenotato. L'impresa comunica il completamento
dell'investimento e tale comunicazione deve essere
corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui
al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente
comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di
apposite certificazioni rilasciate da un valutatore
indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con
il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del
progetto di investimento e al completamento degli
investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici
conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al
comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli
investimenti conformemente a quanto previsto dalla
certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono
individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza,
imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra
i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono
compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE)
certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate
da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita'
svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e
procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla
verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto
alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi
provvedimenti attuativi
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute
per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma
11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per
un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il
limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni
dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia
delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del
comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il
modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti
dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto
dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora
utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti ed e'
utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai
sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero
destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti
allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato esercizio
dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni
acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello di completamento degli
investimenti, il credito d'imposta e' corrispondentemente
ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il
relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato
dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in
cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione
di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e
36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di
investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si
av-valgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare,
pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui
al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per
le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista
dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore
documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella
necessaria alla verifica della prevista riduzione dei
consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati
alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del
beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e
dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del
beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento
della prenotazione del credito d'imposta, dandone
comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui
sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese
beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti
di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta
ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli
atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini di
trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare
la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione
dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese
sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio
energetico conseguito, anche in relazione allo scenario
controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli
ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in
euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui
al comma 5
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta,
nonche' di controllo, esclusione e recupero del beneficio
atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed
europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini
di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e
professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di
quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture
assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di
carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle
specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di
cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il
monitoraggio in ordine al concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito
d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al comma 13, ultimo
periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il
credito d'imposta e' cumulabile, ferme restando le
disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito
per investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e
nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo
13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, il credito d'imposta e' cumulabile con
ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e
degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il
sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli
investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione
del presente comma non puo' in ogni caso discendere il
riconoscimento di un beneficio superiore al costo
sostenuto.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una
piattaforma informatica finalizzata a consentire
l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento
della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei
limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e'
altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio
e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla
gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in
modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di
finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori
maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia
tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a
consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla
titolarita' del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione
delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post
di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori,
eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17
relative alla rendicontazione dell'investimento e al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle
verifiche della documentazione allegata dagli istanti,
nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Ministero delle
imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate,
con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei
limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del
presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e
415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a
3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a
euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla
nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0"
finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.»."
Note al comma 449

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O...
Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e' riportato nelle note al comma 448.
Il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonche' in materia di immigrazione e' riportato
nelle note al comma 448.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 488, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
488. Ai fini del rispetto del limite di spesa per
l'anno 2025 di cui al comma 6 del citato articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come
modificato dal comma 485 del presente articolo, l'ammontare
massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun
beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta
risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma
486, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato
per la percentuale resa nota con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e'
ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle
comunicazioni integrative di cui al citato comma 486,
secondo periodo, del presente articolo."
Il testo dell'articolo 1, comma 486, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 448.
Note al comma 450

Il testo dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124 e' riportato nelle note al comma
448.
Note al comma 451

Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 21.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
"Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali.
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro.
L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche
oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed e' comunque compensabile per
l'intero importo residuo a partire dal terzo anno
successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma
non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1,
comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire
dalla data del 1° gennaio 2010. "
Note al comma 452

Il testo dell'articolo 16, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124 e' riportato nelle note al comma
448.
Il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024
(Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti
nella ZES unica, nonche' criteri e modalita' di
applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi
controlli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 117 del 21 maggio 2024.
Note al comma 453
Il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e'
riportato nelle note al comma 128.
Note al comma 455

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 35 e 36,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"Art. 1.
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30
e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della
maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno
la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come
originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale
strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento."
Note al comma 456

Il testo dell'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e' riportato nelle note al comma
431.
Note al comma 457

Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 21.
Il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle note al comma 451.
Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e' riportato nelle note al comma 49.
Il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle note al comma 49.
Note al comma 458

Si riporta il testo degli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE):
"Art. 8. Sezione A e B del Registro
1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro
acquisisce con le modalita' di cui all'articolo 21, comma
6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti
in conformita' del presente decreto legislativo. Le
societa' di revisione legale comunicano, per ciascun
incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali
che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono
attivita' di revisione legale o che collaborano a
un'attivita' di revisione legale in una societa' di
revisione legale, o che hanno svolto le predette attivita'
nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita
sezione denominata «Sezione A».
3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di
revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita' di
revisione legale in una societa' di revisione legale per
tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in
un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e
non sono soggetti ai controlli di qualita' di cui
all'articolo 20.
4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella
«Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli
obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto
informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli
obblighi in materia di formazione continua, nonche' al
pagamento del contributo annuale di iscrizione."
"Art. 10. (Indipendenza e obiettivita')
1. Il revisore legale e la societa' di revisione legale
che effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi
persona fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
non effettua la revisione legale di una societa' qualora
sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione legale,
i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale
documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti
per la sua indipendenza nonche' le misure adottate per
limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare
ne' influenzare in alcun modo l'esito di una revisione
legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo,
salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente
attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente
collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente
o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente
sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis,
che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe
essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio,
una societa' sottoposta a revisione legale viene rilevata
da un'altra societa', si fonde con essa o la rileva, il
revisore legale o la societa' di revisione legale deve
individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in
essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione
prestati a detta societa', tali da poter compromettere,
tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza
e la sua capacita' di proseguire la revisione legale dopo
la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il
revisore legale o la societa' di revisione legale adotta,
entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di
fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari
per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al
presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a
ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza
derivanti da tali interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione
della societa' di revisione legale o di un'affiliata non
possono intervenire nell'espletamento della revisione
legale in un modo che puo' compromettere l'indipendenza e
l'obiettivita' del responsabile dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo'
essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di
servizi diversi dalla revisione alla societa' che
conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti,
da parte del revisore legale o della societa' di revisione
legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale
e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita' delle
piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e
finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il
lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione
materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di
supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante.
13-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita', ad eccezione del comma 12.
13-ter. I revisori della sostenibilita' e le societa'
di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione
rispettano i principi di deontologia, riservatezza e
segreto professionale, nonche' di indipendenza e
obiettivita', tenendo conto dei principi di etica e
indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob,
sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli
9 e 9-bis e del comma 12."
Note al comma 460

Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del
Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione:
"Art. 16-bis. Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura
1. Per gli anni 2024 e 2025, alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico,
nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili
gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal
1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,
che rispettino le condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo,
forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei
terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento
del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non
sono agevolabili i progetti di investimento di importo
inferiore a 50.000 euro.
2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti
interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31
marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che
prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di
decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati
comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre
2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' approvato il modello di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al primo periodo e sono
definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
Per le finalita' di cui al secondo periodo, i soggetti
interessati si avvalgono del modello di comunicazione gia'
approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per
l'anno 2024, con il contenuto e le modalita' di
trasmissione per esso previsti.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per
l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del
credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario
e' pari all'importo del credito d'imposta richiesto
moltiplicato per la percentuale comunicata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo
del comma 2-bis. La suddetta percentuale e' ottenuta
calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa,
la percentuale e' pari al 100 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le
modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma
1."
Note al comma 461

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 14-octies,
comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi):
"Art. 3. Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
1. - 14-septies. Omissis.
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,
n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti
realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il
contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli
investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite
di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno
2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti
alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2),
della medesima legge n. 178 del 2020.
Omissis."
Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 443, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi di
mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e
della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."
Note al comma 462

Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del
Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura
1. Per gli anni 2024 e 2025 e 2026, alle imprese attive
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che
effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico,
nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per
l'anno 2026.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili
gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal
1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,
che rispettino le condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo,
forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei
terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento
del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non
sono agevolabili i progetti di investimento di importo
inferiore a 50.000 euro.
2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del
credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti
interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31
marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che
prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di
decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati
comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre
2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' approvato il modello di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al primo periodo e sono
definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
Per le finalita' di cui al secondo periodo, i soggetti
interessati si avvalgono del modello di comunicazione gia'
approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per
l'anno 2024, con il contenuto e le modalita' di
trasmissione per esso previsti.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per
l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del
credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario
e' pari all'importo del credito d'imposta richiesto
moltiplicato per la percentuale comunicata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo
del comma 2-bis. La suddetta percentuale e' ottenuta
calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti
d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa,
la percentuale e' pari al 100 per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le
modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma
1."
Note al comma 463

Il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come
modificato dalla presente legge e' riportato nelle note al
comma 462.
Note al comma 464

Il testo del comma 1 dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come
modificato dalla presente legge e' riportato nelle note al
comma 462.
Note al comma 465
Il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla
presente legge e' riportato nelle note al comma 462.
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 21.
Il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle note al comma 451.
Note al comma 466

Il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla
presente legge e' riportato nelle note al comma 462.
I regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 del 14
dicembre 2022, che dichiarano alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea sono pubblicati nella G.U.U.E. 21
dicembre 2022, n. L 327.
Il riferimento al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' riportato nelle note al comma 2.
Note al comma 467
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui
all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010»;
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati
modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «e' adottato
il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica
per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con
arrotondamento per difetto al numero intero ove
necessario.».
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, le parole: «di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono
soppresse.
3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del decreto-legge
9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387,» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, le parole: «, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387» sono soppresse.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro della cultura e previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee guida di cui
al decreto del Ministro delle attivita' produttive 10
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 18 settembre 2010, sono adeguate alle disposizioni del
presente decreto , tenendo altresi' conto di quanto
previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo n.
199 del 2021 e' adeguato alle disposizioni del presente
decreto.
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle
verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano agli
interventi di cui al presente decreto che, prima dell'avvio
del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9,
comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione
ambientale.
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti e' consentita nei limiti di cui
all'articolo 11-bis, comma 2.
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si
applica il regime piu' oneroso tra quelli previsti per le
singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o
C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in
sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione
procedente e' il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del
titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti
relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190.
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del
2024, rimangono soggetti alle disposizioni di cui al
presente testo unico.»
a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;
b) all'articolo 123, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,»
sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli
relativi alle fonti rinnovabili di energia,»;
2) il terzo periodo e' soppresso.
10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera l) e'
inserita la seguente: "l-bis) le controversie comunque
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione in relazione ai progetti di impianti di
energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C
al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;".
10-ter. Gli interventi di revisione della potenza
relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati
insistenti su aree di demanio civico in assenza di
sdemanializzazione sono consentiti previa
sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di
cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle
migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento
di consumo di suolo rispetto a quello occupato
dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo,
l'indennita' di esproprio relativa ai terreni di demanio
civico e' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni
ed e' corrisposta al comune titolare dei diritti di uso
civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio.
Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni
culturali e del paesaggio."
 



."
Note al comma 468

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia:
"Art. 2. (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese)
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti
al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese,
come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a
finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli
investimenti, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle
banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle
risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione
del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle
banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'."
Note al comma 470

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 502 e
seguenti della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta
turistica nel territorio nazionale, anche attraverso
interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei
flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema
turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il
rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance
(ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali comparativamente piu' rappresentative delle
imprese del settore, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di
agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti
privati e per la realizzazione di interventi ad essi
complementari e funzionali.
503. Per le finalita' di cui al comma 502 nonche' al
fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al
punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o inseriti in lotti
interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste
dagli strumenti urbanistici».
504. Con il decreto di cui al comma 502 sono definiti:
a) le attivita', le iniziative, le categorie di
imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese
ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura
finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti
consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea,
nonche' i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) le modalita' di accesso alle agevolazioni, anche
prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di
programmi di particolare rilevanza strategica per lo
sviluppo dell'offerta turistica;
c) le modalita' di cooperazione con le regioni e gli
enti locali interessati, ai fini della gestione degli
interventi di cui al medesimo comma 502, anche per quanto
attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da
parte delle regioni, nonche' con riferimento alla
programmazione e realizzazione delle eventuali opere
infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali
all'investimento privato, nonche' la possibile integrazione
con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti
in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei
programmi di investimento.
505. Le funzioni relative alla gestione degli
interventi di cui al comma 502, comprese quelle relative
alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle
domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione
delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e
all'eventuale rafforzamento della capacita' amministrativa
connessa all'attuazione degli interventi medesimi, possono
essere affidate, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che
puo' avvalersi della societa' Enit Spa.
506. Per le finalita' di cui al comma 505 e'
autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 508, la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
507. Il Ministero del turismo vigila sull'esercizio
delle funzioni affidate ai sensi del comma 505 e puo'
definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per
la gestione degli interventi di cui al comma 502.
508. Per le finalita' di cui ai commi da 502 a 507 e'
autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno
2025."
Note al comma 471

Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria:
"Art. 43
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. b) affidare,
con le modalita' stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi
comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione
ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla
stipula del relativo contratto di ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza
per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in
conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa SpA.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6.4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa SpA.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato
decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009."
Note al comma 472



 Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 366, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato «Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente» con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024."
Note al comma 473
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
"Art. 19. Societa' pubbliche
1.-9. Omissis
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto
direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del
medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, e' integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pan a 3
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A
e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta
evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento
delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al
fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del
presente comma, i concessionari recuperano il suddetto
importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione
della presente disposizione non devono derivare oneri
aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica:
"Art. 15. Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
di concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e
modalita' per l'applicazione entro il 30 aprile 2011 del
pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in
gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di
investimento e di manutenzione straordinaria oltre che
quelli relativi alla gestione, nonche' l'elenco delle
tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data di applicazione dei
pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31
dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata ad applicare una
maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le
classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle
autostrade a pedaggio assentite in concessione che si
interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali
in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente
periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi
IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente
comma non potranno comunque comportare un incremento
superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato
per investimenti relativi a opere e interventi di
manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente
ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art.
19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le
classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio
2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di
corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del comma 4.
6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi
montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di
calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della
legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di
grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono
fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo
restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del
1980 alle date dalla stessa previste.
6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, le parole: ", e fino alla
concorrenza di esso," sono soppresse.
6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di
aumento dell'energia prodotta o della potenza installata"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' di idonee misure di
compensazione territoriale";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine
per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo
agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono
prorogate di cinque anni";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento
ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i requisiti
organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara in conformita' a quanto
previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse
strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura
della domanda e dei picchi di consumo.";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44,
secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione
territoriale nella gestione, le concessioni di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche
per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data
del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei
territori delle province individuate mediante i criteri di
cui all'articolo l, comma 153, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari,
anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di
indizione della gara di cui al comma 1 del presente
articolo, a societa' per azioni a composizione mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva
minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del
capitale sociale dalle province individuate nel presente
comma e/o da societa' controllate dalle medesime, fermo in
tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle
societa' a controllo provinciale mediante procedure
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della
concessione quale risultante dall'applicazione delle
proroghe di cui al comma l-bis. La partecipazione delle
predette province nelle societa' a composizione mista
previste dal presente comma non puo' comportare maggiori
oneri per la finanza pubblica";
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una
concessione non sia ancora concluso il procedimento per
l'individuazione del nuovo concessionario, il
concessionario uscente proseguira' la gestione della
derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della
gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e
dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti
l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.";
f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso
idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti
esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini
della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale
integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".
6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter
del presente articolo si applicano fino all'adozione di
diverse disposizioni legislative da parte delle regioni,
per quanto di loro competenza.
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni, versate dai
concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente
trattenute dagli stessi comuni.
6-sexies. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente:
"289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad
essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto
concedente e aggiudicatore, relativamente
all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie
Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le
medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra
in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni
e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che
viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente
partecipati"."
Note al comma 474

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 473 a
476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
"Art. 1
473. Al fine di consentire la realizzazione del
collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' nominato un Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, per l'espletamento delle attivita' di
programmazione, progettazione e affidamento degli
interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel
limite delle risorse che si rendono disponibili a
legislazione vigente. Con il medesimo decreto e' stabilito
l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare.
474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473,
entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione,
nella soluzione economicamente piu' vantaggiosa, del
progetto definitivo dell'intervento, definisce il
cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative
necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la
gestione dell'infrastruttura, da sottoporre
all'approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il
Commissario straordinario, per lo svolgimento delle
attivita' affidate, puo' avvalersi della societa' ANAS Spa
e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
475. In relazione alle attivita' di cui al comma 474,
il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore
del quale e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale, assume direttamente le funzioni di
stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
476. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi del comma 475."
Si riporta il testo dell'articolo 193 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
"Art. 193. Procedura di affidamento.
1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi
mediante finanza di progetto puo' avvenire su iniziativa
privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per
proposte non incluse nella programmazione del partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero
su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al
comma 16, per proposte incluse nella programmazione del
partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175,
comma 1.
2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi
comma 1, un operatore economico puo' presentare all'ente
concedente una preliminare manifestazione di interesse,
corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari
per la predisposizione della proposta.
L'ente concedente comunica all'operatore economico la
sussistenza di un interesse pubblico preliminare
all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e
le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore
economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati
tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. Gli operatori economici possono presentare agli enti
concedenti, in qualita' di promotore, proposte relative
alla realizzazione in concessione di lavori o servizi,
elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di
interventi anche non inclusi nella programmazione del
partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175,
comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo
non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione
di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e
alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del
comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di
fattibilita', redatto in coerenza con l'articolo 6-bis
dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione e
l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli
investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori
economici interessati, possono formulare le proposte di cui
al primo periodo salva la necessita', nella successiva gara
per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o
consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano
privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori
economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare
la richiesta dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche
integralmente, delle capacita' di altri soggetti. Gli
investitori istituzionali e gli altri operatori economici
interessati possono altresi' impegnarsi a subappaltare,
anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto
di concessione a imprese in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del
subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso,
all'ente concedente entro la scadenza del termine per la
presentazione dell'offerta.
4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla
proposta e della relativa coerenza con la programmazione
del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175,
comma 1, l'ente concedente da' notizia nella sezione
«Amministrazione trasparente» del proprio sito
istituzionale della presentazione della proposta e
provvede, altresi', ad indicare un termine, non inferiore a
sessanta giorni, commisurato alla complessita' del
progetto, per la presentazione da parte di altri operatori
economici, in qualita' di proponenti, di proposte relative
al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle
disposizioni del comma 3.
5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base
dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I,
individua in forma comparativa, sulla base di criteri che
tengano conto della fattibilita' delle proposte e della
corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici
e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o piu'
proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da
sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.
6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati
la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5,
ne da' notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se
necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al
progetto di fattibilita', al piano economico-finanziario e
allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la
loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha
facolta' di indire una conferenza di servizi preliminare ai
sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le
modifiche e integrazioni richieste per recepire le
indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo
stesso indicato, le proposte sono respinte con
provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili
fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie,
l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la
procedura di valutazione, che, in caso di pluralita' di
proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il
provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente ed e' comunicato ai soggetti interessati.
7. Il progetto di fattibilita' selezionato ai sensi del
comma 6 e' integrato, se necessario in funzione
dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati
richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini
della relativa sottoposizione al procedimento di
approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica per i lavori o il
progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i
servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli
strumenti di programmazione dell'ente concedente.
8. All'esito dell'approvazione, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, per gli affidamenti di
lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis
dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi,
unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una
sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base
di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli
obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo
28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di
cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti
secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di
aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualita' e
prezzo.
9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del
proponente puo' essere modificata e integrata sino alla
data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel
bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il
proponente puo' esercitare il diritto di prelazione, nei
termini previsti dal comma 12.
10. I concorrenti, compreso il promotore e il
proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dal bando, presentano un'offerta contenente il piano
economico-finanziario asseverato, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti
migliorative al progetto di fattibilita' tecnico economica
e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a
base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le
offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo
106.
11. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il
soggetto che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione il successivo livello
progettuale elaborato dall'aggiudicatario.
12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e
non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta, comprensive anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo
delle spese rimborsabili non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Se il promotore
ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese
documentate ed effettivamente sostenute per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo
periodo.
13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o
servizio, l'ente concedente puo' prevedere criteri di
aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di
ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e
digitalizzazione.
14. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
di promozione dello sviluppo economico dagli stessi
perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di
proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di
cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio
del servizio da parte del concessionario e' dovuta una
cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
16. L'ente concedente puo', mediante avviso pubblico,
sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte
a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto,
interventi inclusi negli strumenti di programmazione del
partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175,
comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non
inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel
rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori
economici interessati a rispondere all'avviso possono
richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni
documentali per una migliore formulazione delle proposte.
Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente
concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono
rese disponibili a tutti gli interessati tramite
pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"
del proprio sito istituzionale.
17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai
sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di
fattibilita' selezionato, unitamente agli altri elaborati
della proposta, inclusa una sintesi del piano economico
finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in
conformita' ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto
aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15."
Note al comma 475
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 76, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1.
76. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e di
conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli
immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel
territorio di Roma Capitale, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato e
ferma restando l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nonche' dall'articolo 2, commi 222 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati
contratti di locazione di immobili, nel limite di 7,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da
destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione
delle predette operazioni di riallocazione logistica degli
uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili
di cui e' usuario nello stato di fatto in cui si trovano."
Note al comma 477

Si riporta il testo dell'articolo 32-bis, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante
ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 32-bis Disposizioni concernenti la realizzazione
della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino
1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma
concernente gli interventi per la realizzazione della Linea
2 della metropolitana della citta' di Torino, di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina
del Commissario straordinario per la realizzazione
dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana
della citta' di Torino", e' prorogato di centottanta
giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, presenta
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo
periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti
funzionali con le risorse disponibili a legislazione
vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto
periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del
decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, e' autorizzata
la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario
ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale
supporto tecnico, ferma restando la possibilita' di
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del
medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge
n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 41 del 2023. Per la sola gestione e liquidazione delle
spese di cui al terzo periodo, nonche' per la liquidazione
del compenso spettante al Commissario straordinario, il
medesimo Commissario e' autorizzato all'apertura di una
contabilita' speciale in conformita' con le procedure di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero."
Note al comma 478
Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2025, n. 105 (Misure urgenti per garantire
la continuita' nella realizzazione di infrastrutture
strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il
corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari
e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e
marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili
adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in
materia di infrastrutture e trasporti), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8 Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa della societa' RAM S.p.A.
1. In considerazione del valore strategico dei settori
della portualita', del trasporto marittimo, della logistica
e della logistica digitale, e' autorizzata la spesa di euro
200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026
e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti
convenzionali da stipulare tra la societa' RAM - Logistica,
Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello svolgimento
delle attivita' di supporto e di assistenza tecnica e
operativa per l'attuazione delle linee di intervento in
materia di economia del mare, logistica, trasporto
marittimo e fluviomarittimo.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per
l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di
mobilita' e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di
trasporto e logistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
1 milione di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si
provvede:
a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno
2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in
ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma
3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nei limiti
delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la
societa' RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.
e' autorizzata ad assumere unita' di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nei limiti di quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e
a euro 2.000.000 per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre
2022, n. 197."
Note al comma 479

Si riporta il testo dell'allegato IV al decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure):
"Allegato IV
(Articolo 44)
1) Realizzazione asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero
(opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio
Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria
Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga
di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del
Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova."
Note al comma 480

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 875 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027) :
"Art. 1
875. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello
Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione
complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno
2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036."
Note al comma 481

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
1.-10. Omissis
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.
Omissis."
Note al comma 483
Il testo dell'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato e' riportato
nelle note al comma 481.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1328, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"Art. 1.
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
"Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile" dello stato di previsione del
Ministero dell'interno."
Note al comma 486
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 marzo 2025 (Approvazione delle linee guida in
materia di sicurezza ferroviaria) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 31 marzo 2025
Si riporta il testo del comma 17-bis, dell'articolo 13,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea):
"Art. 13 Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. - 17. Omissis
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
normativa nazionale con quella dell'Unione europea in
materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie
ferroviarie del sistema ferroviario, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, sono approvate apposite linee guida
finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di
prevenzione e di protezione da applicare alle
infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i
tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al
primo periodo e' notificato alla Commissione europea e
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n.
50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data
di emissione del parere favorevole espresso dalla
Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono differiti al 30 aprile 2025 i termini
previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con
oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle
gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre
di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la
predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni
specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi
e della ricognizione delle specifiche situazioni
territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle
risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della
rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita'
operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso
e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori
informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Omissis."
Note al comma 487
Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 13, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36:
"Articolo 41 Livelli e contenuti della progettazione
1. - 12. Omissis
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo medio del lavoro e' determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sulla base dei valori economici
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, tenuto conto
della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo medio del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' affine a quello preso in considerazione. Per i
contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato facendo
riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione
del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti
annualmente dalle regioni e dalle province autonome o
adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti
che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono
espressamente autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli
regionali. In sede di prima applicazione del presente
codice, l'allegato I.14 e' abrogato a decorrere dalla data
di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato
al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e'
determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
Omissis."
L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e' riportato nelle note al comma 33.
Si riporta l'Allegato I.14 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
"Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento
dei prezzari regionali
Articolo 1. Indicazioni di carattere generale
1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi
dell'articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e
dalle province autonome territorialmente competenti, di
concerto con le articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato
contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari,
nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna
regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneita' dei
relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il
prezzario opera come strumento posto a supporto dell'intera
filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la
qualita' delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e
la congruita' del costo delle opere, tenendo conto delle
specificita' dei sistemi produttivi delle singole regioni.
2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione
pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione
a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare
riguardo al sito della regione o provincia autonoma
competente e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP),
insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che
porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare.
Ferme restando le competenze del progettista in merito alla
corretta definizione della composizione del costo di
un'opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della
formazione di tale costo intende promuovere massima
trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del
prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i
prezzari regionali sono resi disponibili in formato open
data.
3. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei criteri di
formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente
allegato contiene indicazioni relative:
a) alla strutturazione e all'articolazione dei
prezzari, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni
per garantire, nel rispetto delle specificita' territoriali
e merceologiche, una maggiore fruibilita' e possibilita' di
confronto dei prezzari regionali;
b) alla costruzione di un sistema informativo da porre
a servizio del settore delle costruzioni in ambito
nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita' dei
contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e
norme tecniche di riferimento;
c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai
soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle
modalita' di rilevazione;
d) alle tempistiche e alle modalita' per
l'aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente
allegato e per la progressiva pubblicazione dell'analisi;
e) ad aspetti organizzativi concernenti il
coordinamento tra le regioni e le province autonome e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di
definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei
prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
4. La definizione delle istruzioni di dettaglio
relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) e' affidata al
Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 composto da
rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei
prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale
processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e
validita' e l'aggiornamento straordinario previsto
dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, puo' essere effettuato con la metodologia e le
procedure previgenti.
Articolo 2. Struttura e contenuti del prezzario
1. Il prezzario di riferimento e' codificato in termini
di lavorazioni e risorse. Con il termine "lavorazioni" si
intende il risultato di un insieme di lavori necessari a
realizzare un'opera che di per se' esplichi una funzione
economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa
ambientale.
2. Le lavorazioni sono classificate secondo "livelli
successivi" e la successione degli elementi che le
compongono segue la struttura del processo produttivo. A
titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati
in:
a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione
delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche,
prevalentemente utilizzati per la costruzione di
determinate opere;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo
nell'ambito della classificazione delle attivita';
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce.
3. Con il termine "risorsa" si intende un elemento di
costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro,
una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta,
possono essere articolate in:
a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del
prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle
attivita', in particolare:
1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come
attivita' fisica o intellettuale dell'uomo (nella
terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che
include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i
trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano
termini quali noli e trasporti);
3) prodotto: risultato di un'attivita' produttiva
dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per
estensione anche eventuali materie prime impiegate
direttamente nell'attivita' produttiva delle costruzioni;
b) capitolo: segmento di carattere organizzativo
nell'ambito della classificazione delle attivita';
c) voce: classificazione subordinata al capitolo;
d) articolo: classificazione subordinata alla voce di
riferimento.
4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto
nei prezzari, le norme generali indicano le norme di
misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese
generali e i criteri di analisi da applicare, nonche' le
eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche
condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di
particolari territori.
5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile
schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A
annessa al presente allegato.
6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di
transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei
prezzari regionali sono costruiti mediante un codice
alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento,
articolato su piu' livelli e contenente un "prefisso", che
indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza,
come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato
e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno
riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il
prefisso deve anche prevedere la possibilita' di
identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento
intervenuto in corso d'anno.
7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco
prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica
che consentano una interazione e integrazione diretta con i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni. La codifica potra' prevedere l'inserimento di
una stringa di testo che consenta, tramite una serie di
tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia
delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna
lavorazione nei processi di gestione digitale della
progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e
del sistema informativo di transcodifica nonche' le
indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una
interazione diretta con i metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni e' demandata al
Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.
Articolo 3. Prezzi delle risorse e metodologia di
rilevazione
1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari
regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i
prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e
i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali
risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre
risorse il prezzo e' determinato sulla base di una
rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata
sul territorio attraverso le metodologie riportate nei
commi da 5 a 12.
2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso
il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in
apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento
allo specifico contratto collettivo applicabile. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle.
Tale costo e' riferito a prestazioni lavorative svolte in
orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le
percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno o festivo.
3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente
"nolo", viene determinato mediante una rilevazione operata
seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si
distingue in "nolo a freddo" e "nolo a caldo" in funzione
dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti
definizioni:
a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera o
dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente
specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo
impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti,
lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le
assicurazioni R.C.;
b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera
necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di
consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale
manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali
riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a
carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente
con la stazione appaltante.
4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le
metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la
fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a
quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di
riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri
derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco
cantiere, incluso il costo del trasporto.
5. La rilevazione dei costi e' l'attivita' attraverso
la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi
ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali
dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un
valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto
aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle
spese generali e degli utili d'impresa. Le specifiche
tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di
rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i
requisiti e le limitazioni previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento a quanto disposto
dall'articolo 79 del codice.
6. La metodologia di rilevazione da utilizzare e', in
via prioritaria, quella "diretta", che prevede
l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente
dagli attori della filiera delle costruzioni. La
rilevazione e' effettuata nel rispetto del segreto
statistico, attualmente tutelato, in particolare,
dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, cosi' da garantire la circolazione anonima dei dati
tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di
approvazione del prezzario. Nell'ambito delle procedure di
rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi
sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati
personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR-General Data Protection Regulation), anche
assicurando il rispetto dei principi di necessita',
pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il
trattamento a quei dati personali effettivamente
indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti.
L'attivita' di rilevazione consente l'acquisizione, in
maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime
atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo
di un prodotto o di un'attrezzatura. L'oggetto della
rilevazione contiene:
a) una descrizione puntuale del prodotto o
dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo
dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove
applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale
conversione in unita' di misura diverse;
b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente
nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente
l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto
di rilevazione con il relativo prezzo;
c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente
applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al
prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di
rilevazione;
d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza
del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
7. La selezione degli informatori coinvolti
nell'attivita' di rilevazione e' operata nel rispetto dei
seguenti requisiti:
a) la rilevazione deve essere diretta a operatori
economici selezionati (informatori) facenti parte della
filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione
alla filiera della rivendita o del magazzino;
b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di
operativita' merceologica-territoriale e al diverso ruolo
nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente
collocati e operativi sul territorio regionale;
c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua
la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo
consenta, di un numero congruo e rappresentativo di
operatori.
8. Ogni regione o provincia autonoma puo' attivare
ulteriori azioni di controllo della qualita' del dato
fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione
dei costi, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni
necessarie si articola nelle seguenti fasi:
a) la selezione degli informatori, individuati secondo
i requisiti sopra elencati;
b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle
informazioni da fornire, nel rispetto del segreto
statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) il trattamento e la verifica dei dati e delle
informazioni acquisiti;
d) la rendicontazione dell'attivita'.
9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando
che l'attivita' di acquisizione dei costi si concluda entro
il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il piu'
possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale
del prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le
tempistiche e le modalita' conseguenti ad eventuali
aggiornamenti in corso d'anno, all'esito del monitoraggio
svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo
quanto previsto dall'articolo 6.
10. La Commissione infrastrutture, mobilita' e governo
del territorio della Conferenza delle regioni e delle
province autonome si avvale dell'Istituto per l'innovazione
e trasparenza degli appalti e la contabilita' ambientale
(ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno
specifico elenco di prodotti piu' rilevanti e di maggior
impiego.
11. Il monitoraggio dei prodotti piu' rilevanti e'
finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra
le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformita'
nella modalita' di rilevazione e nei prezzi pubblicati,
nonche' a permettere un monitoraggio infra-annuale
dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti
caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi
dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l'attivita'
di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un
documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che
per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a
monitoraggio, indica:
a) la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
b) l'unita' di misura;
c) il costo rilevato da ogni regione e provincia
autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13
per cento al 17 per cento), dell'utile di impresa (10 per
cento) e dell'IVA;
d) eventuali note.
12. La tabella di cui al comma 11 consente l'analisi
dei valori medi, nonche' della dispersione a livello
territoriale per i prodotti considerati. La comparazione
della predetta tabella in diversi periodi consente,
inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni
singola voce rispetto al periodo precedente.
13. All'esito della fase di controllo dei dati e delle
informazioni acquisite, si procede alla determinazione del
prezzo di riferimento, che e' soggetto ad approvazione ai
fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di
riferimento e' calcolato a partire dai dati e dalle
informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche
ripercorribili, ed e' parametrato alla media semplice.
Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata
dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono
essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali
l'utilizzo della mediana, della media pesata (per la
dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei dati
anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.
Articolo 4. Ambito oggettivo di applicazione e
validita'
1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province
autonome di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono
essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva
del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La
concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e
la corrispondente articolazione territoriale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di
elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e
l'espressione del parere di rappresentanti del
provveditorato interregionale per le opere pubbliche
territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti
dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo
costituiti dalle regioni o province autonome.
2. I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre
di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale
data, ovvero:
a) nel caso di un progetto di fattibilita' tecnica
economica da porre a base di gara, qualora il medesimo
progetto sia approvato entro il 30 giugno, e' possibile
utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al
fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30
giugno si procede alla revisione del progetto da porre a
base di gara utilizzando il prezzario vigente;
b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di
gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno,
si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello
progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari
ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal
prezzario vigente nell'anno precedente.
3. Il termine di approvazione di cui al comma 2,
lettere a) e b), e' riferito alla data di adozione
dell'atto di approvazione del progetto posto a base di
gara.
4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente
agli interventi cosi' come descritti e attengono a cantieri
con normale difficolta' di esecuzione. Se non diversamente
indicato, essi non comprendono gli importi relativi a
eventuali opere connesse o complementari, indispensabili
all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori
importi devono essere determinati e computati
separatamente.
5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la
pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione
ufficiale e' esclusivamente quella pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della
regione o della provincia autonoma competente e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il
Servizio Contratti Pubblici (SCP).
Articolo 5. La determinazione del prezzo a base di gara
1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare
e' calcolato sulla base del computo metrico estimativo che
comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative
quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo
unitario di ciascuna lavorazione e' ottenuto ricorrendo
alla descrizione analitica delle attivita' da svolgere, e
attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con
le metodologie descritte nell'articolo 3. Le analisi si
riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di
normale difficolta' di esecuzione. La descrizione analitica
che porta alla definizione del costo dell'opera da
realizzare e' resa pubblica e consultabile secondo le
istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui
all'articolo 6.
2. L'analisi del prezzo e' un procedimento attraverso
il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante
la definizione dei suoi componenti e delle incidenze
necessarie per la realizzazione dell'opera, elaborato sulla
base dei seguenti fattori:
a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) cosi'
ripartito:
1) costo per unita' di tempo del lavoro (RU);
2) costo per unita' di misura di prodotti da
costruzione (PR);
3) costo per unita' di tempo delle attrezzature (AT);
b) costo indiretto costituito dalle spese generali
(definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG);
c) costo figurativo (U):
1) utili d'impresa pari al 10 per cento (U).
3. Il prezzo e' determinato mediante le seguenti
operazioni di analisi:
a) applicando alle quantita' di prodotti, attrezzature
e risorse umane necessari per la realizzazione delle
quantita' unitarie di ogni voce i rispettivi costi
elementari;
b) aggiungendo la percentuale per spese generali;
c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per
l'utile dell'esecutore.
4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando
la seguente espressione:
Po = CT + SG +U
dove:
CT = (a) + (b) +(c);
SG = (0,13÷ 017) × CT;
U = 0,10 × (CT +SG).
Il prezzo della lavorazione e' dato dalla seguente
relazione
Po = (1,243 ÷ 1,287) × CT.
5. Nell'ambito del prezzario, per ogni prezzo e'
indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa
analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale,
secondo quanto previsto dall'articolo 1.
4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei
prezzari si procede, ove necessario, alla verifica
quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di
adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie
e alle normative piu' attuali. Nelle analisi e' possibile
evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con
particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza
degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una
risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo
complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti
o attrezzature) e il costo di riferimento della
lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto
dell'IVA.
5. Ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al
codice, per "spese generali comprese nel prezzo dei
lavori", a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di
registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi
comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione
tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere
e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione,
l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da
quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse
le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non
assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o
mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per
quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche,
esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del
RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere,
l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria
attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
m) le spese per il passaggio, per le occupazioni
temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione
delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e'
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese
generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo
110, comma 5, lettera c), del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal
capitolato speciale di appalto.
6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le
risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella
facolta' del progettista la formulazione di prezzi
aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui
il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione
prevista in progetto.
7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle
spese generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7
al codice, sono ricomprese tutte le eventuali
predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in
quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti
alla formazione delle singole categorie d'opera. Gli oneri
aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri
dell'attivita' di impresa, ai sensi del decreto legislativo
n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di
un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da
parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese
generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e
non direttamente riconducibili alle voci di costo
contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto
legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto
dall'articolo 31, comma 4, dell'allegato I.7 al codice, i
predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della
singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera,
alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il
progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza
svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di
individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i
costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della
singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV al
decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a
ribasso.
8. Con il termine "costi della sicurezza" si intende il
costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di
progetto:
a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui
all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto
legislativo n. 81 del 2008;
b) documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI);
c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non
sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al
decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. Gli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza"
(decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei
documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la
quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso
d'asta nelle offerte delle imprese. Nell'ambito del
processo di adeguamento del prezzario regionale al presente
allegato, i relativi importi comprendono unicamente la
quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17
per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) e'
sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono
soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di
presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia
sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla
sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni
progettuali o prescrizioni operative di settore, previste
nel documento progettuale specifico della sicurezza e
direttamente stimabili attraverso le voci di costo
preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle
ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un
ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso
la quota di utile del 10 per cento, per omogeneita' con
quanto operato con i prezzi della tipologia "Sicurezza". I
costi cosi' stimati non sono sottoposti a ribasso e sono
riconosciuti per le quantita' eseguite.
10. L'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella
tipologia "Sicurezza" per lavorazioni non finalizzate
specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente
l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota
di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno
virgola dieci, e i valori cosi' stimati sono sottoposti a
ribasso d'asta.
Articolo 6. Organizzazione e attivita' di coordinamento
1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale,
al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di
formazione del prezzario, le regioni si dotano di un
modello organizzativo, ispirato a principi di
semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione
amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di
imparzialita' nell'adozione di atti, quali il prezzario,
che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro
potenzialmente confliggenti.
2. E' costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico,
presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito
delle attivita' della rete dei prezzari, di cui un
rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le
seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al
fine di programmare l'attuazione progressiva del presente
allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu' rilevanti e
delle relative unita' di misura sui quali condividere
l'attivita' di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell'attivita' di
monitoraggio sui costi dei prodotti piu' rilevanti, a
seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita' per la eventuale
revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni
eccezionali di alcuni materiali piu' rilevanti, e per la
pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e
all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di
contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare
un significativo set di voci comuni;
f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema
informativo di transcodifica, classificazione e
cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita'
dei prezzari, nonche' le indicazioni sul progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
g) definizione e realizzazione di uno schema di analisi
dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali
aggiornati;
g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di
analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari
regionali aggiornati.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 e' costituito
entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del
codice e opera con modalita' condivise tra le parti nel
rispetto di un piano di attivita' che tenga conto di tempi
congrui rispetto alle priorita' individuate.
4. E' costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di
consultazione composto da due rappresentanti del Ministero,
di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro
rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un
rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia
(ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali
per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita'
di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un
rappresentante dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria
italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un
rappresentante della rete delle professioni tecniche, un
rappresentante delle categorie sindacali e cinque
rappresentanti degli operatori economici.
5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti
i seguenti compiti:
a) promuovere un confronto tra le parti al fine di
fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento
e all'omogeneizzazione dell'attivita' di rilevazione dei
prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei
soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche'
degli altri elementi funzionali alle attivita' di
rilevazione;
b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei
prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione
dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni
della rilevanza di singoli materiali.
6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo
tecnico di consultazione i risultati dell'attivita' di
monitoraggio.
TABELLA A - Schema-tipo di organizzazione del
prezziario

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B - Codici di transcodifica con funzioni
identificative e di ordinamento dei prezzari regionali

Parte di provvedimento in formato grafico

"
Note al comma 488
Il testo dell'articolo 41, comma 13, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 e' riportato nelle note al comma 487.
L'Allegato I.14 al decreto legislativo n. 36 del 31
marzo 2023 e' riportato nelle note al comma 487.
Note al comma 490

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
"Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione
PARTE IV
Della progettazione
1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si
articola in due livelli di successivi approfondimenti
tecnici: il progetto di fattibilita' tecnico-economica e il
progetto esecutivo. Essa e' volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita';
b) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e
di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualita'
architettonica e tecnico-funzionale, nonche' il rispetto
dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con
particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici,
archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione
dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili
nell'intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilita'
economica, territoriale, ambientale e sociale
dell'intervento, anche per contrastare il consumo del
suolo, incentivando il recupero, il riuso e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei
tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo
43;
h) l'accessibilita' e l'adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche;
i) la compatibilita' geologica e geomorfologica
dell'opera.
2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli
di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del
quadro delle necessita' e del documento di indirizzo della
progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti devono predisporre.
3. L'allegato I.7 stabilisce altresi' le prescrizioni
per la redazione del documento di indirizzo della
progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o
dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i
requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel
progetto di fattibilita' tecnico-economica. In caso di
adozione di metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della
progettazione contiene anche il capitolato informativo
redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui
all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.
4. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma
4, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi
della Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e
ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per
i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva
dell'interesse archeologico, si svolge con le modalita'
procedurali di cui all'allegato I.8. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.
5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in
funzione della specifica tipologia e dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere
omesso il primo livello di progettazione a condizione che
il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso.
5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad eccezione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto
di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli
elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato
I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
a) individua, tra piu' soluzioni possibili, quella che
esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la
collettivita' in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita',
tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti;
g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di
gestione informativa digitale, recepisce i requisiti
informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi
di livello progettuale e definiti nel capitolato
informativo allegato al documento di indirizzo della
progettazione.
7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui
all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnico-economica sostituisce il progetto
preliminare e quello definitivo.
8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto
di fattibilita' tecnico-economica:
a) sviluppa un livello di definizione degli elementi
tale da individuarne compiutamente la funzione, i
requisiti, la qualita' e il prezzo di elenco;
b) e' corredato del piano di manutenzione dell'opera
per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i
lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di
realizzazione;
c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un
approfondimento del contenuto informativo in coerenza con
gli obiettivi del relativo livello di progettazione
rispondente a quanto specificato nel capitolato
informativo;
d) di regola, e' redatto dallo stesso soggetto che ha
predisposto il progetto di fattibilita' tecnico-economica.
Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino
l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza
riserve l'attivita' progettuale svolta in precedenza.
8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu'
livelli di progettazione, i contratti di progettazione
stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti
prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative
a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il progettista per
rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella
progettazione emerse in fase esecutiva, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione. E' nullo ogni
patto che escluda o limiti la responsabilita' del
progettista per errori o omissioni nella progettazione che
pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione.
9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli
di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
e degli enti concedenti sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra
le varie fasi della progettazione, si applica quanto
previsto dall'articolo 42, comma 1.
10. Gli oneri della progettazione, delle indagini,
delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli
relativi al dibattito pubblico, nonche' della direzione dei
lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei
controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
del progetto, gravano sulle disponibilita' finanziarie
della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono
inclusi nel quadro economico dell'intervento.
11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi,
riguardanti le attivita' di predisposizione del piano
generale degli interventi del sistema accentrato delle
manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite
all'Agenzia del demanio.
12. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata in un unico livello ed e' predisposta dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri
dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i
contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo medio del lavoro e' determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sulla base dei valori economici
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, tenuto conto
della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo medio del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' affine a quello preso in considerazione. Per i
contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni e' determinato facendo
riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione
del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti
annualmente dalle regioni e dalle province autonome o
adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti
che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono
espressamente autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli
regionali. In sede di prima applicazione del presente
codice, l'allegato I.14 e' abrogato a decorrere dalla data
di entrata in vigore di un corrispondente regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato
al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e'
determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo e'
determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare
l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o
l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi
della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I
costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati
dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
possibilita' per l'operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu'
efficiente organizzazione aziendale.
15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalita' di
determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da
porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura, commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica ed esecutiva di
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di
esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione
dei lavori pubblici.
15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo
periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi
determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono
utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti
concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da
porre a base di gara per gli affidamenti di cui
all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei
compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori,
fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai
sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo
assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a
base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di
presentazione delle offerte. La stazione appaltante
definisce il punteggio relativo all'offerta economica
secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis
dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di
esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54,
comma 1, terzo periodo.
15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e
di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma
1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le
modalita' dell'allegato I.13 possono essere ridotti in
percentuale non superiore al 20 per cento."
Note al comma 491
Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 12, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1.-11. Omissis
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino all'adozione
dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31
dicembre 2026. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica fino alla data di fine lavori agli
interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In
relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli
importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di
fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove
previsto dalle clausole contrattuali, si applica un
adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per
cento, calcolato come differenza tra la variazione
percentuale dei prezzari utilizzati dalle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti
alla data di stipula del contratto e alla data di
contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale
corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di
adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole
contrattuali, per le medesime lavorazioni.
Omissis."
Note al comma 492

Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
"Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori
1.-6-sexies. Omissis
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16
del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis."
Note al comma 495

Si riporta il testo dell'articolo 158 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 158 Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di
sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari
situazioni di emergenza o di crisi, locali o
internazionali, che dovessero mettere in pericolo la
sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la
disponibilita' di personale appartenente a reparti
speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e'
disposto sulla base delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa."
Note al comma 497

La legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla
disciplina dei Comitati degli italiani all'estero) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250.
La legge 6 novembre 1989, n. 368 (Norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
la riforma tributaria) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4
dicembre 1989, n. 283.
Note al comma 498

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 634, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
634. Al fine di valorizzare i profili internazionali
della celebrazione dei 2.500 anni della citta' di Napoli e
di realizzare attivita' di promozione della citta' e del
suo territorio, e' autorizzata in favore del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025."
Note al comma 499

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2025, n. 119, recante disposizioni urgenti
per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi
sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia
di sport, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di borse di
studio per meriti sportivi agli studenti universitari
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per lo Sport e' istituito un fondo destinato
all'erogazione di borse di studio universitario per alti
meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti
universitari, con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2025 e di 5.000.000 di euro per l'anno 2026. Le
borse di studio di cui al primo periodo possono essere
destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno
presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di Sport, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' di
erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo
per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto
legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la
somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi
dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo
8, comma 1, del presente decreto.
Note al comma 500

Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' riportato nelle note al comma 228.
Note al comma 503
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 474, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
«Art. 1.
474. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi
carattere di rotativita', gestite dalla societa' Simest
S.p.A. ciascuna con contabilita' separata:
a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria
iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025,
destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non
di controllo del capitale di rischio, nonche' all'eventuale
concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione
di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie
imprese, nonche' di imprese a media capitalizzazione,
individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di
sostenerne i processi di internazionalizzazione e la
crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono
effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il
principio dell'operatore privato in una economia di
mercato, in co-investimento con operatori privati e alle
medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non
deteriori;
b) «Sezione investimenti infrastrutture», con
dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di
controllo del capitale di rischio di societa' estere, anche
di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese
italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti
all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento
delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono
effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il
principio dell'operatore privato in una economia di
mercato, in co-investimento con operatori privati, e
possono consistere nell'acquisizione di quote di
partecipazione al capitale di societa' estere o nella
sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati,
o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;
c) «Sezione venture capital e investimenti
partecipativi», per le finalita' di cui all'articolo
18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.»
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane):
«Art. 2
E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a
carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere o
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.»
Note al comma 504
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 19, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. - 18-sexies. Omissis
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
Omissis.»
Note al comma 511
Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 72. Onere delle spese degli uffici consolari di
II categoria - rimborsi e contributi
Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di
II categoria sono a carico dei titolari degli uffici
stessi.
Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche
e telefoniche, e per sussidi ai connazionali.
Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli
e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria.
Ai titolari dei predetti uffici il Ministero puo'
concedere contributi per le spese di ufficio e per quella
di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi
ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite
la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi
rendono i conti a norma dell'art. 73.»
Il riferimento al testo della legge 23 ottobre 2003, n.
286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli
italiani all'estero) e' riportato nelle note al comma 497.
Note al comma 513
Si riporta il testo degli articoli 4 e 9-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene
cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato
italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore eta', risiede
legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana.
1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il
padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene
cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volonta'
dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti
requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore
risiede legalmente per almeno due anni continuativi in
Italia;
b) la dichiarazione e' presentata entro tre anni dalla
nascita del minore o dalla data successiva in cui e'
stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino
italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la
cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se
in possesso di altra cittadinanza.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della
maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.»
«Art. 9-bis
1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque
allegata la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad
eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate
innanzi a un ufficio consolare, sono soggette al pagamento
di un contributo di importo pari a 250 euro. Il presente
comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo
4, comma 1-bis, lettera b).
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al primo
periodo del comma 2 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione
del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento
di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri
connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in
materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad
interventi assistenziali straordinari.
3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo
periodo del comma 2, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il
finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti
alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e
assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche
attraverso la partecipazione a programmi finanziati
dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi
alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di
competenza del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi
assistenziali straordinari.»
Note al comma 514
Si riporta il testo della tabella dei diritti consolari
da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari -
sezione 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
(Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246), come modificato dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 515
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 85, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 7, il dirigente scolastico deve effettuare,
salvo motivate esigenze di natura didattica, le
sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado assenti per la
copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con
personale dell'organico dell'autonomia. Per le sostituzioni
dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di
scuola primaria, il dirigente scolastico puo' effettuare le
sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino
a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.
Il personale dell'organico dell'autonomia, ove impiegato in
gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento
stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.»
Note al comma 516
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 696, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
696. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede
al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per
ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di
sostegno e per profilo professionale, delle relative
modalita' di sostituzione, con indicazione della durata
dell'assenza e della sostituzione, nonche' delle spese per
supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo
alla chiusura di ciascun quadrimestre. Nel caso in cui si
verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni
compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le
spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e
quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e
saltuarie.»
Note al comma 517
L'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come modificato dalla presente legge e' riportato
nelle note al comma 516.
Note al comma 521
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 828, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la
dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta di
5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente,
le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente
ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero
dei posti pari a 2.174 unita'.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
riduzioni riferite al personale docente possono essere
rimodulate nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui
all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al
quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente
comma, e' possibile rimodulare le riduzioni dei posti
dell'organico dell'autonomia e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo
l'invarianza finanziaria.»
Note al comma 522
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 335 e
335-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare, di
norma, entro il mese di gennaio precedente all'anno
scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione,
entro il mese di febbraio 2022:
a) e' rilevato il personale cessato o che abbia chiesto
di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni,
posti del potenziamento e posti di sostegno, nonche' quello
in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e
grado di istruzione, distintamente per regione e classe di
concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea,
posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento,
sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica
complessiva a legislazione vigente, e' rimodulato il
fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della
normativa vigente, con indicazione di quello da destinare
all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola
primaria, tenendo conto delle esigenze di personale
connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto
disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte
della scuola primaria presso le quali e' attivato
l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero
dei posti di insegnamento.
b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione.
b-ter) sono definiti il numero delle classi con una
percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la
prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non
sono in possesso di competenze linguistiche di base nella
lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o
superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il
relativo numero dei posti di docente.
335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo
decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di
classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia,
distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti
di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto
periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59. Al
fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle
operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno
scolastico, non si da' luogo alla rilevazione di cui al
primo periodo nonche' al monitoraggio di cui all'articolo
16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo
riferimento alla dotazione organica dei posti del
potenziamento dell'offerta formativa.»
Note al comma 523
Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante
ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis Misure urgenti per l'attuazione della
riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti
tecnici
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con
il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26
nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle
articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei
risultati di apprendimento, sulla base del profilo
educativo culturale e professionale dello studente di cui
all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di
istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti
del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1,
2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno
scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di
cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle
classi attivate negli istituti tecnici e' definito con
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di
concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze?ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo
1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero
complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo
grado non puo' essere superiore a quello delle classi
presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli
istituti tecnici di cui al presente comma e' introdotta
dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime,
dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde,
dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze,
dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e
dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a
decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti
tecnici rilasciano, in qualita' di enti titolati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a domanda
dell'interessato, la certificazione delle competenze, di
cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite
dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli
intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del
profilo, sulla base del modello di "certificato di
competenze" di cui all'Allegato 2-quater.»
Note al comma 525
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 106 (Disposizioni urgenti in
materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca):
«Art. 11 Misure per l'integrazione scolastica degli
alunni stranieri
1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico
disponibili a livello nazionale, puo' essere disposta
l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento
dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero
di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta
al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in
possesso di competenze linguistiche di base nella lingua
italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti
della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare
alle procedure di concorso ordinario per docenti della
scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del
merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso
«Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe
di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente
comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo
e' disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle
competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER), nonche' per la predisposizione dei
Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno
inserimento scolastico degli studenti stranieri che si
iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di
istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare
accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al
comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le
istituzioni scolastiche promuovono attivita' di
potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere
sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e
competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla
programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilita'
del predetto Programma. La partecipazione alle attivita' di
cui al presente comma e' riservata alle istituzioni
scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni
stranieri, che non sono in possesso di competenze
linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al
livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, con il quale sono
individuate, altresi', le modalita' di partecipazione al
Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027»
sulla base delle risorse disponibili di cui al primo
periodo.
4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la
seguente:
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una
percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la
prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non
sono in possesso di competenze linguistiche di base nella
lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o
superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il
relativo numero dei posti di docente.»."
Note al comma 527
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 11-septies e
11-septies.1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi) come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 Proroga di termini in materia di istruzione e
merito
1. -11-sexies. Omissis
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova
finale del corso intensivo di formazione di cui al comma
11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di
merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in
ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie
concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione
13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento, e
successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla
graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo
esaurimento. L'eventuale posto dispari e' destinato alla
procedura concorsuale ordinaria. Il contingente e'
ripartito annualmente su base regionale con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente
all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la
graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita
e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria di cui al comma 11-quinquies.
11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico
2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo
19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso
ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023
non si concludono in tempo utile per le immissioni in
ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria
di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in
deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al
comma 11-septies del medesimo articolo.
 


Omissis.»
Note al comma 528
Il decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre
2022, n. 194 (Regolamento concernente la definizione delle
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
1659) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2022, n.
298.
Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 39 Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time
1. - 2-bis. Omissis
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
Omissis.»
L'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 527.
Note al comma 532
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 1 Programmazione
1. Il Governo, nel documento di programmazione
economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e
le priorita' strategiche per gli interventi a favore della
ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro
delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il
coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,
il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e
programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di
ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle
universita' e negli enti, operano in coerenza con le
finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il
monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di
loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla
data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle
pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse
finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di
criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo
5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di
ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato,
degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle
universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 554, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1
554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e
delle dinamiche economiche e sociali, con particolare
riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo
e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza
sanitaria da COVID-19, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca,
un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo
economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di presentazione dei
progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse
attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico
annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione
dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma
553.»
Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:
«Art. 61 Fondo italiano per la scienza
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca
fondamentale, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito
fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo
attraverso procedure competitive ispirate ai parametri
dello European Research Council (ERC), con particolare
riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e
"Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 312 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1
312. Al fine di promuovere la competitivita' del
sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo,
denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150
milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per
l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del
fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le
progettualita' con una maggiore quota di cofinanziamento a
carico di soggetti privati.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.»
Note al comma 534
Si riporta il testo dell'articolo 105 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 105
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla
poverta' educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni,
per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e sedici
anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e
ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei
minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari,
stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse
di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le
finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per
cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera
b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui
al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro
per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1,
lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al
31 dicembre 2022.
3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte
a favorire le opportunita' educative e per il contrasto
della poverta' educativa, per promuovere e sviluppare gli
studi delle discipline SSH (Social Sciences and
Humanities), per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di
300.000 euro da destinare all'universita' degli studi di
Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema
nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la
lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea
mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del
romanzo di formazione italiano, che prevede anche
l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
Note al comma 535
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 312, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Art. 1
312. Nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' istituito il Fondo per
l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro
per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025,
finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore
degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea
magistrale, che partecipano a programmi di mobilita' sulla
base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5,
comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270.»
Note al comma 539
Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 1, comma
413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1
413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai
servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in
Italia, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo
denominato «Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) »
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022.»
Note al comma 544
Il capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,
tratta rispettivamente di «principi generali» e
«applicazione».
Note al comma 545
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 357 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli
dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche
in formato digitale, musica registrata, prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche e parchi naturali e l'acquisto di strumenti
musicali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di
musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai
seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023
e fino all'anno 2026:
a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',
appartenenti a nuclei familiari con indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo
a quello del compimento del diciottesimo anno di eta';
b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno
conseguito, non oltre l'anno di compimento del
diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso
istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati
con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e
utilizzabile nell'anno successivo a quello del
conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui
alla lettera a). Le disposizioni di cui al presente comma
trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti
che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31
dicembre 2025.»
Note al comma 546
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 357-sexies
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
357-sexies. I soggetti presso i quali e' possibile
utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del
merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del
credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal
diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro
il termine di novanta giorni dalla conclusione
dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo
periodo, ai fini del pagamento del credito maturato
nell'ambito delle edizioni gia' concluse riferite
all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app
di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'articolo 1, comma 626, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 604, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 357,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1,
comma 357, della presente legge, nel testo vigente prima
della modifica introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n.
197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso, alla trasmissione della fattura e ad ogni altro
adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture
entro il termine del 31 marzo 2025.»
Note al comma 548
Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
(Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O.
Note al comma 549
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 357-bis,
357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024):
«Art. 1
357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel
rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le
Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'ISEE.
357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti gli importi nominali
da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura
giovani e della Carta del merito.
357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul
corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e,
in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle
disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro
disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle
strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali
accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle
somme non rendicontate correttamente o eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via
cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti
oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate,
alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma
357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto
dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o
erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro,
nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto
conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne
sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle
violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita'
della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato
per un periodo non superiore a sessanta giorni.
357-sexies. Omissis
358. Ai fini di cui ai commi 357-quater e
357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della
guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta
a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle
informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle
Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte
del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia
economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.»
Note al comma 553
Si riporta il testo dell'articolo 145, comma 87, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 145. Altri interventi
1.-86. Omissis
87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato, in favore
dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della
somma di lire 10 miliardi nonche' dell'ulteriore somma di
lire 15 miliardi per le specifiche finalita' di cui agli
articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n.
800, con ripartizione tra le predette finalita' effettuata
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
Omissis.»
Note al comma 554
Si riporta il testo degli articoli 13, 21, 27, 28 e 29
della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema
e dell'audiovisivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito
denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano per il
potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e
polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui
rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo
livello di finanziamento dei predetti interventi e'
parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato,
registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non
inferiore a 610 milioni di euro per l'anno 2026 e a 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di
contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui
al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di
attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II,
al fine del rispetto del limite di spesa.
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli
interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente
capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove
inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento
del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
«Art. 21. Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta
1. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,
stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti
d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto
previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito
d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario
incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale
incremento non puo', comunque, superare il limite massimo
complessivo previsto per i crediti di cui alla presente
sezione. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto
delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le
diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale
riparto puo' essere modificato, con le medesime modalita',
anche in corso d'anno.
1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti
previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua
il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e
del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente
legge e ne comunica le risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla
conclusione di ciascun trimestre.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non
pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero
dell'importo corrispondente al credito d'imposta
indebitamente utilizzato e' effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di
concorso nella violazione, oltre all'applicazione
dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche la responsabilita' in solido del cessionario.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito
sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti
eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto
Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e
iniziative nel settore della cultura, con particolare
riguardo al cinema e all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente
per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per
impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di
imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica,
nonche' le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla
base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera
b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie
di costo eleggibile; la base di commisurazione del
beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con i medesimi decreti sono altresi' disciplinate le
ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e
in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei
beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma
giuridica e continuita' patrimoniale, delle attivita' gia'
svolte e delle opere gia' realizzate e distribuite; le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito; le modalita' di certificazione
dei costi; il regime delle responsabilita' dei soggetti
incaricati della certificazione dei costi; le
caratteristiche delle polizze assicurative che tali
soggetti sono tenuti a stipulare; le modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I
decreti possono altresi' prevedere, a carico dei
richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio
dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le
somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
della cultura, di pertinenza della Direzione generale
cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con
riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il
credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al
compenso attribuito al singolo soggetto in qualita' di
regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale
indicata nei medesimi decreti, e' definito prendendo a
riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle
prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o piu' decreti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.»
«Art. 27. Contributi alle attivita' e alle iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il
finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e
audiovisiva in Italia;
b) promuovere le attivita' di internazionalizzazione
del settore;
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine
dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e
premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
e) promuovere le attivita' di conservazione, restauro e
fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo,
anche con riguardo alle attivita' svolte dalle cineteche di
cui all'articolo 7;
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero
di ricerca e sperimentazione;
g) sostenere, secondo le modalita' fissate con il
decreto di cui al comma 4 del presente articolo,
l'attivita' di diffusione della cultura cinematografica
svolta dalle associazioni nazionali di cultura
cinematografica, dalle sale delle comunita' ecclesiali e
religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico,
intese come le sale cinematografiche di cui sia
proprietario o titolare di un diritto reale di godimento
sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o
enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e
riconosciuti dallo Stato, nonche' dai circoli di cultura
cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di
lucro, costituite anche con atto privato registrato, che
svolgono attivita' di cultura cinematografica;
h) sostenere ulteriori attivita' finalizzate allo
sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico,
culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla
crescita economica, culturale, civile, all'integrazione
sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo
del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie
strutture e anche in accordo e in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il Ministero dello
sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati,
nonche' per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e
valutazioni di impatto economico, industriale e
occupazionale delle misure di cui alla presente legge,
ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore
cinematografico e audiovisivo;
i) sostenere, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e
nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, nonche' l'alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e
f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le richieste di contributo possono essere presentate
da enti pubblici e privati, universita' ed enti di ricerca,
istituti dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e
di categoria, anche in forma confederale.
2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti
in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
all'impatto economico del progetto da una commissione
composta da esperti nominati dal Ministro tra personalita'
di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con
decreto del Ministro si provvede altresi' a disciplinare le
modalita' di costituzione e di funzionamento della
commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della
professionalita' e dell'impegno richiesto, la misura delle
indennita' loro spettanti ai fini del rispetto del limite
di spesa di cui al comma 2-ter.
2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e'
autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'articolo 14, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' Srl
per la realizzazione del programma di attivita' e il
funzionamento della societa' e del Museo italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'articolo 19, comma
1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
successive modificazioni, inerente i contributi che il
Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel
campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti
i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione
Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento
dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del
cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di
fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca
di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e
della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le
specifiche tipologie di attivita' ammesse, sono definiti i
criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e
sono ripartite le risorse disponibili fra le varie
finalita' indicate nel presente articolo. Con il medesimo
decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti
anche soggettivi dei beneficiari, le modalita' di
certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze
assicurative che tali soggetti incaricati della
certificazione sono tenuti a stipulare.
4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei
costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni
infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione
infedele resa.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi'
prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto
entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le
spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma
sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della
Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo
Ministero.»
«Art. 28. Piano per il potenziamento del circuito delle
sale cinematografiche e polifunzionali
1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea
distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio
nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento
funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche
attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con
disabilita', e' costituita un'apposita sezione del Fondo
per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua
stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5,
per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero
contributi in conto interessi sui mutui o locazioni
finanziarie, finalizzati:
a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o
dismesse, con particolare riguardo alle sale
cinematografiche presenti nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e con priorita' per le sale
dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante
acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i
servizi connessi;
c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti
in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero
degli schermi;
d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale
e tecnologico delle sale; all'installazione, alla
ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature,
arredi e servizi complementari alle sale.
2. Le disposizioni applicative e in particolare la
definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di
intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso
al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto
del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere della Conferenza unificata.
3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorita'
nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla
fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano,
anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione
di altri eventi culturali, creativi, multimediali e
formativi in grado di contribuire alla sostenibilita'
economica della struttura ovvero alla valenza sociale e
culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al
comma 2 riconosce altresi' particolari condizioni
agevolative nella concessione del contributo alle sale
presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.
4. Il decreto di cui al comma 2 puo' subordinare la
concessione dei contributi a obblighi del soggetto
beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e
alla programmazione di specifiche attivita' culturali e
creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere
cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione
urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree
urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui
al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed
edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti
urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la
ristrutturazione di sale cinematografiche e centri
culturali multifunzionali, anche mediante interventi di
demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento
di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente
come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie
per l'armonizzazione architettonica con gli organismi
edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti
dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.»
«Art. 29. Piano per la digitalizzazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo
1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio
cinematografico e audiovisivo al formato digitale e'
costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto
di cui all'articolo 13, comma 5, per la concessione di
contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati,
finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e
cinematografiche.
2. Il contributo e' concesso alle imprese di
post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in
proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo
le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4,
tenendo altresi' conto della rilevanza culturale del
materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare,
nonche' della qualita' tecnica e della professionalita'
complessiva del progetto di digitalizzazione.
3. Alle opere cinematografiche e audiovisive
digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente
articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal
Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma
3, della presente legge.
4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del
Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi
dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e
l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi
d'intensita' dei contributi stessi, nonche' le condizioni e
i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi
del comma 3.»
Note al comma 559
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 38, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
«Art. 2-bis Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 37. Omissis
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le
attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
Omissis.»
Note al comma 560
Si riporta il testo dell'articolo 9-sexies del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-sexies Deroghe alla disciplina recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo
4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato,
nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle
disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il
rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa
in materia di contenimento della spesa complessiva di
personale.»
Note al comma 561
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 3 Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro
per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di
15 milioni di euro per l'anno 2025. Tale contributo, per
quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle
seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico;
b) esigenze del settore sociale e della scuola
dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
c) esigenze connesse alla viabilita';
d) esigenze per il Trasporto pubblico locale;
e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo
e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle
tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le
entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da
posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e
installazioni mezzi pubblicitari.
Omissis.»
Note al comma 562
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 Contributo straordinario in favore del Comune
dell'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo
straordinario di 10 milioni di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro
per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di
15 milioni di euro per l'anno 2025. Tale contributo, per
quanto concerne le maggiori spese, e' destinato alle
seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico;
b) esigenze del settore sociale e della scuola
dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
c) esigenze connesse alla viabilita';
d) esigenze per il Trasporto pubblico locale;
e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo
e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle
tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le
entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da
posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e
installazioni mezzi pubblicitari
1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione
sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al
patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei
diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del
codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito,
in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da
parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a
quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono
proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con
l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di
cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice
civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali
spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate
ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero
agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche'
quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso
agli originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius";
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: "La ricostruzione degli edifici
civili privati di cui al periodo precedente esclude
l'applicazione dell'articolo 3".
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al
privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli
immobili, affida, con i procedimenti in essere per la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei
lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori
oneri".
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto
e il quinto periodo sono soppressi.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per
l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro.
Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' destinato un
contributo pari a 1 milione di euro. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di
1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2026.
Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le
ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da
parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
del cratere degli effettivi fabbisogni. E' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 Per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e' destinato altresi' un contributo
di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo
67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Per l'anno 2026 il contributo di cui
all'ottavo periodo e' riconosciuto nella misura di 500.000
euro.
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella
gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016
i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi
straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle
predette risorse e i risultati conseguiti.»
Note al comma 563
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012):
«Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.»
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 649, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
«Art. 1.
649. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato, per le
regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al
fine di garantire la continuita' delle procedure connesse
con l'attivita' di ricostruzione.»
Note al comma 564
Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122 e' riportato nelle note al comma 563.
Note al comma 566
La legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia
di ricostruzione post-calamita') e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2025, n. 76.
Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 della legge 18
marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione
post-calamita'):
«Art. 3 Commissario straordinario alla ricostruzione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata
per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate, successivamente alla deliberazione
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui
all'articolo 2, e' nominato un Commissario straordinario
alla ricostruzione, che puo' essere individuato nel
presidente della regione interessata o, in caso di evento
calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle
regioni interessate. In alternativa, con le medesime
modalita' previste dal primo periodo, il Commissario
straordinario alla ricostruzione e' individuato tra
soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza
manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e rilevanza del processo di ricostruzione. Con
il medesimo procedimento di cui al primo periodo puo'
essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario
straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze
occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il
Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e alle
Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una
relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione,
anche al fine di individuare ulteriori misure di
accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.
Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte corrente
del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6,
comma 1, della presente legge confluite nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario
straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo
del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, si provvede alla costituzione,
all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge. La struttura di supporto di cui al primo
periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f),
del presente articolo, puo' essere articolata a livello
territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, puo'
fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione,
disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del
capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui
al presente articolo delle attivita' e funzioni che non
saranno concluse dal commissario delegato nominato per
l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Alla disciplina del completamento delle
attivita' e funzioni gia' avviate dal commissario delegato
nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del
primo periodo al commissario straordinario si provvede
mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di
assicurarne l'immediata operativita', personale
dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato
dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in
servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale,
dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli
enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e
gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' necessari in materia di
ricostruzione, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico del personale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate le specifiche dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale, anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima
struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della
struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al
trattamento di missione del personale di cui al comma 4,
lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte
corrente del fondo per le spese di funzionamento dei
Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui
all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del
Dipartimento della protezione civile e con il capo del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate
dalla presente legge con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale
pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici
colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati
anche il quadro complessivo dei danni e il relativo
fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano
degli interventi puo' prevedere altresi' eventuali misure
di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente
agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi
calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo
concedibile per la ricostruzione, specificando altresi' le
spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla
sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi
eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti
delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di
cui alla lettera f), puo' prevedere misure di
riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua
interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione
dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento
delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi,
redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni
contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della
protezione civile di cui all'articolo 2, e' adottato dal
Commissario straordinario, di concerto con i Ministri
interessati e d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate, che si pronunciano entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto
delle esigenze di sviluppo economico e di tutela
ambientale, e' commisurato alla durata della deliberazione
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed e'
attuabile progressivamente nel limite delle risorse
economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9,
comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui
alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo
scopo e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui
alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
f):
1) nelle more dell'adozione del piano generale
pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in
attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui
agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla
ricognizione e all'attuazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu'
urgenti necessita', d'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati
designati ai sensi del medesimo articolo 4;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture
sportive e gli immobili destinati a finalita'
turistico-ricettiva e quelli di titolarita' degli enti del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una
procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi,
in funzione del danno e delle vulnerabilita', eventualmente
anche sulla base delle schede di censimento dei danni
adottate durante la fase emergenziale, concedendo i
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli
interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del
demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere
pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
4) qualora necessario in relazione alla tipologia di
evento calamitoso, coordina la realizzazione degli
interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e
della biodiversita', gia' previsti e finanziati a
legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento
calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c);
5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo
per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari
alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1,
confluite e disponibili nella contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi della
lettera f) del presente comma, puo' autorizzare le regioni,
le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli
istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia
speciale e gli enti locali compresi nei territori per i
quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per
assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto
conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di
procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni,
ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato,
mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di
concorsi gia' banditi, unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. La
ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra
gli enti e le amministrazioni interessati e' operata dal
Commissario straordinario con provvedimenti adottati ai
sensi del comma 7 del presente articolo, acquisita
l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle
province autonome interessate nonche' dei rappresentanti
delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi
del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle
assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a
decorrere dall'anno finanziario in corso alla data
dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza
semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle
principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate,
anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' del relativo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio
su ogni altra attivita' prevista dalla presente legge nei
territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze
possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto
salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze
commissariali recanti misure nelle materie di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.»
«Art. 6. Fondi per la ricostruzione e per le spese di
funzionamento
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per
la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento
dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di
cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per
cui e' deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del
fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi
degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Al finanziamento
del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi
provvedimenti legislativi. Nel rispetto del principio di
trasparenza, la pubblicita' dei fondi di cui al primo
periodo e' assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme
informatiche e strumenti digitali interconnessi con la
piattaforma unica della trasparenza istituita presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 201.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3
e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso
la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della
cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la
contabilita' speciale intestata al commissario delegato per
l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla
conclusione delle attivita' emergenziali e di assistenza
della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1,
le risorse finanziarie statali nonche' quelle derivanti
dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di
normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli
eventi per i quali e' deliberato lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilita'
speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta
del Commissario straordinario, subordinatamente alla
verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei
processi di ricostruzione, in accordo con i dati
informativi desumibili dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla
rendicontazione delle risorse della contabilita' speciale
viene data tempestiva e adeguata pubblicita' ai sensi
dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Commissario
straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 2 del presente
articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2,
comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al fondo per la
ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che sono versate ai bilanci delle
amministrazioni dalle quali provengono.»
Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122 e' riportato nelle note al comma 563.
Si riporta il testo dell'articolo 110 del codice di
procedura civile:
«Art. 110 Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa,
il processo e' proseguito dal successore universale o in
suo confronto.»
Si riporta il testo dell'articolo 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611:
«Art. 1.
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo, spettano
all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.»
Note al comma 567
Il testo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n.
40 e' riportato nelle note al comma 566.
Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' riportato nelle note al comma 566.
Note al comma 568
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 644 a
646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
644. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
destinato al finanziamento degli interventi di
ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche
attraverso il rifinanziamento dei fondi per la
ricostruzione e per le spese di funzionamento di cui
all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di
1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del
Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni
e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonche'
dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento
dei fondi per la ricostruzione e per le spese di
funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo
2025, n. 40, una quota annuale di risorse per il
finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo
nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge 18
marzo 2025, n. 40.
646. La ripartizione di cui al comma 645 e' predisposta
tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei
processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove
disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi
del Ministero dell'economia e delle finanze.»
Note al comma 569
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b) ed f) , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni
provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il
completamento della fase di ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2026. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture.
Il riparto fra i comuni interessati nonche', per la
regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura
commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i
Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni
possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra
di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le amministrazioni comunali nel determinare lo
stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il
rispetto del patto di stabilita' nonche' delle disposizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la
remunerazione delle attivita' e delle prestazioni rese dal
personale in relazione alla gestione dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla
riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.»
Note al comma 570
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 50 e 50-bis
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 1 Ambito di applicazione e organi direttivi
Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2025.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.»
«Art. 3 Uffici speciali per la ricostruzione post sisma
2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione
istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un
ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio
speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di
tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e
operativita', nonche' la dotazione del personale destinato
agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle
stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati,
ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le
Regioni, le Province e i Comuni interessati possono
altresi' assumere personale, strettamente necessario ad
assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto si fa fronte per
l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per
gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. Ferme
restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto
periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,
possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un
massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017
e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
con provvedimento del Commissario straordinario.
Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con
facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per
le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal
comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
precedente periodo e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di
personale di societa' in house della regione per acquisire
supporto specialistico all'esecuzione delle attivita'
tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non
onerose e comunque in conformita' alla normativa europea,
nazionale e regionale di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
4-bis. Limitatamente agli immobili e alle unita'
strutturali danneggiate private, che a seguito delle
verifiche effettuate con scheda AeDES risultino
classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E"
limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le
modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.
5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto.»
«Art. 50
Struttura del Commissario straordinario e misure per il
personale impiegato in attivita' emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura anche in aree e unita' organizzative con
propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di
competenza. Al personale della struttura e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il
quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario, previa
verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari. Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6
sono riconosciute, ai sensi della vigente disciplina in
materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000
per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le spese
di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento
delle attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia'
previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con
uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite
le modalita' di liquidazione, di rimborso e di eventuale
anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del
personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle
necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario straordinario puo' stipulare
apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e
specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di
ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili
unici di progetto (RUP) previsti dall'articolo 15 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di
cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo.»
«Art. 50-bis Disposizioni concernenti il personale dei
Comuni e del Dipartimento della protezione civile
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali
per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di
cui all'articolo 1, e del conseguente numero di
procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati
1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro
a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte,
nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5
milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52
e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di
29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3.
1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste
dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione
lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in
essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate
esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati
per la riparazione e ricostruzione degli immobili
danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle
richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al
comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare
con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la
ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori
contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del
presente articolo, fino a 200 unita' complessive di
personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da
impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla
ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro
per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente
utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui
passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla
ripartizione del personale autorizzato fra gli enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e
criteri per la regolamentazione del presente comma.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario,
sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e
previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche
stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione,
qualora si tratti di professionisti, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta
sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui
all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento e'
adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano
al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti
di altre amministrazioni, disponibili nel sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette
non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, il Comune puo' procedere
all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli
titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e
imparzialita'.
3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di
cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere
contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata
non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea,
limitatamente alle unita' di personale che non sia stato
possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono
essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale, esclusivamente con esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o
minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per
ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con
uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita'
previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino
alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal
comma 3-bis.
3-quinquies.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
complessivamente previste dai sopra citati commi e'
riservata alle Province per le assunzioni di nuovo
personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei
contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la
sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
del Commissario straordinario, sentito il Capo del
Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
della cabina di coordinamento della ricostruzione,
istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i
profili professionali ed il numero massimo delle unita' di
personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con
il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse
finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata
disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione
di situazioni di grave stato di allerta derivante da
calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le
pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza
che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono
altre modalita' che consentano lo svolgimento della
prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti,
compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.
In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad
adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque
non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni
definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un
graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se
occorre in un arco temporale anche superiore a un anno,
salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore,
contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
anche se relativi a fattispecie diverse.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla
normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del
limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione
europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche
presso le componenti e le strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, direttamente impegnate
nella gestione delle attivita' di emergenza. Le
disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione
del presente articolo si provvede esclusivamente a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei
bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019 (Disposizioni
urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi
sismici):
«Art. 1-ter Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189
1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: "con contratti a tempo determinato della durata
massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti:
"con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile,". Al
maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 1-quater e' inserito il
seguente:
"1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di
personale di societa' in house della regione per acquisire
supporto specialistico all'esecuzione delle attivita'
tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non
onerose e comunque in conformita' alla normativa europea,
nazionale e regionale di riferimento".»
Note al comma 571
Il testo degli articoli 3 e 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al
comma 570.
Note al comma 572
Il testo dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 570.
Note al comma 573
Il testo dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 570.
Il testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 18 ottobre 2016, n. 244.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 2 Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con
le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il
quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno
finanziario, definendo altresi' la programmazione delle
risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma
2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al
Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) ;
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III
livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo
5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli
Albi degli ordini o dei collegi professionali, di
particolare e comprovata esperienza in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione
sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza,
purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze
adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo
elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte
del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del
Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita
convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al
fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi.
Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo
precedente si provvede a valere sulle disponibilita'
previste all'alinea della presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e
dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario per importi fino a
40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per
importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate
previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il
criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le
modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate
ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della
progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti
dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di
cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi, con
l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento
dei risultati attesi. Restano ferme le attivita' che enti
locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine
di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli
interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che
si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il
monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al
fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di
aiuti di Stato."
Note al comma 574
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 2-bis Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 24. Omissis
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
 


Omissis."
Note al comma 575
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 (Disposizioni urgenti
per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8 Proroga di termini
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo
del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza
negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi";
a-bis) al comma 2-bis, le parole: "per la durata di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 2024";
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino
al 31 dicembre 2020.».
1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre
2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura
tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al
31 dicembre 2026 per i titolari di utenze relative a
immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano
dichiarato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato,
della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'
gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai
sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo
non inferiore a centoventi mesi.
1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e
successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle
utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative
di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali
e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei
premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo
48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio
2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime
disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi
dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore
delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel
rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de
minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno
subito come conseguenza diretta del sisma e previa
dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, secondo le modalita' procedimentali e
certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le
parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2
del presente articolo, pari complessivamente a 16,54
milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro
per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al comma 576
Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016) come modificato dalla presente legge:
"Art. 44 Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2,
nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52.
Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del
presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni
e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al
terzo, al quarto, al quinto, al settimo, all'ottavo e al
nono anno immediatamente successivi alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita'
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2025, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2026. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2027. Negli anni dal 2022 al
2026 gli enti interessati dalla sospensione possono
utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per
la riduzione del debito e possono accertare entrate per
accensione di prestiti per un importo non superiore a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto
di quelli finanziati dal risultato di amministrazione,
incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato
nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, gli enti possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di
non essere interessati alla sospensione per l'esercizio
2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189."
Note al comma 577
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 14 Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. - 5-bis. Omissis
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre
2016 e' prorogato al 31 dicembre 2026 limitatamente alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti
privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita'
economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione, il termine di sospensione dei
pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato
al 31 dicembre 2026.
Omissis."
Note al comma 578
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1. - 21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2026, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis."
Note al comma 580
Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 16, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 48 Proroga e sospensione di termini in materia di
adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche'
sospensione di termini amministrativi
1. - 15. Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2025. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2026. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
Omissis."
Note al comma 581
Si riporta il testo degli articoli 28, commi 7 e
13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 28 Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
1. - 6-bis. Omissis
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2026, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2025, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2026 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
7-bis. - 13-bis. Omissis
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, fino al 31
dicembre 2026, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso
un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin
dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Omissis."
Note al comma 582
Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28-bis Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi
1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei
rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di
costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad
operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli
208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla
data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D
alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Fino al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi
tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per cento,
previa certificazione della regione relativamente
all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito
interessato il quantitativo di rifiuti non pericolosi,
derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai
sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero."
Note al comma 583
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 marzo 2023, n. 21 (Interventi urgenti in materia
di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di
protezione civile):
"Art. 2 Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.».
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, il comma 1 e' abrogato.
Conseguentemente, al comma 2 del citato articolo 38, dopo
le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti:
«straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»."
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre
2019.
Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
«Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).»
«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsampietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).»
«Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Caste castagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).»
Note al comma 584
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
986. Per gli anni 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai
fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo
del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo
articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di
proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita'
naturali."
Note al comma 585
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 1 Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2025.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."
Note al comma 586
Il testo dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 570.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O..
Si riporta il testo degli articoli 19, 21 e 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 19 Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque
non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a),
nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque
entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica,
organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96."
"Art. 21 Proroghe e rinnovi
01. Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato
liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma
1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite."
"Art. 23 Numero complessivo di contratti a tempo
determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato
in misura superiore al 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
per il periodo di quattro anni dalla costituzione della
societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui
all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale non e' superiore a
uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale e' superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato."
Note al comma 587
Si riporta il testo dell'articolo 9-duodecies del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111
(Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di
grandi eventi internazionali) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9-duodecies Ulteriori disposizioni per la
gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro
Italia
1. A decorrere dal 1° settembre 2024 e' disposta la
cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di
cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al
comma 1 e fino al 31 dicembre 2026, e' riconosciuto un
contributo denominato "contributo per il disagio abitativo
finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei
familiari, gia' percettori del contributo per l'autonoma
sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o
gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' in
conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a
partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di
domanda di contributo per gli interventi per il ripristino
con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la
ricostruzione.
Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la
decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai
nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di
interventi per il ripristino con miglioramento o
adeguamento sismico degli edifici ovvero per la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto
ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al
presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo
in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con
esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il
riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di
cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con
ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il
contributo di cui al comma 2 del presente articolo e'
concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il
rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di
cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto
alla concessione del contributo quando provveda ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono
ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai
commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalita' stabilite dal
Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3.
I Presidenti delle regioni interessate, anche in qualita'
di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la
collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai
fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3,
con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei
dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei
familiari che alla data degli eventi sismici di cui al
comma 2 dimoravano in modo abituale e continuativo in
un'unita' immobiliare condotta in locazione e che risultano
assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di
unita' immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione
sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai
canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per
l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per
cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario
del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3
per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce,
entro il 15 agosto 2024, sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario del Governo la somma
di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono
trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario
del Governo sulla contabilita' speciale dei Presidenti
delle regioni, che procedono, con propri provvedimenti e
nel rispetto dei criteri, delle modalita' e delle
condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva
assegnazione in favore dei comuni interessati.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il
Dipartimento della protezione civile, all'esito del
completamento dell'attivita' di rendicontazione delle spese
sostenute dai comuni per il riconoscimento del contributo
per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le
eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del
Commissario straordinario del Governo."
Note al comma 588
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 743, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme
informatiche del Commissario straordinario del Governo per
la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023,
di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 1 milione di euro
per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026. Il
Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo
periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di
convenzioni con le societa' di cui all'articolo 50, comma
3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016."
Note al comma 589
Si riporta il testo dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
"Art. 13-ter Disposizioni urgenti in materia di
gestione commissariale per la ricostruzione nei territori
interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti
amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare
tramite le risorse del Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato ad avvalersi, con
decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31
dicembre 2025, ferme restando le scadenze previste per i
contratti in essere, di un contingente massimo di otto
esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle
materie oggetto degli interventi, per un importo massimo
complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche utilizzando le modalita' di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo
di 3,4 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1,
il Commissario straordinario di cui al medesimo comma,
mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA,
nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023, 2024 e 2025.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite
massimo complessivo di 13,4 milioni di euro, il Commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233."
Note al comma 590
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016) come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per
le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo
periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022
a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n.
1 del 2018.
4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150
milioni di euro per l'anno 2023.
4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130
milioni di euro per l'anno 2024.
4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2025.
4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2026.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici."
Note al comma 591
Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi):
"Art. 17-ter Proroga delle agevolazioni per la zona
franca urbana Sisma Centro Italia
1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale
nei territori compresi nella zona franca urbana istituita
dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
46 sono concesse per l'anno 2024.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai
sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
di importanza minore ("de minimis") applicabile in funzione
del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto
beneficiario.
3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio
2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono
utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro,
derivanti da economie e rivenienze dei bandi gia' emanati
dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona
franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate
con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero.
L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo
periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."
Note al comma 592
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 677 e 678,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione
pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i
territori della regione Marche compresi nei comuni di
Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori
della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide,
Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei
ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026
per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti
della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36,
comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al
primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono
trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo
Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione
pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui
al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si
provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644
a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini,
nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse
allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli
1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies,
commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,
n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato
avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno
2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232."
Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21 e' riportato nelle note al comma 583.
Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 573.
Note al comma 593
Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21 e' riportato nelle note al comma 583.
Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 573.
Note al comma 594
Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21 e' riportato nelle note al comma 583.
Note al comma 595
Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 560-bis,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati nel caso in cui
la ricostruzione o l'agibilita' intervengano prima del 31
dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i
fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e
nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che
hanno colpito il territorio della regione Marche il 9
novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9
marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le
deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi
dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 2023, purche' distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o
parzialmente.
Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro
del minore gettito connesso all'esenzione di cui al
presente comma, rispettivamente nel limite massimo di
110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di
86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche."
Note al comma 596
Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 17 Ambito di applicazione e Commissario
straordinario
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma
cessano gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici."
"Art. 18 Funzioni del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede
nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente
Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172.
i-bis) provvede alle attivita' relative all'assistenza
alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di
emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse
residue presenti sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo
trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
19.
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di
carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1
il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19."
Note al comma 597
Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
"Art. 31 Struttura del Commissario straordinario
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2
nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche'
ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19."
Si riporta il testo dell'articolo 5-septies del
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022):
"Art. 5-septies Rafforzamento della capacita'
amministrativa e risorse
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste
dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, il Commissario straordinario opera
avvalendosi della struttura commissariale prevista
dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che e'
ampliata, in aggiunta a quanto previsto nello stesso comma
2, con le modalita' di cui al medesimo articolo 31 del
citato decreto-legge n. 109 del 2018, per l'anno 2023, fino
a un massimo di: 5 unita' di personale non dirigenziale; 2
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche; 2 esperti, nominati con provvedimento del
medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
All'attuazione del presente articolo si provvede, nel
limite massimo di spesa di 641.000 euro per l'anno 2023, a
valere sulle risorse presenti nella contabilita' speciale
di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del
2018."
Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), e'
riportato nelle note al comma 596.
Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
"Art. 30-ter Assunzioni di personale addetto alla
ricostruzione di Ischia.
1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici
amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di
Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati
dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono
autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel
limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con contratti di
lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 420.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176."
Note al comma 598
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 684, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207(bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
684. A decorrere dalla scadenza dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel
territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di
Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo
dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre
2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il
coordinamento degli interventi pianificati e non ancora
ultimati e delle attivita' di assistenza alla popolazione
previsti dal codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli
eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola
di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonche' le
relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario
straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario
di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del
2018 subentra nella titolarita' della contabilita' speciale
istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022."
Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e'
riportato nelle note al comma 596.
Note al comma 599
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
"Art. 32. Proroghe e sospensioni dei termini
1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le
parole «dell'imposta sul reddito delle societa'» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019»,
al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta
2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di
imposta 2020».
1-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia
elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli
oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per
il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o
l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle
medesime, individuando anche le modalita' per la copertura
delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel limite
massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso all'esenzione di cui
al comma 1.
3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo
17 la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, il Commissario straordinario e' autorizzato a
concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19,
un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni
di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019,
e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il
biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi
affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di
TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e
dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «;
i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli
impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».
5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque
ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «della durata non
superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e
comunque» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unita'» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8
e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio
nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020»;
c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono
sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili
della contabilita' speciale di cui all'articolo 19.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"."
Note al comma 600
Si riporta il testo degli articoli 6, 14-bis e 18 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 6 Ambito di applicazione e Commissari
straordinari
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione
e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre
2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati
"eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i
Presidenti delle Giunte regionali competenti per
territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31
dicembre 2021, il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16
agosto 2018 e il Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della Citta'
metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26
dicembre 2018 i cui compensi sono determinati con lo stesso
decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico
delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata
all'attuazione delle misure oggetto del presente Capo,
cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati
"Commissari", assicurano una ricostruzione unitaria e
omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso
specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla
riduzione delle situazioni di rischio sismico e
idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine,
programmano l'uso delle risorse finanziarie e adottano le
direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di
indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti
dall'applicazione del presente Capo sono attuati nel
rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, nonche' degli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette
nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394."
"Art. 14-bis. (Disposizioni concernenti il personale
dei comuni)
1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni della citta' metropolitana di Catania indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro
1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale
con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel
limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000
per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa
fronte con le risorse disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per la
ricostruzione nei territori dei comuni della citta'
metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono
determinati i profili professionali e il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche
stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento e'
adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano
al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di
personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata
l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie
corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il
provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti
di altre amministrazioni, disponibili nel sito del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette
non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, il comune puo' procedere
all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli
titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e
imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non
superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata
dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione
coordinata e continuativa non puo' andare oltre, anche in
caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale
reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale,
esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle
vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario
straordinario, assicurando la possibilita' per ciascun
comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa."
"Art. 18. Struttura dei Commissari straordinari
1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e
funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non
dirigenziale possono essere nominati un esperto o un
consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6
settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza
di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000
annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale pubblico della struttura commissariale,
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori
ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede
direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le
amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra
amministrazione dello Stato o ente locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari,
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili puo' essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le
strutture di cui al presente articolo, direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
6, un incremento del 20 per cento della retribuzione
mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai
giorni di effettivo impiego.
4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo,
le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente
in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che
provvede esclusivamente al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al
dirigente non spetta alcun compenso.
4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei
limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1,
comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun
Commissario puo' avvalersi di un'apposita struttura,
costituita all'interno dell'amministrazione regionale,
composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima,
nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,
nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro
capite, di compensi al personale non dirigenziale della
struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di
quattro unita', per prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa della medesima struttura, anche
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per cento
della retribuzione mensile di posizione o di rischio
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla data di
scadenza della gestione straordinaria, di cui all'articolo
6, comma 2.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture
commissariali, diverse da quelle indicate nei commi
precedenti, si provvede, nel limite massimo di euro 45.000
per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000
per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della provincia di
Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
6-bis si provvede a valere sulle risorse presenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8."
Note al comma 601
Il testo dell'articolo 14-bis del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), e' riportato nelle note al comma 600.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O..
Il testo degli articoli 19, 21 e 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183) e' riportato nelle note al comma
586.
Note al comma 602
Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 7 Funzioni dei Commissari straordinari
1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza,
con i Commissari delegati nominati, rispettivamente, ai
sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21
settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28
dicembre 2018, al fine di coordinare le attivita'
disciplinate dal presente Capo con gli interventi
riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e
ricostruzione degli immobili privati di cui all'articolo 9,
nonche' coordinano la concessione ed erogazione dei
relativi contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni
rispettivamente competenti, secondo criteri omogenei, il
quadro complessivo degli stessi e stimano il fabbisogno
finanziario per farvi fronte, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e
ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilita' speciali a
loro appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attivita' prevista dal presente
Capo nei territori colpiti, ivi compresi gli interventi a
sostegno delle imprese che hanno sede nei territori
interessati nonche' il recupero del tessuto socio-economico
nelle aree colpite dagli eventi sismici;
i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2,
per i quali non siano gia' stati emanati provvedimenti di
concessione di contributi per l'adozione dei medesimi
strumenti, di un piano di microzonazione sismica di III
livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome,
disciplinando con propri atti la concessione di contributi
ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle
risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 8, entro il limite complessivo di euro 380.000
per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per la Regione
Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione;
l) provvedono alle attivita' relative all'assistenza
alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di
emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse
residue presenti nelle contabilita' speciali, intestate ai
Commissari delegati di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n.
547 del 21 settembre 2018 e all'articolo 15 dell'ordinanza
n. 566 del 28 dicembre 2018, che vengono all'uopo
trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di cui
all'articolo 8.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i
Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
2-bis. Per le attivita' di cui al comma 1, i Commissari
possono avvalersi altresi' dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa, mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui
all'articolo 8."
"Art. 8 Contabilita' speciali
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di
complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio
2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni
per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei
territori dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania;
euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno
2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla
ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di
Campobasso.
3. A ciascun Commissario e' intestata una apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie
provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori dei comuni di cui all'allegato
1, alle spese di funzionamento e alle spese per
l'assistenza alla popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di
euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno
2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 29."
Note al comma 603
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 692, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1.
692. A decorrere dalla cessazione del contributo per
l'autonoma sistemazione di cui al comma 691 e'
riconosciuto, fino al 31 dicembre 2026, un contributo
denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato
alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, gia'
percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la
cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia
stata distrutta in tutto o in parte o gravemente
danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza
dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato
oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il
ripristino con interventi locali, miglioramento o
adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il
contribuito e' riconosciuto altresi', con la medesima
decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari
la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve
essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle
competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del
26 dicembre 2018, per l'esecuzione di interventi per il
ripristino con interventi locali, miglioramento o
adeguamento sismico degli edifici ovvero per la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto
ai soggetti che alla data dell'evento sismico di cui al
presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo
in un'unita' immobiliare condotta in locazione, con
esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. I criteri, le modalita' e le
condizioni per il riconoscimento del contributo per il
disagio abitativo di cui al presente comma sono
disciplinati, con propri atti, dal Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni
della Citta' metropolitana di Catania colpiti dall'evento
sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il
contributo e' concesso fino alla realizzazione delle
condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con
le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario
perde il diritto alla concessione del contributo quando
provveda ad altra sistemazione avente carattere di
stabilita'. I comuni interessati curano l'istruttoria e
concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo
secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Commissario
straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei
familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in
modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare
condotta in locazione e che risultano assegnatari di una
soluzione abitativa in emergenza o di unita' immobiliari
reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a
corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti
per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia
residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di
euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Le
relative risorse confluiscono nella contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019."
Note al comma 604
Si riporta il testo dell'articolo 20-ter del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi):
"Art. 20-ter Commissario straordinario alla
ricostruzione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali.
Al compenso del Commissario straordinario si provvede
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al
31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al
31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente per il funzionamento
della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 8.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta
struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico
del Commissario straordinario.
2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu'
ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario
straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura
di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di
assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della
struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e
degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione
cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario
con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di
quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento
della struttura di supporto all'uopo disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies,
comma 4.
2-ter. Il Commissario straordinario puo' nominare un
vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle
attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una
relazione redatta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante la ricognizione delle residue attivita'
proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla
disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni
di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al presente articolo
nonche' delle relative risorse finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui
acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo
periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari
delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato personale, di livello dirigenziale e non
dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il limite massimo del personale assegnato alla
struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma
2-bis e' ridotto a cinquanta unita'. Il personale di cui al
primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in
posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il
personale militare assegnato alla struttura di supporto di
cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con
l'amministrazione di appartenenza con conservazione del
trattamento economico riferito all'incarico principale, con
oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con
il provvedimento istitutivo della struttura di supporto
sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma
6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa
di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario
straordinario e' determinato, altresi', il trattamento
accessorio aggiuntivo spettante al personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2.
4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi
del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed
entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo
periodo, e' costituita da:
a) ventidue unita' di personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale,
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o
in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto
o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto
del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
personale non dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi
compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e,
con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore
mensili effettivamente svolte, nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di
supporto ai sensi della presente lettera e' riconosciuta la
retribuzione di parte variabile e di risultato in misura
massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi
dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere
conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19,
commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a
soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo;
b) ventotto unita' di personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non
generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da
parte del Commissario straordinario, di incarichi
autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165
del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del
contingente di cui alla presente lettera puo' far parte
personale militare secondo le modalita' di cui al comma 4.
Con il provvedimento di cui al comma 2-bis e' individuato
il compenso spettante al personale assegnato alla struttura
di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale
il compenso e' riconosciuto nel limite massimo di ottanta
ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.
Relativamente al personale di livello dirigenziale di
cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso
spettante per i predetti incarichi si provvede, con il
medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana,
nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto
previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali
le rispettive strutture regionali forniscono il necessario
supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti
di cui al comma 8.
4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata
operativita' della struttura di supporto riorganizzata di
cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le
competenze maturate dal personale durante i rispettivi
periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di
cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari
stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo
1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta
ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle
modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate,
al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli
incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a)
del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta'
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese
con le amministrazioni interessate, il trattenimento in
servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita'
di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali
di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale
proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i
soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o
fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento
pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni
ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario
straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie
corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura
stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale
o locale di appartenenza, che procede ai relativi
versamenti.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo'
avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un
massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina, nonche', mediante
apposita convenzione non onerosa, dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011. Agli esperti o
consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo
in materia di limiti di spesa, spettano compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non
superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo
complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui. A
decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti
di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e'
incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle
risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi
previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un
importo complessivo di euro 200.000 annui.
5-bis. Al fine di integrare le competenze
tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale,
in relazione a specifiche problematiche o criticita'
territorialmente localizzate, il Commissario straordinario
puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e
qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare
approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui
al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per il
trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione
e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di
missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.
Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al
presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000
a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il
funzionamento della struttura di supporto di cui al comma
2.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle
regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di
sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della
Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario
coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies;
b) definisce, con una o piu' ordinanze, la
programmazione delle risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi piu' urgenti di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e
pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei
limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis;
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti
delle regioni interessate, nella qualita' di
sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva
competenza:
1) ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies,
comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le
infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi piu'
urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle
infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse
turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo
20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al
medesimo articolo;
d);
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra
attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies
nei territori colpiti, nell'ambito della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo
20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle
strutture delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, degli organismi in house delle
amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, sulla base di apposite convenzioni. Per la
copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
delle convenzioni di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno
2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le
ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni
di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione
e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione.
Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate
sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ordinanze di
cui al presente comma, adottate dal Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli,
sono immediatamente efficaci a seguito della loro
pubblicazione nel sito internet istituzionale della
struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i
contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita' oggetto
delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione
dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche'
per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente
previsti e le effettive esigenze operative, sulla base
dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni
disponibili, possono essere adottati appositi atti
aggiuntivi.
8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di
competenze e professionalita' specifiche nelle materie di
propria competenza, il Commissario straordinario puo'
definire accordi con le altre strutture commissariali
finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione
post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo
periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai
sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a
tale scopo disponibili.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire
il necessario coordinamento istituzionale e territoriale
degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di
sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con
il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione
alle attivita' della Cabina di coordinamento per la
ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono,
nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e
all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di
cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione
dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione
pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche
al fine di garantire la completa integrazione con la
programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel
quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze
commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e
8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di
cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
 


b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a
valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, sono disciplinati
il subentro delle autorita' territoriali competenti in via
ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora
ultimati e il corrispondente riparto e trasferimento delle
eventuali risorse residue disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nelle
contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci
ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o
degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di
assicurare la conclusione degli interventi medesimi."
Note al comma 605
Si riporta il testo degli articoli 20-bis, 20-quinquies
e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi):
"Art. 20-bis Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il
coordinamento delle procedure e delle attivita' di
ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi
nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni
di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a
20-duodecies si applicano anche alle attivita' di
ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi
di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e
degli interventi di protezione civile di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al
relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli
articoli 24 e 25 del medesimo codice.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli
articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi'
applicarsi ad altri territori delle medesime regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato
1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023 , nonche' del 21 settembre 2024 e
del 29 ottobre 2024. In caso di interventi in favore del
patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo
20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta
degli interessati previa dimostrazione, con perizia
asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni
subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai
commi 1 e 1-bis.
2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le
disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da
20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime
modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che,
alla data degli eventi di cui alle delibere del Consiglio
dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali
hanno subito danneggiamenti, avevano la residenza, il
domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita'
locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa,
produttiva o di funzione nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2.
3. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie
del Servizio nazionale della protezione civile."
"Art. 20-quinquies Fondo per la ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la
ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali
verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno
stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro,
ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300
milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro
per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori
complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla
riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del
bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo
temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al
comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui
nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e,
mediante apposita variazione di bilancio in conto residui,
sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale
coerente con quello previsto a legislazione vigente per le
risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l' anno
2024 e a 641.503.011 euro per l' anno 2025. I residui di
cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello
Stato in relazione al predetto profilo temporale. Le somme
iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla
missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5,
soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere
finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al
correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli
interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e
prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli
destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi
e della digitalizzazione.
4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal
Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e'
altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di
procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con
particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
alla gestione commissariale straordinaria, di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma
urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali,
nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e
di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui
all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al
predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica
l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono
intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il
Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le
risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e
delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata
relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga
al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui
all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018.
Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4-ter e 5.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino
alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4
e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione
delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter,
comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi
comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del
codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da
91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui
all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque
notificati.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis, ancora
disponibili al termine della gestione di cui all'articolo
20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno
2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017."
"Art. 20-septies Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata
1. L'istanza di concessione dei contributi e'
presentata dai soggetti legittimati al comune
territorialmente competente, ovvero, limitatamente alle
imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente
individuato nell'ambito delle strutture regionali
competenti in materia di attivita' produttive e agricole
con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8,
unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario in relazione alla tipologia dell'intervento
progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati,
oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il
rilascio del titolo edilizio, ove previsto dalla normativa
vigente per la tipologia di interventi:
a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un
professionista abilitato, sulla base di apposito modello
predisposto dal Commissario straordinario;
b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un
professionista abilitato, attestante la riconducibilita'
causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali
di cui all'articolo 20-bis;
c) il progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo
metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo
richiesto.
1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito
danni ricadenti sul territorio di piu' comuni sono
stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui
all'articolo 20-ter, comma 8.
2. All'esito dell'istruttoria relativa alla
compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, il comune rilascia il
titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui
agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista
abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi
legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di
procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e
l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta.
3. Il comune, ovvero, limitatamente alle imprese, il
soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito
delle strutture regionali competenti in materia di
attivita' produttive e agricole con le ordinanze di cui
all'articolo 20-ter, comma 8, verificati la spettanza del
contributo e il relativo importo nel rispetto delle
disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies,
comma 1, trasmette al soggetto individuato con ordinanza
del Commissario straordinario la proposta di concessione
del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
3-bis. Il Commissario straordinario provvede, con uno o
piu' provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla
disciplina della tipologia di contributo finalizzato
all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui
all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis),
prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte
le fasi di gestione.
4. Il soggetto individuato con ordinanza del
Commissario straordinario conclude il procedimento con
l'adozione del decreto di concessione del contributo, al
netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla
sua erogazione. Qualora, all'atto della presentazione della
richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato
l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente
spettante, il richiedente e' comunque tenuto a specificare
tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito
definitivo, anche nel caso in cui sia negato il
risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto
assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di
tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato
riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo
e' revocato e le somme eventualmente percepite devono
essere restituite.
4-bis. Con il provvedimento con il quale, in
conformita' all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate
le modalita' di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e
4 del presente articolo a cura dei presidenti delle regioni
territorialmente competenti, nella qualita' di
sub-commissari, e' regolato il flusso informativo tra i
citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le
relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto
Commissario straordinario di disporre gli opportuni
trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni
autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a
favore delle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis.
I procedimenti relativi ai contributi concessi
direttamente dal Commissario straordinario prima
dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma
sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel
medesimo provvedimento e', altresi', disciplinata la
funzione dei presidenti delle regioni nella qualita' di
sub-commissari in relazione ai procedimenti di contributo
finanziati con le modalita' del credito d'imposta di cui
all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre
2023, n. 213.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della
propria struttura di supporto ovvero, sulla base di
convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali
aventi competenza nelle attivita' ispettiva, di controllo e
di vigilanza per la prevenzione e la repressione di
illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici,
procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli
interventi per i quali sia stato adottato il decreto di
concessione dei contributi a norma del presente articolo,
previo sorteggio dei beneficiari o loro selezione in
applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base
di precedenti attivita' di controllo, in misura pari almeno
al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.
Qualora dalle predette verifiche emerga che i
contributi sono stati concessi in carenza dei necessari
presupposti, il Commissario straordinario dispone
l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di
concessione dei contributi e provvede a richiedere la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
La concessione dei contributi di cui al presente articolo
prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i
casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di
loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o
interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento
concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento,
il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo.
In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a
ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo
20-quinquies, comma 1.
6. Con uno o piu' provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalita' e
i termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche,
prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche, prevedendo che alla relativa
erogazione si provveda mediante uno o piu' acconti, con
relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non
inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo
determinato nel provvedimento di concessione. Nei medesimi
provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori
documenti e informazioni da produrre in allegato
all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le
modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito
alle verifiche di cui al comma 5. Con i provvedimenti di
cui al presente comma e', altresi', disciplinata la
possibilita' di richiedere i contributi di cui all'articolo
20-sexies per interventi gia' effettuati e completati,
specificando le relative modalita', la documentazione
tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter
procedere, previa istruttoria, alla concessione ed
erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva
la verifica del nesso di causalita' con gli eventi
calamitosi di cui all'articolo 20-bis.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente
sezione sono concessi a condizione che gli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano
muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in
sua conformita' ovvero siano muniti di titolo edilizio in
sanatoria conseguito alla data di presentazione
dell'istanza di cui al comma 1.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i
comuni provvedono allo svolgimento delle attivita' previste
dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8-bis. Le regioni e gli enti locali compresi nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre
2024 e del 29 ottobre 2024, per lo svolgimento delle
attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e
comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo
complessivo di 250 unita' di personale con professionalita'
di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164
funzionari e 80 istruttori.
La ripartizione delle unita' di cui al precedente
periodo tra gli enti locali interessati e' operata dal
Commissario straordinario con provvedimenti di cui
all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni
interessate. Le assunzioni di cui al presente comma sono
effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie
vigenti di concorsi gia' banditi o derivanti dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili
professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta'
di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni, ad eccezione
di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e
delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Qualora nelle graduatorie vigenti del proprio ente , ai
sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non risulti
individuabile personale del profilo professionale richiesto
e in alternativa alla facolta' di attingere alle
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del
comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere
all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli
titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di
pubblicita', trasparenza e imparzialita'. A tale fine e'
autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di
euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per
l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a
euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per
l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per
l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto
a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per
l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente
di cui al comma 8-bis e' incrementato, con le medesime
modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di
venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari
e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro
730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed
euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle
risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di
quanto previsto dal presente comma si provvede con
ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter,
comma 8.
8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al
trattamento economico accessorio, compresi gli
straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale
di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle
limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e
8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure
concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del
31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e'
prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in
deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, puo' essere
attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha
prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti
previsti.
8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al
comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze
commissariali possono chiedere che il contingente loro
assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle
rispettive regioni, che procedono, previo nulla osta del
Commissario straordinario, al relativo reclutamento e
assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco
della risorsa ancorche' incardinata nella tecnostruttura
regionale, mediante apposita convenzione."
Note al comma 606
Si riporta il testo dell'articolo 20-ter del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 20-ter Commissario straordinario alla
ricostruzione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali.
Al compenso del Commissario straordinario si provvede
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al
31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al
31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente per il funzionamento
della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 8.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta
struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico
del Commissario straordinario.
2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu'
ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario
straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura
di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di
assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della
struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e
degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione
cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario
con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di
quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento
della struttura di supporto all'uopo disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies,
comma 4.
2-ter. Il Commissario straordinario puo' nominare un
vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle
attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una
relazione redatta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante la ricognizione delle residue attivita'
proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla
disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni
di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al presente articolo
nonche' delle relative risorse finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui
acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo
periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari
delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato personale, di livello dirigenziale e non
dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il limite massimo del personale assegnato alla
struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma
2-bis e' ridotto a cinquanta unita'. Il personale di cui al
primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in
posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il
personale militare assegnato alla struttura di supporto di
cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con
l'amministrazione di appartenenza con conservazione del
trattamento economico riferito all'incarico principale, con
oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con
il provvedimento istitutivo della struttura di supporto
sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma
6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa
di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario
straordinario e' determinato, altresi', il trattamento
accessorio aggiuntivo spettante al personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2.
4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi
del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed
entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo
periodo, e' costituita da:
a) ventidue unita' di personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale,
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, collocati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o
in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto
o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto
del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
personale non dirigenziale della struttura di supporto e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi
compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e,
con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore
mensili effettivamente svolte, nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di
supporto ai sensi della presente lettera e' riconosciuta la
retribuzione di parte variabile e di risultato in misura
massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi
dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere
conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19,
commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a
soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo;
b) ventotto unita' di personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non
generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da
parte del Commissario straordinario, di incarichi
autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165
del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del
contingente di cui alla presente lettera puo' far parte
personale militare secondo le modalita' di cui al comma 4.
Con il provvedimento di cui al comma 2-bis e' individuato
il compenso spettante al personale assegnato alla struttura
di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale
il compenso e' riconosciuto nel limite massimo di ottanta
ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.
Relativamente al personale di livello dirigenziale di
cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso
spettante per i predetti incarichi si provvede, con il
medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi
numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite
delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per
il funzionamento della struttura di supporto, il
Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo
scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni
fondamentali attribuite alla medesima struttura di
supporto, e' autorizzato a conferire gli incarichi di
livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b)
del comma 4-bis, nel limite massimo di due unita', con le
modalita' di cui alla lettera a) del medesimo comma.
4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana,
nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto
previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali
le rispettive strutture regionali forniscono il necessario
supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti
di cui al comma 8.
4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata
operativita' della struttura di supporto riorganizzata di
cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le
competenze maturate dal personale durante i rispettivi
periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di
cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari
stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo
1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta
ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle
modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate,
al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli
incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a)
del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta'
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese
con le amministrazioni interessate, il trattenimento in
servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita'
di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali
di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale
proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i
soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o
fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento
pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni
ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario
straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie
corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura
stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale
o locale di appartenenza, che procede ai relativi
versamenti.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo'
avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un
massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina, nonche', mediante
apposita convenzione non onerosa, dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011. Agli esperti o
consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo
in materia di limiti di spesa, spettano compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non
superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo
complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui. A
decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti
di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e'
incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle
risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi
previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso
massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un
importo complessivo di euro 200.000 annui.
5-bis. Al fine di integrare le competenze
tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale,
in relazione a specifiche problematiche o criticita'
territorialmente localizzate, il Commissario straordinario
puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e
qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare
approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui
al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute per il
trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione
e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di
missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.
Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al
presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000
a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il
funzionamento della struttura di supporto di cui al comma
2.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle
regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di
sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della
Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui
all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario
coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies;
b) definisce, con una o piu' ordinanze, la
programmazione delle risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi piu' urgenti di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e
pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei
limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis;
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti
delle regioni interessate, nella qualita' di
sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva
competenza:
1) ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies,
comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le
infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi piu'
urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle
infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse
turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo
20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al
medesimo articolo;
d);
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra
attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies
nei territori colpiti, nell'ambito della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo
20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle
strutture delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, degli organismi in house delle
amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, sulla base di apposite convenzioni. Per la
copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
delle convenzioni di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno
2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le
ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni
di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione
e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali,
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione.
Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate
sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ordinanze di
cui al presente comma, adottate dal Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli,
sono immediatamente efficaci a seguito della loro
pubblicazione nel sito internet istituzionale della
struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i
contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti.
8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita' oggetto
delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione
dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche'
per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente
previsti e le effettive esigenze operative, sulla base
dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni
disponibili, possono essere adottati appositi atti
aggiuntivi.
8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di
competenze e professionalita' specifiche nelle materie di
propria competenza, il Commissario straordinario puo'
definire accordi con le altre strutture commissariali
finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione
post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo
periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai
sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a
tale scopo disponibili.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire
il necessario coordinamento istituzionale e territoriale
degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di
sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con
il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione
alle attivita' della Cabina di coordinamento per la
ricostruzione di cui all'articolo 20-quater e provvedono,
nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e
all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di
cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al
coordinamento, al monitoraggio e alla gestione
dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione
pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche
al fine di garantire la completa integrazione con la
programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel
quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze
commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello
svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e
8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di
cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a
valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, sono disciplinati
il subentro delle autorita' territoriali competenti in via
ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli
articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora
ultimati e il corrispondente riparto e trasferimento delle
eventuali risorse residue disponibili nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nelle
contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci
ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o
degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di
assicurare la conclusione degli interventi medesimi."
Note al comma 607
Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 20-sexies Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi
nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter,
comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, uno o
piu' con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-ter, comma 8, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale
degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi
quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla
persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e
nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per
il ripristino della fruibilita' degli edifici residenziali
e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano
danni minori, da realizzare con specifiche procedure
particolarmente semplificate ed entro limiti di importo
prestabiliti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione,
la progettazione e la realizzazione degli interventi di
ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o
ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli
aspetti architettonici, storici, paesaggistici e
ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b)
sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e
definire le procedure, i tempi e le modalita' di
attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b)
sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di
ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o che
presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e
le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
f-bis) prevedere apposite procedure affinche'
situazioni di particolare complessita' possano essere
esaminate, prima della presentazione delle relative istanze
di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche
straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale
interessato, con provvedimento del Commissario
straordinario, prevedendovi la partecipazione di un
rappresentante della struttura commissariale, con funzioni
di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario
competente per territorio e delle strutture tecniche
statali, regionali e comunali di volta in volta
direttamente interessate. Le commissioni tecniche
straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi
segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una
proposta di risoluzione delle criticita' rilevate al
Commissario straordinario, che puo' adottare, al riguardo,
ove necessario, un'apposita ordinanza speciale
specificamente motivata, fermi restando i limiti di
contenuto e di importo dei contributi da concedere, che
preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche
criticita' della situazione. Ai componenti delle
commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati;
f-ter) disciplinare le modalita' per provvedere
all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni
gia' adottate anche al fine di tenere conto di quanto
stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo,
altresi', le modalita' per effettuare, entro il 31 agosto
2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti
potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui
al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi
calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei
fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di
cui al comma 3;
f-quater) nei casi in cui un immobile sia risultato
ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo
20-bis, commi 1 e 1-bis, e il contributo spettante per gli
eventi di cui al suddetto comma 1 sia stato concesso, ma
gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei
nuovi danni, disciplinare le modalita' e le procedure per
la concessione dell'ulteriore contributo relativo agli
eventi di cui al suddetto comma 1-bis, prevedendo che il
precedente procedimento sia concluso riducendo il
contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi
eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su
attestazione documentata del professionista abilitato.
A tal fine, nella nuova istanza di contributo il
professionista abilitato deve attestare che le eventuali
lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto
all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore
danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a
interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al
verificarsi del nuovo danno.
1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede
all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si
dispone che le istanze formulate ai fini della concessione
dei contributi ivi previsti possono essere presentate e
valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli
interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e
3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere
formulate contestualmente all'istanza di ritiro e
sostituzione di eventuali domande gia' formulate ai sensi
delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla
fase di erogazione.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al
rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai
sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi,
fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei
limiti delle risorse disponibili sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte
alle seguenti tipologie di intervento e di danno
direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui
all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo
articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle
attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale,
e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e
in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso
del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento
(UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE)
2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, previa
presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
i-bis) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole causati da frane, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano
di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102.
i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi
di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da
sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1,
lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della
fruibilita' degli edifici residenziali e produttivi, e
delle relative pertinenze, che presentano danni minori,
entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di
cui al comma 1.
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate
dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra
provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di
edifici gravemente danneggiati per i quali non sia
possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili
per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in
cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui
tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa
provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di
delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a),
nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis,
lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto
previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al
patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla
relativa demolizione con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono
alternativi rispetto ai contributi per la riparazione,
ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono
essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a
tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al
netto dei costi di demolizione.
3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter),
il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo
12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ripartite tra le regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno
degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del
comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo
20-quinquies.
3-sexies. In ragione delle particolari esigenze
derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo
20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali
condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i
contributi di cui al presente articolo possono essere
concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso
il contributo e' concesso fino al 100 per cento dell'onere
complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi
previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del
decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga
ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto
dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge
luogotenenziale.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.
6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della
ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), puo'
destinare una quota delle risorse disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies per
interventi di ricostruzione privata, entro il limite
massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi
urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in
conformita' ad appositi indirizzi coerenti con la fase del
processo di ricostruzione in atto, che il Commissario
straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana,
sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo
20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con
cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei
contributi di ricostruzione privata di cui al presente
articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito
internet istituzionale.
6-ter. Il Commissario straordinario, con i
provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite
di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,
lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del
presente articolo.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o
gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti
all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati
con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi
eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi
del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in
maniera forfetaria e sulla base del numero e della
tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i
beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a
cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per
ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo
complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il
rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al
presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi
assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in
conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al
precedente periodo."
Note al comma 608
Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68
(Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita'
idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Cabina di regia per la crisi idrica
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di
seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o da un presidente di regione o
provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della
Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della
tematica affrontata, i Ministri interessati. Il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di coordinamento della
politica economica e di programmazione degli investimenti
pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con
funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo,
coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il
contrasto della crisi idrica connessa alla drastica
riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Cabina di regia effettua una
ricognizione delle opere e degli interventi di urgente
realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi
idrica, individuando quelli che possono essere realizzati
da parte del Commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun
intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere
parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorita'
di finanziamento.
3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia
approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di
immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per
il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del
comma 4-ter.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le
amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia
le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al
finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali
non siano gia' intervenute obbligazioni giuridicamente
vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette
risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del
comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento
della progettazione per gli interventi oggetto di
rimodulazione.
4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario
straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di
competenza, le misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto
della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente
comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione
delle risorse idriche collaborano con le autorita' di
bacino distrettuali. Entro il 31 ottobre 2024 le autorita'
di bacino distrettuali trasmettono al Commissario
straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono
al contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai
fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si
intendono il Piano nazionale di interventi infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico, di cui al comma 516
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati
a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle
di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina
di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di
bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali
e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.
5. In coerenza con il programma degli interventi
individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e
con la ricognizione delle risorse disponibili risultante
dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli
interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e
all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione
delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui
all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1
e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per
gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario
straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento
delle modalita' di attuazione delle opere finanziate a
valere sulle distinte fonti di finanziamento.
5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle
relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di
interventi urgenti individuati con apposito provvedimento
del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da
adottare entro il 31 gennaio 2026, e' autorizzata la spesa
di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il
Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato
utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le
risorse sono revocate e versate tempestivamente dal
medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105
milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro
per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026,
a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni
di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno
2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede
a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione
della spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al
comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in
merito alla realizzazione degli interventi necessari alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica, nonche' al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente
lettera, la Cabina di regia individua gli interventi
funzionali al potenziamento della capacita' idrica
suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato
pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella
programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
b) ferme restando le competenze e le procedure di
approvazione previste a legislazione vigente, monitora la
realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e
finanziate nell'ambito delle politiche di investimento
nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad
eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano
Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati
ricavabili dai sistemi informativi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni
altro soggetto pubblico e privato competente, anche
fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori
per la risoluzione di eventuali criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte
ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
idoneo a precludere la realizzazione degli interventi
urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di
ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione ed
esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a
rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo
cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in
ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione
delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del
presente articolo, anche presenti nelle contabilita'
speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli
interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3,
anche attraverso la corretta alimentazione delle banche
dati esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di
regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i
monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili
dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero
massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da
inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione del
personale delle professionalita' necessarie, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per ciascuno degli
anni 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3,
comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo
periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi
dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di
regia mediante la trasmissione di una relazione sulle
attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di
realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base
delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative
adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per
gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica
di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo,
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante
la trasmissione della relazione di cui al primo periodo,
per il tramite del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri."
"Art. 3 Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica
1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica e di
ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, e'
nominato il Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
scarsita' idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario
resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e puo' essere
prorogato fino al 31 dicembre 2027. Il Commissario esercita
le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte
salve le competenze delle province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali
permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna
Autorita' di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo
63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al
Commissario puo' essere riconosciuto un compenso, da
determinarsi con il decreto di nomina, in misura non
superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli
oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di
euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla
Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali
fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti
attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al
Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo.
3. Il Commissario, inoltre:
a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita'
idrica su scala nazionale;
b) (abrogata);
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle
regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della
risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al comma 4;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia.
h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle
misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma
4-ter.
h-quater) coordina l'attivita' delle Autorita' di
bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento
periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare
l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i
fabbisogni per i diversi usi per le finalita' di cui al
comma 3-bis dell'articolo 1;
h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di
scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della
definizione di misure strutturali e non strutturali di
adattamento alla scarsita' idrica;
h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente
competenti nell'attivita' di progettazione inerente alla
realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto
della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle
precipitazioni.
4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione
degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il
Commissario, anche su richiesta delle regioni o
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente, informa il Presidente del Consiglio dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per
provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di
perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera
del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il
potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione
dei progetti e degli interventi.
5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il
Commissario puo' adottare in via d'urgenza i provvedimenti
motivati necessari a fronteggiare ogni situazione
eccezionale correlata al fenomeno della scarsita' idrica,
ad esclusione delle attivita' di protezione civile che sono
assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono
immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide nonche' alle Autorita' di bacino
distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario
puo' operare con i poteri di cui al comma 2, secondo
periodo.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo
di personale pari a dodici unita', di cui due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale reclutate in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Il trattamento economico del
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al
presente comma puo' avvalersi altresi' fino a un massimo di
cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in
relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno
della pubblica amministrazione nel settore della gestione
delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il provvedimento di
nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Restano fermi, fino al completamento degli
interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, del Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale
per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, nonche' del commissario dell'Ente
per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i
compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica,
nominati a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico,
ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma
1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,
Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.
7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in
sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, e'
autorizzato all'apertura di una contabilita' speciale per
le spese di funzionamento e di realizzazione, in
conformita' con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato da
convenzione, senza oneri per il Commissario."
Note al comma 609
Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
giugno 2023, n. 68 e' riportato nelle note al comma 608.
Note al comma 610
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 giugno 2023, n. 68 (Disposizioni urgenti per il
contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 Cabina di regia per la crisi idrica
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di
seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o da un presidente di regione o
provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della
Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della
tematica affrontata, i Ministri interessati. Il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di coordinamento della
politica economica e di programmazione degli investimenti
pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con
funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo,
coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il
contrasto della crisi idrica connessa alla drastica
riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Cabina di regia effettua una
ricognizione delle opere e degli interventi di urgente
realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi
idrica, individuando quelli che possono essere realizzati
da parte del Commissario straordinario, ai sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun
intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere
parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorita'
di finanziamento.
3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia
approva la proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di
immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per
il contrasto della scarsita' idrica, elaborata ai sensi del
comma 4-ter.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le
amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia
le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al
finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali
non siano gia' intervenute obbligazioni giuridicamente
vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette
risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del
comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento
della progettazione per gli interventi oggetto di
rimodulazione.
4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario
straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di
competenza, le misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto
della scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente
comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione
delle risorse idriche collaborano con le autorita' di
bacino distrettuali. Entro il 31 ottobre 2024 le autorita'
di bacino distrettuali trasmettono al Commissario
straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono
al contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai
fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si
intendono il Piano nazionale di interventi infrastrutturali
e per la sicurezza nel settore idrico, di cui al comma 516
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' le programmazioni relative ad interventi finanziati
a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle
di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina
di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorita' di
bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali
e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.
5. In coerenza con il programma degli interventi
individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e
con la ricognizione delle risorse disponibili risultante
dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli
interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e
all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione
delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del
Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui
all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1
e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per
gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario
straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento
delle modalita' di attuazione delle opere finanziate a
valere sulle distinte fonti di finanziamento.
5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle
relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di
interventi urgenti individuati con apposito provvedimento
del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da
adottare entro il 31 gennaio 2026, e' autorizzata la spesa
di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il
Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla
realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato
utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le
risorse sono revocate e versate tempestivamente dal
medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105
milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro
per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026,
a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni
di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno
2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede
a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione
della spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al
comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in
merito alla realizzazione degli interventi necessari alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'
idrica, nonche' al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. Ai fini di cui alla presente
lettera, la Cabina di regia individua gli interventi
funzionali al potenziamento della capacita' idrica
suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato
pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella
programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
b) ferme restando le competenze e le procedure di
approvazione previste a legislazione vigente, monitora la
realizzazione delle infrastrutture idriche gia' approvate e
finanziate nell'ambito delle politiche di investimento
nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad
eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano
Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati
ricavabili dai sistemi informativi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni
altro soggetto pubblico e privato competente, anche
fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori
per la risoluzione di eventuali criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte
ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
idoneo a precludere la realizzazione degli interventi
urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di
ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione ed
esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a
rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo
cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in
ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione
delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del
presente articolo, anche presenti nelle contabilita'
speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli
interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3,
anche attraverso la corretta alimentazione delle banche
dati esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di
regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i
monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili
dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero
massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da
inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione del
personale delle professionalita' necessarie, cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per ciascuno degli
anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3,
comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo
periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi
dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di
regia mediante la trasmissione di una relazione sulle
attivita' espletate, con l'indicazione dello stato di
realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base
delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative
adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per
gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica
di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo,
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante
la trasmissione della relazione di cui al primo periodo,
per il tramite del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri."
Note al comma 611
Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle note al comma 277.
Note al comma 612
Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 13 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 8 Contabilita' speciali
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di
complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio
2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni
per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei
territori dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania;
euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno
2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla
ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di
Campobasso.
3. A ciascun Commissario e' intestata una apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie
provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori dei comuni di cui all'allegato
1, alle spese di funzionamento e alle spese per
l'assistenza alla popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di
euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno
2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023
si provvede ai sensi dell'articolo 29."
"Art. 9 Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi
nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1,
i Commissari provvedono a individuare i contenuti del
processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio
danneggiato stabilendo le priorita' secondo il seguente
ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari
o dei titolari di diritti reali di godimento che si
sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano
adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari
o dei titolari di diritti reali di godimento che si
sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi
sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,
risultavano concesse in locazione sulla base di un
contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a
soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a
residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari
o dei titolari di diritti reali di godimento che si
sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto
mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle
parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal
sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente
un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) e b);
d) richieste dei titolari di attivita' produttive o
commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla
base di altro titolo giuridico valido alla data della
richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari,
degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attivita'
danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi
sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,
risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva
o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari
o dei titolari di diritti reali di godimento o dei
familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita'
immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e
classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente
Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i
contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle
seguenti tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione,
delocalizzazione e trasformazione nelle aree considerate ad
alto rischio sismico e idrogeologico, degli immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, per
servizi pubblici e privati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle
attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale,
e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative,
sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento
di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono
concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il
nesso di causalita' diretto, comprovato da apposita perizia
asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua
entita', e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare,
dall'articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8."
"Art. 13 Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 8, per la demolizione e ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi
individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni
effettuata dal Commissario competente ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici
pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di
culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi
finalizzati ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture a valere sulle risorse
disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei
limiti delle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8. I piani sono predisposti
sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali
ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi
sulle aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico, con priorita' per dissesti che costituiscono
pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito il
Commissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti
delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2
ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, i Commissari individuano, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che
rivestono un'importanza essenziale ai fini della
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo
costituisce presupposto per l'applicazione della procedura
di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori,
di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del
Commissario possono applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. In mancanza
di un numero sufficiente di operatori economici iscritti
nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato
articolo 16. I lavori vengono affidati sulla base della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione
giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli
enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse
individuati, previa specifica intesa, procedono
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
immobili di loro proprieta', nei limiti delle risorse
disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a
carico delle risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a
carico delle risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 8 e nei limiti delle risorse disponibili, alla
diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici
pubblici di proprieta' statale, ripristinabili con
miglioramento sismico.
5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione
degli interventi di cui al comma 1, i Commissari possono
provvedere direttamente agli interventi inseriti nella
programmazione e gia' oggetto di finanziamento per i quali
l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilita'
a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui
all'articolo 14.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dai Commissari
e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano
dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i
soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure
i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i
progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione
dei progetti e per l'elaborazione degli atti di
pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui
al comma 6 del presente articolo possono procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori
economici indicati all'articolo 46 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi
di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente in
caso di indisponibilita' di personale in possesso della
necessaria professionalita'.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della
congruita' economica degli stessi e acquisiti i necessari
pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche
mediante apposita conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano
il decreto di concessione del contributo.
8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, sono indicate le modalita' di
attuazione del comma 6, nonche' di acquisizione dei pareri
e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante
apposita conferenza di servizi.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229."
Note al comma 613
Si riporta il testo dell'articolo 3 decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile):
"Art. 3 Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche
con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati
garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione
di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. Il contributo di cui alla presente
lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la
ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni
dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio
sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da
realizzare nell'ambito dello stesso comune. L'acquisto
dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale
trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria
dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto
dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei
condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo
1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e'
ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei
condomini, i diritti di cui al citato quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a
coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e
le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
c);
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalita'
del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione
di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione
principale, nonche' di immobili ad uso non abitativo
distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una perizia
giurata, di indennizzi a favore delle attivita' produttive
per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili
distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate
distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di
beni mobili strumentali all'esercizio delle attivita' ivi
espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni
ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi
erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo
diretto o del credito di imposta previsti dal presente
articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non
moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000
euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti
garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale
distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa,
ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei
diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo
della cessione e' versato direttamente al soggetto che
aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione,
senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto
dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del
presente articolo. Il soggetto debitore che intenda
avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda
a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e da essa
indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di
proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia
del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma si fa riferimento alla
convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia
e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo
periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i comuni approvano piani di recupero e
riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa,
ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, allo
scopo di favorire la ripresa delle attivita' economiche e
sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni
possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla societa'
controllata e da essa indicata, i diritti di proprieta'
delle aree oggetto della cessione stessa non ancora
edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla
societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente
articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili
distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati
inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che
gli interventi sono stati realizzati ai sensi del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche
operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono
contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti
da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per
la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con
uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle
obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione
a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La
garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita'
di concessione della garanzia, il termine entro il quale
puo' essere concessa, nonche' la definizione delle
caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente
comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2]
"garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra
Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi
del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima
richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. La realizzazione di complessi residenziali puo'
essere effettuata anche nell'ambito del "Piano casa" di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la
ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano
per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti
privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini
entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile
o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76.
5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,
quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la
lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono
concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14,
comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per
l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro
265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per
l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di
130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9
milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro
per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032."
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre
2020 - S.O. n. 46.
Note al comma 614
Si riporta il testo degli articoli 20 e 26 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 20 Ricostruzione privata
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi
nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli
atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a individuare i
contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del
patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione
effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel
presente Capo, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle
spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione,
delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi
pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle
attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale,
e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento
di alloggi temporanei.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare
dall'articolo 50.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19."
"Art. 26 Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
18, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
e delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi
individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni
effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma
1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici
dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il
ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno
scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la
ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attivita'
scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza
incremento della spesa di personale, anche mediante
contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di
cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su
base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di
cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui
dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti che
costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2
ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo
18, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare,
con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in
detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini
della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo,
costituisce presupposto per l'applicazione della procedura
di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di
servizi e di forniture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione
dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque
operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di
operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe,
l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato
articolo 29.
4. La Regione Campania nonche' gli Enti locali della
medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati,
previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte del
Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
immobili di loro proprieta'.
5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti
delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta'
statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario e in coerenza con i piani di cui al comma 2,
i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1,
oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed
inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione
dei progetti e per l'elaborazione degli atti di
pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i
soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono
procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli
operatori economici indicati all'articolo 46 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli
incarichi di cui al primo periodo e' consentito
esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' attuato mediante procedure
negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e
verifica della congruita' economica degli stessi, approva
definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di
concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11."
Si riporta il testo dell'articolo 5-ter del
decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022):
"Art. 5-ter Piano commissariale di interventi urgenti
per la sicurezza e la ricostruzione).
1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il
necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di
messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di
ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici,
con particolare riferimento agli istituti scolastici, e
degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi
verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di
ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del
21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre
2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente
articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,
lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono
esclusi dall'ambito di operativita' del Commissario
delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre
2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in
conferenza di servizi il parere dell'Autorita' di bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la
regione Campania, un piano di interventi urgenti
riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento
franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola
Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle
indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11
dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una
ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e
disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al
territorio dell'isola di Ischia, ha validita' quinquennale
ed e' attuato progressivamente nel limite delle risorse
allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del
predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con
propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi per le piu' urgenti necessita' nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella
contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio e'
svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al
comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto
dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento
tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli
interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove
possibile, autonoma evidenza contabile ai costi
riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle
attivita' previste dal piano commissariale di cui al
presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di
cui al comma 2, il Commissario straordinario puo' definire
accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario provvede anche mediante
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente della regione Campania e al Presidente del
Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura
regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di
natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario,
si applica quanto previsto dall'articolo 33 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027:
"Art. 1
685. Per le attivita' di assistenza alla popolazione di
cui al comma 684 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel
rispetto dei criteri, delle modalita' e delle condizioni
definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui
all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede
altresi' all'attuazione degli interventi di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.
186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal
fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario
straordinario individua, nei limiti delle risorse allo
scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di
ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di
particolare criticita' e gli interventi di messa in
sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza
di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali
interventi e opere e' comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive."
Note al comma 615
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 677, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione
pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i
territori della regione Marche compresi nei comuni di
Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori
della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide,
Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei
ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026
per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti
della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36,
comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al
primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono
trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo
Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307."
Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio
2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21 e' riportato nelle note al comma 583.
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016):
"Art. 4 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione , nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.
Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione e alla ripresa economica dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo
1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002
del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di
quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella
fase di prima emergenza. Le attivita' connesse alla ripresa
economica possono essere finanziate esclusivamente con le
risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione,
finalizzate allo scopo.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto, n. 389,
come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre
2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale
di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle
procedure previste all'interno di protocolli di intesa,
atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a
disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei
garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
 


7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000'.
7-ter. Al fine di far fronte alle difficolta'
finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA
per le fatture relative agli interventi, oggetto di
contributo ai sensi del presente decreto, per la
ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati
dal sisma e afferenti all'attivita' di impresa, il
Commissario straordinario e' autorizzato ad erogare
anticipazioni, a valere sulla contabilita' speciale di cui
al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2
dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le
modalita' e le condizioni per la concessione delle
anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del
5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui al comma 3, nonche' la disciplina per il
recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione
dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo
all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione
dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti
IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al
medesimo intervento e chiesti a rimborso."
Note al comma 616
Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-ter Gestione ordinaria della ricostruzione
1. Omissis
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n.77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Misure urgenti in
materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77):
"Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in relazione agli interventi di cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo decreto-legge.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed
eliminazione di barriere architettoniche di cui
all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al
primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre
2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni
di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su
edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici
plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore
a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1
dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non
si applica se nel nucleo familiare del contribuente e'
presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai
condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti
adottata la delibera assembleare che ha approvato
l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34
del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo
riferimento alle aree classificate come zone sismiche di
categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera
si applicano anche alle spese per gli interventi gia'
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque
denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultino
approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
e che concorrano al risparmio del consumo energetico e
all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati
i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora
iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi
oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in
vigore del presente decreto non risultino versati acconti,
la data antecedente dell'inizio dei lavori o della
stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la
fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve
essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni
di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo
abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
3-bis. Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del
medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di
avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle
spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo
periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti
di detrazione, salvo il requisito della registrazione del
contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale
titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale
il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis,
lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data
certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo
comma 10-bis.
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal comma
3-bis, il requisito della non percezione di compensi o
indennita' di carica da parte dei membri del consiglio di
amministrazione delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e
delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla
lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto
nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio
di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.
3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi
1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto
2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni
di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per
gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. La deroga
di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui
all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a
valere sulle risorse di cui al secondo periodo. Il
Commissario straordinario del Governo per la riparazione,
la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli
Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di
competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di
spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone
il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di
cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi
disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni
sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-quater.
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo,
del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga
all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto
decreto-legge n. 34 del 2020";
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e' inserito il
seguente:
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023.
L'opzione e' esercitabile a condizione che la rata di
detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata
indicata nella relativa dichiarazione dei redditi".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter,
2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies,
terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e
terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sono
abrogate."
Note al comma 619
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 644, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
644. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
destinato al finanziamento degli interventi di
ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche
attraverso il rifinanziamento dei fondi per la
ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui
all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di
1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028."
Note al comma 620
Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9, 10, 13 e
14, della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in
materia di ricostruzione post-calamita'), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 Commissario straordinario alla ricostruzione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata
per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate, successivamente alla deliberazione
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui
all'articolo 2, e' nominato un Commissario straordinario
alla ricostruzione, che puo' essere individuato nel
presidente della regione interessata o, in caso di evento
calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle
regioni interessate. In alternativa, con le medesime
modalita' previste dal primo periodo, il Commissario
straordinario alla ricostruzione e' individuato tra
soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza
manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e rilevanza del processo di ricostruzione. Con
il medesimo procedimento di cui al primo periodo puo'
essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario
straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze
occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il
Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e alle
Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una
relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione,
anche al fine di individuare ulteriori misure di
accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.
Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte corrente
del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6,
comma 1, della presente legge confluite nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario
straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo
del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, si provvede alla costituzione,
all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge. La struttura di supporto di cui al primo
periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f),
del presente articolo, puo' essere articolata a livello
territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, puo'
fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione,
disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del
capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui
al presente articolo delle attivita' e funzioni che non
saranno concluse dal commissario delegato nominato per
l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Alla disciplina del completamento delle
attivita' e funzioni gia' avviate dal commissario delegato
nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del
primo periodo al commissario straordinario si provvede
mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di
assicurarne l'immediata operativita', personale
dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato
dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in
servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale,
dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli
enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e
gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' necessari in materia di
ricostruzione, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico del personale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate le specifiche dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale, anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima
struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della
struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al
trattamento di missione del personale di cui al comma 4,
lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte
corrente del fondo per le spese di funzionamento dei
Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui
all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del
Dipartimento della protezione civile e con il capo del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate
dalla presente legge con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale
pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici
colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati
anche il quadro complessivo dei danni e il relativo
fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano
degli interventi puo' prevedere altresi' eventuali misure
di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente
agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi
calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo
concedibile per la ricostruzione, specificando altresi' le
spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla
sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi
eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti
delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di
cui alla lettera f), puo' prevedere misure di
riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua
interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione
dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento
delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi,
redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni
contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della
protezione civile di cui all'articolo 2, e' adottato dal
Commissario straordinario, di concerto con i Ministri
interessati e d'intesa con le regioni e le province
autonome interessate, che si pronunciano entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto
delle esigenze di sviluppo economico e di tutela
ambientale, e' commisurato alla durata della deliberazione
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed e'
attuabile progressivamente nel limite delle risorse
economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9,
comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui
alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo
scopo e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui
alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
f):
1) nelle more dell'adozione del piano generale
pluriennale di interventi di cui alla lettera b), provvede
alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu'
urgenti necessita', d'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati
designati ai sensi del medesimo articolo 4;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture
sportive e gli immobili destinati a finalita'
turistico-ricettiva e quelli di titolarita' degli enti del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una
procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi,
in funzione del danno e delle vulnerabilita', eventualmente
anche sulla base delle schede di censimento dei danni
adottate durante la fase emergenziale, concedendo i
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli
interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del
demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere
pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
4) qualora necessario in relazione alla tipologia di
evento calamitoso, coordina la realizzazione degli
interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e
della biodiversita', gia' previsti e finanziati a
legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento
calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c);
5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo
per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari
alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1,
confluite e disponibili nella contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi della
lettera f) del presente comma, puo' autorizzare le regioni,
le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli
istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia
speciale e gli enti locali compresi nei territori per i
quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per
assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto
conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di
procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni,
ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato,
mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di
concorsi gia' banditi, unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. La
ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra
gli enti e le amministrazioni interessati e' operata dal
Commissario straordinario con provvedimenti adottati ai
sensi del comma 7 del presente articolo, acquisita
l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle
province autonome interessate nonche' dei rappresentanti
delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi
del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle
assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a
decorrere dall'anno finanziario in corso alla data
dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza
semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle
principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate,
anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' del relativo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio
su ogni altra attivita' prevista dalla presente legge nei
territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze
possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto
salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze
commissariali recanti misure nelle materie di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta."
"Art. 6 Fondi per la ricostruzione e per le spese di
funzionamento
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per
la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento
dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di
cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per
cui e' deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del
fondo per la ricostruzione, come rifinanziato anche ai
sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e 13, comma 1. Al finanziamento del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione si provvede anche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30
dicembre 2024, n. 207. Nel rispetto del principio di
trasparenza, la pubblicita' dei fondi di cui al primo
periodo e' assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme
informatiche e strumenti digitali interconnessi con la
piattaforma unica della trasparenza istituita presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 201.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3
e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso
la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della
cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la
contabilita' speciale intestata al commissario delegato per
l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla
conclusione delle attivita' emergenziali e di assistenza
della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1,
le risorse finanziarie statali nonche' quelle derivanti
dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di
normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli
eventi per i quali e' deliberato lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilita'
speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta
del Commissario straordinario, subordinatamente alla
verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei
processi di ricostruzione, in accordo con i dati
informativi desumibili dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla
rendicontazione delle risorse della contabilita' speciale
viene data tempestiva e adeguata pubblicita' ai sensi
dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Commissario
straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 2 del presente
articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2,
comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al fondo per la
ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che sono versate ai bilanci delle
amministrazioni dalle quali provengono."
"Art. 9 Ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o
di riparazione degli immobili privati distrutti o
danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1,
situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi
dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di
spese ammissibili a contribuzione nonche' i limiti, i
parametri generali, i presupposti, le condizioni e le
soglie di contribuzione sono definiti, a seguito della
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo
nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la
ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge. Con il medesimo decreto sono individuati i
soggetti privati legittimati a richiedere i contributi
pubblici per la ricostruzione. Le risorse sono iscritte nel
fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1,
per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito
dei territori di cui all'articolo 1, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse
finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi
del comma 1 del presente articolo, il Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina,
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione, da realizzare
con priorita', per il rafforzamento locale degli edifici
residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono
erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e
servizi di cura e assistenza alla persona e le
infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale
degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi
quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la
prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona,
che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e
nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione,
la progettazione e la realizzazione degli interventi di
ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli
edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli
interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche
mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare
un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica.
Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici
e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al
rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
prescritta."
"Art. 10 Contributi ai privati per i beni mobili
danneggiati
1. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei
limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la
ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge, puo' essere previsto uno specifico
contributo per il caso di distruzione o danneggiamento
grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi
compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di
cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle
modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in
relazione al limite massimo del contributo concedibile per
ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di
famiglia alla data in cui si e' verificato l'evento
calamitoso di cui all'articolo 1."
"Art. 13 Ricostruzione pubblica
1. A seguito della deliberazione dello stato di
ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2,
tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge
e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma
2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la
ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge, si provvede all'individuazione delle
risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi
monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle
infrastrutture e delle opere pubbliche nonche' dei beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1 della presente legge nei territori per i
quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2. Le
risorse economiche stanziate sono iscritte nel fondo per la
ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il
successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con provvedimenti
adottati dal Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, e' disciplinato il finanziamento,
nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per
interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione,
comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la
concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore
aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:
a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per
la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di
urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture
edilizie delle universita' e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, edifici
municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa
e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali,
strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta'
pubblica e chiese ed edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai
sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati
per le esigenze di culto;
b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione, ivi comprese le opere di riqualificazione
morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da
eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici
e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;
c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono
equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad
eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto
dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di
culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti;
d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e
individuati come cappelle private, al fine di consentire il
pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo
degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate
dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo
2, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale dei beni culturali, che
quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base
alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sui dissesti
idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2, con priorita' per le
situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i
centri abitati e le infrastrutture;
d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali
danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare
attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento
fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per
i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra
le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla
presente lettera anche le dotazioni per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nonche' gli impianti
destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche
differenziati;
e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma
3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione,
altresi', dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta
di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sul fondo
per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come
finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse,
le risorse per il ripristino degli edifici scolastici
danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti
salvi gli interventi gia' programmati in base ai
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici
scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici,
sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo
che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia
possibile. In ogni caso, le aree gia' da essi occupate
devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso
pubblico o comunque di pubblica utilita'.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono
approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi
dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito
della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4, e il parere
delle amministrazioni statali competenti in materia e
dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente
competente, in sede di Conferenza permanente di cui
all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il
Commissario straordinario puo' individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che
rivestono un'importanza essenziale ai fini della
ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli interventi
previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del
presente articolo sono identificati dal codice unico di
progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n.
63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito
della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4, i soggetti
attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni
montane e le province interessati predispongono e inviano i
progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e
verificata la congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo
15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta
il decreto di concessione del contributo.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le
spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza
alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma
3, sono erogati in via diretta.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui
all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo
16, delle procedure di gara per la selezione degli
operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di
cui al presente articolo e' eseguito secondo le
disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, nonche', limitatamente alle opere di difesa del suolo
e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al
comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il
Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del
principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad
eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo
53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le
disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo
decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla
scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione
di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano,
senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore
favore previste dalla disciplina vigente o dalle
disposizioni di stanziamento delle risorse per la
ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente
articolo, alle procedure connesse all'affidamento e
all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione
pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui
all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo
2.
11. Il Commissario straordinario, qualora,
nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge,
rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo di un ente
territoriale interessato che, secondo la legislazione
vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la
realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di
ripristino o di riparazione di cui al presente articolo,
senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un
meccanismo di superamento del dissenso, propone al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione,
sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime
entro sette giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le
iniziative da assumere, che devono essere definite entro il
termine di quindici giorni dalla data di convocazione della
Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di
quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che
consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione propone
al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini
dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli
117, quinto comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione,
di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo,
il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei
ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al
comma 11, e' individuato nel Commissario straordinario alla
ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri
derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli
inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal
Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai
Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari
straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, al Commissario straordinario di governo di cui
all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico per la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione delle acque reflue urbane, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
nonche' al commissario dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
qualora gia' nominati alla data di deliberazione dello
stato di ricostruzione di rilievo nazionale."
"Art. 14 Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di
cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal comma
2 del presente articolo, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di
importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata
all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le universita', limitatamente agli interventi sugli
immobili di loro proprieta' di importo inferiore alla
soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1,
lettera a), il Presidente della regione, con proprio
provvedimento, puo' delegare lo svolgimento di tutta
l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai comuni o
agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni
danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti
locali interessati, fermo restando il potere di delega da
parte del Presidente della regione ai sensi del primo
periodo del presente comma, il Commissario straordinario,
con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, individua quale soggetto attuatore ai sensi del
comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente
locale titolare, salvo che questi, tenuto conto dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,
non siano in condizione, in ragione delle conseguenze
prodotte dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, di
svolgere le funzioni di soggetto attuatore.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla
definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse
nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato
dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della
societa' ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in
continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai
sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, la medesima societa' provvede secondo
quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera e), della presente legge in qualita' di
soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di
anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 10,
della presente legge, previa autorizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della
preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa,
delle risorse che possono essere temporaneamente distolte
dalle finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le
medesime. Per il coordinamento degli interventi di
definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali danneggiate
dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei
territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo
2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti
locali, ovvero di ricostruzione delle medesime
infrastrutture, in continuita' con gli interventi gia'
realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2,
lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 1
del 2018, l'ANAS Spa opera in qualita' di soggetto
attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto
nel piano speciale di cui al citato articolo 13, comma 2,
lettera e), ove necessario anche in ragione dell'effettiva
capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione
degli interventi, anche operando in via di anticipazione a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma
868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime
modalita' di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al
supporto tecnico e alle attivita' connesse alla
realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi con le modalita' e nel
limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della
citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo
e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a
valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo
6, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1,
lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, o per i quali non si sia proposta la diocesi
competente, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal
Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al
comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1,
lettera e), di importo non superiore alla soglia europea
per singolo lavoro si applicano le procedure previste per
la ricostruzione privata sia per l'affidamento della
progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con
ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il
presidente della Conferenza episcopale italiana e il
Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di
attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento
e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di
cui all'articolo 3 puo' avvalersi, previa convenzione e
senza oneri diretti per le prestazioni rese, della
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi
sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi
di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della
predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili
a legislazione vigente per le attivita' di progettazione
della citata Struttura."
Note al comma 621
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 255, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
255. Nella ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge,
il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici
speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota parte
delle risorse stesse anche al finanziamento degli
interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione
degli immobili pubblici e delle chiese e degli edifici di
culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, comma 1, del suddetto codice, anche se
formalmente non dichiarati tali ai sensi del medesimo
articolo 12, purche' utilizzati per le esigenze di culto,
la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle
funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione
Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
nonche' la prosecuzione degli interventi di riparazione e
ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei
comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del
cratere sismico."
Note al comma 622
Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto
legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, (attuazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano):
"Art. 24. Norme transitorie
1. Le regioni e le province autonome, le autorita'
sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni
tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le
misure necessarie a garantire che le acque destinate al
consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui
all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A,
clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS,
somma di 4 PFAS, e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume
carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2026.
2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita'
sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni
tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le
misure necessarie a garantire che le acque destinate al
consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui
all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido
trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis
assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio
2027."
Note al comma 623
Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 recante
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente
la qualita' delle acque destinate al consumo umano, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2023, n. 55.
Note al comma 624
Si riporta il testo dell'articolo 126 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici) come modificato dalla presente legge:
"Articolo 126 Penali e premi di accelerazione
1. I contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per
mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale,
da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.
2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante
prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara
che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo
rispetto al termine fissato contrattualmente, sia
riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti
delle somme disponibili, indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce 'imprevisti', nonche' nel limite
del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi
d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo
del contratto o delle prestazioni contrattuali, in
conformita' ai criteri definiti nei documenti di gara e
secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali
progressive, ed e' corrisposto a seguito della conclusione
delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano
garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei
lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione
appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato
sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche
nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente
prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui
al terzo periodo si computa dalla data originariamente
prevista nel contratto.
2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando o nell'avviso di indizione della gara il
riconoscimento di premialita' anche in caso di appalti di
servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto
dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante
determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara,
i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione
e per la determinazione del relativo ammontare."
Il testo dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 e' riportato nelle note al
comma 492.
Note al comma 625
Gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono
riportati nelle note al comma 583.
Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e' riportato nelle note al comma 570.
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore."
Note al comma 627
Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 57 Disposizioni in materia di eventi sismici
1. - 2-bis. Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Omissis."
Note al comma 628
Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111
(Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di
grandi eventi internazionali):
"Art. 7-bis Istituzione di un tavolo tecnico per la
verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, relative al sisma del 1990
1. Al fine di verificare l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 29,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al
contenzioso in essere e a quello gia' concluso, composto da
un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un
rappresentante della citta' metropolitana di Catania, un
rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e
un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.
Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle
istanze presentate successivamente alla scadenza dei
termini.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."
Note al comma 629
Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111
(Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di
grandi eventi internazionali) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9-ter Commissario straordinario per l'attuazione
degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei
1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli
interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di
proprieta' pubblica esistenti nella zona di intervento di
cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), nonche' di
assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di
trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di
cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto su proposta del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,
e' nominato, tra soggetti dotati di professionalita'
specifica e competenza gestionale per l'incarico da
svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai
sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei
propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e
secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5,
del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle
ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato
articolo 12, e' necessaria la previa intesa con la regione
Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione
ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura
strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione
dell'intervento ovvero il rispetto del relativo
cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle
disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.
Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi
natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di
natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo
33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
provvede, in particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e
sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,
il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento
per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza
del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita' indicati
nel piano straordinario di analisi della vulnerabilita'
delle zone edificate approvato con il citato decreto del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno
o piu' programmi di interventi urgenti di riqualificazione
sismica degli edifici pubblici, dando priorita'
all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica
concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso
scolastico o universitario, nonche' quelli che ospitano
minori, detenuti o persone con disabilita'; i programmi di
cui al presente comma comprendono altresi' gli interventi
previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli
edifici di proprieta' pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi
(iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini,
il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare
al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi
di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv),
del citato piano straordinario, una volta concluse le
relative istruttorie previste dal medesimo piano
straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti
attuatori, i criteri e le modalita' di realizzazione di
tali programmi sono individuati con proprio provvedimento
dal Commissario straordinario ai fini della successiva
attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita' svolta
dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare
riguardo alla realizzazione degli interventi individuati
dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata"
o "elevata", uno o piu' programmi di interventi urgenti
finalizzati ad assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella
pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di
cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed
approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di
soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante
proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali in caso di mancato adempimento degli
obblighi previsti dal presente capo; ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario,
constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale
interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta
tutti gli atti o i provvedimenti necessari.
2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1
puo' coordinare l'attuazione degli interventi pubblici
complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si
tratti di interventi gia' programmati da pubbliche
amministrazioni, da societa' in house dello Stato o della
regione Campania o da societa' partecipate a controllo
statale nonche' interamente finanziati senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali
casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai
soggetti titolari degli interventi pubblici complementari,
i medesimi interventi sono individuati sulla base di
convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti
titolari e il Commissario straordinario puo', con i poteri
e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le
misure amministrative di accelerazione e semplificazione,
procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare
dell'intervento puo' provvedere alla realizzazione delle
opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente
comma si applica l'articolo 9-quater.
3. I programmi predisposti dal Commissario
straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e
2), sono approvati con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per
ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di
progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale
e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi
iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Nelle more
dell'approvazione dei nuovi programmi di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario e' autorizzato a dare
avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti
programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, su proposta del
medesimo Commissario d'intesa con il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, come interventi indifferibili ai fini
dell'attuazione della pianificazione di protezione civile
nell'area dei Campi Flegrei. Gli interventi dichiarati
indifferibili ai sensi del precedente periodo sono dotati
di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e
finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali,
intermedi e finali, da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta
in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del
Commissario straordinario e' determinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo
comma 1 in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 9 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo
di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario
straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente
comma, conserva il trattamento economico fisso e
continuativo nonche' quello accessorio dell'amministrazione
di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la
medesima procedura di cui al comma 1 si puo' provvedere
alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario,
anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello
svolgimento delle funzioni commissariali.
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura
di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a venticinque unita', di cui una di
personale dirigenziale di livello generale e due di
personale dirigenziale di livello non generale, nominate
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,
individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura
di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione,
del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo
le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della
struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di
parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo
della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di
quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario puo' avvalersi di un numero
massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione
professionale, da esso nominati con proprio provvedimento,
cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonche',
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture,
anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello
Stato, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita
dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei
comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con le
societa' in house dello Stato, della regione Campania
ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le
societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare nel limite massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di
cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 14. Fino
alla chiusura della contabilita' speciale di cui al primo
periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della
carica del Commissario straordinario non possono essere
intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui
agli articoli da 112 a 115 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti
notificati sono inefficaci. L'inefficacia e' rilevata dal
giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari
accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con
ordinanza.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la
regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli,
Napoli e Pozzuoli, e' disciplinato il subentro
dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora
ultimati nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle
risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione
degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di
cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 7, ancora disponibili
al termine della gestione commissariale, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono
versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6,
quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per
l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la
spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo
2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro
56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro
77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028
ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al
primo periodo sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di
euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e
di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di
euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di
euro 51.500.000 per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per
l'anno 2028 e di euro 89.095.000 per l'anno 2029, alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera
a), numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro
44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027,
a euro 97.026.000 per l'anno 2028 e a euro 89.095.000 per
l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente
alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza
del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
41.200.000 per l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno
2028 e a euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma
178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del
2020;
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro
25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno
2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse
indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS
n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della
medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al
presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la
coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n.
887, il diciottesimo comma e' abrogato. Fino alla data del
30 giugno 2025, la Struttura di supporto del Commissario
straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, con il
personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e
nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura
lo svolgimento delle attivita' necessarie e urgenti
correlate agli interventi in corso di cui al comma 13,
lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento
alle opere o ai lavori gia' eseguiti o in fase di collaudo,
inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita
relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1,
al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. La Struttura di supporto
di cui al precedente periodo e' soppressa a far data dal 31
gennaio 2026.
Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione
Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato
di attuazione del programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984, contenente l'indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di
svolgimento, con la specificazione dello stato di
avanzamento, nonche' di quelli da avviare alla data del 3
luglio 2024;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento
utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli
interventi previsti dal programma;
c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle
impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli
interventi previsti dal programma;
d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il
completamento degli interventi inseriti nel programma e non
ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarita' del
Presidente della regione Campania, quale Commissario
straordinario ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti
all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi
compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari
ovvero a contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale intestata al Presidente della regione
Campania quale Commissario straordinario ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984.
13. Al fine di definire i procedimenti giudiziari e il
contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al
primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al
periodo antecedente il 1° gennaio 2026, il Commissario
straordinario di cui al comma 1 e' nominato Commissario
liquidatore della gestione commissariale di cui
all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del
1984. Il Commissario liquidatore subentra nella titolarita'
della contabilita' speciale intestata al presidente della
regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi
del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge
n. 887 del 1984, nonche' di tutti i rapporti processuali e
dei contenziosi gia' instauratisi alla data del 31 dicembre
2025 o relativi a questioni afferenti al periodo
antecedente il 1° gennaio 2026 anche se instaurati dopo la
suddetta data, con il compito di definirli, fino
all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti
della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per
l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario
liquidatore puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle
Amministrazioni centrali dello Stato e dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2026, e' affidata al
Commissario straordinario di cui al comma 1 la
realizzazione ed il completamento degli interventi gia'
attribuiti al presidente della regione Campania quale
Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo
11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge
della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. A tale fine,
il Commissario straordinario di cui al comma 1 subentra
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo
periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e
dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti
interventi il Commissario straordinario di cui al comma 1
provvede con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4,
5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente nonche' delle risorse europee e nazionali gia'
stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono
essere trasferite sulla contabilita' speciale di cui al
comma 7 e accantonate in un apposito fondo, ivi comprese,
nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui
al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior
coerenza delle opere con le esigenze attuali della
pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il
Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede alla
rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora
realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di
soluzione tecnica e impegno economico. Con ordinanza del
Commissario straordinario e' disciplinato il subentro
dell'autorita' competente in via ordinaria nella
titolarita' degli interventi per i quali, alla data del 1°
gennaio 2026, sia stato approvato il certificato di
collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo.
15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30
giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' del
Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra
lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le
principali criticita' emerse e le soluzioni prospettate,
con indicazione delle risorse utilizzate.
16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui
esecuzione" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10,
lettera a), del presente articolo, le risorse di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato
decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli
interventi contenuti nel primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al
capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario
approvato con il citato decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024,
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite
di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli
interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2,
lettera a), numero 1), del presente articolo e sono a tal
fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla
contabilita' speciale di cui al comma 7 intestata al
Commissario straordinario."
Note al comma 630
Si riporta il testo dell'articolo 9-quater del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111
(Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di
grandi eventi internazionali) come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9-quater Misure di semplificazione, di
accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli
interventi nell'area dei Campi Flegrei
1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui
all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2),
quelli comunque trasferiti alla titolarita' del Commissario
straordinario, nonche' quelli indicati nell'articolo
9-quinquies sono dichiarati urgenti, indifferibili e di
pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante
agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1,
alle procedure di progettazione e realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le
disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa altresi' la deroga
alle seguenti disposizioni:
a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;
d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria
previa programmazione dei lavori, per consentire alle
stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza
della previa programmazione del relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione
automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per
semplificare e velocizzare le relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire
l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far
data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la
possibilita' di effettuare le verifiche circa il possesso
dei requisiti, secondo le modalita' di cui all'articolo
140, comma 7, del medesimo codice.
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, possono essere
previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero
nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalita'
adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto
dall'articolo 126 del codice di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
lavoro."
Note al comma 631
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 118 (Disposizioni urgenti per il
finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche'
interventi di carattere sociale e in materia di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Disposizioni urgenti per il potenziamento del
sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della
rigenerazione urbana, nonche' in favore della protezione
civile regionale e del Giubileo dei Giovani
1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, dopo il quinto periodo, e' inserito il
seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al
quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e
a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto
a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento
degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29
novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al
fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture
idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla
realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili,
nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, assegnati
con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2025, n. 20.».
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del
Ministero della giustizia ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato
al rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.
145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno
2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare
agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai
relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e
a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi
dell'articolo 20.
3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori
della fase B della diga foranea di Genova, e' autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8
milioni di euro per l'anno 2027.
Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui
all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato,
per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni, per
l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni
2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno
2029, di euro 40 milioni annui. Ai relativi oneri, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 20.
5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti
territoriali per le finalita' di cui all'articolo 45, comma
1, del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018:
a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui
al comma 4 e' destinata al potenziamento del sistema di
protezione civile delle regioni e degli enti locali;
b) la rimanente quota pari al 60 per cento e' destinata
al concorso agli interventi e alle misure diretti a
fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze
derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata
o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla
regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
6. La quota di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita
e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le
modalita' e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e
2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3
e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo
b), nonche' dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base
dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le
regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con proprio provvedimento, da
adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento
della protezione civile adotta il Piano generale di riparto
e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5,
lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e
le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita
l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le
modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a
ciascuna regione, le relative attivita' di monitoraggio, i
termini e le modalita' di presentazione della richiesta
regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di
protezione civile per il concorso agli interventi e alle
misure di cui al comma 5, lettera b), nonche' la relativa
istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta
regionale, ferma restando la necessita' di concludere il
procedimento con decreto del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
8. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 19,
lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e' autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per
l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo,
denominato «Fondo nazionale da ripartire per la
rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno
2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione
delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonche' le
modalita' di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle
medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di
spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla
riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici
e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei
programmi operativi nazionali e regionali della
programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in
coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato
2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e
delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli
oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le
citta' metropolitane, in deroga alla legislazione vigente,
possono utilizzare le quote di propria competenza,
accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste
dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al
10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese
relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i
cigli delle strade ai fini del miglioramento della
sicurezza stradale.
9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a
progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti
volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e
per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici
dismessi, e' autorizzata la spesa massima di 100.000 euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del
presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato
pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta'
pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi
dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a
euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo l, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio
nazionale della protezione civile alle attivita' connesse
con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio
2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare
svolgimento degli eventi programmati, fatti salvi le
competenze e gli atti gia' adottati del Commissario
straordinario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui
al secondo periodo, sentito il predetto Commissario
straordinario, individua, definisce ed attua le misure
organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento
degli eventi, comprese quelle relative alla mobilita',
all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle
persone, nonche' le iniziative dirette al conseguimento
urgente della disponibilita' di beni mobili e immobili,
servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la
organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a
quelle gia' previste, programmate e predisposte dal
Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 4 febbraio 2022.
Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia
e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle
attivita' di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento
della protezione civile opera in stretto raccordo con il
Commissario straordinario, il prefetto di Roma, il
presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma
Capitale, ed in coordinamento anche con le altre
amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa'
di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile si avvale delle strutture del
Dipartimento della protezione civile, assicurando il
concorso delle componenti e delle strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile. Nello
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il
Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con
i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai
sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in
deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice,
nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad
adottare atti di indirizzo che disciplinano
l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto
impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il
raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le
attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al
coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alla definizione delle relative pianificazioni in materia
di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti
alle finalita' di cui al presente comma. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse
disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento
sul bilancio della societa' Giubileo 2025 Spa, ai sensi di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.
10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione degli interventi infrastrutturali delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione
di interventi di edilizia e per l'acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare
rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da
destinare al finanziamento dei programmi d'intervento gia'
approvati con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
10-ter. Al fine di assicurare le attivita' di
assistenza tecnica e di sostegno alle strutture
amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella
gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali
e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo
1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di
280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre
2022, n. 197."
Note al comma 632
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio
privato e alle attivita' economiche e produttive
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice,
verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche' relativamente
alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli
eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
medesimo codice e non siano stati previsti con norma
primaria finanziamenti per le predette finalita' della
citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25,
verificatisi negli anni 2022 e 2023, e' autorizzata la
spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 , di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100
milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2028. Alla disciplina delle modalita' di
determinazione e concessione dei contributi di cui al
presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie
in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con
apposite ordinanze del capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, adottate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, relative all'ambito
territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e
d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri
stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri
del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali
contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 1 del 2018."
Note al comma 633
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 674, legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini
tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 2.350.000 euro per
l'anno 2026, per il successivo trasferimento nel bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile."
Note al comma 634
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 725, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
725. Al fine di promuovere le politiche della
dimensione subacquea nonche' un'economia e una crescita blu
sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti
dell'economia marittima e avendo particolare riguardo alla
valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversita'
e dell'uso sostenibile delle risorse marine, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno
2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato
interministeriale per le politiche del mare, di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento
ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente
comma nonche' i criteri per la ripartizione delle risorse
del medesimo fondo."
Note al comma 635
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 786 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un
contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a
quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni
di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per
l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica
di cui al primo periodo e' effettuato, entro il 28 febbraio
2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni,
formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in
sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro
il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con
riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di
spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi,
per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso
alla finanza pubblica e per le spese della missione 12,
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come
risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto
da parte della Giunta di ciascuna regione."
Note al comma 636
Si riporta la tabella 1 allegata al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025
(Riparto del contributo alla finanza pubblica delle regioni
a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2025-2029)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre
2025:


Parte di provvedimento in formato grafico

Il testo dell'articolo 1, comma 786 della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 635.
Note al comma 637
Si riporta la tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021):

Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 134 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2026, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di
cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di
524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di
euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026. Gli importi di cui al periodo precedente tengono
conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39,
comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a
valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono
essere modificati, a invarianza del contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 519 e 527,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, le regioni a statuto ordinario
assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza
pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica
pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla
finanza pubblica di cui al periodo precedente e'
effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di
autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il
riparto e' effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al
netto delle spese relative alla missione 12, Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13,
Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle
regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in
caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le
regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli
importi del concorso alla finanza pubblica, come
determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata
del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 -
art. 2 («Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a
statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di
cui al periodo precedente non sia effettuato entro il
termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente
riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a
ciascuna regione."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 785, 786 e
886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
785. A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al
primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui
all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' rispettato in presenza di un saldo non negativo tra
le entrate e le spese di competenza finanziaria del
bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale
vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate
non utilizzate nel corso dell'esercizio.
786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un
contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a
quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni
di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per
l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica
di cui al primo periodo e' effettuato, entro il 28 febbraio
2025, in sede di auto-coordinamento tra le regioni,
formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in
sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro
il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con
riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di
spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi,
per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso
alla finanza pubblica e per le spese della missione 12,
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come
risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto
da parte della Giunta di ciascuna regione.
886. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno
di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla
compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso
della spesa netta indicato nel Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029."
Note al comma 638
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
"Art. 2
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo
Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi
sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione
dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad anticipare
alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la
liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti
sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati
fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai
procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto
delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei
disavanzi."
Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
"Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo
precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.
Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15
marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8
del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce
adempimento regionale ai fini e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali.Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio."
 


Si riporta il testo dell'articolo 116 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 116 Pagamento dei debiti degli enti locali e
delle regioni e province autonome
1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le
province autonome che in caso di carenza di liquidita',
anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti
certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali,
possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel
periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio
2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione
di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo
le modalita' stabilite nella convenzione di cui
all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidita'
per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al
relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non
comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli
enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee
carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi a
spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni
sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle
regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente
al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti
richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di
previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo
3.20-bis del principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidita'
presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da
pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo
comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese
concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile.
4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020
a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali e delle regioni e province autonome per debiti
diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui
all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste
di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle
somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le
richieste presentate a valere su una delle due quote della
Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente
soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate
alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per
l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni
o anticipatamente in conseguenza del ripristino della
normale gestione della liquidita', alle condizioni di cui
al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma
2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio
2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data
dell'erogazione e sino alla data di decorrenza
dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo
bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle
suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli
enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi
somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello
F24 o altre modalita' di riscossione e, per le citta'
metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle
anticipazioni concesse alle regioni e alle province
autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi
somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a
valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al
comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue
per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidita'
concessa alla prima scadenza di pagamento della rata
prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui
al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data
di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il
termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3,
l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e,
in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,
anche ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere
utilizzate dai comuni, dalle province, dalle citta'
metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome
anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo
importo in linea capitale delle anticipazioni concesse
dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 833, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
833. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a
seguito della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di
COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del
31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e obbligazioni per prestazioni professionali,
nonche' a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi,
possono chiedere, con deliberazione della giunta, a
decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla
Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidita'
da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita'
stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma
834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente."
Note al comma 639
Il testo dell''articolo 2, comma 46, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle note al comma 638.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 98, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2. Disposizioni diverse
98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni
interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per
squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di
euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti
sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre
2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa,
con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei
relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede,
fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti
di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive,
a seguito dell'accertamento definitivo e completo del
debito sanitario non coperto da parte della regione, con il
supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato
piano di rientro, e della predisposizione, da parte
regionale, di misure legislative di copertura
dell'ammortamento della predetta liquidita', idonee e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione
delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa
restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non
superiore a trent'anni. Gli importi cosi' determinati sono
acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e la regione interessata sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi
stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute,
sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
Note al comma 642
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 897 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le quote di
avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo
di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei
mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del
debito.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente
comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da
entrate con vincolo di destinazione finalizzato
all'estinzione anticipata dei mutui riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito.
899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto
ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione secondo le modalita' di cui ai
commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo
anticipazione di liquidita'.
900. Per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897
si applica in caso di ritardo nell'approvazione del
rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
resta ferma l'applicazione al bilancio della quota
accantonata del risultato di amministrazione prevista
dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208."
Note al comma 646
Si riporta il testo degli articoli 18, 51, 68 e
dell'allegato 4/4, paragrafo 1, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
aprile dell'anno successivo le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 31 ottobre
dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali."
"Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale
1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione
puo' essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative
spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui
all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera
b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti.
g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso
a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti
gia' stanziati in bilancio e finanziati da debito i
maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo
3 rispetto agli stanziamenti di bilancio.
Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che
nell'anno precedente hanno registrato un valore
dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti,
calcolato e pubblicato secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto
dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di
pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le
modalita' con cui la giunta regionale o il Segretario
generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio gestionale che non sono di
competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni
nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario della regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, levariazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale
vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di
competenza della giunta , nonche' le variazioni di
bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a
stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a
rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento
gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito
delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa. Salvo
differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai
macroggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di
spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti. Il
responsabile finanziario della regione puo' altresi'
variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera
d), al solo fine di modificare la distribuzione delle
coperture finanziarie tra gli interventi gia' programmati
per spese di investimento e puo' effettuare le variazioni
di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli
stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute
o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle
medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche
all'eventuale istituzione dei relativi programmi e
tipologie.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli
diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si
riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al
comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non
previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' previste dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in
cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese
obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le
variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti
dal presente decreto, non possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento o del bilancio
gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli
articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative
degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro
del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."
"Art. 68 Il bilancio consolidato
1. La regione redige il bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa'
controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i
criteri individuati dal presente decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le societa'
considerate nel bilancio consolidato della regione
costituiscono il "Gruppo della regione".
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione
sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa,
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio consolidato e' approvato dal Consiglio
regionale entro il 31 ottobre dell'anno successivo secondo
le modalita' previste dalla disciplina contabile della
Regione.
5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono
trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione."
"Allegato n. 4/4
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO
CONSOLIDATO
1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del
gruppo amministrazione pubblica
Il Bilancio consolidato e' un documento contabile a
carattere consuntivo che rappresenta il risultato
economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo
amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna
eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti
soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare
le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo
stesso. Il bilancio consolidato e' predisposto dall'ente
capogruppo, che ne deve coordinare l'attivita'.
Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti
in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva
attivita' svolta dall'ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le
sue societa' controllate e partecipate. Il bilancio
consolidato e' quindi lo strumento informativo primario di
dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso
come un'unica entita' economica distinta dalle singole
societa' e/o enti componenti il gruppo, che assolve a
funzioni essenziali di informazione, sia interna che
esterna, funzioni che non possono essere assolte dai
bilanci separati degli enti e/o societa' componenti il
gruppo ne' da una loro semplice aggregazione. In
quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del
Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda
l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri
di valutazione ritenuti piu' idonei ai fini del
conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione
veritiera e corretta.
In particolare, il bilancio consolidato deve consentire
di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei
bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti
partecipazioni in societa', dando una rappresentazione,
anche di natura contabile, delle proprie scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo
strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
societa';
c) ottenere una visione completa delle consistenze
patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e societa'
che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il
risultato economico.
Il bilancio consolidato supera le divisioni
rappresentate dalle singole personalita' giuridiche di
enti, istituzioni, societa' ecc., che vengono di fatto
assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione
pubblica» dell'ente locale e devono:
seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il
presente principio;
collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati
e nei tempi, del processo di consolidamento.
Il bilancio consolidato del gruppo di
un'amministrazione pubblica e':
- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento
all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1,
comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:
gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione
del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con
riferimento all'esercizio 2016;
per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non e'
obbligatoria;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis
all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto
dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato
patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla
gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e
relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di
ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di
consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data
del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di riferimento, fermo restando che i componenti del
gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati
contabili necessari per il consolidamento entro il termine
stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di
contabilita' ovvero con altro proprio atto o, in mancanza,
entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente
principio.
Omissis."
Note al comma 647
Si riporta il testo degli articoli 151 e 161 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 151 Principi generali
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 31 ottobre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato
entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il
rendiconto della gestione relativo a tale esercizio e'
approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni
definitive di competenza gli importi delle previsioni
definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto
determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il
bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce."
"Art. 161 Certificazioni finanziarie e invio di dati
contabili
1. Il Ministero dell'interno puo' richiedere ai comuni,
alle province, alle citta' metropolitane, alle unioni di
comuni e alle comunita' montane specifiche certificazioni
su particolari dati finanziari, non presenti nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni
sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalita' per la struttura e per la redazione
delle certificazioni nonche' i termini per la loro
trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero
dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per
l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti,
in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle
province e delle citta' metropolitane, dei relativi dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di
solidarieta' comunale. Con riferimento al bilancio
consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si
applica decorsi sette giorni dal termine previsto per
l'approvazione di tale documento contabile. In sede di
prima applicazione, con riferimento al bilancio di
previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente
si applica a decorrere dal 1° novembre 2019."
Note al comma 648
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9 Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme
sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita
1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti: «712-bis.
Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le citta'
metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al
comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute
all'adempimento di cui al comma 712. 712-ter. Per l'anno
2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli
impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati
dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo
alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015».
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla
comunicazione delle variazioni di bilancio, non si
applicano agli enti territoriali e non territoriali.
1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno
2011, n. 118, le parole: ", le relative variazioni" sono
soppresse.
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: ", le
relative variazioni" sono soppresse.
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti, nonche' di mancato invio, entro trenta giorni
dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura
prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonche'
lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con
popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno
precedente e' stato registrato un numero di migranti
sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione
residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente in materia. Il divieto di cui al presente
comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato
previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con riferimento al
bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente
comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione di tale documento contabile,
nonche' di mancato invio, entro sette giorni dal termine
previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si
applica alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile
nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della
Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in
caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto
da parte del Consiglio.
1-septies. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies
si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei
dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per
consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella
trasmissione dei dati relativi al rendiconto
definitivamente approvato dal Consiglio.
1-octies. La prima applicazione dei commi da
1-quinquies a 1-septies e' effettuata con riferimento al
bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al
bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai
loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione
per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre,
rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti
all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione
autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei
conti integrato."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 751 e 752
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
751. Nelle more del riordino della fiscalita' degli
enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli
anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote
differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di
reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per gli anni d'imposta 2025 e
2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e
le aliquote di cui al primo periodo del presente comma e'
fissato rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile
2026, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo
periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di
cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la
trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per
gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si
applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle
aliquote gia' vigenti in ciascun ente nell'anno precedente
a quello di riferimento."
Note al comma 649
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 727 e 728,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
727. Nelle more del riordino della fiscalita' degli
enti territoriali, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di
imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote differenziate
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito
previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno
di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di
reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente
comma e' fissato al 15 aprile 2025.
728. Qualora le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti
la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per
gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si
applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle
aliquote gia' vigenti in ciascun ente nell'anno precedente
a quello di riferimento."
Note al comma 650
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 751 e 752
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
751. Nelle more del riordino della fiscalita' degli
enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli
anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote
differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di
reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per gli anni d'imposta 2025 e
2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e
le aliquote di cui al primo periodo del presente comma e'
fissato rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile
2026, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo
periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di
cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la
trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per
gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si
applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle
aliquote gia' vigenti in ciascun ente nell'anno precedente
a quello di riferimento."
Note al comma 651


Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 455, 456,
458, 459 e 463 della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-20269 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
455. Nelle more dell'individuazione dei livelli
essenziali delle prestazione (LEP) e dell'attuazione del
federalismo regionale, alle regioni a statuto ordinario che
presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31
dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non
contratto, superiore a euro 1.500 e' riconosciuto per gli
anni dal 2026 al 2034 un contributo annuo di euro 20
milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita', sulla
base di specifica attestazione da parte di ciascun ente
beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
456. Il contributo di cui al comma 455 e' ripartito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini
del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al
disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti
2021, inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, anche sulla base
di dati di preconsuntivo.
458. L'erogazione del contributo di cui al comma 455 e'
subordinata alla sottoscrizione di un accordo per il
ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei
ministri o un suo delegato e il Presidente della regione,
in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui
risulta beneficiaria del contributo di cui al medesimo
comma 455 ad assicurare, per ciascun anno o con altra
cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse
proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo
annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso
dei debiti finanziari, attraverso le seguenti misure, o
parte di esse, adottate, anche prima della sottoscrizione
dell'accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio,
da individuare per ciascuna regione nell'ambito del
predetto accordo:
a) istituzione, con legge regionale, di un incremento
dell'addizionale regionale all'IRPEF, in aumento rispetto
alle aliquote vigenti nell'anno 2023;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la
ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di
concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi
da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed
istituti pubblici e privati;
c) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli
impegni di spesa di parte corrente della missione 1
«Servizi istituzionali, generali e di gestione» degli
schemi di bilancio delle regioni, ad esclusione dei
programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal
consuntivo 2021;
d) completa attuazione delle misure di
razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni
societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo
testo unico;
e) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere
una riduzione significativa degli uffici di livello
dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonche' dei
contingenti di personale assegnati ad attivita'
strumentali;
2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al
fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di
strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi
strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
4) al contenimento della spesa del personale in
servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva
riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese
per i rinnovi contrattuali;
f) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati
dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione
di spesa per locazioni passive;
g) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di
contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati
in piena autonomia dall'ente.
459. L'accordo di cui al comma 458 e' corredato del
cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza annuale,
di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma.
463. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al
comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini
del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 455
sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle
regioni con cadenza annuale. Per le finalita' di cui al
primo periodo il collegio elabora una relazione, da
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che
dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di
mancata presentazione della predetta relazione o di
relazione con esito negativo, e' sospesa l'erogazione del
contributo per l'annualita' relativa all'esercizio in corso
e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione
dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31
dicembre 2026."
Note al comma 654
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n.
113 recante misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
"Art. 6 Piano integrato di attivita' e organizzazione
1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla
costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalita' di
ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la
realizzazione della transizione digitale e per
l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo
all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e
alla gestione dei big data;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la
piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e
dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,
nell'ambito del personale in servizio, individuano un
dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso
equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione
sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita'
anche comprovata da specifica formazione, che definisce
specificatamente le modalita' e le azioni di cui al comma
2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli
obiettivi programmatici e strategici della performance di
cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di
gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e
degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al
comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere
assolte anche dal responsabile del processo di inserimento
delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro di
cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica
dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai
sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1,
con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente
applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche
ricorrendo a forme di gestione associata.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati."
Si riporta il testo dei commi 557 a 562, dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
"Art. 1
1. - 556. Omissis.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) ;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai
sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva
alla data del 31 dicembre 2007241 puo' essere inquadrato a
domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti
delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di
cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale
a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste
dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota non inferiore al 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla
data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno
2006 le regole del patto di stabilita' interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipo di contratto.252
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."
Il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122 e' riportato nelle note al
comma 323.
Il testo dell''articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e e' riportato nelle note al
comma 366.
Note al comma 655
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"Art. 1
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione."
Note al comma 656
Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi):
"Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria
1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche al fine di consentire
l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali»
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi
360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del
personale educativo degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato."
Il testo dell'articolo 1, comma 785, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027) e' riportato nelle note al comma 637.
Note al comma 657


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 907, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
907. In relazione agli effetti finanziari conseguenti
alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge,
nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30
aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'articolo 23 della legge
9 agosto 2023, n. 111."
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2024, n. 305, S.O.


Note al comma 658


Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 9
agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma
fiscale):
"Art. 23 Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme
di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui
all'articolo 1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni
di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese
nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza
costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196."


Note al comma 659


Si riporta il testo degli articoli degli articoli 3,
comma 6, 3-bis e 11, comma 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. - 5. Omissis
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1
sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis.
Omissis."
"Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di
aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e
di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle
strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello stato. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
spese."
"Art. 11 Schemi di bilancio
1. - 10. Omissis
11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo
sono modificati ed integrati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati
riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione
dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis."


Il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
luglio 2011, n. 172.
Note al comma 660
Si riporta il testo del paragrafo 5.4.9 dell'allegato
4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42) come modificato dalla presente legge:
"Allegato 4/2 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE
LA CONTABILITA' FINANZIARIA
5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato
per le spese non ancora impegnate
Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel
fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese
non ancora impegnate per la realizzazione degli
investimenti di importo pari o superiore a quello previsto
per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono
interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano
verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle
successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che
costituiscono la copertura dell'intera spesa di
investimento;
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce
risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori
pubblici;
c) le spese previste nel quadro economico di un
intervento inserito nel programma triennale dei lavori
pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla
base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate
secondo esigibilita' per l'acquisizione di terreni,
espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree,
per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la
viabilita' riguardante l'accesso al cantiere, per
l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese
indispensabili per l'assolvimento delle attivita'
necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della
controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono
state formalmente attivate le procedure di affidamento del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In assenza
di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo,
le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo
pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in
relazione alla fonte di finanziamento per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la
conservazione del fondo pluriennale vincolato e'
condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita', delle attivita' di progettazione riguardanti
la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo
l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, le risorse
accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti
l'intero stanziamento continuano ad essere interamente
conservate:
nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati
a seguito della stipula dei contratti riguardanti il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica o il progetto
esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti
contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli
organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale e'
conservato;
nell'esercizio in cui e' stato verificato il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica o il progetto
esecutivo destinato ad essere posto a base della gara
concernente l'esecuzione dell'intervento;
nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate
le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei
livelli di progettazione successivi e' aggiudicata.
Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta
realizzata l'attivita' attesa nell'esercizio concluso
secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformita'
ai criteri di continuita' sopra indicati, le risorse
accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale
si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte
di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di
pari importo;
e) entro l'esercizio successivo alla validazione del
progetto destinato ad essere posto a base della gara
concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state
formalmente attivate le procedure di affidamento. In
assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui
al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le
risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo
pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in
relazione alla fonte di finanziamento per la
riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di
indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione,
che soddisfi le condizioni di cui all'art. 81, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 36 del 2023, cui ha fatto
seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse,
secondo quanto previsto dall'art. 89 del medesimo decreto
legislativo n. 36 del 2023.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati
dell'invito a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'art.
76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50
del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti
sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva
realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse
accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il
finanziamento di spese non ancora impegnate per la
realizzazione di investimenti sono interamente conservate
nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di
rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le
seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che
costituiscono la copertura dell'intera spesa di
investimento;
b) e' stata completata la verifica del progetto di
fattibilita' tecnico-economica e formalmente affidata la
progettazione esecutiva.
Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione
delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse
accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale
si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte
di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in
conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto
di pari importo."
Note al comma 661
Si riporta il testo degli articoli dell'articolo 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli
altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile
dell'amministrazione di cui fanno parte."
Note al comma 662
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Disposizioni in materia di riscossione locale
1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni
locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate tributarie o patrimoniali proprie.
2-bis. 2-bis. Gli enti locali possono deliberare di
affidare il servizio relativo alle attivita' di riscossione
coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
all'AMCO - Asset management company S.p.A.
2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis puo'
riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al
comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO - Asset
Management Company S.p.A. le attivita' di riscossione
coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da
2-quinquies a 2-undecies.
2-quinquies. L'AMCO - Asset Management Company S.p.A.
provvede alle attivita' di riscossione dei crediti affidati
in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella
titolarita' delle amministrazioni locali, alle condizioni
che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate
nel decreto di cui al comma 2-undecies.
2-sexies. Per le finalita' di cui al comma 2-quater,
l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. puo' costituire,
con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o
piu' patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste
dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni
destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti
per un valore anche superiore al 10 per cento del
patrimonio netto della societa'. La deliberazione
dell'organo di amministrazione determina i beni e i
rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile.
2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono
della facolta' di cui al comma 2-bis e che, al termine dei
contratti in essere con i soggetti affidatari della
riscossione coattiva, registrano una percentuale di
riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1,
tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale
definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene
obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company
S.p.A. per la riscossione coattiva.
2-octies. Per le attivita' di cui ai commi da 2-bis a
2-septies, l'AMCO - Asset Management Company S.p.A. si
avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui
al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura
competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e concorrenza. L'AMCO - Asset Management
Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di
riscossione ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle
attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario
dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei
flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in
materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione
delle risorse.
2-novies. I soggetti affidatari dell'attivita' di
riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono
selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura
competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi
di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO -
Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al
comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e
dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo
svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio
operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero
coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei
diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in
materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e
operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti
informatici e di personale qualificato e numericamente
adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei
crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei
presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti
d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi
esposizioni debitorie nei confronti di piu' debitori, tra
cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti
creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di
cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO - Asset
Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata
dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i
poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione
di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le
tutele e le facolta' di opposizione previste dalle
normative vigenti.
2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a
2-decies."
Note al comma 663
Si riporta il testo dell'articolo 259 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252,
un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto
della massa passiva e della massa attiva trasferita
all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il
prospetto di cui all'allegato a), Risultato di
amministrazione, dello schema di rendiconto di cui
all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, compreso il fondo anticipazione di liquidita', con
deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo puo'
essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire
dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'articolo 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi,
rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto
meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per
fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento
economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo."
Note al comma 665

Si riporta il testo dell'articolo 248 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'. La misura degli interessi
che maturano successivamente al rendiconto di cui
all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano
dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso
legale pro tempore vigente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento
non definitivo, responsabili di aver contribuito con
condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che
commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi
di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e
terzo periodo del presente comma non si applicano agli
amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilita'
sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano
di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due
anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito
di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarita' o
criticita' relative agli esercizi precedenti l'elezione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito
della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la
conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16,
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti
responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione."
Note al comma 666
Si riporta il testo dell'articolo 56-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti
territoriali.
1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non
oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni
dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, siti nel rispettivo territorio, e' disciplinato dal
presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in
uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano
in corso procedure volte a consentirne l'uso per le
medesime finalita', nonche' quelli per i quali siano in
corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni
immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le
province, le citta' metropolitane e le regioni che
intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma
1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine
perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche
da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di
attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le
finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse
finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del
demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito
all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta. In caso di esito positivo si procede al
trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica
all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento
della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione
del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento,
unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i
motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili
assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del
demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine
di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni,
la conferma della permanenza o meno delle esigenze
istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di
futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni
non confermino, entro tale termine, la permanenza delle
esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta
giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in
ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis
e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad
altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede
al trasferimento del bene con successivo provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio.In caso di conferma
delle esigenze di cui al comma 2 da parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente
richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della
richiesta.
4. Qualora per il medesimo immobile pervengano
richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di
governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei
principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio,
in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e
subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di
beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti
agli enti utilizzatori.
5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede
che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora
all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia
del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i
beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta'
dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio
disponibile delle regioni e degli enti locali. Il
trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
cui i beni si trovano, con contestuale immissione di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene
di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con
subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi al bene trasferito.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta'
beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in
misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede
al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere
sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte dell'ente interessato. Le disposizioni di cui al
primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2026. Non si da' luogo al rimborso degli importi gia'
trattenuti o versati nelle annualita' pregresse.
7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle
annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle
entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano
ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle
intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e
l'adozione del decreto.
8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle
amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano
ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro
proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime.
9. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente
territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili
trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero
dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i
medesimi immobili siano conferiti si applicano le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di
contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere
iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione
sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti
dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare
disponibile degli enti territoriali, salvo che una
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge
alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti
territoriali la predetta quota del 10% e' destinata
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per
la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per
la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.(22)
12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili
con quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo e' soppresso;
b) al sesto periodo, le parole: ", nonche'
l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei
fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita'
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal
conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono
soppresse."
Note al comma 668
La legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante norme
riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como,
Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio
disponibile e successiva cessione a privati e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 5
febbraio 1992, n. 177, recante norme riguardanti aree
demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e
Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e
successiva cessione a privati:
"Art. 6
1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli
effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato
per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a
qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.
Dalla data di presentazione della domanda di cui
all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o
di rilascio delle aree, comunque motivati."
Note al comma 671
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5
febbraio 1992, n. 177, recante norme riguardanti aree
demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e
Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e
successiva cessione a privati:
"Art. 2
1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad
alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di
cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in
godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione.
Il relativo prezzo di cessione dovra' comprendere la spesa
di acquisto e quella di urbanizzazione."
Note al comma 672
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 555, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
"555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al
2028."
Note al comma 673
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"759. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai
comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato
disposto l'allontanamento dalla casa familiare con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2027."
Note al comma 676
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Note al comma 677
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-quinquies
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
1.-5-quater
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro
il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in
cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione
degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per
la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.
Omissis."
Note al comma 678
Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3-ter. (Alleggerimento degli oneri da
indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative
risorse per le maggiori spese energetiche)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al
2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2015 al 2025".
2. In considerazione delle difficolta' determinate
dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi
energetici, negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, gli enti
locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme
di prestito contratti con le banche, gli intermediari
finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel
corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo,
fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative
iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento
dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi
promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedano la
sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento
dei finanziamenti in essere in scadenza negli anni 2023,
2024, 2025 e 2026, con conseguente modifica del relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche
in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote
interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le
sospensioni di cui al presente comma non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse
automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica
del piano di ammortamento."
Note al comma 679
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
1. Omissis
2. Per gli anni dal 2015 al 2028, le risorse derivanti
da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, comprese le
operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e
di altre forme di prestito, possono essere utilizzate dagli
enti territoriali senza vincoli di destinazione.
Omissis."
Note al comma 680
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 448, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e'
stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in
euro 7.157.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro 6.760.590.365 per l'anno 2025, in
euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, in euro 6.933.700.365
per l'anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l'anno 2028, in
euro 8.260.700.365 per l'anno 2029, in euro 8.214.704.113
per l'anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere
dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso
una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso."
Note al comma 681
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 , a euro 3.753.279.000 per ciascuno degli anni dal
2020 al 2025 e a euro 3.753.389.000 a decorrere dall'anno
2026, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per l'anno 2026 per una somma pari a euro
1.900.643.345,70, per l'anno 2027 per una somma pari a euro
1.890.643.345,70, per l'anno 2028 per una somma pari a euro
1.885.843.345,70 e a decorrere dall'anno 2029 per una somma
pari a euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della
quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei
comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,
ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40
per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla
base della differenza tra le capacita' fiscali e i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. La quota di cui al
periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta
componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 380 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro in
ciascuno degli anni 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel
2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel
2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro
annui a decorrere dal 2030, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per
l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla
predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un
rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo,
il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per un
importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, in favore dei comuni della Regione siciliana e
della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il
31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni
standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo
scopo integrata con i rappresentanti della Regione
siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di
esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo
non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il
medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di
servizio e le modalita' di monitoraggio. Per l'anno 2022,
nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la
funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione
Sardegna da parte della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto,
per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene
conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e
le modalita' di monitoraggio, per definire il livello dei
servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono
stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro
il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del
settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo
giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al
periodo precedente puo' essere comunque emanato;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno
2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in
percentuale, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al
raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o
bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello
minimo da garantire di cui al periodo precedente e'
definito quale numero dei posti dei predetti servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo
standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione
alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36
mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento,
inclusivo del servizio privato. In considerazione delle
risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola
o associata, garantiscono, secondo una progressione
differenziata per fascia demografica tenendo anche conto,
ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza,
il raggiungimento del livello essenziale della prestazione
attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022
l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune
o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con
il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai
bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di
una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a
quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano
raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di
servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino
al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo
garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso
il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la
funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.
Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi'
disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di
asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse
assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse stesse. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023 e a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il
Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi
alla componente trasporto disabili della funzione
"Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.
Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della
percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire
con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse;
d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per
euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
per il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni relativi agli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per
euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
per il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni relativi al trasporto degli alunni con
disabilita';
d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per
euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro
il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione
"Servizi sociali";
d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le
assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti
dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura
pari a euro 75.996.252 per effetto dell'articolo 19, comma
8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162.
d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di
Roma Capitale non si applicano le modalita' di riparto
previste dalla lettera c). Il versamento spettante da
risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma
Capitale per assegnazione al Fondo di solidarieta'
comunale, di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' fissato in euro 79.622.195
nell'anno 2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro
57.622.195 a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere
dall'anno 2026, la quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia
delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il
Fondo di solidarieta' comunale e' fissata in euro
217.035.438."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 758, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art. 1
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993."
Note al comma 682
Si riporta il testo dell''articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 35 Emissione di titoli obbligazionari da parte di
enti territoriali
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le
citta' metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e
seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita'
montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le
regioni possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento
degli investimenti. Per le regioni resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge
26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i
consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
si intende negata qualora non sia espressamente concessa
entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel
predetto articolo 46 sara' a totale carico dell'ente
emittente.
1.bis.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e'
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in
cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si
trovano in situazione di dissesto o in situazioni
strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal
penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione
e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione
dell'esercizio in cui e' prevista l'emissione del prestito.
Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad
investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore
del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli
investimenti, ai quali e' finalizzato il prestito
obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale
o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli
interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di
cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla
determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti
emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non puo'
essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi
da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali
territoriali, la data di estinzione non puo' essere
successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento
dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla
fusione dei comuni prima della scadenza del termine di
dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici
derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al
nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con
warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
6. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i
sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al
momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di
Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato
di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state
emissioni della specie si fara' riferimento al rendimento
dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua
piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere
maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi
al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per
anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti
corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di
anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base
all'IRPEG.
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del
prestito deve indicare l'investimento da realizzare,
l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove
previsto, puo' essere effettuato con fondi provenienti
dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.
L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio
del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa
nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che
ne disciplinano l'attivita', nonche' secondo le
disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267. L'ente emittente provvede ad erogare il
ricavato del prestito obbligazionario con le modalita' di
cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il
tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento
presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per
il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali,
e per il rimborso del capitale secondo il piano di
ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi
rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei
rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il
rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo
3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del
prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
in bilancio con impegno della regione a dare mandato al
tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata
ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata
altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti
emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in
quanto compatibili, le norme relative alla gestione
cartolare dei Bot di cui al decreto del Ministro del tesoro
del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono
sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia,
che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui
mercati regolamenti ai sensi della normativa vigente e
possono essere riacquistati dall'ente emittente
esclusivamente con mezzi provenienti da economie di
bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30
giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le
caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i
criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti
ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce
l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno
percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine
possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."
Note al comma 683
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 492, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
492. Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i
comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche'
i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalita' di
cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di
soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per
notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella
disponibilita' degli enti di cui al primo periodo per
essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli
eventi del Giubileo 2025. Per Roma Capitale e il comune di
Venezia i contributi previsti dall'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, possono essere incrementati per un
ammontare pari a quello di cui al primo periodo."
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante
disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale:
"Art. 4. Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi
servizi pubblici locali, nonche' i costi relativi al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti."
 


Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 210 e 213,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213(bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1.
210. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione
delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il
sostegno a favore delle persone con disabilita', a
decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita' con una
dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro
231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.
213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a
finanziare iniziative collegate a una o piu' delle seguenti
finalita':
a) potenziamento dei servizi di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con
disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado;
a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli
studenti con disabilita' privi di autonomia che frequentano
le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della
quota coperta dalla fiscalita' locale, e, nelle more della
definizione dei pertinenti livelli essenziali delle
prestazioni, potenziamento del relativo servizio;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche
digitali, per le politiche di inclusione delle persone con
disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del
neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore
sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione
sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche
attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la
diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei
segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza
nonche' per favorire l'uso di tecnologie innovative
finalizzate all'abbattimento delle barriere alla
comunicazione;
h) promozione di iniziative e di progetti per
l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle
persone con disabilita', di particolare rilevanza
nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da
enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli
stessi, in attuazione del principio di sussidiarieta'."
Il testo dell'articolo 1, comma 759, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 673.
Note al comma 685
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 775, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1.
775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente
alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il
dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e
aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo
258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha
ancora approvato il rendiconto della gestione di cui
all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, e'
attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato,
fino a concorrenza della massa passiva censita,
un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di
euro per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino
all'importo massimo di 50 milioni di euro e' destinata ai
comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime
condizioni. Le somme sono destinate all'incremento della
massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento
dei debiti ammessi, con le modalita' di cui al predetto
articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
L'anticipazione di cui ai periodi precedenti e' assegnata a
seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e
attuale di liquidita' degli enti interessati, tenuto conto
di altri eventuali anticipi o contributi gia' percepiti,
ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136."
Note al comma 686

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 777, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
777. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma
775 e' effettuata, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive degli interessi, in un numero di
annualita' variabile a seconda dell'incidenza pro capite
dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a
300 euro per abitante, in un massimo di dieci anni; b) da
301 a 600 euro per abitante, in un massimo di quindici
anni; c) oltre 600 euro per abitante, in un massimo di
venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione
di giro fondi sull'apposita contabilita' speciale intestata
al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' determinato, sulla
base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del
tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato
del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze. I risparmi derivanti dalla rimodulazione del
rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono
vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di
amministrazione o ad integrazione della massa attiva
dell'Organismo straordinario di liquidazione."
Note al comma 687
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio):
"Art. 4 Fondo per contenziosi connessi a sentenze
esecutive relative a calamita' o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto
finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi
connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al
2025 la dotazione del fondo e' pari a 420.000 euro per il
2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025.
Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di
sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi
ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di
ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa
corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi
tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o i
cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono
essersi verificati entro la data di entrata in vigore della
presente disposizione.
1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le
fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalita' e i
termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
l'approvazione della variazione di assestamento generale di
cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193,
comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30
settembre 2016.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016,
entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al
2025, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi
incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero
dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero
importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal
termine di invio delle richieste. Nel caso in cui
l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo
complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite
proporzionalmente."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 511, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"Art. 1
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti."
Note al comma 688
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 20
novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini
collettivi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Competenza dello Stato
1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di
collettivo godimento, in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo
delle collettivita' locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio
agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed
utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli
aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei
cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo
godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni
familiari vigenti nei territori montani continuano a godere
e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi
statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si
caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto
utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita',
salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
4. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da
diritti di uso civico sono amministrati dagli enti
esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di
tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con
amministrazione separata. La costituzione degli enti
esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove
non gia' esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui
alla legge 17 aprile 1957, n. 278.
5. I principi della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e
alle relative norme di attuazione."
Note al comma 689
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
(Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e
Province):
"Art. 5 Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a., la cui attivita', ai fini del presente
decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le
metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni
standard e ne determina i valori con tecniche statistiche
che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei
singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio
2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo
conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della
spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa
e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali.
Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali
restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato
invio, nel termine predetto, delle informazioni e'
sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento
dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti
a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la
pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del
Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle
lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo
di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati
necessari per il calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e
l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. si avvale
della collaborazione scientifica dell'Istituto per la
finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose
s.p.a. puo' avvalersi altresi' della collaborazione
dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c)
del presente articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
e le elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si
intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."
Il testo dell'articolo 1, comma 449, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma 681.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 496, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
496. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo
speciale per l'equita' del livello dei servizi con una
dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro
1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per
l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro
725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno
2030. Il Fondo di cui al primo periodo:
a) e' destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno
2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000
euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a
618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per
l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al primo
periodo sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione « Servizi sociali » e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di cui al presente comma e' destinato,
per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
per l'anno 2030, in favore dei comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il
contributo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla
base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con
i rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio. I contributi di cui al primo periodo, gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto
ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del
settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo
giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto di cui al
periodo precedente puo' essere comunque adottato;
b) e' destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a
450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di
euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia
demografica del comune o del bacino territoriale di
appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione
e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard per la funzione « Asili nido » approvati
dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per
ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di
appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni
possono procedere all'assunzione del personale necessario
alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia
utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei
limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
c) e' destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a
cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede
scolastica. Il contributo di cui al periodo precedente e'
ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello di riferimento con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo
conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla
componente trasporto disabili della funzione « Istruzione
pubblica » approvati dalla stessa Commissione. Fino alla
definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi'
disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale
di studenti disabili trasportati, da conseguire con le
risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse."
Note al comma 690
Il riferimento al testo della legge 7 aprile 2014, n.
56 e' riportato nelle note al comma 208
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
"Art. 14 Crisi d'impresa di societa' a partecipazione
pubblica
1. Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette
alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a
quelle in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di
valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno
o piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo
amministrativo della societa' a controllo pubblico adotta
senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli
effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano
di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2,
la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte
dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita'
ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei
commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite
da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni
pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un
aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di
partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi
altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal
quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle
attivita' svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in
deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo
quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice
civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne'
rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate,
con esclusione delle societa' quotate e degli istituti di
credito, che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di
perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i
trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo
periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o
di programma relativi allo svolgimento di servizi di
pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti, purche' le misure indicate siano contemplate
in un piano di risanamento, approvato dall'Autorita' di
regolazione di settore ove esistente e comunicato alla
Corte dei conti con le modalita' di cui all'articolo 5, che
contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario
entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuita'
nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della
amministrazione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte
dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui
al primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di
fallimento di una societa' a controllo pubblico titolare di
affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni
controllanti non possono costituire nuove societa', ne'
acquisire o mantenere partecipazioni in societa', qualora
le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella
dichiarata fallita."
Note al comma 691
Si riporta il testo dell'articolo 18-quater del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 14, recante
misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini
normativi ed interventi di carattere economico:
"Art. 18-quater. Disposizioni in materia di segretari
comunali).
1. Il segretario comunale iscritto nella fascia
iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in
cui permane l'iscrizione in tale fascia, puo' essere
autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui
all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso
del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il
sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di
segreteria per la nomina di un segretario avente gli
ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta,
il sindaco puo' procedere ad una nuova pubblicizzazione
della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia
iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia
individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di
accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui
al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022
per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il
segretario gia' titolare della medesima sede, il sindaco
puo' richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione
a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a
dodici mesi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere
richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del
citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per
i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi
sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, purche' la richiesta del sindaco pervenga non
oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di
entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico
conferiti ai sensi del presente articolo, consegua
l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo
31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per
il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, e' collocato,
dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilita'
con attribuzione del trattamento economico previsto per gli
enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente
articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma
restando la sola maturazione dell'anzianita' di servizio
prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato
CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di
almeno 120 ore di formazione, anche con modalita'
telematiche," e le parole: "due mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "un mese";
b) al terzo periodo, le parole: "Nel biennio successivo
alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) e' abrogata.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla
carriera di segretario comunale e provinciale, di cui
all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso
per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali
fino al 31 dicembre 2026."
Note al comma 692
Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 6, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree
protette), come modificato dalla presente legge:
"Art. 34. Istituzione di parchi e aree di reperimento
1.-5. Omissis
6. Il primo programma, tenuto conto delle
disponibilita' finanziarie esistenti, considera come
prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti
Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del
Marguareis);
l) Alta Murgia.
l-bis) Costa dei Trabocchi e teatina.
Omissis."
Note al comma 693
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo
ambientale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Aree naturali protette)
1.-2. Omissis
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata, sentiti i comuni interessati, e'
istituito il Parco nazionale " Costa dei Trabocchi e
Teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale " Costa dei Trabocchi e
Teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di
lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.
Omissis."
Note al comma 694
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29
dicembre 2010, n. 303 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Note al comma 696
Si riporta il testo degli articoli 13, comma 2 e 14,
comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
recante disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche'
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario:
"Art. 13. Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio
1. Omissis
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1,
ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per
tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le
metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
Omissis."
"Art. 14. Classificazione delle spese regionali
1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle
relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle
seguenti materie:
a)sanita';
b)assistenza;
c)istruzione;
d)trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa
in conto capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all'articolo
20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009.
Omissis."
Note al comma 697
Il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e' riportato nelle note al
comma 696.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza.
1.-6. Omissis
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
Omissis."
Note al comma 698
Il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e' riportato nelle note al
comma 696.
Note al comma 700
Si riporta il testo all'articolo 1, commi 162, 163, 169
e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"Art. 1.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale
integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a
persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con
ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che
richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto
intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne,
gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a
disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate « Case della comunita' ».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con il
coinvolgimento della persona in condizioni di non
autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore
di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione
del progetto di assistenza individuale integrata (PAI),
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.
169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono
definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di
intervento e ai servizi gia' individuati ai sensi
dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000,
n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti ai sensi
degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con
gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.
170. In sede di prima applicazione sono definiti i
seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28
luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita
indipendente."
Il testo dell'articolo 1, comma 496, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 689.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 797, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e,
contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella
prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di un livello
essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e'
attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 4.000."
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante
disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta':
"Art. 5. Valutazione multidimensionale
1.-6. Omissis
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un
operatore sociale identificato dal servizio sociale
competente e da altri operatori afferenti alla rete dei
servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a
seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a
seguito dell'analisi preliminare, con particolare
riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le
politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri
servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
valutazione di cui al presente comma. Le equipe
multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4,
disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 15
aprile 2024, n. 55 recante disposizioni in materia di
ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e
istituzione dei relativi albi professionali:
"Art. 3. Definizione dell'educatore professionale
socio-pedagogico
1. L'educatore professionale socio-pedagogico e' un
professionista operativo di livello intermedio che svolge
funzioni progettuali e di consulenza con autonomia
scientifica e responsabilita' deontologica.
Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali
e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi
limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore
professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza
e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e
formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e
socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli
aspetti educativi, rivolti a persone in difficolta' o in
condizione di disagio, collaborando con altre figure
professionali, e stimola i gruppi e gli individui a
perseguire l'obiettivo della crescita integrale e
dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo
interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali,
anche in collaborazione con altre agenzie educative.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico puo'
operare nelle strutture pubbliche o private di carattere
socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale,
ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo
limitatamente agli aspetti educativi, e puo' svolgere
attivita' didattica e di sperimentazione nello specifico
ambito professionale.
3. La professione di educatore professionale
socio-pedagogico puo' essere esercitata in forma autonoma o
con rapporto di lavoro subordinato."
Note al comma 701
L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 e' riportato nelle note al comma 33.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
"Art. 1.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome."
Note al comma 702
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 592, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli
essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi
fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i
Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle
modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e
di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata
dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in
relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta':
"Art. 24. Sistema informativo unitario dei servizi
sociali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, di seguito denominato
«SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le
informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni
indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale
alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di
intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con
i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia'
nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di
studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21
della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza
per il Patto di inclusione sociale;
( (2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione) );
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo
11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti
dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche attraverso servizi di
cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili. L'INPS fornisce altresi' all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata
dei dati e delle informazioni presenti nel sistema
informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di
agevolare il monitoraggio e la programmazione degli
interventi e delle politiche in materia di disabilita', di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti
in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni
a fini statistici, di ricerca e di studio.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di
cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al
comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta
ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo
dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione
l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza
della tipologia, dell'organizzazione e delle
caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
i servizi territoriali residenziali per le fragilita',
anche nella forma di accreditamento e autorizzazione,
nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono
raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e
delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati
a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e
dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7
e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e'
fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e
quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende
disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal
medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono
agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica."
Il testo dell'articolo 1, comma 496, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 689.
Note al comma 703
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 498 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
498. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 496 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies),
d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma 501 del presente articolo per gli esercizi 2021 e
2022 ed entro trenta giorni dalla presa visione delle
certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la
societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa
invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni
del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre
i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i
trenta giorni, perduri l'inadempimento, la societa'
Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa trasmette
specifica comunicazione al Ministero dell'interno che
provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente
o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune
certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di
riferimento.
499. Entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione della societa' Soluzioni per il sistema
economico - SOSE Spa, il Ministero dell'interno provvede
alla nomina di un commissario che e' individuato nel
sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario
e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio
della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel
caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio
assegnato, ad attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio
assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri
l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero
dell'interno nomina con successivo decreto un commissario
su designazione del prefetto.
500. Le somme di cui al comma 498 restano nella
disponibilita' di ciascun comune beneficiario per essere
destinate alle medesime finalita' originarie; nel caso in
cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le
risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato,
ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo
speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al
comma 496 del presente articolo.
501. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le
modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500."
Note al comma 704
Il testo dell'articolo 1, comma 496, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 689.
Note al comma 705
Il testo all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e'
riportato nelle note al comma 700.
Il testo dell'articolo 1, comma 496, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 689.
Note al comma 706
Si riporta il testo dell'articolo 117, della
Costituzione della Repubblica Italiana:
"Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, (norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107):
"Art. 5. Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104
1. La domanda per l'accertamento della condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificata dal presente decreto, corredata di certificato
medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi
clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del
funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e'
presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta giorni dalla
data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti
di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno
specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono
integrate da un assistente specialistico o da un operatore
sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture
pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale
o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo
Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
negli altri casi, da un medico INPS come previsto
dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio
2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto,
e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare,
nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un
medico specialista, esperto nella patologia che connota lo
stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno
psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un
pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica
qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente
locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI)
e del Progetto individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di
chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o
del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel
rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima
misura possibile, della studentessa o dello studente con
disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico
ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico,
dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche'
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'
genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui
al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione
del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga
richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le
disabilita', per gli affari regionali e le autonomie,
sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 3 e all'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, ai
fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della
Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della
Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di
nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza
almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
Note al comma 707

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
"Art. 7. Piano educativo individualizzato
1. Omissis
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
a) e' elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell'accertamento della condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento,
avendo particolare riguardo all'indicazione dei
facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF
dell'OMS;
c) individua obiettivi educativi e didattici,
strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente
di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli
interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei
bisogni educativi individuati;
d) esplicita le modalita' di sostegno didattico,
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla
classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione,
gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la
valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza
igienica e di base, svolti dal personale ausiliario
nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle
risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita'
attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti
coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita' di coordinamento degli
interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale;
g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via
definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo
conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di
cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola
dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel
passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza
e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di
trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione
tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito
sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali
della scuola di destinazione;
h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed
integrazioni.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo n. 66 del 2017 recante norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107:
"Art. 3. Prestazioni e competenze
1.-3. Omissis
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati i criteri per una progressiva uniformita' su
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all'assistenza per
l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme
restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e
ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di
specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento
dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti
di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre
risorse al medesimo fine disponibili a legislazione
vigente.
Omissis."
Note al comma 708
Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162
(Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei
a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni censiti in
Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione
separata») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 2016.
Note al comma 710
Il testo dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' riportato nelle note al comma 701.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 33.
Il testo dell'articolo 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 683.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 213, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a
finanziare iniziative collegate a una o piu' delle seguenti
finalita':
a) potenziamento dei servizi di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con
disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado;
a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli
studenti con disabilita' privi di autonomia che frequentano
le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della
quota coperta dalla fiscalita' locale, e, nelle more della
definizione dei pertinenti livelli essenziali delle
prestazioni, potenziamento del relativo servizio;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche
digitali, per le politiche di inclusione delle persone con
disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del
neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore
sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione
sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche
attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la
diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei
segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza
nonche' per favorire l'uso di tecnologie innovative
finalizzate all'abbattimento delle barriere alla
comunicazione;
h) promozione di iniziative e di progetti per
l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle
persone con disabilita', di particolare rilevanza
nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da
enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli
stessi, in attuazione del principio di sussidiarieta'."
Note al comma 711
Il testo dell'articolo 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 683.
Il testo dell'articolo 1, comma 213, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 710
Il testo dell'articolo 1, comma 496, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 689.
Note al comma 712

Il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e' riportato nelle note al
comma 696.
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 7. Definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni (LEP)
1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, la
determinazione dell'importo standard della borsa di studio
tiene in considerazione le differenziazioni territoriali
correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari.
La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti
gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui
all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L'importo standard della borsa di studio e'
determinato, in modo distinto per condizione abitativa
dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi, in termini di costi delle
prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni
delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per
libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo
studio. e' compresa la spesa per l'acquisto di personal
computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o
informatiche. E' altresi' ricompresa la spesa per
l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di
miglioramento del servizio di connessione dati di rete
personale o domestica tale da consentire la navigazione
mediante la piu' recente tecnologia di rete locale senza
fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di
telefonia mobile e cellulare;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede
abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe
piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.
Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per
il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno
con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto
pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti
fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due
pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture
convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per
gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto
giornaliero;
d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori
sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o
residenza universitaria e per le relative spese accessorie
(condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui
rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente
praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa
essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il
completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra' stimata in valore standard, con
riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un
valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al
limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di
cui all'articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli
studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai
bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal
numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo
precedente.
5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti
ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa
e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad
eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e
degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza
sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai
corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti
fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o
provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o
istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di
residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria.
7. L'importo della borsa di studio e' determinato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2
e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le
modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per
l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8.
8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma
7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l'importo della borsa di
studio e' determinato in misura diversificata in relazione
alla condizione economica e abitativa dello studente con
decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita'
di cui al comma 7."
Note al comma 713
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 18. Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato
attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel
riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1,
lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto
territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e'
disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano
l'importo della tassa per il diritto allo studio
articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia
piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica
a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di
eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140
euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore
al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto
dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del
diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le
Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il
30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di
ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e'
aggiornato sulla base del tasso di inflazione
programmato.".
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono destinare una quota del gettito dei
contributi universitari all'erogazione degli interventi di
cui al presente decreto."
Note al comma 714
Il testo dell'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' riportato nelle note al comma 701.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note al comma 33.
Note al comma 715
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 33. (Assestamento e variazioni di bilancio)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio indicando,
per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le dotazioni di
competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi
pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla
presentazione del disegno di legge di bilancio i cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di
legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri
inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5
dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di
effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo
comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le
variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, variazioni
compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare."
Note al comma 716
Il testo dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e' riportato nelle note al comma 715.
Note al comma 717
Il testo dell'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma 192
Note al comma 718
Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e' riportato nelle note al comma 193.
Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67 e' riportato nelle note al comma 189.
Note al comma 720
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre
2014.
Note al comma 721
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42:
"Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 179 e
179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi
2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.
179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le
amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non
impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei
all'esito delle procedure svoltesi in attuazione
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della
proposta di assunzione nel termine assegnato
dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta
giorni, possono essere destinate dalle predette
amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione
ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso
di professionalita' tecnica analoga a quella del personale
non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati
sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la
coesione territoriale che definisce, in particolare, le
modalita', anche temporali, della collaborazione, comunque
non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della
remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal
regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta
Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018."
Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 7, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose:
"Art. 31-bis Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno
1. - 6. Omissis.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020
e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale puo'
stipulare contratti di collaborazione, di durata non
superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso
di alta specializzazione, da destinare a supporto degli
enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa
complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale "Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato
sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n.
36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui
al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti
in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
Omissis."
Note al comma 722
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 886, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
886. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno
di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla
compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso
della spesa netta indicato nel Piano strutturale di
bilancio di medio termine 2025-2029."
Note al comma 723
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 S.O.
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 185.
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)
1.-1-ter. Omissis
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
Omissis."
Note al comma 724
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
"Art. 33. Agevolazioni
1.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilita'
in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni
del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino.
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa, per assistere una persona con
disabilita' in situazione di gravita', che non sia
ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore
sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi
dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.
76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36,
della medesima legge, parente o affine entro il secondo
grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del
coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente
di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da
patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini
entro il terzo grado della persona con disabilita' in
situazione di gravita'. Fermo restando il limite
complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso
individuo con disabilita' in situazione di gravita', il
diritto puo' essere riconosciuto, su richiesta, a piu'
soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in
via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di
prestare assistenza nei confronti di piu' persone con
disabilita' in situazione di gravita', a condizione che si
tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui
all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n.
76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1,
comma 36, della medesima legge o di un parente o affine
entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con disabilita' in
situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta'
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti.
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui
al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap
grave, residente in comune situato a distanza stradale
superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza
del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di
residenza dell'assistito.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
domicilio della persona da assistere e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di
priorita' nell'accesso al lavoro agile ai sensi
dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017,
n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme
le eventuali previsioni piu' favorevoli previste dalla
contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove
rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di
analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle
province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono
al datore di lavoro il conseguimento delle stesse
certificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis,
e 20)
1.-4. Omissis
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilita' in
situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla
richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini
della presente disposizione, la parte di un'unione civile
di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo
1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
convivente o della parte di un'unione civile o del
convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il
padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire
del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado
convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma
spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata
instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Omissis."
Il testo degli articoli 32, 33, del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53) e' riportato nelle note al
comma 219.
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, della
legge 22 maggio 2017, n. 81 recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato:
"Art. 8. Disposizioni fiscali e sociali
1.-3. Omissis
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo
parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i
primi dodici anni di vita del bambino. Entro lo stesso
termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro,
ad ulteriori tre mesi di congedo del bambino. I trattamenti
economici per congedo parentale, ancorche' fruiti in altra
gestione o cassa di previdenza, non possono
complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite
complessivo di nove mesi.
Omissis."
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 185.
Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
"Art. 44. Disposizioni varie in materia previdenziale
1.-8-quater. Omissis
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322,
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e
6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto.
Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
Omissis."
Note al comma 725
Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 48-bis Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 , e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575 422, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione
del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente
decreto nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al
medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per
l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in
favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026,
anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal
caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se
il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo,
sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito
della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza
del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme
eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
Note al comma 726
Si riporta il testo degli articoli 340 e 658 del codice
penale:
"Art. 340. (Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessita')
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la
regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' e' punito con la reclusione
fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in
essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due
anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni."
"Art. 658. (Procurato allarme presso l'Autorita')
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli
inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso
enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e'
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
lire cento a cinquemila."

Si riporta il testo degli articoli 489 e 490 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (approvazione del testo del
codice della navigazione):
"Art. 489. (Obbligo di assistenza).
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque
interne, i quali siano in pericolo di perdersi, e'
obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della
nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi
passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485,
quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in
pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a
partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o
da un aeromobile, e' tenuto nelle circostanze e nei limiti
predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa
ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che
sia a conoscenza che l'assistenza e' portata da altri in
condizioni piu' idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla."
"Art. 490. (Obbligo di salvataggio).
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del
tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di
riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice
e' tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati
dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio,
ovvero, se cio' non sia possibile, a tentare il salvataggio
delle persone che si trovano a bordo.
E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il
tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque
interne in pericolo di perdersi."
Note al comma 729
Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25. Oneri per i servizi di soccorso pubblico
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18,
legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo
nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o
l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente
pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando
la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il
soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a
corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.
Il medesimo corrispettivo e' dovuto qualora l'evento per il
quale e' stato effettuato l'intervento sia imputabile a
dolo o colpa grave dell'agente.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe,
stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai
costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle
attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui
all'articolo 23, comma 2.
Note al comma 731
Si riporta il testo dell'articolo 827 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 262 (approvazione codice civile):
"Art. 827. (Beni immobili vacanti).
I beni immobili che non sono in proprieta' di alcuno
spettano al patrimonio dello Stato."
Note al comma 732
Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24
ottobre 2001.
Note al comma 733
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 177 e 178
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e
la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti
alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la
coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle
Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna
Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse
per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per
gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle
regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali
linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati
all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al
Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini della loro coerenza con i documenti di programmazione
europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse
fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione,
articolato per annualita', definito in considerazione dei
cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a
valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti si applicano le
modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per
la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di
regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche
con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo
schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con particolare riferimento al tema degli interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi
nazionali, nell'ottica di una collaborazione
interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione
di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali
linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati
all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla
regione o alla provincia autonoma interessata, dal
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con
i documenti di programmazione europea e nazionale nonche'
l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento
previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel
territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente
destinate al finanziamento della quota regionale di
cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione
articolato per annualita' definito in considerazione del
cronoprogramma finanziario degli interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a
valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore
di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna
regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi
definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d),
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli organi
di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione
delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle
risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti
per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee
d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione,
nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure
afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera
a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono
trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
di cui agli Accordi per la coesione, secondo
l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed
effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in
favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure
stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione.
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della
spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni
titolari degli interventi comunicano i relativi dati al
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base
di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far
fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un
intervento e non ancora utilizzate, possono essere
riassegnate per un intervento di titolarita' di altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di
urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con
l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo
intervento, sentita l'amministrazione titolare
dell'intervento definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per
i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite
secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i)."
Note al comma 734
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
"Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in
materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo unico per il pluralismo e
l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera
b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito
denominato «Fondo».
Note al comma 735
Si riporta il testo del comma 861 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
861. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri
di esercizio della societa' RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, la predetta societa', nell'anno 2025, promuove
l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per
consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un
livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023,
con esclusione dei costi per consulenze relative a
operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in
relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al
primo periodo, la predetta societa' e' tenuta a realizzare
una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al
corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio
2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo
periodo e' elevata al 4 per cento. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, la predetta societa',
coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano
industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in
atto misure di contenimento dei costi esterni tali da
realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione
dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto
dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno
al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti
costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle
misure di cui al presente comma sono finalizzati al
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del
contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure
adottate in attuazione del presente comma nella relazione
sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025,
2026 e 2027."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 616, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
616. Al fine di semplificare le procedure contabili di
assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile
incremento delle entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel
predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relative ai contributi in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale;
 


b) per la restante quota, alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme
delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate
dalla legislazione vigente a specifiche finalita', sulla
base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente
a quello di accredito."
Note al comma 738
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 483, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
483. Al fine di allineare il target previsto dal Piano
«Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento
3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)»
del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione
del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre
2023 nonche' da ogni altra successiva decisione del
Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e
obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro
piano della medesima Componente 2, Investimento 3, il
soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di
appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i
beneficiari, ad adeguare gli obiettivi contrattuali alle
suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di
esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3.
E' rimodulato, a seguito della piu' aggiornata decisione di
esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, l'importo del
contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con
il modello "a contributo". Tale adeguamento e' operato dal
soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun
beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici
che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di
entrata in vigore della presente legge, fermi restando il
termine finale di esecuzione del citato Piano nonche'
l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di
gara dai beneficiari."
Note al comma 739
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti
1.-1-bis
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
Omissis."
Note al comma 742
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1038, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041."
Note al comma 743
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 613, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"Art. 1
613. Al fine di realizzare un Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo
del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento
della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello
sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al
finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e'
previsto un programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti
produttivi finalizzati alla transizione verso forme
produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare
riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."
Note al comma 744

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 738, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
"Art. 1
738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione
degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito un
contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di
0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH -
Federazione italiana per il superamento dell'handicap."
Note al comma 745
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica):
"Art. 10 Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e:
"terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Note al comma 746
Il testo dell'articolo 1, comma 738, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 e' riportato nelle note al comma 744.
Note al comma 747
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.
Note al comma 750
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le
disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla
data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma
1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente
determinate con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3.
Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748."
Note al comma 751
Il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 e' riportato nelle note al comma 750.
Note al comma 754
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e
la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti
alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la
coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle
Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna
Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse
per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per
gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle
regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali
linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati
all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al
Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini della loro coerenza con i documenti di programmazione
europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse
fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione,
articolato per annualita', definito in considerazione dei
cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a
valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti si applicano le
modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per
la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di
regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche
con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo
schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con particolare riferimento al tema degli interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi
nazionali, nell'ottica di una collaborazione
interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione
di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali
linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati
all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla
regione o alla provincia autonoma interessata, dal
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con
i documenti di programmazione europea e nazionale nonche'
l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento
previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel
territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente
destinate al finanziamento della quota regionale di
cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione
articolato per annualita' definito in considerazione del
cronoprogramma finanziario degli interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a
valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore
di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna
regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi
definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d),
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli organi
di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione
delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle
risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti
per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee
d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione,
nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure
afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera
a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono
trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
di cui agli Accordi per la coesione, secondo
l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed
effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in
favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure
stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione.
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della
spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni
titolari degli interventi comunicano i relativi dati al
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base
di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far
fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un
intervento e non ancora utilizzate, possono essere
riassegnate per un intervento di titolarita' di altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di
urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con
l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo
intervento, sentita l'amministrazione titolare
dell'intervento definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per
i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite
secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i)."
Note al comma 756
Il testo dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e' riportato
nelle note al comma 1.
Note al comma 757
Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307 (disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica) e' riportato nelle note al
comma 745.
Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 1-quater Fondo perequativo
1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021,
alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e
contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies,
13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato
alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro
concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34."
Il testo dell'articolo 1, comma 886, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 722.
Note al comma 758
Il testo dell''articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e' riportato nelle note al comma
366.
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
"Art. 3
Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili
esigenze di servizio di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978,
un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti."
Note al comma 762
Si riporta il testo del comma 237 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art.1.
237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1,
comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il
18 giugno 2020."
Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
"Art. 50. (Modifiche alla disciplina del Fondo
indennizzo risparmiatori - FIR)
1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499.»
le seguenti: «All'azionista, in attesa della
predisposizione del piano di riparto, puo' essere
corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio»;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499.»
le seguenti: «All'obbligazionista, in attesa della
predisposizione del piano di riparto, puo' essere
corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio".
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le
seguenti: "18 giugno 2020".
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 493 a
507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1
493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del
dovere di disciplinare, coordinare e controllare
l'esercizio del credito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione
iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei
risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito
un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni
massive degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i
risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali,
anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale di
cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione,
ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi; nei
casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre
2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i
limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo
al dante causa in relazione al complesso di azioni od
obbligazioni da questi detenute.
495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle
prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui
all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i
clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e
2-sexies del medesimo articolo 6.
496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui
al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di
acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per
cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di
trattamento dei soggetti istanti legittimati.
497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti
subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per
cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali,
entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per
cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di
trattamento dei soggetti istanti legittimati.
498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma
1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo
periodo del comma 493.
Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti del
risparmiatore per l'importo corrisposto.
499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al
netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di
transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di
ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal
fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD),
attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle
banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e
l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo,
ristoro, rimborso o risarcimento.
500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al
netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di
transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di
ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento,
nonche' del differenziale cedole percepite rispetto a
titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo
interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la
collaborazione del sistema bancario e delle banche in
liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di
somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro,
rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di
rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di
Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119.
501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione
finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
modalita' di presentazione della domanda di indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con
il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una
Commissione tecnica per: l'esame delle domande e
l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle
violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di
causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i
componenti della Commissione tecnica e determinati gli
emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la
corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora
l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della
Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite
massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda
di indennizzo, corredata di idonea documentazione
attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata
entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla
data individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. La prestazione di
collaborazione nella presentazione della domanda e le
attivita' conseguenti non rientrano nell'ambito delle
prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione
tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed
extragiudiziali, utili all'esame delle domande.
501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento
delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma
501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al
comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo,
puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i
riscontri necessari per verificare la sussistenza del
requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato
nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle
informazioni risultanti dalle banche di dati detenute
dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto
e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza
del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le
modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di
sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia
delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.
502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno
diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei
precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche,
imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori
diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni
subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del
provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore
di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di
eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate
sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare
di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio
mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli
strumenti finanziari di cui al comma 494, nonche' i
contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla
vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n.
138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro. I cittadini italiani
residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea
documentazione del Paese di residenza attestante i
prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare
di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis,
lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000 euro con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo
assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo
periodo, e' conseguentemente adeguato.
503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021. Le risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di
500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le
somme non impegnate al termine di ciascun esercizio
finanziario sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate negli esercizi successivi.
504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui
all'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal FIR. All'articolo
1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
primo e il secondo periodo sono soppressi.
505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni
del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui
al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli
incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli
organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e
revisione interna; membro del collegio sindacale;
consigliere delegato; direttore generale e vice direttore
generale, nonche' i loro coniugi, parenti ed affini di
primo e di secondo grado.
506. Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le
parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari
all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto
degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti:
«L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari al 95 per
cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari». Conseguentemente il Fondo
interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i
rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019.
507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una
relazione relativa all'attuazione dei commi da 493 a 506
nella quale comunica il numero dei risparmiatori
indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale
scopo destinate, quelle accertate e disponibili per
l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma
496, nonche' il numero stimato dei risparmiatori che hanno
titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima
relazione il Ministro dell'economia e delle finanze
comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate
all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che
conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione
dell'anno 2020."
Note al comma 766
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 119 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi
sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia
di sport):
"Art. 5 Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano -
Cortina 2026»
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere
le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica
sportiva delle persone con disabilita' e i principi del
movimento paralimpico, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
per le disabilita', sentito il Comitato italiano
paralimpico (CIP), e' nominato un Commissario straordinario
quale soggetto responsabile del processo di indirizzo,
coordinamento e attuazione delle attivita' e degli
interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento
dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e'
collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori
ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per
tutta la durata del mandato, ovvero ricopre l'incarico
secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico
sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di
cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui
all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. All'atto del collocamento fuori ruolo, e'
reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o piu'
programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonche'
delle attivita' agli stessi funzionali, con riferimento
alla logistica e all'allestimento nonche' all'adeguamento
delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano,
Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di
quanto previsto dai programmi, il Commissario
straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli,
puo':
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione
Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
b) curare o supportare le attivita' relative agli
appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi
paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attivita' in
corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione
per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso
l'intervento della societa' Sport e salute S.p.A. o della
Societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se
diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni
per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con
il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attivita' e
dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle del
programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi momento
relazioni sullo stato delle attivita', nonche' promuovere
le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei
progetti, anche attraverso la definizione di termini
perentori.
2-bis. I poteri del Commissario straordinario non
possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti
in materia di digitalizzazione e di modellazione
informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la
tracciabilita', l'efficienza e la sostenibilita' dei
processi progettuali e realizzativi.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono
trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000
per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi
di cui al comma 2, nonche' una somma pari a un massimo di
euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere
logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni
sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un
massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche
temporanei, necessari al completamento delle opere
essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Il
Commissario straordinario puo', mediante ordinanza
motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario resta in carica fino al termine
dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e
dello svolgimento delle attivita' ad essi connesse, e
comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario
straordinario e' riconosciuto un compenso, da determinarsi
con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non
superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli
oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di
euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno
2026, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con
riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e'
autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno
2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo
16. Il Commissario straordinario puo' essere destinatario
del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di
contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo
svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano -
Cortina 2026». Il Commissario straordinario e', altresi',
destinatario degli stanziamenti economici previsti per
l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina
2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza
trimestrale il Commissario straordinario invia
all'Autorita' politica delegata in materia di sport una
relazione contenente la rendicontazione delle spese
effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente
articolo nonche' le informazioni sullo stato di avanzamento
degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi
approvati. L'Autorita' politica delegata in materia di
sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della
relazione ai fini dell'accessibilita' e della trasparenza
amministrativa.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di
100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo
1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma
1, del presente decreto.
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario
straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e
agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma
4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della
contabilita' speciale e' data tempestiva e adeguata
pubblicita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo
42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33."
Note al comma 767
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
19 novembre 2008 (Tipologie di benefici, requisiti e
modalita' di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro):
"1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime
di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, eroga una prestazione una tantum al nucleo dei
familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di
infortunio sul lavoro. La prestazione erogata dal Fondo non
e' soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del
risarcimento del danno in favore dei familiari del
lavoratore.
2. L'importo della prestazione di cui al comma 1 e'
parametrato al numero dei familiari superstiti del
lavoratore, ed e' annualmente determinato in relazione alle
risorse disponibili 3.
3. Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2007 e
il 31 dicembre 2008 l'importo della prestazione di cui al
comma 1 e' determinato secondo le seguenti quattro
tipologie 3:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. La prestazione una tantum a carico del Fondo viene
erogata anche ai superstiti dei lavoratori privi di
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito denominato
Testo Unico.
5. Con riferimento agli infortuni mortali in ambito
domestico la prestazione una tantum a carico del Fondo e'
erogata ai familiari superstiti degli assicurati di cui
all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
6. Il beneficio di cui al comma 1, non soggetto a
tassazione in relazione alla natura e finalita'
dell'erogazione in analogia a quanto previsto dall'art. 34,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
601/1973 e successive modificazioni e integrazioni, e'
cumulabile con altre misure di sostegno in favore dei
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.
7. Nei casi di erogazione della prestazione una tantum
da parte del Fondo, l'INAIL o l'IPSEMA liquidano
un'anticipazione della rendita ai superstiti, di cui
all'art. 85 del Testo Unico, dei soggetti assicurati.
8. Ferme restando le misure e le condizioni previste
dall'art. 85 del Testo Unico, l'importo dell'anticipazione
di cui al comma 7 e' pari a 3/12 della rendita annua
calcolata sulla retribuzione valida ai fini della
determinazione del minimale di legge per la liquidazione
delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo
Unico."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1187, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"Art. 1
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi."
Note al comma 768
Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 5 e 6 del
decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120
(Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli
investimenti di interesse strategico, per il processo
penale e in materia di sport):
"Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza
di imprese italiane nel continente africano e per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1.-4. Omissis.
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi
nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata, nel limite massimo
di 500 milioni di euro entro l'anno 2025, a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante
strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione
separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I
finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche
congiuntamente al finanziamento bancario o di altre
istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di
imprese stabilmente operative in Stati del continente
africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti
settori, in coerenza con le finalita' del richiamato Piano
Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e
approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse
naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute;
agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli
interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa
depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello
Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in
misura pari all'80 per cento in relazione al singolo
intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita
solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa
anche nell'eventualita' di finanziamento erogato
congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima
richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque
a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia
dello Stato si estende al rimborso del capitale e al
pagamento degli interessi.
Omissis."
Note al comma 769
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6 del
decreto-legge 29 giugno 2024, n.89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120
(Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli
investimenti di interesse strategico, per il processo
penale e in materia di sport), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza
di imprese italiane nel continente africano e per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1.-5. Omissis.
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli
interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa
depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello
Stato in misura pari all'80 per cento in relazione al
singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso
riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e
prestiti Spa anche nell'eventualita' di finanziamento
erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima
richiesta ed e' rilasciata a titolo non oneroso o comunque
a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia
dello Stato si estende al rimborso del capitale e al
pagamento degli interessi.
Omissis."
Note al comma 770
Il testo dell'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e' riportato nelle note al comma
431.
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 21.
Note al comma 771
Si riporta il testo dell'articolo 334, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle
assicurazioni private), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei
veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo
delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che
erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario
nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del
responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il
rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del
diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve
essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze.
L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei
confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi
soggetti al contributo, per la riscossione e per le
relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.
1216. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori
versano altresi' a titolo di acconto una somma pari all'85
per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per
esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a
partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da
eseguire ai sensi del presente comma."
Note al comma 773
Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 774
Il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo
sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE)
2021/1060 e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 130 del 16 maggio 2023.
Il testo dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle note al comma 742.
La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O..
Note al comma 775
Si riporta il testo dell'articolo 4-quater del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
"Art. 4-quater Sperimentazione e semplificazioni in
materia contabile
1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo
concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza
delle disponibilita' di competenza e cassa occorrenti per
l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la
necessita' di assicurare la tempestivita' dei pagamenti in
un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilita' in
bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale
adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di
investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in
via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 e in
via definitiva dall'anno 2023:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione
della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse
alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a
specifici interventi o attivita' sono assegnate ai
pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e
dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta
di variazione;
b);
c).
1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la
facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere utilizzata una
sola volta per le medesime risorse
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli
articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e
4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato."
Note al comma 777
Il riferimento al testo del regolamento (UE) 2023/955
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023
che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica
il regolamento (UE) 2021/1060 e' riportato nelle note al
comma 774.
Il testo dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle note al comma 742.
Note al comma 778
Si riporta il testo dell'articolo 18-quinquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico):
"Art. 18-quinquies Disposizioni finanziarie in materia
di PNRR
1. Al fine di assicurare la liquidita' di cassa
necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti
attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la
disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi della
normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari
delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti
risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per
cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle
spese risultanti dagli stati di avanzamento degli
interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di
competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le
verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai
soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere
esibita in sede di audit e controlli da parte delle
autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle
attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi
trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla
relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali di
cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento,
l'Amministrazione centrale titolare della misura e'
autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi
del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per
cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo,
a condizione che il soggetto attuatore, al momento
dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare
delle spese risultanti dagli stati di avanzamento
dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo
dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei
controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e
delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del
PNRR.
2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano
anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere
indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
amministrazioni centrali titolari delle misure di
riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in
favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi
considerando il valore cumulativo della quota a carico del
PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata
all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla
quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari
comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario,
le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili
alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse
del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non
corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella
disponibilita' del medesimo Fondo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali
le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2."
Note al comma 779
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico."
Note al comma 780
Il riferimento al regolamento (UE) 2023/955 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 che
istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il
regolamento (UE) 2021/1060 e' riportato nelle note al comma
774.
Note al comma 781
Il riferimento al regolamento (UE) 2023/955 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 che
istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il
regolamento (UE) 2021/1060 e' riportato nelle note al comma
774.
Note al comma 782
Si riporta il testo dei commi 282 e 283 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ferma restando
l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini
dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di
finanza pubblica, sono definite le linee guida per la
sperimentazione di modelli innovativi di edilizia
residenziale pubblica e di edilizia sociale coerenti con le
seguenti linee di attivita':
a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di
recupero del patrimonio immobiliare esistente e di
riconversione di edifici aventi altra destinazione
pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale
pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112;
b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale
pubblica o sociale delle unita' immobiliari di edilizia
privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale
pubblica e di edilizia sociale tramite operazioni di
partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o
alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai
sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi
edifici su aree gia' individuate come edificabili
nell'ambito dei piani regolatori generali.
283. Il decreto di cui al comma 282 individua:
a) per ciascuna delle linee di attivita' di cui al
medesimo comma 282, le modalita' di assegnazione,
erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione,
realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi
di edilizia residenziale e di edilizia sociale, che devono
essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e
corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione,
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e individuando le modalita' e i limiti della
partecipazione di eventuali operatori economici privati;
b) i criteri e le modalita' di presentazione, da parte
degli enti territoriali competenti, di progetti pilota
afferenti alle linee di attivita' di cui al medesimo comma
282;
c) i criteri per la selezione dei progetti presentati
ai sensi della lettera b), da realizzare prioritariamente
nelle citta' capoluogo di provincia, selezionate in modo da
rappresentare il piu' ampio campione possibile di regioni.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 402, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1.
402. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul
territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del
consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' approvato un piano nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa
Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il
rilancio delle politiche abitative come risposta coerente
ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il
Piano casa Italia e' finalizzato a definire le strategie di
medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione
dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti
territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi
fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale,
integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale,
dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare
modelli innovativi di governance e di finanziamento dei
progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa
disponibile."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 613 a
615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"Art. 1
613. Al fine di realizzare un Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile destinato al rinnovo
del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, alla promozione e al miglioramento
della qualita' dell'aria con tecnologie innovative, in
attuazione degli accordi internazionali nonche' degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello
sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato anche al
finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di
supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale e'
previsto un programma di interventi finalizzati ad
aumentare la competitivita' delle imprese produttrici di
beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il
trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti
produttivi finalizzati alla transizione verso forme
produttive piu' moderne e sostenibili, con particolare
riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalita' di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo
periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari
specializzati nella mobilita' sostenibile per analisi e
studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi
previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di
predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di
interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.
615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e' approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano
strategico nazionale della mobilita' sostenibile. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il 31 gennaio 2018, sono disciplinati gli interventi
di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il
Piano strategico nazionale."
Note al comma 783
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 402, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
402. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul
territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del
consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' approvato un piano nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa
Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il
rilancio delle politiche abitative come risposta coerente
ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il
Piano casa Italia e' finalizzato a definire le strategie di
medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione
dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti
territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi
fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale,
integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale,
dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare
modelli innovativi di governance e di finanziamento dei
progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa
disponibile."
Note al comma 784
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 282 della
legge l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
282. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul
territorio nazionale, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ferma restando
l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini
dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di
finanza pubblica, sono definite le linee guida per la
sperimentazione di modelli innovativi di edilizia
residenziale pubblica e di edilizia sociale coerenti con le
seguenti linee di attivita':
a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di
recupero del patrimonio immobiliare esistente e di
riconversione di edifici aventi altra destinazione
pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale
pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112;
b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale
pubblica o sociale delle unita' immobiliari di edilizia
privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale
pubblica e di edilizia sociale tramite operazioni di
partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o
alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai
sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi
edifici su aree gia' individuate come edificabili
nell'ambito dei piani regolatori generali."
Note al comma 787
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 251 e
251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1
251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa
integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre
2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennita'
di disoccupazione denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e' concessa,
nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la
prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga,
un'indennita' pari al trattamento di mobilita' in deroga,
comprensiva della contribuzione figurativa. A tale
indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma
251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020
ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali
cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione
denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4
milioni di euro per l'anno 2020."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 2024, n. 28 (Disposizioni urgenti in materia
di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere
strategico):
"Art. 3 Disposizioni in materia di cassa integrazione
straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione
straordinaria
1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento
industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e
che hanno in corso programmi di riorganizzazione aziendale
non ancora completati per la complessita' degli stessi, per
le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con
conseguente prosecuzione dell'esercizio d'impresa,(ai sensi
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e'
disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi
175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e a valere
sulle risorse di cui al medesimo comma 176, la
prosecuzione, senza soluzione di continuita',
dell'erogazione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, ove gia' autorizzato o in corso di
autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello
occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda
medesima. E' fatta salva la facolta' per gli organi della
procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le
tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. In considerazione della complessita' dei programmi
di cui al comma 1, al fine di assicurare i piu' elevati
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela
ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori
addetti alla manutenzione degli impianti e alla
sorveglianza delle attivita' connesse alla sicurezza
nonche' i lavoratori addetti all'implementazione, alla
gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono
essere interessati dai processi di riduzione oraria o di
sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non
direttamente impegnati in specifici programmi di
sorveglianza delle medesime attivita' afferenti alla
sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici
programmi formativi, diversi dalla formazione professionale
per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma
1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si
applicano anche per l'anno 2024.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati
in euro 973.400 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 (Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale):
"Art. 1-bis Continuita' produttiva delle aree di crisi
industriale complessa
1. Al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, nonche' al fine della salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, con particolare riferimento
al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta
per la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1,
comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa
indennita' puo' essere concessa in continuita' fino al 31
dicembre 2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307."
Il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) e' riportato nelle note al comma 164.
Note al comma 788
Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. (Aziende faunistico-venatorie e aziende
agri-turistico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti
del 15 per cento del proprio territorio
agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette
a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita'
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento
alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica; dette concessioni devono
essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e'
consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni
caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e' consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla
data del 31 agosto;
a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di
impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di
concessione regionale. Le concessioni sono corredate di
programmi di conservazione e di ripristino ambientale al
fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico,
conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente
naturale e la sua biodiversita'. In tali aziende la caccia
e' consentita nelle forme e nei tempi indicati dal
calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;
a-ter) autorizzare, su richiesta dei concessionari
interessati, la conversione delle aziende
faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a)
e a-bis).
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di
aziende agri- turistico-venatorie, ai fini di impresa
agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle
quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per
tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di
allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di
scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una
o piu' aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura
svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai
sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide
e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono
bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel
rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende
di cui al comma 1 e' consentito nel rispetto delle norme
della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'articolo 12, comma 5."
Note al comma 789
Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
"Articolo 188-bis Sistema di tracciabilita' dei rifiuti
1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone
delle procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei
rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti. Il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito
direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo
nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per
consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti
relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del
registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita'
dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono
determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di
segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni,
nonche' le modalita' di versamento.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi
e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in
qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi, nonche', con riferimento ai rifiuti non
pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3,
sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale
di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi
dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico
nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma
individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di
tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il
colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la
semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in
particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico
nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di
criteri di gradualita' per la progressiva iscrizione degli
operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale,
ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi
ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati
di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai
percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del
Registro elettronico con l'Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione
della documentazione di cui al regolamento (CE) n.
1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le
comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e
gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte
dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro
elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della
comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei
rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193
sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo;
negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere
assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la
modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro
elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei
modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un
contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale
copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i
decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo,
da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i
proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il
contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel
decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i
decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e
1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di
carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto."
Note al comma 790
Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante
misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui
agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale
e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative
all'amministrazione finanziaria, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1-ter. Contributo per la riqualificazione
energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo
settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato
e dalle associazioni di promozione sociale
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica
e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di
cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte
nella relativa anagrafe, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi
soggetti un contributo per le spese sostenute per gli
interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili
iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente
utilizzati per lo svolgimento di attivita' rientranti nelle
finalita' statutarie.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto agli
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, che
risultano gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo
di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si
avvale di societa' in house, ai sensi dell'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, previa stipulazione di apposita convenzione e con
oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite
massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i
criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1, le
modalita' e i termini di presentazione delle richieste di
contributo, i criteri di quantificazione del contributo
stesso, nonche' le procedure di controllo in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate.
5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore
della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446."
Note al comma 791
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE), come modificato dalla presente legge:
"Art. 34
1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle
scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e
comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge a
tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del
tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in
medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione
specifica in medicina generale possono esercitare le
attivita' di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie
alle stesse attivita' destinate.
1-bis. Fermo restando il principio della formazione
specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i
laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di
formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto
previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell'orario
dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli
obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere
visite fiscali per conto dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), finalizzate all'accertamento
delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di
carenza di medici fiscali. Tali attivita' sono svolte
mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle
disposizioni normative e delle linee guida vigenti in
materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse
finanziarie a questa destinate.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
4."
Note al comma 792
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia
di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Disposizioni urgenti per il reclutamento di
personale dell'amministrazione civile dell'interno
destinato alla funzionalita' di strutture territoriali del
Ministero
1. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed
efficienza delle strutture territoriali del Ministero
dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle
problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori,
la dotazione organica del personale dell'amministrazione
civile dell'interno, area degli assistenti, e' incrementata
di 200 unita'.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, un corrispondente
contingente di personale appartenente all'area degli
assistenti, profilo di assistente amministrativo, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita',
mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Per accelerare il reclutamento del
personale di cui al primo periodo, il Ministero
dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle procedure
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 annui
a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di
euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a
decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro
straordinario nonche' di euro 168.000 per l'anno 2025 e di
euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni
pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro
448.000 per l'anno 2025.
3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le
parole: «all'area degli assistenti,» sono aggiunte le
seguenti: «profilo di assistente amministrativo,».
4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui
al comma 2, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituisce titolo di
preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle
strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30
aprile 2025, attivita' lavorativa con contratto a termine,
anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in
compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi
migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero
dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle procedure di reclutamento di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2024, n. 187.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro
4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e
dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti
di competenza dello sportello unico di cui all'articolo 22,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, il sistema informativo del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro
elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale, comunicandone gli
esiti."
Note al comma 793
Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 47. Tesseramento degli atleti con disabilita'
fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del
Ministero della difesa
1. Nell'ambito della Difesa e' istituito il «Gruppo
Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a
favorire un generale processo di recupero e di integrazione
del personale, militare e civile, disabile della Difesa in
servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di
eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse
nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione
nelle diverse discipline, a competizioni in ambito
nazionale e internazionale.
2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite
del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei
Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa,
stipula con gli atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito
delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di
lavoro sportivo secondo le modalita' previste dal presente
decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si provvede mediante riduzione di un pari
numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi
sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per
l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui
alla lettera a);
c) le modalita' organizzative per la stipula dei
contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi
rapporti con il GSPD;
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo
Paralimpico Difesa e' instaurato previa selezione mediante
procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a
partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta
dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo
stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli
previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto
del Ministro della difesa;
c) in possesso di valido certificato di idoneita'
all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente
normativa di settore per la specialita' per la quale
partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina
risultati agonistici di livello almeno nazionale,
regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che
instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo
Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per
tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di
entita' pari al trattamento economico fisso e continuativo
spettante agli atleti normodotati, con esclusione di
qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale,
secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per
la quale e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo
con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti
con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato
almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo
Paralimpico della Difesa, se idonei all'attivita'
lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di
disabilita', sono collocati secondo modalita' e procedure
da definire con apposito decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, nei ruoli del personale civile del
Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e
nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il
regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione
di destinazione."
Note al comma 794
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 28
novembre 2023, n. 201, recante disposizioni in materia di
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari, delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in
materia di termini legislativi:
"Art. 2. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato
dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1,
lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022,
n. 119.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f),
g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere
del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua
competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza
militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che da' conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in
particolare quelli attuativi dei principi e criteri
direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1
dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
loro interno, essi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai
decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, della
legge 5 agosto 2022, n. 119, recante disposizioni di
revisione del modello di Forze armate interamente
professionali, di proroga del termine per la riduzione
delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale:
"Art. 9. Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello
strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base
della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle
operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate
dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da realizzare
compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unita', di
volontari in ferma prefissata iniziale nonche' di personale
militare dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in
particolare medici, personale delle professioni sanitarie,
tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei
trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in
servizio permanente, per corrispondere alle accresciute
esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in
situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato,
non superiore a 10.000 unita' di personale volontario,
ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti
alle dipendenze delle autorita' militari individuate con
decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi
previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma
complementare e in attivita' in campo logistico nonche' di
cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura
organizzativa, le modalita' di funzionamento, nonche' lo
stato giuridico militare e le modalita' di reclutamento,
addestramento, collocamento in congedo e richiamo in
servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari in
ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse
umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per
ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata
triennale, associando all'addestramento militare di base e
specialistico, compreso quello relativo a operazioni
cibernetiche, attivita' di studio e di qualificazione
professionale volte all'acquisizione di competenze
polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro,
nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa
del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa
del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze
e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
Omissis."
Note al comma 795
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 377, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
377. Al fine di finanziare futuri interventi normativi
in materia di prevenzione e cura dell'obesita', nello stato
di previsione del Ministero della salute e' istituito un
Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno
2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede,
quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,3 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma
884 del presente articolo."
Note al comma 796
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 511, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"Art. 1
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti."
Note al comma 798
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 9-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.
69(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Ulteriori misure urgenti per la funzionalita'
della pubblica amministrazione
1.-9. Omissis
9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia
nell'attivita' di supporto al Servizio sanitario nazionale
e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di
personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario
poliambulatorio "Montezemolo", di cui all'articolo 1, comma
311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, puo' avvalersi,
sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente
medesimo, di un contingente massimo di 120 unita' di
personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della
difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle
relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del
Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema
di cassazione, del Ministero della giustizia, della
giustizia amministrativa, della giustizia tributaria, della
Polizia penitenziaria e dell'Avvocatura dello Stato, con
oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di
appartenenza.
Omissis."
Note al comma 799
Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante
disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita'
idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9-bis. (Disposizioni urgenti in materia di
genetica agraria)
1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di
ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di
produzioni vegetali con migliorate caratteristiche
qualitative e nutrizionali, nonche' di produzioni vegetali
in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di
scarsita' idrica e in presenza di stress ambientali e
biotici di particolare intensita', nelle more
dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una
disciplina organica in materia, l'autorizzazione
all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
prodotti con tecniche di editing genomico mediante
mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali
e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2026, alle
disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione e' notificata
all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita'
nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento
della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero
della salute, al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e
provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale
competente invia copia della notifica all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione
interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro
i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione
della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita'
nazionale competente e alle altre amministrazioni
interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere
dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il
provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e'
data comunicazione alle regioni e alle province autonome
interessate. Per le finalita' di cui al presente articolo
l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di
emissione di cui al paragrafo I, sezione A, punto 5,
lettera a), dell'Allegato III B al decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, come sostituito dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 giugno 2019, n. 108, costituiscono
informazioni riservate nella disponibilita' dell'autorita'
nazionale competente, nonche' degli altri soggetti
coinvolti nella procedura di autorizzazione di cui al
presente comma.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di
autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo
organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo
progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati
forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a
emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze
eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione
di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una
relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un
parere relativo ai risultati della sperimentazione da
inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle
province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing
genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a
fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo
non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2,
lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33,
commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
Note al comma 800
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 547, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
547. Al fine di proseguire nelle attivita' di ricerca
finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di editing
genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a
fini sperimentali e scientifici, e' concesso al Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025, 2026 e 2027."
Note al comma 805
Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
"Art. 43. Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa
1. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 300 milioni
di euro per l'anno 2020.
Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione delle
direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che
modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla
decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra):
"Art. 23. Messa all'asta delle quote
1.-6. Omissis
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al
comma 8:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la
trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare
l'impegno dell'Unione europea in materia di energia
rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre
tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione
europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli
convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la
produzione di energia elettrica da autoconsumatori di
energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia
rinnovabile;
d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a
sostenere la protezione e il ripristino di torbiere,
foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui
misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e
a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in
particolare delle zone marine protette e habitat marini
protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei
paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre
2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli
effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati e
territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera
d);
f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo
mediante silvicoltura nell'Unione;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e
marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali,
internazionali e dell'Unione europea, anche mediante
l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio,
il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri
sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella
emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da
una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei
paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione
del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e
il suo stoccaggio;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni, nonche' a forme e modalita' di
trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla
decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del
trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e
le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e
12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24,
comma 3-bis e all'articolo 43, comma 2-quinquies nonche' e
le spese amministrative connesse alla gestione del sistema
diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonche'
le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro,
per il supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a
prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace
attuazione delle attivita' di cui al presente comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26
delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra,
in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla
transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le
parti sociali, e investire nel miglioramento del livello
delle competenze e nella riqualificazione professionale dei
lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione,
compresi i lavoratori del trasporto marittimo;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali
all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.
r-bis) affrontare eventuali rischi residui di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori
coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
sostenendo la transizione e promuovendone la
decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di
aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il
settore marittimo, compreso il miglioramento
dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante
riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti,
tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e
l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili;
l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative,
tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione
delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli
aeroporti conformemente alle norme unionali sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per
un trasporto aereo sostenibile.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033."
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) dell'11 giugno 2019, n. 78, riguarda la
riorganizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, definendo
l'organizzazione interna, il personale e le disposizioni
transitorie e finali, ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019.
Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri:
"Art. 2. Ministero della transizione ecologica
1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della
transizione ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione
degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino
a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione,
analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;» sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici
direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove
direzioni generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita
dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della
transizione ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei
trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,
fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e
l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.»;
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono
sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a
tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il
numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a
dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono
inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al
fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della
transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1),
e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e
di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica"."
"Art. 3. Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero della transizione ecologica
1. Al Ministero della transizione ecologica sono
trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di
cui al comma 4, la Direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'
energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del
Ministero dello sviluppo economico, con la relativa
dotazione organica e con i relativi posti di funzione di
livello dirigenziale generale e non generale, sono
trasferite al Ministero della transizione ecologica.
Conseguentemente la dotazione organica del personale
dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e'
rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104
posizioni di livello non generale.
 


3. La dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero della transizione ecologica e' individuata in 13
posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello
non generale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla
puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La
dotazione organica del personale non dirigenziale del
Ministero dello sviluppo economico e' conseguentemente
ridotta in misura corrispondente al personale trasferito.
Le risorse umane includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13
febbraio 2021 presso la Direzione generale per
l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'
energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del
Ministero dello sviluppo economico. Al personale non
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si
applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative
del trattamento economico dell'amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. Al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo
continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro
stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13
febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del
presente decreto.
4-bis. Al fine di garantire la perequazione del
trattamento economico del personale dirigenziale trasferito
dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse
destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigenziale di
seconda fascia in servizio presso il Ministero della
transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per
l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno
2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di
livello generale presso il medesimo Ministero della
transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per
l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno
2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a
519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-quater. Al fine di adeguare l'indennita' di
amministrazione in godimento del personale non dirigenziale
del Ministero della transizione ecologica a quella del
personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello
sviluppo economico, e' autorizzata, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno
2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater,
pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui
a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il
Ministero dello sviluppo economico provvede alla
corresponsione del trattamento economico spettante al
personale trasferito. A partire dalla medesima data, le
risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del
personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate,
sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero della transizione
ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti
strutture e dotazioni organiche del Ministero dello
sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione
delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dal Ministero dello sviluppo
economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare
le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di
previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. A
decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo
transitano al Ministero della transizione ecologica i
rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni
trasferite.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di organizzazione di cui all'articolo 10, e' istituito,
presso il Ministero della transizione ecologica, il
Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale
confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello
sviluppo economico trasferite ai sensi del presente
articolo, nonche' la Direzione generale per il clima,
l'energia e l'aria gia' istituita presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto
compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e
del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione
ecologica e' incrementato di venti unita', anche estranee
alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine e'
autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di
650.000 euro annui a decorrere dal 2022.
8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di
amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello
sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali
nell'ambito delle direzioni generali trasferite al
Ministero della transizione ecologica, puo' optare per il
transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.
9. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della
transizione ecologica continuano ad essere svolte
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione
dirigenziale di livello non generale. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in
deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unita' di
livello dirigenziale non generale e sette unita' di
personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
terza, fascia retributiva F1. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro
annui a decorrere dall'anno 2022."
Note al comma 816
Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' riportato nelle note al comma 228.
Note al comma 817
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 671 e 672,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
"Art. 1
671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del
fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado, e' istituito il Fondo permanente per il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
672. Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso
il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni
di euro per l'anno 2022."
Note al comma 821
Si riporta il testo dell'articolo 48, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Agenzia industrie difesa
1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, con personalita' giuridica di
diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro
della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici
obiettivi e missioni, nonche' per lo svolgimento dei
compiti permanenti cosi' come previsto dall'articolo 12,
comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive e industriali della
difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa nonche' svolgere e promuovere attivita' di ricerca,
sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie
emergenti per la difesa nazionale. L'Agenzia utilizza le
risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla
stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento
di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento,
nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei
principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto
applicabili."
Note al comma 823
Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16,
recante misure urgenti in materia di cultura e' pubblicato
nella Gazz. Uff. n.302 del 27 dicembre 2024.
Note al comma 829
Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune, come modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e
delle rocce da scavo
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche
di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti,
delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonche'
per la realizzazione degli impianti necessari a garantire
la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della
salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto
la disciplina semplificata per la gestione delle terre e
delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo
qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo
184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi
dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o
ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla
manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione
dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo
decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo
stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre
e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e
delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei,
alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti
geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti
escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del
reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di
spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali,
nonche' di fondali marini e portuali, derivanti da
attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei
siti oggetto di bonifica;
e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per
i cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una
produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri
cubi
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e
finali.
Omissis."
Note al comma 830
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 734, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art.1
734. In considerazione dei criteri stabiliti dalla
presente legge per l'applicazione della nuova governance
economica europea agli enti territoriali, le disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano anche
per gli anni 2025 e 2026, con riferimento al conseguimento,
rispettivamente negli esercizi 2023 e 2024, dell'equilibrio
definito ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del
risultato di competenza al netto dell'importo determinato
dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai
prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al
fine di adeguare, a decorrere dall'anno 2027, la
metodologia di determinazione dell'indicatore di
virtuosita' di cui al terzo periodo del comma 20
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, alla luce della nuova governance europea, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze
composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia
e delle finanze e da due rappresentanti della Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del
tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali:
"Art. 6. Proroga di termini in materia di adempimento
di obblighi informativi ai fini fiscali
1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze
informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto
2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale,
gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1,
comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo
d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo
2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
Entro il termine del 31 dicembre 2026, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), nell'ambito
delle procedure concorsuali per il reclutamento di
personale non dirigenziale, puo' destinare una riserva di
posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al
personale non dirigenziale con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato che abbia maturato un
periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a
tre anni. L'inquadramento e' effettuato, a seguito del
superamento del relativo concorso, nella qualifica per la
quale si concorre.
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del
quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli
anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di
determinazione dell'indicatore di virtuosita' di cui al
terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal
fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di
spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di
stabilita' interno e al rispetto del patto di stabilita'
interno devono essere valutati con riferimento al
conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022,
dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del
risultato di competenza al netto dell'importo determinato
dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai
prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Il testo dell'articolo 1, comma 785, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 (bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027) e' riportato nelle note al comma 637.
Note al comma 831
Si riporta il testo dell'articolo 187, comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 187
Composizione del risultato di amministrazione
1. Omissis
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
con provvedimento di variazione di bilancio, per le
finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) (abrogata);
d) (abrogata).
La quota libera dell'avanzo di amministrazione puo'
essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche
necessita', per il finanziamento di spese correnti a
carattere non permanente, per il finanziamento di spese di
investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della
determinazione dell'ammontare definitivo della quota del
risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle
operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora
l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita',
puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato
a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque,
un pari livello di investimenti aggiuntivi.
Omissis."
Note al comma 832
Si riporta il test dell'articolo 42 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 42 Il risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi
liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli
investimenti e fondi vincolati, e' accertato con
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo
esercizio chiuso, ed e' pari al fondo di cassa aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale
risultato non comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in
cui il risultato di amministrazione non presenti un importo
sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza e' iscritta nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le
spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalita'
previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione, e' determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il
bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione
comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilita',
l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti
per passivita' potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti
dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di
amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono
destinati al finanziamento degli investimenti e non possono
essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto
capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il
finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non
aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione. E' possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la
regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto
nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1,
puo' essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di
destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio,
per le finalita' di seguito indicate in ordine di
priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione
vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e) (abrogata);
6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
puo' essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche
necessita', per il finanziamento di spese correnti a
carattere non permanente, per il finanziamento di spese di
investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.
7. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota
del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate
per le finalita' cui sono destinate, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante
dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di
una relazione documentata del dirigente competente, anche
in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate
del risultato di amministrazione presunto ai sensi del
comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione
dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata
del risultato di amministrazione presunto e' inferiore
rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione,
l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni
di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono
essere utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui
sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate del risultato di amministrazione, sono
effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta
di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa, derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte
dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in
assenza di norme, dal responsabile finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato
ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del
rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo
esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in
corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che,
in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e'
equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione
del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata
della legislatura regionale, contestualmente all'adozione
di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei
revisori.
Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene
l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio
di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicita' almeno semestrale, il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio
una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano
di rientro. A decorrere dal 2016, e' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto,
accertato ai sensi del comma 2, e' applicato al bilancio di
previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita'
previste al comma 12.
A seguito dell'approvazione del rendiconto e
dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle
eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del
comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un
disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle
attivita' previste dal comma 9 effettuate nel corso
dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva
approvazione del bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue
secondo le modalita' previste dal principio applicato della
contabilita' finanziaria riguardante la gestione
provvisoria del bilancio."
Note al comma 833



Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465 (regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n.
127):
"Art. 13. Accesso in carriera
1.-5. Omissis
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a
quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di
una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste,
con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare
l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al
termine del corso, si provvede alla verifica finale
dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione
della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal
consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella
graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale
nella fascia iniziale.
Omissis."
Note al comma 834
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 783 e 784,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
di parte corrente attribuiti alle province e alle citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo
progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni
fondamentali delle province e delle citta' metropolitane,
sulla base dei fabbisogni standard e delle capacita'
fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, e' attribuito un contributo di 80
milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per
l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150
milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per
l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300
milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per
l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di
600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 418, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"Art. 1.
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore
--- SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione
della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 150-bis,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni:
"Art. 1
1.-150. Omissis
150-bis. In considerazione delle misure recate dalla
presente legge, le Province e le Citta' metropolitane
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100
milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al
periodo precedente.
Omissis."



Note al comma 835
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533 e 534,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
533. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, in considerazione delle esigenze di
contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle
more della definizione delle nuove regole della governance
economica europea, i comuni, le province e le citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un
contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200
milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di
euro annui a carico delle province e delle citta'
metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di
spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione
12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli
schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal
rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza,
dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle
risorse del PNRR , approvato con decisione di esecuzione
del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio
2021, come modificato ai sensi della decisione di
esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8
dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31
dicembre 2023, cosi' come risultanti dal sistema
informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 , nonche' delle risorse assegnate
ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al
periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario,
ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di
riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che
abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1,
comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui
all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91.
534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica
di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono
determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di
mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima
iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto
delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto e'
comunque adottato."
Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
"Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali
1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle
province e alle citta' metropolitane le risorse necessarie
per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno
2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate
connessa all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il
Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5
miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di
euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore
di province e citta' metropolitane. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10
luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta' ed
autonomie locali, sono individuati criteri e modalita' di
riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui
al presente articolo sulla base degli effetti
dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle
minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese,
valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente,
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono individuati i criteri e le modalita' per la
verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale
regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra
province e citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti
comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo
assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse
ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024,
2025, 2026 e 2027, secondo le modalita' indicate dal
decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per
l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento
all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70
milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, pari a
3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola:
"contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000
e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui
all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021".
Note al comma 836
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1.
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A
seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo
periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata
del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e'
versata al bilancio statale, per essere riassegnata al
fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di
versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio."
Il testo dell'articolo 1, comma 783, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e' riportato nelle note al comma 834.
Note al comma 837
Il testo dell'articolo 1, comma 496, della legge 30
dicembre 2023, n. 213 e' riportato nelle note al comma 689.
Note al comma 838


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa
Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non
riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero
richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a
versare la somma residua direttamente all'entrata del
bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento
al Ministero dell'interno."
Note al comma 840
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 novembre 2023, n. 175 (Riordino e revisione
degli ammortizzatori e delle indennita' e per
l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' in favore
dei lavoratori del settore dello spettacolo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Requisiti per il riconoscimento dell'indennita'
di discontinuita'
1. L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta,
previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in
possesso, al momento della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea ovvero cittadino straniero regolarmente
soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
determinato in sede di dichiarazione quale reddito di
riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a
euro 35.000 nell'anno di imposta precedente alla
presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di
contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo. Per i soli attori cinematografici o di
audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si
intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia
maturato almeno quindici giornate di contribuzione
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
nell'anno precedente ovvero almeno trenta giornate
complessive nei due anni precedenti a quello di
presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle
giornate non si computano le giornate eventualmente
riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di
indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi
dello spettacolo (ALAS) e di indennita' della nuova
assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nell'anno o
negli anni considerati ai fini della presente lettera;
e) avere, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante
in via prevalente dall'esercizio delle attivita' lavorative
per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per
i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato,
per i quali non sia prevista l'indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico
diretto."
Note al comma 844
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia'
emanate:
"Art. 12. Soccorso alpino
1. Il soccorso alpino dello Alpenverein Sudtirol e'
equiparato a quello del Club alpino italiano."
Note al comma 846
La legge della provincia autonoma di Trento 16 giugno
2006, n. 3, recante norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino e' pubblicata nel bollettino
ufficiale del codice provinciale della provincia autonoma
di Trento del 27 giugno 2006, n. 26, suppl. n. 3.
Note al comma 847
Si riporta il testo degli articoli 544-quinquies e
544-sexies del codice penale:
"Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra
animali.
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che possono
metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la
reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a
160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso
con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione
in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato,
allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati
nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti , e a chiunque partecipa a qualsiasi
titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo
comma.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato,
fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni
di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro."
"Art. 544-sexies. Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre
anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di
recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attivita' medesime.
Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria
ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura
penale, quando si procede per i delitti di cui agli
articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638
del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4
novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato,
imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a
terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista
il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza
definitiva."
Note al comma 849


Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
"Art. 26-bis Implementazione dei centri per il recupero
degli uomini autori di violenza
1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della
violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela
dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e
specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il
recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2020.
Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa
autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini
maltrattanti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114,
comma 4, del presente decreto."
Il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' riportato nelle note al comma 228.
Note al comma 852
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 758, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
758. Al fine di erogare un contributo ai proprietari
delle unita' immobiliari site nell'immobile noto come
«Torre di via Antonini» nel comune di Milano, a seguito
dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente
dichiarazione di inagibilita' dell'immobile, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo
con una dotazione di 50.000 euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge."
Note al comma 853
Il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 novembre 2012, n. 200, (regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23 novembre
2012.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 759, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art. 1
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa
Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200;
g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili,
per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita'
giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui
occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita'
telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno
diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere
trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione."
Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente:
"Art. 1. Principi generali
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
delle norme della Costituzione, dei principi
dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi
generali dell'ordinamento tributario, criteri di
interpretazione della legislazione tributaria e si
applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le
medesime disposizioni possono essere derogate o modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le
disposizioni della presente legge concernenti la garanzia
del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il
divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e
l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come
principi per le regioni e per gli enti locali che
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel
rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della
presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono
stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle
disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela.
4."
Note al comma 855


Si riporta il testo dell'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
"Art. 91-bis Norme sull'esenzione dell'imposta comunale
sugli immobili degli enti non commerciali
1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo
svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita' non
commerciali".
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione
mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla
frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di
natura non commerciale, se identificabile attraverso
l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili
adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante
parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano
le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1º gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e le procedure relative alla
predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248."
Note al comma 856


Il testo dell'articolo 1, comma 759, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nelle note al comma 853.
Il testo dell'articolo 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 e' riportato nelle note al comma 853.
Si riporta il testo dell'articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 73 Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del
comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni
indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del
trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust
sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma , del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni."
Note al comma 857
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 12 e
21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Definizioni)
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta,
allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli
invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della
rete postale pubblica costituiscono
attivita' di preminente interesse generale
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali":
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il
trasporto e la
distribuzione degli invii postali
b) "rete postale":
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo
utilizzati dal fornitore del servizio universale che
consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di
accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali
coperti dall'obbligo di servizio universale b) il trasporto
e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla
rete postale fino al centro di distribuzione;
c) "punti di accesso":
ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli
e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal
fornitore del servizio universale;
d) "raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte
di un fornitore di servizi postali;
e) "distribuzione":
il processo che va dallo smistamento nel centro
incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna
degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale":
l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene
preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si
tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri,
cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi
postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso
di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del
territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati
obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il
giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete
pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio
base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi
localita' del territorio nazionale ed estero;
g) "invio di corrispondenza":
la comunicazione in forma scritta, anche generata
mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto
materiale di qualunque natura che viene trasportato e
consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto
stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri,
cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di
persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario
o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione
del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione
del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano
la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare
all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e
altre comunicazioni non identiche non sono considerati
pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione
contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non
e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza.
Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e
quella interna;
i) "invio raccomandato":
servizio che consiste nel garantire forfettariamente
contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e
che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito
dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al
destinatario;
l) "Invio assicurato":
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale
per il valore dichiarato dal mittente, in caso di
smarrimento, furto o danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera":
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un
paese terzo;
n) "scambio di documenti":
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione
di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un
terzo per consentire la distribuzione da parte degli
interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii
postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale":
il fornitore di un servizio postale, pubblico o
privato, che fornisce un servizio postale universale sul
territorio nazionale e la cui identita' e' stata notificata
alla Commissione;
p) ;
q) "autorizzazioni":
ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli
obblighi specifici nel settore postale e che consente alle
imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare
ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali
servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di
"licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che
non richiede al fornitore di un servizio postale
interessato di ottenere una esplicita decisione da parte
dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei
diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente
dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per
categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista
o meno per essa una procedura di registrazione o di
dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa
dall'amministrazione competente, la quale conferisce
diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero
che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi
specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora
detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui
trattasi in assenza di previa decisione
dell'amministrazione competente;
r) "spese terminali":
la remunerazione del fornitore del servizio universale
incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera
in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un
altro Stato membro o
da un paese terzo
s) "mittente":
la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli
invii postali;
t) "utente":
qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di
una prestazione del servizio universale in qualita' di
mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali":
i motivi di interesse generale e di natura non
economica che possono portare ad imporre condizioni in
materia di fornitura di servizi postali, quali la
riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del
funzionamento della rete in materia di trasporto di
sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro
e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge,
dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero
dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali
nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale
e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei
dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la
protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
conservate, nonche' la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale":
l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva":
invii non raccomandati o assicurati diversi dalla
pubblicita' diretta per corrispondenza consegnati in grandi
quantita' ai fornitori di servizi postali presso i punti di
accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di
regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva
2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di
regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria":
servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii
postali singoli."
"Art. 3. (Servizio universale).
1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e
delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita'
determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti
del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari
delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi
accessibili all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello
transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
considerati sono quelle fissate nelle disposizioni
pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita'
diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del
servizio universale.
4-bis. A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta
prioritaria e' esclusa dall'ambito del servizio universale
ed e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6;
5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale"
trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza,
attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di
accesso, al fine di tenere conto delle esigenze
dell'utenza, e puo' includere, in aggiunta ai punti di
accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli
di soggetti terzi. Detti criteri sono individuati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione, tenuto
conto dell'efficientamento della rete, del livello di
utilizzo dei singoli punti di accesso e della
disponibilita' di canali alternativi nonche', relativamente
alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e
della necessita' di assicurare la loro prossimita' alla
rete degli sportelli postali;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per
almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona
fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni
stabilite 6-bis. Il recapito degli invii postali universali
e' effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo
a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di
obiettivi medi percentuali definiti dall'autorita' di
regolamentazione;
dall'autorita' di regolamentazione in installazioni
appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e'
autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza
di particolari situazioni di natura infrastrutturale o
geografica in ambiti territoriali con una densita'
inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo
di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza
eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di
regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata
alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti
necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto
delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un
trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni,
soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di
forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico
e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina
periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di
servizio universale sulla base degli orientamenti della
Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle
diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini
di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile,
segnalando periodicamente alle Camere le modifiche
normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione
dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di
quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari
ivi descritte.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
autorita' adottano per motivi di interesse pubblico
riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che
riguardano in particolare la moralita' pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e
l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a
informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
circa le caratteristiche del servizio universale offerto,
in particolare per quanto riguarda le condizioni generali
di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'.
L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed
aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno
annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica
alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese
disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato
nel rispetto del principio di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'.
La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi
dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti
criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del
servizio universale in considerazione del ruolo da questo
svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica
amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale e'
finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio
dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono
quantificati nel contratto di programma fra il Ministero
dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
universale, secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
b) (abrogata).
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale
e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui
all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito
dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica
annualmente la quantificazione dell'onere del servizio
universale e le modalita' di finanziamento dello stesso."
"Art. 5. (Licenza individuale)
1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non
riservati, che rientrano nel campo di applicazione del
servizio universale, e' soggetta al rilascio di licenza
individuale da parte del Ministero dello sviluppo
economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
in questione. Il rilascio della licenza individuale per i
servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della
posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le
notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo
201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve
essere subordinato a specifici obblighi del servizio
universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla
continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei
servizi medesimi.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al
ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati i
requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli
obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso
le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli
obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e
di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui
al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei
principi di obiettivita', non discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza."
"Art. 6. (Autorizzazione generale)
1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel
servizio universale, compreso l'esercizio di casellari
privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e'
soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello
sviluppo economico.
1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche
per il fornitore del servizio universale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi
in questione. Detti obblighi sono determinati con
provvedimento dell'autorita' di regolamentazione.
2. Con provvedimento dell'autorita' di
regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i
casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente
all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante
posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, della segnalazione certificata di inizio
attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere inizio
dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte
del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di
documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se
illegittimamente formato, e' annullato, salvo che
l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio
entro il termine assegnatogli.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono
determinati i requisiti gli obblighi dei soggetti che
svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso
le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di
sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di
violazione degli obblighi."
"Art. 7. (Separazione contabile)
1. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad
istituire la separazione contabile sulla base di principi
di contabilita' dei costi applicati coerentemente e
obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra
i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del
servizio universale e quelli che ne sono esclusi.
2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a
ciascuno, dei servizi nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere
direttamente attribuiti a un servizio o prodotto
particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali
quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un
servizio o prodotto particolare, come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta
dell'origine dei costi stessi;
2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie
di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto
con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di
costi per i quali e' possibile l'imputazione o attribuzione
diretta; il collegamento indiretto e' basato su strutture
di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi
ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria dei
costi viene attribuita applicando un parametro di
assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra
tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o
imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e
agli altri servizi, dall'altro.
3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di
servizi universali e di servizi non universali sono
imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai
servizi non universali devono essere applicati gli stessi
fattori di costo.
3. La conformita' del sistema di separazione contabile
e' verificata da un organismo competente indipendente dal
fornitore del servizio universale ed incaricato di
certificare il bilancio del fornitore del servizio
universale. L'autorita' di regolamentazione adotta i
provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro
effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente
una dichiarazione relativa alla conformita'.
3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare
altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le
previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita'
informa la Commissione europea prima della relativa
applicazione.
3-ter. L'autorita' di regolamentazione tiene a
disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate,
circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal
fornitore del servizio universale e trasmette dette
informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell'autorita' di
regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori
di servizi postali mettono a disposizione, in via
riservata, le informazioni dettagliate in materia di
contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente
articolo.
3-quinquies. (abrogato)."
"Art. 12. (Qualita' del servizio universale)
1. L'autorita' di regolamentazione, al fine di
garantire un servizio postale di buona qualita',
stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio
universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello
europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di
istradamento e di recapito ed alla regolarita' ed
affidabilita' dei servizi. Detti standard sono recepiti
nella carta della qualita' del servizio pubblico postale,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio
1994.
2. La qualita' per i Servizi transfrontalieri
intracomunitari e' stabilita in conformita' agli obiettivi
indicati nell'allegato al presente decreto.
3. L'autorita' di regolamentazione informa la
Commissione europea circa le norme di qualita' adottate.
L'autorita', in presenza di particolari situazioni di
natura infrastrutturale o geografica, puo' stabilire
deroghe agli obiettivi di qualita', comunicandole alla
Commissione predetta ed alle autorita' di regolamentazione
dei Paesi membri.
4. Il controllo della qualita' e' svolto dall'autorita'
di regolamentazione; sulla programmazione della relativa
attivita' e' sentito il consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti. L'autorita' di regolamentazione effettua
verifiche su base campionaria delle prestazioni con
regolarita' avvalendosi di un organismo specializzato
indipendente selezionato dall'autorita' di regolamentazione
nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti
alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a
carico del fornitore del servizio universale. I risultati
sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario,
sono prese misure correttive. Se il fornitore del servizio
universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei
punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla
propria rete per l'erogazione di uno o piu' specifici
servizi, rimane comunque responsabile della corretta
erogazione dei servizi medesimi."
"Art. 21. Sanzioni
1. Il fornitore del servizio universale, in caso di
violazione degli obblighi connessi all'espletamento del
servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei
soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, e'
sanzionato con pena pecuniaria amministrativa da
quindicimila euro a cinquecentomila euro.
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli
obblighi connessi all'espletamento del servizio universale,
il Ministero dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo'
disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3.
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del
servizio universale senza aver conseguito la prescritta
licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila
euro.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del
servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o
senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di
tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza
individuale e' punito con sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla
autorizzazione generale e' punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila
euro.
7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione
pecuniaria amministrativa da mille euro a
centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide dell'autorita' di regolazione, impartiti ai
sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa da diecimila euro a
centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli
obblighi inerenti alle licenze individuali o alle
autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo
economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione,
puo' disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la
revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo spetta all'autorita', che puo',
nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con
modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo
2, comma 16."
Note al comma 858
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 279, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
279. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad
adottare modalita' operative di esecuzione del servizio
universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi,
anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale,
in coerenza con gli obiettivi di qualita' propri di
ciascuno dei servizi."
Note al comma 859
Si riporta il testo dell'articolo l, comma 986, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato
dalla presente legge:
"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per
grado-Plato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in
euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio
2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per
grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro
2,99 per ettolitro e per grado-Plato."
Note al comma 860
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 10 a 15 e
commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
1. - 9. Omissis
10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per
le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme
restando le condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un
periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro
privati che effettuino assunzioni in una sede o unita'
produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali
di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero
contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro
che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti
l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla
stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori
inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unita'
produttiva.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si
applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni
di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei
commi da 10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno
2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse
del Programma Next Generation EU.
16. - 160. Omissis
161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti
straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di
COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di
disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029,
modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre
2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e
2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e
2029.
162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in
enti pubblici economici ai sensi della legislazione
regionale;
c) agli enti trasformati in societa' di capitali,
ancorche' a capitale interamente pubblico, per effetto di
procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di
diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la
trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e
iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio
ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
163. Una quota delle minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro
per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a
30 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata alle
finalita' di cui al comma 200.
164. L'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa dal
1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle
condizioni previste dalla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19».
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029
l'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa previa
adozione della decisione di autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa
applicabile in materia di aiuti di Stato.
166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione
responsabile e' il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'amministrazione concedente e' l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che provvede altresi'
all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti
dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al
comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per
l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in
5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni
di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per
l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in
4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni
di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.
Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161,
per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse
del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.
Omissis."
Note al comma 862
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 9, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro):
"Art. 13 Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
1. - 8. Omissis
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del
Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo
12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024,
711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di
euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno
2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni
di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno
2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni
di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di
spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8
milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con
esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per
l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6
milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per
l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46
milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per
l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4
milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12,
comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Omissis."
Il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note
al comma 164.
Note al comma 864
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
riportato nelle note al comma 625.
Si riporta il testo dell'articolo 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 6-ter. Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale.
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di
indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di
personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con
riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla
definizione dei nuovi profili professionali individuati
dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, competenze e capacita' del
personale da assumere anche per sostenere la transizione
digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e
relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e
partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche' alla
gestione dei relativi finanziamenti.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale
di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
professioni e relative competenze professionali, nonche' i
dati correlati ai fabbisogni."
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema
informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 833, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, (bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027):
"Art. 1
833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a
830 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito
dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono
ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini
finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione
dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria
dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti.
L'adeguamento della dotazione organica e' asseverato
dall'organo di controllo."
Note al comma 865
Si riporta il testo degli articoli 30 e 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 30 Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.
Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di
gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle
risorse vengono prioritariamente valutate le richieste
finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici
giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. A decorrere dall'anno 2026, Le amministrazioni,
ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinano alle procedure di mobilita' di cui al
presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per
cento delle facolta' assunzionali impegnate in ciascun
esercizio finanziario, nel caso in cui il piano
assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o
superiore a 10 unita' di personale, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con
esclusione del personale comandato presso gli uffici di
diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli
assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi
afferenti che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno
dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della
performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento, assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto."
"Art. 35 Reclutamento del personale
1. - 3-ter. Omissis
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali
autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno
una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta'
assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali
disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere
prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non
ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno
2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto
decreto, ivi comprese quelle previste da speciali
disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data
del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il
31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.
Omissis."
Note al comma 870


Si riporta il testo dell'articolo 21-ter del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 21-ter Contributi per programmi internazionali di
ricerca sanitaria
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle
apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al
progetto gia' finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma
392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un
importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di
composti chimici e centro screening), nell'ambito dei
programmi di collaborazione internazionale in merito alla
promozione e all'innovazione della ricerca oncologica
avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n.
370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204."
Note al comma 877
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
"Art. 13 Distretti del cibo
1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la
coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di
attivita' caratterizzate da prossimita' territoriale,
garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale
attraverso le attivita' agricole e agroalimentari, sono
istituiti i distretti del cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, caratterizzati da un'identita' storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra
attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificita',
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi
produttivi locali, anche a carattere interregionale,
caratterizzati da significativa presenza economica e da
interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese
agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o
tipiche, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una
elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole
e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come
territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori,
associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato
e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo
biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonche'
per il sostegno e la valorizzazione della gestione
sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa
specifica in materia di biodistretti o distretti biologici
si applicano le definizioni stabilite dalla medesima
normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione
e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le
disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui
all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
"nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'"."
Note al comma 878
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 2
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni
assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio,
sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che
definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068.
Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili
per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra
finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una
somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio
1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di
lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:
"Art. 12. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di
finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca
e sviluppo e programmi di investimento
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di
nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate
le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti
e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni
e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il
60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
e/o di programmi di investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
superiore all' 80 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non
puo' superare il 25 per cento dell'ammontare del
portafoglio di finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del
portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine
indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta
della garanzia e non potra' comunque superare i 24 mesi
dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono destinati
complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la
dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno
2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
77."
Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici:
"Art. 39. Misure per le micro, piccole e medie imprese
1.-3. Omissis
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti
erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499 da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni. Per le garanzie concesse nell'ambito di
portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal
Fondo per singola impresa e' elevato, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro. Con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie
di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla
copertura del rischio derivante dalla concessione di detta
garanzia.
Omissis."

Note al comma 881
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Ai componenti del consiglio di
gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello
stabilito per i componenti del comitato di amministrazione
istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del
Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di
gestione, che e' istituito ai sensi del citato articolo 47
del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda
alla sua formale costituzione. Con l'adozione del
provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da
parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
 


c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Il Fondo opera
entro il limite massimo degli impegni assumibili su base
cumulata, fissato annualmente dalla legge di bilancio,
tenendo conto dell'esposizione in essere al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento alle nuove
garanzie che si prevede di concedere nel corso dell'anno di
riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli
impegni assumibili e' fissato in 43.000 milioni di euro.
Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro con delega alle politiche giovanili e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale."
Note al comma 884


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 826, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016);
"Art. 1
826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015."


Note al comma 889

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1.
162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106."
Note al comma 890


Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 481 del 2024:
"Articolo 9 - Termini e modalita' di presentazione
della domanda e documentazione da trasmettere 1. La
richiesta di contributo, completa della documentazione
indicata nel presente articolo, potra' essere trasmessa
attraverso l'apposito servizio telematico messo a
disposizione dal MUR e predisposto da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (di seguito "Servizio telematico"). Il
servizio telematico consentira' la trasmissione delle
domande a partire dalle ore 10:00 del quinto giorno
successivo alla registrazione da parte della Corte dei
Conti del presente Bando. 2. Le richieste di contributo
degli interventi sono formulate mediante compilazione,
tramite il Servizio telematico di cui sopra, di un apposito
modello informatizzato, atto a consentire una valutazione
della richiesta, e contenente i principali dati
significativi ai fini della valutazione. Il fac-simile del
modello e' allegato al presente decreto (Allegato A). 3. La
documentazione, consistente nella richiesta di contributo e
nei relativi allegati di cui al successivo comma 7, firmata
digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto
proponente, deve essere presentata utilizzando
esclusivamente il Servizio telematico accessibile
all'indirizzo "https://www.cdp.it/portalefondi.page" (di
seguito "Pagina di accesso"). 4. I Soggetti proponenti che
intendono presentare la richiesta di contributo devono
preventivamente completare la procedura di accreditamento
al "Portale fondi nazionali ed europei", accessibile dalla
Pagina di accesso di cui sopra, che prevede il rilascio di
credenziali di accesso al Servizio telematico. Ulteriori
indicazioni sulle modalita' di accesso sono descritte nel
documento "Regolamento per l'accreditamento al portale
fondi nazionali ed europei" pubblicato nella stessa Pagina
di accesso. 5. Al termine delle attivita' di compilazione e
di trasmissione della richiesta per via telematica, il
Servizio telematico generera' in automatico una ricevuta a
conferma dell'avvenuta acquisizione della richiesta, la cui
copia sara' contestualmente trasmessa all'indirizzo PEC del
MUR e del Soggetto proponente. 6. Tutti i documenti in
formato PDF necessari ai fini della valutazione dovranno
essere caricati sul Servizio telematico muniti di firma
digitale del legale rappresentante del Soggetto proponente
ai sensi del D.lgs. 82/05. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 25, comma 3, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d.
Regolamento eIDAS - electronic IDentification
Authentication and Signature). 7. La trasmissione della
richiesta di cui al comma 1 puo' avvenire solo unitamente
agli allegati sotto riportati, previo caricamento degli
stessi sul Servizio telematico, seguendo le indicazioni ivi
riportate e tenendo conto che la dimensione di ogni singolo
allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB e
cumulativamente non deve superare il limite di 200 MB: a.
documento di riconoscimento in corso di validita' del
legale rappresentante del Soggetto proponente; b.
documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla
specifica categoria soggettiva di cui all'Art. 4 del
presente Decreto; c. documentazione atta a dimostrare la
piena disponibilita' dei beni immobili nell'ambito dei
quali verra' realizzata la residenza; qualora il Soggetto
proponente non fosse ancora in possesso della piena
disponibilita' dell'immobile, documentazione atta a
dimostrare l'avvio delle procedure di cessione della
predetta disponibilita'; d. relazione illustrativa, piano
di gestione della residenza e quadro economico
dell'intervento, compilando obbligatoriamente lo schema il
cui il fac-simile e' allegato al presente decreto (Allegato
D). e. raccolta sintetica degli elaborati architettonici
del progetto di realizzazione della Residenza, consistenti
in un unico file in formato pdf, di dimensioni complessive
non superiori a 50 MB, comprendente i seguenti elaborati, i
quali per interventi su opere esistenti, indicano, con
idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove. Esso si deve comporre
di: o qualora disponibile, stralcio dello strumento
urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dell'area interessata all'intervento; o planimetria
d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle strade, della posizione del fabbricato,
sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti;
o documentazione catastale dello stato di fatto e visura
storica; o in caso di fabbricato esistente, piante dello
stato ante operam di ciascun piano della residenza, inclusa
la copertura, in scala non inferiore a 1:100, nelle quali
siano opportunamente rappresentate le principali quote
dimensionali; o piante dello stato post operam di ciascun
piano della residenza, in scala almeno 1:100, nelle quali
siano opportunamente rappresentati:
* le principali quote planimetriche e altimetriche;
* le destinazioni d'uso degli ambienti;
* i principali arredi che caratterizzano gli ambienti;
* l'individuazione delle camere singole, delle camere
doppie e delle camere e servizi igienici per utenti
diversamente abili;
* le aree funzionali AF1, AF2, AF3, AF4 e i connettivi
(utilizzando differenti campiture);
* le eventuali aree omogenee in cui si intende
compartimentata la residenza (massimo n. 3), come meglio
specificato nello schema di relazione illustrativa di cui
all'allegato D al presente decreto;
o qualora disponibili, un numero adeguato di sezioni
nello stato ante operam (in caso di fabbricato esistente) e
post operam, trasversali e longitudinali in scala non
inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei
singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio;
o qualora disponibili, tutti i prospetti nello stato
ante operam (in caso di fabbricato esistente) e post
operam, in scala non inferiore a 1:100;
o eventuali rendering e/o rappresentazioni volumetriche
(prospettiche o assonometriche) dell'insieme;
o documentazione fotografica dello stato di fatto.
f. autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza
di doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Reg. (UE)
2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il
fac-simile e' allegato al presente decreto (Allegato H).
g. comunicazione dei dati sulla titolarita' effettiva
ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) del Reg. (UE)
2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il
fac-simile e' allegato al presente decreto (Allegati I1 e
I2).
8. La richiesta di cui ai precedenti commi deve
riguardare un'unica residenza dotata di un numero di posti
letto non inferiore a n. 20 (venti) unita', anche
frazionatamente, come previsto all'articolo 7, comma 1,
lettera d); nel caso il proponente intenda candidare piu'
immobili, dovra' procedere alla trasmissione di piu'
richieste separate.
9. Non sono ammissibili le richieste non pervenute con
le modalita' previste dal presente decreto."


Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante
ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
"Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di alloggi
universitari
1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30
giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1,
del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto
destinati agli studenti universitari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, e' nominato un Commissario straordinario, cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai
sensi del primo periodo, opera presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca e provvede
all'espletamento dei propri compiti e delle proprie
funzioni con tutti i poteri e secondo le modalita' previsti
dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del
2021, in raccordo con l'Unita' di missione per l'attuazione
degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con
la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Omissis."
Note al comma 891
Il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e' riportato nelle note al comma 890.
Il decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024,
recante "Avviso finalizzato all'acquisizione della
disponibilita' di nuovi posti letto per studenti delle
istituzioni della formazione superiore, in attuazione della
Riforma 1.7 - Alloggi per gli studenti e riforma della
legislazione sugli alloggi per gli studenti, prevista dalla
Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza" e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
Note al comma 892
Il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e' riportato nelle note al comma 890.
Note al comma 893
Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, commi da 8 a
12, dell'articolo 1-quater e dell'articolo 2-bis della
legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari):
"Art. 1-bis Nuovo housing Universitario
1. - 7. Omissis
8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al
presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede
individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo
studio, ovvero di quelle di merito.
9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme
corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla
formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', nonche' alla formazione del valore netto della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione
di posti letto presso alloggi o residenze per studenti
universitari di cui al presente articolo, salvo quanto
previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione
del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche'
alla formazione del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella
misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi
rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente
derivante dall'immobile.
10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati
ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati
in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui
al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di
cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal
beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della
stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato
seguito, entro i termini previsti, agli interventi
finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli
alloggi o delle residenze universitarie, si determina la
decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.
11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3
ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non
coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di
partecipazione alle procedure per la presentazione delle
proposte di intervento, e' riconosciuto un contributo sotto
forma di credito d'imposta, per una quota massima pari
all'importo versato a titolo di imposta municipale propria
di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di
essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai
sensi del presente articolo. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le disposizioni attuative della misura, con
particolare riguardo alle procedure di concessione e di
fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma, nonche' alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9,
secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Omissis."
"Art. 1-quater Semplificazioni in tema di cambi di
destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze
universitarie
1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e
residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio
edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del PNRR, e' sempre ammesso il
mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di
tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga
alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli
strumenti urbanistici o dalle specifiche normative
regionali e statali, fermo restando il rispetto della
normativa in materia di sicurezza e di requisiti
igienico-sanitari.
2. Gli interventi connessi al mutamento della
destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
(SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in
aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano
modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo
quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004
e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
luogo dell'autorizzazione paesaggistica e' presentata una
segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di
accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti
dannosi di essa. L'attivita' oggetto della segnalazione
puo' essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo
periodo, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente. Decorso il termine per
l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la
soprintendenza competente per territorio adotta comunque i
provvedimenti in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel
caso di attestazioni false e non veritiere, la
soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei
lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite
e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la
scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e
residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse
pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di
aree gia' interamente impermeabilizzate, per cui e'
consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle aree sottoposte a
tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai
commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale
per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o
comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti
nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di
ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale,
ne' sono soggetti al vincolo della dotazione minima
obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto
1942, n. 1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali
che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e
semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti
di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione
d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale
dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento,
nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della
determinazione della tassazione sugli immobili nonche'
delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da
destinare ad alloggi o residenze per studenti delle
istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui
al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non
superiori al 35 per cento della volumetria originaria,
legittima o legittimata.
Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della
lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili
suscettibili di essere destinati a residenze universitarie,
fino al 30 giugno 2026, le universita' statali comunicano
al Ministro dell'universita' e della ricerca, che si
esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione,
le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento
su immobili aventi durata ultranovennale."
"Art. 2-bis Impignorabilita' e insequestrabilita' delle
risorse per alloggi e residenze per studenti universitari
1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal
Ministero dell'universita' e della ricerca al finanziamento
delle attivita' di cui alla presente legge non sono
soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di
accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento
afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e
la nullita' e' rilevabile d'ufficio."
Il testo dell'articolo 3, comma 2 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti e'
riportato nelle note al comma 739.
Note al comma 894
Il testo dell'articolo 1, commi 177 e 178 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023) e' riportato nelle note al comma
733.
Note al comma 896
Si riporta il testo dell''articolo 20, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche:
"Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
Omissis."
Note al comma 897
Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 20
dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno
e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici
italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto
prestigio internazionale:
"Art. 2. Contributo straordinario
1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival
musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili
italiane di assoluto prestigio internazionale e' assegnato,
a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro
ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival,
della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione
Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival
Pucciniano Torre del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un
contributo di un milione di euro ciascuna a favore della
Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del
Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione
Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del
Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione
"Umbria Jazz" nonche', a decorrere dall'anno 2021, un
contributo di un milione di euro a favore della Fondazione
Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli
anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro
complessivi da suddividere in misura proporzionale tra
l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo
da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni
Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di
Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la
Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei nonche', a
decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro
annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione
del Pistoia Blues Festival e un contributo di 250.000 euro
annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione
del Festival Internazionale Time in Jazz, nonche', a
decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro
annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro
di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera
Festival.
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.
1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di
Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.
1-quater. Per la realizzazione del Festival
internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo
complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in
favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della
Fondazione per la Cultura Torino.
1-quinquies. E' assegnato un contributo di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore
della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per
la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1-quinquies, pari a un milione di euro per ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."
Note al comma 904
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 381, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art. 1
381. Al fine di implementare il progetto culturale
connesso al Portale delle fonti per la storia della
Repubblica italiana e le ulteriori attivita' di
digitalizzazione della documentazione archivistica e
bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la spesa di
750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno
2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche."
Note al comma 906
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura
1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e
le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono
soppresse.
2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre
2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per
l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le
spese di funzionamento del Comitato promotore e per i
rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso
Comitato.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal
24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6
aprile 2009" e le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2023" e le parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al
2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia" sono
sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal
2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere
sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e'
autorizzata la spesa di 900.000 euro";
b) al comma 5-quater e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di
150.000 euro".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e 2022" sono
sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno
2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2023" e la parola: "2021" e' sostituita dalla seguente:
"2022".
7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, e' incrementata di 0,6 milioni di euro per
l'anno 2023 di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026, al fine
di garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana
di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di
cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali,
dell'importo di cui al primo periodo in favore
dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia
musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di
musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro
della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a
2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate
dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole
di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima
formazione musicale sono ripartite tra i soggetti
beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per
lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge
30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti
di perfezionamento professionale, ambito musica, in
proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno
precedente.
7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", dopo le
parole: "che comprendono attivita' culturali quali il
teatro, la musica, la danza e il musical" sono inserite le
seguenti: "nonche' le proiezioni cinematografiche" e le
parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8
e le ore 23" sono sostituite dalle seguenti: "che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore
1.00 del giorno seguente";
b) alla rubrica, dopo le parole: "dal vivo" sono
aggiunte le seguenti: "e proiezioni cinematografiche".
7-septies. I componenti delle Commissioni consultive
per lo spettacolo presso il Ministero della cultura,
nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del
19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19
gennaio 2022 e n. 223 del 25 maggio 2022 restano in carica
fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di
cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio
delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30
settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2024" e le parole: "29 settembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 2024"."
Note al comma 908
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici):
"Art. 6 Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e
al settore immobiliare
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis.
Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera
a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle banche
italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed
extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate
all'esercizio dell'attivita' bancaria , provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.";
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il seguente:
"8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali."
2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2,
comma 475 della Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del
Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere
introdotte particolari forme di intervento con riguardo
alle famiglie numerose.
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191,
concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle
giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'
consentito anche ai giovani di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a
tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La
dotazione del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.".
4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre
1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni"."
Note al comma 911
Si riporta il testo dell'articolo 338 del testo unico
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 338.
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di
almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire
intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200
metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune
o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano
trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire
mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la
parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di
ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la
costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli
gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal
centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri,
quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale
che, per particolari condizioni locali, non sia possibile
provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro
urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale,
sulla base della classificazione prevista ai sensi della
legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli
naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti
ferroviari.
All'interno della zona di rispetto, purche' a distanza
non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto
cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici
vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente
in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale
puo' dare esecuzione, purche' non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie e previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale:
a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti
urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
b) alla realizzazione di interventi urbanistici
separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade
pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della
classificazione prevista ai sensi della legislazione
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti,
ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
c) alla realizzazione di interventi urbanistici da
localizzare, in contiguita' a interventi urbanistici gia'
attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro
dell'impianto cimiteriale.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o
all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi
ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale
puo' consentire, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di
rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio
dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La
riduzione di cui al periodo precedente si applica con
identica procedura anche per la realizzazione di parchi,
giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati,
attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente
azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo,
decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si
ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici
esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero
interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso,
tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per
cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457."
Note al comma 913
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 395, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art. 1
395. Al fine di favorire la diffusione della cultura
storico-scientifica e promuovere la conservazione e
valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico
della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e'
riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000
euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della
Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di
sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in
possesso della medesima Fondazione."


Note al comma 915
Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata):
"Art. 4 Elargizione ai superstiti
1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui
all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva,
anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150
milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo
2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta
altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico
della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le
sorelle conviventi a carico."
"Art. 7 Criteri di decisione e riferimento alle
risultanze giudiziarie
1. I competenti organi amministrativi decidono sul
conferimento dei benefici previsti dalla presente legge
sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con
sentenza, ancorche' non definitiva, ovvero, ove la
decisione amministrativa intervenga in assenza di
riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni
acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano
sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di
causalita' tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli
presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente
legge per il conferimento dei benefici.
3. Ove si giunga a decisione positiva per il
conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche'
non definitiva, i competenti organi possono disporre, su
istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione
dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente
legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di
elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al
90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione
stessa.
4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza
di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze
in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza
dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo
o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o
del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da'
comunque luogo a ripetizione di quanto gia' erogato.
5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento
di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non
definitiva, i competenti organi, all'atto della
disponibilita' della sentenza di primo grado, delibano
quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la
riforma della precedente decisione.
6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei
precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale,
e' definitiva.
L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base
della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e
quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, e'
irrilevante ai fini dei benefici gia' corrisposti."
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 3
agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice):
"Art. 5
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita'
riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata
in vigore della presente legge, considerando nel computo
anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di
ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di
1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime
finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per
l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di
8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli
maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi con la
vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi'
attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno
vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge
23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai
figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente
non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto
terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato
contratto successivamente all'atto terroristico e i figli
siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,
di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma
3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente
legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o
all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente
matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore
al 1º gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
del presente articolo si applicano anche con riferimento
all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive
della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento
pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli
minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e
alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di
12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella
misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e'
autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004."
Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice di
procedura penale:
"Art. 12 Casi di connessione
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da
piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu'
persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri."
Note al comma 917
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510 (Regolamento recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2000,
n. 4.
Note al comma 923

Si riporta il testo dell'articolo 21 del testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Indennita' di assistenza e di accompagnamento
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una
delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella
E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio,
una indennita' per la necessita' di assistenza e per la
retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il
servizio di assistenza e di accompagnamento venga
disimpegnato da un familiare del minorato.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli
invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4)
comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis
numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due
accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi
possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno
a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso
di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne
dara' immediatamente comunicazione alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita
dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di
competenza.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma,
da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e'
stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e
dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli
ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato
per causa di guerra anche la mancanza dei due arti
superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per
tali menomazioni abbiano conseguito trattamento
pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in
lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000
mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4),
commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985
in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire
728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera
A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda,
agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore
possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di
integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1
gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui
ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche
quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri
luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano
ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo
corrisposto a titolo di indennita', comprese le
integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e
del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti,
all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali
giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero
e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al
precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione dell'invalido ricoverato."
Note al comma 924
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi
invalidi):
"Art. 2 Fondo per la concessione di un assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e' istituito un
fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano
piu' fruire dell'accompagnatore militare o
dell'accompagnatore del servizio civile."
Il testo dell'articolo 1, comma 511, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) e' riportato nelle note al comma
796.
Note al comma 926
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (Disposizioni urgenti a
tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e
finanziarie e investimenti strategici):
"Art. 5 Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo
nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per
la microelettronica
1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale,
nonche' in coerenza con gli obiettivi indicati nella
comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final
dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip
per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello
Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti, che effettuano investimenti in progetti di
ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori
e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma
11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del
medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti
a progetti di ricerca e sviluppo».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' calcolato
sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con
esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino
al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento
dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e'
comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, della
certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei
costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione
contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.
In caso di imprese non soggette per obbligo di legge
alla revisione legale dei conti, la certificazione e'
rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche
alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo relative al
settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati
con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione
delle attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo
23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo
e' alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo
1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le
procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate
attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate
a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la
microelettronica, di seguito denominato "Comitato",
composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
del made in Italy, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e
monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel
campo della microelettronica e della catena del valore dei
semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al
Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi
di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone,
ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese
e del made in Italy un Piano nazionale della
microelettronica in cui sono indicate in modo organico le
azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento
disponibili, nonche' gli obiettivi attesi anche alla luce
del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento
delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro
italiano per il design dei circuiti integrati a
semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Per le attivita' di
segreteria, il Comitato si avvale delle strutture
amministrative del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo
2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022 n. 34."
Note al comma 929


Si riporta il testo dell'articolo 75 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 recante Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106:
"Art. 75 Sostegno alle attivita' delle associazioni
di promozione sociale
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera
b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la
realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di
promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in
collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione
degli associati, al miglioramento organizzativo e
gestionale, all'incremento della trasparenza e della
rendicontazione al pubblico delle attivita' svolte o a far
fronte a particolari emergenze sociali, in particolare
attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a
carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19
novembre 1987, n. 476, nella misura indicata all'articolo 1
comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, continua ad
essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un
anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali la rendicontazione
sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di
cui al comma 2."


Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 19
novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle
attivita' di promozione sociale e contributi alle
associazioni combattentistiche):
"Art. 1 Finalita'
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di
ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di
integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e
per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente
modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche
previste dal titolo II della presente legge;
b).
2.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad
utilizzarli per fini di promozione e di integrazione
sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra
prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
o associati e del Servizio sanitario nazionale."
Note al comma 930
La legge 12 maggio 1942, n. 889 (Norme per la
protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto
1942.
La legge 21 agosto 1950, n. 698 (Norme per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 9 settembre 1950.
Note al comma 931


Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
"Art. 1
455. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini
della prosecuzione del progetto ComunicEns, e in
particolare per il servizio di videochiamata, e'
autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni
2020, 2021 e 2022."


Note al comma 932
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 697, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
697. Per le operazioni di acquisto di prodotto
effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del
comma 695, il soggetto acquirente emette un documento
d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome
e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice
ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 692, la regione di raccolta, la natura e la quantita'
del prodotto ceduto, nonche' l'ammontare del corrispettivo
pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati
relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo
nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."
Note al comma 934


Si riporta il testo dell'articolo 38-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 38-quater Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i
beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve
essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente da apporre prima di ottenere il visto
doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla
Comunita', entro il quarto mese successivo
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata
restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo
25."
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4-bis Emissione elettronica delle fatture per il
tax free shopping
1. A decorrere dal 1º settembre 2018 l'emissione delle
fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo
38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal
presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in
modalita' elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilita' tra il
sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO
(Online tax refund at exit: light lane optimization) e di
consentire la piena operativita' di tale sistema in tutto
il territorio nazionale, con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti
modalita' e contenuti semplificati di fatturazione per la
cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
2-bis. Al fine di ottimizzare il processo per il
rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a
soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea,
di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalita' di semplificazione delle procedure di evasione
delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente
all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo
di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi
del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo
cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: "a norma dell'articolo 21" sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il secondo periodo e' soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze per la riduzione del debito pubblico."

Note al comma 935


Si riporta il testo dell'articolo 38-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
"Art. 38-quater Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i
beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve
essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente da apporre prima di ottenere il visto
doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla
Comunita', entro il sesto mese successivo all'effettuazione
della operazione; in caso di mancata restituzione, il
cedente deve procedere alla regolarizzazione della
operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un
mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il sesto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo
25."

Note al comma 937
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 1, del
decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli
enti territoriali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis Completo utilizzo delle risorse del
Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19.
1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi
sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31
dicembre 2026 per garantire l'attuazione dei Piani
operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni
e le province autonome, pertanto, anche negli anni 2024,
2025 e 2026, possono avvalersi delle misure previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche'
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234."
Note al comma 938
Il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n. 419) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
gennaio 2000, n. 8, S.O.
Si riporta il testo dall'articolo 8 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 (Disciplina dei
rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419):
"Art. 8. Norme transitorie e finali
1. Alle universita' non statali che gestiscono
direttamente policlinici universitari si applica per
analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve
le particolari forme di autonomia statutaria ad esse
spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti
operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere
derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle universita' non statali che gestiscono
policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di
lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita'
attraverso la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)
nonche' di nuovi policlinici gestiti da universita' non
statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture
pubbliche o private gia' accreditate, deve essere
preventivamente autorizzata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza Stato-regioni, tenendo conto del fabbisogno
formativo complessivo del Paese e della localizzazione
delle strutture formative gia' esistenti. Alla costituzione
delle aziende di cui al presente comma nonche' delle
aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui
all'articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui
all'articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri determina, altresi', le modalita' di
nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo
di indirizzo.
3. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo
n. 368 del 17 agosto 1999, e' sostituito dal seguente: "2.
Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del
predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
4. I protocolli di intesa regolamentano il
trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente
utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti
criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di
cui all'articolo 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque
in uso gratuito e perpetuo alle universita', nonche' dei
beni immobili e mobili di proprieta' dell'universita', gia'
destinati in modo prevalente all'attivita' assistenziale,
con oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e
con vincolo di destinazione ad attivita' assistenziale,
previa individuazione dei singoli beni con un apposito
protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla
cessazione della destinazione ad attivita' assistenziale il
bene rientra nella piena disponibilita' dell'universita'.
Il bene e' valutato come apporto patrimoniale ai sensi
dell'articolo 7, comma 1;
b) successione delle nuove aziende di cui all'articolo
2, comma 2, alle universita' nei rapporti di locazione per
gli immobili locati.
5. Alle procedure concernenti il trasferimento o
l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di
cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o piu' decreti
interministeriali dei Ministri della sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
della funzione pubblica e del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
6. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a) succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in
essere con le universita' per le esigenze dei policlinici a
gestione diretta fino alla loro scadenza.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su
proposta dei Ministri della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono
previste le modalita' per la compartecipazione delle
regioni e delle universita', per quanto di rispettiva
competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro,
ai risultati di gestione delle aziende.
8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il
personale universitario si applicano a tutto il personale
universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di
cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a
gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del biennio clinico della facolta' di medicina,
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' al personale universitario comunque in servizio
presso altri istituti e strutture pubbliche o private che
erogano assistenza sanitaria."
Note al comma 939
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n. 56 (Misure urgenti a sostegno
delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali), come modificato dalla presente legge:
Art. 15 Disposizioni in materia di esercizio temporaneo
di attivita' lavorativa in deroga al riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di
personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel
territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2029 e'
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli
articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture
sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private
accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una
professione medica o sanitaria o l'attivita' prevista per
gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad
una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con intesa
da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e' definita la disciplina per
l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui al
comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma
2 nonche' dei relativi provvedimenti attuativi da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo
6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni di cui agli
articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi'
al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del
comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie,
pubbliche o private, sulla base del riconoscimento
regionale, con contratto libero-professionale di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,
entrambi anche di durata superiore a tre mesi e
rinnovabili.
5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, e' abrogato."
Note al comma 940
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai
sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata
sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere
conto dei seguenti principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite.
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici
di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di
valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,
anche per il tramite del distretto sanitario, forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri
di selezione del referente o del coordinatore delle forme
organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e
le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un
incremento del numero massimo di assistiti in carico ad
ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la
presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di
personale infermieristico e dello psicologo, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le
aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi e concordano i programmi di
attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera
b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali.
In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale,
di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di
attivita' libero-professionale al di fuori delle modalita'
e dei limiti previsti dalla convenzione comportano
l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e);
f);
f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende
sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di
specifiche attivita' assistenziali, con particolare
riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo
modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito
regionale;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo
equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo
decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e'
comunque riservata una percentuale prevalente di posti in
sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di
un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello
specifico impegno richiesto per il conseguimento
dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di
pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale
avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta
annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca
d'interesse. Il requisito della specializzazione non e'
richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista
odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;
i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati
a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione.
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche.
m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera
0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici
inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il
servizio nelle zone carenti di personale medico nonche'
specifiche misure alternative volte a compensare
l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle
ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita' della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e previo giudizio di
idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997,
n.502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni
possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici
convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale
con attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse forme
di mobilita' interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle
farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla
lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e'
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta
consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre
il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del sevizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra
piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all'erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico. Gli accordi regionali
definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la
partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b).
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il
Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati
dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi', le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita
presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e'
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo
15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il
personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentito il Consiglio superiore di
sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5.
6.
7.
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo
svolgimento dei giudizi di idoneita'. In sede di revisione
dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo
nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi
alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'
interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n.449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
di superamento del corso biennale e' prodotto
dall'interessato, durante il periodo di validita' della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.
8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze
legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici
veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi,
chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente
articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano
titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato
per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo
di specializzazione richiesto per l'accesso all'area
funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneita' da
espletare con le procedure comparative di cui all'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda
possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti
nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed
economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'Area della Sanita' per i dirigenti
veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni
di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti
di una spesa non superiore all'ammontare delle risorse
relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di
medicina veterinaria specialistica ambulatoriale
convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti
dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero
alle ore rese indisponibili per la medesima finalita' a
seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei
medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni
rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa sancita in
data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al
primo periodo operanti negli ambiti territoriali di
competenza in applicazione del presente comma, le risorse
utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico
convenzionale rese indisponibili.
9."
Note al comma 944
Il testo dell'articolo 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 e' riportato nelle note al comma 237.
Note al comma 945
Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Omissis."
Note al comma 947
Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10-ter Organismo di composizione delle situazioni
debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Al fine di superare il contenzioso relativo al
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva
delle controversie in atto, garantendo altresi'
l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro
normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un
organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte
dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti,
da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato
dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e rimangono in carica
per tre anni.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di
definire in via transattiva, su istanza di parte, nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo, le
posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei
periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro
nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti
di ammissibilita' dell'istanza e formula, avvalendosi dei
competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non
novativa, secondo le seguenti modalita':
a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis,
commi 2 e 3;
b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto
nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire
dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento
del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i
produttori in attivita' alla data di presentazione
dell'istanza;
c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti
ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50
per cento.
c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o
di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva
delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro
nazionale dei debiti. E' fatta salva la facolta' per il
produttore di aderire a una proposta transattiva includente
sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne
con imputazioni non esigibili, previa ricezione di
ricalcolo comunicato dall'organismo.
4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla
parte interessata la proposta transattiva, condizionandone
l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai
debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e
grado dinanzi a qualsiasi autorita' giurisdizionale, e
all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le
quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i
termini di impugnazione. In ragione dell'importo del debito
e tenuto conto della situazione economica del produttore,
la proposta puo' prevedere la rateizzazione della somma
dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con
applicazione degli interessi legali.
5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della
proposta transattiva, puo' comunicare l'accettazione o il
rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito
dall'organismo di cui al comma 1.
6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo
di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante
per la firma digitale, nel quale e' riprodotta, unitamente
alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai
contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a
eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta,
non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il
verbale e' sottoscritto digitalmente e restituito entro
quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni
dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante
provvede al pagamento della somma quantificata in sede
transattiva ovvero della prima rata del piano di
rateizzazione sottoscritto.
7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al
comma 1, l'istante puo' rappresentare elementi ulteriori di
valutazione che diano conto della riduzione della
produzione, anche dovuta a calamita' naturali, fattori
economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o
circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti
sull'approvvigionamento delle risorse.
Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante,
l'organismo di cui al comma 1 puo' formulare una nuova
proposta transattiva applicando una riduzione nella misura
massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta,
previa adozione da parte dello stesso organismo di
parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di
maggior favore per le aziende agricole ancora in attivita'
o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di
produttori deceduti. L'istante, nei successivi dieci
giorni, puo' accettare la nuova proposta transattiva. In
caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma
6.
8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte
dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta
giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla
possibilita' di accedere alla transazione e ai benefici
previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme
iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui
all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33.
9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al
decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6,
sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei
debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea
e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche
presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute
per la transazione conclusa. In caso di mancata conclusione
della transazione, le medesime procedure di riscossione e
di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di
ricezione del verbale di esito negativo della transazione.
Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette
tempestivamente per via telematica all'agente della
riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della
riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.
10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al
comma 1 e' costituito da una parte fissa annua,
onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente
e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli
anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile,
determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del
valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per
tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al
comma 6 e' indicato l'ammontare delle somme dovute
dall'istante destinate al compenso dei componenti
dell'organismo. Le somme cosi' individuate sono accantonate
da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo
periodo, comprensivo della parte fissa e di quella
variabile, non puo' essere superiore a 120.000 euro annui
per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e
rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui
agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le
modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis,
comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1
con la proposta transattiva, ha valore di notifica e
sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le
previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo
10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato
dall'organismo non e' impugnabile.
10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni
debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni
alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative
prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei
pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n.
119. All'esito positivo delle predette escussioni ed
acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare
l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione
della transazione con rateazione, l'AGEA dispone
l'annullamento del carico affidato all'agente della
riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a
titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del
carico da parte della stessa AGEA."
Note al comma 950
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):
"Art. 16 Istituzioni e attivita' della minoranza
slovena
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al
sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni
ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la
regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' data priorita' al funzionamento della
stampa in lingua slovena. Per le finalita' di cui al
presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel
bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno
2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi,
l'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' determinato
annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni."
Note al comma 951
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
"Art. 1
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti.
Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento
del disavanzo di gestione non vengano adottati dal
commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione
interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e
successivi, si applicano comunque il divieto di effettuare
spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica e nella misura massima
prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione
non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette
imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti
d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura
massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota
di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati
in violazione del divieto di effettuare spese non
obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli
adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario,
attestante il rispetto del predetto vincolo.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo."
Note al comma 953
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 19
agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie):
"Art. 6 Disposizioni di attuazione e copertura
finanziaria
1. Con la procedura di cui al comma 2, da completare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli
accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei
metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili,
per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie
e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche,
delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da
accumulo lisosomiale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui per il
triennio 2016-2018, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in
31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a
15.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018, a
19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per
l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno
2021, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma
554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a
10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
incrementata dall'articolo 1, comma 167, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente
articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere
b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA,
mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle
indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo,
cessano la sperimentazione e l'attivita' del Centro di
coordinamento sugli screening neonatali previsti
dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147."
Note al comma 960
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101 (Disposizioni urgenti per le
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche'
per le imprese di interesse strategico nazionale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7 Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della
diffusione e proliferazione della specie granchio blu -
Callinectes sapidus
1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno
della diffusione e della proliferazione della specie
granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire
l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore
ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle
attivita' economiche esercitate dalle imprese di pesca e di
acquacoltura, nonche' di contribuire alla difesa della
biodiversita' degli habitat colpiti dall'emergenza, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, acquisito il
parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' nominato il Commissario straordinario nazionale
per il contenimento e il contrasto del fenomeno della
diffusione e della proliferazione della specie granchio blu
(Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario e'
individuato tra i soggetti dotati di professionalita'
specifica e di competenza gestionale per l'incarico da
svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la
medesima procedura di cui al primo periodo si puo'
provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario
straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze
occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al
Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta
un compenso nella misura massima di 132.700 euro
comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli
oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409
euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, si provvede alla costituzione e alla
disciplina del funzionamento della struttura di supporto,
che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio
delle funzioni, collocata presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste. La struttura opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario.
3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un
contingente composto da una unita' di livello dirigenziale
non generale individuata tra quelle in servizio nell'ambito
della Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, la quale svolge
l'incarico nell'ambito delle funzioni dirigenziali
assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente
dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unita' dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste; n. 1 unita' dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica; n. 1 unita' dal Reparto Pesca
Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per
l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della
struttura deve essere in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' fissati dal Commissario
straordinario con propria ordinanza.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per le esigenze di gestione
della contabilita' e della rendicontazione delle spese, il
Commissario straordinario si avvale degli uffici del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
4. Il contingente di cui al comma 3 e' integrato, nei
limiti di ulteriori 6 unita', dal personale non
dirigenziale degli enti territoriali interessati dagli
interventi, previa intesa con gli enti predetti, nonche'
delle articolazioni territoriali delle amministrazioni
centrali. Il personale assegnato alla struttura di supporto
di cui al comma 2 non appartenente al Ministero presso cui
e' collocata la struttura e' posto in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale e accessorio
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Per la corresponsione al personale
della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro
straordinario e di buoni pasto e' autorizzata la spesa di
euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Commissario straordinario
trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste un piano di intervento per
contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e
della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes
sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo
sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:
a) misure di difesa della biodiversita' degli habitat
colpiti dall'emergenza;
b) misure di prelievo della specie granchio blu,
incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi
attrezzi per la cattura;
 


c) interventi di messa in opera di strutture idonee a
contenere l'invasione delle suddette specie;
d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento
dei danni inferti all'economia del settore ittico;
e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attivita'
economiche esercitate dalle imprese di pesca e
acquacoltura.
6. Per la redazione del piano di intervento di cui al
comma 5 il Commissario straordinario puo' avvalersi a
titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sentite le
regioni interessate dalle misure attuative del piano,
approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui
al primo periodo.
7. Il Commissario straordinario provvede, altresi',
all'attuazione delle misure previste dal piano di
intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate
previa intesa con le regioni e le provincie autonome
interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di
attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni
interessate, approva il piano di riparto delle risorse
destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno
2024, a indennizzare le imprese della pesca e
dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla
produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno
della diffusione e della proliferazione della specie
granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato
la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sono state ammesse alla concessione dei relativi
aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente
all'importo complessivo delle richieste di indennizzo
contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle
suddette regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3,7
milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario
straordinario con le procedure previste a legislazione
vigente.
7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con
ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma
7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai
richiedenti.
7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari
complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
8. Per l'espletamento delle funzioni attuative del
piano di cui al comma 5, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', senza alcun onere a suo carico, delle
strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
costiera, sulla base di apposita convenzione.
9. All'attuazione del piano di cui al comma 5 sono
destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di
euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026.
Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno
2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno
2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di
euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
10. Il Commissario straordinario riferisce
periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una
relazione sulle attivita' espletate, con l'indicazione
delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in
funzione delle eventuali criticita' riscontrate.
11. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale,
nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai
sensi del comma 9."
Note al comma 962
Si riporta il testo degli allegati A e B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
"ALLEGATO A
Articolo 1, comma 9
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori
e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a
flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie
prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la
saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento
per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il
disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il
recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la
modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o
la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in
ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione,
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo
(sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi
utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della
sostenibilita': sistemi di misura a coordinate e no (a
contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su
tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa
strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro
geometrici di prodotto per qualunque livello di scala
dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o
nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualita'
del prodotto e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
informativo di fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare
e tracciare la qualita' del prodotto o del processo
produttivo e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei
materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove
o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di
verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o
in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto
risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri
metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency
Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di
lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza
di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a
bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura,
l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare
la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua,
aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e
impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, eta', presenza di
disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti
pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva
il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione
tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi
di realta' aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che
coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza
delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica."
"ALLEGATO B
Articolo 1, comma 10
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado
di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence & machine learning che consentono
alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita'
intelligente in campi specifici a garanzia della qualita'
del processo produttivo e del funzionamento affidabile del
macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta'
aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field."
Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e' riportato nelle note al comma 448.
Note al comma 963
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nelle note al comma 21.
Note al comma 965
Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56 recante ulteriori disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e' riportato nelle note al comma 448.
Note al comma 967


Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 20 Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo
delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in
alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano
un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita'
analoghe o similari a quelle svolte da altre societa'
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di
funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad
oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la
trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la
dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
scioglimento delle societa' o di alienazione delle
partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle
disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della societa' o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma
568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1
a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si
applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma
1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con
gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile,
le societa' a controllo pubblico che, per oltre due anni
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita',
corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti
previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione
sullo stato di attuazione della presente norma.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano con riferimento alle partecipazioni detenute
dalle amministrazioni pubbliche in societa' quotate, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e
alle partecipazioni da queste ultime detenute."
Note al comma 968
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
"Art. 1
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro."
Note al comma 970
Si riporta il testo dell'articolo 82 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 82 Continuita' territoriale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di
Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta,
Trieste, Ancona, Brindisi, Pescara, e per le isole di
Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i
principali aeroporti nazionali, in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia'
preordinate."
Note al comma 971
Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 settembre 2008 recante norme comuni
per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' e'
pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 293.
Note al comma 973


La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
 
Art. 2
Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' fissato, per l'anno 2026, in 13.000 milioni di euro.
7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.212 milioni di euro.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attivita' finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».
23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e' fissato, per l'anno 2026, in 500 milioni di euro.
24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Note all'art. 3:
Note al comma 3
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia.
Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare
strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori
del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore
tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di
piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in
Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
Omissis."
Note al comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
"Art. 11-quinquies Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad
eccezione di una quota" fino al termine del comma sono
soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si
interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni
altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio
di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione
di cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di
mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il
50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a
250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti."
Note al comma 5

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"Art. 6 Trasformazione della SACE in societa' per
azioni
1. - 9. Omissis
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis."
Note al comma 6
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 267, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
"Art. 1
267. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dei
commi da 259 a 271, che non possono superare l'importo
complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto
degli impegni, tempo per tempo in essere, gia' assunti
dalla SACE S.p.A. a valere sulle disponibilita' del fondo
di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili
annualmente e' fissato dalla legge di bilancio, si provvede
nei limiti delle risorse libere disponibili nel medesimo
fondo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi dalla
SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle
finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima
SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi dei commi da
259 a 271 e risultanti dalla contabilita' della medesima
SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione
del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura
dei costi sostenuti, imputabili alle attivita' svolte per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli
impegni connessi alle garanzie."


Note al comma 7
Il testo dell'articolo 2, comma 100 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' riportato nelle note all'art. 1, comma
878.
Note al comma 8


Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
"Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie"
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio."
"Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio
di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente,
un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui
passivi della spesa di parte corrente eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un
"fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni
sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate."
"Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo
26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo."
"Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento."


Note al comma 9
Il testo dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica) e'
riportato nelle note al comma 8.
Note al comma 10
Il testo dell'articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica) e'
riportato nelle note al comma 8.

Note al comma 11
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 12 Fondo sanitario nazionale
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in
conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a
carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e'
annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo
conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo
complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare
attivita' sanitarie.
Per le regioni a statuto speciale e le provincie
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio."
Note al comma 14
Si riporta il testo dell'articolo 9, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, recante disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza:
"Art. 9
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e'
iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al
triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per
l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire
170 miliardi per l'anno 1988.
2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener
conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione,
dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli
accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione
dei prezzi.
3. All'onere di cui al comma 1, derivante
dall'applicazione della presente legge negli anni 1986,
1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi
straordinari per le infrastrutture della Guardia di
finanza".
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono
effettuati con decreti del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e
la dotazione del fondo stesso e' fissata in lire 6 miliardi
e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata
tabella B.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Note al comma 15
Si riporta il testo degli articoli 803 e 937 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio
1. E' determinato annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri.
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari.
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria."
"Art. 937 Ufficiali ausiliari
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e
del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i
sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo."
Note al comma 16
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 1 Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma I sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale del
l'osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo
speciale " dello stato di previsione dei Ministero del
tesoro, dei bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico- produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali."
Note al comma 17
Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 23, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria:
"Art. 61 Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica
1. - 22. Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo.
Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi
derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti
penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis."
Note al comma 23
Si riporta il testo dell'articolo 9-ter, del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni
urgenti in materia di sport):
"Art. 9-ter Disposizioni urgenti per le opere
necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032"
e in materia di impianti sportivi
1. Al fine di assicurare la realizzazione e il
completamento delle opere necessarie e strettamente
funzionali allo svolgimento della fase finale del
campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' nominato un Commissario straordinario quale
soggetto responsabile del processo di indirizzo,
coordinamento e attuazione delle attivita' e degli
interventi relativi alle infrastrutture sportive, con
riferimento anche agli impianti di proprieta' pubblica.
Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui
all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo,
5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione e
valutazione di interventi in materia di infrastrutture,
dotati di specifiche professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente
pubblico, il Commissario straordinario e' collocato,
secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in
aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per
tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio
dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta
in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario
straordinario spetta un compenso, da determinare con il
decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei
limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro
132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032,
comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai
quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i
compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati
promotori e in considerazione anche delle soluzioni
operative definite dal Comitato interistituzionale per la
candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli
Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con
particolare riferimento all'esecuzione di opere relative
alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union
of European Football Associations (UEFA), di stadi
rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura
dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato
europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario
straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani
di intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali,
da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al
primo periodo, le infrastrutture sono considerate di
interesse strategico nazionale e il Commissario
straordinario assicura il coordinamento e l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace
realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario
spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta
necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori,
anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti,
il Commissario straordinario, ove necessario, puo' agire
mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine
di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a trenta
giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione
o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il
Commissario straordinario puo', mediante ordinanza
motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il
Commissario straordinario puo' agire ai sensi del presente
comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,
direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto
nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo della societa' Sport e salute S.p.A., con
oneri posti a carico dello stanziamento del singolo
intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo'
svolgere altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi
delle amministrazioni centrali e territoriali competenti,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici
dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve
realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario puo'
nominare come sub-commissario il sindaco del comune
interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui
realizzare l'intervento, il Commissario straordinario
acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente
competente, sentita la regione o la provincia autonoma
interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una
struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che opera fino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla
struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo
di personale non dirigenziale pari a dieci unita',
individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni
di cui al presente articolo e, in particolare, di
comprovata esperienza maturata nel settore della
programmazione, della valutazione e della realizzazione di
grandi opere pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche nonche' del personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo
della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in
godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
personale assegnato alla struttura di supporto e'
attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di
euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e'
definito con il decreto di nomina del Commissario
straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e
sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi
per lavoro straordinario o altri accessori diversi da
quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente
massimo di cui al presente comma, in luogo di un
corrispondente numero di unita' di personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
struttura puo' avvalersi di consulenti esterni, anche
estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero
massimo di tre, cui puo' essere attribuito un compenso fino
all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione
pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri,
pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1,
in cui confluiscono le risorse disponibili previste per
ciascuna annualita'.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sono
stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche
norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare
condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di
ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi
equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa
tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione
e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali
e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e
dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di
operazioni economiche di partenariato pubblico-privato
coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' istituito, presso
l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in
gestione separata, un fondo rotativo denominato "Fondo
italiano per lo sport". Il Fondo, da gestire mediante conto
corrente bancario o postale, e' composto di distinte
sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la "Sezione garanzie", a rilasciare garanzie,
anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi
forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri
impegni di firma, concessi da banche e intermediari
finanziari;
b) per la "Sezione finanziamenti", a concedere
finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura
subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche
e intermediari finanziari;
c) per la "Sezione rafforzamento patrimoniale", a
sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di
investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi
o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la "Sezione contributi":
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli
oneri e le spese di gestione del Fondo nonche' le spese di
assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al
perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente
lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della
dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo
sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a),
ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la
sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro
per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40
milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al
presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente
bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali
diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi
intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e
12.
7. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere altresi'
alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico
nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a
valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei
rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport e' contabilizzato
separatamente secondo i principi della contabilita'
economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle
sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi
prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i
relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati
dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso
separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai
soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a),
rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima
richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini
della migliore mitigazione del rischio e non possono essere
concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere
b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione
alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a),
sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza
del medesimo Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti
dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima
istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal
Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di
eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso, e
successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza
del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal
Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di
incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della
garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero
dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze
istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla
data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al
trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse
finanziarie necessarie.
L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa
provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero
dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto
ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A
seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei diritti
dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che
hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza
dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura
le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello
Stato di cui al presente comma e' inserita nell'elenco di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro
il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e,
a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato
stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello
Stato.
10. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo
e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalita' di
funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i
criteri e le modalita' della surroga del medesimo Fondo nei
casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del
comma 5, lettera a ) ;
b) le finalita', le condizioni e le modalita' di
accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere
a), b),
c) e d ) ;
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le
sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa
verifica della compatibilita' e dell'impatto sui saldi di
finanza pubblica. Non e' consentito trasferire la dotazione
delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c ), alla
sezione di cui al comma 5, lettera d ) ;
d) i criteri, le condizioni e le modalita' di
incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma
7.
11. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito
dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla
base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza
del Consiglio dei ministri o con l'Autorita' politica
delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le
attivita' amministrative e istruttorie degli interventi e
di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese di
gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera
d), nella misura massima del limite di cui al medesimo
comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport
e' attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di
gestione. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata in materia di sport, o da un suo
delegato, ed e' composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze e da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. Il
comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e
le priorita' degli interventi del Fondo e delibera, su
proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa, il piano di attivita' del Fondo. Il comitato di
indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al
comma 10, lettera c), puo' ripartire la dotazione tra le
sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le
modalita' di funzionamento del comitato di indirizzo e le
modalita' di composizione e di funzionamento del comitato
di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su
proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a),
b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del
comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede
automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi
previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione vigente, fino alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e
12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16
dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5
della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6,
pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro
per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere
sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del
comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere
sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito
sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere
sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per
l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma
266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "alle
amministrazioni interessate," sono inserite le seguenti:
"all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli
organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonche' a
fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di
eventi sportivi di rilevanza internazionale,"."
Note al comma 24
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 (Disposizioni urgenti in
materia di processo penale, di processo civile, di
contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle
tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in
materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione):
"Art. 7 Destinazione della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa
alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello
Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento
1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta
gestione statale, riferita a scelte non espresse dai
contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, e'
utilizzata prioritariamente per il finanziamento di
interventi straordinari relativi al recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche,
sulla base delle domande presentate dagli interessati entro
il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente
rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15
settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di
valutazione delle istanze della tipologia di interventi
«recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze
patologiche» e le modalita' di istituzione della
Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali
competenti per materia e da due rappresentanti designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro il 30 novembre 2023, e' individuata la
quota da rendere disponibile per il finanziamento dei
progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati."
 
Art. 4
Stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Note all'art. 4:
Note al comma 2


Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
1993, n. 513 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
"Art. 1
1. La Societa' di promozione industriale (SPI), previa
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi destinati alle
iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e successive integrazioni, nonche' i fondi recati
dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI
ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare
direttamente contributi e finanziamenti anche per
iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, nonche' per assumere
partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione
industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando
la destinazione dei fondi per area gia' definita in sede
CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da
sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati,
per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli
interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo
le modalita' di cui all'articolo 6 del richiamato
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonche' l'entita'
degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da
riconoscere alla SPI. Per le medesime finalita', la SPI
puo' utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno
disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente
derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di
cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni ed integrazioni."
 
Art. 5
Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Note all'art. 5:
Note al comma 2
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025):
"Art. 3 Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro
1. - 2-bis. Omissis
3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL e' deliberato
dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data di
cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis."
 
Art. 6
Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
 
Art. 7

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
Note al comma 2
Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
"Art. 5
Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri) ).
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato."
 
Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione
e del merito e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in eta' scolare.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Note all'art. 8:
Note al comma 3


Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 11 Libri e centri scolastici digitali
1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno
scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri
nella versione digitale o mista, costituita da un testo in
formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4,
o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da
contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione
di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o
acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di
cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola
primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei
docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e'
soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e
limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123.»;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono
sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in
fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali
integrativi della versione mista»;
2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line
e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione
digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la
versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;
3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «, tenendo conto della riduzione dei costi
dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al
digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;
3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra
libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto
delle specifiche esigenze didattiche";
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti
digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro
lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei
supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e
con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite
definito con il decreto di cui al comma 3.».
2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato
l'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169.
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli
enti locali interessati stipulano, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per consentire, in
situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di
centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle
istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo
di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualita' dei
servizi agli studenti e di garantire una maggiore
socializzazione delle comunita' di scuole.».
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e'
sostituita dalla seguente:
«a) Il Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di
garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e
accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di
rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare
scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi
complessi scolastici, e promuovono, d'intesa, con il
Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative
finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di societa',
consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli
33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono
essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle
amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso
scolastico e di immobili complementari ai progetti di
rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate
negli strumenti urbanistici. Per le finalita' di cui al
presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.
183, nonche' le risorse a valere sui fondi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.
183, gia' destinate con delibera CIPE n. 6/2012 del 20
gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per
favorire il contenimento dei consumi energetici del
patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale
messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di
immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del
contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio
energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, da
stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in
conformita' alle previsioni di cui al decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, anche nelle forme previste
dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;».
4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del
servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata,
definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i
termini per la predisposizione e per l'approvazione di
appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi
finanziamenti.
4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico
presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al
comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente
competenti.
4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma,
valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della
programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani
regionali nei termini indicati nel decreto medesimo
comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento.
4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in
assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione,
nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini
ufficiali.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene
conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali
in ragione della tempestivita', dell'efficienza e
dell'esaustivita' dell'utilizzo delle risorse loro
conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a
livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al
20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in
sede di riparto.
4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova
edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia
scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete
internet tra le opere edilizie necessarie.
4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole: "dell'intera dotazione libraria" e' inserita la
seguente: "necessaria"."
 
Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 9:
Note al comma 3
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a
disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei
capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in
apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 400.000.000
Capitolo 1452. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 300.000.000
Capitolo 1459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 500.000.000
Capitolo 1469. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella."
Note al comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 562 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
"Art. 1.
562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006."
Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale:
"Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo
1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai
beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.
L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173
milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per
l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
"vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione".
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004."
Si riporta il testo dell''articolo 2, comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
"Art. 2
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in
base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle
seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
"dall'attuazione della presente legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo".
Note al comma 5
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 5 Permesso di soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del
presente testo unico o che siano in possesso della proroga
del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto; secondo le
previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo'
essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il
termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto
disposto dall'articolo 39-bis. 1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo
non puo' superare la durata di tre anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non puo' superare
la durata di tre anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non
puo' superare la durata di tre anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia
di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel
valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del
permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione
prestata dallo straniero all'autorita' di polizia o
all'autorita' giudiziaria, durante la fase delle indagini
ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di
elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di
proprieta' industriale nonche' per l'individuazione dei
beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio
o formazione.
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di
un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un
permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della
proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita'
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. ( (In attesa del rilascio, del rinnovo o della
conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9,
lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio
dello Stato e svolgere temporaneamente attivita'
lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti
dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del
permesso di soggiorno.
L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo'
svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di
conversione del permesso e nel rispetto degli altri
adempimenti previsti dalla legge."
Note al comma 6

Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 14-ter Programmi di rimpatrio assistito
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse
di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a
uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita' in
applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione."


Note al comma 7
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti
1. - 31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa.
Il Ministero dell'interno succede a titolo universale
alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di
personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa,
sono trasferite al Ministero medesimo.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012):
"Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."
Note al comma 9
Si riporta il testo dell'articolo 43 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 43 Trattamento economico
Il trattamento economico del personale della Polizia di
Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di
accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per
legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta
funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del
livello retributivo e da una indennita' pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno
personale di funzione previsto dall'articolo 143 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le
qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli
corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica,
assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di
prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di
prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta
qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il
livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50
per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due
qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo
direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e'
attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo
comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono
inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni
di anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per
effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad
esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato
dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n.
312.
Nella prima applicazione della presente legge e'
concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad
personam pensionabile, come anticipazione del
riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle
carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita'
entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere
determinata in relazione alla anzianita' di servizio
maturata al 1 gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto
del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello
che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori
sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo
16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di
Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base
della tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
particolari attivita', limitatamente al tempo del loro
effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle
indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente
alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella
presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di
Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in
servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e'
pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la
stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano
state esercitate per un periodo complessivo inferiore a
cinque anni.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle
autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza,
nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato
che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle forze di polizia, spetta una
indennita' mensile speciale non pensionabile di importo
complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
terzo comma.
L'indennita' speciale non compete al personale che
beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il
compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e
le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95,
l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e'
costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla
legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita'
prescritte dalla legge stessa."
Note al comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
"Art. 1
767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi
di revisione e razionalizzazione della spesa per la
gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della
contrazione del fenomeno migratorio, nonche' interventi per
la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei
migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti
pregressi, devono derivare risparmi connessi
all'attivazione, locazione e gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per
un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno
2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni
di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori
risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo,
da accertare annualmente con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio."
Note al comma 11
Si riporta il testo degli articoli 13 e 43 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 13 Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e'
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino
all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da
adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalita' del presente articolo, nell'ambito delle
proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della
programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo
7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo
l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di
cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, in qualita' di organo di vigilanza,
ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra
rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il
bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e
dall'Ispettorato.
6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte
allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti
annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione
al numero di posizioni assicurative territoriali,
all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle
attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni e
delle malattie professionali e sono esclusivamente
finalizzati ad attivita' di sorveglianza epidemiologica di
rischi e danni associati all'esposizione professionale, al
rafforzamento dell'attivita' svolta dai servizi di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante
l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato
o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse
strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e
aggiornamento professionale o di promozione del
miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla
popolazione.
Gli introiti di cui al comma 6 possono essere
finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le
finalita' indicate al primo periodo, al ricorso a
prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario
del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di
finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale
previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla
ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla
definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da
destinare alle prestazioni aggiuntive del personale
dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 7.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis,
al fine di aumentare le attivita' di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali svolte dalle
aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6
che integrano il capitolo regionale che dovessero
residuare, possono essere destinati al personale del
comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e
la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di
vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento
accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello
stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione
sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che
si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno
2025.
6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si
dovessero verificare, con riferimento alle attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma
6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per
finalita' coerenti con le attivita' di competenza dei
dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni
polifunzionali.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.
7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a
presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al
Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta
in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi
settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei
luoghi di lavoro."
"Art. 43 Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave e immediato che non puo' essere evitato, possano
cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare
le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione
idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio
presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.
L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione
fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda
o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei
decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei
rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con
riguardo al personale della Difesa la formazione specifica
svolta presso gli istituti o la scuole della stessa
Amministrazione e' abilitativa alla funzione di addetto
alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato."
Note al comma 12
Si riporta il testo dell'articolo 1808 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 1808 Indennita' di lungo servizio all'estero
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi
presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali
costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi
internazionali, ovvero per conto delle agenzie di
cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti
stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno:
a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se
l'assegno di lungo servizio all'estero non e' ritenuto
sufficiente in relazione a particolari condizioni di
servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la
commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo
172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del
bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo
le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve
le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2. L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale
hanno natura accessoria e sono erogati per compensare
disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche'
in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.
2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in
caso di particolari indennita' o contributi alle spese
connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli
dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali
situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai
predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a
concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare
ai sensi del comma 1.
3. L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal
giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio
all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4. Se la durata della destinazione all'estero e'
superiore a un anno, il militare puo' trasferire la
famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di
viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a
carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni
persona, nella stessa quantita' prevista per il dipendente.
5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di
alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti
in misura non eccedente il quarto e non inferiore
all'ottavo, se l'alloggio e' arredato, al dodicesimo, se
l'alloggio non e' arredato. La misura della riduzione e',
in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della
difesa.
6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva
l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al
50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante,
anche se prima di averla ultimata riassume servizio in
Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di
licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per
periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali,
sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari
di truppa.
7. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la
licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di
viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi
previste per le missioni all'estero.
Il rimborso e' concesso, anche se la licenza e'
frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se
la sede e' situata fuori d'Europa o del bacino del
Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto
durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per
infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi
quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante
periodo.
9. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che
per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in
Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della
licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo
in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo
servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura
intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il
periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10. Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al
comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennita'
speciale sono conservati in misura intera per i soli primi
dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di
truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove
devono compiere il loro servizio.
11. Al personale militare che per ragioni di servizio
venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di
lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale sono
conservati anche durante i giorni strettamente
indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo
stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio,
riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per
le missioni all'estero.
12. Il personale di cui al comma 1, incaricato dal
Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui
presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri
Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennita' speciale e ha diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa
maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi
di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero;
b) al trattamento di missioni all'estero spettante a
coloro che, in qualita' di addetti a enti o uffici
all'estero, godano di particolari assegni o indennita'."
 
Art. 10
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissato, per l'anno 2026, in 170 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
Note al comma 2
Il testo degli articoli 803 e 937 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al comma 15
dell'articolo 3.
Note al comma 3

Il testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) e'
riportato nelle note al comma 15 dell'articolo 3.
Note al comma 5


Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del
regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5
ottobre 2022, n. 181:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve aperture
di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e
dei materiali, rende il conto all'organo al quale e'
devoluto il controllo amministrativo e contabile ed e' sede
del dirigente responsabile degli acquisti;
b) «distaccamento»: elemento di organizzazione del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha
la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali
e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la
resa della relativa contabilita', da un ente che inserisce
tale contabilita' nel proprio rendiconto;
c) «reparto»: elemento di organizzazione del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la
gestione dei materiali e che puo' avere la gestione di
fondi di bilancio nell'ambito dell'attivita' amministrativa
dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente
dipende."
"Art. 7. Custodia dei valori
1. Per la custodia del denaro, dei titoli di credito e
degli oggetti di valore, ciascun ente e' provvisto di una
cassaforte munita di due serrature a congegni differenti,
le cui chiavi sono tenute separatamente dal funzionario
delegato e dal fiduciario di cassa.
2. I distaccamenti e i reparti sono provvisti di una
cassaforte, a serratura singola, le cui chiavi sono
conservate dal titolare o da un suo delegato.
3. Il capo del servizio amministrativo propone le
misure necessarie per la sicurezza della cassa al titolare
del comando, che e' responsabile di ogni evento imputabile
a difetto dell'organizzazione di sicurezza.
4. In cassa non sono tenuti fondi per un importo
eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di
prossima scadenza. Tutti gli altri fondi di qualsiasi
provenienza, compresi quelli provenienti da depositi di
qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto
corrente postale o bancario intestato all'ente,
distaccamento o reparto, senza limiti di valore.
5. Gli agenti che hanno la responsabilita' della cassa
ai sensi del presente regolamento rispondono della gestione
dei fondi depositati sul conto corrente postale o bancario.
La traenza avviene a firma congiunta degli agenti
responsabili.
6. Gli interessi realizzati sulle somme versate in
conto corrente sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono
accreditati."
 
Art. 12
Stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 
Art. 13
Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 149;
2) Marina n. 115;
3) Aeronautica n. 80;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 49;
3) Aeronautica n. 48;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 117;
2) Marina n. 75;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2026, come segue:
1) Esercito n. 361;
2) Marina n. 428;
3) Aeronautica n. 412;
4) Carabinieri n. 132.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2026, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 420;
3) Aeronautica n. 600.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2026, come segue:
1) Esercito n. 460;
2) Marina n. 205;
3) Aeronautica n. 120.
6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
1) Esercito n. 882;
2) Marina n. 0;
3) Aeronautica n. 0.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
10. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttivita' del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
13. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unita' elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacita' e la resilienza delle forze armate ucraine.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», e la missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza».
16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Note all'art. 13:
Note al comma 2
Il testo degli articoli 803 e 937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note al
comma 15 dell'articolo 3.
Note al comma 8
Si riporta il testo dell'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 613. Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai
bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
Note al comma 11


Si riporta il testo dell'articolo 2195 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 2195 Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche.
1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le
attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati
delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla
vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 93, e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019."
Note al comma 12
Si riporta il testo dell'articolo 1805-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
"Art. 1805-bis Fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale militare transitato nelle aree
funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo
del personale civile del Ministero della difesa,
annualmente e per l'intero periodo di permanenza del
militare transitato in detti ruoli, e' versato al fondo per
la retribuzione della produttivita' del personale civile
stesso un importo corrispondente alla quota media pro
capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza
dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque
denominati."
Note al comma 13


Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196):
"Art. 7-ter Fondi scorta
1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano
attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine
pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere
istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi
scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche'
ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture
centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali
funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione
di risorse finanziarie in favore delle predette strutture
per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle
speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti,
fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo
accertamento della relativa legittimazione e delle
modalita' di copertura finanziaria per la successiva
imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della
partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione
avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita'
elementari del bilancio dello Stato.
2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi
scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante
ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore
delle stesse.
3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere
sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e
continuativa, relative alle retribuzioni al personale in
servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e
all'acquisizione e gestione di beni immobili.
4. In considerazione della natura di anticipazione
delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di
previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a
ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione
della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con
una dotazione di pari importo, per la sistemazione
contabile di cui al comma 5.
5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme
anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate
dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella
disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita'
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di
passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento
allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire,
qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e
contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o
in parte, nella disponibilita' delle strutture, non
procedendo al versamento delle somme all'entrata del
bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio
nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza
contabile da parte delle amministrazioni interessate. In
tale circostanza, nel corso del successivo esercizio
finanziario, l'importo corrispondente alle risorse
mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle
unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con
cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul
proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta
istituiti nel rispettivo stato di previsione.
6. Per la gestione delle attivita' istituzionali delle
strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle
funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata
l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati
alle predette strutture in base ai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le
spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche
in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio
relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o
postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente
reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del
bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.
7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili
di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri
centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare
trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse
a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati
ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in
occasione della prima utile somministrazione di fondi, con
le modalita' previste dai propri regolamenti di
organizzazione e contabilita'."
 
Art. 14
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Note all'art. 14:
Note al comma 2


Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,
n. 38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n.
146.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100
(Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,
n. 38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2005, n.
136.
Note al comma 3


Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
"Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro
1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del
tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al
numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma
2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259."
Note al comma 4
L'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio
2012, n. 156, S.O..
Si riporta il testo dell'articolo 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 23-quater Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico.
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i
relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al
Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia
del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
monopoli";
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64";
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato";
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio"
sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territorio' sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate'.
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: 'pubbliche amministrazioni' sono inserite le
seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,'.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Note al comma 5
La legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.
 
Art. 15
Stato di previsione del Ministero della cultura
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 15:
Note al comma 4


Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma."
 
Art. 16
Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 16:
Note al comma 2


Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e' riportato nelle note al comma 11
dell'articolo 3.
 
Art. 17
Stato di previsione del Ministero del turismo

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
 
Art. 18
Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.253.161.463.689, in euro 1.215.177.793.154 e in euro 1.219.623.868.567 in termini di competenza, nonche' in euro 1.278.258.446.154, in euro 1.231.073.435.771 e in euro 1.232.377.690.369 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.
 
Art. 19
Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 20
Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
12. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
13. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2025. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.
18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtu' di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

Note all'art. 20:
Note al comma 4
Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi
1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto
di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le
modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva
e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi.
La durata viene stabilita in modo che vi sia
coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di
quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa) ) si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni, redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
"Art. 2 Provvedimenti
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della
delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato
maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato
dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro
rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative del
personale delle Forze armate, individuate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari sono
composte dai rappresentanti di ciascuna associazione
professionale a carattere sindacale tra militari. Le
associazioni professionali a carattere sindacale interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente
comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di
cui sono rappresentative.
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate."
Note al comma 6


Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note al comma 4
dell'articolo 15.
Note al comma 7
Il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 750.
Note al comma 9


Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
Note al comma 10


Si riporta il testo dell'articolo 70 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"Art. 70 Disposizioni in materia di asili nido
1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1991, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei
micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e
prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del
finanziamento delle opere relative alla costruzione di
asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata
in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni."
Note al comma 11
Si riporta il testo dell'articolo 30 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza
attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni
centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i
relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le
seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma
1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura
dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere non permanente.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai
sensi del comma 2.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche,
qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
modalita' di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
carico dello Stato.
In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato
che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario
medesimo, ad erogare il contributo direttamente
all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano gia' state attivate alla data di entrata in
vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in
cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per il
terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue
il profilo temporale dell'onere.
7.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita'; al "fondo opere" si accede
solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro
i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
11."
Note al comma 12

Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 40, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
1. - 39. Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie , fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis."
Note al comma 13

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 281 e 282
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005):
"Art. 1
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE."
Note al comma 14
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio.
All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di
indirizzo e di impulso dell'attivita' di razionalizzazione
svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la
diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo
quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio."
Note al comma 15
Il testo dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n.
385 e' riportato nelle note al comma 758 dell'articolo 1.
Note al comma 17
Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note al comma 4
dell'articolo 15.
Il testo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 e' riportato nelle note al comma 9 dell'articolo 9.
Note al comma 18
Il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note al comma 4
dell'articolo 15.
Note al comma 20
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
"Art. 5 Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione
1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e
nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4,
sono realizzati attraverso le misure del presente articolo
interventi sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3
per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti «ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui
al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di
cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche
Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno,
il responsabile del procedimento e ne comunicano il
nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m²;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella
misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi
di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro
carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale,
ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o
ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente
dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,
sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine
di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e
comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo
energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono
chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e
qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento
dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre
programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento agli immobili ospedalieri,
scolastici e universitari, agli impianti sportivi e
all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti
di promozione, fino alla copertura integrale della spesa
complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione
proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono
emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei
risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma
6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a 30
milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50
milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di
un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi
energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di
rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali."
Note al comma 21
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione
del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali»."
Note al comma 25
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
"Art. 1
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento
dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione
internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea,
assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di
bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di
euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432
milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro
per l'anno 2024."
Note al comma 26
Si riporta il testo dell'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
"Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli
lavori, servizi e forniture."
Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
"Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche
1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate
nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti
previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti
concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche
svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al
2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle
forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il
presente comma si applica anche agli appalti relativi a
servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il
direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini
dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse
di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni
appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una
modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e'
ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura,
tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del
relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente
riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola
opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi
ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro
economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle
stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i
rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente
o da altro dirigente incaricato dalla singola
amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le
specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario
dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al
comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica
dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di
cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di
diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli
incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede
di verifica della compatibilita' dei costi di cui
all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo
di cui al medesimo articolo le informazioni relative
all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al
predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo
24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente
maturato da ciascuna unita' di personale nel corso
dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per
conto di altre amministrazioni, non puo' superare il
trattamento economico complessivo annuo lordo percepito
dalla medesima unita' di personale.. L'incentivo eccedente,
non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.
Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli
strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al
secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa
altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo
che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio
personale, perche' affidate a personale esterno
all'amministrazione medesima oppure perche' prive
dell'attestazione del dirigente o del responsabile di
servizio.
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al
comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,
incrementato delle quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte o prive
dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per
le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato
ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista
beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo
e il miglioramento della capacita' di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche
per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni
caso utilizzata:
a) per attivita' di formazione per l'incremento delle
competenze digitali del personale nella realizzazione degli
interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione
obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si
avvalgono di una centrale di committenza possono destinare,
anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie
di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale
centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le
somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25
per cento dell'incentivo di cui al comma 2."
 
Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.