Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2026, n. 4
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
271 del 21 novembre 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 95.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175

All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «GSE» e' sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «beneficiaria a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiaria, a seguito» e dopo le parole: «dal GSE» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, la parola: «alinea,» e' soppressa e le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «, e 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a 10 milioni di euro»;
alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «convertito con modificazioni, nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge», le parole: «articolo 3, decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del decreto», le parole: «del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro» e dopo la parola: «fabbisogno» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera e), dopo le parole: «indebitamento netto» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2025» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 2:
al comma 1:
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34"»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;
la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del sito di installazione all'uso agro-pastorale"»;
alla lettera h), capoverso Art. 11-bis:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «sono considerate» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati»;
alla lettera a), le parole: «impianti della stessa fonte» sono sostituite dalle seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile» e dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
alla lettera i), dopo le parole: «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola»;
alla lettera l), numero 1), dopo le parole: «produzione agricola» sono inserite le seguenti: «o zootecnica ne' alla produzione di energia da fonte rinnovabile», le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)» e le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» sono soppresse;
alla lettera m), numero 2), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)» e le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» sono soppresse;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «f), l)» sono sostituite dalle seguenti: «f) e l)»;
al secondo periodo, le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e' allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita' di controllo»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, ciascuna regione e provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;
al quarto periodo, le parole: «Le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome»;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: «Convenzione di Ramsar,» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e»;
alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale»;
alla lettera h), le parole da: «possono essere» fino a: «livello comunale» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune»;
alla lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «dei contratti pubblici,» e le parole: «mediante subconcessione, a» sono sostituite dalle seguenti: «mediante subconcessione a»;
alla lettera h), capoverso Art. 11-ter:
al comma 1, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti: «considerati idonei»;
alla lettera a), le parole: «del 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;
alla lettera i):
al numero 1), alle parole: «comma 5» e' premessa la seguente: «al»;
al numero 2), alle parole: «comma 6» e' premessa la seguente: «al»;
al numero 3), alle parole: «comma 10» e' premessa la seguente: «al»;
alla lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: «a essi connesse» sono sostituite dalle seguenti: «a esso connesse», le parole: «delle piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma», le parole: «17 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «del 17 settembre» e le parole: «informazione e strumento necessario» sono sostituite dalle seguenti: «informazione e strumento necessari» e, al terzo periodo, le parole: «consultazione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione da parte del pubblico»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190"».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche in materia di golden power). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese";
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3"».