Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175
Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di crediti d'imposta
di cui al Piano Transizione 5.0

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del ((Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE))), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ((24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024)).
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa ((beneficiaria, a seguito)) della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE((,)) comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al ((presente articolo)) e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 ((e pari a10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'((articolo 3 del decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri del ((6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno((,)) mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, e 38
del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli
investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR,
nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR). - Omissis
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli
investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a
valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma
1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno
2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni
di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno
2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni
di euro per l'anno 2029, e' destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024,
all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei
cittadini";
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo
dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta'";
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027,
285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro
per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in
settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024,
520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro
per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027,
all'intervento "Piani urbani integrati - progetti
generali";
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95
milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per
l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029,
all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e
infrastrutture sociali di comunita'";
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e
20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento
"Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".
Omissis.».
«Art. 38 (Transizione 5.0). - 1. Al fine di sostenere
il processo di transizione digitale ed energetica delle
imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione
all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 -
REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito
di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione
dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere
riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di
servizi energetici (ESCo) certificate da organismo
accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti
sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della
richiesta di accesso al credito d'imposta, purche'
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta
alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni
materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio
d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo,
rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal
progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi,
le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli
impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la
visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia
autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di
efficienza energetica, attraverso la raccolta e
l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla
sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i
software relativi alla gestione di impresa se acquistati
unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di
cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle
misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre
agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati
all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione
delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio
dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e
all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono
considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con
moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i
moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a
formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per
cento e 150 per cento del loro costo. Nelle more della
formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili
gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di
apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino
i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
12;
b) le spese per la formazione del personale
previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite
del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di
cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in
ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione
che le attivita' formative siano erogate da soggetti
esterni individuati con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le
modalita' ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non
sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai
combustibili fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio
di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni
di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di
rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga
gene-rata un'elevata dose di sostanze inquinanti
classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine
potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi'
esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari
a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con
risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il
costo relativo alle spese per servizi imputabili per
competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota
di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente
aumentata:
a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,
riproporzionata su base annuale, e' calcolata con
riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio
precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto
delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico
conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi
annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato
secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
Per le societa' di locazione operativa il risparmio
energetico conseguito puo' essere verificato rispetto ai
consumi energetici della struttura o del processo
produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del
locatario.
9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei
consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui
all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza
energetica verificabile sulla base di quanto previsto da
norme di settore ovvero di prassi, effettuati in
sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche
tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno
24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di
accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio
energetico complessivo della struttura produttiva ovvero
dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente
in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma
la possibilita' di dimostrare una contribuzione al
risparmio energetico superiore alle misure di cui al
periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si
considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di
innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in
presenza di un contratto di EPC (Energy Performance
Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a
conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese
presentano, in via telematica, sulla base di un modello
standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi
Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma
11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente
la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette mensilmente, con modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in
Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto
di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei
progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di
spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del
credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche
relative all'avanzamento dell'investimento ammesso
all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto
di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche e'
ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli
ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che
per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da
trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del
credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta
fermo che il termine ultimo di conclusione
dell'investimento che da' diritto alla maturazione del
credito e' il 31 dicembre 2025. In base a tali
comunicazioni e' determinato l'importo del credito
d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello
prenotato. L'impresa comunica il completamento
dell'investimento e tale comunicazione deve essere
corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui
al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente
comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di
apposite certificazioni rilasciate da un valutatore
indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con
il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del
progetto di investimento e al completamento degli
investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici
conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al
comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli
investimenti conformemente a quanto previsto dalla
certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono
individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza,
imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra
i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono
compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE)
certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11352.
11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita'
svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni di cui al comma 11, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e
procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla
verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto
alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi
provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese
sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di
cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi
cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE
all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo
periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025,
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non
ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti
ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai
sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione anche se
appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle
ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
completamento degli investimenti, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base
di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta
eventualmente gia' utilizzato in compensazione e'
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette
ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui
al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per
le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista
dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore
documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella
necessaria alla verifica della prevista riduzione dei
consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati
alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del
beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e
dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del
beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento
della prenotazione del credito d'imposta, dandone
comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui
sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese
beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti
di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta
ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli
atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini
di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare
la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione
dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese
sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio
energetico conseguito, anche in relazione allo scenario
controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli
ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in
euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui
al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito
d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero del
beneficio atte a garantire il rispetto della normativa
nazionale ed europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e
professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di
quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture
assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di
carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle
specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di
cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il
monitoraggio in ordine al concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito
d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al comma 13, ultimo
periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il
credito d'imposta e' cumulabile, ferme restando le
disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito
per investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e
nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo
13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, il credito d'imposta e' cumulabile con
ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e
degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il
sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli
investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione
del presente comma non puo' in ogni caso discendere il
riconoscimento di un beneficio superiore al costo
sostenuto.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una
piattaforma informatica finalizzata a consentire
l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento
della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei
limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e'
altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio
e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla
gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in
modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di
finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori
maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia
tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a
consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla
titolarita' del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione
delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post
di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori,
eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17
relative alla rendicontazione dell'investimento e al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle
verifiche della documentazione allegata dagli istanti,
nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Ministero delle
imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate,
con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei
limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del
presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e
415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a
3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a
euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla
nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0"
finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1051 a
1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre
2020:
«1051. A tutte le imprese residenti nel territorio
dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,
che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e'
riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle
misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-bis, in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non
spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le
imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del
beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione
del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni
materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio
d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento
ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per
cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui
all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali materiali diversi da quelli indicati
nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2
milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali
immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura
del credito d'imposta e' elevata al 15 per cento per gli
investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici
destinati dall'impresa alla realizzazione di modalita' di
lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali materiali diversi da quelli indicati
nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2
milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali
immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B
annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022,
ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 6 per cento.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il
31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino
a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del
costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30
novembre 2023, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il
credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per
cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a
10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo,
per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di
investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo,
per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro
e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi
nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione ecologica individuati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella
misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi
ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge
11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020
e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024,
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari
a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le
spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei
beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con
risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.
1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti
aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30
giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre
2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1
milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese
per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud
computing, per la quota imputabile per competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante: «Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34:
«Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive). - 1. Al fine di favorire la
transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella
filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione e alla
riqualificazione verso forme produttive innovative e
sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche'
il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 519, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.».
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - Omissis
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a
ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
((b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34";))
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;
((c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;))

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
((g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del sito di installazione all'uso agro-pastorale";))
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, ((sono considerati)) aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono gia' installati ((impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile)) e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio((, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze((, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola)), di proprieta' dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola ((o zootecnica ne' alla produzione di energia da fonte rinnovabile)), di cui all'articolo 268, comma 1, lettere ((h) e)) l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere ((h) e)) l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), ((f) e)) l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. ((Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e' allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita' di controllo)).
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ((ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,)) individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ((Le regioni a statuto speciale e le province autonome)) provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della ((Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e)), delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunita' energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime((, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale));
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), ((puo' essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune));
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio((, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,)) ne' quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e' definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice ((dei contratti pubblici,)) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo ((mediante subconcessione a)) societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((1° dicembre)) 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso ((considerati idonei)):
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico ((15 febbraio)) 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) ((al)) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) ((al)) comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-ter»;
3) ((al)) comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio ((a esso connesse)), con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalita' di funzionamento ((della piattaforma)) istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((del 17 settembre)) 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni ((informazione e strumento necessari)) per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla ((consultazione da parte del pubblico)) dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.
((1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
((1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".))
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:
«(Articolo 11-bis)
Allegato C-BIS
Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW:
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 .
2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e' attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e' attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e' prospiciente l'impianto.
3 . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7,
comma 3, 8, commi 3 e 4, 9, commi da 1 a 3, 11, 12, commi
da 5 a 10, 14, comma 8 e dell'Allegato B e D, del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante: «Disciplina
dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4
e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Principi generali). - 1. La realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e'
soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente
decreto, in conformita' ai principi di sussidiarieta',
ragionevolezza e proporzionalita'.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
sono considerati di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di
quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 2.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni
in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5
marzo 2001, n. 57, nonche' all'articolo 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto
si informano ai principi di celerita', omogeneita' della
disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale
e non aggravamento degli oneri, nonche' ai principi del
risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa
ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul
territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicita',
la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati
nonche' la concorrenza fra gli operatori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli
oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori
economici, non possono essere richieste dalle
amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi
dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni
gia' in possesso dei medesimi soggetti.»;
«Art. 3 (Interesse pubblico prevalente). - 1. In sede
di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo
giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove
evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi
significativi sull'ambiente, sulla tutela della
biodiversita', sul paesaggio, sul patrimonio culturale e
sul settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,
anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi
di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di
interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo
16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per
determinate parti del territorio ovvero per determinati
tipi di tecnologia o di progetti con specifiche
caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano, tenuto conto delle priorita' stabilite
nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee
individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ovvero alle zone
di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del
presente decreto.».
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "realizzazione degli interventi": attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1;
b) "avvio della realizzazione degli interventi": la
data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe
attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli
interventi;
c) "soggetto proponente": il soggetto pubblico o
privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) "amministrazione procedente": il comune
territorialmente competente nel caso della procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la
regione territorialmente competente o la provincia dalla
medesima delegata nel caso del procedimento di
autorizzazione unica di cui all'articolo 9, il commissario
speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori
relativi agli interventi finalizzati all'installazione
degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
f) "impianto ibrido": un impianto che combina
diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di
produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili
combinato con un impianto di accumulo ovvero con un
elettrolizzatore;
f-bis) "impianto agrivoltaico": impianto
fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita'
colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' colturali e
pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei
moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione;
f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le
opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10,
22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione
dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero
alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o
accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di
distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli
impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta
eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le
opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla
costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi
quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione
per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il
ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale,
degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure
amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica
digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER",
fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni
interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa
ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del
presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con
gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di
progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in
ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo
7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente
alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro
cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli
unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui
all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono
presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma
SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la
presentazione dei progetti, delle istanze e della
documentazione relativi agli interventi di cui agli
allegati B e C, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le
forme utilizzate dall'amministrazione competente.
5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori
finalizzati all'installazione degli impianti di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del
medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in
qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui
all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i
decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono
adottati sentito il Ministro della difesa.».
«Art. 7 (Attivita' libera). - Omissis
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo
derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della
medesima tipologia e contesto territoriale, che determina
l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di
cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare
l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto
previsto all'articolo 6, comma 3.
Omissis.».
«Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata). -
Omissis
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo
derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della
medesima tipologia e contesto territoriale, che determina
l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui
all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono
regole per contrastare l'artato frazionamento
dell'intervento, fermo restando quanto previsto
all'articolo 6, comma 3.
3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui
territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che
costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli
interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il
comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e'
quello sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione
del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo,
il soggetto proponente tiene conto della percentuale di
area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone
il soggetto medesimo.
4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo
il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
3, lettera a), il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni
stato, qualita' personale e fatto pertinente alla
realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di legittima disponibilita',
a qualunque titolo, anche derivante da contratti
preliminari, e per tutta la durata della vita utile
dell'intervento, della superficie su cui realizzare
l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa
interessata dagli interventi nonche' della correlata
documentazione;
b-bis) della comunicazione o della segnalazione di
cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la
realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che
attestino la compatibilita' degli interventi con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti, la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, il rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e
igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo
11-bis, comma 2;
d) degli elaborati tecnici per la connessione
predisposti o approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il
patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio
idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica
incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico,
vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che
richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per
l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria
alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto, degli
elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti
di assenso;
f) del cronoprogramma di realizzazione degli
interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche
e dimensionali dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali
utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della
minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico
ovvero alle misure di mitigazione adottate per
l'integrazione del progetto medesimo nel contesto
ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale
di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui
dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima
destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell'impianto, unitamente al piano di
ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione
dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla
presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei
costi previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture
pubbliche o private interessate dalla costruzione
dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di
strutture complementari all'impianto medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il
raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto
pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori,
ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali
al comune interessato non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 3 per cento del valore economico della
produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al
netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.
Omissis».
«Art. 9 (Autorizzazione unica). - 1. Gli interventi
di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo,
comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto
ambientale ovvero della valutazione di incidenza
ambientale. La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove
occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo e ha una durata non
superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione
della fase di verifica di completezza della documentazione
effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi
sottoposti al regime di cui al presente articolo che
richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il
relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito
del procedimento di cui al presente articolo. Nel caso di
interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a
valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica
l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
salva la facolta', per le stesse regioni e province
autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo. In relazione agli
interventi di cui al quarto periodo, il termine per la
conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non
puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale (VIA), ove prevista.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di
autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b):
a) alla regione territorialmente competente, o
all'ente delegato dalla regione medesima, per la
realizzazione degli interventi di cui all'allegato C,
sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato C, sezione II.
2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di
contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella
regione territorialmente competente, o nell'ente delegato
dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai sensi del comma 2.
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2
la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per il rilascio delle
autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la
valutazione di impatto ambientale e la valutazione di
incidenza ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e
culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per
gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della
realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di
un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica,
della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo
11-bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso
al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega
altresi' all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da
cui risulti la disponibilita' della risorsa ovvero
dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui
realizzare l'impianto e le opere connesse ovvero, laddove
necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di
esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e,
eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree
interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di
cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo'
risultare anche da contratti preliminari.
Omissis.».
«Art. 11 (Sanzioni amministrative in materia di
costruzione ed esercizio di impianti). - 1. Fermo restando
il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e
l'esercizio delle opere e impianti in assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformita'
della stessa e' assoggettata alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in
solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle
opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono
tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi.
L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni
chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti
termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni
chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di
impianti non termici di produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello
stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformita' da quanto nella stessa
dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in
solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche
agli interventi costituenti attivita' libera, realizzati in
violazione di quanto disposto dall'articolo 7.
4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al
titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi,
la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con
l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano
la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo
8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di
cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non
inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i
soggetti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche
in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti
facenti capo ad un unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla
normativa vigente, incluse quelle previste in materia
ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi
realizzati in violazione della disciplina edilizia e
urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da
quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni,
alle province autonome e agli enti locali.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate
dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle
proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate
dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di
qualificazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al
titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai
casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2, ai
soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro
1.000 e euro 100.000. Fermo restando, in ogni caso, il
ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al
primo periodo si applicano anche agli interventi di
installazione di impianti agrivoltaici che non consentano
la preservazione della continuita' delle attivita'
colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di
cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla
realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune
territorialmente competente verifica la persistente
idoneita' del sito di installazione all'uso
agro-pastorale.».
«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei
relativi regimi amministrativi). - Omissis
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della
mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee
individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1,
ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo
l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un
Piano di individuazione delle zone di accelerazione
terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del
comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo
inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti
rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi
dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le
regioni e le province autonome includono prioritariamente
le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di
trasporto e le zone immediatamente circostanti, i
parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei
rifiuti, i siti industriali e le aree industriali
attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali,
i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di
trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i
terreni degradati non utilizzabili per attivita' agricole.
Sono altresi' incluse prioritariamente le aree ove sono
gia' presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio
dell'energia elettrica. In relazione alle zone di
accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del
presente articolo, resta ferma la possibilita' per le
regioni e le province autonome di indicare, nella
definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti
rinnovabili nonche' gli impianti di stoccaggio e le altre
opere previste dal primo periodo del presente comma.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine
di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province
autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai
sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale
strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In
caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo
ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al
comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla
base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle
aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' adottato il Piano di
individuazione delle zone di accelerazione marine per gli
impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo
15-quater della direttiva (UE) 2018/2001.
7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei
commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui
la diffusione di uno o piu' tipi specifici di energia da
fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali
significativi, tenuto conto della specificita' della zona e
della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le
zone di accelerazione sono individuate in modo tale da
garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono
escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu'
di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e
convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a
eccezione delle superfici artificiali ed edificate
esistenti situate in tali zone.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7,
terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono
considerate zone di accelerazione, in relazione alle
fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al
presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale
individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso
effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti
urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque
denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la
citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre
il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE
pubblica su apposito sito internet la rappresentazione
cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai
sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le
province autonome comunicano al GSE eventuali
disallineamenti cartografici delle aree industriali
esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto
riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE,
esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico
delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo
periodo.
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a
valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale
negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di
ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione
ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura di valutazione
ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a
valutazione ambientale strategica in sede statale, con
applicazione dei termini procedimentali ridotti della
meta'.
9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati
periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per
tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al
comma 1 e del PNIEC.
10. La realizzazione degli interventi di cui agli
allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non
e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione
dell'autorita' competente in materia paesaggistica che si
esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i
medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti
di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli
interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone
di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo;
b) non si applicano le procedure di valutazione
ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il
progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in
sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui
ai commi 5 e 6.».
«Art. 13 (Coordinamento con la disciplina in materia
di valutazioni ambientali). - 1. I progetti relativi agli
interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti
alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, in materia di valutazione d'incidenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito
il seguente:
"2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584.";
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera
a), sono inserite le seguenti:
"a-bis) impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore
a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e
ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di
accelerazione;";
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le
seguenti:
"c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in
modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi
realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o
superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo
specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici ((, anche
artificiali))
, compresi gli invasi idrici nelle cave
dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei
canali di irrigazione, diversi da quelli di cui
all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);";
2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente:
"v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con
potenza termica complessiva pari o superiore ((a 500)) kW e
con profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna,
se orizzontali, e superiore ((a 250)) metri dal piano di
campagna, se verticali;";
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese
le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita'
minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e
termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte
seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato
III, lettera v-bis);";
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
"d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o
superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici
esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di
potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate
agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e
integrazione con le attivita' agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle
zone di accelerazione;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza
pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle
zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e
commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento."».
«Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - Omissis
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con
moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai
piani urbanistici vigenti e' consentita nei limiti di cui
all'articolo 11-bis, comma 2.
Omissis.».
«Allegato B - Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza
inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a)
e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui
moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e
per i quali la superficie complessiva dei moduli
fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli
di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I
dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione,
di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee
ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione
individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto,
ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi
del medesimo articolo 12, comma 5;
Omissis.».
«Allegato D - Elenco delle disposizioni abrogate
(Omissis)
p) articoli 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, comma 1,
25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II;
Omissis.».
 
((Art. 2 - bis

Modifiche in materia di golden power

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese";
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, recante: «Norme in materia di poteri
speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di
un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. In ogni caso, quando gli atti, le
operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da
diritti di proprieta' intellettuale afferenti
all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la
produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle
tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia,
quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione
alimentare e riguardano uno o piu' soggetti esterni
all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si
applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma
restando la verifica in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. I decreti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione,
adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore ivi inclusa, fermo quanto previsto dal
comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle
acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore
finanziario nonche' in materia di controllo delle
concentrazioni tra imprese, di minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e
alla continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nel
settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e
assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione
siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorita'
europee competenti a valutare gli aspetti di carattere
prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono
essere esercitati anteriormente al completamento dei
procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso
il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla
definizione dei suddetti procedimenti.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro dieci
giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita'. Nei settori delle
comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute,
agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio
e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di
cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti
all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in
Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea
si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che
non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro
di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito
la sede legale o dell'amministrazione o il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, o che sia
comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo che abbia
stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello
creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al
comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorita'
europee competenti a valutare gli aspetti di carattere
prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono
essere esercitati anteriormente al completamento dei
procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine
di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione
dei suddetti procedimenti.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti.
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche la sussistenza di
pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi
inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale,
nella misura in cui la protezione degli interessi
essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita
dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di
settore ai sensi del comma 3.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
i termini e con le procedure di cui al presente articolo,
qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza
strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini
dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi
ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5
sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di
notifica di cui al presente articolo, anche in assenza
della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza
del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai
fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale
scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal
regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di
settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni
parlamentari competenti rechino identico contenuto, il
Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette
nuovamente alle Camere lo schema di regolamento,
indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro
il termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti
di competenza.».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.