| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175 |
| Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del ((Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE))), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ((24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024)). 2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa ((beneficiaria, a seguito)) della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE((,)) comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate. 3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al ((presente articolo)) e ai relativi provvedimenti attuativi.»; b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.». 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 ((e pari a10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede: a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56; b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'((articolo 3 del decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri del ((6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno((,)) mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera; c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, e 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR, nonche' in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR). - Omissis 5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, e' destinata: a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"; b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecitta'"; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5; d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali"; e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunita'"; f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie". Omissis.». «Art. 38 (Transizione 5.0). - 1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0. 2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12; b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita' ivi stabilite. 6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attivita' direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga gene-rata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi' esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. 8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata: a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4. 9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, e' calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17. Per le societa' di locazione operativa il risparmio energetico conseguito puo' essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario. 9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilita' di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente. 9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. 10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette mensilmente, con modalita' telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche e' ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che da' diritto alla maturazione del credito e' il 31 dicembre 2025. In base a tali comunicazioni e' determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. 11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. 11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi. 12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7. 13. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. 15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7. 16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese sostenute; b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5; c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21; e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6; g) alle modalita' con le quali e' effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. 18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta e' cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta e' cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non puo' in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto. 19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e' altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy. 20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni. 21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1051 a 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020: «1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-bis, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. 1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta e' elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6 per cento. 1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza. 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34: «Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive). - 1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - Omissis 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo del comma 519, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «519. Il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.». - Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006: «511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - Omissis 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». |
| | Art. 2 Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»; 2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»; ((b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34";)) c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»; ((c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualita' di amministrazione procedente. 5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa"»;)) d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»; e) all'articolo 8: 1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»; 2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»; ((g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del sito di installazione all'uso agro-pastorale";)) h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, ((sono considerati)) aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili: a) i siti ove sono gia' installati ((impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile)) e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio((, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole; b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie autostradali; f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste; h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze((, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola)), di proprieta' dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i): 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola ((o zootecnica ne' alla produzione di energia da fonte rinnovabile)), di cui all'articolo 268, comma 1, lettere ((h) e)) l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri; 3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali; 4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati; 5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura; 6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale; 7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato; m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i): 1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale; 2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere ((h) e)) l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. 2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), ((f) e)) l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. ((Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e' allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita' di controllo)). 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ((ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,)) individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ((Le regioni a statuto speciale e le province autonome)) provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri: a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali; b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della ((Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e)), delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies; c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto; d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto; e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo; f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunita' energetiche; g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime((, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale)); h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), ((puo' essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune)); i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi; l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali; m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio((, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,)) ne' quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici. 5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e' definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato. 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis. 7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice ((dei contratti pubblici,)) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo ((mediante subconcessione a)) societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati. Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((1° dicembre)) 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso ((considerati idonei)): a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico ((15 febbraio)) 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019; b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto. Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario. 2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale. 3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica. Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.»; i) all'articolo 12: 1) ((al)) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 1»; 2) ((al)) comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-ter»; 3) ((al)) comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»; l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio ((a esso connesse)), con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalita' di funzionamento ((della piattaforma)) istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((del 17 settembre)) 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni ((informazione e strumento necessari)) per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla ((consultazione da parte del pubblico)) dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale. ((1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) ((1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".)) 2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»; m) all'articolo 13, comma 2: 1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse; 2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse; n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»; o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»; p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente: «(Articolo 11-bis) Allegato C-BIS Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW: Parte di provvedimento in formato grafico 1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto: a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione; b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione; c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 . 2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e' attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e' attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e' prospiciente l'impianto. 3 . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»; q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, comma 3, 8, commi 3 e 4, 9, commi da 1 a 3, 11, 12, commi da 5 a 10, 14, comma 8 e dell'Allegato B e D, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante: «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Principi generali). - 1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e' soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformita' ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza e proporzionalita'. 2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11-bis, comma 2. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerita', omogeneita' della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonche' ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicita', la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonche' la concorrenza fra gli operatori. 4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni gia' in possesso dei medesimi soggetti.»; «Art. 3 (Interesse pubblico prevalente). - 1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilita' ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversita', sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 11-bis del presente decreto, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorita' stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.». «Art. 4 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) "realizzazione degli interventi": attivita' di cui all'articolo 1, comma 1; b) "avvio della realizzazione degli interventi": la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attivita' in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi; c) "soggetto proponente": il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi; d) "amministrazione procedente": il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9, il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore; f-bis) "impianto agrivoltaico": impianto fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi; f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.». «Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto. La piattaforma SUER e' interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale. 2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalita' telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione: a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8; b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9. 4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operativita' della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente. 5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualita' di amministrazione procedente. 5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa.». «Art. 7 (Attivita' libera). - Omissis 3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime di cui all'articolo 8. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3. Omissis.». «Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata). - Omissis 3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3. 3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo. 4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; b) della dichiarazione di legittima disponibilita', a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonche' della correlata documentazione; b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari; c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2; d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto; g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento; h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica; i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti; l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo; m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW: 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti; 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Omissis». «Art. 9 (Autorizzazione unica). - 1. Gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale. La verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facolta', per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al quarto periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non puo' superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista. 2. Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b): a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I; b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II. 2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e' individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 2. 3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonche' l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 11-bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresi' ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Il soggetto proponente allega altresi' all'istanza di cui al comma 2 la documentazione da cui risulti la disponibilita' della risorsa ovvero dell'area, ivi comprese le superfici pubbliche, su cui realizzare l'impianto e le opere connesse ovvero, laddove necessaria, la richiesta di attivazione della procedura di esproprio per le aree interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto. Ai fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo' risultare anche da contratti preliminari. Omissis.». «Art. 11 (Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti). - 1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformita' della stessa e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L'entita' della sanzione e' determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. 2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attivita' libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall'articolo 7. 4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o piu' prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2. 5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi. 6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonche' la potesta' sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali. 7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale. 8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2, ai soggetti di cui al comma 1, e' irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del sito di installazione all'uso agro-pastorale.». «Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi). - Omissis 5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. Nella definizione dei Piani di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attivita' agricole. Sono altresi' incluse prioritariamente le aree ove sono gia' presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica. In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, resta ferma la possibilita' per le regioni e le province autonome di indicare, nella definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili nonche' gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001. 7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o piu' tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificita' della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone. 7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo. 8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001. La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedimentali ridotti della meta'. 9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC. 10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione: a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo; b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6.». «Art. 13 (Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali). - 1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in materia di valutazione d'incidenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato II, dopo il numero 2), e' inserito il seguente: "2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."; b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: "a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee; a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di accelerazione;"; c) all'allegato III: 1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti: "c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalita' flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici ((, anche artificiali)), compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);"; 2) dopo la lettera v), e' inserita la seguente: "v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore ((a 500)) kW e con profondita' superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore ((a 250)) metri dal piano di campagna, se verticali;"; d) all'allegato IV, numero 2): 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione: 1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attivita' minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda; 2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);"; 2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: "d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole; d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione; d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento."». «Art. 14 (Disposizioni di coordinamento). - Omissis 8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti e' consentita nei limiti di cui all'articolo 11-bis, comma 2. Omissis.». «Allegato B - Interventi in regime di PAS Sezione I - Interventi di nuova costruzione 1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a: a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalita' su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5; Omissis.». «Allegato D - Elenco delle disposizioni abrogate (Omissis) p) articoli 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il relativo allegato II; Omissis.». |
| | ((Art. 2 - bis
Modifiche in materia di golden power
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese"; b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti"; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti"; d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 1-bis. 1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprieta' intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o piu' soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi. 2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti. 4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e' fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita'. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti. 5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operativita'. Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in societa' che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. 5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c); e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto. 6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo' essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali. 6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorita' europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorita' e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti. 7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati; b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire: 1) la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti; 2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti. b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3. 7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. 9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.». |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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