Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 dicembre 2025
Criteri e modalita' di corresponsione delle risorse stanziate per gli allevamenti di ovini al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale «lingua blu».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale (normativa in materia di sanita' animale), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, ed il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recanti modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429;
Visti i regolamenti delegati (UE) 2019/2035, 2020/687, 2020/688 e 2020/689, della Commissione, del 28 giugno 2019, che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione, del 23 marzo 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'art. 26, paragrafo 10;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e segnatamente le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Tracciabilita' dei flussi finanziari»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 555, della citata legge 30 dicembre 2024, come modificato dall'art. 15, comma 3-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che, al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini, malattia denominata «lingua blu», mediante l'adozione di misure di prevenzione e di profilassi nonche' di ripristino del patrimonio zootecnico degli allevamenti, dispone la concessione, per l'anno 2025, di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, in favore delle imprese zootecniche, riconosciute come focolaio dell'infezione, che abbiano subito danni in conseguenza della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo di capi infetti, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure di erogazione dei contributi di specie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, 31 maggio 2017, n. 115, che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, recante «Individuazione degli standard value per le produzioni zootecniche e di ulteriori standard value per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai Fondi di mutualizzazione e di un ulteriore elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole (Fondo AgriCat). Annualita' 2024»;
Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono stanziate sul capitolo 7729 p.g. 02, denominato Fondo per il sostegno delle filiere agricole e zootecniche e investimenti per contrastare le emergenze sanitarie e fitosanitarie dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per l'esercizio finanziario 2025;
Ritenuto di dover prioritariamente rimborsare i danni da morte degli ovini, determinati, per analogia, sulla base dei valori di calcolo, per animali in vita, dell'indennita' di abbattimento di ovini infetti o sospetti da brucellosi per l'anno 2024, riportati nel bollettino di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, 21 giugno 2024, pubblicato da ISMEA sul proprio sito e, successivamente, qualora residuino risorse, anche i danni per riduzione parziale o totale della capacita' produttiva, calcolati sulla base degli standard value di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024;
Considerata la consolidata esperienza di AGEA per quanto concerne l'istruttoria e il pagamento dei contributi inerenti ai danni da epizoozie;
Considerata la comunicazione via email della DGSAF-MDS-P, acquisita al protocollo MASAF n. 587108 del 31 ottobre 2025, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un documento riportante il numero degli animali morti a livello aziendale e il numero dei focolai dovuti alla febbre catarrale degli ovini nell'anno 2024;
Acquisito il formale concerto del Ministero della salute espresso con nota prot. n. 31742 del 19 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle piccole e medie imprese e alle microimprese del settore della produzione primaria, cosi' come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472, riconosciute come focolaio di infezione, che hanno subito un danno in conseguenza della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo di ovini che hanno contratto l'infezione da febbre catarrale, malattia denominata «lingua blu».
2. Le stesse disposizioni non si applicano:
a) alle imprese in difficolta' di cui all'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficolta' non derivi dai danni causati dalla malattia denominata «lingua blu» per la quale sono concessi i contributi di cui all'art. 2;
b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiari un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;
c) alle imprese verso cui e' stabilito che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o per effetto della sua negligenza, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 2

Contributi ammessi

1. Alle imprese beneficiare di cui all'art. 1 e' riconosciuto, ai sensi dell'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, un contributo a fondo perduto, a titolo di indennizzo, per la morte degli ovini infetti da febbre catarrale identificati ai sensi della normativa nazionale e regionale per un importo, per ciascun esemplare, pari al valore dell'animale in vita determinato, per analogia, sulla base dei valori di calcolo dell'indennita' di abbattimento di ovini infetti o sospetti da brucellosi per l'anno 2024, riportati nel bollettino di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, 21 giugno 2024, pubblicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA sul proprio sito web.
2. Le eventuali risorse residue dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono assegnate, a titolo di indennizzo, alle imprese beneficiarie di cui all'art. 1 per gli ovini infetti da febbre catarrale divenuti inutilizzabili ai fini produttivi per un importo determinato, per ciascun esemplare, sulla base dello standard value fissato per il codice O03 ovini da latte, ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 2 dicembre 2024, nella misura di 0,26 euro/fattrice per giorno di fermo moltiplicato per il periodo compreso tra l'inizio accertato del focolaio, da intendersi come data di conferma nel Sistema informativo malattie animali (SIMAN) e la sua estinzione, da intendersi come data di estinzione del focolaio nel SIMAN.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro a valere sul capitolo 7729 p.g. 02 Fondo per il sostegno delle filiere agricole e zootecniche e investimenti per contrastare le emergenze sanitarie e fitosanitarie dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per l'anno 2025.
4. Nel caso di assegnazione all'impresa di rimborsi regionali per la stessa tipologia di danno e per gli stessi animali, i relativi importi sono detratti dai contributi di cui ai commi 1 e 2, con esclusione, in ogni caso, di doppie compensazioni.
5. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea in virtu' di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione i costi ammissibili di cui all'art. 26, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (UE) 2022/2472, sono limitati al 100% degli stessi costi ammissibili.
6. La misura di sostegno di cui ai contributi disciplinati dal presente decreto non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e' calcolata in base a terreni agricoli.
 
Art. 3

Cumulo

1. I contributi disciplinati dal presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti de minimis, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili agli aiuti in questione in virtu' del regolamento (UE) 2022/2472.
2. Gli stessi contributi non sono cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 4

Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate telematicamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
2. AGEA, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, stabilisce con circolare le modalita' di presentazione e valutazione delle domande e le modalita' di pagamento dei contributi ammessi, nonche' le procedure di controllo di natura amministrativa ed ogni documentazione a tal fine utile da fornirsi, su richiesta, dalla regione competente.
 
Art. 5

Istruttoria delle domande

1. AGEA verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto.
2. AGEA assicura l'armonizzazione delle procedure e delle misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili, effettuando i pagamenti nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 3, ed operando, se del caso, una riduzione proporzionale tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna di esse.
 
Art. 6

Trasparenza

1. I contributi di cui al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.
2. Le informazioni sintetiche della relativa misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, unitamente ad un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, entro il termine di venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto, in conformita' a quanto previsto all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472. I contributi sono concessi solo dopo la trasmissione da parte della Commissione europea del numero identificativo dell'aiuto.
3. AGEA trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la rendicontazione contributi pagati ai beneficiari entro il 31 dicembre 2026.
 
Art. 7

Clausola di salvaguardia finanziaria
ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2025

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro della salute
Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 33