| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2025 |
| Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano d'Aveto. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi dei Comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova); Considerato altresi' che, in data 27 novembre 2025, il sindaco e' deceduto; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Il consiglio comunale di Santo Stefano d'Aveto (Genova) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Piantedosi, Ministro dell'interno |
| | Allegato Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Santo Stefano d'Aveto (Genova), e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Roberto Pareti. Il citato amministratore, in data 27 novembre 2025, e' deceduto. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano d'Aveto (Genova).
Roma, 24 dicembre 2025
Il Ministro dell'interno: Piantedosi |
| |
|
|