Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT
DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218
Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo.


IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi e' stato nominato Ministro senza portafoglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi e' stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi e' attribuita la delega di funzioni in materia di sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022;
Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Udito il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025;
Udito il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione della disciplina di attuazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Registro nazionale

1. L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell'ambito di una o piu' Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP), di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione Sportiva».
2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:
a) agenti sportivi;
b) societa' di agenti sportivi;
c) agenti sportivi stabiliti.
3. Il Registro nazionale contiene altresi' l'elenco degli «agenti sportivi domiciliati» di cui all'articolo 15.
4. Il Registro nazionale contiene infine un'area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente e' obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37.
5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il CONI, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2, indica, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonche' le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso e' gestito, chiarendo altresi' il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 37 del 2021, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarita' del relativo trattamento.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 recante: «Misure in
materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle
societa' sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021:
«Art. 12 (Fonte di normazione secondaria). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione e
integrazione delle norme contenute nel presente decreto.
2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento
sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il
CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a
garantire imparzialita', indipendenza, autonomia,
trasparenza e correttezza nell'attivita' degli agenti
sportivi, nonche' a prevenire e dirimere situazioni di
conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori
sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti,
anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia
esercitata in forma societaria, prevedendo altresi'
modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che
ne garantiscano la regolarita' e la trasparenza. La
violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte di
responsabilita', anche disciplinare, per l'agente
sportivo.».
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE del
30 settembre 2005, L 255.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.205
del 01 settembre 1999.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233:
«Art. 1. - Omissis.
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine
di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu', esercitate congiuntamente con il
Ministro della solidarieta' sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani;
e);
f) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,
45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo
e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 5 (Contratto di mandato sportivo). - 1. Il
contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita',
essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
a) le generalita' complete delle parti contraenti;
b) l'oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche'
le modalita' e le condizioni di pagamento, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 8;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto.
2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1
deve essere apposto un termine di durata non superiore a
due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o
di mancata indicazione del termine, la durata del contratto
e' da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono
nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere
stipulato dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti
da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti
assistite dall'agente sportivo e' il lavoratore sportivo.
L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo
e una tra la societa' sportiva cessionaria e la societa'
sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la
societa' sportiva in vista del rinnovo del contratto di
lavoro professionistico o per apportare integrazioni o
modificazioni allo stesso.
4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere
una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo,
in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.
5. Il contratto di mandato sportivo deve essere
redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua
di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda
ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva
Nazionale anche un originale del contratto in lingua
italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in
caso di contrasto interpretativo, prevale la versione
redatta in italiano.
6. E' nullo il contratto di mandato sportivo
stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale
degli agenti sportivi o che si trovi in una delle
situazioni di incompatibilita' o di conflitto d'interessi
di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle
circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto
contrattuale determina la risoluzione del contratto di
mandato sportivo al termine della stagione sportiva in
corso al momento della sopraggiunta incompatibilita' o
conflitto d'interessi.
7. Il contratto di mandato sportivo deve essere
depositato dall'agente sportivo presso la Federazione
Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di
inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua
stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
cui all'articolo 12, comma 1.
8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e'
istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), pubblicato nella GUUE 4 maggio
2016, n. 119 del - serie L.
 
Art. 2

Tenuta e gestione del Registro nazionale

1. Il Registro nazionale e' tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un sistema informatico centrale che raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.
2. Il sistema informatico centrale e' realizzato in modo da consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto di rispettiva competenza:
a) di consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l'ammissione alla prova speciale;
b) di consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, al fine di rilasciare le relative attestazioni;
c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione delle sezioni e dell'elenco del Registro nazionale indicati all'articolo 1, comma 2.
4. Il sistema informatico centrale e' realizzato in modo da consentirvi l'accesso al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Registro nazionale e' consultabile sul sito istituzionale del CONI.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le societa' e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione che esse sono tenute a comunicare al CONI ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. Tale comunicazione indica, altresi' e in ogni caso, i singoli mandati conferiti e l'importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui al comma 2, in particolare delle generalita' di coloro i quali presentano domanda di iscrizione Registro nazionale. Il CONI e' titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo periodo. Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al comma 2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali. All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui e' tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 8 (Compenso). - 1. Il compenso spettante
all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita'
svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e'
determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini
percentuali sul valore della transazione, in caso di
trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla
retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo
risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo
sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante
modalita' di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere
effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che
hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente
sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente
sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro
sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione
Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per
suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto
all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini
stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e
Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a
comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva
Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione
predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del
trattamento economico effettivamente erogato a ciascun
agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei
dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso
il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e'
ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive
Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per
la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con
le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri
possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e
congruita'.».
- Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si vedano le
note all'articolo 1.
 
Art. 3

Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi

1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi e' inserita nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2 .
2. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti:
a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo:
1) rilasciati prima del 31 marzo 2015;
2) gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla Federation lnternationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente stabilito, quelli previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;
b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilita' o conflitto d'interessi descritte all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto all'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto;
c) che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale secondo i requisiti di cui all'articolo 8;
d) che siano in regola con il versamento dei diritti di segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento.
3. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) superamento della prova speciale di cui all'articolo 12, salvo quanto previsto al comma 2, lettera a);
b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati di cui all'articolo 9;
c) idoneita' della polizza assicurativa di cui all'articolo 8;
d) insussistenza di situazioni di incompatibilita' o conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.
4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro Nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
5. Con le medesime modalita' sono comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
6. L'iscrizione al Registro nazionale ha validita' limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 4 (Accesso alla professione e Registro
nazionale degli agenti sportivi). - 1. Presso il CONI e'
istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al
quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello
svolgimento della professione di cui all'articolo 3.
2. Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi,
dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250
euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti
civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti
non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente, e che abbia validamente superato un esame di
abilitazione diretto ad accertarne l'idoneita'.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio della
professione di agente sportivo, conseguito a seguito del
superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere
permanente ed e' personale e incedibile.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1,
sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al
Registro, la relativa durata e le modalita' di rinnovo; la
tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le
cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini
professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di
copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono
definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame
di abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove, tra
cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o
presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e
una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni
Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni
all'anno, nonche' la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici.
5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in
altro Stato membro all'esercizio dell'attivita' di agente
sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di
cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti
sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1,
secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di
cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto
disciplina anche le misure compensative richieste ai fini
dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14
della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale
o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni
dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro
nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli
obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato
l'attivita' in Italia in modo effettivo e regolare,
comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi
all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della
medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere
l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al
comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.
6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da
adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri
di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni
all'Unione europea all'attivita' di agente sportivo in
Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi
provvedimenti attuativi.
7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si
applica la disciplina del presente decreto.
8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o
Associazioni Sportive e' vietato avvalersi di soggetti non
iscritti al Registro del comma 1.
9. L'iscrizione a un albo circondariale degli
avvocati e' compatibile con l'iscrizione al Registro
nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi
presupposti.».
«Art. 6 (Incompatibilita' e conflitto d'interessi). -
1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita' di agente
sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro
consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli
enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione
pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175;
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche
elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti,
Societa', Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di
rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni
sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva
Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo
abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o
associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o
che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza,
presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato
Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni
Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva, e comunque presso Societa' o Associazioni
Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo
per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere
l'attivita' di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti
di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino
un'influenza sulle Associazioni o Societa' Sportive,
italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il
quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere
l'attivita' di agente sportivo.
2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma
1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione
sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attivita'
sportiva. La situazione di incompatibilita', di cui al
comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla
data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei
rapporti ivi indicati.
3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere
interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale
e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di
mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Societa'
operanti nel settore sportivo per il quale abbiano
conseguito il titolo abilitativo.
4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere
interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un
lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o
partecipazioni nei diritti economici relativi al
trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il
diritto alla corresponsione del compenso di cui
all'articolo 8.
5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a
qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita'
economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i
potenziali destinatari delle attivita' di cui all'articolo
3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un
contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso
di validita'.
6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla
societa' di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi
dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare
contratti con una Societa' o Associazione Sportiva, in cui
il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado
dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente,
ricoprano cariche sociali o associative, incarichi
dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova
applicazione anche per la stipulazione dei contratti che
abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di
uno sportivo presso la suddetta Societa' o Associazione.
7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte
a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto
d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di
cui all'articolo 12, comma 2.».
- Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 373, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302:
«373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro
nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere
iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale
di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico
redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva
riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un
contratto di prestazione sportiva di natura
professionistica, del trasferimento di tale prestazione o
del tesseramento presso una federazione sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il
cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non
abbia riportato condanne per delitti non colposi
nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che
abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne
l'idoneita'. E' fatta salva la validita' dei pregressi
titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
sportivi professionisti e alle societa' affiliate a una
federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi
di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei
contratti, fatte salve le competenze professionali
riconosciute per legge. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI,
sono definiti le modalita' di svolgimento delle prove
abilitative, la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e gli
obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
per la determinazione dei compensi. Il CONI, con
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi
di incompatibilita', fissando il consequenziale regime
sanzionatorio sportivo.».
 
Art. 4

Iscrizione al Registro nazionale - sezione
societa' di agenti sportivi

1. L'attivita' di agente sportivo puo' essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente sportivo ha tuttavia la facolta' di organizzare la propria attivita' imprenditorialmente, attraverso la costituzione di societa' di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione societa' di agenti sportivi e' depositata dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e gia' iscritto nella sezione di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2, unitamente all'indicazione di tutti i soci, inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli ulteriori eventuali legali rappresentanti.
3. Possono essere iscritte e mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale le societa' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, versando l'imposta di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, nell'ipotesi di partecipazione minoritaria di persona giuridica a societa' iscritta al Registro nazionale, quest'ultima sara' tenuta a depositare la visura camerale della persona giuridica con quote minoritarie o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al fine di verificare che l'oggetto sociale anche della persona giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito al richiamato articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con l'inserimento dei corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale.
5. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' o conflitto d'interessi relative anche ai singoli soci.
6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione della societa' nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
7. Nelle medesime modalita' devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
8. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione societa' di agenti sportivi e' collegata e condizionata all'iscrizione dell'agente sportivo che provvede al deposito della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed ha la medesima validita'.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 9 (Societa' di agenti sportivi). - 1.
L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo,
dell'attivita' in forma societaria, attraverso la
costituzione di una societa' di persone o di capitali,
secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle
attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita'
connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della
societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della
societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o
mediata, quote di partecipazione in altre societa' di
agenti sportivi.
2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di
mandato sportivo, in nome della societa' di agenti
sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa'
medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti
sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso
il CONI devono essere depositati la copia autenticata
dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del
libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e
quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali
variazioni sopravvenute degli stessi devono essere
comunicate e depositate entro venti giorni dal loro
verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della
societa' di agenti sportivi non possono svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia
parte la medesima societa' di agenti sportivi.».
 
Art. 5

Iscrizione al Registro nazionale - sezione
agenti sportivi stabiliti

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le societa' aventi ivi sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, secondo le modalita' previste dal presente articolo, nonche', per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e secondo le modalita' previste dall'articolo 15, comma 10, del presente regolamento.
2. Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorita' politica competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative) ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, ferme quelle gia' riconosciute ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37.
3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il CONI stabilisce le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa, consistente nel superamento della prova generale di cui all'articolo 11, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo.
4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti e' depositata nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2.
5. Possono iscriversi al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica ai sensi dei commi 2 e 3, versando l'imposta di bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI.
6. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.
7. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
8. Nelle medesime modalita' devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
9. L'agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando in ogni documento a propria firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della Federazione sportiva nell'ambito della quale e' legittimato ad operare.
10. L'iscrizione al Registro nazionale ha validita' limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 22 e 23 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante:
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261:
«Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il
riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento
non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a
scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, sono individuate altre professioni
per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia di diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere
b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace
tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione
europea, se la stessa nel detto termine non chiede di
astenersi dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale
richiesto dalla normativa nazionale e il livello di
qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e
le ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita'
competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.».
- Per la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 14 (Norme transitorie). - 1. In attesa della
emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1,
continua ad applicarsi la disciplina del decreto del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24
febbraio 2020, in materia di agente sportivo.
2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi
all'esercizio della professione di agente sportivo
rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei
titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1,
comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei
relativi provvedimenti attuativi.».
 
Art. 6

Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'iscrizione, gli agenti sportivi depositano nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale.
2. Il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale e' subordinato al versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria fissati dal CONI, nonche' alla permanenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4 e 5.
3. Il sistema informatico centrale, con modalita' automatizzata, inoltra la domanda di rinnovo dell'iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede al rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.
5. Il rinnovo dell'iscrizione ha validita' limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.
 
Art. 7

Cancellazione dal Registro nazionale

1. La cancellazione dal Registro nazionale e' disposta con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi, di cui all'articolo 13 nei seguenti casi:
a) richiesta dell'interessato;
b) insussistenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5, e all'articolo 9 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
c) di una situazione di incompatibilita' o conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del n. 37 del 2021, ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico previsto dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.
2. La cancellazione dal Registro nazionale e' contestualmente comunicata alla Federazione sportiva di riferimento, per l'adozione di ogni conseguente provvedimento.
3. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo puo' presentare una nuova domanda di iscrizione.

Note all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note
all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 4.
 
Art. 8

Obbligo di copertura assicurativa

1. L'agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione di agente sportivo, stipulata con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare in cui intende iscriversi al Registro nazionale.
2. L'agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa che rispetti altresi' le indicazioni deliberate e comunicate per l'anno solare di riferimento dalla Federazione Sportiva presso la quale intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa ed a eventuali ulteriori requisiti.
3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5, comma 6, e 6, comma 3, l'idoneita' della copertura assicurativa stipulata dall'agente sportivo.
 
Art. 9

Obbligo di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo e' obbligato all'aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all'anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo.
2. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre.
3. L'obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in conseguenza del mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale cui faccia seguito una nuova iscrizione.
 
Art. 10

Esame di abilitazione nazionale

1. L'esame di abilitazione si articola in una prova generale, che si svolge presso il CONI, e in una prova speciale, che si svolge presso le Federazioni sportive.
 
Art. 11

Prova generale

1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il Comitato italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il superamento della prova generale e' subordinato a una verifica, scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.
2. Alla prova generale e' ammesso chi sia in possesso dei requisiti previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l'obbligo di frequenza di tirocinio professionale o di frequenza di corso di formazione di cui all'articolo 14, lettera f), o ne sia esonerato a seguito di motivata richiesta, valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito delle materie di cui al comma 2, il CONI individua il programma d'esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale.
4. Per la valutazione della prova generale, e' istituita annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:
a) uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione esaminatrice;
b) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;
c) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;
d) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;
e) uno indicato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport.
5. Il giudizio di idoneita' alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validita' biennale.
 
Art. 12

Prova speciale

1. Le Federazioni sportive organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale.
2. Alla prova speciale e' ammesso chi ha validamente superato la prova generale di cui all'articolo 11 ed e' in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva. E' altresi' ammesso alla prova speciale l'agente sportivo iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante presso altre Federazioni sportive.
3. Il superamento della prova speciale e' subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l'ordinamento federale o, qualora la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP), l'ordinamento del CIP.
4. Il programma d'esame e' individuato da ciascuna Federazione sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito istituzionale della Fondazione stessa.
5. La Commissione esaminatrice e' formata da almeno tre componenti esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova speciale sia svolta presso una FSP, assicura la presenza di uno psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.
 
Art. 13

Commissione per gli agenti sportivi

1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si compone di otto membri, per i quali non sussistano le condizioni di incompatibilita' o conflitto d'interessi, nominati dalla giunta nazionale del CONI, di cui:
a) due esperti indicati dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente;
b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) un esperto, indicato dal CONI sentita l'Autorita' politica delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di vicepresidente;
d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico;
e) due esperti, indicati dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva;
f) un esperto, indicato dal tavolo consultivo di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera l), in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto al Registro nazionale ne' ad elenchi o albi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo.
2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato e avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui al comma 1, lettera a), e' scelto, altresi', tra dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno cinque anni.
3. La Commissione per gli agenti sportivi svolge la propria attivita' con l'assistenza segretariale di esperti collaboratori esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, la Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute dal presidente o dal vicepresidente.
5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La carica di componente e' rinnovabile nei limiti posti dalla vigente normativa.
6. La Commissione per gli agenti sportivi e' validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa si riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni e' ammessa la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di videoconferenza o conferenza telefonica.
7. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. In caso di particolare urgenza, il presidente puo' adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 11 (Regime disciplinare e sanzioni). - 1. Ferme
restando le fattispecie di responsabilita', civile e
penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il
decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il
regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da
parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente
decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonche' di
quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto
dei principi di proporzionalita' ed efficacia del quadro
sanzionatorio.
2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli
agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei
confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione,
le attribuzioni, inclusa quella di disporre la
cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi,
e le regole procedimentali e di funzionamento di detta
Commissione sono determinate dal decreto di cui
all'articolo 12, comma 1.».
 
Art. 14

Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi
e del Tavolo consultivo

1. La Commissione per gli agenti sportivi:
a) delibera l'iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e 15;
b) definisce il programma oggetto della prova generale prevista dall'articolo 11, comma 2, e predispone il relativo bando, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, curandone la pubblicazione;
c) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
d) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e intendono esercitare l'attivita';
e) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7;
f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito all'articolo 16, e nella composizione prevista all'articolo 13, comma 4;
g) provvede all'accreditamento delle attivita' formative, promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche all'ammissione alla prova generale di cui all'articolo 11;
h) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la societa' attraverso cui esercita l'attivita' a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o con il deposito della domanda di rinnovo;
i) delibera l'elenco dei tutor, su proposta delle Federazioni sportive;
l) valuta le domande di misure compensative di cui all'articolo 5;
m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative, costituite in apposito tavolo consultivo, che puo' proporre alla Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico.
2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di intesa con il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine, il CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le Federazioni sportive, tenuto conto delle linee guida emanate dall'Autorita' politica competente in materia di sport.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.
 
Art. 15

Attivita' occasionali

1. I cittadini e le societa' di Stati diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, possono esercitare la professione di agente sportivo in Italia su base temporanea e occasionale, secondo le modalita' previste dal presente articolo, purche' in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno, quale agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla federazione internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale di riferimento;
b) nel corso dell'ultimo anno, avere ricevuto due mandati ed eseguito effettivamente le relative attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, in uno Stato diverso dall'Italia.
2. Lo svolgimento dell'attivita' da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi della domanda di iscrizione al Registro nazionale - elenco agenti sportivi domiciliati, che viene inserita nel sistema informatico centrale, secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilita', la documentazione attestante l'avvenuta domiciliazione del richiedente presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ai sensi del comma 4.
3. E' vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo in Italia ai sensi e secondo le modalita' previste dal presente articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
4. La domiciliazione deve essere effettuata presso un agente domiciliatario, regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ed e' attuata mediante un accordo di collaborazione professionale da depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al certificato di residenza o attestazione equivalente, alla documentazione attestante l'iscrizione da almeno un anno nel registro della federazione sportiva nazionale straniera di riferimento, nel cui ambito ha effettivamente operato ai sensi del comma 1.
5. L'agente domiciliato e l'agente domiciliatario agiscono congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo le modalita' ed i termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di collaborazione professionale.
6. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal mandante, nel rispetto dell'accordo di collaborazione professionale tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze, direttamente all'agente domiciliatario e all'agente domiciliato, per il secondo dei quali il mandante agira' come sostituto d'imposta, effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. L'iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi domiciliati, ha validita' trimestrale dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell'iscrizione da parte della Commissione per gli agenti sportivi ed e' rinnovabile una sola volta nell'anno solare.
8. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell'agente sportivo domiciliato.
9. L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi la Federazione sportiva nell'ambito della quale e' legittimato ad operare.
10. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel presente comma. Il CONI e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' considerata attivita' di carattere temporaneo e occasionale l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purche' di durata massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al CONI, secondo le modalita' dallo stesso definite con apposito regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attivita', specificando il periodo nel quale la stessa sara' eseguita e i soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione, da parte del CONI sulla veridicita' delle comunicazioni inviate.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione
del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o
piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina
sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi
lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai
fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di
un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della
prestazione sportiva mediante cessione del relativo
contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo
presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi
professionali di assistenza e consulenza, mediazione;
b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico
Internazionale che, in conformita' ai principi
dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e'
autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle
attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le
tipologie di disabilita';
c) Comitato Olimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla
gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente
pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale
che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di
Comitato olimpico sul territorio nazionale;
e) Comitato Paralimpico Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza fini
di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta
alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione
sportiva nazionale, priva dei requisiti per il
riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che
svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;
g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi
sportivi che operano nel campo della promozione e
nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con
finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle
minoranze linguistiche;
h) Federazione Sportiva Internazionale:
l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi
di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e
che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che
governano i medesimi sport a livello nazionale;
i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione
sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva
internazionale di appartenenza, posta al vertice di una
disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
l) Federazioni Sportive Paralimpiche:
l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una
disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline
paralimpiche affini;
m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore,
l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza
alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal
settore professionistico o dilettantistico, esercitano
l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;
n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il
registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo,
ai fini dello svolgimento della professione;
o) Scuola dello Sport: la struttura della societa'
Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione,
aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti,
atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello
sport;
p) settore dilettantistico: il settore di una
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva
Associata non qualificato come professionistico;
q) settore professionistico: il settore qualificato
come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva
Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica
fondata sul rispetto di regole che, attraverso una
partecipazione organizzata o non organizzata, ha per
obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i
livelli;
s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a
controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e
fornitura servizi di interesse generale a favore dello
sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da
esso delegata in materia di sport.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario n. 126,
reca approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi.
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 16

Regime disciplinare e sanzioni

1. Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a coloro i quali in violazione delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, hanno svolto attivita' di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, nonche' per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.
2. Ferme restando le ipotesi di responsabilita' civile e penale previste dalla disciplina normativa vigente:
a) le sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti attuativi, e del Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 37 del 2021, sono:
1) la censura, che consiste nel biasimo formale;
2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una somma da 250 a 10.000 euro;
3) la sospensione, che consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale arco temporale, l'attivita' di agente sportivo;
b) la sanzione per coloro che hanno svolto attivita' di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, e' l'annotazione, che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da tre mesi a trentasei mesi.
3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ferme restando le ipotesi di nullita' del contratto di mandato sportivo ivi stabilite, e' prevista la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria;
b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;
d) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 37 del 2021e dei relativi provvedimenti attuativi e' prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 37 del 2021, e' prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;
g) per la violazione delle disposizioni stabilite dal Codice etico e dal regolamento del CONI, e' prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria.
4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte di coloro che hanno svolto l'attivita' di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione o mancato rinnovo, e' prevista la sanzione dell'annotazione, oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 348 del codice penale.
5. Ferme restando le ipotesi di correita' di cui all'articolo 348 del codice penale, le singole Federazioni sportive irrogano provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle societa' sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell'operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021.
6. La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal presente articolo, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione per gli agenti sportivi istituita in seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare e, in secondo grado, alla Commissione per gli agenti sportivi, secondo il procedimento disciplinare contenuto nel regolamento del CONI.
7. La sanzione pecuniaria irrogata e' dovuta alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.

Note all'art. 16:
- Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note
all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:
«Art. 7 (Obblighi nell'esercizio dell'attivita'). -
1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei
principi di lealta', probita', dignita', diligenza e
competenza e di corretta e leale concorrenza, con
autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice
etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra
normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal
CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo
internazionale e nazionale, in particolare quelle poste
dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del
settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo
abilitativo e presso le quali opera.
2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento
professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto
di cui all'articolo 12, comma 1.».
«Art. 8 (Compenso). - 1. Il compenso spettante
all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attivita'
svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, e'
determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini
percentuali sul valore della transazione, in caso di
trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla
retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo
risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo
sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante
modalita' di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere
effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che
hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente
sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente
sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro
sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione
Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per
suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto
all'agente sportivo, secondo le modalita' e i termini
stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e
Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a
comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva
Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione
predisposto dal CONI, le modalita' e l'ammontare del
trattamento economico effettivamente erogato a ciascun
agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei
dodici mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso
il quale e' stato effettuato l'accredito e il Paese ove e'
ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso
delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive
Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per
la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con
le stesse modalita', ogni cinque anni, tali parametri
possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e
congruita'.».
«Art. 9 (Societa' di agenti sportivi). - 1.
L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo,
dell'attivita' in forma societaria, attraverso la
costituzione di una societa' di persone o di capitali,
secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle
attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita'
connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della
societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della
societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel
Registro di cui all'articolo 4;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o
mediata, quote di partecipazione in altre societa' di
agenti sportivi.
2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di
mandato sportivo, in nome della societa' di agenti
sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa'
medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti
sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso
il CONI devono essere depositati la copia autenticata
dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del
libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e
quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali
variazioni sopravvenute degli stessi devono essere
comunicate e depositate entro venti giorni dal loro
verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della
societa' di agenti sportivi non possono svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia
parte la medesima societa' di agenti sportivi.».
«Art. 10 (Tutela dei minori). - 1. Il lavoratore
sportivo puo' essere assistito da un agente sportivo a
partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad
oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo
minore di eta' ai sensi del comma 1, deve essere
sottoscritto, a pena di nullita', da uno degli esercenti la
responsabilita' genitoriale o dall'esercente la tutela o la
curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto
all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle
attivita' svolte in suo favore, ferma restando la
remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli
esercenti la responsabilita' genitoriale o dell'esercente
la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4
dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base
dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle
linee guida dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad
oggetto le prestazioni sportive di un minore di eta', ai
sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche
nella lingua di nazionalita' del minore.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 348 del
codice penale:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attivita', la trasmissione della sentenza medesima al
competente Ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.».
 
Art. 17

Disposizioni finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, previa comunicazione all'Autorita' politica delegata in materia di sport.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 2025

Il Ministro per lo sport
e i giovani
Abodi Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392