Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 dicembre 2025
Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica tra gli altri il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, cosi' come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita' (Fondo AgriCat), finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;
Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresi', che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 25 febbraio 2023;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al titolo IV, capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualita' che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2023;
Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, n. 611452 di approvazione del regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita' istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024, al n. 40;
Visto il decreto direttoriale 31 gennaio 2024, n. 47695 recante approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 - Interventi SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, come modificato dal decreto direttoriale 5 agosto 2024, n. 354037 registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1290;
Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2024, n. 136927 recante la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualita' che possono beneficiare del sostegno previsto all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2024;
Esaminata la circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto «Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026»;
Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e in sede di Commissione politiche agricole;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 18 dicembre 2025;
Vista la raccomandazione espressa dalle regioni nella medesima seduta del 18 dicembre 2025;
Ritenuto di accogliere la raccomandazione espressa dalle regioni nella medesima seduta del 18 dicembre 2025, finalizzata ad una definizione piu' puntuale dei criteri di integrazione tra i diversi strumenti;

Decreta:

Art. 1

Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura

1. E' approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, riportato in allegato al presente provvedimento.
2. Il Piano di cui al comma 1 disciplina il sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2026 e i criteri e le modalita' d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
3. Il sostegno pubblico di cui al comma 2 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, e' attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 
Art. 2

Polizze assicurative

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Piano, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea (di seguito «AGEA»); in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio - SGR.
3. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive riportati nel piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
4. Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
5. La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito del sistema SGR.
 
Art. 3

Fondi di mutualita'

1. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
2. Per i Fondi di mutualita' danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca del riconoscimento.
 
Art. 4

Fondo AgriCat

1. L'elenco delle colture assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo AgriCat di cui all'allegato 1, punto 1.1 al Piano, su richiesta del soggetto gestore, puo' essere integrato con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
2. Le imprese estratte a campione, nell'ambito delle procedure per la quantificazione del danno areale da parte del Fondo AgriCat, che non consentono lo svolgimento della perizia campionaria perdono il diritto al risarcimento.
3. Gli indici di valore per prodotto sono approvati con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
 
Art. 5

Durata e modifiche al Piano

1. Il Piano di cui all'art. 1 si applica alla campagna 2026; le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel Piano di cui all'art. 1, volte a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027, o resesi necessarie per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali, e di incremento del numero di imprese assicurate.
3. Gli allegati al Piano possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 39

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Avvertenza:
Il testo completo del provvedimento e' disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23 918