| Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 7; Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali; Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) individuare una o piu' autorita' centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544; c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544; d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191. - Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prov elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto: a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o piu' delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: 1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; 2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio; 3) altri servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che: i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali e' fornito il servizio, quando la conservazione dei dati e' una componente propria del servizio fornito all'utente; b) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attivita' siano orientate verso tale Stato membro; c) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o piu' Stati membri o qualora le sue attivita' siano orientate verso uno o piu' Stati membri; d) per «stabilimento» si intende: un'entita' che esercita effettivamente un'attivita' economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale e' svolta l'attivita' di prestazione di servizi o e' gestita l'attivita'; e) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalita' giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali; f) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
Note all'art. 2: - La direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376. - La direttiva n. 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. - La direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. |
| | Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorita' competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresi' alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorita' italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualita' di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato. 2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale. 3. Le autorita' competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo. 4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorita' italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al regolamento n. 2023/1543/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 si vedano le note alle premesse. - La direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio 2014, n. L 130. |
| | Art. 4
Obblighi dei prestatori di servizi
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalita' giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o piu' stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1. 2. I prestatori di servizi con personalita' giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1. 3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti. 4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti. 5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonche' cooperare con le autorita' competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformita' del quadro giuridico applicabile. 6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3: a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione; b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data e' successiva al 18 febbraio 2026. |
| | Art. 5
Responsabilita' solidale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne. |
| | Art. 6
Notifiche e lingue
1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorita' centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi. 2. La notifica di cui al comma 1 indica altresi' in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione e' possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o piu' delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana. 3. I prestatori di servizi che designano piu' stabilimenti designati o nominano piu' rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui e' possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali. 4. La notifica di cui al comma 1 e' effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati. 5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate. |
| | Art. 7
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3; b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4; c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5; d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1; e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2; f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8. 3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui: a) la natura, la gravita' e la durata della violazione; b) il carattere doloso o colposo della violazione; c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione; d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione; e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorita' competenti; f) l'attivita' svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato; h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 8
Autorita' centrale
1. Ai fini del presente decreto e' designata quale autorita' centrale il Ministero dell'Interno. 2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7. 3. L'autorita' centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, puo' definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse. 4. L'autorita' centrale puo' acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori. 5. L'autorita' centrale si coordina e coopera con le autorita' centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalita' della direttiva e l'applicazione del presente decreto.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella G.U. 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: «Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.». |
| | Art. 9
Comunicazioni alla Commissione
1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorita' centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva. |
| | Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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