Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216
Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 7;
Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;
Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 13
giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme
armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti
penali). - 1. Nell'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e
proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate
nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in
deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare una o piu' autorita' centrali, ai
fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE)
2023/1544;
c) prevedere la competenza del Ministero della
giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7,
paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il
quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace
perseguimento delle finalita' della direttiva (UE)
2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme
armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e
sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti
penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n.
L 191.
- Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini
europei di produzione e agli ordini europei di
conservazione di prov elettroniche nei procedimenti penali
e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di
procedimenti penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28
luglio 2023, n. L 191.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/1544 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o piu' delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
3) altri servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:
i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o
ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali e' fornito il servizio, quando la conservazione dei dati e' una componente propria del servizio fornito all'utente;
b) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attivita' siano orientate verso tale Stato membro;
c) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o piu' Stati membri o qualora le sue attivita' siano orientate verso uno o piu' Stati membri;
d) per «stabilimento» si intende: un'entita' che esercita effettivamente un'attivita' economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale e' svolta l'attivita' di prestazione di servizi o e' gestita l'attivita';
e) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalita' giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali;
f) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

Note all'art. 2:
- La direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 376.
- La direttiva n. 2018/1972/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018,
n. L 321.
- La direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorita' competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresi' alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorita' italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualita' di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato.
2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
3. Le autorita' competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo.
4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorita' italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento n. 2023/1543/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 si
vedano le note alle premesse.
- La direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine
europeo di indagine penale, e' pubblicata nella G.U.U.E. 1°
maggio 2014, n. L 130.
 
Art. 4

Obblighi dei prestatori di servizi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalita' giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o piu' stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
2. I prestatori di servizi con personalita' giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.
3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonche' cooperare con le autorita' competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformita' del quadro giuridico applicabile.
6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3:
a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione;
b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data e' successiva al 18 febbraio 2026.
 
Art. 5

Responsabilita' solidale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.
 
Art. 6

Notifiche e lingue

1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorita' centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.
2. La notifica di cui al comma 1 indica altresi' in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione e' possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o piu' delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato e' stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.
3. I prestatori di servizi che designano piu' stabilimenti designati o nominano piu' rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui e' possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
4. La notifica di cui al comma 1 e' effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.
5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.
 
Art. 7

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4;
c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5;
d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1;
e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2;
f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorita' centrale di cui all'articolo 8.
3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
a) la natura, la gravita' e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorita' competenti;
f) l'attivita' svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8

Autorita' centrale

1. Ai fini del presente decreto e' designata quale autorita' centrale il Ministero dell'Interno.
2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7.
3. L'autorita' centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, puo' definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.
4. L'autorita' centrale puo' acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
5. L'autorita' centrale si coordina e coopera con le autorita' centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalita' della direttiva e l'applicazione del presente decreto.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144 recante: «Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella
G.U. 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:
«Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme
restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi
di polizia giudiziaria ivi indicati.».
 
Art. 9

Comunicazioni alla Commissione

1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorita' centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio