| Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 215 |
| Individuazione delle autorita' competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonche' delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19; Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali; Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 25 settembre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento», con particolare riferimento alla individuazione: a) delle autorita' competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure; b) delle autorita' giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) nonche' delle autorita' giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento e delle relative procedure; c) delle autorita' giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare le autorita' competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543; b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione; c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorita' competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonche' agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento; d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; e) individuare le autorita' giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorita' di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformita' al regolamento (UE) 2023/1543; f) disciplinare le modalita' di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresi' i casi in cui l'autorita' di emissione puo' ritardare od omettere detta informazione; g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione; i) individuare le autorita' giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro; l) individuare le autorita' giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543; m) prevedere, in conformita' all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione; n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali; o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformita' all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543; p) prevedere che le autorita' nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543; q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento; r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. 3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorita' competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), e' autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191. - Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prov elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Emissione degli ordini europei di produzione
1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche. 2. L'ordine europeo di produzione e' emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. 3. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento. 4. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso e' immediatamente revocato. Della revoca e' data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne e' vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione. 5. Quando l'ordine europeo di produzione e' emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC e' trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello. 6. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti. 7. I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.
Note all'art. 2: - Si riportano gli articoli 51 e 371-bis del codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.». «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; d); e); f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». - Si riporta l'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 05 agosto1989: «Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia al Procuratore nazionale antimafia. 2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto. 3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.». |
| | Art. 3
Emissione degli ordini europei di conservazione
1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche. 2. L'ordine europeo di conservazione e' emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine puo' essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine e' immediatamente revocato. Della revoca e' data immediata comunicazione al destinatario. 4. Quando l'ordine europeo di conservazione e' emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR e' trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti agli articoli 51 e 371-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano le note all'articolo 2. |
| | Art. 4
Procedura accelerata
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono particolari ragioni di urgenza: a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento e' emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine e' trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformita' all'articolo 9 del regolamento; b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine e' trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformita' all'articolo 9 del regolamento. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di conservazione e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia e' subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine e' trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformita' dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformita' all'articolo 9 del regolamento. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto. |
| | Art. 5
Autorita' centrale per la trasmissione in via amministrativa
1. Quando ne fa richiesta l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorita' di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento. |
| | Art. 6
Autorita' e procedure di esecuzione
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorita' di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il procuratore della Repubblica indicato al comma 1 e' autorita' competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, nonche' ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del medesimo regolamento. 3. Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia dell'EPOC. 4. Quando l'autorita' di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. 5. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. 6. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione e' regolato dalla legge italiana.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti agli articoli 51 e 371-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano le note all'articolo 2. - Si riportano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale: «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). - 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.» «Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.» «Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.». |
| | Art. 7
Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti
1. Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice e' il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. L'autorita' giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorita' competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorita' competente del paese terzo.
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 324 del codice di procedura penale: «Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.». |
| | Art. 8
Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero della giustizia e' competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonche' per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2. L'autorita' giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. |
| | Art. 9
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «dei fatti» sono inserite le seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»; b) al comma 3-bis, dopo le parole: «alle indagini» sono inserite le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»; c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti: «3.bis.1. Il pubblico ministero puo' ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi. 3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l'identita' di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. 3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»; d) al comma 4-ter: 1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi» e' inserita la seguente: «telefonici,», dopo le parole: «al traffico» sono inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo la parola: «comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' i dati relativi alle chiamate senza risposta,»; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo puo' essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»; 3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» e' inserita la seguente: «telefonici,»; e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» e' inserita la seguente: «telefonici,». 2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente: «Art. 263-bis (Ordine di conservazione di dati). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero puo' ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi. 2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione e' emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed e' comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. 2. 3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti ovvero per le ricerche di un latitante, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. 3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini ovvero alle ricerche di un latitante, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. 3.bis.1. Il pubblico ministero puo' ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi. 3.bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l'identita' di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. 3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale. 3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati. 4. 4-bis. 4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonche' i dati relativi alle chiamate senza risposta, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di specifici reati. In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo puo' essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi. 4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita' conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. 5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' ad indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. 5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.». |
| | Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente decreto, e' autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 10: - Per i riferimenti all'articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91 si vedano le note alle premesse. |
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